Articolo 3 della Legge 11 febbraio 1992, n. 153
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10 marzo 1992
Art. 3. Programmi triennali 1. Su proposta dell'Istituto, il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sottopone all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), a norma dell' articolo 3 della legge 9 maggio 1989, n. 168 , il programma triennale di attivita' dell'Istituto con previsioni di finanziamento per l'intero periodo.
2. Il Ministro riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione dei programmi di cui al comma 1 nell'ambito della relazione di cui all' articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 9 maggio 1989, n. 168 .
Note all'art. 3:
- L'art. 3 della citata legge n. 168/1989 cosi' recita:
"Art. 3 (Programmazione e coordinamento della ricerca).
- 1. Il Ministro e' membro permanente del CIPE, del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) e del Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES).
2. Il CIPE, su proposta del Ministro:
a) indica le linee generali ed i criteri per la elaborazione della programmazione pluriennale degli interventi dello Stato destinati allo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica di interesse nazionale, anche in sede internazionale;
b) adotta deliberazioni per la coordinata utilizzazione delle risorse finanziarie destinate alla ricerca scientifica e tecnologica assegnate dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato alle diverse amministrazioni o direttamente agli enti e istituzioni di ricerca ad esse afferenti;
c) indica le linee generali per la definizione dei programmi coordinati di ricerca di cui al comma 3.
3. Il Ministro, d'intesa con le altre amministrazioni dello Stato, con le universita' e con gli enti interessati, definisce, sentito il CNST, iniziative di ricerca di comune interesse e ne promuove la coordinata attuazione. A tal fine il Ministro conclude specifici accordi, con i quali sono definiti i programmi, con l'indicazione dei relativi obiettivi, i tempi di attuazione, il reperimento delle risorse finanziarie e le modalita' di finanziamento.
4. Le norme relative alle procedure di formazione degli accordi, alla loro applicazione, nonche' agli strumenti amministrativi e contabili sono fissate con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici".
- L'art. 2, comma 1, lettera d), della citata legge n. 168/1989 cosi' recita:
"Il Ministro:
a)-c) (omissis);
d) presenta al Parlamento, ogni tre anni, la relazione sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica, elaborata sulla base delle relazioni delle singole universita' e degli enti di ricerca, anche vigilati da altre amministrazioni, tenuto conto dei dati dell'anagrafe nazionale delle ricerche, di cui agli articoli 63 e 64 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ".
Entrata in vigore il 10 marzo 1992