CA
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 18/12/2025, n. 1137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1137 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1639/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di TORINO sezione seconda civile composta dai magistrati:
LI RI presidente
Roberto Rivello consigliere
DR NN AN consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 1639/2022 promossa da
(c.f. ), difeso dagli avv.ti Giacomo NNni e Parte_1 C.F._1
NI EG, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori, in Asti, corso Dante, n. 8 appellante contro
(c.f. ), difeso dall'avv. Mariella Cari, elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato presso lo studio del difensore, in Rieti, via Contigliano, n. 15 appellato
Conclusioni
ha precisato queste conclusioni: «Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Parte_1 adita,
1 in riforma delle pronunce del Tribunale di ER nn. 439/2021 del 29.07.2021 e
1060/2022 del 20.05.2022; contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso, previo rigetto dell'appello incidentale avversario,
IN VIA ISTRUTTORIA: ammettere le prove dedotte nella memoria ex art. 183, co. VI, n. 2, c.p.c., e non ammesse, ed in particolare:
- ammettere le prove orali per interrogatorio e per testi sulle circostanze dedotte nella memoria ex art. 183, VI co. n. 2 c.p.c., ed anche su quelle dedotte in prova contraria nella memoria ex art. 183, VI co., n. 3 c.p.c., con i testi indicati;
- ammettere CTU medica in ordine alle condizioni di salute psicofisiche terminali ed alla piena capacità di intendere e di volere del de cuius sig. al momento della Persona_1 dedotta disposizione testamentaria (Notaio 11.10.2011); Per_2
- disporre ex art. 210 cpc l'esibizione della documentazione bancaria storica quantomeno a far data dal 2005 (estratti conto, documentazione relativa alle operazioni di apertura/ chiusura conto, singoli prelevamenti) relativa ai rapporti di conto corrente/ deposito/ posizioni finanziarie facenti capo ai coniugi sigg.ri nata a [...]
GN (PN) il 22.01.1925 e nato a Travo (PC) il [...] in [...]_1 presso sede di ER, c.so PE RI n. 12 e presso Controparte_3
l' sede di ER, via PE Paggi n. 31; Controparte_4
- rinnovare l'ordine di esibizione in riferimento alle distinte di bonifico mancanti nei documenti depositati da TE SA PA (si rinvia alle note del 15/12/2021 per le osservazioni analitiche sul punto, solo sinteticamente ricordando che mancano le seguenti ricevute di prelievo: 23-05-2012 prelievo di € 300,00 23-05-2013 prelievo di € 600,00 03-
12-2021 prelievo di € 2.000,00 14-12-2013 prelievo di € 2.000,00 01-02-2013 prelievo di €
1.025,00; e così per totali € 5.925,00;
- disporre ex art. 210 c.p.c. ordine di esibizione della documentazione bancaria
(estratti conto, documentazione relativa alle operazioni di apertura/ chiusura conto, singoli prelevamenti) relativa al rapporto di conto corrente n. 109275 presso Controparte_3
sede di ER, c.so PE RI n. 12 intestato a e/o
[...] Parte_2 comunque ai rapporti di conto corrente/ deposito/ posizioni finanziarie facenti capo alla
2 sola sig.ra in essere e presso l' sede di ER, Parte_2 Controparte_4 via PE Paggi n. 31 quantomeno a far data dal 2005, e sino alla chiusura dei rapporti;
- disporre ex art. 210 c.p.c. l'esibizione presso ASL ER della documentazione sanitaria e dei contributi pubblici erogati in favore dei sigg.ri nata a [...]
GN (PN) il 22.01.1925 e nato a Travo (PC) il [...], in [...] alle Persona_1 valutazioni geriatriche dell'Unità di Valutazione Geriatrica (U.V.G), giuste comunicazioni
ASL VC prot. n. 0040907 del 18.09.2009 e prot. n. 00 4090006 del 18.09.2009, nonché
l'esibizione presso ASL di ER delle buste paga di dalla data di Parte_2 assunzione sino al decesso;
- disporre integrazione della CTU già espletata, con particolare riferimento agli aspetti controversi, ovvero:
1. prelevamenti effettuati in contanti dal libretto di deposito ordinario presso sede di ER intestato formalmente a , Controparte_3 Parte_2 Per_1
, n.1200/37754 - 1200/39721, previo incarico al CTU, ove ritenuto
[...] CP_2 necessario, ex art. 118 c.p.c., di acquisire le distinte di prelievo mancanti presso TE SA
PA;
2. le indennità erogate dall'ASL per , previa ammissione della Persona_1 produzione del documento sopravvenuto che sub doc. 50, indispensabile ai fini del decidere;
- disporre integrazione CTU patrimoniale volta: • ad accertare il valore dei beni tutti caduti nella successione sia del Sig.ri che della sig.ra , ivi Persona_1 CP_2 compresi i beni immobili siti in Olbia Località SA Marinedda, fg. 43, part. 939 sub 1 cat.
A/3, vani 2,5, part. 939 sub 70, cat C/6, 13 mq, ed in ER, Via Quintino Sella, fg. 94, part. 596, sub 3 cat. A/2, vani 3,5, part. 596 sub 4, cat. C/6 mq 53, part. 596 sub 13, cat.
A/2, vani 7,5; • a stabilire se sono stati lesi, e se si in quale misura, i diritti del sig. Pt_1
• a calcolare la quota disponibile e la quota legittima.
[...]
NEL MERITO:
- respingere le domande, eccezioni e richieste avversarie in quanto infondate;
- accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o invalidità del testamento pubblico per atto Notar di ER dell'11.10.2011 (rep. atti di ultima volontà n. 49), Per_2 con cui il sig. nominava erede universale la figlia per vizio di Persona_1 Parte_2 forma e/o incapacità di testare e/o errore, ed, in ogni caso, per la totale pretermissione dalle disposizioni testamentarie dell'erede legittimo/ legittimario sig. Parte_1 dichiarandosi aperta la successione legittima;
3 - accertare lo status di erede legittimo/ legittimario del sig. la sua Parte_1 totale pretermissione dalla successione ab intestato dei sigg.ri Persona_3
[...]
- previa ricostruzione della massa ereditaria sia del sigg.ri che della Persona_1 sig.ra computando il relictum al donatum tenendo conto, oltre che di tutti i CP_2 beni mobili ed immobili in narrativa - ivi compresi i beni mobili giacenti, al momento della morte, presso libretti di deposito/ conti correnti presso l' sede Controparte_5 di ER c.so PE RI n. 12 e presso l' sede di Controparte_6
ER Via PE Paggi n. 31 formalmente intestati a , , Parte_2 CP_2
ma di proprietà esclusiva dei sigg.ri e , dunque Persona_1 CP_2 Persona_1 facenti parte dell'asse ereditario, nonché i preziosi appartenenti ai sigg.ri e Persona_1
- anche dei beni immobili siti in Olbia Località SA Marinedda, fg. 43, part. CP_2
939 sub 1 cat. A/3, vani 2,5, part. 939 sub 70, cat C/6, 13 mq, ed in ER, Via Quintino
Sella, fg. 94, part. 596, sub 3 cat. A/2, vani 3,5, part. 596 sub 4, cat. C/6 mq 53, part. 596 sub 13 cat. A/2, vani 7,5, solo formalmente di proprietà già della defunta sig.ra
[...] ed ora caduti in successione in favore del di lei marito;
Pt_2 Controparte_1
- accertare e dichiarare la lesione di legittima, in quanto le donazioni indirette e/o comunque l'avvenuto depauperamento del patrimonio dei genitori in favore della sig.ra attraverso le cointestazioni fittizie formali dei conti correnti/depositi ed Parte_2 immobili sono volti a ledere la quota di riserva spettante all'attore ai sensi dell'art. 537 c.c.;
- in conseguenza, disporre la riduzione di tali donazioni per la parte eccedente la quota disponibile con conseguente condanna del convenuto – o di chiunque altro ne sia divenuto medio tempore in possesso – alla reintegrazione della quota di legittima spettante al conchiudente;
- accertare e dichiarare che le somme prelevate dalla sig.ra nel suo Parte_2 esclusivo interesse dai conti correnti/ libretti di deposito presso l' Controparte_5
sede di ER c.so PE RI n. 12 e presso l'
[...] Controparte_6 sede di ER Via PE Paggi n. 31 formalmente intestati a , Parte_2 CP_2
, sono di esclusiva proprietà dei sigg.ri e;
[...] Persona_1 CP_2 Persona_1
- conseguentemente, condannare il convenuto sig. al conferimento Controparte_1 nell'asse ereditario delle somme indebitamente ed ingiustificatamente prelevate da parte della sig.ra che si indicano in complessivi € 345.601,91 o nella veriore somma Parte_2
4 accertanda in corso di causa, oltre interessi su tali somme e rivalutazione monetaria;
quindi, disporre la divisione delle somme indicate secondo le consequenziali quote di legge.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio». ha precisato queste conclusioni: «Piaccia alla Corte adita, disattesa Controparte_1 ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,
I) rigettare integralmente l'appello principale e, per effetto della conferma della sentenza non definitiva n. 439/2021 del Tribunale di ER, ordinare alla Conservatoria dei RR.II. la cancellazione della trascrizione della domanda effettuata in data 27.06.2018 al n. 5554 del Reg. generale e n. 4045 del Reg. particolare e porre i relativi costi a carico di
Parte_1
II) in accoglimento dell'appello incidentale ed in riforma della sentenza definitiva n.
1060/2022 del Tribunale di ER:
- previa ricostruzione della massa ereditaria di , rigettare la domanda CP_2 di reintegra proposta da relativamente alle somme che lo stesso assume Parte_1 essere state indebitamente prelevate da per le ragioni esposte nella comparsa Parte_2 di costituzione in appello sub lettera A) (pagg. 35 e ss)
- per le ragioni di cui alla lettera B) della predetta comparsa di costituzione (pagg. 45 e ss.), dichiarare la nullità ed illegittimità del capo della sentenza impugnata con cui il
Tribunale ha dichiarato ' proprietario dell'immobile sito in ER alla Parte_1
Via Boccaccio n. 17 e distinto nel CF del predetto Comune al foglio 42, particella 2870 sub 20 e sub 40, in virtù del legato in suo favore di per testamento pubblico Parte_2
22.11.2017'
III) condannare alla refusione, in favore di , delle Parte_1 Controparte_1 spese anche tecniche, e dei compensi di mediazione e del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali ed oneri di fatturazione come per legge.
In via subordinata istruttoria, per la denegata ipotesi di accoglimento delle istanze di rinnovazione istruttoria formulate dall'appellante, insiste nell'ammissione delle prove, dirette e contrarie, articolate dal convenuto nelle memorie di cui al secondo Controparte_1
e terzo termine dell'art. 183, comma 6, c.p.c.».
Svolgimento del processo
5 1. aveva convenuto innanzi al Tribunale di Parte_1 Controparte_1
ER, allegando di essere figlio di morta senza lasciare testamento il CP_2
21 febbraio 2013, e di morto senza lasciare testamento il 19 maggio 2013, Persona_4
e che la sorella, moglie del convenuto, era morta in data 11 gennaio 2018, Parte_2 lasciando testamento pubblico.
L'attore aveva rappresentato che il padre era stato proprietario degli immobili siti in
ER, via G. Boccaccio, n. 17, identificati in catasto al foglio 42, mappale 2870, subalterni 20 e 40, i genitori avevano depositato i propri risparmi presso Controparte_5
sede di ER, corso G. RI n. 12, e presso sede di
[...] Controparte_4
ER, via G. Paggi, n. 31, e che questi rapporti, alimentati esclusivamente dalle loro pensioni, erano stati intestati anche alla figlia al fine di consentirle di compiere operazioni bancarie nel loro interesse, senza alcuna intenzione di donarle o di metterle a disposizione i risparmi.
L'attore aveva allegato che, nel settembre 2017, aveva scoperto che la sorella aveva eseguito movimentazioni a suo favore del valore di euro 323.374,66, con riferimento al deposito di risparmio presso e aveva estinto la posizione presso Controparte_5 con prelievo della somma di euro 22.227,25, e che sui libretti di Controparte_4 risparmio non risultavano accreditate le sovvenzioni per “assunzione badante” del padre.
L'attore aveva esposto che la sorella era stata titolare delle proprietà degli immobili siti in Olbia, identificati in catasto al foglio 43, particella 939, subalterni 1, 70, e in
ER, via Q. Sella, identificati in catasto al foglio 94, particella 596, subalterni 3, 4, 13, il cui acquisto era stato pagato dai genitori, e, in particolare, quanto alla proprietà degli immobili siti in Olbia, la provvista era derivata dalla vendita della proprietà dell'immobile destinato a casa familiare sito in ER, via Q. Sella.
L'attore aveva altresì aggiunto che la sorella aveva custodito dei preziosi dei genitori e che aveva manifestato la volontà di consegnarli al fratello in conformità ad un elenco, dal quale risultavano mancanti altre cose (fedi nuziali, diamante carati 0,90 montato su anello di oro bianco, quattro anelli oro giallo di cui uno a forma di nodo, uno a forma di rombo, uno con smeraldo ed uno con ametista, intero corredo di biancheria, cinque pentole in rame).
L'attore aveva infine allegato che, con testamento pubblico del 22 novembre 2017, la sorella aveva nominato erede universale il convenuto e a lui aveva lasciato la proprietà
6 della quota indivisa di un mezzo della proprietà degli immobili siti in ER, via G.
Boccaccio, a titolo di legato.
L'attore aveva dunque chiesto l'accertamento dello status (rectius della qualità) di erede legittimo o legittimario dei genitori, della totale pretermissione dalla successione legittima al patrimonio dei genitori, della lesione della legittima a causa delle donazioni indirette e/o del depauperamento del patrimonio in favore della sorella, e per l'effetto la riduzione delle donazioni, nonché l'accertamento dei prelievi indebiti fatti dalla sorella e per l'effetto la condanna del convenuto al conferimento nell'asse ereditario della somma di euro 345.601,91 o di quella da accertarsi, oltre a interessi e a rivalutazione monetaria, e infine la divisione delle somme.
2. si era costituito in giudizio, tra l'altro, allegando che il padre della Controparte_1 moglie aveva redatto testamento pubblico l'11 ottobre 2011, pubblicato il 28 settembre
2018, con il quale aveva istituito erede la figlia con l'onere di assistere la madre e il fratello, mantenendoli in casa, salvo condizioni disperate.
Il convenuto aveva chiesto il rigetto delle domande attoree e che, quanto ad Per_1
ne fosse dichiarata aperta la successione testamentaria.
[...]
3. Con sentenza non definitiva n. 439/2021 del 22 settembre 2021, il Tribunale di
ER ha rigettato la domanda di riduzione e, in rito, quella di accertamento di nullità o di annullamento del testamento di e ha dichiarato aperta la successione Persona_1 legittima di e la successione testamentaria di CP_2 Persona_1
4. Con sentenza definitiva n. 1060/2022 del 20 maggio 2022, il Tribunale di ER ha sciolto la comunione ereditaria del patrimonio di con assegnazione CP_2 della somma di euro 7.342,14 ad ogni erede (eredità di eredità di Parte_2 Per_1
, ha dichiarato che è l'unica erede di
[...] Parte_1 Parte_2 Per_1
ha accertato a favore dell'attore la proprietà degli immobili siti in ER, via G.
[...]
Boccaccio, n. 17, identificati in catasto al foglio 42, particella 2870, subalterni 20 e 40, in forza del legato disposto dalla sorella, ha condannato il convenuto al pagamento della somma di euro 7.342,14, oltre agli interessi, ha rigettato le domande rimanenti, ha infine compensato le spese di lite nella misura di un quarto e condannato l'attore al pagamento del residuo, gravandolo altresì dei tre quarti delle spese di consulenza tecnica.
5. Avverso le sentenze, ha proposto appello sulla base di cinque Parte_1 motivi e ha riproposto le domande avanzate in primo grado.
7 ha chiesto il rigetto dell'appello e, avverso la sentenza definitiva, ha Controparte_1 proposto appello incidentale sulla base di sei motivi, chiedendo il rigetto della domanda di condanna al pagamento della somma ritenuta indebitamente prelevata dalla moglie e che sia dichiarata la nullità dell'accertamento della proprietà degli immobili siti in ER, via
G. Boccaccio, n. 17.
6. Non è stata espletata attività di istruzione probatoria.
A seguito delle difese finali, la decisione della causa è stata riservata.
Motivi della decisione
1. Occorre vagliare dapprima l'appello (principale) avverso la sentenza non definitiva, in quanto vertente sulle domande, quelle di riduzione e di nullità o annullamento del testamento del padre dell'appellante, logicamente pregiudiziali a quella di scioglimento delle comunioni.
1.1. Con il primo motivo d'appello, l'appellante ha censurato il rigetto delle domande di riduzione.
Il motivo è inammissibile.
Il legittimario, pretermesso dall'eredità parzialmente o totalmente, può aspirare alla reintegrazione della quota di riserva, con la riduzione delle porzioni degli eredi legittimi, di disposizioni testamentarie o di donazioni (artt. 553 ss. c.c.).
L'appellante ha lamentato la lesione della legittima a causa delle donazioni indirette fatte dai genitori alla sorella, moglie dell'appellato, o a causa del depauperamento del patrimonio dei genitori in favore della sorella, «attraverso le cointestazioni fittizie formali dei conti correnti/depositi ed immobili» (p. 39 cit. app.).
Va precisato che vi è coincidenza tra donazioni e depauperamento con riguardo agli
“immobili” (l'appellante ha assunto che le proprietà immobiliari della sorella erano state acquistate con risorse dei genitori), mentre, con riguardo alle cointestazioni dei rapporti bancari, le difese dell'appellante non sono strumentali a denunciare una donazione [«la formale intestazione (…) al solo scopo di consentirle di fare operazioni bancarie in loro vece, senza alcun intento di donarle i propri risparmi», p. 2 cit.], bensì, come si scriverà di sotto,
a confutare la presunzione di contitolarità delle risorse.
Correttamente inteso l'oggetto delle domande di riduzione (la pluralità si spiega in quanto dirette verso le successioni di entrambi i genitori), si osserva che il tribunale le ha
8 rigettate per plurime ragioni: mancato assolvimento dell'onere di allegazione, genericità della deduzione circa l'entità e la specifica provenienza delle somme utilizzate (in tesi) dai genitori per l'acquisto delle proprietà immobiliari della sorella, ricorrenza della prova che il predetto acquisto era stato fatto con risorse della sorella, con conseguente negazione della natura donativa.
L'appellante non si è confrontato con la seconda e (segnatamente) la terza ragione.
Quest'ultima in particolare è all'evidenza idonea a sorreggere la decisione del rigetto delle domande: in difetto di donazioni, alcuna riduzione può avere luogo.
Il motivo in esame verte invece esclusivamente sul contenuto degli oneri ex art. 2697
c.c. posti a carico di colui che agisce in riduzione a tutela della legittima.
L'appellante non ha allora soddisfatto l'onere a suo carico, prescritto per evitare la formazione del giudicato sul capo impugnato [«è sufficiente che anche una sola delle rationes decidendi su cui si fonda la decisione impugnata non abbia formato oggetto di idonea censura (ovvero sia stata respinta) perché il ricorso (o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa) debba essere rigettato nella sua interezza», Cass. civ., sez.
III^, sent. 6 luglio 2020, n. 13880].
Il motivo è ugualmente inammissibile perché carente di una parte argomentativa apparentemente in grado di mettere in discussione la sentenza (art. 342, co. 1, c.p.c.; per tutte, v. Cass. civ., sez. III^, ord. 26 luglio 2024, n. 20884), ove è stata censurata la genericità dell'attività assertiva.
L'appellante ha invocato (nella comparsa conclusionale) un orientamento della Corte di cassazione, secondo cui non occorrerebbe l'indicazione specifica dei valori componenti l'operazione di calcolo della porzione disponibile (art. 556 c.c.), quindi dell'entità della lesione della quota di riserva, e ha dedotto la contraddizione del decisore, in quanto, nel provvedere alla ricostruzione delle masse ereditarie degli ereditandi, avrebbe individuato il relictum, da ritenersi utile anche ai fini delle domande di riduzione.
A quest'ultimo proposito, l'appellante non ha considerato che l'onere di allegazione e prova del fatto costitutivo della reintegrazione della legittima, vale a dire la lesione della quota di riserva, non si esaurisce nella determinazione del relictum.
A proposito del contenuto dell'onere di allegazione di chi domanda la reintegra nella quota di riserva, si rinviene ancora nel più recente repertorio il principio di diritto per cui
«il legittimario […] ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se sia, o meno, avvenuta, ed in quale misura, la lesione della sua quota di riserva,
9 potendo solo in tal modo il giudice procedere alla sua reintegrazione;
in particolare, in relazione al principio sancito dagli artt. 555 e 559 c.c., egli ha l'onere di indicare, oltre al valore, l'ordine cronologico in cui sono stati posti in essere i vari atti di disposizione, non potendo l'azione di riduzione essere sperimentata rispetto alle donazioni se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento e cominciando, comunque, dall'ultima e risalendo via via alle anteriori» (Cass. civ., sez. II^, ord. 22 aprile 2025, n.
10456).
Inoltre, a volere riprendere la posizione giurisprudenziale richiamata dall'appellante
– «Si è infatti affermato che “(l)a sussistenza di oneri di deduzione a carico del legittimario che agisce in riduzione non implica la necessità di precisare nella domanda l'entità monetaria della lesione, occorrendo, piuttosto, che la richiesta di riduzione di disposizioni testamentarie o donazioni sia giustificata alla stregua di una rappresentazione patrimoniale tale da rendere verosimile, anche sulla base di elementi presuntivi, la sussistenza della lesione di legittima” […]. || Si è inoltre affermato […] che “In tema di azione di riduzione, l'omessa allegazione nell'atto introduttivo di beni costituenti il
“relictum” e di donazioni poste in essere in vita dal ”de cuius”, anche in vista dell'imputazione ”ex se”, ove la loro esistenza emerga (come nella specie) dagli atti di causa ovvero costituisca oggetto di specifica contestazione delle controparti, non preclude la decisione sulla domanda di riduzione, dovendo il giudice procedere alle operazioni di riunione fittizia prodromiche al riscontro della lesione, avuto riguardo alle indicazioni complessivamente provenienti dalle parti, nei limiti processuali segnati dal regime delle preclusioni per l'attività di allegazione e di prova. || Ne consegue che, ove il silenzio serbato in citazione sull'esistenza di altri beni relitti ovvero di donazioni sia dovuto al convincimento della parte dell'inesistenza di altre componenti patrimoniali da prendere in esame ai fini del riscontro della lesione della quota di riserva, il giudice non può, solo per questo, addivenire al rigetto della domanda, che è invece consentito se, all'esito dell'istruttoria, e nei limiti segnati dalle preclusioni istruttorie, risulti indimostrata
l'esistenza della dedotta lesione”» (Cass. civ., sez. II^, ord. 11 maggio 2025, n. 12503) –, si osserva che il principio è stato enunciato con riguardo ad un caso diverso da quello in esame, il quale non è connotato dall'allegazione di altri beni che l'agente in riduzione non aveva considerato, per incolpevole ignoranza, nel dedurre la lesione della quota di riserva.
10 Inoltre, la posizione invocata dall'appellante non afferma l'esenzione di chi agisce da quel giusto sforzo assertivo che consente alla controparte di replicare puntualmente e al giudice di orientarsi tra le difese delle parti.
In primo grado, le difese dell'appellante erano mute in ordine al profilo quantitativo
(cfr. §§ 3, 13-15 cit.), al punto che la loro integrazione era stata riservata agli strumenti del processo: difatti, l'appellante aveva rimesso al giudice di «stabilire se sono stati lesi, e se s[ì] in quale misura, i diritti del sig. », a mezzo di consulenza tecnica (p. Parte_1
7 cit.).
Le difese non erano state integrate nel corso del processo nel rispetto del sistema delle preclusioni processuali.
Alcuno sforzo la parte aveva fatto nell'indicare il valore del patrimonio dei genitori, delle donazioni, della porzione disponibile, della quota di riserva, della lesione.
L'inadeguatezza delle difese dell'appellante è ancora più evidente per la complessità oggettiva della fattispecie e per il tipo di vocazione dedotta.
Quanto al primo aspetto, si osserva che l'appellante ha dedotto la lesione della quota di legittima in termini generali, nonostante la causa verta su due successioni diverse, nel patrimonio del padre e a quello della madre.
Occorreva che l'appellante distinguesse la posizione rispetto alle due successioni, a maggior ragione se si considera che lo stesso aveva riferito che soltanto il patrimonio del padre comprendeva proprietà immobiliari: da una diversa consistenza di due patrimoni ci si attende logicamente una diversa manifestazione della lesione (se ricorrente).
L'appellante ha invece trattato le pretese riduzioni in modo unitario.
Quanto al secondo aspetto, si rileva che l'appellante ha chiesto di accertare la “totale pretermissione” dalla successione di entrambi i genitori, sul presupposto che la vocazione sia legittima.
È difficile immaginare la pretermissione totale, predicata dall'appellante, quando si ipotizza, come fatto dalla parte, l'esistenza alla morte del de cuius di beni (cioè l'esistenza di relictum); inoltre, considerato che la successione legittima avviene per quote maggiori di quelle di riserva (cfr. per il caso di specie artt. 542, co. 2, 581 c.c.), il grado di precisione delle difese di chi lamenta la lesione a causa di donazioni non può che essere maggiore, avuto riguardo all'entità delle voci rilevanti ai fini delle riduzioni.
Non si può pertanto ritenere che l'appellante avesse fornito una rappresentazione tale da rendere verosimile la sussistenza della lesione di legittima.
11 L'appellante ha da ultimo lamentato il rigetto delle istanze istruttorie.
La genericità della censura è un'ulteriore (e autonoma) ragione di inammissibilità.
L'appellante non si è confrontato con la motivazione contenuta nell'ordinanza del tribunale dell'8-10 ottobre 2019, tra l'altro neanche richiamata, non ne ha dedotto le ragioni di erroneità, né ha richiamato precisamente quali prove avrebbero potuto incidere sulla sorte della causa (cfr. Cass. civ., sez. III^, ord. 9 giugno 2023, n. 16420); non ha quindi argomentato la concludenza delle prove.
Non è dovere dell'ufficio compulsare le singole istanze dell'appellante per selezionare quelle che potrebbero rivestire un'apparente utilità per la sua posizione.
L'operazione si rivelerebbe arbitraria, a maggior ragione in presenza di un'attività assertiva lacunosa, secondo l'accertamento (non contrastato efficacemente) del tribunale.
Il motivo è rigettato (in rito).
Al rigetto delle domande in discorso segue l'ordine di cancellazione della trascrizione
(art. 2668, co. 2, c.c.), in conformità all'istanza dell'appellato.
1.2. Con il secondo motivo d'appello, l'appellante ha impugnato il rigetto in rito delle domande di nullità o di annullamento del testamento del padre.
Il motivo è in parte manifestamente infondato e in parte inammissibile.
Giova riprodurre il capo impugnato: «le domande di nullità/annullabilità/invalidità del testamento pubblico con cui nominava erede universale la figlia, per vizio Persona_1 di forma/incapacità di testare e/o errore ed in ogni caso per la totale pretermissione dall[e] disposizioni testamentarie dell'erede legittimo/legittimario sono state Parte_1 tardivamente proposte – in quanto domande nuove – nella memoria 183 c. 6 n1) c.p.c. e non alla prima udienza ex art. 183 c. 5 c.p.c; come tali devono essere dichiarate inammissibili»
(p. 12 sent. non def.).
Nella citazione in appello, l'appellante si è limitato a dedurre che «[l]a domanda riconvenzionale avversaria ha determinato la necessità, per l'attore, di formulare la riconventio riconventionis diretta ad accertare la nullità del testamento, domanda che è stata formulata, tempestivamente, con la prima memoria ex art. 183, co. VI, n. 1 c.p.c.» (p.
17).
L'appellante non ha contrastato la novità delle domande, anzi l'ha ammessa.
La difesa in diritto è all'evidenza erronea.
Come accertato dal tribunale, le domande nuove vanno formulate, ratione temporis, all'udienza di prima comparizione delle parti e di trattazione della causa (art. 183, co. 5,
12 c.p.c.); la prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. è, tra l'altro, destinata alla precisazione o modificazione delle domande.
Con la comparsa conclusionale, l'appellante ha addotto ulteriori (nuove) difese.
L'appellante ha ascritto la proposizione delle domande in discorso all'ambito della c.d. “emendatio libelli”.
L'argomentazione non convince.
È sufficiente osservare che la precisazione o la modificazione ha di mira logicamente l'esistente, cioè le domande già proposte.
L'appellante non ha precisato alcunché, ma, impugnando il testamento, ha aggiunto alle domande originarie altre (appunto nuove) domande.
L'appellante ha poi richiamato il nuovo regime di rito di cognizione di primo grado, in base al quale con la prima memoria integrativa, l'attore può «proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto» [art. 171-ter, n. 1), c.p.c.].
L'argomento è evidentemente anodino, dal momento che la causa è stata introdotta prima dell'entrata in vigore della riforma.
L'appellante non si è invece confrontato con il rilievo del tribunale, secondo cui «[s]i osserva che la pretermissione dell'erede legittimario incide sull'eventuale riduzione delle disposizioni testamentarie e non sulla validità dell'atto» (p. 12 sent. non def.), e pertanto il motivo è in parte qua inammissibile.
Va soggiunto che, nonostante l'allegazione dell'appellato in ordine al testamento del padre dell'appellante, in alcun modo quest'ultimo ha indirizzato la domanda di riduzione verso il testamento.
In questo processo, la volontà manifestata dall'appellante è chiaramente quella di ottenere esclusivamente la riduzione delle donazioni a favore della sorella: «accertare e dichiarare la lesione di legittima, in quanto le donazioni indirette e/o comunque l'avvenuto depauperamento del patrimonio dei genitori in favore della sig.ra attraverso le Parte_2 cointestazioni fittizie formali dei conti correnti/depositi ed immobili sono volti a ledere la quota di riserva spettante all'attore ai sensi dell'art. 537 c.c.; || - in conseguenza, disporre la riduzione di tali donazioni».
Spetta soltanto alla parte, domina dell'azione, la selezione dei diritti da tutelare e dei fatti da porre a fondamento degli stessi (artt. 24 Cost., 2907, co. 1, c.c., 99, 112 c.p.c.), come efficacemente compendiato in dottrina: «La salvaguardia sostanziale del principio
13 della domanda, […], impone di riconoscere a colui che avanza la domanda giudiziale […] anche la disponibilità in via esclusiva del potere di individuare non solo l'effetto giuridico da far scaturire dalla pronuncia giudiziale, ma anche i fatti che giustificano il prodursi (fatti costitutivi) […] dell'effetto giuridico preteso».
La reiterata e letterale volontà dell'appellante, filtrata da un soggetto qualificato, quale è il difensore, di ottenere la riduzione delle donazioni e la nullità (o l'annullamento) del testamento, di modo che sia dichiarata aperta la successione legittima, non può essere diversamente intesa, a pena di attribuire praeter (se non addirittura contra) voluntatem partis un'utilità attualmente non richiesta (art. 112 c.p.c.).
Il motivo è rigettato (in parte nel merito e in parte in rito).
2. Con il terzo motivo d'appello, l'appellante ha contestato l'accertamento compiuto in ordine all'entità dei prelievi indebiti della sorella, contenuto nella sentenza definitiva.
A sua volta l'appellato ha proposto cinque motivi d'appello in merito.
Se l'appellante ha puntato ad estendere l'entità degli indebiti, l'appellato ha preteso di negare la natura indebita di ogni prelievo e comunque di ridurre l'entità dell'indebito.
I motivi meritano pertanto una trattazione congiunta.
Occorre precisare che l'accertamento dei prelievi è un momento della decisione più ampia, relativa all'accertamento del compendio ereditario della madre dell'appellante.
I motivi in esame riguardano due rapporti della de cuius: la gestione patrimoniale presso e il deposito bancario. Controparte_6
Circa il primo rapporto, il tribunale ha accertato che il saldo era a zero già in data
15 maggio 2011, la posizione era stata estinta su disposizione di il 30 Parte_2 maggio 2011, la liquidità di euro 22.227,25 era stata utilizzata per la sottoscrizione di un nuovo rapporto a lei intestato: «non è nota la data di apertura né la provenienza delle risorse acquisite;
né il ctu né gli approfondimenti istruttori hanno fatto emergere elementi che consentano di ritenere la titolarità delle predette somme in capo ai soli genitori e quindi di superare la presunzione di contitolarità del conto», e, pertanto, «[a]i fini della ricostruzione delle masse dei genitori, dovranno […] essere computati i 2/3 (14.818,16) delle somme prelevate da al momento dell'estinzione della gestione Parte_2 patrimoniale rimanendo il restante 1/3 (euro 7.409,08) di proprietà della Controparte_6 stessa» (p. 3 sent. def.).
Per l'appellante, «nella CTU si legge l'esatto contrario: cfr. pag. 9, ove il consulente ha osservato che nessun documento è stato prodotto che possa far ritenere che Parte_2
14 abbia alimentato tale deposito, concludendo che la liquidazione del deposito operata da in ragione di € 22.227,25 dovrà essere tenuta in conto tra i prelevamenti ad Parte_2 essa imputabili» (p. 25 cit. app.).
L'eccezione non è fondata.
L'appellante non ha preso posizione sulla conclusione del proprio consulente (doc.
n. 13 fasc. primo grado appellante), richiamata dal giudice di primo grado, secondo cui si ignora la provenienza delle risorse.
Se è vero che il consulente tecnico d'ufficio non ha rinvenuto documenti dimostrativi di versamenti fatti dalla sorella dell'appellante, è altresì vero che non risulta, come per il secondo rapporto, la prova positiva della provenienza delle risorse, idonea a superare la contitolarità del rapporto.
La conclusione secondo cui «[l]'importo di €.22.227,25 dovrà necessariamente essere tenuto in considerazione tra i prelievi effettuati da » (p. 9 rel. per.) è utile a Parte_2 identificare l'identità del soggetto che aveva eseguito il prelievo, ma rimane muta circa la provenienza delle risorse, appunto necessaria a superare la presunzione di contitolarità.
Con riferimento al deposito bancario, il tribunale ha accertato che il conto, intestato ai genitori e alla sorella dell'appellante, era stato alimentato per lo più dalle pensioni e dai contributi dei primi, ad eccezione delle somme di euro 1.140,00, di provenienza non identificabile, e di euro 11.500,00, di provenienza dalla seconda.
Il tribunale ha quindi ritenuto superata la presunzione di contitolarità delle somme.
L'appellante ha rilevato che il tribunale ha potuto esaminare le distinte bancarie di disposizione per il periodo 4 gennaio 2011-20 gennaio 2014, da cui è emerso che la sorella aveva prelevato la somma totale di euro 96.296,03, mentre, rispetto al periodo pregresso, mancano i documenti, in quanto, ragionevolmente, anteriori al decennio di conservazione obbligatoria.
L'appellante ha dedotto che, se fosse stata accolta l'istanza di esibizione al momento della sua proposizione (2019), sarebbero state acquisite anche le distinte di prelievo per gli anni 2009 e 2010 per circa euro 86.000,00, con “assai probabile firma di Parte_2
(p. 26 cit. app.).
Più in generale, considerato l'esito dell'indagine per il periodo 2011-2014 e che la madre era invalida al 100%, riconosciuta tale dal dicembre 2008, l'appellante ha dedotto che è ragionevole ritenere che tutti i prelievi in contanti, pari ad euro 259.771,03, fossero stati disposti dalla sorella.
15 L'eccezione non ha pregio.
È stato registrato il prelievo dell'ereditanda del 10 maggio 2007 (p. 4 sent. def.).
Pertanto, in difetto di un più completo e sicuro accertamento, il dato preclude di risalire con adeguata certezza al fatto ignoto dell'imputabilità alla sorella dell'appellante di tutti i prelievi anteriori alla data del 4 gennaio 2011.
L'appellante non si può poi dolere del limitato riscontro bancario, atteso che avrebbe potuto, poiché erede della madre, richiedere al terzo, in tempo utile, la documentazione d'interesse (art. 119, co. 4, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385); non risulta che l'appellante abbia richiesto senza esito o con esito negativo le distinte di prelievo.
Con riguardo al rigetto dell'istanza di ordine di esibizione dei documenti inerenti alle posizioni bancarie della sorella, non è stata sviluppata una critica ad hoc, al fine di contrastare l'ordinanza del 9 ottobre 2019, connotata da precisa motivazione [«ritenuta
l'inammissibilità delle richieste degli ordini di esibizione della documentazione bancaria relativa ai rapporti di conto corrente/deposito/posizioni finanziarie facenti capo (…) a
[...]
in quanto, oltre che generiche ed esplorative, non avendo specificatamente indicato Pt_2
i documenti in oggetto, appaiono carenti del requisito della indispensabilità del documento e dell'ordine di esibizione stesso: (…) || ritenuto, infatti, che l'ordine di esibizione ex art. 210
c.p.c. è uno strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l'iniziativa della parte instante non abbia finalità esplorativa»].
Nella citazione in appello, la parte si è limitata a riportare la volontà disattesa, senza illustrare alcuna precisa critica alla decisione istruttoria («parte attrice aveva chiesto al
Tribunale di disporre quantomeno indagini di riscontro, vista l'entità dei prelevamenti in contanti, disponendo l'esibizione degli estratti conto di nonché l'esibizione, da Parte_2 parte della banca, degli estratti conto/ distinte di bonifico storici, istanze che tuttavia sono state rigettate», p. 27).
Il motivo è pertanto sul punto inammissibile.
Questa conclusione vale anche in relazione all'assunto dell'appellante, secondo cui il giroconto complessivo di euro 42.600,00 sarebbe andato a favore della sorella, come sarebbe stato accertato, se fossero stati acquisiti i documenti inerenti al suo rapporto bancario.
16 Va comunque precisato che il consulente tecnico d'ufficio ha appurato l'impossibilità di risalire all'identità dell'autore dei giroconti e a quale posizione siano stati destinati (p. 4 sent. def.).
L'appellato ha contestato l'accertamento in ordine alla provenienza delle risorse che hanno alimentato il deposito.
Per l'appellato, siccome è stato accertato che l'importo di euro 11.500,00 proveniva dalla moglie, tenuto conto del versamento di due assegni per complessivi euro 760,00, fatto dalla moglie, erroneamente non contemplato dal consulente tecnico, tenuto conto dell'assegno di euro 1.140,00, proveniente dalla moglie, poiché le risorse dei di lei genitori erano accreditate con bonifici, allora si deve presumere la contitolarità degli intestatari per pari quote.
L'eccezione non è fondata.
Il consulente tecnico d'ufficio ha accertato che, dell'intera provvista, solo la somma di euro 11.500,00 proveniva da Parte_2
La provenienza della somma di euro 1.140,00 è invece rimasta incerta.
L'appellante non ha contestato la riferibilità alla sorella degli assegni di euro 760,00
(cfr. pp. 31 ss. comp. conc. app.).
Pertanto, è corretto ritenere che anche questo valore provenisse dalla sorella.
Ciò considerato, non si può pervenire alla conclusione auspicata dall'appellato della presunzione di contitolarità delle risorse, atteso che di euro 320.940,62 vi è certezza della provenienza dalla moglie di euro 12.260,00 (11.500,00+760,00), quindi di circa il 3,82%.
Entrambe le parti hanno mosso rilievi critici all'accertamento dei prelievi indebiti di dal deposito bancario. Parte_2
Il tribunale ha accertato che sono stati fatti prelievi per euro 259.271,03, dei quali imputabili a per euro 96.296,03 (prelievi in contanti) e 6.000,00 (prelievi a Parte_2 mezzo giroconto, p. 4 sent. def.).
Il tribunale ha poi ritenuto che vi sia giustificazione di questi prelievi, perché destinati a coprire spese fatte nell'interesse dei genitori, per l'importo complessivo di euro
73.636,34, sicché l'indebito prelievo ammonta a euro 28.656,69, la cui metà spettava alla madre (pp. 4 s. sent. def.).
I rilievi delle parti vanno esaminati partitamente.
L'appellante ha osservato che, per fare fronte alle esigenze dei genitori, la sorella aveva a disposizione i contributi per assistenza familiare del padre pari ad euro 1.238,90
17 mensili, erogati dall'A.S.L. di ER a fare data dal dicembre 2009 ed accreditati su di un conto corrente della sorella.
L'appellante ha lamentato che il consulente tecnico d'ufficio ha accertato l'accredito di questi contributi nell'importo di euro 3.710,73, anziché di euro 47.418,88, poiché sono stati esaminati esclusivamente i documenti acquisiti tempestivamente al processo, e in particolare gli estratti del conto corrente della sorella prodotti in giudizio per un periodo temporale limitato (doc. n. 11 fasc. primo grado appellato), mentre non è stato vagliato il documento, prodotto sub 50) solo in sede peritale, per l'opposizione della controparte.
L'appellante ha infine rilevato che il contributo mensile era sufficiente a coprire le esigenze dei genitori, considerato che le spese condominiali ammontavano ad euro 300,00 annui, anche lui contribuiva alle spese dei genitori, per circa 400,00 mensili, il costo delle visite mediche era a carico del servizio sanitario nazionale, dall'11 febbraio 2013 entrambi i genitori erano ricoverati, la cui retta era da lui pagata, così come aveva pagato i loculi per i genitori, senza essere stato rimborsato.
Con riguardo al contributo assistenziale, in punto di prova dell'entità, va osservato che l'appellante non ha contestato la tardività della produzione documentale.
In punto di argomentazione, ed a prescindere dall'entità del contributo, è sufficiente rilevare che si trattava di una risorsa del padre dell'appellante, rispetto alla quale non vi è alcuna allegazione in forza della quale si possa predicare la destinazione delle somme alla soddisfazione delle esigenze anche dell'ereditanda; l'eventuale scelta del padre, attraverso la figlia, di pagare la propria quota per l'assistenza domiciliare con le risorse del deposito bancario e non con il contributo è insindacabile.
Non è vero che le spese condominiali mensili erano di euro 300,00 annui, poiché tra il 2009 e il 2012 risultano spese per euro 9.243,47 (p. 13 rel. per.).
Neanche è vero che ricorre la prova di un contributo mensile dell'appellante di euro
400,00; il documento n. 37), richiamato dalla parte, è rappresentativo di vaglia, di cui uno, il solo per cui è accertabile il dato temporale, risalente al 1971.
Circa la retta della casa di cura, l'appellante ha prodotto alcune fatture (doc. n. 25 fasc. primo grado) e non la prova dei pagamenti.
L'enunciato relativo alle spese mediche è generico e, unitamente a quello del loculo, non rileva, atteso che oggetto di accertamento è la fondatezza dell'eccezione dell'appellato circa la giustificazione dei prelievi, basata su prova documentale.
L'appellato ha sollevato una prima critica in punto di an degli indebiti.
18 L'appellato ha contestato l'automatismo per cui tutto quanto non risulta giustificato, allora è da ritenersi indebitamente prelevato.
Sennonché, è appurato che le risorse del deposito bancario provenivano in sostanza dai genitori della moglie e che questa ha compiuto consistenti prelievi, ora in contanti ora con giroconto.
L'appellato si è premurato di impedire l'accertamento, anche soltanto presuntivo, del carattere indebito dei prelievi, offrendo di dimostrarne la destinazione non egoistica sulla base dell'emergenza documentale, la quale ha dunque segnato il perimetro dell'indagine peritale.
Non è allora possibile fare uso del notorio, come ha preteso l'appellato per ritenere giustificato ogni singolo prelievo, a maggior ragione se si considera che ha ammesso che una parte era stata prelevata dalla moglie per sue esigenze [«gli unici importi depositati sul libretto dei quali è documentato che abbia disposto per proprie esigenze Parte_2 hanno ammontare complessivo ampiamente compreso nella quota della quale la stessa poteva legittimamente disporre (quale cointestataria per la quota di un terzo o, quanto meno, per quella corrispondente alle somme da essa sicuramente versate sul libretto)», pp.
40 s. comp. cost. app.].
Va aggiunto che gli enunciati in discorso contengono un elenco di spese, che non può ascriversi ad un fatto noto, atteso che le spese corrispondono a precise esigenze di natura personale, che ben possono differire da soggetto a soggetto.
Inoltre, gli enunciati sono generici, poiché l'appellato non ha indicato l'entità delle spese, anche per approssimazione, sulla base di operazioni verificabili.
L'appellato ha censurato il quantum degli indebiti.
L'appellato ha contestato che, «[n]el determinare in € 96.296,03 l'ammontare dei prelevamenti da porre a base del calcolo dell'indebito, il Tribunale ha fatto propria la
“ricostruzione allegata dall'attore alle note di trattazione scritta del 15.12.2021” nella quale sono conteggiate anche somme prelevate, per complessivi € 8.536,00 successivamente al decesso di (si tratta delle ultime 6 operazioni elencate CP_2 nella “ricostruzione” per prelevamenti dal 15 marzo al 20 gennaio 2014) e che non possono, […], ritenersi comprese nell'asse ereditario della stessa al momento della morte»
(p. 42 comp. cost. app.).
L'eccezione è fondata.
I prelievi dal deposito bancario di cui si tratta sono ascrivibili al periodo 2011-2014.
19 Al fine di ricostruire la massa ereditaria della madre dell'appellante, non possono che essere contemplati i soli prelievi fatti sino alla sua morte (21 febbraio 2023).
Pertanto, è corretto espungere dal novero dei prelievi l'importo di euro 8.536,03, in quanto corrispondente a prelievi compiuti tra il 15 marzo 2013 e il 20 gennaio 2014 (v. doc. n. 2 nota appellante 10 dicembre 2021).
I prelievi in contanti censurati ammontano allora ad euro 87.760,00.
Occorre a questo punto accertare la natura indebita dei prelievi.
All'esito dell'istruttoria il giudice di primo grado ha accertato prelievi giustificati per euro 73.636,34.
In merito, non è condivisibile l'esito del nuovo calcolo degli indebiti a cui l'appellato
è pervenuto.
Se è corretto non computare nel novero dei prelievi quelli fatti in epoca successiva alla morte della de cuius, non è corretto sottrarre, come fa l'appellato (e come ha fatto il tribunale) l'intera somma delle spese giustificate, perché includono sia quelle sostenute negli anni 2009 e 2010, quindi in anni anteriori al periodo dei prelievi oggetto di esame
(2011-21 febbraio 2013), sia quelle sostenute dopo la morte della de cuius, che pertanto sono da ritenersi irrilevanti.
Le spese sostenute prima del 2011 ammontano ad euro 25.363,70 (pp. 12 ss. rel. per.), mentre quelle sostenute dopo la morte della de cuius ammontano ad euro
12.280,56, tra cui la somma di euro 3.500,00 per spese funerarie, quale debitum a carico della massa.
L'importo delle spese giustificate va rettificato in euro 35.992,08 (pari alla differenza tra 73.636,34 e la somma di 25.363,70 e 12.280,56), considerato che l'appellante non ha eccepito alcunché circa la riconducibilità alla madre delle spese relative al periodo utile e riportate nell'elenco elaborato dal consulente tecnico d'ufficio in base alle allegazioni e produzioni avversarie.
Sono altresì da considerarsi giustificati prelievi per euro 12.260,00, perché denaro che apparteneva alla moglie dell'appellato.
L'importo dei prelievi ingiustificati è quindi di euro 45.507,92 (pari a 87.760,00, quali prelievi in contanti, più 6.000,00, quali prelievi con giroconto, meno 35.992,08, quali spese giustificate, e 12.260,00, quali somme appartenenti alla moglie dell'appellato).
3. Entrambe le parti hanno contestato l'accertamento della massa ereditaria della madre.
20 3.1. Il quarto motivo d'appello dell'appellante è articolato in più punti.
Anzitutto, l'appellante ha censurato la mancata inclusione di un “Rolex” e di un anello con diamante nel novero dei preziosi appartenenti alla madre.
Il giudice di primo grado ha così statuito: «Occorre sottolineare che né nell'atto di citazione né nella memoria 183 c. 6 n.1) c.p.c. si fa menzione dell'orologio Rolex;
ciò basta a fare ritenere la domanda sul punto tardiva ed inammissibile. || Appare dunque superfluo rilevare che le dichiarazioni testimoniali di e sono Testimone_1 Testimone_2
– in ogni caso – insufficienti a dimostrare che l'orologio rolex ed il diamante montato su un anello di oro bianco, cui alla foto doc 36 parte attrice, siano stati acquistati con i denari della madre, in quanto entrambe rilasciano dichiarazioni generiche e non sono state in grado di riferire elementi rilevanti e specifici, quali l'ammontare della spesa e dove i gioielli siano stati acquistati (pur essendo stata presente la teste sia all'acquisto che al Tes_1 momento della decisione dell'acquisto); le dichiaranti riferiscono circostanze parzialmente diverse sul loro acquisto (la prima riferisce semplicemente “con denaro della madre” mentre
l'altra “con denaro ricavato dalla vendita di oro vecchio di proprietà della mamma”), non risultando dunque sufficientemente attendibili e necessitando di ulteriori elementi di riscontro» (pp. 5 s. sent. def.).
L'appellante ha invece dedotto che «occorrerà considerare non solo i beni preziosi di cui alla lettera sub doc. 12 dell'atto di citazione, ma altresì, quantomeno, l'orologio Rolex e
l'anello con diamante utilizzati, pacificamente, da e, certamente, nella sua Parte_2 disponibilità al momento del decesso, e di ciò è stata fornita prova in sede di istruttoria orale, limitata, come detto, proprio al capo di prova riguardante i gioielli, avendo i testi escussi confermato (cfr. verbale udienza 2 dicembre 2019) che anello ed orologio,
“acquistati dalla sig.ra con denaro della madre della sig.ra , venivano Pt_2 Pt_2 utilizzati da “in ogni occasione” (in particolare, si veda testimonianza della Parte_2 sig.ra che riferiva di essere amica di vecchia data di e di Testimone_1 Parte_2 essere stata presente il giorno in cui è stato deciso l'acquisto, in casa della madre a ER;
anche la sig.ra conferma che indossava sempre i Testimone_2 Parte_2 suddetti gioielli)» (p. 30 cit. app.).
Con riguardo al “Rolex”, l'appellante non si è confrontato con la motivazione, vale a dire l'accertata tardività dell'allegazione.
Pertanto, il motivo è inammissibile in parte qua.
21 Con riguardo all'anello con diamante, il capitolo di prova testimoniale così era stato formulato: «DCV che la sig.ra era solita indossare un orologio Rolex ed un Parte_2 diamante di proprietà della madre, di cui alle fotografie sub doc. 36 che si rammostrano».
Entrambe le testimoni hanno dichiarato che l'anello di cui alle fotografie era stato acquistato dalla sorella dell'appellante con risorse provenienti dal patrimonio della madre
(verbale d'udienza del 2 dicembre 2019).
L'anello era dunque della sorella secondo le testimoni.
Le testimonianze contraddicono la circostanza dedotta nel capitolo di prova.
Altra questione è capire se vi fosse stata donazione (indiretta) della madre o prelievo indebito di risorse della madre, ma l'appellante non l'ha posta, ragionando diversamente in termini di proprietà dell'anello in capo alla madre.
Inoltre, l'appellante non ha proposto alcuna indicazione utile ai fini della stima.
Pertanto, sarebbe impossibile chiedere ad un consulente di stimare un “anello con diamante”, non meglio definito.
Il motivo va dunque rigettato sul punto.
L'appellante ha ripreso la questione della ricostruzione della massa ereditaria della madre ai fini dell'accertamento della lesione della legittima.
In merito, è sufficiente richiamare la motivazione del rigetto del primo motivo.
Va soggiunto che le censure alla non ammissione delle istanze istruttorie sono da ritenersi generiche rispetto all'articolata motivazione dell'ordinanza del giudice di primo grado richiamata, anche in punto di prove orali.
L'appellante si è infatti limitato ad assumere di avere «richiesto accertarsi che gli immobili di ER, v. Quintino Sella, e di Olbia fossero, in verità, stati acquistati con denaro proveniente dai genitori e, a tal fine, ha richiesto al G.I. di voler ordinare l'esibizione della documentazione bancaria al fine di ricostruire i movimenti relativi agli anni degli acquisti (non potendo perché non erede aver accesso ai conti della sorella , né accesso Pt_2 alla documentazione bancaria, se non limitatamente a quella versata in causa) ed altresì prove testimoniali, tuttavia non ammesse. Aveva richiesto altresì CTU estimativa del valore dei predetti immobili parimenti rigettata. Si insta pertanto, nuovamente, per la rimessione della causa in istruttoria, al fine di ammettere le prove tempestivamente dedotte, e non ammesse, in quanto indispensabili ai fini del decidere» (p. 31 cit. app.).
L'appellante ha ripreso plurime circostanze per rappresentare che la sorella aveva fatto gli acquisti immobiliari con le risorse dei genitori (pp. 32-34 cit. app.).
22 Tuttavia, queste circostanze erano state allegate nei capitoli di prova della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2), c.p.c.; infatti, negli atti precedenti non era stata riportata quella precisa rappresentazione ricostruibile mediante la lettura dei capitoli di prova;
la parte ha pertanto eluso il sistema delle preclusioni processuali.
In ogni caso, su queste circostanze non sono state ammesse le prove dedotte.
Come esposto, non ricorre una specifica critica all'ordinanza di rigetto.
Fuori dal motivo in esame, l'appellante ha formulato “istanza di rimessione della causa in istruttoria” (p. 35 cit. app.).
L'appellante si è limitato ad assumere che, «confermata la fondatezza della tesi da sempre sostenuta […] circa l'intestazione catastale meramente fittizia alla figlia degli immobili di Olbia e Via Quintino Sella, acquistati con denaro dei genitori. || […] melius re perpensa alla luce delle risultanze positive dell'ordine di esibizione, parte attrice intende nuovamente reiterare l'istanza di ammissione delle prove dedotte e non ammesse, a modifica parziale, ex art. 177 c.p.c., dell'ordinanza delli 08.10.2019. || L'approfondimento istruttorio è fondamentale al fine di procedere alla ricostruzione corretta delle rispettive masse ereditarie» (ibidem).
Gli enunciati esprimono con evidenza l'assenza di critica all'ordinanza istruttoria.
L'appellante ha omesso di richiamare precisamente l'istanza istruttoria rigettata, di indicare precisamente la prova che occorrerebbe ammettere, di argomentare la ricorrenza di un errore nella decisione di non ammissione della singola prova, in relazione, quanto a quella testimoniale, ai singoli capitoli (neanche puntualmente riprodotti), di argomentare la concludenza della singola prova non ammessa.
Il motivo è rigettato.
3.2. L'appellato ha contestato che il tribunale ha omesso di computare il valore dei preziosi (quarto motivo d'appello), che la moglie si era impegnata a consegnare al fratello,
e i debiti della massa ereditaria (quinto motivo d'appello).
Il quarto motivo d'appello incidentale è fondato.
L'appellato ha precisato «che non intende impugnare la decisione in punto di assegnazione dei preziosi a , ma unicamente con riferimento all'omessa Parte_1 considerazione del valore venale degli stessi ai fini della ricostruzione dell'asse ereditario e delle quote spettanti. || Al Giudice del gravame, si chiede pertanto di riformare la sentenza includendo nell'attivo anche il valore venale (pari ad € 3.934,00) dei preziosi di cui all'allegato 12 del convenuto e di tenere conto di detto valore anche ai fini della formazione
23 della porzione del coerede in misura proporzionale alla quota di diritto ad Parte_1 esso spettante» (p. 44 comp. cost. app.).
Nella ricostruzione della massa ereditaria della madre dell'appellante il giudice di primo grado ha sì richiamato “i preziosi di cui all'allegato 12 di parte convenuta” (p. 5 sent. def.), ma non ne ha indicato il valore, tanto è vero che i preziosi non hanno contribuito al calcolo della quota degli eredi: l'importo di euro 7.342,14 è il valore della quota spettante ad ogni erede, calcolata dal tribunale, sommando soltanto il 50% del saldo del deposito bancario, il 50% dei prelievi indebiti, il terzo del saldo della gestione patrimoniale (pp. 5 s. sent. def.).
Ai sensi dell'art. 726 c.c., i preziosi sono stati stimati in euro 3.934,00 (pp. 17 s. rel. per. stima).
La stima fatta dal consulente tecnico d'ufficio va recepita, in assenza di ragioni di segno contrario.
Il motivo è accolto.
Il quinto motivo d'appello incidentale è fondato.
La spesa funeraria di euro 3.500,00 non è stata contestata e comunque è munita di adeguato riscontro documentale (doc. n. 19 fasc. primo grado appellato).
Le spese di euro 382,46 e 1.216,64 non sono state contestate dall'appellante, né vi sono rilievi alle emergenze documentali (docc. nn. 20-22 fasc. primo grado appellato).
Il motivo è accolto.
3.3. A questo punto è possibile ricostruire la massa ereditaria dell'ereditanda al fine del calcolo delle singole quote.
L'attivo ereditario ammonta ad euro 34.386,14, corrispondente alla somma di euro
289,10, quale metà del saldo del deposito bancario, euro 7.409,08 pari al terzo del saldo del rapporto di gestione patrimoniale, euro 3.934,00 di preziosi, euro 22.753,96 pari alla metà di euro 45.507,92, quali indebiti prelievi dal deposito bancario.
I debiti ereditari ammontano ad euro 5.099,10.
Va aggiunta la spesa di euro 451,81 del 28 febbraio 2023 “Villa Cora s.r.l.” perché riferita alla posizione dell'ereditanda (v. doc. n. 8 fasc. primo grado appellato).
Sulla differenza tra i due valori, euro 28.835,23, è calcolata la quota spettante agli eredi, l'appellante, suo padre e sua sorella, nella misura di un terzo, giusta statuizione non censurata del tribunale.
La quota individuale assoluta è dunque di euro 9.611,74.
24 Ferma l'attribuzione dei preziosi a favore dell'appellante, la condanna dell'appellato si riduce ad euro 5.677,74.
Non è stata impugnata la statuizione sull'obbligazione per interessi, sicché saranno dovuti nei termini già stabiliti dal tribunale.
4. Con il quinto motivo d'appello, l'appellante ha chiesto la ricostruzione della massa ereditaria del padre in conseguenza dell'accoglimento delle domande di impugnazione del testamento e di riduzione.
Il rigetto di quelle domande implica il rigetto del motivo.
5. Con il sesto motivo d'appello incidentale, l'appellato ha dedotto la nullità del capo con cui il giudice di primo grado ha dichiarato l'appellante «proprietario dell'immobile sito in ER alla Via Boccaccio n. 17 e distinto nel CF del predetto comune al foglio 42, particella 2870 sub 20 e sub 40, in virtù del legato in suo favore di per Parte_2 testamento pubblico 22.11.2017».
L'appellato ha dedotto la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.).
Il motivo è fondato.
La causa verte sulla disciplina della successione ereditaria nei patrimoni del padre e della madre dell'appellante.
Del diritto di proprietà degli immobili era titolare il padre dell'appellante, il quale ha nominato erede la figlia, che a sua volta avrebbe disposto a titolo di legato la metà della quota indivisa.
Pronunciare sulla sorte delle proprietà significa allora decidere della successione nel patrimonio della sorella dell'appellante.
È evidente l'estraneità della statuizione dall'oggetto del processo, individuato in base alle domande delle parti.
Detto altrimenti, quell'accertamento non è stato richiesto dall'appellante, né può ritenersi anche solo implicitamente richiesto, vista l'utilità a cui aveva mira: il patrimonio dei genitori (quello del padre è stato devoluto alla figlia per testamento).
Il motivo è accolto.
6. La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.).
25 L'appellante ha ottenuto una parziale soddisfazione della pretesa per la successione nel patrimonio ereditario della madre, mentre è confermata la non partecipazione (almeno attuale) al patrimonio ereditario del padre.
La modesta utilità ottenuta, rispetto a quella attesa, fa dell'appellante il prevalente soccombente, con conseguente parziale compensazione delle spese (art. 92, co. 2, c.p.c.).
Va applicata la proporzione già individuata dal giudice di primo grado, perché l'esito del processo non si discosta in modo pregnante da quella precedente fase (la nullità del capo terzo della sentenza definitiva attiene ad una questione che non ha inciso in modo significativo sull'economia del processo).
Pertanto, le spese processuali sono compensate nella misura di un quarto e per la restante parte sono poste a carico dell'appellante.
Le spese sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Si conviene con l'appellante circa il valore indeterminabile della controversia, anche atteso che il rigetto in rito delle domande inerenti alla successione del padre hanno reso superflua la ricostruzione puntuale della massa ereditaria del medesimo.
Quanto alle spese di primo grado, tenuto conto del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, è congrua la liquidazione fatta dal tribunale (euro
10.343,00, per compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a.).
Quanto alle spese del grado, trovano applicazione i parametri forensi medi per tutte le fasi, tranne per quella istruttoria, per la quale si applicano i parametri forensi minimi, atteso che non è stata compiuta istruzione probatoria (in argomento, Cass. civ., sez. II^, ord. 27 ottobre 2023, n. 29857).
Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 10.313,00 per compensi
(euro 2.518,00 per la fase di studio, euro 1.665,00 per la fase introduttiva, euro 1.843,00 per la fase istruttoria, euro 4.287,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al
15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio sono ripartite nel rapporto interno nella misura di tre quarti a carico dell'appellante e di un quarto a carico dell'appellato.
7. Il rigetto integrale dell'appello principale costituisce un elemento dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13, co. 1-quater, parte prima, d.P.R. n. 30 maggio 2002, n.
115).
26
P.Q.M.
La Corte d'appello di Torino, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza (non definitiva) n. 439/2021 emessa dal Tribunale di ER il 22 settembre 2021; ordina al conservatore dei registri immobiliari la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale richiesta in data 27 giugno 2018 (r.g. n. 5554, r.p. 4045); in riforma della sentenza (definitiva) n. 1060/2022 emessa dal Tribunale di ER il 20 maggio 2022: dispone lo scioglimento della comunione ereditaria di assegnando CP_2 ad (eredità), (eredità) la somma di euro Parte_1 Persona_1 Parte_2
9.611,74; condanna al pagamento in favore di della somma Controparte_1 Parte_1 di euro 5.677,74, oltre agli interessi nei termini di cui in parte motiva;
dichiara la nullità della statuizione del capo terzo della sentenza;
compensa tra le parti le spese processuali del primo grado di giudizio nella misura di un quarto e condanna al rimborso a favore di delle Parte_1 Controparte_1 stesse nella misura restante, spese che sono liquidate per l'intero nella somma di euro
10.343,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
compensa tra le parti le spese processuali del secondo grado di giudizio nella misura di un quarto e condanna al rimborso a favore di delle Parte_1 Controparte_1 stesse nella misura restante, spese che sono liquidate per l'intero nella somma di euro
10.313,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
pone definitivamente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, nel rapporto interno, a carico di nella misura di tre quarti e di nella misura di Parte_1 Controparte_1 un quarto;
dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, limitatamente alla posizione dell'appellante principale.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 19 novembre 2025.
27 Il consigliere estensore
DR NN AN
Il presidente
LI RI
28
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di TORINO sezione seconda civile composta dai magistrati:
LI RI presidente
Roberto Rivello consigliere
DR NN AN consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 1639/2022 promossa da
(c.f. ), difeso dagli avv.ti Giacomo NNni e Parte_1 C.F._1
NI EG, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori, in Asti, corso Dante, n. 8 appellante contro
(c.f. ), difeso dall'avv. Mariella Cari, elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato presso lo studio del difensore, in Rieti, via Contigliano, n. 15 appellato
Conclusioni
ha precisato queste conclusioni: «Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Parte_1 adita,
1 in riforma delle pronunce del Tribunale di ER nn. 439/2021 del 29.07.2021 e
1060/2022 del 20.05.2022; contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso, previo rigetto dell'appello incidentale avversario,
IN VIA ISTRUTTORIA: ammettere le prove dedotte nella memoria ex art. 183, co. VI, n. 2, c.p.c., e non ammesse, ed in particolare:
- ammettere le prove orali per interrogatorio e per testi sulle circostanze dedotte nella memoria ex art. 183, VI co. n. 2 c.p.c., ed anche su quelle dedotte in prova contraria nella memoria ex art. 183, VI co., n. 3 c.p.c., con i testi indicati;
- ammettere CTU medica in ordine alle condizioni di salute psicofisiche terminali ed alla piena capacità di intendere e di volere del de cuius sig. al momento della Persona_1 dedotta disposizione testamentaria (Notaio 11.10.2011); Per_2
- disporre ex art. 210 cpc l'esibizione della documentazione bancaria storica quantomeno a far data dal 2005 (estratti conto, documentazione relativa alle operazioni di apertura/ chiusura conto, singoli prelevamenti) relativa ai rapporti di conto corrente/ deposito/ posizioni finanziarie facenti capo ai coniugi sigg.ri nata a [...]
GN (PN) il 22.01.1925 e nato a Travo (PC) il [...] in [...]_1 presso sede di ER, c.so PE RI n. 12 e presso Controparte_3
l' sede di ER, via PE Paggi n. 31; Controparte_4
- rinnovare l'ordine di esibizione in riferimento alle distinte di bonifico mancanti nei documenti depositati da TE SA PA (si rinvia alle note del 15/12/2021 per le osservazioni analitiche sul punto, solo sinteticamente ricordando che mancano le seguenti ricevute di prelievo: 23-05-2012 prelievo di € 300,00 23-05-2013 prelievo di € 600,00 03-
12-2021 prelievo di € 2.000,00 14-12-2013 prelievo di € 2.000,00 01-02-2013 prelievo di €
1.025,00; e così per totali € 5.925,00;
- disporre ex art. 210 c.p.c. ordine di esibizione della documentazione bancaria
(estratti conto, documentazione relativa alle operazioni di apertura/ chiusura conto, singoli prelevamenti) relativa al rapporto di conto corrente n. 109275 presso Controparte_3
sede di ER, c.so PE RI n. 12 intestato a e/o
[...] Parte_2 comunque ai rapporti di conto corrente/ deposito/ posizioni finanziarie facenti capo alla
2 sola sig.ra in essere e presso l' sede di ER, Parte_2 Controparte_4 via PE Paggi n. 31 quantomeno a far data dal 2005, e sino alla chiusura dei rapporti;
- disporre ex art. 210 c.p.c. l'esibizione presso ASL ER della documentazione sanitaria e dei contributi pubblici erogati in favore dei sigg.ri nata a [...]
GN (PN) il 22.01.1925 e nato a Travo (PC) il [...], in [...] alle Persona_1 valutazioni geriatriche dell'Unità di Valutazione Geriatrica (U.V.G), giuste comunicazioni
ASL VC prot. n. 0040907 del 18.09.2009 e prot. n. 00 4090006 del 18.09.2009, nonché
l'esibizione presso ASL di ER delle buste paga di dalla data di Parte_2 assunzione sino al decesso;
- disporre integrazione della CTU già espletata, con particolare riferimento agli aspetti controversi, ovvero:
1. prelevamenti effettuati in contanti dal libretto di deposito ordinario presso sede di ER intestato formalmente a , Controparte_3 Parte_2 Per_1
, n.1200/37754 - 1200/39721, previo incarico al CTU, ove ritenuto
[...] CP_2 necessario, ex art. 118 c.p.c., di acquisire le distinte di prelievo mancanti presso TE SA
PA;
2. le indennità erogate dall'ASL per , previa ammissione della Persona_1 produzione del documento sopravvenuto che sub doc. 50, indispensabile ai fini del decidere;
- disporre integrazione CTU patrimoniale volta: • ad accertare il valore dei beni tutti caduti nella successione sia del Sig.ri che della sig.ra , ivi Persona_1 CP_2 compresi i beni immobili siti in Olbia Località SA Marinedda, fg. 43, part. 939 sub 1 cat.
A/3, vani 2,5, part. 939 sub 70, cat C/6, 13 mq, ed in ER, Via Quintino Sella, fg. 94, part. 596, sub 3 cat. A/2, vani 3,5, part. 596 sub 4, cat. C/6 mq 53, part. 596 sub 13, cat.
A/2, vani 7,5; • a stabilire se sono stati lesi, e se si in quale misura, i diritti del sig. Pt_1
• a calcolare la quota disponibile e la quota legittima.
[...]
NEL MERITO:
- respingere le domande, eccezioni e richieste avversarie in quanto infondate;
- accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o invalidità del testamento pubblico per atto Notar di ER dell'11.10.2011 (rep. atti di ultima volontà n. 49), Per_2 con cui il sig. nominava erede universale la figlia per vizio di Persona_1 Parte_2 forma e/o incapacità di testare e/o errore, ed, in ogni caso, per la totale pretermissione dalle disposizioni testamentarie dell'erede legittimo/ legittimario sig. Parte_1 dichiarandosi aperta la successione legittima;
3 - accertare lo status di erede legittimo/ legittimario del sig. la sua Parte_1 totale pretermissione dalla successione ab intestato dei sigg.ri Persona_3
[...]
- previa ricostruzione della massa ereditaria sia del sigg.ri che della Persona_1 sig.ra computando il relictum al donatum tenendo conto, oltre che di tutti i CP_2 beni mobili ed immobili in narrativa - ivi compresi i beni mobili giacenti, al momento della morte, presso libretti di deposito/ conti correnti presso l' sede Controparte_5 di ER c.so PE RI n. 12 e presso l' sede di Controparte_6
ER Via PE Paggi n. 31 formalmente intestati a , , Parte_2 CP_2
ma di proprietà esclusiva dei sigg.ri e , dunque Persona_1 CP_2 Persona_1 facenti parte dell'asse ereditario, nonché i preziosi appartenenti ai sigg.ri e Persona_1
- anche dei beni immobili siti in Olbia Località SA Marinedda, fg. 43, part. CP_2
939 sub 1 cat. A/3, vani 2,5, part. 939 sub 70, cat C/6, 13 mq, ed in ER, Via Quintino
Sella, fg. 94, part. 596, sub 3 cat. A/2, vani 3,5, part. 596 sub 4, cat. C/6 mq 53, part. 596 sub 13 cat. A/2, vani 7,5, solo formalmente di proprietà già della defunta sig.ra
[...] ed ora caduti in successione in favore del di lei marito;
Pt_2 Controparte_1
- accertare e dichiarare la lesione di legittima, in quanto le donazioni indirette e/o comunque l'avvenuto depauperamento del patrimonio dei genitori in favore della sig.ra attraverso le cointestazioni fittizie formali dei conti correnti/depositi ed Parte_2 immobili sono volti a ledere la quota di riserva spettante all'attore ai sensi dell'art. 537 c.c.;
- in conseguenza, disporre la riduzione di tali donazioni per la parte eccedente la quota disponibile con conseguente condanna del convenuto – o di chiunque altro ne sia divenuto medio tempore in possesso – alla reintegrazione della quota di legittima spettante al conchiudente;
- accertare e dichiarare che le somme prelevate dalla sig.ra nel suo Parte_2 esclusivo interesse dai conti correnti/ libretti di deposito presso l' Controparte_5
sede di ER c.so PE RI n. 12 e presso l'
[...] Controparte_6 sede di ER Via PE Paggi n. 31 formalmente intestati a , Parte_2 CP_2
, sono di esclusiva proprietà dei sigg.ri e;
[...] Persona_1 CP_2 Persona_1
- conseguentemente, condannare il convenuto sig. al conferimento Controparte_1 nell'asse ereditario delle somme indebitamente ed ingiustificatamente prelevate da parte della sig.ra che si indicano in complessivi € 345.601,91 o nella veriore somma Parte_2
4 accertanda in corso di causa, oltre interessi su tali somme e rivalutazione monetaria;
quindi, disporre la divisione delle somme indicate secondo le consequenziali quote di legge.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio». ha precisato queste conclusioni: «Piaccia alla Corte adita, disattesa Controparte_1 ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,
I) rigettare integralmente l'appello principale e, per effetto della conferma della sentenza non definitiva n. 439/2021 del Tribunale di ER, ordinare alla Conservatoria dei RR.II. la cancellazione della trascrizione della domanda effettuata in data 27.06.2018 al n. 5554 del Reg. generale e n. 4045 del Reg. particolare e porre i relativi costi a carico di
Parte_1
II) in accoglimento dell'appello incidentale ed in riforma della sentenza definitiva n.
1060/2022 del Tribunale di ER:
- previa ricostruzione della massa ereditaria di , rigettare la domanda CP_2 di reintegra proposta da relativamente alle somme che lo stesso assume Parte_1 essere state indebitamente prelevate da per le ragioni esposte nella comparsa Parte_2 di costituzione in appello sub lettera A) (pagg. 35 e ss)
- per le ragioni di cui alla lettera B) della predetta comparsa di costituzione (pagg. 45 e ss.), dichiarare la nullità ed illegittimità del capo della sentenza impugnata con cui il
Tribunale ha dichiarato ' proprietario dell'immobile sito in ER alla Parte_1
Via Boccaccio n. 17 e distinto nel CF del predetto Comune al foglio 42, particella 2870 sub 20 e sub 40, in virtù del legato in suo favore di per testamento pubblico Parte_2
22.11.2017'
III) condannare alla refusione, in favore di , delle Parte_1 Controparte_1 spese anche tecniche, e dei compensi di mediazione e del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali ed oneri di fatturazione come per legge.
In via subordinata istruttoria, per la denegata ipotesi di accoglimento delle istanze di rinnovazione istruttoria formulate dall'appellante, insiste nell'ammissione delle prove, dirette e contrarie, articolate dal convenuto nelle memorie di cui al secondo Controparte_1
e terzo termine dell'art. 183, comma 6, c.p.c.».
Svolgimento del processo
5 1. aveva convenuto innanzi al Tribunale di Parte_1 Controparte_1
ER, allegando di essere figlio di morta senza lasciare testamento il CP_2
21 febbraio 2013, e di morto senza lasciare testamento il 19 maggio 2013, Persona_4
e che la sorella, moglie del convenuto, era morta in data 11 gennaio 2018, Parte_2 lasciando testamento pubblico.
L'attore aveva rappresentato che il padre era stato proprietario degli immobili siti in
ER, via G. Boccaccio, n. 17, identificati in catasto al foglio 42, mappale 2870, subalterni 20 e 40, i genitori avevano depositato i propri risparmi presso Controparte_5
sede di ER, corso G. RI n. 12, e presso sede di
[...] Controparte_4
ER, via G. Paggi, n. 31, e che questi rapporti, alimentati esclusivamente dalle loro pensioni, erano stati intestati anche alla figlia al fine di consentirle di compiere operazioni bancarie nel loro interesse, senza alcuna intenzione di donarle o di metterle a disposizione i risparmi.
L'attore aveva allegato che, nel settembre 2017, aveva scoperto che la sorella aveva eseguito movimentazioni a suo favore del valore di euro 323.374,66, con riferimento al deposito di risparmio presso e aveva estinto la posizione presso Controparte_5 con prelievo della somma di euro 22.227,25, e che sui libretti di Controparte_4 risparmio non risultavano accreditate le sovvenzioni per “assunzione badante” del padre.
L'attore aveva esposto che la sorella era stata titolare delle proprietà degli immobili siti in Olbia, identificati in catasto al foglio 43, particella 939, subalterni 1, 70, e in
ER, via Q. Sella, identificati in catasto al foglio 94, particella 596, subalterni 3, 4, 13, il cui acquisto era stato pagato dai genitori, e, in particolare, quanto alla proprietà degli immobili siti in Olbia, la provvista era derivata dalla vendita della proprietà dell'immobile destinato a casa familiare sito in ER, via Q. Sella.
L'attore aveva altresì aggiunto che la sorella aveva custodito dei preziosi dei genitori e che aveva manifestato la volontà di consegnarli al fratello in conformità ad un elenco, dal quale risultavano mancanti altre cose (fedi nuziali, diamante carati 0,90 montato su anello di oro bianco, quattro anelli oro giallo di cui uno a forma di nodo, uno a forma di rombo, uno con smeraldo ed uno con ametista, intero corredo di biancheria, cinque pentole in rame).
L'attore aveva infine allegato che, con testamento pubblico del 22 novembre 2017, la sorella aveva nominato erede universale il convenuto e a lui aveva lasciato la proprietà
6 della quota indivisa di un mezzo della proprietà degli immobili siti in ER, via G.
Boccaccio, a titolo di legato.
L'attore aveva dunque chiesto l'accertamento dello status (rectius della qualità) di erede legittimo o legittimario dei genitori, della totale pretermissione dalla successione legittima al patrimonio dei genitori, della lesione della legittima a causa delle donazioni indirette e/o del depauperamento del patrimonio in favore della sorella, e per l'effetto la riduzione delle donazioni, nonché l'accertamento dei prelievi indebiti fatti dalla sorella e per l'effetto la condanna del convenuto al conferimento nell'asse ereditario della somma di euro 345.601,91 o di quella da accertarsi, oltre a interessi e a rivalutazione monetaria, e infine la divisione delle somme.
2. si era costituito in giudizio, tra l'altro, allegando che il padre della Controparte_1 moglie aveva redatto testamento pubblico l'11 ottobre 2011, pubblicato il 28 settembre
2018, con il quale aveva istituito erede la figlia con l'onere di assistere la madre e il fratello, mantenendoli in casa, salvo condizioni disperate.
Il convenuto aveva chiesto il rigetto delle domande attoree e che, quanto ad Per_1
ne fosse dichiarata aperta la successione testamentaria.
[...]
3. Con sentenza non definitiva n. 439/2021 del 22 settembre 2021, il Tribunale di
ER ha rigettato la domanda di riduzione e, in rito, quella di accertamento di nullità o di annullamento del testamento di e ha dichiarato aperta la successione Persona_1 legittima di e la successione testamentaria di CP_2 Persona_1
4. Con sentenza definitiva n. 1060/2022 del 20 maggio 2022, il Tribunale di ER ha sciolto la comunione ereditaria del patrimonio di con assegnazione CP_2 della somma di euro 7.342,14 ad ogni erede (eredità di eredità di Parte_2 Per_1
, ha dichiarato che è l'unica erede di
[...] Parte_1 Parte_2 Per_1
ha accertato a favore dell'attore la proprietà degli immobili siti in ER, via G.
[...]
Boccaccio, n. 17, identificati in catasto al foglio 42, particella 2870, subalterni 20 e 40, in forza del legato disposto dalla sorella, ha condannato il convenuto al pagamento della somma di euro 7.342,14, oltre agli interessi, ha rigettato le domande rimanenti, ha infine compensato le spese di lite nella misura di un quarto e condannato l'attore al pagamento del residuo, gravandolo altresì dei tre quarti delle spese di consulenza tecnica.
5. Avverso le sentenze, ha proposto appello sulla base di cinque Parte_1 motivi e ha riproposto le domande avanzate in primo grado.
7 ha chiesto il rigetto dell'appello e, avverso la sentenza definitiva, ha Controparte_1 proposto appello incidentale sulla base di sei motivi, chiedendo il rigetto della domanda di condanna al pagamento della somma ritenuta indebitamente prelevata dalla moglie e che sia dichiarata la nullità dell'accertamento della proprietà degli immobili siti in ER, via
G. Boccaccio, n. 17.
6. Non è stata espletata attività di istruzione probatoria.
A seguito delle difese finali, la decisione della causa è stata riservata.
Motivi della decisione
1. Occorre vagliare dapprima l'appello (principale) avverso la sentenza non definitiva, in quanto vertente sulle domande, quelle di riduzione e di nullità o annullamento del testamento del padre dell'appellante, logicamente pregiudiziali a quella di scioglimento delle comunioni.
1.1. Con il primo motivo d'appello, l'appellante ha censurato il rigetto delle domande di riduzione.
Il motivo è inammissibile.
Il legittimario, pretermesso dall'eredità parzialmente o totalmente, può aspirare alla reintegrazione della quota di riserva, con la riduzione delle porzioni degli eredi legittimi, di disposizioni testamentarie o di donazioni (artt. 553 ss. c.c.).
L'appellante ha lamentato la lesione della legittima a causa delle donazioni indirette fatte dai genitori alla sorella, moglie dell'appellato, o a causa del depauperamento del patrimonio dei genitori in favore della sorella, «attraverso le cointestazioni fittizie formali dei conti correnti/depositi ed immobili» (p. 39 cit. app.).
Va precisato che vi è coincidenza tra donazioni e depauperamento con riguardo agli
“immobili” (l'appellante ha assunto che le proprietà immobiliari della sorella erano state acquistate con risorse dei genitori), mentre, con riguardo alle cointestazioni dei rapporti bancari, le difese dell'appellante non sono strumentali a denunciare una donazione [«la formale intestazione (…) al solo scopo di consentirle di fare operazioni bancarie in loro vece, senza alcun intento di donarle i propri risparmi», p. 2 cit.], bensì, come si scriverà di sotto,
a confutare la presunzione di contitolarità delle risorse.
Correttamente inteso l'oggetto delle domande di riduzione (la pluralità si spiega in quanto dirette verso le successioni di entrambi i genitori), si osserva che il tribunale le ha
8 rigettate per plurime ragioni: mancato assolvimento dell'onere di allegazione, genericità della deduzione circa l'entità e la specifica provenienza delle somme utilizzate (in tesi) dai genitori per l'acquisto delle proprietà immobiliari della sorella, ricorrenza della prova che il predetto acquisto era stato fatto con risorse della sorella, con conseguente negazione della natura donativa.
L'appellante non si è confrontato con la seconda e (segnatamente) la terza ragione.
Quest'ultima in particolare è all'evidenza idonea a sorreggere la decisione del rigetto delle domande: in difetto di donazioni, alcuna riduzione può avere luogo.
Il motivo in esame verte invece esclusivamente sul contenuto degli oneri ex art. 2697
c.c. posti a carico di colui che agisce in riduzione a tutela della legittima.
L'appellante non ha allora soddisfatto l'onere a suo carico, prescritto per evitare la formazione del giudicato sul capo impugnato [«è sufficiente che anche una sola delle rationes decidendi su cui si fonda la decisione impugnata non abbia formato oggetto di idonea censura (ovvero sia stata respinta) perché il ricorso (o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa) debba essere rigettato nella sua interezza», Cass. civ., sez.
III^, sent. 6 luglio 2020, n. 13880].
Il motivo è ugualmente inammissibile perché carente di una parte argomentativa apparentemente in grado di mettere in discussione la sentenza (art. 342, co. 1, c.p.c.; per tutte, v. Cass. civ., sez. III^, ord. 26 luglio 2024, n. 20884), ove è stata censurata la genericità dell'attività assertiva.
L'appellante ha invocato (nella comparsa conclusionale) un orientamento della Corte di cassazione, secondo cui non occorrerebbe l'indicazione specifica dei valori componenti l'operazione di calcolo della porzione disponibile (art. 556 c.c.), quindi dell'entità della lesione della quota di riserva, e ha dedotto la contraddizione del decisore, in quanto, nel provvedere alla ricostruzione delle masse ereditarie degli ereditandi, avrebbe individuato il relictum, da ritenersi utile anche ai fini delle domande di riduzione.
A quest'ultimo proposito, l'appellante non ha considerato che l'onere di allegazione e prova del fatto costitutivo della reintegrazione della legittima, vale a dire la lesione della quota di riserva, non si esaurisce nella determinazione del relictum.
A proposito del contenuto dell'onere di allegazione di chi domanda la reintegra nella quota di riserva, si rinviene ancora nel più recente repertorio il principio di diritto per cui
«il legittimario […] ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se sia, o meno, avvenuta, ed in quale misura, la lesione della sua quota di riserva,
9 potendo solo in tal modo il giudice procedere alla sua reintegrazione;
in particolare, in relazione al principio sancito dagli artt. 555 e 559 c.c., egli ha l'onere di indicare, oltre al valore, l'ordine cronologico in cui sono stati posti in essere i vari atti di disposizione, non potendo l'azione di riduzione essere sperimentata rispetto alle donazioni se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento e cominciando, comunque, dall'ultima e risalendo via via alle anteriori» (Cass. civ., sez. II^, ord. 22 aprile 2025, n.
10456).
Inoltre, a volere riprendere la posizione giurisprudenziale richiamata dall'appellante
– «Si è infatti affermato che “(l)a sussistenza di oneri di deduzione a carico del legittimario che agisce in riduzione non implica la necessità di precisare nella domanda l'entità monetaria della lesione, occorrendo, piuttosto, che la richiesta di riduzione di disposizioni testamentarie o donazioni sia giustificata alla stregua di una rappresentazione patrimoniale tale da rendere verosimile, anche sulla base di elementi presuntivi, la sussistenza della lesione di legittima” […]. || Si è inoltre affermato […] che “In tema di azione di riduzione, l'omessa allegazione nell'atto introduttivo di beni costituenti il
“relictum” e di donazioni poste in essere in vita dal ”de cuius”, anche in vista dell'imputazione ”ex se”, ove la loro esistenza emerga (come nella specie) dagli atti di causa ovvero costituisca oggetto di specifica contestazione delle controparti, non preclude la decisione sulla domanda di riduzione, dovendo il giudice procedere alle operazioni di riunione fittizia prodromiche al riscontro della lesione, avuto riguardo alle indicazioni complessivamente provenienti dalle parti, nei limiti processuali segnati dal regime delle preclusioni per l'attività di allegazione e di prova. || Ne consegue che, ove il silenzio serbato in citazione sull'esistenza di altri beni relitti ovvero di donazioni sia dovuto al convincimento della parte dell'inesistenza di altre componenti patrimoniali da prendere in esame ai fini del riscontro della lesione della quota di riserva, il giudice non può, solo per questo, addivenire al rigetto della domanda, che è invece consentito se, all'esito dell'istruttoria, e nei limiti segnati dalle preclusioni istruttorie, risulti indimostrata
l'esistenza della dedotta lesione”» (Cass. civ., sez. II^, ord. 11 maggio 2025, n. 12503) –, si osserva che il principio è stato enunciato con riguardo ad un caso diverso da quello in esame, il quale non è connotato dall'allegazione di altri beni che l'agente in riduzione non aveva considerato, per incolpevole ignoranza, nel dedurre la lesione della quota di riserva.
10 Inoltre, la posizione invocata dall'appellante non afferma l'esenzione di chi agisce da quel giusto sforzo assertivo che consente alla controparte di replicare puntualmente e al giudice di orientarsi tra le difese delle parti.
In primo grado, le difese dell'appellante erano mute in ordine al profilo quantitativo
(cfr. §§ 3, 13-15 cit.), al punto che la loro integrazione era stata riservata agli strumenti del processo: difatti, l'appellante aveva rimesso al giudice di «stabilire se sono stati lesi, e se s[ì] in quale misura, i diritti del sig. », a mezzo di consulenza tecnica (p. Parte_1
7 cit.).
Le difese non erano state integrate nel corso del processo nel rispetto del sistema delle preclusioni processuali.
Alcuno sforzo la parte aveva fatto nell'indicare il valore del patrimonio dei genitori, delle donazioni, della porzione disponibile, della quota di riserva, della lesione.
L'inadeguatezza delle difese dell'appellante è ancora più evidente per la complessità oggettiva della fattispecie e per il tipo di vocazione dedotta.
Quanto al primo aspetto, si osserva che l'appellante ha dedotto la lesione della quota di legittima in termini generali, nonostante la causa verta su due successioni diverse, nel patrimonio del padre e a quello della madre.
Occorreva che l'appellante distinguesse la posizione rispetto alle due successioni, a maggior ragione se si considera che lo stesso aveva riferito che soltanto il patrimonio del padre comprendeva proprietà immobiliari: da una diversa consistenza di due patrimoni ci si attende logicamente una diversa manifestazione della lesione (se ricorrente).
L'appellante ha invece trattato le pretese riduzioni in modo unitario.
Quanto al secondo aspetto, si rileva che l'appellante ha chiesto di accertare la “totale pretermissione” dalla successione di entrambi i genitori, sul presupposto che la vocazione sia legittima.
È difficile immaginare la pretermissione totale, predicata dall'appellante, quando si ipotizza, come fatto dalla parte, l'esistenza alla morte del de cuius di beni (cioè l'esistenza di relictum); inoltre, considerato che la successione legittima avviene per quote maggiori di quelle di riserva (cfr. per il caso di specie artt. 542, co. 2, 581 c.c.), il grado di precisione delle difese di chi lamenta la lesione a causa di donazioni non può che essere maggiore, avuto riguardo all'entità delle voci rilevanti ai fini delle riduzioni.
Non si può pertanto ritenere che l'appellante avesse fornito una rappresentazione tale da rendere verosimile la sussistenza della lesione di legittima.
11 L'appellante ha da ultimo lamentato il rigetto delle istanze istruttorie.
La genericità della censura è un'ulteriore (e autonoma) ragione di inammissibilità.
L'appellante non si è confrontato con la motivazione contenuta nell'ordinanza del tribunale dell'8-10 ottobre 2019, tra l'altro neanche richiamata, non ne ha dedotto le ragioni di erroneità, né ha richiamato precisamente quali prove avrebbero potuto incidere sulla sorte della causa (cfr. Cass. civ., sez. III^, ord. 9 giugno 2023, n. 16420); non ha quindi argomentato la concludenza delle prove.
Non è dovere dell'ufficio compulsare le singole istanze dell'appellante per selezionare quelle che potrebbero rivestire un'apparente utilità per la sua posizione.
L'operazione si rivelerebbe arbitraria, a maggior ragione in presenza di un'attività assertiva lacunosa, secondo l'accertamento (non contrastato efficacemente) del tribunale.
Il motivo è rigettato (in rito).
Al rigetto delle domande in discorso segue l'ordine di cancellazione della trascrizione
(art. 2668, co. 2, c.c.), in conformità all'istanza dell'appellato.
1.2. Con il secondo motivo d'appello, l'appellante ha impugnato il rigetto in rito delle domande di nullità o di annullamento del testamento del padre.
Il motivo è in parte manifestamente infondato e in parte inammissibile.
Giova riprodurre il capo impugnato: «le domande di nullità/annullabilità/invalidità del testamento pubblico con cui nominava erede universale la figlia, per vizio Persona_1 di forma/incapacità di testare e/o errore ed in ogni caso per la totale pretermissione dall[e] disposizioni testamentarie dell'erede legittimo/legittimario sono state Parte_1 tardivamente proposte – in quanto domande nuove – nella memoria 183 c. 6 n1) c.p.c. e non alla prima udienza ex art. 183 c. 5 c.p.c; come tali devono essere dichiarate inammissibili»
(p. 12 sent. non def.).
Nella citazione in appello, l'appellante si è limitato a dedurre che «[l]a domanda riconvenzionale avversaria ha determinato la necessità, per l'attore, di formulare la riconventio riconventionis diretta ad accertare la nullità del testamento, domanda che è stata formulata, tempestivamente, con la prima memoria ex art. 183, co. VI, n. 1 c.p.c.» (p.
17).
L'appellante non ha contrastato la novità delle domande, anzi l'ha ammessa.
La difesa in diritto è all'evidenza erronea.
Come accertato dal tribunale, le domande nuove vanno formulate, ratione temporis, all'udienza di prima comparizione delle parti e di trattazione della causa (art. 183, co. 5,
12 c.p.c.); la prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. è, tra l'altro, destinata alla precisazione o modificazione delle domande.
Con la comparsa conclusionale, l'appellante ha addotto ulteriori (nuove) difese.
L'appellante ha ascritto la proposizione delle domande in discorso all'ambito della c.d. “emendatio libelli”.
L'argomentazione non convince.
È sufficiente osservare che la precisazione o la modificazione ha di mira logicamente l'esistente, cioè le domande già proposte.
L'appellante non ha precisato alcunché, ma, impugnando il testamento, ha aggiunto alle domande originarie altre (appunto nuove) domande.
L'appellante ha poi richiamato il nuovo regime di rito di cognizione di primo grado, in base al quale con la prima memoria integrativa, l'attore può «proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto» [art. 171-ter, n. 1), c.p.c.].
L'argomento è evidentemente anodino, dal momento che la causa è stata introdotta prima dell'entrata in vigore della riforma.
L'appellante non si è invece confrontato con il rilievo del tribunale, secondo cui «[s]i osserva che la pretermissione dell'erede legittimario incide sull'eventuale riduzione delle disposizioni testamentarie e non sulla validità dell'atto» (p. 12 sent. non def.), e pertanto il motivo è in parte qua inammissibile.
Va soggiunto che, nonostante l'allegazione dell'appellato in ordine al testamento del padre dell'appellante, in alcun modo quest'ultimo ha indirizzato la domanda di riduzione verso il testamento.
In questo processo, la volontà manifestata dall'appellante è chiaramente quella di ottenere esclusivamente la riduzione delle donazioni a favore della sorella: «accertare e dichiarare la lesione di legittima, in quanto le donazioni indirette e/o comunque l'avvenuto depauperamento del patrimonio dei genitori in favore della sig.ra attraverso le Parte_2 cointestazioni fittizie formali dei conti correnti/depositi ed immobili sono volti a ledere la quota di riserva spettante all'attore ai sensi dell'art. 537 c.c.; || - in conseguenza, disporre la riduzione di tali donazioni».
Spetta soltanto alla parte, domina dell'azione, la selezione dei diritti da tutelare e dei fatti da porre a fondamento degli stessi (artt. 24 Cost., 2907, co. 1, c.c., 99, 112 c.p.c.), come efficacemente compendiato in dottrina: «La salvaguardia sostanziale del principio
13 della domanda, […], impone di riconoscere a colui che avanza la domanda giudiziale […] anche la disponibilità in via esclusiva del potere di individuare non solo l'effetto giuridico da far scaturire dalla pronuncia giudiziale, ma anche i fatti che giustificano il prodursi (fatti costitutivi) […] dell'effetto giuridico preteso».
La reiterata e letterale volontà dell'appellante, filtrata da un soggetto qualificato, quale è il difensore, di ottenere la riduzione delle donazioni e la nullità (o l'annullamento) del testamento, di modo che sia dichiarata aperta la successione legittima, non può essere diversamente intesa, a pena di attribuire praeter (se non addirittura contra) voluntatem partis un'utilità attualmente non richiesta (art. 112 c.p.c.).
Il motivo è rigettato (in parte nel merito e in parte in rito).
2. Con il terzo motivo d'appello, l'appellante ha contestato l'accertamento compiuto in ordine all'entità dei prelievi indebiti della sorella, contenuto nella sentenza definitiva.
A sua volta l'appellato ha proposto cinque motivi d'appello in merito.
Se l'appellante ha puntato ad estendere l'entità degli indebiti, l'appellato ha preteso di negare la natura indebita di ogni prelievo e comunque di ridurre l'entità dell'indebito.
I motivi meritano pertanto una trattazione congiunta.
Occorre precisare che l'accertamento dei prelievi è un momento della decisione più ampia, relativa all'accertamento del compendio ereditario della madre dell'appellante.
I motivi in esame riguardano due rapporti della de cuius: la gestione patrimoniale presso e il deposito bancario. Controparte_6
Circa il primo rapporto, il tribunale ha accertato che il saldo era a zero già in data
15 maggio 2011, la posizione era stata estinta su disposizione di il 30 Parte_2 maggio 2011, la liquidità di euro 22.227,25 era stata utilizzata per la sottoscrizione di un nuovo rapporto a lei intestato: «non è nota la data di apertura né la provenienza delle risorse acquisite;
né il ctu né gli approfondimenti istruttori hanno fatto emergere elementi che consentano di ritenere la titolarità delle predette somme in capo ai soli genitori e quindi di superare la presunzione di contitolarità del conto», e, pertanto, «[a]i fini della ricostruzione delle masse dei genitori, dovranno […] essere computati i 2/3 (14.818,16) delle somme prelevate da al momento dell'estinzione della gestione Parte_2 patrimoniale rimanendo il restante 1/3 (euro 7.409,08) di proprietà della Controparte_6 stessa» (p. 3 sent. def.).
Per l'appellante, «nella CTU si legge l'esatto contrario: cfr. pag. 9, ove il consulente ha osservato che nessun documento è stato prodotto che possa far ritenere che Parte_2
14 abbia alimentato tale deposito, concludendo che la liquidazione del deposito operata da in ragione di € 22.227,25 dovrà essere tenuta in conto tra i prelevamenti ad Parte_2 essa imputabili» (p. 25 cit. app.).
L'eccezione non è fondata.
L'appellante non ha preso posizione sulla conclusione del proprio consulente (doc.
n. 13 fasc. primo grado appellante), richiamata dal giudice di primo grado, secondo cui si ignora la provenienza delle risorse.
Se è vero che il consulente tecnico d'ufficio non ha rinvenuto documenti dimostrativi di versamenti fatti dalla sorella dell'appellante, è altresì vero che non risulta, come per il secondo rapporto, la prova positiva della provenienza delle risorse, idonea a superare la contitolarità del rapporto.
La conclusione secondo cui «[l]'importo di €.22.227,25 dovrà necessariamente essere tenuto in considerazione tra i prelievi effettuati da » (p. 9 rel. per.) è utile a Parte_2 identificare l'identità del soggetto che aveva eseguito il prelievo, ma rimane muta circa la provenienza delle risorse, appunto necessaria a superare la presunzione di contitolarità.
Con riferimento al deposito bancario, il tribunale ha accertato che il conto, intestato ai genitori e alla sorella dell'appellante, era stato alimentato per lo più dalle pensioni e dai contributi dei primi, ad eccezione delle somme di euro 1.140,00, di provenienza non identificabile, e di euro 11.500,00, di provenienza dalla seconda.
Il tribunale ha quindi ritenuto superata la presunzione di contitolarità delle somme.
L'appellante ha rilevato che il tribunale ha potuto esaminare le distinte bancarie di disposizione per il periodo 4 gennaio 2011-20 gennaio 2014, da cui è emerso che la sorella aveva prelevato la somma totale di euro 96.296,03, mentre, rispetto al periodo pregresso, mancano i documenti, in quanto, ragionevolmente, anteriori al decennio di conservazione obbligatoria.
L'appellante ha dedotto che, se fosse stata accolta l'istanza di esibizione al momento della sua proposizione (2019), sarebbero state acquisite anche le distinte di prelievo per gli anni 2009 e 2010 per circa euro 86.000,00, con “assai probabile firma di Parte_2
(p. 26 cit. app.).
Più in generale, considerato l'esito dell'indagine per il periodo 2011-2014 e che la madre era invalida al 100%, riconosciuta tale dal dicembre 2008, l'appellante ha dedotto che è ragionevole ritenere che tutti i prelievi in contanti, pari ad euro 259.771,03, fossero stati disposti dalla sorella.
15 L'eccezione non ha pregio.
È stato registrato il prelievo dell'ereditanda del 10 maggio 2007 (p. 4 sent. def.).
Pertanto, in difetto di un più completo e sicuro accertamento, il dato preclude di risalire con adeguata certezza al fatto ignoto dell'imputabilità alla sorella dell'appellante di tutti i prelievi anteriori alla data del 4 gennaio 2011.
L'appellante non si può poi dolere del limitato riscontro bancario, atteso che avrebbe potuto, poiché erede della madre, richiedere al terzo, in tempo utile, la documentazione d'interesse (art. 119, co. 4, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385); non risulta che l'appellante abbia richiesto senza esito o con esito negativo le distinte di prelievo.
Con riguardo al rigetto dell'istanza di ordine di esibizione dei documenti inerenti alle posizioni bancarie della sorella, non è stata sviluppata una critica ad hoc, al fine di contrastare l'ordinanza del 9 ottobre 2019, connotata da precisa motivazione [«ritenuta
l'inammissibilità delle richieste degli ordini di esibizione della documentazione bancaria relativa ai rapporti di conto corrente/deposito/posizioni finanziarie facenti capo (…) a
[...]
in quanto, oltre che generiche ed esplorative, non avendo specificatamente indicato Pt_2
i documenti in oggetto, appaiono carenti del requisito della indispensabilità del documento e dell'ordine di esibizione stesso: (…) || ritenuto, infatti, che l'ordine di esibizione ex art. 210
c.p.c. è uno strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l'iniziativa della parte instante non abbia finalità esplorativa»].
Nella citazione in appello, la parte si è limitata a riportare la volontà disattesa, senza illustrare alcuna precisa critica alla decisione istruttoria («parte attrice aveva chiesto al
Tribunale di disporre quantomeno indagini di riscontro, vista l'entità dei prelevamenti in contanti, disponendo l'esibizione degli estratti conto di nonché l'esibizione, da Parte_2 parte della banca, degli estratti conto/ distinte di bonifico storici, istanze che tuttavia sono state rigettate», p. 27).
Il motivo è pertanto sul punto inammissibile.
Questa conclusione vale anche in relazione all'assunto dell'appellante, secondo cui il giroconto complessivo di euro 42.600,00 sarebbe andato a favore della sorella, come sarebbe stato accertato, se fossero stati acquisiti i documenti inerenti al suo rapporto bancario.
16 Va comunque precisato che il consulente tecnico d'ufficio ha appurato l'impossibilità di risalire all'identità dell'autore dei giroconti e a quale posizione siano stati destinati (p. 4 sent. def.).
L'appellato ha contestato l'accertamento in ordine alla provenienza delle risorse che hanno alimentato il deposito.
Per l'appellato, siccome è stato accertato che l'importo di euro 11.500,00 proveniva dalla moglie, tenuto conto del versamento di due assegni per complessivi euro 760,00, fatto dalla moglie, erroneamente non contemplato dal consulente tecnico, tenuto conto dell'assegno di euro 1.140,00, proveniente dalla moglie, poiché le risorse dei di lei genitori erano accreditate con bonifici, allora si deve presumere la contitolarità degli intestatari per pari quote.
L'eccezione non è fondata.
Il consulente tecnico d'ufficio ha accertato che, dell'intera provvista, solo la somma di euro 11.500,00 proveniva da Parte_2
La provenienza della somma di euro 1.140,00 è invece rimasta incerta.
L'appellante non ha contestato la riferibilità alla sorella degli assegni di euro 760,00
(cfr. pp. 31 ss. comp. conc. app.).
Pertanto, è corretto ritenere che anche questo valore provenisse dalla sorella.
Ciò considerato, non si può pervenire alla conclusione auspicata dall'appellato della presunzione di contitolarità delle risorse, atteso che di euro 320.940,62 vi è certezza della provenienza dalla moglie di euro 12.260,00 (11.500,00+760,00), quindi di circa il 3,82%.
Entrambe le parti hanno mosso rilievi critici all'accertamento dei prelievi indebiti di dal deposito bancario. Parte_2
Il tribunale ha accertato che sono stati fatti prelievi per euro 259.271,03, dei quali imputabili a per euro 96.296,03 (prelievi in contanti) e 6.000,00 (prelievi a Parte_2 mezzo giroconto, p. 4 sent. def.).
Il tribunale ha poi ritenuto che vi sia giustificazione di questi prelievi, perché destinati a coprire spese fatte nell'interesse dei genitori, per l'importo complessivo di euro
73.636,34, sicché l'indebito prelievo ammonta a euro 28.656,69, la cui metà spettava alla madre (pp. 4 s. sent. def.).
I rilievi delle parti vanno esaminati partitamente.
L'appellante ha osservato che, per fare fronte alle esigenze dei genitori, la sorella aveva a disposizione i contributi per assistenza familiare del padre pari ad euro 1.238,90
17 mensili, erogati dall'A.S.L. di ER a fare data dal dicembre 2009 ed accreditati su di un conto corrente della sorella.
L'appellante ha lamentato che il consulente tecnico d'ufficio ha accertato l'accredito di questi contributi nell'importo di euro 3.710,73, anziché di euro 47.418,88, poiché sono stati esaminati esclusivamente i documenti acquisiti tempestivamente al processo, e in particolare gli estratti del conto corrente della sorella prodotti in giudizio per un periodo temporale limitato (doc. n. 11 fasc. primo grado appellato), mentre non è stato vagliato il documento, prodotto sub 50) solo in sede peritale, per l'opposizione della controparte.
L'appellante ha infine rilevato che il contributo mensile era sufficiente a coprire le esigenze dei genitori, considerato che le spese condominiali ammontavano ad euro 300,00 annui, anche lui contribuiva alle spese dei genitori, per circa 400,00 mensili, il costo delle visite mediche era a carico del servizio sanitario nazionale, dall'11 febbraio 2013 entrambi i genitori erano ricoverati, la cui retta era da lui pagata, così come aveva pagato i loculi per i genitori, senza essere stato rimborsato.
Con riguardo al contributo assistenziale, in punto di prova dell'entità, va osservato che l'appellante non ha contestato la tardività della produzione documentale.
In punto di argomentazione, ed a prescindere dall'entità del contributo, è sufficiente rilevare che si trattava di una risorsa del padre dell'appellante, rispetto alla quale non vi è alcuna allegazione in forza della quale si possa predicare la destinazione delle somme alla soddisfazione delle esigenze anche dell'ereditanda; l'eventuale scelta del padre, attraverso la figlia, di pagare la propria quota per l'assistenza domiciliare con le risorse del deposito bancario e non con il contributo è insindacabile.
Non è vero che le spese condominiali mensili erano di euro 300,00 annui, poiché tra il 2009 e il 2012 risultano spese per euro 9.243,47 (p. 13 rel. per.).
Neanche è vero che ricorre la prova di un contributo mensile dell'appellante di euro
400,00; il documento n. 37), richiamato dalla parte, è rappresentativo di vaglia, di cui uno, il solo per cui è accertabile il dato temporale, risalente al 1971.
Circa la retta della casa di cura, l'appellante ha prodotto alcune fatture (doc. n. 25 fasc. primo grado) e non la prova dei pagamenti.
L'enunciato relativo alle spese mediche è generico e, unitamente a quello del loculo, non rileva, atteso che oggetto di accertamento è la fondatezza dell'eccezione dell'appellato circa la giustificazione dei prelievi, basata su prova documentale.
L'appellato ha sollevato una prima critica in punto di an degli indebiti.
18 L'appellato ha contestato l'automatismo per cui tutto quanto non risulta giustificato, allora è da ritenersi indebitamente prelevato.
Sennonché, è appurato che le risorse del deposito bancario provenivano in sostanza dai genitori della moglie e che questa ha compiuto consistenti prelievi, ora in contanti ora con giroconto.
L'appellato si è premurato di impedire l'accertamento, anche soltanto presuntivo, del carattere indebito dei prelievi, offrendo di dimostrarne la destinazione non egoistica sulla base dell'emergenza documentale, la quale ha dunque segnato il perimetro dell'indagine peritale.
Non è allora possibile fare uso del notorio, come ha preteso l'appellato per ritenere giustificato ogni singolo prelievo, a maggior ragione se si considera che ha ammesso che una parte era stata prelevata dalla moglie per sue esigenze [«gli unici importi depositati sul libretto dei quali è documentato che abbia disposto per proprie esigenze Parte_2 hanno ammontare complessivo ampiamente compreso nella quota della quale la stessa poteva legittimamente disporre (quale cointestataria per la quota di un terzo o, quanto meno, per quella corrispondente alle somme da essa sicuramente versate sul libretto)», pp.
40 s. comp. cost. app.].
Va aggiunto che gli enunciati in discorso contengono un elenco di spese, che non può ascriversi ad un fatto noto, atteso che le spese corrispondono a precise esigenze di natura personale, che ben possono differire da soggetto a soggetto.
Inoltre, gli enunciati sono generici, poiché l'appellato non ha indicato l'entità delle spese, anche per approssimazione, sulla base di operazioni verificabili.
L'appellato ha censurato il quantum degli indebiti.
L'appellato ha contestato che, «[n]el determinare in € 96.296,03 l'ammontare dei prelevamenti da porre a base del calcolo dell'indebito, il Tribunale ha fatto propria la
“ricostruzione allegata dall'attore alle note di trattazione scritta del 15.12.2021” nella quale sono conteggiate anche somme prelevate, per complessivi € 8.536,00 successivamente al decesso di (si tratta delle ultime 6 operazioni elencate CP_2 nella “ricostruzione” per prelevamenti dal 15 marzo al 20 gennaio 2014) e che non possono, […], ritenersi comprese nell'asse ereditario della stessa al momento della morte»
(p. 42 comp. cost. app.).
L'eccezione è fondata.
I prelievi dal deposito bancario di cui si tratta sono ascrivibili al periodo 2011-2014.
19 Al fine di ricostruire la massa ereditaria della madre dell'appellante, non possono che essere contemplati i soli prelievi fatti sino alla sua morte (21 febbraio 2023).
Pertanto, è corretto espungere dal novero dei prelievi l'importo di euro 8.536,03, in quanto corrispondente a prelievi compiuti tra il 15 marzo 2013 e il 20 gennaio 2014 (v. doc. n. 2 nota appellante 10 dicembre 2021).
I prelievi in contanti censurati ammontano allora ad euro 87.760,00.
Occorre a questo punto accertare la natura indebita dei prelievi.
All'esito dell'istruttoria il giudice di primo grado ha accertato prelievi giustificati per euro 73.636,34.
In merito, non è condivisibile l'esito del nuovo calcolo degli indebiti a cui l'appellato
è pervenuto.
Se è corretto non computare nel novero dei prelievi quelli fatti in epoca successiva alla morte della de cuius, non è corretto sottrarre, come fa l'appellato (e come ha fatto il tribunale) l'intera somma delle spese giustificate, perché includono sia quelle sostenute negli anni 2009 e 2010, quindi in anni anteriori al periodo dei prelievi oggetto di esame
(2011-21 febbraio 2013), sia quelle sostenute dopo la morte della de cuius, che pertanto sono da ritenersi irrilevanti.
Le spese sostenute prima del 2011 ammontano ad euro 25.363,70 (pp. 12 ss. rel. per.), mentre quelle sostenute dopo la morte della de cuius ammontano ad euro
12.280,56, tra cui la somma di euro 3.500,00 per spese funerarie, quale debitum a carico della massa.
L'importo delle spese giustificate va rettificato in euro 35.992,08 (pari alla differenza tra 73.636,34 e la somma di 25.363,70 e 12.280,56), considerato che l'appellante non ha eccepito alcunché circa la riconducibilità alla madre delle spese relative al periodo utile e riportate nell'elenco elaborato dal consulente tecnico d'ufficio in base alle allegazioni e produzioni avversarie.
Sono altresì da considerarsi giustificati prelievi per euro 12.260,00, perché denaro che apparteneva alla moglie dell'appellato.
L'importo dei prelievi ingiustificati è quindi di euro 45.507,92 (pari a 87.760,00, quali prelievi in contanti, più 6.000,00, quali prelievi con giroconto, meno 35.992,08, quali spese giustificate, e 12.260,00, quali somme appartenenti alla moglie dell'appellato).
3. Entrambe le parti hanno contestato l'accertamento della massa ereditaria della madre.
20 3.1. Il quarto motivo d'appello dell'appellante è articolato in più punti.
Anzitutto, l'appellante ha censurato la mancata inclusione di un “Rolex” e di un anello con diamante nel novero dei preziosi appartenenti alla madre.
Il giudice di primo grado ha così statuito: «Occorre sottolineare che né nell'atto di citazione né nella memoria 183 c. 6 n.1) c.p.c. si fa menzione dell'orologio Rolex;
ciò basta a fare ritenere la domanda sul punto tardiva ed inammissibile. || Appare dunque superfluo rilevare che le dichiarazioni testimoniali di e sono Testimone_1 Testimone_2
– in ogni caso – insufficienti a dimostrare che l'orologio rolex ed il diamante montato su un anello di oro bianco, cui alla foto doc 36 parte attrice, siano stati acquistati con i denari della madre, in quanto entrambe rilasciano dichiarazioni generiche e non sono state in grado di riferire elementi rilevanti e specifici, quali l'ammontare della spesa e dove i gioielli siano stati acquistati (pur essendo stata presente la teste sia all'acquisto che al Tes_1 momento della decisione dell'acquisto); le dichiaranti riferiscono circostanze parzialmente diverse sul loro acquisto (la prima riferisce semplicemente “con denaro della madre” mentre
l'altra “con denaro ricavato dalla vendita di oro vecchio di proprietà della mamma”), non risultando dunque sufficientemente attendibili e necessitando di ulteriori elementi di riscontro» (pp. 5 s. sent. def.).
L'appellante ha invece dedotto che «occorrerà considerare non solo i beni preziosi di cui alla lettera sub doc. 12 dell'atto di citazione, ma altresì, quantomeno, l'orologio Rolex e
l'anello con diamante utilizzati, pacificamente, da e, certamente, nella sua Parte_2 disponibilità al momento del decesso, e di ciò è stata fornita prova in sede di istruttoria orale, limitata, come detto, proprio al capo di prova riguardante i gioielli, avendo i testi escussi confermato (cfr. verbale udienza 2 dicembre 2019) che anello ed orologio,
“acquistati dalla sig.ra con denaro della madre della sig.ra , venivano Pt_2 Pt_2 utilizzati da “in ogni occasione” (in particolare, si veda testimonianza della Parte_2 sig.ra che riferiva di essere amica di vecchia data di e di Testimone_1 Parte_2 essere stata presente il giorno in cui è stato deciso l'acquisto, in casa della madre a ER;
anche la sig.ra conferma che indossava sempre i Testimone_2 Parte_2 suddetti gioielli)» (p. 30 cit. app.).
Con riguardo al “Rolex”, l'appellante non si è confrontato con la motivazione, vale a dire l'accertata tardività dell'allegazione.
Pertanto, il motivo è inammissibile in parte qua.
21 Con riguardo all'anello con diamante, il capitolo di prova testimoniale così era stato formulato: «DCV che la sig.ra era solita indossare un orologio Rolex ed un Parte_2 diamante di proprietà della madre, di cui alle fotografie sub doc. 36 che si rammostrano».
Entrambe le testimoni hanno dichiarato che l'anello di cui alle fotografie era stato acquistato dalla sorella dell'appellante con risorse provenienti dal patrimonio della madre
(verbale d'udienza del 2 dicembre 2019).
L'anello era dunque della sorella secondo le testimoni.
Le testimonianze contraddicono la circostanza dedotta nel capitolo di prova.
Altra questione è capire se vi fosse stata donazione (indiretta) della madre o prelievo indebito di risorse della madre, ma l'appellante non l'ha posta, ragionando diversamente in termini di proprietà dell'anello in capo alla madre.
Inoltre, l'appellante non ha proposto alcuna indicazione utile ai fini della stima.
Pertanto, sarebbe impossibile chiedere ad un consulente di stimare un “anello con diamante”, non meglio definito.
Il motivo va dunque rigettato sul punto.
L'appellante ha ripreso la questione della ricostruzione della massa ereditaria della madre ai fini dell'accertamento della lesione della legittima.
In merito, è sufficiente richiamare la motivazione del rigetto del primo motivo.
Va soggiunto che le censure alla non ammissione delle istanze istruttorie sono da ritenersi generiche rispetto all'articolata motivazione dell'ordinanza del giudice di primo grado richiamata, anche in punto di prove orali.
L'appellante si è infatti limitato ad assumere di avere «richiesto accertarsi che gli immobili di ER, v. Quintino Sella, e di Olbia fossero, in verità, stati acquistati con denaro proveniente dai genitori e, a tal fine, ha richiesto al G.I. di voler ordinare l'esibizione della documentazione bancaria al fine di ricostruire i movimenti relativi agli anni degli acquisti (non potendo perché non erede aver accesso ai conti della sorella , né accesso Pt_2 alla documentazione bancaria, se non limitatamente a quella versata in causa) ed altresì prove testimoniali, tuttavia non ammesse. Aveva richiesto altresì CTU estimativa del valore dei predetti immobili parimenti rigettata. Si insta pertanto, nuovamente, per la rimessione della causa in istruttoria, al fine di ammettere le prove tempestivamente dedotte, e non ammesse, in quanto indispensabili ai fini del decidere» (p. 31 cit. app.).
L'appellante ha ripreso plurime circostanze per rappresentare che la sorella aveva fatto gli acquisti immobiliari con le risorse dei genitori (pp. 32-34 cit. app.).
22 Tuttavia, queste circostanze erano state allegate nei capitoli di prova della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2), c.p.c.; infatti, negli atti precedenti non era stata riportata quella precisa rappresentazione ricostruibile mediante la lettura dei capitoli di prova;
la parte ha pertanto eluso il sistema delle preclusioni processuali.
In ogni caso, su queste circostanze non sono state ammesse le prove dedotte.
Come esposto, non ricorre una specifica critica all'ordinanza di rigetto.
Fuori dal motivo in esame, l'appellante ha formulato “istanza di rimessione della causa in istruttoria” (p. 35 cit. app.).
L'appellante si è limitato ad assumere che, «confermata la fondatezza della tesi da sempre sostenuta […] circa l'intestazione catastale meramente fittizia alla figlia degli immobili di Olbia e Via Quintino Sella, acquistati con denaro dei genitori. || […] melius re perpensa alla luce delle risultanze positive dell'ordine di esibizione, parte attrice intende nuovamente reiterare l'istanza di ammissione delle prove dedotte e non ammesse, a modifica parziale, ex art. 177 c.p.c., dell'ordinanza delli 08.10.2019. || L'approfondimento istruttorio è fondamentale al fine di procedere alla ricostruzione corretta delle rispettive masse ereditarie» (ibidem).
Gli enunciati esprimono con evidenza l'assenza di critica all'ordinanza istruttoria.
L'appellante ha omesso di richiamare precisamente l'istanza istruttoria rigettata, di indicare precisamente la prova che occorrerebbe ammettere, di argomentare la ricorrenza di un errore nella decisione di non ammissione della singola prova, in relazione, quanto a quella testimoniale, ai singoli capitoli (neanche puntualmente riprodotti), di argomentare la concludenza della singola prova non ammessa.
Il motivo è rigettato.
3.2. L'appellato ha contestato che il tribunale ha omesso di computare il valore dei preziosi (quarto motivo d'appello), che la moglie si era impegnata a consegnare al fratello,
e i debiti della massa ereditaria (quinto motivo d'appello).
Il quarto motivo d'appello incidentale è fondato.
L'appellato ha precisato «che non intende impugnare la decisione in punto di assegnazione dei preziosi a , ma unicamente con riferimento all'omessa Parte_1 considerazione del valore venale degli stessi ai fini della ricostruzione dell'asse ereditario e delle quote spettanti. || Al Giudice del gravame, si chiede pertanto di riformare la sentenza includendo nell'attivo anche il valore venale (pari ad € 3.934,00) dei preziosi di cui all'allegato 12 del convenuto e di tenere conto di detto valore anche ai fini della formazione
23 della porzione del coerede in misura proporzionale alla quota di diritto ad Parte_1 esso spettante» (p. 44 comp. cost. app.).
Nella ricostruzione della massa ereditaria della madre dell'appellante il giudice di primo grado ha sì richiamato “i preziosi di cui all'allegato 12 di parte convenuta” (p. 5 sent. def.), ma non ne ha indicato il valore, tanto è vero che i preziosi non hanno contribuito al calcolo della quota degli eredi: l'importo di euro 7.342,14 è il valore della quota spettante ad ogni erede, calcolata dal tribunale, sommando soltanto il 50% del saldo del deposito bancario, il 50% dei prelievi indebiti, il terzo del saldo della gestione patrimoniale (pp. 5 s. sent. def.).
Ai sensi dell'art. 726 c.c., i preziosi sono stati stimati in euro 3.934,00 (pp. 17 s. rel. per. stima).
La stima fatta dal consulente tecnico d'ufficio va recepita, in assenza di ragioni di segno contrario.
Il motivo è accolto.
Il quinto motivo d'appello incidentale è fondato.
La spesa funeraria di euro 3.500,00 non è stata contestata e comunque è munita di adeguato riscontro documentale (doc. n. 19 fasc. primo grado appellato).
Le spese di euro 382,46 e 1.216,64 non sono state contestate dall'appellante, né vi sono rilievi alle emergenze documentali (docc. nn. 20-22 fasc. primo grado appellato).
Il motivo è accolto.
3.3. A questo punto è possibile ricostruire la massa ereditaria dell'ereditanda al fine del calcolo delle singole quote.
L'attivo ereditario ammonta ad euro 34.386,14, corrispondente alla somma di euro
289,10, quale metà del saldo del deposito bancario, euro 7.409,08 pari al terzo del saldo del rapporto di gestione patrimoniale, euro 3.934,00 di preziosi, euro 22.753,96 pari alla metà di euro 45.507,92, quali indebiti prelievi dal deposito bancario.
I debiti ereditari ammontano ad euro 5.099,10.
Va aggiunta la spesa di euro 451,81 del 28 febbraio 2023 “Villa Cora s.r.l.” perché riferita alla posizione dell'ereditanda (v. doc. n. 8 fasc. primo grado appellato).
Sulla differenza tra i due valori, euro 28.835,23, è calcolata la quota spettante agli eredi, l'appellante, suo padre e sua sorella, nella misura di un terzo, giusta statuizione non censurata del tribunale.
La quota individuale assoluta è dunque di euro 9.611,74.
24 Ferma l'attribuzione dei preziosi a favore dell'appellante, la condanna dell'appellato si riduce ad euro 5.677,74.
Non è stata impugnata la statuizione sull'obbligazione per interessi, sicché saranno dovuti nei termini già stabiliti dal tribunale.
4. Con il quinto motivo d'appello, l'appellante ha chiesto la ricostruzione della massa ereditaria del padre in conseguenza dell'accoglimento delle domande di impugnazione del testamento e di riduzione.
Il rigetto di quelle domande implica il rigetto del motivo.
5. Con il sesto motivo d'appello incidentale, l'appellato ha dedotto la nullità del capo con cui il giudice di primo grado ha dichiarato l'appellante «proprietario dell'immobile sito in ER alla Via Boccaccio n. 17 e distinto nel CF del predetto comune al foglio 42, particella 2870 sub 20 e sub 40, in virtù del legato in suo favore di per Parte_2 testamento pubblico 22.11.2017».
L'appellato ha dedotto la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.).
Il motivo è fondato.
La causa verte sulla disciplina della successione ereditaria nei patrimoni del padre e della madre dell'appellante.
Del diritto di proprietà degli immobili era titolare il padre dell'appellante, il quale ha nominato erede la figlia, che a sua volta avrebbe disposto a titolo di legato la metà della quota indivisa.
Pronunciare sulla sorte delle proprietà significa allora decidere della successione nel patrimonio della sorella dell'appellante.
È evidente l'estraneità della statuizione dall'oggetto del processo, individuato in base alle domande delle parti.
Detto altrimenti, quell'accertamento non è stato richiesto dall'appellante, né può ritenersi anche solo implicitamente richiesto, vista l'utilità a cui aveva mira: il patrimonio dei genitori (quello del padre è stato devoluto alla figlia per testamento).
Il motivo è accolto.
6. La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.).
25 L'appellante ha ottenuto una parziale soddisfazione della pretesa per la successione nel patrimonio ereditario della madre, mentre è confermata la non partecipazione (almeno attuale) al patrimonio ereditario del padre.
La modesta utilità ottenuta, rispetto a quella attesa, fa dell'appellante il prevalente soccombente, con conseguente parziale compensazione delle spese (art. 92, co. 2, c.p.c.).
Va applicata la proporzione già individuata dal giudice di primo grado, perché l'esito del processo non si discosta in modo pregnante da quella precedente fase (la nullità del capo terzo della sentenza definitiva attiene ad una questione che non ha inciso in modo significativo sull'economia del processo).
Pertanto, le spese processuali sono compensate nella misura di un quarto e per la restante parte sono poste a carico dell'appellante.
Le spese sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Si conviene con l'appellante circa il valore indeterminabile della controversia, anche atteso che il rigetto in rito delle domande inerenti alla successione del padre hanno reso superflua la ricostruzione puntuale della massa ereditaria del medesimo.
Quanto alle spese di primo grado, tenuto conto del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, è congrua la liquidazione fatta dal tribunale (euro
10.343,00, per compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a.).
Quanto alle spese del grado, trovano applicazione i parametri forensi medi per tutte le fasi, tranne per quella istruttoria, per la quale si applicano i parametri forensi minimi, atteso che non è stata compiuta istruzione probatoria (in argomento, Cass. civ., sez. II^, ord. 27 ottobre 2023, n. 29857).
Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 10.313,00 per compensi
(euro 2.518,00 per la fase di studio, euro 1.665,00 per la fase introduttiva, euro 1.843,00 per la fase istruttoria, euro 4.287,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al
15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio sono ripartite nel rapporto interno nella misura di tre quarti a carico dell'appellante e di un quarto a carico dell'appellato.
7. Il rigetto integrale dell'appello principale costituisce un elemento dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13, co. 1-quater, parte prima, d.P.R. n. 30 maggio 2002, n.
115).
26
P.Q.M.
La Corte d'appello di Torino, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza (non definitiva) n. 439/2021 emessa dal Tribunale di ER il 22 settembre 2021; ordina al conservatore dei registri immobiliari la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale richiesta in data 27 giugno 2018 (r.g. n. 5554, r.p. 4045); in riforma della sentenza (definitiva) n. 1060/2022 emessa dal Tribunale di ER il 20 maggio 2022: dispone lo scioglimento della comunione ereditaria di assegnando CP_2 ad (eredità), (eredità) la somma di euro Parte_1 Persona_1 Parte_2
9.611,74; condanna al pagamento in favore di della somma Controparte_1 Parte_1 di euro 5.677,74, oltre agli interessi nei termini di cui in parte motiva;
dichiara la nullità della statuizione del capo terzo della sentenza;
compensa tra le parti le spese processuali del primo grado di giudizio nella misura di un quarto e condanna al rimborso a favore di delle Parte_1 Controparte_1 stesse nella misura restante, spese che sono liquidate per l'intero nella somma di euro
10.343,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
compensa tra le parti le spese processuali del secondo grado di giudizio nella misura di un quarto e condanna al rimborso a favore di delle Parte_1 Controparte_1 stesse nella misura restante, spese che sono liquidate per l'intero nella somma di euro
10.313,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
pone definitivamente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, nel rapporto interno, a carico di nella misura di tre quarti e di nella misura di Parte_1 Controparte_1 un quarto;
dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, limitatamente alla posizione dell'appellante principale.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 19 novembre 2025.
27 Il consigliere estensore
DR NN AN
Il presidente
LI RI
28