Art. 11.
Il quadro della tabella organica e delle funzioni dei dirigenti amministrativi del Ministero degli affari esteri allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , e' sostituito dalla tabella A annessa alla presente legge.
Per le esigenze derivanti dall'applicazione della presente legge, anche agli effetti dell' articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , possono essere collocati fuori ruolo, presso l'Amministrazione degli esteri, funzionari con qualifica dirigenziale provenienti da altre amministrazioni in numero non superiore a tre unita'.
Nota all'art. 11:
- Testo dell' art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972 :
"Art. 15. (Assegnazione dei dirigenti alle diverse funzioni). - La preposizione dei dirigenti agli uffici centrali e periferici e l'attribuzione delle altre funzioni dirigenziali previste dal presente decreto sono disposte, o revocate, ai dirigenti di corrispondente qualifica o livello della stessa amministrazione, con decreti del Ministro competente, sentito il presidente del Consiglio dei Ministri, se trattisi di dirigenti generali o superiori, e con decreto del Ministro, sentito il consiglio di amministrazione, negli altri casi.
Il passaggio da una funzione ad altra di corrispondente livello, o dalla dirigenza di un ufficio a quella di altro analogo, e' disposto con le stesse modalita'.
Per i dirigenti di cui ai precedenti commi che prestino servizio presso un'amministrazione diversa da quella di appartenenza, si provvede analogamente, sostituendosi al Ministro ed al consiglio di amministrazione indicati, i corrispondenti organi dell'amministrazione presso cui i dirigenti medesimi sono comandati o collocati fuori ruolo".
Il quadro della tabella organica e delle funzioni dei dirigenti amministrativi del Ministero degli affari esteri allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , e' sostituito dalla tabella A annessa alla presente legge.
Per le esigenze derivanti dall'applicazione della presente legge, anche agli effetti dell' articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , possono essere collocati fuori ruolo, presso l'Amministrazione degli esteri, funzionari con qualifica dirigenziale provenienti da altre amministrazioni in numero non superiore a tre unita'.
Nota all'art. 11:
- Testo dell' art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972 :
"Art. 15. (Assegnazione dei dirigenti alle diverse funzioni). - La preposizione dei dirigenti agli uffici centrali e periferici e l'attribuzione delle altre funzioni dirigenziali previste dal presente decreto sono disposte, o revocate, ai dirigenti di corrispondente qualifica o livello della stessa amministrazione, con decreti del Ministro competente, sentito il presidente del Consiglio dei Ministri, se trattisi di dirigenti generali o superiori, e con decreto del Ministro, sentito il consiglio di amministrazione, negli altri casi.
Il passaggio da una funzione ad altra di corrispondente livello, o dalla dirigenza di un ufficio a quella di altro analogo, e' disposto con le stesse modalita'.
Per i dirigenti di cui ai precedenti commi che prestino servizio presso un'amministrazione diversa da quella di appartenenza, si provvede analogamente, sostituendosi al Ministro ed al consiglio di amministrazione indicati, i corrispondenti organi dell'amministrazione presso cui i dirigenti medesimi sono comandati o collocati fuori ruolo".