Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 20/02/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3635 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, in composizione collegiale, in camera di consiglio, in persona di:
Dott.ssa Anna IA FA Presidente
Dott.ssa Gloria Carlesso Giudice relatore
Dott.ssa Sabrina Cicero Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento di separazione personale dei coniugi proposta con ricorso congiunto depositato in data 22/11/2024 da
C.F.: , nata a [...] il [...], cittadina Parte_1 C.F._1
italiana, residente a [...]
e
C.F.: , nato a [...] il [...], cittadino Parte_2 C.F._2
italiano, residente a [...] entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Angela Filippi (C.F. ) e C.F._3
Federica Licata (C.F. ) ed elettivamente domiciliati presso il loro studio, C.F._4
in Trieste, Viale XX Settembre n. 37,indicando i seguenti recapiti: numero di fax 040/2333343
e indirizzo PEC e Email_1 Email_2
con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: separazione personale dei coniugi
1. I coniugi vivranno separati di letto, mensa ed abitazione con obbligo di reciproco rispetto;
2. affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori;
3. collocamento e residenza anagrafica dei figli presso la madre;
4. assegnazione della casa familiare sita a Trieste in via Giulia n. 6 alla moglie;
5. e nelle giornate infrasettimanali, frequenteranno liberamente il Per_1 Persona_2
padre previo accordo con la genitrice, tenendo conto dei turni di lavoro paterni nonché delle esigenze dei figli, oltre a fine settimana alternati;
6. I minori trascorreranno altresì un periodo anche non continuativo di 3 settimane con ciascun genitore in corrispondenza delle vacanze estive. Durante le vacanze natalizie i figli trascorreranno con ciascun genitore ad anni alterni i periodi dalla fine della scuola al 30 dicembre (ore 10) e dal 30 dicembre alla ripresa della scuola. In tali periodi, inoltre, i minori trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore i giorni della vigilia e di Natale (dalle ore
10 con pernotto). Pasqua e PA insieme ad anni alterni e le restanti festività e i relativi ponti saranno parimenti alternati;
7. Le parti potranno sempre derogare alla predetta disciplina di compresenza con i figli sulla base del reciproco accordo.
8. I ricorrenti si impegnano a privilegiarsi nell'accudimento dei figli prima di delegare terze persone estranee al nucleo familiare. Inoltre si impegnano a condividere l'eventuale introduzione di nuovi futuri partners ai figli rispettando la gradualità, i tempi e i modi dei ragazzi.
9. Entrambi i genitori provvederanno direttamente alle esigenze ordinarie dei figli nei rispettivi tempi di compresenza. Inoltre, il padre contribuirà al mantenimento ordinario dei figli versando mensilmente entro il giorno 27 del mese la somma di € 350,00 per ciascun figlio, somma rivalutabile ex indici ISTAT. Il padre provvederà altresì al 100% delle spese straordinarie per i figli secondo il Protocollo del Tribunale di Trieste dd.18.05.2015 noto alle parti.
10. L'assegno unico universale per i figli sarà percepito interamente dalla madre.
11. Eventuali rimborsi e sussidi INPS e/o regionali per la prole verranno richiesti in autonomia dalla madre e fruiti al 50% dai genitori.
12. In considerazione della sperequazione economica delle parti e dell'impegno all'accudimento diretto della prole in via prevalente della moglie, il GN verserà a Pt_2 titolo di assegno di mantenimento per la moglie la somma di € 300,00 mensili, rivalutabili ex indici ISTAT, importo da corrispondersi in via entro il giorno 27 di ogni mese.
13. Altresì, il GN , quale ulteriore forma di contribuzione al mantenimento della Pt_2
moglie e dei figli, si accolla interamente il pagamento delle rimanenti rate dei mutui contratti per l'acquisto degli immobili in comproprietà tra i coniugi e così fino al relativo saldo, parimenti con riguardo alle utenze domestiche e alle spese condominiali ordinarie e straordinarie di entrambi gli immobili.
14. I coniugi convengono che l'immobile di Bibione resterà destinato ai bisogni familiari, in particolare per trascorrere ivi i periodi feriali/festivi con i figli.
15. I genitori si autorizzano reciprocamente a richiedere il rilascio/rinnovo in autonomia dei documenti validi per l'espatrio per i figli.
16. Spese di lite compensate
IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con ricorso congiunto depositato in data 22/11 /2024 i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale accogliendo le condizioni di cui al ricorso introduttivo e riportate in epigrafe.
A tal fine hanno esposto e documentato a) di aver celebrato il matrimonio con il rito concordatario nel Comune di Trieste il
28/08/2010, regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Trieste con atto n. 112, parte II, anno 2010;
b) dall'unione coniugale sono nati i figli (C.F: ) il Persona_3 C.F._5
30.05.2012) e (C.F: ) il 28.07.2014; Per_2 C.F._6
c) la sig.ra impiegata presso la ditta “Piazza Italia S.p.a.”, dal marzo 2024, di Pt_1 comune accordo con il coniuge, ha lasciato l'attività lavorativa per seguire i due figli nelle attività scolastiche ed extrascolastiche;
d) il sig. è un dirigente medico anestesista presso l'ospedale di Cattinara e Pt_2 percepisce un reddito imponibile annuo di € 122.349,00 circa;
e) i coniugi sono proprietari in ragione di ½ p.i. ciascuno sia dell'immobile adibito a casa familiare e sito a Trieste in via Giulia n. 6, per l'acquisto del quale hanno contratto il mutuo ipotecario per la durata di anni 15 con scadenza a gennaio 2030 e con rata mensile pari a € 660,00, sia di un immobile sito a San Michele al Tagliamento – Loc. Bibione per l'acquisto del quale hanno contratto un mutuo con rata mensile pari a € 361,76; f) il rapporto matrimoniale si è rivelato da qualche tempo intollerabile per insuperabili incompatibilità di carattere ed inutili si sono rivelati i tentativi effettuati dalla coppia per superare i contrasti insorti.
g) Pertanto, i coniugi hanno deciso di separarsi consensualmente, avendo raggiunto un accordo su ogni aspetto che riguarda loro e i rapporti con i figli minori.
2. I ricorrenti hanno dichiarato espressamente, nell'atto introduttivo, di non volersi riconciliare e hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione personale con il deposito di note scritte.
3. Il Giudice delegato, viste le conclusioni depositate in data 29/01/2025 ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione in data 31/01/2025.
4. Sulla base della documentazione prodotta ai sensi dell'art 473 bis.51 cpc, questo Collegio: rilevato che il ricorso risulta sottoscritto da entrambi i ricorrenti;
ritenuto che le condizioni concordate tengano conto della necessità dei figli e della moglie, che
è attualmente priva di un'occupazione stabile mentre il coniuge obbligato percepisce un reddito significativamente più elevato;
ritenuto che le condizioni espresse esprimono l'assunzione da parte di entrambi i genitori della responsabilità genitoriale implicante l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni (art. 147 cod. civ.), prende atto delle condizioni della separazione e pronuncia la relativa sentenza
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, Sezione Civile, definitivamente pronunciando così decide: pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
omologa le condizioni concordate dagli stessi riportate in epigrafe e da ritenersi qui integralmente trascritte, ordina all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trieste di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese del procedimento interamente compensate tra le parti
Così deciso in Trieste, 14/02/2025
Il giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Gloria Giovanna Carlesso dott.ssa Anna IA FA