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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 13/12/2025, n. 2304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2304 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, in data odierna– all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c.- ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 309/2024 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il [...], (c. f. Parte_1
), elettivamente domiciliato in Rocca di Capri C.F._1
Leone (ME), via XXIV Maggio n. 2, presso lo studio dell'Avv.
VA ZZ che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappresentato e difeso dagli Avv. ti Mariantonietta Piras e Alessandro
Doa, giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata CP_ in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione ad avviso di addebito
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 03/02/2024 parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 595 2023 00036944 04
000 notificato via pec in data 31/12/2023 dall' - Sede di Messina, CP_1
in forza del quale si intimava al ricorrente il pagamento della somma complessiva di € 4.876,79, derivante, a dire dell'Ente previdenziale resistente, da presunti omessi versamenti di “contributi I.V.S. coltivatori diretti”, afferenti all'anno 2022.
Con i motivi di opposizione, si rilevava, preliminarmente,
l'illegittimità dell'avviso di addebito opposto per indeterminatezza della pretesa contributiva intimata e, nel merito, l'illegittimità dell'atto opposto per erroneità e non dovutezza delle somme pretese a titolo di contributi previdenziali con riferimento all'anno 2022.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento del provvedimento impositivo, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
L' resisteva in giudizio, con memoria depositata in data CP_1
31/05/2024, contestando nel merito la fondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva istruita documentalmente.
In data odierna, all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa mediante la presente sentenza ex art. 429
c.p.c.
Preliminarmente in relazione all'eccezione di decadenza dall'opposizione va ribadito quanto già affermato da Cass. 2240/2020
e Cass. 21080/2015, individuando nella contestazione relativa alla mancanza di motivazione un vizio formale dell'atto impositivo che deve essere fatto valere nei termini di cui all'art. 617 c.p.c. e quindi 20 giorni dalla notifica dello stesso.
Detto motivo di opposizione, dunque, non può trovare accoglimento.
2 Tempestive, invece, sono le ulteriori contestazioni essendo stato rispettato il termine di 40 giorni ex art. 24, comma 5, D.Lgs. n.
46/1999: nel caso di specie, l'Avviso di Addebito è stato notificato il
31 dicembre 2023 e l'opposizione è stata radicata il 3 febbraio 2024.
Nel merito, è principio consolidato in giurisprudenza che, nelle cause di opposizione ad avviso di addebito , il ricorrente, attore CP_1
formale, riveste, ai fini del riparto dell'onere della prova, la posizione di convenuto sostanziale (così ad es. Cass. Civ. Sez. Lav. 11/02/2020
n. 3279: “In tema di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale, sicché grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa, quali la natura subordinata del rapporto di lavoro (v. ex aliis Cass. n. 10583 del
28/04/2017, Cass. n. 19469 del 20/07/2018)”).
Pur tuttavia, a tale principio fa da contraltare il principio di non contestazione.
Sul punto, è costante, nella giurisprudenza della Suprema Corte,
l'affermazione secondo cui, nell'ambito del processo del lavoro l'onere di contestazione trae origine dal disposto dell'art. 416 c.p.c., che addossa al convenuto l'onere «di prendere posizione in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione» e lo riferisce espressamente «ai fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda», di talché la mancata contestazione del fatto costitutivo del diritto, che ne rende inutile la prova siccome non più controverso, si pone in coerenza con la struttura del processo, finalizzata a far sì che all'udienza di discussione ex art. 420 c.p.c. la causa giunga delineata in modo compiuto per quanto attiene all'oggetto ed alle esigenze istruttorie;
che, nell'ambito del processo per opposizione a cartella esattoriale (e avviso di addebito) per il pagamento di contributi e premi, l'anzidetta affermazione va precisata nel senso che, rivestendo
3 l'ente previdenziale, benché convenuto, la qualità di attore in senso sostanziale (così Cass. 19649 del 2018, sulla scorta di Cass. n. 14149 del 2012), una non contestazione dei fatti costitutivi della sua pretesa creditoria è configurabile soltanto qualora, a seguito della sua costituzione in giudizio, la parte opponente, che è attrice in senso solo formale, non prenda, rispetto ai fatti allegati nella memoria di costituzione dell'ente, posizione in maniera precisa (e non limitata ad una generica contestazione) nella prima difesa utile, vale a dire all'udienza di cui all'art. 420 c.p.c., in cui, com'è noto, le parti possono
«modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate, previa autorizzazione del giudice» (cfr. Corte d'Appello di Roma, Sez.
Lavoro 08/02/2021 n. 482).
Ciò premesso, facendo corretta applicazione dei suesposti principi giurisprudenziali al caso di specie, nel costituirsi in giudizio l' , CP_1
che, come detto, riveste nel presente giudizio la posizione di creditore- attore in senso sostanziale, ha affermato che il ricorrente risulterebbe iscritto alla gestione separata coltivatori diretti sin dal 1976, come da estratto conto previdenziale prodotto in atti.
Tuttavia, nonostante sia dimostrato che il ricorrente sia tutt'ora iscritto alla gestione coltivatori diretti, egli dovrebbe versare i contributi richiesti per l'attività prevalente.
Sul punto, la legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208 prevede che “qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente”.
L'art. 12, comma 11 d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 30 luglio 2010, n. 122, con norma dichiaratamente di interpretazione autentica, ha precisato che: “la l. 23
4 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208, si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell' . Restano, invece, esclusi dall'applicazione della L. CP_1
n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26”.
Il criterio dell'attività prevalente, quale parametro di valutazione per individuare la gestione assicurativa dell' alla quale versare i CP_1
contributi previdenziali nel caso di svolgimento di plurime attività che, autonomamente considerate, comporterebbero l'iscrizione a diverse gestioni previdenziali, opera per le attività esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti.
Ancora una volta, gravando sull' – Ente impositore ed attore CP_1
sostanziale – l'onere della prova dei fatti costitutivi della propria pretesa creditoria, non potrebbe dirsi compiutamente dimostrata la prevalenza dell'attività di coltivatore diretto di parte ricorrente su quella di commerciante.
Seppur dunque appare evidente anche dalla produzione documentale di parte ricorrente lo svolgimento di attività:
Non vi è prova in giudizio che detta attività fosse quella prevalente.
Le superiori considerazioni conducono all'accoglimento della domanda ed all'annullamento dell'avviso di addebito opposto, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex D.M. n. 55/2014 con distrazione in favore del procuratore antistatario, esclusione della fase istruttoria non tenutasi.
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P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, uditi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria difesa, eccezione ed istanza, così provvede:
- Dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito impugnato;
- Condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle CP_1
spese del giudizio che liquida in euro 886,00 oltre spese generali cpa ed iva come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Patti, 13 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Carmelo Proiti
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