TRIB
Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 26/05/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 156/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Marchesini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 156/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FARRIS PAOLA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA DELLE BELLE ARTI 31 40126 BOLOGNA presso il difensore avv. FARRIS PAOLA
ATTORE
Contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data17-01-2025, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
dinanzi al Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro. CP_1
Affermava di essere stato assunto dalla società convenuta in data 20-07-2022, con contratto a tempo pieno e determinato, poi convertito in contratto a tempo indeterminato, inquadrato nel Livello 5° del C.C.N.L. Trasporto Merci e Logistica, con mansioni di Conducente di Furgone. Affermava poi che, nel mese di Gennaio 2024, aveva richiesto oralmente alla società convenuta, tramite il Superiore Gerarchico, un periodo di aspettativa non retribuita per pagina 1 di 4 tornare nel paese natale(Pakistan), da cui mancava da 7 anni, e sempre in forma orale, l'aspettativa richiesta era stata concessa. Affermava ancora che nel mese di Aprile 2024, mentre si trovava in Pakistan, si era ammalato, ed aveva trasmesso alla medesima società convenuta, il certificato medico attestante la malattia. Proseguiva affermando che in data 29-04-2024, mentre si trovava presso la famiglia in Pakistan, il padre era stato colto da infarto, ed il ricorrente aveva tempestivamente via Whatts App alla società convenuta, tramite il referente gerarchico, di prolungare l'aspettativa non retribuita, e la medesima società convenuta, autorizzava tacitamente il prolungamento dell'aspettativa. Allegava che inopinatamente, nel mese di maggio 2025, con contestazioni disciplinari del 09-05-2024, 13-05-2024 e 20-05-2024, la società convenuta gli aveva contestato disciplinarmente l'assenza ingiustificata dal lavoro, dapprima per le giornate del 2 e 3 maggio, poi per le giornate del 6 al 10 maggio ed infine per le giornate dal 13 al 17 maggio, ed all'esito del procedimento disciplinare, con provvedimento del 30 maggio 2024, lo aveva licenziato per giusta causa. Precisava che le contestazioni disciplinari erano state notificate all'indirizzo di residenza del ricorrente in Italia, benchè la società convenuta sapesse dell'assenza del medesimo ricorrente dal territorio italiano, mentre il licenziamento era stato comunicato via Whatts App. Eccepiva la nullità del licenziamento per violazione dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, poiché le raccomandate contenenti la contestazione disciplinare erano state inviate dalla società convenuta, all'indirizzo di residenza del ricorrente in Italia, benchè la medesima società convenuta fosse a conoscenza della circostanza che il ricorrente si trovava legittimamente in Pakistan in aspettativa non retribuita. Eccepiva poi l'illegittimità del licenziamento intimato, per insussistenza del fatto, dal momento che non vi era stata alcuna assenza ingiustificata dal lavoro, da parte del ricorrente, poiché lo stesso aveva chiesto ed ottenuto dalla società convenuta, un periodo di aspettativa non retribuita, periodo poi prorogato, e le assenze erano avvenute durante l'aspettativa non retribuita concessa dalla società datrice di lavoro. Chiedeva che il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, accertasse e dichiarasse l'illegittimità del licenziamento irrogato e l'insussistenza del fatto contestato, e condannasse la società convenuta alla reintegra ed al risarcimento del danno, in misura pari alle retribuzioni rilevanti a i fini del TFR, dal giorno del licenziamento a quello di reintegra, con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat, oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali. Il tutto con vittoria di spese di giudizio. rimaneva contumace. Controparte_1
Il processo si svolgeva alle udienze del 23-04-2025 e 19-05-2025. Venivano acquisiti i documenti prodotti da parte ricorrente.
pagina 2 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Tribunale che, secondo l'ordinario riparto dell'onere della prova, sarebbe stato onere della società convenuta, rimasta contumace, allegare e provare i comportamenti del ricorrente, presupposto delle contestazioni disciplinari e della sanzione disciplinare espulsiva irrogata, onere che non è stato assolto, neppure minimamente. Ne deriva una radicale assenza di prova circa l'esistenza delle condotte del ricorrente oggetto delle contestazioni disciplinari del 09-05-2024, 13-05-2024 e 20-05-2024, che costituiscono presupposto dell'intimato licenziamento. Pertanto viene dichiarata l'illegittimità del licenziamento intimato da Controparte_1
a in data 30-05-2024 e l'insussistenza del fatto contestato, e per Parte_1
l'effetto, viene condannata alla reintegrazione dello stesso Controparte_1 [...] nel posto di lavoro e nelle mansioni svolte o in mansioni equivalenti, Parte_1 nonché al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del TFR, dal giorno del licenziamento a a quello di reintegra, nel limite di dodici mensilità, dedotto l'aliunde perceptum, con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat dalla mora al saldo, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. La retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del TFR viene determinata in Euro 2.067,00 lordi, sulla base della documentazione depositata. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa.
P. Q. M.
Il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato da a in Controparte_1 Parte_1 data 30-05-2024 e l'insussistenza del fatto contestato. Condanna alla reintegrazione di nel posto di lavoro Controparte_1 Parte_1
e nelle mansioni o in mansioni equivalenti. Condanna al pagamento a favore di di Controparte_1 Parte_1 un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del Trattamento di Fine Rapporto, dal giorno del licenziamento a quello di reintegra, nel limite di dodici mensilità, dedotto l'aliunde perceptum, con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat dalla mora al saldo, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. Determina la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del Trattamento di Fine Rapporto in Euro 2.067,00 lordi. Condanna alla rifusione delle spese processuali a favore di Controparte_1 [...]
liquidate in Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali, Parte_1 iva e cpa, con distrazione al Procuratore Antistatario.
pagina 3 di 4 Riserva nel termine di gg. 60 il deposito della motivazione.
Bologna 19-05-2025
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Marchesini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Marchesini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 156/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FARRIS PAOLA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA DELLE BELLE ARTI 31 40126 BOLOGNA presso il difensore avv. FARRIS PAOLA
ATTORE
Contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data17-01-2025, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
dinanzi al Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro. CP_1
Affermava di essere stato assunto dalla società convenuta in data 20-07-2022, con contratto a tempo pieno e determinato, poi convertito in contratto a tempo indeterminato, inquadrato nel Livello 5° del C.C.N.L. Trasporto Merci e Logistica, con mansioni di Conducente di Furgone. Affermava poi che, nel mese di Gennaio 2024, aveva richiesto oralmente alla società convenuta, tramite il Superiore Gerarchico, un periodo di aspettativa non retribuita per pagina 1 di 4 tornare nel paese natale(Pakistan), da cui mancava da 7 anni, e sempre in forma orale, l'aspettativa richiesta era stata concessa. Affermava ancora che nel mese di Aprile 2024, mentre si trovava in Pakistan, si era ammalato, ed aveva trasmesso alla medesima società convenuta, il certificato medico attestante la malattia. Proseguiva affermando che in data 29-04-2024, mentre si trovava presso la famiglia in Pakistan, il padre era stato colto da infarto, ed il ricorrente aveva tempestivamente via Whatts App alla società convenuta, tramite il referente gerarchico, di prolungare l'aspettativa non retribuita, e la medesima società convenuta, autorizzava tacitamente il prolungamento dell'aspettativa. Allegava che inopinatamente, nel mese di maggio 2025, con contestazioni disciplinari del 09-05-2024, 13-05-2024 e 20-05-2024, la società convenuta gli aveva contestato disciplinarmente l'assenza ingiustificata dal lavoro, dapprima per le giornate del 2 e 3 maggio, poi per le giornate del 6 al 10 maggio ed infine per le giornate dal 13 al 17 maggio, ed all'esito del procedimento disciplinare, con provvedimento del 30 maggio 2024, lo aveva licenziato per giusta causa. Precisava che le contestazioni disciplinari erano state notificate all'indirizzo di residenza del ricorrente in Italia, benchè la società convenuta sapesse dell'assenza del medesimo ricorrente dal territorio italiano, mentre il licenziamento era stato comunicato via Whatts App. Eccepiva la nullità del licenziamento per violazione dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, poiché le raccomandate contenenti la contestazione disciplinare erano state inviate dalla società convenuta, all'indirizzo di residenza del ricorrente in Italia, benchè la medesima società convenuta fosse a conoscenza della circostanza che il ricorrente si trovava legittimamente in Pakistan in aspettativa non retribuita. Eccepiva poi l'illegittimità del licenziamento intimato, per insussistenza del fatto, dal momento che non vi era stata alcuna assenza ingiustificata dal lavoro, da parte del ricorrente, poiché lo stesso aveva chiesto ed ottenuto dalla società convenuta, un periodo di aspettativa non retribuita, periodo poi prorogato, e le assenze erano avvenute durante l'aspettativa non retribuita concessa dalla società datrice di lavoro. Chiedeva che il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, accertasse e dichiarasse l'illegittimità del licenziamento irrogato e l'insussistenza del fatto contestato, e condannasse la società convenuta alla reintegra ed al risarcimento del danno, in misura pari alle retribuzioni rilevanti a i fini del TFR, dal giorno del licenziamento a quello di reintegra, con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat, oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali. Il tutto con vittoria di spese di giudizio. rimaneva contumace. Controparte_1
Il processo si svolgeva alle udienze del 23-04-2025 e 19-05-2025. Venivano acquisiti i documenti prodotti da parte ricorrente.
pagina 2 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Tribunale che, secondo l'ordinario riparto dell'onere della prova, sarebbe stato onere della società convenuta, rimasta contumace, allegare e provare i comportamenti del ricorrente, presupposto delle contestazioni disciplinari e della sanzione disciplinare espulsiva irrogata, onere che non è stato assolto, neppure minimamente. Ne deriva una radicale assenza di prova circa l'esistenza delle condotte del ricorrente oggetto delle contestazioni disciplinari del 09-05-2024, 13-05-2024 e 20-05-2024, che costituiscono presupposto dell'intimato licenziamento. Pertanto viene dichiarata l'illegittimità del licenziamento intimato da Controparte_1
a in data 30-05-2024 e l'insussistenza del fatto contestato, e per Parte_1
l'effetto, viene condannata alla reintegrazione dello stesso Controparte_1 [...] nel posto di lavoro e nelle mansioni svolte o in mansioni equivalenti, Parte_1 nonché al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del TFR, dal giorno del licenziamento a a quello di reintegra, nel limite di dodici mensilità, dedotto l'aliunde perceptum, con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat dalla mora al saldo, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. La retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del TFR viene determinata in Euro 2.067,00 lordi, sulla base della documentazione depositata. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa.
P. Q. M.
Il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato da a in Controparte_1 Parte_1 data 30-05-2024 e l'insussistenza del fatto contestato. Condanna alla reintegrazione di nel posto di lavoro Controparte_1 Parte_1
e nelle mansioni o in mansioni equivalenti. Condanna al pagamento a favore di di Controparte_1 Parte_1 un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del Trattamento di Fine Rapporto, dal giorno del licenziamento a quello di reintegra, nel limite di dodici mensilità, dedotto l'aliunde perceptum, con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat dalla mora al saldo, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. Determina la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del Trattamento di Fine Rapporto in Euro 2.067,00 lordi. Condanna alla rifusione delle spese processuali a favore di Controparte_1 [...]
liquidate in Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali, Parte_1 iva e cpa, con distrazione al Procuratore Antistatario.
pagina 3 di 4 Riserva nel termine di gg. 60 il deposito della motivazione.
Bologna 19-05-2025
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Marchesini
pagina 4 di 4