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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Grosseto, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Grosseto |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 5/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GROSSETO Sezione 1, riunita in udienza il 29/12/2025 alle ore 12:45 in composizione monocratica:
PULIATTI GIOVANNI, Giudice monocratico in data 29/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 299/2025 depositato il 16/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Grosseto - Via Belgio N. 17 58100 Grosseto GR
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Via Belgio N. 17 58100 Grosseto GR
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM PREV F AMM n. 05180202500001102000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2024
- COM PREV F AMM n. 05180202500001102000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 277/2025 depositato il 30/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1Premesso che proponeva ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 05180202500001102000 e gli atti pretermessi, tra l'altro eccependo la decadenza e prescrizione della notifica degli atti presupposti e di atti interruttivi;
Premesso altresì che si costituiva ritualmente l'Agenzia delle Entrate Riscossione che tra i vari motivi eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 14, comma 6 bis, del D.lgs. n. 546 del 1992;
Rilevato anzitutto che ci si trova di fronte a un parziale difetto di giurisdizione;
Rilevato poi quanto alle rimanenti ipotesi di competenza di questa Corte che, proponendo il ricorrente eccezione in merito a vizi della notificazione in relazione a un atto presupposto riferiti a un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il comma 6 bis dell'art. 14, comma 6 bis, del D.lgs. n. 546 del 1992, introdotto con la novella D.lgs. n. 223 del 2020, prevedeva la proposizione del gravame nei confronti di entrambi i soggetti, configurandosi una ipotesi di Litisconsorzio necessario;
Rilevato che di conseguenza questa Corte in composizione monocratica in data 26 novembre 2025 pronunciava ordinanza interlocutoria disponendo l'integrazione del litisconsorzio con la citazione della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, dell'Ufficio del Giudice di
Pace e della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Grosseto nel termine di giorni novanta;
Considerato che nell'odierna udienza non risultava essere stata disposta da alcuno la citazione dei suddetti Enti;
Ritenuto pertanto che, scaduto il termine per l'integrazione del contraddittorio, il procedimento vada dichiarato estinto ex art. 45, d.lgs. 546/1992 per inattività delle parti;
P.Q.M.
Visto l'art. 3, d.lgs. n. 546 del1992
DICHIARA il difetto di giurisdizione quanto alle cartelle relative a contributi INPS e contravvenzioni al
Codice della Strada.
Quanto al resto degli atti opposti
Visto l'art. 45, d.lgs. n. 546 del1992
DICHIARA l'estinzione del procedimento per inattività delle parti.
Spese del processo estinto a carico delle parti che le hanno anticipate.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GROSSETO Sezione 1, riunita in udienza il 29/12/2025 alle ore 12:45 in composizione monocratica:
PULIATTI GIOVANNI, Giudice monocratico in data 29/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 299/2025 depositato il 16/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Grosseto - Via Belgio N. 17 58100 Grosseto GR
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Via Belgio N. 17 58100 Grosseto GR
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM PREV F AMM n. 05180202500001102000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2024
- COM PREV F AMM n. 05180202500001102000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 277/2025 depositato il 30/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1Premesso che proponeva ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 05180202500001102000 e gli atti pretermessi, tra l'altro eccependo la decadenza e prescrizione della notifica degli atti presupposti e di atti interruttivi;
Premesso altresì che si costituiva ritualmente l'Agenzia delle Entrate Riscossione che tra i vari motivi eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 14, comma 6 bis, del D.lgs. n. 546 del 1992;
Rilevato anzitutto che ci si trova di fronte a un parziale difetto di giurisdizione;
Rilevato poi quanto alle rimanenti ipotesi di competenza di questa Corte che, proponendo il ricorrente eccezione in merito a vizi della notificazione in relazione a un atto presupposto riferiti a un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il comma 6 bis dell'art. 14, comma 6 bis, del D.lgs. n. 546 del 1992, introdotto con la novella D.lgs. n. 223 del 2020, prevedeva la proposizione del gravame nei confronti di entrambi i soggetti, configurandosi una ipotesi di Litisconsorzio necessario;
Rilevato che di conseguenza questa Corte in composizione monocratica in data 26 novembre 2025 pronunciava ordinanza interlocutoria disponendo l'integrazione del litisconsorzio con la citazione della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, dell'Ufficio del Giudice di
Pace e della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Grosseto nel termine di giorni novanta;
Considerato che nell'odierna udienza non risultava essere stata disposta da alcuno la citazione dei suddetti Enti;
Ritenuto pertanto che, scaduto il termine per l'integrazione del contraddittorio, il procedimento vada dichiarato estinto ex art. 45, d.lgs. 546/1992 per inattività delle parti;
P.Q.M.
Visto l'art. 3, d.lgs. n. 546 del1992
DICHIARA il difetto di giurisdizione quanto alle cartelle relative a contributi INPS e contravvenzioni al
Codice della Strada.
Quanto al resto degli atti opposti
Visto l'art. 45, d.lgs. n. 546 del1992
DICHIARA l'estinzione del procedimento per inattività delle parti.
Spese del processo estinto a carico delle parti che le hanno anticipate.