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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 30/09/2025, n. 935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 935 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. 3358/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Valeria Ardoino Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. nata a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Cinzia Puccinelli;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 28.7.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 21.8.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di scioglimento del proprio matrimonio alle condizioni ivi enucleate;
rilevato che con successive note scritte i coniugi hanno confermato le condizioni concordate,
1 rinunciando a comparire personalmente in udienza;
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio civile a AL (GE) il 30.3.2000 (atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente);
- i medesimi coniugi sono addivenuti a separazione consensuale come da verbale di udienza del 7.6.2004, omologata dal Tribunale di Chiavari il 12.10.2004;
- dalla separazione personale i coniugi hanno vissuto separati e non è mai intervenuta riconciliazione tra loro;
considerato che, nella specie, non sia dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i predetti;
ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui alla legge 1 dicembre 1970,
n. 898, per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
2.
considerato che
le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, non risultando contrarie a norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
lo scioglimento del matrimonio tra e , Parte_1 Parte_2
contratto a AL (GE) il 30.3.2000;
Pt_3
(nel suo contenuto essenziale) e prende atto (quanto alle ulteriori statuizioni) dell'accordo intervenuto tra gli ex coniugi, nei termini di seguito riportati:
“a) I coniugi dichiarano di essere entrambi disoccupati, rinunciando a chiedersi contributo alcuno per il reciproco mantenimento, di aver provveduto alla ripartizione di tutti i beni
2 comuni e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo e/o ragione avendo risolto ogni questione patrimoniale.
b) Le spese del divorzio sono integralmente a carico del Signor Parte_1
c) I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio e al rinnovo dei rispettivi passaporti”.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 12, parte I, anno 2000), e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 19.9.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott.ssa Valeria Ardoino
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Valeria Ardoino Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. nata a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Cinzia Puccinelli;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 28.7.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 21.8.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di scioglimento del proprio matrimonio alle condizioni ivi enucleate;
rilevato che con successive note scritte i coniugi hanno confermato le condizioni concordate,
1 rinunciando a comparire personalmente in udienza;
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio civile a AL (GE) il 30.3.2000 (atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente);
- i medesimi coniugi sono addivenuti a separazione consensuale come da verbale di udienza del 7.6.2004, omologata dal Tribunale di Chiavari il 12.10.2004;
- dalla separazione personale i coniugi hanno vissuto separati e non è mai intervenuta riconciliazione tra loro;
considerato che, nella specie, non sia dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i predetti;
ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui alla legge 1 dicembre 1970,
n. 898, per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
2.
considerato che
le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, non risultando contrarie a norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
lo scioglimento del matrimonio tra e , Parte_1 Parte_2
contratto a AL (GE) il 30.3.2000;
Pt_3
(nel suo contenuto essenziale) e prende atto (quanto alle ulteriori statuizioni) dell'accordo intervenuto tra gli ex coniugi, nei termini di seguito riportati:
“a) I coniugi dichiarano di essere entrambi disoccupati, rinunciando a chiedersi contributo alcuno per il reciproco mantenimento, di aver provveduto alla ripartizione di tutti i beni
2 comuni e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo e/o ragione avendo risolto ogni questione patrimoniale.
b) Le spese del divorzio sono integralmente a carico del Signor Parte_1
c) I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio e al rinnovo dei rispettivi passaporti”.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 12, parte I, anno 2000), e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 19.9.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott.ssa Valeria Ardoino
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