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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 28/07/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.N.R. 822/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Lucia Rocchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta al N° 822 del Ruolo Generale dell'anno 2015, trattenuta in decisione alla udienza del 13/3/2025, scaduti in data 3/6/2025 i termini di cui agli artt.
190-281 quinquies c.p.c., promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ), rappresentati e C.F._2 Parte_3 C.F._3 difesi dall'Avv. Gianluca Cappelletti, giusta procura alle liti apposta a margine all'atto di citazione;
- Attore -
CONTRO
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. E_ P.IVA_1
Concetti Sara, giusta procura alle liti depositata in data 1/7/2024;
- convenuto -
NONCHE' CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv. Controparte_2 C.F._4
Mariagioia Squadroni e Silvia Squadroni, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costistuzione e risposta;
- convenuto -
E NEI CONFRONTI DI
1 (P.I. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Carmelo Controparte_3 P.IVA_2
Giunta, giusta procura in atti;
- terzo chiamato - NONCHE' CONTRO
(P.I. ), rappresentata e difesa Controparte_4 P.IVA_3 dall'Avv. Rosanna Cocci, giusta procura alle liti depositata telematicamente in allegato alla comparsa di costituzione;
- terzo chiamato - E CONTRO
AN SPA(P.I. rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Fraticelli, P.IVA_2 giusta procura alle liti apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- terzo chiamato - ED ALTRESI' CONTRO non costituito nel presente giudizio;
Controparte_5
- terzo chiamato contumace-
***
OGGETTO: “contratto d'appalto”
***
CONCLUSIONI
All' udienza del 13/3/2025 – svolta con le modalità della trattazione scritta - i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come segue:
Per parte attrice , e il Parte_1 Parte_2 Parte_3 difensore ha precisato le seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Fermo, ogni contraria istanza disattesa e respinta, - accertato il grave inadempimento del GE. dichiarare Controparte_2 risolto il contratto con lo stesso stipulato in data 24.07.2013 per colpa del professionista e condannare lo stesso alla ripetizione a favore dei committenti degli acconti allo stesso corrisposti pari ad € 5.720,00, e quindi a pagare ai committenti la somma di € 5.720,00; - accertati i gravi vizi presenti nell'immobile ed i conseguenti danni, condannare, in solido tra di loro, l' ed Controparte_6 il GE. al risarcimento dei danni in favore dei committenti , Controparte_2 Parte_1 Pt_2
e , quantificati dal CTU Ing. in € 65.500,00 oltre iva, di cui €
[...] Parte_3 Controparte_7
2 25.850,00+iva per i lavori inerenti il tetto ed € 39.700+iva per i lavori inerenti il cappotto, incrementato in via equitativa dei costi per la rimozione del rivestimento a cappotto esistente e quindi a pagare agli stessi la somma di € 65.500,00 (eurosessantacinquemila/00) aumentata dei costi di rimozione del rivestimento oltre iva o la somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, in ogni caso maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria fino all'effettivo pagamento;
- condannare l' alla consegna E_ della polizza assicurativa prevista dall'elenco prezzi allegato al contratto di appalto;
- respingere tutte le domande riconvenzionali avanzate dai convenuti;
- Con vittoria di spese e compenso professionale”.
Per il convenuto il difensore “precisa le conclusioni E_ come da memoria ex art. 183 co 6 n. 1”; si riportano di seguito le conclusioni richiamate “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, - nel merito: - accertato che la convenuta ha eseguito sull'immobile sito in Porto Sant'Elpidio Via Fonteserpe n. 4 di proprietà degli attori quanto commissionato dalla committenza e dal Direttore dei Lavori secondo il computo metrico allegato al contratto di appalto del
24/07/2013 e gli ordini di servizio;
- accertato che le opere eseguite dall'impresa appaltatrice sono state effettuate a regola d'arte, non presentando vizi e/o difformità riconducibili al proprio operato, rigettare tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- in via riconvenzionale: accertato che la convenuta risulta tuttora creditrice della somma di E. 15.444,93 oltre iva per le opere da essa realizzate e di
E. 3.500,00 oltre iva per lavorazioni non ricomprese nel computo contabile del C.T.U., condannare i IG.ri
, e al pagamento della complessiva somma di E. 18.944,93 Parte_1 Parte_2 Parte_3 oltre iva o di quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre al rimborso delle spese del
C.T.U. pari ad E. 1.836,91, il tutto nei limiti del contributo unificato versato;
in subordine: nella denegata ipotesi in cui il Giudice ravvisi una responsabilità, anche solo concorsuale, in capo all' E_
in virtù della chiamata in causa della compagnia
[...] [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e Parte_4 della in persona del titolare pro tempore condannarli a Controparte_4 Controparte_4 tenere indenne, manlevata e sollevata da ogni e qualsiasi pretesa attorea l'impresa convenuta, ovvero condannare i medesimi ciascuno per le proprie responsabilità a corrispondere e/o a rimborsare all'
[...]
la somma che quest'ultima all'esito del presente giudizio risulterà essere a sua volta E_ eventualmente tenuta a corrispondere agli attori a titolo di risarcimento danni. In ogni ipotesi con vittoria di spese e compensi professionali, spese forfettarie, Iva e Cap, come per legge”.
Per il convenuto il difensore ha precisato le conclusioni come Controparte_2 segue “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, • in via preliminare e pregiudiziale: dichiarare
3 nullo l'atto di citazione ex art. 164 cpc per la mancanza del codice fiscale del geom. Controparte_2 nonché perché il medesimo atto è stato notificato presso il suo studio e non presso la residenza, domicilio o dimora così come previsto ed indicato nell'art. 163 n. 2 cpc;
• in ulteriore via preliminare e pregiudiziale dichiarare nulla e/o di nessuna efficacia e/o comunque inopponibile al geom. la perizia del Controparte_2 geom. – CTU nominato nel procedimento ex art. 696-bis cpc (proc. n. 1930/2014 RG-Tribunale Per_1 di Fermo) ed ogni altra documentazione riferita al suddetto giudizio, in quanto al medesimo non opponibile non essendo stato citato in giudizio e, quindi, impossibilitato a difendere le proprie ragioni;
• nel merito rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto ed in via riconvenzionale, dichiarare le parti attrici , e , in solido tra di loro, obbligate a rifondere al Parte_1 Parte_2 Parte_3 geom. la complessiva somma di € € 26.418,37, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di _2 giustizia, per l'attività di direzione dei Lavori svolta con professionalità e competenza in merito all'immobile sito in P.S.Elpidio (FM) via Fonteserpe n. 4 in comproprietà tra le parti attrici;
• nel merito rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto ed in via riconvenzionale dichiarare Parte_1 obbligata a rifondere al geom. anche la somma di € 3.465,00, per l'incarico professionale
[...] _2 tecnico svolto dal geom. a favore della per la proprietà sita in Porto sant'Elpidio alla via _2 Pt_1 dell'Arte di proprietà esclusiva della sig.ra ; • in subordine ed in dannata ipotesi di Parte_1
accoglimento della domanda attrice, in accoglimento delle domande riconvenzionali su esposte ed in via ulteriormente riconvenzionale, dichiarare la compensazione dei crediti ex art. 1241 c.c. e condannare parte attrice al versamento della residua somma dovuta al geom. per lo svolgimento dell'attività _2 professionale in merito all'immobile sito in P.S.Elpidio (FM) via Fonteserpe n. 4 in comproprietà tra le parti attrici. • Con vittoria di spese e competenze di causa”.
Per il difensore ha precisato le seguenti conclusioni “Piaccia Controparte_3 all'Ill.mo Giudice Unico dell'adito Tribunale, contrariis reiectis, previa ogni declaratoria di rito e di merito e per gli esposti motivi, in via principale e pregiudiziale, in virtù dell'eccezione sollevata al capo 1) della comparsa di costituzione e risposta, qui da intendersi per integralmente ripetuto e trascritto, accertare e dichiarare sia la carenza di legittimazione passiva (e comunque anche la carenza della titolarità del lato passivo del rapporto giuridico in atti dedotto) della convenuta , sia la Controparte_8 nullità dell'atto di citazione, con conseguente condanna alle spese di giudizio a carico di parte convenuta chiamante . In via estremamente subordinata e denegata Soltanto nell'ipotesi E_ di diniego da parte dell'organo giudicante dell'accoglimento delle domande pregiudiziali sopra formulate, in via preliminare accertare e dichiarare l'infondatezza della chiamata in giudizio della Controparte_9
[..
[...] da parte della convenuta in ragione degli esposti motivi
[...] E_
che determinano l'inoperatività della garanzia assicurativa invocata;
in via gradata, nel merito, - accertare e dichiarare l'infondatezza, in fatto ed in diritto, nell'an e nel quantum debeatur, della domanda proposta dagli attori. Spese processuali come da soccombenza”.
Per I.T.E. di il difensore ha precisato le conclusioni come segue Controparte_4
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Fermo, ogni contraria istanza disattesa, a) In via principale e nel merito: dato atto dell'esito della Ctu tecnica in ordine all'esonero da ogni responsabilità della impresa terza chiamata,
rigettare la domanda svolta da parte attrice e da parte convenuta nei confronti del terzo, quali parti CP_4 originarie, perché infondate in fatto ed in diritto e/o sfornite di prova, per i motivi esposti;
rigettare inoltre le Con difese svolte dalla terza chiamata Allianz spa, laddove in contrasto con le difese svolte dalla , poiché infondate per i motivi in atti esposti;
b)In via subordinata: in denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice e di parte convenuta nei confronti del terzo, quali parti costituite originarie, e conseguente liquidazione in sentenza di una qualsiasi somma, a qualsivoglia titolo, in favore delle stesse, ove accertata e dichiarata la responsabilità della per i fatti per cui è causa, Controparte_4 condannare la terza chiamata in causa Allianz Spa, in persona del legale rappte p.t., con sede legale a
34123 Trieste, Largo Ugo Ineri n. 1, quale garante per la responsabilità civile ai sensi della polizza n.
053206205, a manlevare totalmente e definitivamente il terzo chiamato, ai sensi e per gli effetti della citata polizza di assicurazione, da ogni e qualsiasi onere di pagamento di somma cui la stessa dovesse venir condannata in favore di parte attrice, in conseguenza dell'accoglimento di tutta o parte della domanda svolta dallo stesso in relazione al sinistro per cui è causa, e/o in favore di altra parte originaria, e quindi condannare la Allianz spa a pagare direttamente all'attore e/o ad altra parte, in sostituzione dell'odierna Con parte terza chiamata, , tutte le somme eventualmente stabilite dal Giudice, a qualsiasi titolo, anche per spese di lite e compensi professionali, nonché condannare la Allianz S.p.A., in persona del legale rapp.tep.t., Con a rifondere alla terza chiamata o pagare direttamente, a manleva della stessa, tutte le spese comunque conseguenti a questo giudizio, ivi comprese le spese di lite ed i compensi professionali dello scrivente procuratore della stessa, in quanto ricomprese nella garanzia assicurativa;
in ogni caso: contenere l'eventuale risarcimento nei limiti del massimale previsto dalla polizza, imputando al terzo chiamato Allianz S.p.A. eventuali Con pregiudizi economici per mala gestio;
c) volersi dare atto della intervenuta rinuncia della alla domanda riconvenzionale svolta nei confronti della sua chiamante in causa, senza contestazione alcuna, d) porre definitivamente a carico delle controparti la spesa della Ctu tecnica. Con vittoria di spese di lite, nonché compensi professionali di lite e stragiudiziali, e spese stragiudiziali dalla costante giurisprudenza equiparate a
5 quelle strettamente giudiziali, in quanto a queste ultime prodromiche e strumentali, poste a carico di parte attrice e/o dell'impresa chiamante in causa e/o dell'Allianz spa, terza chiamata in causa quale garante per Con la RC dell'impresa , con attribuzione in favore del procuratore antistatario. Per l'effetto, la stessa difesa chiede trattenersi la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc. Con ossequio”.
Per AN SPA il difensore ha precisato le conclusioni come segue “Piaccia all'Ill.mo
Tribunale adito, contrariis reiectis, per le causali di cui alla superiore narrativa e per quant'altro ritenuto di ragione e di giustizia: - in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità della chiamata in causa dell'Allianz S.p.A. e, comunque, l'improponibilità, l'inammissibilità e la pretestuosità di ogni e qualsivoglia domanda rivolta nei di lei confronti, da chiunque proposta, per carenza di causa petendi, ed indi disporre l'estromissione della stessa dal giudizio ed, in ogni caso, rigettare le domande formulate nei propri confronti, da chiunque proposte, con ogni di ciò giuridica conseguenza, anche in ordine alle spese di lite;
- sempre in via preliminare, ferma restando la suesposta eccezione, accertare e dichiarare l'inoperatività nel caso di specie della polizza n. 0532062015, accesa dalla ditta presso l'Allianz S.p.A. ed indi Controparte_4 respingere ogni e qualsivoglia domanda formulata nei confronti di detta Impresa assicuratrice, da chiunque proposta, in quanto infondata sia in linea di fatto che di diritto, con ogni di ciò giuridica conseguenza, anche in ordine alle spese di lite;
- nel merito, nella denegata e davvero non creduta ipotesi di rigetto delle sollevate eccezioni preliminari, accertata l'assenza di qualsivoglia concreta responsabilità in capo alla ditta I.T.E. di
Vetrano in relazione ai danni oggetto di lite, respingere ogni e qualsivoglia domanda formulata nei CP_4 confronti dell'Allianz S.p.A., da chiunque proposta, in quanto infondata sia in linea d fatto che di diritto e, comunque, non provata, con ogni di ciò giuridica conseguenza, anche in ordine alle spese di lite;
- in via di estremo subordine, nella denegata e davvero non creduta ipotesi di rigetto delle precedenti domande, limitare il risarcimento eventualmente dovuto dall'Allianz S.p.A. alla quota parte di responsabilità effettivamente ascrivibile alla ditta contenendo il quantum eventualmente dovuto nei limiti Controparte_4 del massimale previsto in polizza e con applicazione dello scoperto del 10%. Con vittoria di spese e competenze di lite ex art. 91 c.p.c.”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 2-3/4/2015 , Parte_1 Parte_2
e – quali proprietari dell'immobile sito a Porto Sant'Elpidio, Via Fonteserpe Parte_3
n.
4 - hanno convenuto in giudizio il GE. (progettista e direttore dei Controparte_2
6 lavori) e l' (appaltatrice) per: a) fare accertare E_
l'inadempimento del prfessionista con conseguente risoluzione del contratto di prestazione d'opera e condanna dello stesso alla restituazione della somma già percepite a titolo di acconto;
b) accertare la responsabilità di entrambi i convenuti per vizi e difetti dell'opera con conseguente condanna in solido degli stessi al risarcimento di tutti i danni prodotti.
A sostegno della domanda parte attrice ha dedotto che:
− e con contratto d'appalto stipulato in Parte_1 Parte_2 Parte_3 data 24/7/2013 hanno conferito ad l'incarico di E_ eseguire lavori sull'immobile di relativa proprietà sito a Porto Sant'Elpidio, Via
Fonteserpe n.4 (identificato al NCEU al fg. 7, pt. 162, sub 7, 8, 9, 10 e 11);
− in pari data e hanno incaricato il Parte_1 Parte_2 Parte_3
GE. della progettazione delle opere, della direzione dei lavori e Controparte_2 della predisposizione del “piano per la sicurezza” pattuendo un compenso complessivo di euro 8.000;
− i lavori di ristrutturazione sono stati ultimati in data 15/4/2014, oltre il termine concordato;
− successivamente alla consegna dell'immobile, e Parte_1 Parte_2 hanno riscontrato vizi quali la “comparsa di muffa ed umidità, delle vere e Parte_3 proprie macchie d'acqua sui muri, eveidenti crepi sui muri e sui solai, bolle e rigonfiamenti dei muri stessi”, dovuti ad esecuzione dell'opera non a regola d'arte ad all'inadeguatezza dei materiali impiegati - prontamente denunciati sia al direttore dei lavori che all'impresa
(dapprima oralmente e successivamente con raccomandata del 19/6/2014), la quale ultima ha respinto ogni osservazione ed ha domandato il pagamento del saldo finale;
− in data 12/8/2014 l' ha, quindi, promosso ricorso ex E_
articolo 696 bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Fermo (R.G. 1930/2014) “per la verifica dello stato dei luoghi e l'accertamento della quantità e qualità delle opere eseguite” – giudizio all'esito del quale la CTU ha rilevato “che il tetto così come realizzato non risponde ai parametri limite stabiliti dalla normativa vigente in materia di efficienza energetica”, nonché la presenza di “vizi di infiltrazionme e bagnamento delle pareti interne ed esterne”; il medesimo
CTU ha inoltre rilevato che nonostante i lavori fossero di fatto terminati, era mancata la richiesta di agibilità, la consegna dei certificati, delle schede tecniche dei materiali
7 utilizzati, delle polizze assicurative, nonché la comunicazione di fine lavori al Comune di Porto Sant'Elpidio e la richiesta del certificato di abitabilità;
− nonostante l'esito dell'accertamento tecnico preventivo avesse fatto emergere gravi danni subiti dai committenti, riconducibili sia alla condotta dell'impresa che del direttore dei lavori GE. , quest'ultimo con raccomandata del Controparte_2
21/1/2015 ha domandato ai committenti il pagamento del proprio compenso professionale;
− e hanno riscontrato la predetta Parte_1 Parte_2 Parte_3
comunicazione con raccommandata del 26/2/2015, con cui hanno contestato a
“l'inadempimento del contratto di opera professionale ed il conseguente diritto Controparte_2 dei committenti di agire per la risoluzione del contratto” – cui ha fatto seguito la richiesta da parte dello stesso di pagamento di una parcella di euro 35.000, eccessiva rispetto all'attività effettivamente svolta;
− considerati i gravi difetti dell'opera emersi in sede di accertamento tecnico preventivo, sussiste il diritto dei committenti di: a) far accertare l'inadempimento del GE. ed ottenere la risoluzione del contratto, con conseguente condanna del _2 professionista alla restituazione della somma di euro 5.720 già corrisposta dai committenti a titolo di acconto;
b) agire ex artt. 1667 e 1669 c.c. sia verso l'appaltatore , che verso il progettista-direttore dei E_0 lavori GE. per i risarcimento di tutti i danni subiti in Controparte_2 conseguenza della inesatta progettazione ed esecuzione delle opere.
Per gli esposti motivi e hanno rassegnato le Parte_1 Parte_2 Parte_3 seguenti conclusioni “- accertato il grave inadempimento del GE. dchiarare risolto il Controparte_2 contratto con lo stesso stipulato in data 24.07.2013 e condannare lo stesso alla ripetizione a favore dei committenti degli acconti allo stesso corrisposti pari ad € 5.720,00; - accertati i gravi vizi presenti nell'immobile condannare in solido tra di loro, l' ed il Controparte_6
GE. al risarcimento del danno in favore dei committenti quantificato in € 20.086,34 Controparte_2 oltre Iva per i vizi rilevati e quantificati dal CTU nell'ambito del procedimento innanzi al Tribunale di
Fermo n. 1930/2014 o nella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, in ogni caso maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria;
- condannare in solido l' Controparte_6 ed il GE. al risarcimento del danno per il malfunzionamento dell'impianto di
[...] Controparte_2
8 riscaldamento nella somma che verrà quantificata in corso di causa, nonché ad indennizzare equamente i committenti per l'impossibilità di utilizzare l'immobile nel periodo necessario all'effettuazione dei lavori per l'eliminazione dei vizi, e quindi .per locare un alloggio e per le spese di trasloco, somma che si quantifica in €
5.000,00 o in quella maggiore o minore che risulterà di giustizia;
- condannare l' alla E_ consegna della polizza assicurativa prevista dall'elenco prezzi allegato al contratto di appalto;
Con vittoria di spese e compenso professionale”.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26/6/2015 si è costituito in giudizio – quale progettista e direttore dei lavori - eccependo Controparte_2 in via prelimianare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c. per non avere parte attrice indicato “la residenza o il domicilio o la dimora ed anche il codice fiscale del geom. Controparte_2 avendolo citato presso lo studio dove abitualmente esercita la propria attività professionale” e chiedendo il rigetto per infondatezza delle domande di parte attrice, deducendo che:
− e in data 18-23/7/2013 hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3
sottoscitto con “Scrittura privata per il conferimento di incarico Controparte_2 professionale” e solo in data 24/7/2013 hanno stipulato con l' E_
autonomo contratto d'appalto;
[...]
− nello specifico, il GEetra è stato incaricato dai committenti di Controparte_2
dirigere i lavori di ristrutturazione del fabbricato sito a Porto Sant'Elpidio, Via
Fonteserpe n.4, (eseguiti dall'appaltatrice ) - lavori già E_ progettati dal GE. , il quale aveva redatto anche la relazione ex L. Parte_5
10/1991 e presentato richiesta di permesso a costruire (n. 2039 del 17/7/2013);
− nel corso del rapporto, – a richiesta dei committenti - ha presentato Controparte_2
in data 5/11/2013 una variante all'originale permesso di costruire (relativa ad una diversa conformazione della scala esterna ed al recupero delle aperture preesistenti) ed ha provveduto in data 8/1/2014 al deposito di una nuova relazione ex L.10/1991
a firma del GE. , resasi necessaria per l'omissione da parte del E_1 precedente tecnico del calcolo relativo al solaio di copertura;
− l'intervento relativo al tetto è stato eseguito “così come richiesto dai committenti […] e dall'Ing. (tecnico per la parte strutturale e dei calcoli”(il quale nella relazione Per_2 consegnata al genio civile in data 7/11/2013 ha accertato che “l'immobile non poteva
9 sopportare pesi eccessivi e, quindi, consigliava di alleggerire il più possibile il solaio di copertura, evitando il sovraccarico sull'intero edificio”);
− i committenti hanno imposto all'impresa l'applicazione di “due guaine e l' Pt_1
isolamento di 4 cm” (richiamando il punto 12 del computo metrico allegato al contratto d'appalto, che prevedeva 4 cm di isolamento) in contrasto con le prescrizioni del
GE. che – sulla base della relazione del GE. – aveva _2 CP_11 richiesto l'applicazione di 8 cm di isolamento;
in particolare il GE. _2 domandava a tal fine un parere scritto al GE. circa la possibilità di CP_11 suddividere l'isolamento termico in due strati (4 cm esterni e 4 cm interni), il quale ultimo (con comunicazione del 15/02/2014) confermava la conformità alla L.
10/1991 anche in caso di realizzazione dell'isolamento “in economia ed anche dopo la rimozione del ponteggio[…] prima della chiusura dei lavori da parte della D.L.”;
− successivamente al mese di febbraio 2014, su richiesta dei committenti, sono stati effettuati sull'immobile ulteriori lavori - quali, internamente, “la tinteggiatura delle pareti, la posa dei pavimenti, la posa in opera delle porte, la posa in opera dei corpi illuminanti ecc.”, “lo spostamento di una botola, posta sul solaio del piano secondo” ed esternamente “la sistemazione della fognatura, la sistemazione del piazzale, la posa dei cordoli, la posa delle balaustre ecc.”;
− tutti i lavori eseguiti dall'impresa edile sono stati contabilizzati in “tre E_
S.A.L.” (18/9/2013, 4/12/2013 e 8/4/2014) , sottoscritti dal GE. e _2 accettati dalle parti;
− successivamente alla consegna del terzo SAL il cantiere è rimasto aperto dovendo l'impresa edile – sotto il controllo del direttore dei lavori - completare ulteriori opere esterne già computate, nonché l'isolamento del tetto;
− tuttavia nonostante la ristrutturazione fosse conclusa “nelle parti principali” e conforme agli accordi, i committenti hanno contestato con lettera indirizzata al GE. ed all'impresa presunti vizi quali rigonfiamenti, muffa, macchie _2 Pt_1 sulle pareti (senza, peraltro, mai eccepire difetti riguardanti il tetto);
− nel giugno 2014 il convenuto è venuto a conoscenza del Controparte_2 procedimento ex art. 696 bis c.p.c. istaurato dall'impresa edile nei confronti Pt_1 della committenza – giudizio cui, tuttavia, è rimasto estraneo - sicchè la CTU conclusiva non è allo stesso opponibile;
10 − successivamente, in assenza di riscontro da parte dei committenti, il GE. dovendo procedere alla chiusura della pratica edilizia, in data 21/1/2015 _2 ha diffidato i committenti a nominare una nuova impresa per il completamento dei lavori, rappresentando l'assenza di agibilità dell'immobile in difetto della comunicazione di fine lavori;
− la richiesta dei compensi svolta dal GE. ai committenti è conforme a CP_12
quanto pattuito al punto 8 della scrittura privata – essendo anche previsto al punto
5.8 che “in caso di recesso, rimane l'obbligo in capo al committente di corrispondere al geometra le spese sostenute e l'onorario dovuto per l'attività fino a quel momento svolta”;
− nonostante ciò e hanno corrisposto Parte_1 Parte_2 Parte_3
al GE. unicamente la somma di euro 5.720 a titolo di acconto - Controparte_2
“residuando, così, la somma di € 26.418,37, somma indicata, comunque, al netto della voce di presentazione dell'agibilità (pari ad € 3.652,92), attività che le attrici non hanno fatto terminare al professionista”) che lo stesso ha diritto di percepire;
− nel corso del rapporto, inoltre, su incarico di ha Controparte_2 Parte_1 effettuato lavori “per le modifiche interne apportate ad un fabbricato di sua proprietà sito a Porto
Sant'Elpidio in via dell'Arte” per la complessiva somma di euro 3.465 che lo stesso ha diritto di percepire;
Il convenuto ha pertanto domandato l'autorizzazione alla chiamata in Controparte_2 causa della propria comapgnia assicuratrice limited e rassegnato le Controparte_5 seguenti conclusioni “• In via preliminare e pregiudiziale: dichiarare nullo l'atto di citazione ex art. 164 cpc per la mancanza del codice fiscale del geom. nonché perché il medesimo atto è stato Controparte_2 notificato presso il suo studio e non presso la residenza, domicilio o dimora così come previsto ed indicato nell'art. 163 n. 2 срс; • in ulteriore via preliminare e pregiudiziale dichiarare nulla e di nessuna efficacia la perizia del grom. - CTU nominato nel procodimento ex art. 696-bis cpc (proc. n. 1930/2014 RG) Per_1 in quanto al medesimo non opponibile non essendo stato citato in giudizio e, quindi, impossibilitato a difendere le proprie ragioni;
• nel merito rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto ed in via riconvenzionale, dichiarare le parti attrici , e , in Parte_1 Parte_2 Parte_3 solido tra di loro, obbligate a rifondere al goom. la complessiva somma di € € 26.418,37, o di _2 quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, per l'attività di direzione dei Lavori svolta con professionalità e competenza;
•nel merito rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in
11 diritto ed in via riconvenzionale dichiarare obbligata a rifondere al geom. la Parte_1 _2 complessiva somma di € 3.465,00, per i lavori svolti quale tecnico incaricato per la proprietà sita in Porto sant' Elpidio alla via dell'Arte; •chiede di essere autorizzato a chiamare in causa la propria assicurazione per la responsabilità professionale nella persona E_3 del legale rappresentante p.t. signor con sede in Via Matteo Bandello, 1 in E_4
20123 - Milano, con differimento dell'udienza fissata al 21.07.2015 ad altra data con concessione dei termini per la notifica ex art. 163-bis cpc;
Con vittoria di spese e competenze professionali".
3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30/6/2015 si è costituita in giudizio l' , chiedendo il rigetto delle domande di E_ parte attrice e svolgendo a propria volta domanda riconvenzionale per il pagamento dei compensi residui, deducendo che:
− in data 24/7/2013 e hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3
sottoscritto con l' un contratto d'appalto per E_
l'esecuzione di lavori di ristrutturazione edilizia su un immobile di relativa proprietà sito a Porto Sant'Elpidio, Via Fonteserpe n.4, fissando quale termine di consegna la data del 31/3/2014;
− gli attori sono stati immessi nel possesso dell'immobile solo in data 15/4/2014 a causa del tardivo intervento di EL nello sposatmento di cavi elettrici necessario al completamento delle opere esterne (quali la posa del cappotto termico e la finitura dell'intonachino) – intervento avvenuto solo nel marzo 2014, pure a fronte della richiesta avanzata dai committenti nel dicembre 2013;
− successivamente in data 17/6/2015 ha contattato Parte_1 E_
segnalando la presenta di “una macchia di umidità sulla parete nord dell'immobile in corrispondenza della caldaia posizionata nel box esterno” – a fronte della quale il giorno seguente è stato svolto un sopralluogo, alla presenza del e del GE. Pt_1
ed è stata riscontrata una piccola perdita dalla caldaia (prontamente Controparte_2 riparata);
− nel corso del sopralluogo, ha lamentato ulteriori fenomeni di umidità Parte_1
al primo piano, riconducibili alla mancata areazione degli ambienti (nonostante tale accorgimento fosse già stato raccomandato ai committenti);
12 − successivamente alla formale denuncia dei vizi ex art. 1667 c.c. inoltrata dai committenti all'impresa in data 19/6/2015, - oltre a respingere ogni E_ addebito di responsabilità - ha instaurato il giudizio ex art. 696 bis c.p.c. all'esito del quale la svolta CTU ha escluso una responsabilità dell'impresa, rilevando che gli interventi eseguiti non avevano aggravato le carenze strutturali dell'immobile già preesistenti;
− i vizi lamentati dall'attore, attinenti alla presenza di muffe e rigonfiamenti, ove ritenuti sussistenti sono da ascrivere all'impresa idraulica , Controparte_4 occupatasi dell'impianto di riscaldamento;
− non sussiste, pertanto, la responsabilità dell'impresa appaltatrice – avendo la stessa eseguito correttamente quanto riportato nel computo metrico, non potendo come previsto dall'art. 4 “introdurre di sua iniziativa variazioni a lavori avendo solo l'obbligo di eseguire tuitte le varianti ritenute opportune dal committente e dalla D.L.”;
− l'assenza di “comunicazione di fine lavori, richiesta del certificato di abitabilità nonché stesura della contabilità” non è ascrivibile all'impresa, trattandosi di attività propria del Direttore dei
Lavori;
− l'impresa edile risulta ancora creditrice di e Pt_1 Parte_1 Parte_2
delle seguenti somme: a) euro 15.444,93 a titolo di opere realizzate Parte_3 dalla stessa e non saldate;
b) euro 3.500,00 (+ IVA) per ulteriori opere realizzate e non contabilizzate nel computo metrico, quali “posa in opera di n. 3 piatti doccia E
600,00, posa di c.d. “bandina”, su tutto il perimetro del fabbricato per 50 E_5 ml, […] pari ad E 900,00 e rimozione intonaco al piano seminterrato per problematiche inerenti alla posa del cappotto esterno per circa 80 mq […] pari ad E 2.000,00”
L'impresa edile ha, pertanto, domandato – previa autorizzazione alla chiamata in Pt_1 causa della compagnia assicurativa e dell'impresa idraulica Controparte_8 di - di “nel merito: - accertato che la convenuta ha eseguito sull'immobile sito CP_4 Controparte_4
in Porto Sant'Elpidio Via Fonteserpe n. 4 di proprietà degli attori quanto commissionato dalla committenza e dal Direttore dei Lavori secondo il computo metrico allegato al contratto di appalto del 24/07/2013 e gli ordini di servizio;
- accertato che le opere eseguite dall'impresa appaltatrice sono state effettuate a regola d'arte, non presentando vizi e/o difformità riconducibili al proprio operato, rigettare tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- in via riconvenzionale: accertato che la convenuta risulta tuttora
13 creditrice della somma di E. 15.444,93 oltre iva per le opere da essa realizzate e di E. 3.500,00 oltre iva per lavorazioni non ricomprese nel computo contabile del C.T.U., condannare i IG.ri , Parte_1
e al pagamento della complessiva somma di E. 18.944,93 oltre iva o di Parte_2 Parte_3 quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre al rimborso delle spese del C.T.U. pari ad
E. 1.836,91, il tutto nei limiti del contributo unificato versato;
- in subordine: nella denegata ipotesi in cui il
Giudice ravvisi una responsabilità, anche solo concorsuale, in capo all' in E_ virtù della chiamata in causa della compagnia , in persona del legale E_6 rappresentante pro tempore, e della in persona del titolare pro tempore Controparte_4
condannarli a tenere indenne, manlevata e sollevata da ogni e qualsiasi pretesa attorea Controparte_4
l'impresa convenuta, ovvero condannare i medesimi ciascuno per le proprie responsabilità a corrispondere e/o a rimborsare all' la somma che quest'ultima all'esito del presente giudizio E_ risulterà essere a sua volta eventualmente tenuta a corrispondere agli attori a titolo di risarcimento danni. In ogni ipotesi con vittoria di spese e compensi professionali, spese forfettarie, Iva e Cap, come per legge”.
4. Autorizzata la chiamata in causa del terzo proposta dal GE. , la Controparte_2 compagnia limited non si è costituita e va pertanto dichiarata Controparte_5 contumace – verificata la regolarità della notifica come da documentazione prodotta telematicamente in data 13/1/2016.
5. Autorizzata la chiamata in causa del terzo proposta da , in data E_
23/12/2015 si è costituita , chiedendo il rigetto delle domande svolte nei Controparte_3 relativi confronti e deducendo:
− il difetto di legittimazione passiva in capo a atteso che l'impresa Controparte_3 edile ha stipulato polizza assicurativa con la diversa società “ , E_ CP_3
– soggetto giuridico non citato in giudizio, parte Parte_6 del medesimo gruppo e tuttavia autonomo e dotato di distinto codice fiscale;
− l'inoperatività in specie della polizza assicurativa n. 206244 stipulata in data
30/11/2010 in relazione alla natura dei danni emersi - essendo previsto all'art. 19 comma 2, lett. J) che “la garanzia assicurativa non comprende la responsabilità per danni cagionati da opere, ed installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvnuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da merci, prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi”;
14 − l'inopponibilità ad delle risultanze Parte_7
della CTU redatta nel giudizio per ATP (RG 1930/2014) di cui non è stata parte;
− l'infondatezza delle domande svolte dall'attore nei confronti dell'Impresa
[...]
essendo emerso dalla CTU svolta ante causam la correttezza delle E_ opere realizzate, in conformità alle richieste del direttore dei lavori e della committenza.
6. Essendo stata autorizzata la chiamata in causa del terzo I.T.E. di , lo Controparte_4 stesso si è costituito in data 23/12/2015 chiedendo il rigetto delle domande svolte nei relativi confronti, domandando di essere autorizzato a chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice Allianz Spa, svolgendo domanda riconvenzionale per il pagamento da parte di del prezzo residuo non corrisposto dei lavori eseguiti e deducendo E_ che:
− l'impresa idraulica di ha realizzato nel fabbricato di proprietà CP_4 Controparte_4
di e la sola posa in opera dell'impianto Parte_1 Parte_2 Parte_3 di riscaldamento, eseguendo i lavori a regola d'arte in conformità al progetto ed alle direttive impartite dalla committenza e dal Direttore dei Lavori;
− le anomalie riscontrate dai committenti sono dipese unicamente dalla scelta degli stessi di non installare “servomotori termoeletrici”, così come proposta da CP_4
− l'impresa idraulica è creditrice di della somma pari ad CP_4 E_
euro 5.500,00 di cui ha diritto al pagamento.
Per tali ragioni ha rassegnato le seguenti conclusioni: “a) In via Controparte_4 preliminare: in ragione della chiamata in causa della autorizzare la chiamata Controparte_4 in causa della Allianz SpA, in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale a 34123 Trieste, Largo Ugo
Ineri n. 1, quale garante per la responsabilità civile, ai sensi della polizza n. 053206205, al fine della manleva totale del terzo, in relazione alle eventuali somme che lo stesso fosse tenuto a versare all'attore e/o ad altra parte, a qualsiasi titolo, e per l'effetto, fissare nuova udienza di comparizione ai sensi dell'art. 269
c.p.c. allo scopo di consentire la citazione del terzo chiamato in causa, Allianz spa, nei termini di legge;
In via principale e nel merito: rigettare la domanda svolta da parte attrice e da parte convenuta nei confronti del terzo, quali parti originarie, perché infondate in fatto ed in diritto e/o sfornite di prova, per i motivi esposti;
In via riconvenzionale: accertato e dichiarato che la terza chiamata in giudizio è creditrice della residua somma di euro 5.500,00, oltre Iva, condannare la convenuta al pagamento in E_
15 favore della stessa della somma indicata o di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia;
In via subordinata: in denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice e di parte convenuta nei confronti del terzo, quali parti costituite originarie, e conseguente liquidazione in sentenza di una qualsiasi somma, a qualsivoglia titolo, in favore delle stesse, ove accertata e dichiarata la responsabilità della
[...]
per i fatti per cui è causa, condannare la terza chiamata in causa Allianz Spa in Controparte_4 persona del legale rappte p.t., con sede legale a 34123 Trieste, Largo Ugo Ineri n. 1, quale garante per la responsabilità civile ai sensi della polizza n. 053206205, a manlevare totalmente e definitivamente il terzo chiamato, ai sensi e per gli effetti della citata polizza di assicurazione, da ogni e qualsiasi onere di pagamento di somma cui la stessa dovesse venir condannata in favore di parte attrice, in conseguenza dell'accoglimento di tutta o parte della domanda svolta dallo stesso in relazione al sinistro per cui è causa, e/o in favore di altra parte originaria, e quindi condannare la Allianz spa a pagare direttamente all'attore e/o ad altra parte, in sostituzione dell'odierna parte terza chiamata, tutte le somme eventualmente stabilite dal Giudice, a qualsiasi titolo, anche per spese di lite e compensi professionali, nonché condannare la Allianz S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., a rifondere al terzo chiamato o pagare direttamente, a manleva dello stesso, tutte le spese comunque conseguenti a questo giudizio, ivi comprese le spese di lite ed i compensi professionali dello scrivente procuratore della stessa;
in ogni caso: contenere l'eventuale risarcimento nei limiti del massimale previsto dalla polizza, imputando al terzo chiamato Allianz S.p.A. eventuali pregiudizi economici per mala gestio. Il tutto nei limiti di valore del contributo unificato versato. Con vittoria di spese di lite, nonché compensi professionali di lite e stragiudiziali, e spese stragiudiziali dalla costante giurisprudenza equiparate a quelle strettamente giudiziali, in quanto a queste ultime prodromiche e strumentali, con attribuzione in favore del procuratore antistatario”.
7. Autorizzata la chiamata in causa della compagnia assicurativa Allianz Spa svolta dal terzo – la stessa si è costituita tardivamente alla prima Controparte_4 udienza del 9/6/2016 chiedendo il rigetto delle domande svolte nei relativi confronti e deducendo :
− l'inammissibilità “della chiamata in causa” di Allianz Spa, non avendo gli attori Parte_1
e formulato alcuna contestazione specifica nei
[...] Parte_2 Parte_3 confronti dell'impresa e non emergendo dagli atti alcuna Controparte_4 responsabilità di quest'ultima;
− l'inoperatività in specie della polizza assicurativa n. 053206205 stipulata tra CP_4
e Alliazn Spa essendo stato previsto al punto 2.1 del contratto Controparte_4
16 che “sono esclusi dalla garanzia assicurativa “i danni agli impianti, attrezzature o alle cose installate, riparate o manutenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi
(lettera a), così come sono esclusi i danni “da inidoneità o mancata rispondenza all'uso cui gli impianti sono destinati”;
− l'assenza di responsabilità in capo all'impresa di avendo la CP_4 Controparte_4 stessa eseguito i lavori di posa in opera dell'impianto di riscaldamento a regola d'arte
– considerato peraltro che l'unica anomalia riscontrata dalla CTU svolta in sede di ricorso ex art. 696 bis c.p.c. (non utilizzabile nei confronti di Allianz non parte del giudizio) ha riguardato “la differenza di temperatura tra zona giorno e zona notte”, evitabile mediante l'installazione dei “servomotori termoelettrici” – soluzione proposta ai committenti da e dagli stessi rifiutata per evitare ulteriori costi. CP_4
Per tali ragioni Allianz Spa ha rassegnato le seguenti conclusioni: “- in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità della chiamata in causa dell'Allianz S.p.A. e, comunque, l'improponibilità,
l'inammissibilità e la pretestuosità di ogni e qualsivoglia domanda rivolta nei di lei confronti, da chiunque proposta, per carenza di causa petendi, ed indi disporre l'estromissione della stessa dal giudizio ed, in ogni caso, rigettare le domande formulate nei propri confronti, da chiunque proposte, con ogni di ciò giuridica conseguenza, anche in ordine alle spese di lite;
- sempre in via preliminare, ferma restando la suesposta eccezione, accertare e dichiarare l'inoperatività nel caso di specie della polizza n. 0532062015, accesa dalla ditta presso l'Allianz S.p.A. ed indi respingere ogni e qualsivoglia domanda Controparte_4 formulata nei confronti di detta Impresa assicuratrice, da chiunque proposta, in quanto infondata sia in linea di fatto che di diritto, con ogni di ciò giuridica conseguenza, anche in ordine alle spese di lite;
- nel merito, nella denegata e davvero non creduta ipotesi di rigetto delle sollevate eccezioni preliminari, accertata l'assenza di qualsivoglia concreta responsabilità in capo alla ditta I.T.E. di Vetrano in relazione ai danni CP_4 oggetto di lite, respingere ogni e qualsivoglia domanda formulata nei confronti dell'Allianz S.p.A., da chiunque proposta, in quanto infondata sia in linea di fatto che di diritto e, comunque, non provata, con ogni di ciò giuridica conseguenza, anche in ordine alle spese di lite;
- in via di estremo subordine, nella denegata e davvero non creduta ipotesi di rigetto delle precedenti domande, limitare il risarcimento eventualmente dovuto dall'Allianz S.p.A. alla quota parte di responsabilità effettivamente ascrivibile alla ditta Controparte_4
contenendo il quantum eventualmente dovuto nei limiti del massimale previsto in polizza e con
[...] applicazione dello scoperto del 10%. Con vittoria di spese e competenze di lite ex art. 91 c.p.c.”.
17 8. Alla prima udienza del 9/6/2016 parte attrice ha eccepito l'inammissibilità della domanda riconvenzionale avanzata da nei confonti di in Controparte_2 Parte_1 quanto non dipendente dal titolo oggetto del giudizio, nonché la falsità della scrittura privata di conferimento dell'incarico professionale dallo stesso prodotta - riservando la successiva proposizione di querela di falso;
a tale udienza sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c.
Gli attori e con propria memoria ex art. 183 Parte_1 Parte_8 Parte_3
n. 1 c.p.c. depositata in data 11/7/2016 oltre ad insistere nelle difese e domande già svolte hanno dedotto: i) l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta da _2
nei confronti di per autonomia di petitum e causa petendi ripetto
[...] Parte_1 all'oggetto del giudizio;
ii) l'avvenuta sanatoria dei vizi dell'atto di citazione notificato a a seguito della costituzione in giudizio del convenuto;
iii) la falsità della Controparte_2 scrittura di conferimento di incarico depositata dal GE. , deducendo Controparte_2 come l'incarico fosse stato conferito “nel luglio 2013 nello studio professionale del alla _2 presenza della Sig.ra della Sig.ra e del Sig. per un Parte_1 Parte_2 Persona_3 compenso di euro 8.000,00 e come “della scrittura il tecnico ne aveva redatta una sola copia che tratteneva presso il suo studio”; solo successivamente all'inasprirsi dei rapporti con i committenti avrebbe modificato il contenuto del contratto. Controparte_2
Il convenuto con la propria memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. depositata in
Controparte_2 data 11/7/2016 ha dedotto: a) l'ammissibilità della domanda riconvenzionale dallo stesso avanzata nei confronti di non essendo necessaria a tal fine l'identità del Parte_1 titolo;
b) l'inammissibilità delle deduzioni in merito alla falsità della scrittura privata sollevate dagli attori all'udienza del 9/6/2016 non avendone gli stessi specificatamente contestato la conformità all'originale, né avendo prodotto a propria volta l'originale della scrittura. Per tali ragioni il convenuto ha parzialmente modificato le conclusioni
Controparte_2 precedentemente rassegnate come segue: “ • in via preliminare e pregiudiziale: dichiarare nullo l'atto di citazione ex art. 164 cpc per la mancanza del codice fiscale del geom. nonché perché il
Controparte_2 medesimo atto è stato notificato presso il suo studio e non presso la residenza, domicilio o dimora così come previsto ed indicato nell'art. 163 n. 2 cpc;
• in ulteriore via preliminare e pregiudiziale dichiarare nulla e/o di nessuna efficacia e/o comunque inopponibile al geom. la perizia del geom. –
Controparte_2 Per_1
CTU nominato nel procedimento ex art. 696-bis cpc (proc. n. 1930/2014 RG-Tribunale di Fermo) ed
18 ogni altra documentazione riferita al suddetto giudizio, in quanto al medesimo non opponibile non essendo stato citato in giudizio e, quindi, impossibilitato a difendere le proprie ragioni;
• nel merito rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto ed in via riconvenzionale, dichiarare le parti attrici
, e , in solido tra di loro, obbligate a rifondere al geom. Parte_1 Parte_2 Parte_3 la complessiva somma di € € 26.418,37, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di _2 giustizia, per l'attività di direzione dei Lavori svolta con professionalità e competenza in merito all'immobile sito in P.S.Elpidio (FM) via Fonteserpe n. 4 in comproprietà tra le parti attrici;
• nel merito rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto ed in via riconvenzionale dichiarare Parte_1 obbligata a rifondere al geom. anche la somma di € 3.465,00, per l'incarico professionale
[...] _2 tecnico svolto dal geom. a favore della per la proprietà sita in Porto sant'Elpidio alla via _2 Pt_1 dell'Arte di proprietà esclusiva della sig.ra ; • in subordine ed in dannata ipotesi di Parte_1
accoglimento della domanda attrice, in accoglimento delle domande riconvenzionali su esposte ed in via ulteriormente riconvenzionale, dichiarare la compensazione dei crediti ex art. 1241 c.c. e condannare parte attrice al versamento della residua somma dovuta al geom. per lo svolgimento dell'attività _2
professionale in merito all'immobile sito in P.S.Elpidio (FM) via Fonteserpe n. 4 in comproprietà tra le parti attrici. • Con vittoria di spese e competenze di causa”.
La convenuta con la propria memoria ex art.183 n. 1 c.p.c. E_ depositata in data 11/7/2016 ha contestato le eccezioni avanzate da Controparte_3 deducendo: i) l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva di
[...]
, essendo l'errata indicazione della società conseguita ad un mero errore materiale CP_3
“dovuto sia alla similarità del nominativo sia all'appartenenza delle due società al medesimo gruppo CP_17
ed essendosi la società erroneamente convenuta costituita in
[...] Controparte_3 giudizio producendo la polizza;
ii) l'infondatezza dell'eccezione di inoperatività della polizza avendo gli attori provveduto a contestare i vizi “nell'imminenza dell'esecuzione dei lavori”, ossia in data 19/6/2014, dopo due mesi dalla presa di possesso dell'immobile ristrutturato. Per tli ragioni la convenuta, oltre ad insistere nelle domande già svolte, ha domandato “il rinnovo della chiamata in causa nei confronti della . Parte_4
– quale compagnia assicuratrice di - con propria Controparte_3 E_ memoria ex art.183 n.1 c.p.c. depositata in data 11/7/2016 ha insistito in tutte le difese e domande già svolte, ivi inclusa l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione.
19 con la propria memoria ex art. 183 n.1 c.p.c. depositata in data Controparte_4
6/7/2016 oltre alle medesime difese già svolte ha dedotto: a) la legittimità della chiamata in giudizio di Allianz Spa essendo la stessa tenuta a manlevare l'impresa assicurata nel caso in cui ne venga accertata la responsabilità per vizi all'impianto termico;
b) l'infondatezza dell'eccezione avanzata da Allianz Spa di inoperatività della polizza rientrando i danni lamentati dagli attori nella copertura assicurativa, avendo gli attori denunciato i vizi riscontrati dopo due mesi dall'ingresso nell'immobile; c) la non corretta quantificazione ed il difetto di prova del danno lamentato da parte attrice. Per tali tagioni, Controparte_4
a parziale modifica delle conclusioni già rassegnate, ha domandato “a)In via
[...] principale e nel merito: rigettare la domanda svolta da parte attrice e da parte convenuta nei confronti del terzo, quali parti originarie, perché infondate in fatto ed in diritto e/o sfornite di prova, per i motivi esposti;
rigettare altresì le difese svolte dalla terza chiamata Allianz spa, laddove in contrasto con le difese svolte dalla Con;
b)In via riconvenzionale: accertato e dichiarato che la terza chiamata in giudizio è creditrice della residua somma di euro 5.200,00, condannare la convenuta al pagamento in E_ favore della stessa della somma indicata o di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia;
il tutto nei limiti dello scaglione sino ad euro 5.200,00; c)In via subordinata: in denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice e di parte convenuta nei confronti del terzo, quali parti costituite originarie, e conseguente liquidazione in sentenza di una qualsiasi somma, a qualsivoglia titolo, in favore delle stesse, ove accertata e dichiarata la responsabilità della per i fatti per cui è causa, Controparte_4 condannare la terza chiamata in causa Allianz Spa, in persona del legale rappte p.t., con sede legale a
34123 Trieste, Largo Ugo Ineri n. 1, quale garante per la responsabilità civile ai sensi della polizza n.
053206205, a manlevare totalmente e definitivamente il terzo chiamato, ai sensi e per gli effetti della citata polizza di assicurazione, da ogni e qualsiasi onere di pagamento di somma cui la stessa dovesse venir condannata in favore di parte attrice, in conseguenza dell'accoglimento di tutta o parte della domanda svolta dallo stesso in relazione al sinistro per cui è causa, e/o in favore di altra parte originaria, e quindi condannare la Allianz spa a pagare direttamente all'attore e/o ad altra parte, in sostituzione dell'odierna Con parte terza chiamata, , tutte le somme eventualmente stabilite dal Giudice, a qualsiasi titolo, anche per spese di lite e compensi professionali, nonché condannare la Allianz S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t.,
a rifondere al terzo chiamato o pagare direttamente, a manleva dello stesso, tutte le spese comunque conseguenti a questo giudizio, ivi comprese le spese di lite ed i compensi professionali dello scrivente procuratore della stessa;
in ogni caso: contenere l'eventuale risarcimento nei limiti del massimale previsto dalla polizza,
20 imputando al terzo chiamato Allianz S.p.A. eventuali pregiudizi economici per mala gestio. Con vittoria di spese di lite, nonché compensi professionali di lite e stragiudiziali, e spese stragiudiziali dalla costante giurisprudenza equiparate a quelle strettamente giudiziali, in quanto a queste ultime prodromiche e strumentali, con attribuzione in favore del procuratore antistatario”.
Allianz spa ha omesso il deposito della memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c.
Le ulteriori memorie depositate non hanno determinato un ampliamento del thema disputandum – fermo che con la propria memoria 183 n. 2 c.p.c. Controparte_4 ha dato atto di rinunciare “alla domanda riconvenzionale svolta nei confronti dell'impresa CP_1
.
[...]
Nel prosieguo del giudizio, all'esito della successiva udienza del 15/11/2016 il giudice – con ordinanza ivi confermata - ha “dichiara[to] inammissibile la domanda riconvenzionale svolta da
[...] nei confronti di sul presupposto che “essa riguarda i compensi dovuti per _2 Parte_1 altra prestazione professionale e per lavori svolti su altro bene immobile, non oggetto del presente giudizio” ed ha rigettatto la richiesta svolta dal convenuto di rimessione in termini per la E_ chiamata in causa del terzo, essendo il rimedio inammissibile “in caso di errore evitabile con la normale diligenza” e disposto il “rinnovo della CTU”. L' elaborato è stato depositato dall'Ing. in data 16/11/2021. Persona_4
Nel prosieguo del giudizio, all'udienza del 5/4/2023 gli attori hanno proposto querela di falso in via incidentale avverso la scrittura privata di conferimento di incarico a _2
. Nelle more, con ordinanza datata 18/10/2023 è stata formulata alle parti proposta
[...] conciliativa, che all'udienza del 9/11/2023 non è stata accettata dai convenuti e _2
La querela di falso proposta dagli attori è stata dichiarata inammissibile con Pt_1 ordinanza del 13/11/2023, perche “irrilevante ai fini del decidere […] avendo gli stessi chiesto in via principale la risoluzione del contratto ed in ogni caso eccepito il grave inadempimento da parte del GEetra per l'incompleto svolgimento dell'attività concordata e per l'errata progettazione delle opere (non _2 conformi alla normativa vigente) - eccezioni che impongono di verificare l'attività effettivamente svolta”. Con il medesimo provvedimento – “RILEVATO che la CTU svolta in corso di causa - pur dando atto della presenza di errori progettuali ed esecutivi nella realizzazione delle opere oggetto d'appalto - non consente di determinare l'attività effettivamente svolta dai convenuti e le singole responsabilità per i danni riscontrati;
RITENUTO, pertanto, necessario rinnovare la perizia al fine di accertare le responsabilità dei singoli convenuti, l'entità dell'inadempimento degli stessi ed i compensi agli stessi eventualmente ancora spettanti” è
21 stata, quindi, disposta nuova CTU sull'immobile – depositata in data 12/12/2024 dall'Ing.
All'esito dell'udienza del 16/1/2025 la causa è stata rinviata per la Controparte_7 precisazione delle conclusioni, poi avvenuta all'udienza del 13/3/2025 con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
9. Ciò premesso e riportato in relazione al thema disputandum si osserva quanto segue.
10. Va preliminarmente rilevato che dall'istruttoria svolta in corso di causa ed in particolare dalla CTU eseguita dall'Ing. emerso che “Il fabbricato in esame di proprietà CP_7 degli attori si trova a Porto Sant'Elpidio in Via Fonteserpe n. 4 ed è accessibile dai due cancelli metallici, posti ad est ed ovest della parete sud dell'edificio, rispettivamente uno carrabile ed uno solo pedonale (Cfr.
Fig.1 e Allegato 2 Foto 1÷6). Esso è descritto al Catasto fabbricati al Fg. 7 part. 162 subb. 7÷11.
L'edificio si sviluppa su tre piani: il seminterrato, destinato a locali accessori (lavanderia, ripostiglio e bagno), ed i piani terra e primo destinati ad abitazione, entrambi con ingresso, soggiorno-cucina-pranzo, disimpegno, ripostiglio, due bagni e due camere e due balconi (Cfr. Allegato 2 Foto 1÷6, 15÷39). Il fabbricato è dotato del volume tecnico del sottotetto grezzo (Cfr. Allegato 2 Foto 12÷14) e del soprastante tetto a padiglione con la guaina antiriflesso a vista (Cfr. Allegato 2 Foto 11). Tale fabbricato è stato sottoposto ad intervento edilizio, autorizzato dal Comune di Porto Sant'Elpidio come segue: • Permesso di Costruire (PdC) n. 2039 del 17.07.2013 pratica edilizia n. 1824 Prot. 13674, per i lavori di “Ristrutturazione fabbricato residenziale e realizzazione scala esterna” con progetto del GE. L'intervento progettato E_8 riguardava la realizzazione della scala esterna e la demolizione di quella interna, la divisione dell'esistente unica unità immobiliare in due appartamenti con variazione degli spazi interni, l'esecuzione degli interventi necessari al miglioramento dell'efficienza e del contenimento energetico dell'edificio ed infine la demolizione di due accessori annessi. • Permesso di Costruire (PdC) n. 2126 del 08.01.2014 pratica edilizia n. 1824
Prot. 30277, per “Variante in corso d'opera ai lavori di ristrutturazione fabbricato residenziale e realizzazione di scala esterna” autorizzati con P.d.C. n. 2039 del 17.07.2013 con progetto del GE.
Il progetto di variante mirava a migliorare la composizione architettonica dell'edificio e ad Controparte_2 un maggiore recupero delle preesistenze interne ed esterne. Infatti diversi divisori esistenti si adattavano perfettamente alla nuova distribuzione interna, pertanto non venivano toccati con conseguente risparmio economico. La variante mirava a ridurre le modifiche prospettiche e prevedeva una modifica della scala esterna. • Tra le documentazioni allegate alla pratica urbanistica c'era anche la Relazione Tecnica sull'efficientamento energetico a firma del GE. ai sensi della L. 10/1991, D.Lgs n. E_1
192/2005 e D.Lgs. n. 311/2006. • Progetto strutturale a firma dell'Ing. depositato Persona_5
22 presso il Servizio del Genio Civile e Protezione Civile della Provincia di Fermo con Prot. 40667/2425 del
07.11.2013 e collaudo a firma dell'Ing. depositato al Prot. 24269/2475. Lo stato Persona_6 attuale dell'edificio è documentato dalle foto 1÷39 dell'Allegato 2. Il fabbricato esternamente è stato dotato di cappotto in polistirene di 8cm di spessore con soprastante finitura tinteggiata e la copertura di isolante termico in polistirene espanso da 4cm e soprastante guaine di impermeabilizzazione e di antiriflesso (Cfr.
Allegato 2 Foto 1÷14). A ridosso della parete nord è stata realizzata la scala esterna, che collega i piani seminterrato, terra e primo, con conseguente demolizione della scala interna e realizzazione di solaio di chiusura del vuoto residuo. I lavori di ristrutturazione hanno interessato anche internamente i piani dell'edificio, in cui al CTU sono stati mostrati i difetti i lamentati dagli attori quali (Cfr. Allegato 2 Foto
15÷39): macchie di muffa sulla parete a ridosso del portone blindato al P1 ed al PT;
filature in corrispondenza della chiusura della vecchia apertura per accedere al sottotetto;
filature nella zona di chiusura della canna fumaria;
distacchi della tinteggiatura sul soffitto del disimpegno vicino alla nuova botola e nel bagno;
muffa nel bagno, nelle camere ed in cucina vino alla finestra. I due appartamenti sono abitati anche se non esiste la dichiarazione di ultimazione dei lavori ed il certificato di agibilità.” (cfr. pp. 5-7).
Quanto alla presenza di vizi dell'immobile la CTU ha rilevato “a) Comparsa di muffa ed umidità
[…] ha riscontrato la presenza di muffa nei due appartamenti in zone diverse degli stessi che vengono di seguito elencate: - Muffa ridosso delle mazzette dei due portoni blindati a causa di un ponte termico, dovuto a carenza di coibentazione delle mazzette;
- Muffa sulla parete est della camera in corrispondenza del vano contatori a causa di un ponte termico;
- Tutti gli altri segni di muffa mostrati sono dovuti ad uno scarso ricambio d'aria, che deve essere sufficientemente lungo, attesa la presenza del cappotto esterno. b) Crepe sui muri e sui solai Al CTU sono state mostrate le filature esistenti sull'intonaco del soffitto del piano 1°, in corrispondenza della chiusura della preesistente botola, per accedere al sottotetto, e sulla parete perimetrale nord ai piani terra e 1° in corrispondenza della chiusura della traccia della canna fumaria. La causa di tali filature va ricercata nella differenza di rigidezza dei materiali a contatto e quindi nell'assenza di idonea retina di cucitura dell'intonaco. c) Bolle e rigonfiamenti sui muri Il sottoscritto non ha riscontato la presenza di bolle e rigonfiamenti dei muri, ma qualche distacco della tinteggiatura al piano 1° sul soffitto del disimpegno e nel bagno (Cfr. Allegato 2, Foto 20÷23). d) Tetto così realizzato non risponde ai parametri limite stabiliti dalla normativa vigente in materia di efficienza energetica In merito al tetto, nella documentazione allegata al PdC n.2039/2013 con progetto a firma del GE. si E_8 affermava “il manto di copertura sarà realizzato con tegole come quello esistente. Si procederà inoltre alla coibentazione ed all'impermeabilizzazione del piano di copertura”. Nella relazione tecnica di verifica
23 dell'efficientamento energetico, redatta dal GE. ai sensi della ex Legge n.10/1991, il E_1 progetto energetico prevedeva la coibentazione e l'impermeabilizzazione del tetto rifinito con la posa del manto di tegole. In particolare la stratigrafia del tetto inserita dal GE. nella relazione della Legge CP_11
10/1991 e s.m.i. nel paragrafo “Caratteristiche termiche e igrometriche del Solaio di Copertura” dall'alto verso il basso era la seguente: - Mattoni per pareti esterne, indicante il manto di copertura in tegole spessore 5 cm o Bitume puro, spessore 1 cm;
- ISOLANTE tipo SO PS , spessore 8 cm;
- Calcestruzzo, spessore 6 cm o Mattoni per pareti interne (pignatte) spessore 14 cm;
- Intonaco spessore cm. 3 Lo spessore totale del pacchetto del solaio di copertura era stato considerato di circa 37 cm. Però la stratigrafia del tetto sia allora che oggi era ed è senza la soletta di calcestruzzo da 6cm e senza l'intonaco da 3cm. Nella relazione tecnica della variante al PdC n. 2126 del 08.01.2014 a firma del GE. e Controparte_2 precisamente nel paragrafo “Ulteriori interventi già approvati con PdC 2039 del 17.07.2013” si scriveva
“si fa presente che nel progetto di variante, all'infuori di quanto soprascritto, non verrà modificato nient'altro rispetto allo stato concesso nel precedente progetto di ristrutturazione. Difatti, come approvato con PdC n. •
Guaina antiriflesso bianca del tipo DERBIBRITE • Membrana impermeabilizzante CP_19
P della • in polistirene spessore 4 cm • Solaio di soli pignatte e
[...] Controparte_20 Controparte_21 travetti h=14cm circa con interasse travetti di circa 50cm, senza soletta in calcestruzzo. Pertanto la copertura oggi esistente è diversa: - da quella indicata dal GE. che aveva previsto la finitura con un manto di CP_18 tegole, come quelle presenti ante ristrutturazione;
- da quella prevista dal GE. nella relazione CP_11 tecnica relativa alla L. 10/1991 e s.m.i. per l'assenza delle tegole, della soletta in calcestruzzo da 6cm e dell'intonaco, ma soprattutto per il minore spessore dell'isolamento termico in polistirene espanso da 4cm anziché 8cm; - da quella descritta nella variante del GE. costituita da isolante termico in _2 polistirene espanso estruso con pelle da 5cm di spessore e guaina antiriflettente bianca del tipo
DERBIBRITE; tale soluzione non è stata verificata con la Legge 10/91 e s.m.i., infatti l'ultima esistente è quella del GE. relativa al PdC 2039 del 17.07.2013. Il pacchetto di copertura, realizzato in CP_11
modo diverso da quello progettato dal GE. nell'ipotesi di tetto riscaldato, non rispetta i limiti di CP_11 legge. Infatti ha una trasmittanza termica globale di 0, 6694 W/m2K a fronte del limite di legge pari a
0,3200 W/m2K, il quale è indicato anche nella relazione del GE. (Cfr. Fascicoli di causa). CP_11
Inoltre volendo considerare anche la presenza del solaio del sottotetto e dell'intercapedine tra il tetto ed il sottotetto, la trasmittanza termica globale diventapari a 0, 5040 W/m2K, che è comunque superiore al limite di legge pari a di 0,3200 W/m2K (Cfr. Allegato 3, verifica del CTU). Infine la copertura rifinita con la sola guaina, direttamente esposta agli agenti atmosferici, senza la protezione di un adeguato manto di
24 copertura potrebbe non garantire una adeguata lunga durata dell'efficienza dell'impermeabilizzazione. e)
Infiltrazioni e bagnamento delle pareti interne ed esterne. Tale vizio non è stato riscontrato sui luoghi. f)
Intervento di chiusura ed apertura botola senza verifica statica preventiva e senza deposito al Genio Civile.
L'intervento di chiusura della preesistente botola e di apertura di quella attuale è un intervento talmente modesto, che rientra nelle opere minori che non necessitano di deposito al Genio Civile. Comunque il solaio del sottotetto dopo i lavori è stato sottoposto a prove di carico, le quali hanno accertato che il suo comportamento è rimasto uguale ante e post intervento. g) Differenza di temperatura tra zona notte e giorno
Tale lamentela è stata verificata strumentalmente in altra CTU, riscontrando una modesta variazione inferiore ad un grado, pertanto non è da prendersi in considerazione. h) Errori nei documenti contabili. Il sottoscritto ha ricontrollato la contabilità, ovvero gli stati avanzamento lavori 1, 2 e lo stato finale, il computo metrico preventivo, presente in atti, ancorché non firmato, riscontrandoli con i progetti e confrontandoli con quanto presente in atti. Si sono riscontrate delle differenze in alcuni prezzi unitari dei SAL, che sono diversi da quelli del computo metrico estimativo preventivo datato 24.01.2014. Inoltre alcune quantità già dichiarate accertate in contradditorio nei documenti di causa sono state corrette. Si precisa che queste voci di modesta entità erano già state corrette in contraddittorio in altra CTU tra le due parti direttamente interessate, la parte attrice che doveva pagare la lavorazione e l'impresa che doveva percepire il Pt_1 compenso della lavorazione eseguita. Le voci corrette sono scritte in rosso nella Tabella dell'Allegato 4. In particolare il direttore dei lavori ha quantificato i lavori in € 172.928,34 ed il CTU in € 167.758,07, con una differenza di € 5.170,28. i) Mancato rispetto del progetto. In merito al mancato rispetto del progetto ci sono due punti: -uno la sopracitata copertura, che non rispetta quanto progettato, quantomeno in termini di isolamento termico, come già trattato in precedenza;
-uno il diverso materiale isolante utilizzato per il cappotto, infatti nella relazione L. 10/91 del GE. era stata prevista la messa in opera CP_11 dell'EPS 100 con grafite (di colore grigio), mentre sulle pareti è stato messo un EPS senza grafite di colore bianco (Cfr. Allegato 2 Foto 9, 10). Occorre precisare che in questo caso anche se il materiale utilizzato è diverso da quello previsto nel progetto, il valore limite di legge della trasmittanza termica è rispettato;
infatti la trasmittanza è pari a 0,3454 W/m2K ed inferiore al valore limite di 0,3600 W/m2K. (Cfr. Allegato
5, verifica del CTU). Dalla relazione del GE. si evince che il valore della trasmittanza di CP_11 progetto della parete con EPS con grafite è pari 0,316 W/m2K, quindi più basso di quello senza grafite
0,3454 W/m2K e quindi migliore. In questo caso atteso che l'isolante impiegato rientra nei parametri di legge e che è diverso da quello di progetto e di qualità inferiore rispetto ad esso, il CTU lascia decidere alla Co
se deve considerare la sua rimozione con la successiva sostituzione del cappotto, se deve valutare
25 l'eventuale danno, solo in via ipotetica come risarcimento, solo come costo per mettere in opera un nuovo isolante senza togliere quello esistente ovvero senza fare il lavoro, oppure se va bene così, anche se il tipo di isolante è diverso da quello previsto in progetto” (cfr. pp. 7-12).
Il CTU Ing. – con analisi circostaziata ed immune da vizi procedimentali e logici – CP_7
è, pertanto, giunto alla conclusione di ascrivere la responsabilità per i riscontrati vizi sia al
Direttore dei Lavori che all'impresa esecutrice degli stessi, senza tuttavia “poter Pt_1 definire una percentuale di responsabilità precisa” da ascrivere a ciascuno dei convenuti (cfr. p. 12).
11. Ciò premesso quanto agli esiti dell'istruttoria, scendendo all'esame delle singole domande svolte dalle parti, va trattata preliminarmente la domanda proposta dagli attori di risoluzione del contratto stipulato in data 24/7/2013 con il GE. _2
(progettista e direttore dei lavori) e di condanna dello stesso alla restituzione degli acconti percepiti.
Va premesso che ai fini della risoluzione, ai sensi dell'art. 1455 c.c., l'inadempimento deve risultare “di non scarsa importanza” e gravità tale da alterare il complessivo equilibrio contrattuale, tenuto conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del caso.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “l'architetto, l'ingegnere o il geometra, nell'espletamento dell'attività professionale consistente nell'obbligazione di redigere un progetto di costruzione o di ristrutturazione di un immobile, è debitore di un risultato, essendo il professionista tenuto alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile, anche dal punto di vista tecnico e giuridico, con la conseguenza che l'irrealizzabilità dell'opera, per erroneità o inadeguatezza del progetto affidatogli, dà luogo ad un inadempimento dell'incarico ed abilita il committente a rifiutare di corrispondere il compenso, avvalendosi dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. (cfr. Cass. Sez. 2, 12/02/2021, n. 3686; Cass.
Sez. 2, 18/01/2017, n. 1214; Cass. Sez. 2, 19/07/2016, n. 14759; Cass. Cass. Sez. 2,
06/04/2010, n. 8197; Cass. Sez. 1, 02/02/2007, n. 2257; Cass. sez. 1, 29/11/2004, n.
22487; Cass. Sez. 2, 05/08/2002, n. 11728). Rientra, perciò, nella prestazione dovuta dal tecnico incaricato della redazione di un progetto edilizio l'obbligo di assicurare la conformità del medesimo progetto alla normativa urbanistica. Il committente ha, invero, diritto di pretendere dal professionista un lavoro eseguito a regola d'arte e conforme ai patti, sicché l'irrealizzabilità del progetto per inadeguatezze di natura tecnica e/o giuridica costituisce inadempimento dell'incarico e consente al committente di autotutelarsi, rifiutandogli il compenso (ovvero, ove lo stesso compenso sia stato già elargito, di chiedere la risoluzione a
26 norma dell'art. 1453 c.c. e le discendenti restituzioni)” (cfr. Cass. 8058/2023; conformi anche Cass.
1214/2017; Cass. 3052/2020).
In specie risulta dagli atti che, per le carenze sia progettuali che esecutive nella realizzazione delle opere (riscontrate dal CTU) e per la non conformità del tetto alla normativa di riferimento, l'immobile oggetto di causa risulta ancora nell'attualità privo di dichiarazione di ultimazione dei lavori e di certificato di agibilità.
In particolare, dall'istruttoria è emerso che - pure a fronte di uno specifico obbligo del professionista in tal senso (espressamente previsto anche nella scrittura dallo stesso prodotta) - non solo la certificazione di agibilità (documento attestante che un edificio, a seguito di un intervento edilizio, possiede tutti i requisiti richiesti in materia di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico, in conformità alla legislazione vigente necessario ai fini della commerciabilità dell'immobile (cfr. Cass. sent. n. 34211/2022) - non risulta mai essere stata emessa, ma la stessa alla luce della CTU e delle allegazioni delle parti neppure risulta conseguibile se non previa variante delle opere (mai sottoposta, né approvata dal committente).
Pertanto, la riscontrata inadeguatezze di natura tecnico-giuridica dell'immobile appare integrare un grave inadempimento idoneo a giustificare la risoluzione del contratto e la condanna del professionista alla restituzione delle somme percepite a titolo di acconto pari ad euro 5.720,00.
12. Quanto alla domanda risarcitoria proposta dagli attori sia nei confronti del progettista e direttore dei lavori (GE. che nei confronti dell'appaltatore _2
( ex artt. 1667 e 1669 c.c., si osserva quanto segue. E_
Mentre la responsabilità contrattuale dell'appaltatore è regolata dagli artt. 1667 ss. c.c., la posizione del progettista e del direttore dei lavori è regolata in base alle norme generali sull'inadempimento dei contratti e, per quanto applicabili, dalle norme relative al contratto di prestazione d'opera (artt. 2222 ss. c.c.). Il professionista deve comportarsi secondo le comuni regole di correttezza e di diligenza, conforme alla natura dell'attività professionale da svolgere, la cui violazione determina inadempimento ex art. 1218 c.c. (cfr. Cass. 12879/2011;
Tribunale , Bologna , sez. II , 05/02/2020 , n. 270 ed altre) - fermo che “Le disposizioni dell'art. 2226 cod. civ., in tema di decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia per vizi dell'opera, sono inapplicabili alla prestazione d'opera intellettuale, ed in particolare alla prestazione del professionista che
27 abbia assunto l'obbligazione della progettazione e della direzione dei lavori di un fabbricato, attesa l'eterogeneità della prestazione rispetto a quella manuale, cui si riferisce l'art. 2226 cod. civ., norma che non è da considerare tra quelle richiamate dall'art. 2230 dello stesso codice” (cfr. Cass. 28575/2013).
In ogni caso, se il danno subito dal committente è conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori o del progettista, entrambi rispondono solidalmente, purché le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse. L'eventuale responsabilità del direttore dei lavori non libera l'appaltatore che, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle (cfr. tra le altre Tribunale , Torre Annunziata , sez. II , 11/09/2024
, n. 2481; Tribunale , Bergamo , sez. III , 30/01/2024 , n. 208; Tribunale , Bari, sez. II ,
26/09/2024 , n. 3956 ed altre conformi).
Quanto alla responsabilità dell'appaltatore per inesatto adempimento del contratto d'appalto, la stessa ruota intorno a due norme principali, contenute agli artt. 1667 e 1669 c.c., che delineano un duplice statuto di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, con carattere di specialità rispetto alla disciplina generale dell'inadempimento e della responsabilità aquiliana ex art.2043 c.c.
In particolare, l'artt. 1667 (ed il connesso art. 1668 c.c.), quale applicazione speciale della disciplina in materia di inadempimento contrattuale (cfr. Cass. n. 9333/2004), regolamenta la responsabilità dell'appaltatore per tutte le ipotesi di vizi legati alla non corrispondenza dell'opera realizzata alle caratteristiche del progetto, al mancato rispetto delle regole della tecnica nella realizzazione, ovvero anche vizi, decorativi e accessori, di natura meramente estetica.
Diversamente, l'art. 1669 c.c., ritenuto dalla giurisprudenza un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale a carattere di specialità rispetto all'art. 2043, è norma sancita per finalità di interesse generale sia alla stabilità, sicurezza e funzionalità degli edifici, sia all' incolumità personale dei cittadini (cfr. Cass. nn. 4319/2016; 2313/2008; 13158/2002; 4622/2002;
28 13003/2000 e altre conformi). Conseguentemente l'art. 1669 c.c. disciplina le conseguenze dannose di vizi costruttivi di opere edilizie che abbiano inciso in maniera profonda sugli elementi strutturali essenziali delle stesse, quali solidità, efficienza e durata dell'immobile, tali da incidere sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo (Cass. S.U. n. 7756/2017).
L'applicabilità di entrambe le norme presuppone l'ultimazione dell'opera e l'avvenuta consegna della stessa al committente (cfr. Cass. nn. 13983/2011; 8103/2006; 3302/2006;
9333/2004; 9849/2003).
La diversa natura della responsabilità ascritta all'appaltatore nelle due norme citate incide sulla relativa disciplina applicabile, e in particolare sui relativi termini di decadenza e prescrizione. L'art.1667 c.c. condiziona l'operatività della garanzia ad un onere di espressa denuncia dei vizi, previsto a pena di decadenza, che il committente deve compiere entro 60 giorni dalla consegna del bene ovvero dalla successiva scoperta del vizio, se occulto o non conoscibile. Compiuta tempestivamente la denuncia, la successiva azione contrattuale è soggetta ad un termine biennale di prescrizione.
Diversamente, l'art.1669 c.c. individua tre differenti termini che condizionano l'esercizio dell'azione di responsabilità: uno, decennale di proponibilità dell'azione dal compimento dell'opera (C. 8050/1995); un secondo, di decadenza, per la denuncia del pericolo di rovina o dei gravi difetti, di un anno dalla scoperta del vizio o del difetto;
un terzo, di prescrizione, per l'esercizio dell'azione, di un anno dalla denuncia. Tali termini sono reciprocamente interdipendenti, nel senso che la responsabilità non può essere fatta valere qualora anche uno solo di essi non sia rispettato (C. 903/1989). E' onere di chi agisce provare il rispetto dei predetti termini a fronte dell'eccezione svolta dai convenuti.
Quanto ai rapporti tra le due azioni 1667 e 1669 c.c., si ritiene che tra le stesse non sussiste incompatibilità: conformemente alla ratio di rafforzamento della tutela del committente sottesa all' art. 1669 c.c.: il committente di un immobile che presenti “gravi difetti” ben può invocare, entrambe le forme di responsabilità, purché provi di non essere incorso in alcuna delle decadenze prescritte, ove eccepite dal convenuto.
Tuttavia considerata la diversa qualificazione giuridica delle due azioni, affinché il committente possa giovarsi di ambedue le forme di tutela è necessario che lo stesso le abbia proposte entrambe in giudizio, non essendo consentito al giudice di riqualificare la domanda
29 da extracontrattuale in contrattuale e viceversa. Il potere di riqualificazione giuridica della domanda, infatti, “non può comportare la modifica officiosa della domanda, soprattutto nel caso di diritti eterodeterminati (quali appunto i diritti di credito per risarcimento del danno), per la cui individuazione è indispensabile il riferimento ai fatti costitutivi allegati, che specificano la causa petendi” (cfr. IO civile , sez. lav. 12/08/2019, n. 21333).
In ragione della natura extracontrattuale dell'azione, la responsabilità per gravi difetti si estende oltre che nei confronti dell'appaltatore, anche verso coloro che abbiano collaborato nella progettazione e realizzazione dell'opera (Cass. 17874/2013; Trib. Milano 2229/2020) – ciò in quanto “quando l'opera appaltata presenta gravi difetti dipendenti da errata progettazione il progettista è responsabile, con l'appaltatore, verso il committente, ai sensi dell'art. 1669 c.c., a nulla rilevando in contrario la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità, rendendosi sia l'appaltatore che il progettista, con le rispettive azioni od omissioni — costituenti autonomi e distinti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse, concorrenti in modo efficiente a produrre uno degli eventi dannosi tipici indicati nel medesimo art. 1669 c.c. — entrambi autori dell'unico illecito extracontrattuale, e perciò rispondendo, a detto titolo, del danno cagionato. Trattandosi di responsabilità extracontrattuale, specificamente regolata anche in ordine alla decadenza ed alla prescrizione, non spiega alcun rilievo la disciplina dettata dagli art. 2226,
2330 c.c. e si rivela ininfluente la natura dell'obbligazione — se di risultato o di mezzi — che il professionista assume verso il cliente committente dell'opera data in appalto” (cfr. IO civile sez.
II, 21/05/2012, n.8016).
Diversamente dalla tutela contrattuale ex art. 1667 c.c., la garanzia ex art. 1669 c.c. opera solo quando il vizio determini una compromissione effettiva e rilevante della funzionalità e dell'abitabilità dell'immobile e non quando il vizio determini esclusivamente un deprezzamento del valore dell'immobile sia pure rilevante (cfr. Cass. 10857/08).
Quanto alla individuazione dei vizi della cosa deducibili ex art. 1669 c.c. il costante orientamento di cassazione è il seguente: “I gravi difetti che, ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., fanno sorgere la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa consistono in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura” (cfr. Cass. n. 19868/2009); “Configurano gravi difetti dell' edificio a norma dell'art. 1669 cod. civ. anche le carenze costruttive dell'opera - da intendere anche come singola unità abitativa - che pregiudicano o menomano in modo grave il normale godimento e/o la funzionalità e/o l'abitabilità della
30 medesima, come allorché la realizzazione è avvenuta con materiali inidonei e/o non a regola d'arte ed anche se incidenti su elementi secondari ed accessori dell'opera (quali impermeabilizzazione, rivestimenti, infissi, pavimentazione, impianti, etc.), purché tali da compromettere la sua funzionalità e l'abitabilità ed eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorché ordinaria, e cioè mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici o che mediante opere che integrano o mantengono in efficienza gli impianti tecnologici installati. (Principio affermato dalla Suprema Corte in una fattispecie in cui gli acquirenti avevano agito per responsabilità extracontrattuale nei confronti del costruttore perché le mattonelle del pavimento dei singoli appartamenti si erano scollate e rotte in misura percentuale notevole rispetto alla superficie rivestita).” (Cass. n. 8140/2004)
Quanto all'adempimento dei predetti oneri di allegazione e prova opera per la c.d. emendatio libelli la rigida barriera preclusiva costituita dal termine per il deposito della prima memoria
183 c.p.c. - termine entro il quale le parti sono tenute ad indicare con specificità tutti i fatti posti a fondamento delle pretesa fatta valere, al fine di richiedere poi l'ammissione di prova nelle successive memorie. Tale termine, rispondendo ad esigenze di ordine pubblico processuale, non risulta in alcun caso derogabile e la relativa violazione deve necessariamente essere rilevata d'ufficio dal giudice. Il descritto divieto di emendatio libelli opera in maniera ancor più rigorosa con riferimento ai diritti c.d. eterodeterminati inclusi i crediti da inadempimento (a prescindere dal fatto che gli stessi siano fatti valere in via d'azione o d'eccezione): tali diritti identificandosi con lo specifico fatto costitutivo che li ha originati, onerano sin da subito l'interessato di allegare con precisone il fatto che ha dato loro causa, senza poterlo più precisare o integrare oltre la prima memoria 183 c.p.c. se non in risposta a modificazioni della domanda avversaria.
12.1. Ciò considerato, va rilevato che gli attori hanno agito nel presente giudizio sia a titolo contrattuale che extracontrattuale (ex art. 1669 c.c.) verso appaltatore e direttore dei lavori per ottenere il risarcimento del danno in relazione ai seguenti vizi “muffe e umidità […] crepe sui muri e sui solai”, nonché per vizi del tetto che “non risponde ai parametri limite stabiliti dalla normativa in materia di efficienza energetica” – tali allegazioni svolte nell'atto di citazione non sono state ulteriormente precisate nella memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c.
Anche prescindendo dalla tempestività della denuncia ex art. 1667 c.c. (avvenuta il
19/6/2014 solo per la presenza di muffa e umidità – doc n. 2 degli attori), tutti tali vizi
(comparsa di muffa e umidità, evidenti crepe su muri e solai, tetto non rispondente ai
31 parametri stabiliti dalla normativa), riscontrati dalla CTU svolta in corso di causa, integrano gravi difetti risarcibili ex art. 1669 c.c., poiché appaiono tali da compromettere la funzionalità
e l'abitabilità dell'immobile (cfr. CTU p. 13) – nell'ampia accezione delineata dalla giurisprudenza sopra richiamata.
Rispetto a tali vizi – per i quali il CTU ha quantificato costi di ripristino pari ad euro 25.850 oltre iva (avuto riguardo al “vigente prezziario Regionale delle Marche, approvato con D.G.R. n. 288 del 04.03.2024, e per quelli non presenti si è fatto riferimento ai prezzi di mercato” - cfr. p. 13) – la domanda risarcitoria svolta dagli attori va pertanto accolta.
Non può essere, invece, riconosciuta tutela risarcitoria con riguardo ai vizi del “cappotto esterno” (emersi nel corso della perizia redatta dall'Ing. rispetto ai quali nei termini CP_7 delle preclusioni assertive non risulta tempestivamente formulata alcuna esplicita domanda - i quali neppure appaiono qualificabili come “gravi difetti” ex art. 1669 c.c., emergendo dalla
CTU che il pannello apposto “rispetta i limiti di legge”, pur con prestazioni inferiori rispetto a quello previsto in progetto.
Pertanto, la domanda risarcitoria formulata dagli attori può essere solo parzialmente accolta
(limitatamente ai lamentati vizi di muffa e umidità, crepe su muri e solai e tetto non rispondente ai parametri di legge) ed i convenuti e GE. E_
vanno condannati in solido ex art. 2055 c.c. a risarcire agli attori il danno Controparte_2
(calcolato sulla base della quantificazione operata dal CTU) in complessivi euro 25.850 oltre
Iva – somma determinata sulla base dei prezzi attuali (avuto riguardo al “vigente prezziario
Regionale delle Marche, approvato con D.G.R. n. 288 del 04.03.2024, e per quelli non presenti si è fatto riferimento ai prezzi di mercato” - cfr. p. 13 perizia), dunque non ulteriormente rivalutabile. Su tale somma spettano agli attori ulteriori interessi al tasso legale dalla data di deposito della sentenza fino al soddisfo.
13. Va rigettata la domanda svolta dagli attori nei confronti di
[...]
relativa alla “consegna della polizza assicurativa prevista E_ dall'elenco prezzi”, poiché del tutto genericamente formulata nell'atto introduttivo e non meglio dettagliata nei termini delle preclusioni assertive.
14. Quanto alle domande formulate dai convenuti verso gli attori ed i terzi chiamati, le stesse vanno solo parzialmente accolte.
32 14.1. Quanto alla domanda riconvenzionale svolta dal convenuto CP_1 di condanna degli attori al pagamento del compenso residuo non
[...] corrisposto, va rilevato come il CTU ha dato atto che “per i lavori effettuati l'impresa ha percepito
€ 151.394,00+iva. Però l'importo dei lavori derivante dai SAL corretti dal CTU ammonta a circa €
167.758,00”. L'importo ancora dovuto – in difetto di domanda di risoluzione del contratto - va quantificato in euro 16.364 oltre iva, somma che gli attori vanno condannati in solido a pagare in favore dell'impresa.
14.2. Va, invece, rigettata la domanda di manleva svolta da CP_1
nei confronti della dalla stessa incaricata
[...] Controparte_4 dell'esecuzione dell'impianto idraulico, considerato che la CTU non ha rilevato vizi relativi a tale impianto, nè responsabilità a carico di quest'ultima – con conseguente rigetto anche della domanda di garanzia svolta da quest'ultimo nei confronti della compagnia assicuratrice
AN SPA.
14.3. Va inoltre dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione passiva la domanda di manleva svolta da nei confronti di E_ [...]
, risultando la polizza assicurativa stipulata con CP_3 Parte_4
, soggetto giuridico distinto ed autonomo dalla prima.
[...]
15. Quanto alla domanda di manleva svolta dal GE nei confronti _2 della relativa assicurazione , la stessa va rigettata non risultando Controparte_5 prodotta in atti la polizza assicurativa, né qualsivoglia altro documento idoneo a dimostrare l'esistenza del rapporto contrattuale – considerato che la contumacia del convenuto esclude l'applicabilità del principio di non contestazione ex 115 c.p.c. (cfr. tra le altre atteso Cass.
14623/2009 secondo cui “L'esclusione dei fatti non contestati dal "thema probandum" non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, in quanto la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio, non essendovi un onere in tal senso argomentabile dal sistema;
pertanto, al convenuto, costituitosi in appello, non è precluso contestare i fatti costitutivi e giustificativi allegati dall'attore a sostegno della domanda.”).
16. Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e pertanto - applicando i parametri dello scaglione di riferimento di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo al valore del decisum ed alle attività processuali effettivamente svolte – tenuto conto delle autonome domande svolte: a) vengono poste a carico di in Controparte_2
33 favore di , e in complessivi Parte_1 Parte_2 Parte_3 euro 5.077,00 oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge;
b) vengono compensate tra e gli attori , E_ Parte_1
e ; c) vengono poste a carico di Parte_2 Parte_3 [...]
in favore di in E_ Controparte_4 complessivi euro 5.077,00 oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge;
c) vengono poste a carico di in favore di E_
in complessivi euro 5.077,00 oltre spese forfettarie al 15%, IVA e Controparte_3
CPA come per legge;
d) vengono compensate tra e Controparte_2 [...]
(UK ); e) vengono compensate tra CP_5 CP_5 Controparte_4
ed AN SPA.
[...]
Le spese di CTU liquidate con separato provvedimento vanno poste definitivamente a carico solidale delle parti convenute e Controparte_2 E_
.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in I grado al n. RG 822/2015, in parziale accoglimento delle plurime domande svolte tra le parti, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così decide:
DICHIARA
Risolto il contratto di prestazione d'opera professionale stipulato tra gli attori ed il GE. _2
;
[...]
CONDANNA
a pagare agli attori in solido la somma complessiva di euro €. 5.720,00 – Controparte_2 oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
CONDANNA
In solido ed a pagare agli attori in solido la Controparte_2 E_ somma complessiva di euro €. 25.850,00 oltre Iva – oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
CONDANNA
34 In solido e al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2 Parte_3
della somma complessiva di euro 16.364 oltre iva – oltre E_ interessi dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
RIGETTA
La domanda svolta da nei confronti di Controparte_2 Controparte_5
DICHIARA
Inammissibile la domanda svolta da l'impresa nei confronti di E_
; Controparte_3
RIGETTA la domanda svolta da l'impresa nei confronti di E_ Controparte_4
[...]
DISPONE che le spese del presente giudizio: a) sono poste a carico di in Controparte_2 favore di , e liquidate in Parte_1 Parte_2 Parte_3 complessivi euro 5.077,00 oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge;
b) sono compensate tra e gli attori , E_ Parte_1
e ; c) sono poste a carico di Parte_2 Parte_3 [...]
in favore di liquidate in E_ Controparte_4 complessivi euro 5.077,00 oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge;
c) sono poste a carico di in favore di E_ [...]
liquidate in complessivi euro 5.077,00 oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CP_3
CPA come per legge;
d) sono compensate tra e Controparte_2 [...]
(UK ); e) sono compensate tra CP_5 CP_5 Controparte_4 ed AN SPA.
Pone in via definitiva le spese di CTU liquidate con separato provvedimento a carico solidale delle parti convenute , . Controparte_2 E_
Fermo il 28/7/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Rocchi
35
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Lucia Rocchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta al N° 822 del Ruolo Generale dell'anno 2015, trattenuta in decisione alla udienza del 13/3/2025, scaduti in data 3/6/2025 i termini di cui agli artt.
190-281 quinquies c.p.c., promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ), rappresentati e C.F._2 Parte_3 C.F._3 difesi dall'Avv. Gianluca Cappelletti, giusta procura alle liti apposta a margine all'atto di citazione;
- Attore -
CONTRO
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. E_ P.IVA_1
Concetti Sara, giusta procura alle liti depositata in data 1/7/2024;
- convenuto -
NONCHE' CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv. Controparte_2 C.F._4
Mariagioia Squadroni e Silvia Squadroni, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costistuzione e risposta;
- convenuto -
E NEI CONFRONTI DI
1 (P.I. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Carmelo Controparte_3 P.IVA_2
Giunta, giusta procura in atti;
- terzo chiamato - NONCHE' CONTRO
(P.I. ), rappresentata e difesa Controparte_4 P.IVA_3 dall'Avv. Rosanna Cocci, giusta procura alle liti depositata telematicamente in allegato alla comparsa di costituzione;
- terzo chiamato - E CONTRO
AN SPA(P.I. rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Fraticelli, P.IVA_2 giusta procura alle liti apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- terzo chiamato - ED ALTRESI' CONTRO non costituito nel presente giudizio;
Controparte_5
- terzo chiamato contumace-
***
OGGETTO: “contratto d'appalto”
***
CONCLUSIONI
All' udienza del 13/3/2025 – svolta con le modalità della trattazione scritta - i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come segue:
Per parte attrice , e il Parte_1 Parte_2 Parte_3 difensore ha precisato le seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Fermo, ogni contraria istanza disattesa e respinta, - accertato il grave inadempimento del GE. dichiarare Controparte_2 risolto il contratto con lo stesso stipulato in data 24.07.2013 per colpa del professionista e condannare lo stesso alla ripetizione a favore dei committenti degli acconti allo stesso corrisposti pari ad € 5.720,00, e quindi a pagare ai committenti la somma di € 5.720,00; - accertati i gravi vizi presenti nell'immobile ed i conseguenti danni, condannare, in solido tra di loro, l' ed Controparte_6 il GE. al risarcimento dei danni in favore dei committenti , Controparte_2 Parte_1 Pt_2
e , quantificati dal CTU Ing. in € 65.500,00 oltre iva, di cui €
[...] Parte_3 Controparte_7
2 25.850,00+iva per i lavori inerenti il tetto ed € 39.700+iva per i lavori inerenti il cappotto, incrementato in via equitativa dei costi per la rimozione del rivestimento a cappotto esistente e quindi a pagare agli stessi la somma di € 65.500,00 (eurosessantacinquemila/00) aumentata dei costi di rimozione del rivestimento oltre iva o la somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, in ogni caso maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria fino all'effettivo pagamento;
- condannare l' alla consegna E_ della polizza assicurativa prevista dall'elenco prezzi allegato al contratto di appalto;
- respingere tutte le domande riconvenzionali avanzate dai convenuti;
- Con vittoria di spese e compenso professionale”.
Per il convenuto il difensore “precisa le conclusioni E_ come da memoria ex art. 183 co 6 n. 1”; si riportano di seguito le conclusioni richiamate “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, - nel merito: - accertato che la convenuta ha eseguito sull'immobile sito in Porto Sant'Elpidio Via Fonteserpe n. 4 di proprietà degli attori quanto commissionato dalla committenza e dal Direttore dei Lavori secondo il computo metrico allegato al contratto di appalto del
24/07/2013 e gli ordini di servizio;
- accertato che le opere eseguite dall'impresa appaltatrice sono state effettuate a regola d'arte, non presentando vizi e/o difformità riconducibili al proprio operato, rigettare tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- in via riconvenzionale: accertato che la convenuta risulta tuttora creditrice della somma di E. 15.444,93 oltre iva per le opere da essa realizzate e di
E. 3.500,00 oltre iva per lavorazioni non ricomprese nel computo contabile del C.T.U., condannare i IG.ri
, e al pagamento della complessiva somma di E. 18.944,93 Parte_1 Parte_2 Parte_3 oltre iva o di quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre al rimborso delle spese del
C.T.U. pari ad E. 1.836,91, il tutto nei limiti del contributo unificato versato;
in subordine: nella denegata ipotesi in cui il Giudice ravvisi una responsabilità, anche solo concorsuale, in capo all' E_
in virtù della chiamata in causa della compagnia
[...] [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e Parte_4 della in persona del titolare pro tempore condannarli a Controparte_4 Controparte_4 tenere indenne, manlevata e sollevata da ogni e qualsiasi pretesa attorea l'impresa convenuta, ovvero condannare i medesimi ciascuno per le proprie responsabilità a corrispondere e/o a rimborsare all'
[...]
la somma che quest'ultima all'esito del presente giudizio risulterà essere a sua volta E_ eventualmente tenuta a corrispondere agli attori a titolo di risarcimento danni. In ogni ipotesi con vittoria di spese e compensi professionali, spese forfettarie, Iva e Cap, come per legge”.
Per il convenuto il difensore ha precisato le conclusioni come Controparte_2 segue “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, • in via preliminare e pregiudiziale: dichiarare
3 nullo l'atto di citazione ex art. 164 cpc per la mancanza del codice fiscale del geom. Controparte_2 nonché perché il medesimo atto è stato notificato presso il suo studio e non presso la residenza, domicilio o dimora così come previsto ed indicato nell'art. 163 n. 2 cpc;
• in ulteriore via preliminare e pregiudiziale dichiarare nulla e/o di nessuna efficacia e/o comunque inopponibile al geom. la perizia del Controparte_2 geom. – CTU nominato nel procedimento ex art. 696-bis cpc (proc. n. 1930/2014 RG-Tribunale Per_1 di Fermo) ed ogni altra documentazione riferita al suddetto giudizio, in quanto al medesimo non opponibile non essendo stato citato in giudizio e, quindi, impossibilitato a difendere le proprie ragioni;
• nel merito rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto ed in via riconvenzionale, dichiarare le parti attrici , e , in solido tra di loro, obbligate a rifondere al Parte_1 Parte_2 Parte_3 geom. la complessiva somma di € € 26.418,37, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di _2 giustizia, per l'attività di direzione dei Lavori svolta con professionalità e competenza in merito all'immobile sito in P.S.Elpidio (FM) via Fonteserpe n. 4 in comproprietà tra le parti attrici;
• nel merito rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto ed in via riconvenzionale dichiarare Parte_1 obbligata a rifondere al geom. anche la somma di € 3.465,00, per l'incarico professionale
[...] _2 tecnico svolto dal geom. a favore della per la proprietà sita in Porto sant'Elpidio alla via _2 Pt_1 dell'Arte di proprietà esclusiva della sig.ra ; • in subordine ed in dannata ipotesi di Parte_1
accoglimento della domanda attrice, in accoglimento delle domande riconvenzionali su esposte ed in via ulteriormente riconvenzionale, dichiarare la compensazione dei crediti ex art. 1241 c.c. e condannare parte attrice al versamento della residua somma dovuta al geom. per lo svolgimento dell'attività _2 professionale in merito all'immobile sito in P.S.Elpidio (FM) via Fonteserpe n. 4 in comproprietà tra le parti attrici. • Con vittoria di spese e competenze di causa”.
Per il difensore ha precisato le seguenti conclusioni “Piaccia Controparte_3 all'Ill.mo Giudice Unico dell'adito Tribunale, contrariis reiectis, previa ogni declaratoria di rito e di merito e per gli esposti motivi, in via principale e pregiudiziale, in virtù dell'eccezione sollevata al capo 1) della comparsa di costituzione e risposta, qui da intendersi per integralmente ripetuto e trascritto, accertare e dichiarare sia la carenza di legittimazione passiva (e comunque anche la carenza della titolarità del lato passivo del rapporto giuridico in atti dedotto) della convenuta , sia la Controparte_8 nullità dell'atto di citazione, con conseguente condanna alle spese di giudizio a carico di parte convenuta chiamante . In via estremamente subordinata e denegata Soltanto nell'ipotesi E_ di diniego da parte dell'organo giudicante dell'accoglimento delle domande pregiudiziali sopra formulate, in via preliminare accertare e dichiarare l'infondatezza della chiamata in giudizio della Controparte_9
[..
[...] da parte della convenuta in ragione degli esposti motivi
[...] E_
che determinano l'inoperatività della garanzia assicurativa invocata;
in via gradata, nel merito, - accertare e dichiarare l'infondatezza, in fatto ed in diritto, nell'an e nel quantum debeatur, della domanda proposta dagli attori. Spese processuali come da soccombenza”.
Per I.T.E. di il difensore ha precisato le conclusioni come segue Controparte_4
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Fermo, ogni contraria istanza disattesa, a) In via principale e nel merito: dato atto dell'esito della Ctu tecnica in ordine all'esonero da ogni responsabilità della impresa terza chiamata,
rigettare la domanda svolta da parte attrice e da parte convenuta nei confronti del terzo, quali parti CP_4 originarie, perché infondate in fatto ed in diritto e/o sfornite di prova, per i motivi esposti;
rigettare inoltre le Con difese svolte dalla terza chiamata Allianz spa, laddove in contrasto con le difese svolte dalla , poiché infondate per i motivi in atti esposti;
b)In via subordinata: in denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice e di parte convenuta nei confronti del terzo, quali parti costituite originarie, e conseguente liquidazione in sentenza di una qualsiasi somma, a qualsivoglia titolo, in favore delle stesse, ove accertata e dichiarata la responsabilità della per i fatti per cui è causa, Controparte_4 condannare la terza chiamata in causa Allianz Spa, in persona del legale rappte p.t., con sede legale a
34123 Trieste, Largo Ugo Ineri n. 1, quale garante per la responsabilità civile ai sensi della polizza n.
053206205, a manlevare totalmente e definitivamente il terzo chiamato, ai sensi e per gli effetti della citata polizza di assicurazione, da ogni e qualsiasi onere di pagamento di somma cui la stessa dovesse venir condannata in favore di parte attrice, in conseguenza dell'accoglimento di tutta o parte della domanda svolta dallo stesso in relazione al sinistro per cui è causa, e/o in favore di altra parte originaria, e quindi condannare la Allianz spa a pagare direttamente all'attore e/o ad altra parte, in sostituzione dell'odierna Con parte terza chiamata, , tutte le somme eventualmente stabilite dal Giudice, a qualsiasi titolo, anche per spese di lite e compensi professionali, nonché condannare la Allianz S.p.A., in persona del legale rapp.tep.t., Con a rifondere alla terza chiamata o pagare direttamente, a manleva della stessa, tutte le spese comunque conseguenti a questo giudizio, ivi comprese le spese di lite ed i compensi professionali dello scrivente procuratore della stessa, in quanto ricomprese nella garanzia assicurativa;
in ogni caso: contenere l'eventuale risarcimento nei limiti del massimale previsto dalla polizza, imputando al terzo chiamato Allianz S.p.A. eventuali Con pregiudizi economici per mala gestio;
c) volersi dare atto della intervenuta rinuncia della alla domanda riconvenzionale svolta nei confronti della sua chiamante in causa, senza contestazione alcuna, d) porre definitivamente a carico delle controparti la spesa della Ctu tecnica. Con vittoria di spese di lite, nonché compensi professionali di lite e stragiudiziali, e spese stragiudiziali dalla costante giurisprudenza equiparate a
5 quelle strettamente giudiziali, in quanto a queste ultime prodromiche e strumentali, poste a carico di parte attrice e/o dell'impresa chiamante in causa e/o dell'Allianz spa, terza chiamata in causa quale garante per Con la RC dell'impresa , con attribuzione in favore del procuratore antistatario. Per l'effetto, la stessa difesa chiede trattenersi la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc. Con ossequio”.
Per AN SPA il difensore ha precisato le conclusioni come segue “Piaccia all'Ill.mo
Tribunale adito, contrariis reiectis, per le causali di cui alla superiore narrativa e per quant'altro ritenuto di ragione e di giustizia: - in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità della chiamata in causa dell'Allianz S.p.A. e, comunque, l'improponibilità, l'inammissibilità e la pretestuosità di ogni e qualsivoglia domanda rivolta nei di lei confronti, da chiunque proposta, per carenza di causa petendi, ed indi disporre l'estromissione della stessa dal giudizio ed, in ogni caso, rigettare le domande formulate nei propri confronti, da chiunque proposte, con ogni di ciò giuridica conseguenza, anche in ordine alle spese di lite;
- sempre in via preliminare, ferma restando la suesposta eccezione, accertare e dichiarare l'inoperatività nel caso di specie della polizza n. 0532062015, accesa dalla ditta presso l'Allianz S.p.A. ed indi Controparte_4 respingere ogni e qualsivoglia domanda formulata nei confronti di detta Impresa assicuratrice, da chiunque proposta, in quanto infondata sia in linea di fatto che di diritto, con ogni di ciò giuridica conseguenza, anche in ordine alle spese di lite;
- nel merito, nella denegata e davvero non creduta ipotesi di rigetto delle sollevate eccezioni preliminari, accertata l'assenza di qualsivoglia concreta responsabilità in capo alla ditta I.T.E. di
Vetrano in relazione ai danni oggetto di lite, respingere ogni e qualsivoglia domanda formulata nei CP_4 confronti dell'Allianz S.p.A., da chiunque proposta, in quanto infondata sia in linea d fatto che di diritto e, comunque, non provata, con ogni di ciò giuridica conseguenza, anche in ordine alle spese di lite;
- in via di estremo subordine, nella denegata e davvero non creduta ipotesi di rigetto delle precedenti domande, limitare il risarcimento eventualmente dovuto dall'Allianz S.p.A. alla quota parte di responsabilità effettivamente ascrivibile alla ditta contenendo il quantum eventualmente dovuto nei limiti Controparte_4 del massimale previsto in polizza e con applicazione dello scoperto del 10%. Con vittoria di spese e competenze di lite ex art. 91 c.p.c.”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 2-3/4/2015 , Parte_1 Parte_2
e – quali proprietari dell'immobile sito a Porto Sant'Elpidio, Via Fonteserpe Parte_3
n.
4 - hanno convenuto in giudizio il GE. (progettista e direttore dei Controparte_2
6 lavori) e l' (appaltatrice) per: a) fare accertare E_
l'inadempimento del prfessionista con conseguente risoluzione del contratto di prestazione d'opera e condanna dello stesso alla restituazione della somma già percepite a titolo di acconto;
b) accertare la responsabilità di entrambi i convenuti per vizi e difetti dell'opera con conseguente condanna in solido degli stessi al risarcimento di tutti i danni prodotti.
A sostegno della domanda parte attrice ha dedotto che:
− e con contratto d'appalto stipulato in Parte_1 Parte_2 Parte_3 data 24/7/2013 hanno conferito ad l'incarico di E_ eseguire lavori sull'immobile di relativa proprietà sito a Porto Sant'Elpidio, Via
Fonteserpe n.4 (identificato al NCEU al fg. 7, pt. 162, sub 7, 8, 9, 10 e 11);
− in pari data e hanno incaricato il Parte_1 Parte_2 Parte_3
GE. della progettazione delle opere, della direzione dei lavori e Controparte_2 della predisposizione del “piano per la sicurezza” pattuendo un compenso complessivo di euro 8.000;
− i lavori di ristrutturazione sono stati ultimati in data 15/4/2014, oltre il termine concordato;
− successivamente alla consegna dell'immobile, e Parte_1 Parte_2 hanno riscontrato vizi quali la “comparsa di muffa ed umidità, delle vere e Parte_3 proprie macchie d'acqua sui muri, eveidenti crepi sui muri e sui solai, bolle e rigonfiamenti dei muri stessi”, dovuti ad esecuzione dell'opera non a regola d'arte ad all'inadeguatezza dei materiali impiegati - prontamente denunciati sia al direttore dei lavori che all'impresa
(dapprima oralmente e successivamente con raccomandata del 19/6/2014), la quale ultima ha respinto ogni osservazione ed ha domandato il pagamento del saldo finale;
− in data 12/8/2014 l' ha, quindi, promosso ricorso ex E_
articolo 696 bis c.p.c. dinanzi al Tribunale di Fermo (R.G. 1930/2014) “per la verifica dello stato dei luoghi e l'accertamento della quantità e qualità delle opere eseguite” – giudizio all'esito del quale la CTU ha rilevato “che il tetto così come realizzato non risponde ai parametri limite stabiliti dalla normativa vigente in materia di efficienza energetica”, nonché la presenza di “vizi di infiltrazionme e bagnamento delle pareti interne ed esterne”; il medesimo
CTU ha inoltre rilevato che nonostante i lavori fossero di fatto terminati, era mancata la richiesta di agibilità, la consegna dei certificati, delle schede tecniche dei materiali
7 utilizzati, delle polizze assicurative, nonché la comunicazione di fine lavori al Comune di Porto Sant'Elpidio e la richiesta del certificato di abitabilità;
− nonostante l'esito dell'accertamento tecnico preventivo avesse fatto emergere gravi danni subiti dai committenti, riconducibili sia alla condotta dell'impresa che del direttore dei lavori GE. , quest'ultimo con raccomandata del Controparte_2
21/1/2015 ha domandato ai committenti il pagamento del proprio compenso professionale;
− e hanno riscontrato la predetta Parte_1 Parte_2 Parte_3
comunicazione con raccommandata del 26/2/2015, con cui hanno contestato a
“l'inadempimento del contratto di opera professionale ed il conseguente diritto Controparte_2 dei committenti di agire per la risoluzione del contratto” – cui ha fatto seguito la richiesta da parte dello stesso di pagamento di una parcella di euro 35.000, eccessiva rispetto all'attività effettivamente svolta;
− considerati i gravi difetti dell'opera emersi in sede di accertamento tecnico preventivo, sussiste il diritto dei committenti di: a) far accertare l'inadempimento del GE. ed ottenere la risoluzione del contratto, con conseguente condanna del _2 professionista alla restituazione della somma di euro 5.720 già corrisposta dai committenti a titolo di acconto;
b) agire ex artt. 1667 e 1669 c.c. sia verso l'appaltatore , che verso il progettista-direttore dei E_0 lavori GE. per i risarcimento di tutti i danni subiti in Controparte_2 conseguenza della inesatta progettazione ed esecuzione delle opere.
Per gli esposti motivi e hanno rassegnato le Parte_1 Parte_2 Parte_3 seguenti conclusioni “- accertato il grave inadempimento del GE. dchiarare risolto il Controparte_2 contratto con lo stesso stipulato in data 24.07.2013 e condannare lo stesso alla ripetizione a favore dei committenti degli acconti allo stesso corrisposti pari ad € 5.720,00; - accertati i gravi vizi presenti nell'immobile condannare in solido tra di loro, l' ed il Controparte_6
GE. al risarcimento del danno in favore dei committenti quantificato in € 20.086,34 Controparte_2 oltre Iva per i vizi rilevati e quantificati dal CTU nell'ambito del procedimento innanzi al Tribunale di
Fermo n. 1930/2014 o nella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, in ogni caso maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria;
- condannare in solido l' Controparte_6 ed il GE. al risarcimento del danno per il malfunzionamento dell'impianto di
[...] Controparte_2
8 riscaldamento nella somma che verrà quantificata in corso di causa, nonché ad indennizzare equamente i committenti per l'impossibilità di utilizzare l'immobile nel periodo necessario all'effettuazione dei lavori per l'eliminazione dei vizi, e quindi .per locare un alloggio e per le spese di trasloco, somma che si quantifica in €
5.000,00 o in quella maggiore o minore che risulterà di giustizia;
- condannare l' alla E_ consegna della polizza assicurativa prevista dall'elenco prezzi allegato al contratto di appalto;
Con vittoria di spese e compenso professionale”.
2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26/6/2015 si è costituito in giudizio – quale progettista e direttore dei lavori - eccependo Controparte_2 in via prelimianare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c. per non avere parte attrice indicato “la residenza o il domicilio o la dimora ed anche il codice fiscale del geom. Controparte_2 avendolo citato presso lo studio dove abitualmente esercita la propria attività professionale” e chiedendo il rigetto per infondatezza delle domande di parte attrice, deducendo che:
− e in data 18-23/7/2013 hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3
sottoscitto con “Scrittura privata per il conferimento di incarico Controparte_2 professionale” e solo in data 24/7/2013 hanno stipulato con l' E_
autonomo contratto d'appalto;
[...]
− nello specifico, il GEetra è stato incaricato dai committenti di Controparte_2
dirigere i lavori di ristrutturazione del fabbricato sito a Porto Sant'Elpidio, Via
Fonteserpe n.4, (eseguiti dall'appaltatrice ) - lavori già E_ progettati dal GE. , il quale aveva redatto anche la relazione ex L. Parte_5
10/1991 e presentato richiesta di permesso a costruire (n. 2039 del 17/7/2013);
− nel corso del rapporto, – a richiesta dei committenti - ha presentato Controparte_2
in data 5/11/2013 una variante all'originale permesso di costruire (relativa ad una diversa conformazione della scala esterna ed al recupero delle aperture preesistenti) ed ha provveduto in data 8/1/2014 al deposito di una nuova relazione ex L.10/1991
a firma del GE. , resasi necessaria per l'omissione da parte del E_1 precedente tecnico del calcolo relativo al solaio di copertura;
− l'intervento relativo al tetto è stato eseguito “così come richiesto dai committenti […] e dall'Ing. (tecnico per la parte strutturale e dei calcoli”(il quale nella relazione Per_2 consegnata al genio civile in data 7/11/2013 ha accertato che “l'immobile non poteva
9 sopportare pesi eccessivi e, quindi, consigliava di alleggerire il più possibile il solaio di copertura, evitando il sovraccarico sull'intero edificio”);
− i committenti hanno imposto all'impresa l'applicazione di “due guaine e l' Pt_1
isolamento di 4 cm” (richiamando il punto 12 del computo metrico allegato al contratto d'appalto, che prevedeva 4 cm di isolamento) in contrasto con le prescrizioni del
GE. che – sulla base della relazione del GE. – aveva _2 CP_11 richiesto l'applicazione di 8 cm di isolamento;
in particolare il GE. _2 domandava a tal fine un parere scritto al GE. circa la possibilità di CP_11 suddividere l'isolamento termico in due strati (4 cm esterni e 4 cm interni), il quale ultimo (con comunicazione del 15/02/2014) confermava la conformità alla L.
10/1991 anche in caso di realizzazione dell'isolamento “in economia ed anche dopo la rimozione del ponteggio[…] prima della chiusura dei lavori da parte della D.L.”;
− successivamente al mese di febbraio 2014, su richiesta dei committenti, sono stati effettuati sull'immobile ulteriori lavori - quali, internamente, “la tinteggiatura delle pareti, la posa dei pavimenti, la posa in opera delle porte, la posa in opera dei corpi illuminanti ecc.”, “lo spostamento di una botola, posta sul solaio del piano secondo” ed esternamente “la sistemazione della fognatura, la sistemazione del piazzale, la posa dei cordoli, la posa delle balaustre ecc.”;
− tutti i lavori eseguiti dall'impresa edile sono stati contabilizzati in “tre E_
S.A.L.” (18/9/2013, 4/12/2013 e 8/4/2014) , sottoscritti dal GE. e _2 accettati dalle parti;
− successivamente alla consegna del terzo SAL il cantiere è rimasto aperto dovendo l'impresa edile – sotto il controllo del direttore dei lavori - completare ulteriori opere esterne già computate, nonché l'isolamento del tetto;
− tuttavia nonostante la ristrutturazione fosse conclusa “nelle parti principali” e conforme agli accordi, i committenti hanno contestato con lettera indirizzata al GE. ed all'impresa presunti vizi quali rigonfiamenti, muffa, macchie _2 Pt_1 sulle pareti (senza, peraltro, mai eccepire difetti riguardanti il tetto);
− nel giugno 2014 il convenuto è venuto a conoscenza del Controparte_2 procedimento ex art. 696 bis c.p.c. istaurato dall'impresa edile nei confronti Pt_1 della committenza – giudizio cui, tuttavia, è rimasto estraneo - sicchè la CTU conclusiva non è allo stesso opponibile;
10 − successivamente, in assenza di riscontro da parte dei committenti, il GE. dovendo procedere alla chiusura della pratica edilizia, in data 21/1/2015 _2 ha diffidato i committenti a nominare una nuova impresa per il completamento dei lavori, rappresentando l'assenza di agibilità dell'immobile in difetto della comunicazione di fine lavori;
− la richiesta dei compensi svolta dal GE. ai committenti è conforme a CP_12
quanto pattuito al punto 8 della scrittura privata – essendo anche previsto al punto
5.8 che “in caso di recesso, rimane l'obbligo in capo al committente di corrispondere al geometra le spese sostenute e l'onorario dovuto per l'attività fino a quel momento svolta”;
− nonostante ciò e hanno corrisposto Parte_1 Parte_2 Parte_3
al GE. unicamente la somma di euro 5.720 a titolo di acconto - Controparte_2
“residuando, così, la somma di € 26.418,37, somma indicata, comunque, al netto della voce di presentazione dell'agibilità (pari ad € 3.652,92), attività che le attrici non hanno fatto terminare al professionista”) che lo stesso ha diritto di percepire;
− nel corso del rapporto, inoltre, su incarico di ha Controparte_2 Parte_1 effettuato lavori “per le modifiche interne apportate ad un fabbricato di sua proprietà sito a Porto
Sant'Elpidio in via dell'Arte” per la complessiva somma di euro 3.465 che lo stesso ha diritto di percepire;
Il convenuto ha pertanto domandato l'autorizzazione alla chiamata in Controparte_2 causa della propria comapgnia assicuratrice limited e rassegnato le Controparte_5 seguenti conclusioni “• In via preliminare e pregiudiziale: dichiarare nullo l'atto di citazione ex art. 164 cpc per la mancanza del codice fiscale del geom. nonché perché il medesimo atto è stato Controparte_2 notificato presso il suo studio e non presso la residenza, domicilio o dimora così come previsto ed indicato nell'art. 163 n. 2 срс; • in ulteriore via preliminare e pregiudiziale dichiarare nulla e di nessuna efficacia la perizia del grom. - CTU nominato nel procodimento ex art. 696-bis cpc (proc. n. 1930/2014 RG) Per_1 in quanto al medesimo non opponibile non essendo stato citato in giudizio e, quindi, impossibilitato a difendere le proprie ragioni;
• nel merito rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto ed in via riconvenzionale, dichiarare le parti attrici , e , in Parte_1 Parte_2 Parte_3 solido tra di loro, obbligate a rifondere al goom. la complessiva somma di € € 26.418,37, o di _2 quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, per l'attività di direzione dei Lavori svolta con professionalità e competenza;
•nel merito rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in
11 diritto ed in via riconvenzionale dichiarare obbligata a rifondere al geom. la Parte_1 _2 complessiva somma di € 3.465,00, per i lavori svolti quale tecnico incaricato per la proprietà sita in Porto sant' Elpidio alla via dell'Arte; •chiede di essere autorizzato a chiamare in causa la propria assicurazione per la responsabilità professionale nella persona E_3 del legale rappresentante p.t. signor con sede in Via Matteo Bandello, 1 in E_4
20123 - Milano, con differimento dell'udienza fissata al 21.07.2015 ad altra data con concessione dei termini per la notifica ex art. 163-bis cpc;
Con vittoria di spese e competenze professionali".
3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30/6/2015 si è costituita in giudizio l' , chiedendo il rigetto delle domande di E_ parte attrice e svolgendo a propria volta domanda riconvenzionale per il pagamento dei compensi residui, deducendo che:
− in data 24/7/2013 e hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3
sottoscritto con l' un contratto d'appalto per E_
l'esecuzione di lavori di ristrutturazione edilizia su un immobile di relativa proprietà sito a Porto Sant'Elpidio, Via Fonteserpe n.4, fissando quale termine di consegna la data del 31/3/2014;
− gli attori sono stati immessi nel possesso dell'immobile solo in data 15/4/2014 a causa del tardivo intervento di EL nello sposatmento di cavi elettrici necessario al completamento delle opere esterne (quali la posa del cappotto termico e la finitura dell'intonachino) – intervento avvenuto solo nel marzo 2014, pure a fronte della richiesta avanzata dai committenti nel dicembre 2013;
− successivamente in data 17/6/2015 ha contattato Parte_1 E_
segnalando la presenta di “una macchia di umidità sulla parete nord dell'immobile in corrispondenza della caldaia posizionata nel box esterno” – a fronte della quale il giorno seguente è stato svolto un sopralluogo, alla presenza del e del GE. Pt_1
ed è stata riscontrata una piccola perdita dalla caldaia (prontamente Controparte_2 riparata);
− nel corso del sopralluogo, ha lamentato ulteriori fenomeni di umidità Parte_1
al primo piano, riconducibili alla mancata areazione degli ambienti (nonostante tale accorgimento fosse già stato raccomandato ai committenti);
12 − successivamente alla formale denuncia dei vizi ex art. 1667 c.c. inoltrata dai committenti all'impresa in data 19/6/2015, - oltre a respingere ogni E_ addebito di responsabilità - ha instaurato il giudizio ex art. 696 bis c.p.c. all'esito del quale la svolta CTU ha escluso una responsabilità dell'impresa, rilevando che gli interventi eseguiti non avevano aggravato le carenze strutturali dell'immobile già preesistenti;
− i vizi lamentati dall'attore, attinenti alla presenza di muffe e rigonfiamenti, ove ritenuti sussistenti sono da ascrivere all'impresa idraulica , Controparte_4 occupatasi dell'impianto di riscaldamento;
− non sussiste, pertanto, la responsabilità dell'impresa appaltatrice – avendo la stessa eseguito correttamente quanto riportato nel computo metrico, non potendo come previsto dall'art. 4 “introdurre di sua iniziativa variazioni a lavori avendo solo l'obbligo di eseguire tuitte le varianti ritenute opportune dal committente e dalla D.L.”;
− l'assenza di “comunicazione di fine lavori, richiesta del certificato di abitabilità nonché stesura della contabilità” non è ascrivibile all'impresa, trattandosi di attività propria del Direttore dei
Lavori;
− l'impresa edile risulta ancora creditrice di e Pt_1 Parte_1 Parte_2
delle seguenti somme: a) euro 15.444,93 a titolo di opere realizzate Parte_3 dalla stessa e non saldate;
b) euro 3.500,00 (+ IVA) per ulteriori opere realizzate e non contabilizzate nel computo metrico, quali “posa in opera di n. 3 piatti doccia E
600,00, posa di c.d. “bandina”, su tutto il perimetro del fabbricato per 50 E_5 ml, […] pari ad E 900,00 e rimozione intonaco al piano seminterrato per problematiche inerenti alla posa del cappotto esterno per circa 80 mq […] pari ad E 2.000,00”
L'impresa edile ha, pertanto, domandato – previa autorizzazione alla chiamata in Pt_1 causa della compagnia assicurativa e dell'impresa idraulica Controparte_8 di - di “nel merito: - accertato che la convenuta ha eseguito sull'immobile sito CP_4 Controparte_4
in Porto Sant'Elpidio Via Fonteserpe n. 4 di proprietà degli attori quanto commissionato dalla committenza e dal Direttore dei Lavori secondo il computo metrico allegato al contratto di appalto del 24/07/2013 e gli ordini di servizio;
- accertato che le opere eseguite dall'impresa appaltatrice sono state effettuate a regola d'arte, non presentando vizi e/o difformità riconducibili al proprio operato, rigettare tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- in via riconvenzionale: accertato che la convenuta risulta tuttora
13 creditrice della somma di E. 15.444,93 oltre iva per le opere da essa realizzate e di E. 3.500,00 oltre iva per lavorazioni non ricomprese nel computo contabile del C.T.U., condannare i IG.ri , Parte_1
e al pagamento della complessiva somma di E. 18.944,93 oltre iva o di Parte_2 Parte_3 quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre al rimborso delle spese del C.T.U. pari ad
E. 1.836,91, il tutto nei limiti del contributo unificato versato;
- in subordine: nella denegata ipotesi in cui il
Giudice ravvisi una responsabilità, anche solo concorsuale, in capo all' in E_ virtù della chiamata in causa della compagnia , in persona del legale E_6 rappresentante pro tempore, e della in persona del titolare pro tempore Controparte_4
condannarli a tenere indenne, manlevata e sollevata da ogni e qualsiasi pretesa attorea Controparte_4
l'impresa convenuta, ovvero condannare i medesimi ciascuno per le proprie responsabilità a corrispondere e/o a rimborsare all' la somma che quest'ultima all'esito del presente giudizio E_ risulterà essere a sua volta eventualmente tenuta a corrispondere agli attori a titolo di risarcimento danni. In ogni ipotesi con vittoria di spese e compensi professionali, spese forfettarie, Iva e Cap, come per legge”.
4. Autorizzata la chiamata in causa del terzo proposta dal GE. , la Controparte_2 compagnia limited non si è costituita e va pertanto dichiarata Controparte_5 contumace – verificata la regolarità della notifica come da documentazione prodotta telematicamente in data 13/1/2016.
5. Autorizzata la chiamata in causa del terzo proposta da , in data E_
23/12/2015 si è costituita , chiedendo il rigetto delle domande svolte nei Controparte_3 relativi confronti e deducendo:
− il difetto di legittimazione passiva in capo a atteso che l'impresa Controparte_3 edile ha stipulato polizza assicurativa con la diversa società “ , E_ CP_3
– soggetto giuridico non citato in giudizio, parte Parte_6 del medesimo gruppo e tuttavia autonomo e dotato di distinto codice fiscale;
− l'inoperatività in specie della polizza assicurativa n. 206244 stipulata in data
30/11/2010 in relazione alla natura dei danni emersi - essendo previsto all'art. 19 comma 2, lett. J) che “la garanzia assicurativa non comprende la responsabilità per danni cagionati da opere, ed installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvnuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da merci, prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi”;
14 − l'inopponibilità ad delle risultanze Parte_7
della CTU redatta nel giudizio per ATP (RG 1930/2014) di cui non è stata parte;
− l'infondatezza delle domande svolte dall'attore nei confronti dell'Impresa
[...]
essendo emerso dalla CTU svolta ante causam la correttezza delle E_ opere realizzate, in conformità alle richieste del direttore dei lavori e della committenza.
6. Essendo stata autorizzata la chiamata in causa del terzo I.T.E. di , lo Controparte_4 stesso si è costituito in data 23/12/2015 chiedendo il rigetto delle domande svolte nei relativi confronti, domandando di essere autorizzato a chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice Allianz Spa, svolgendo domanda riconvenzionale per il pagamento da parte di del prezzo residuo non corrisposto dei lavori eseguiti e deducendo E_ che:
− l'impresa idraulica di ha realizzato nel fabbricato di proprietà CP_4 Controparte_4
di e la sola posa in opera dell'impianto Parte_1 Parte_2 Parte_3 di riscaldamento, eseguendo i lavori a regola d'arte in conformità al progetto ed alle direttive impartite dalla committenza e dal Direttore dei Lavori;
− le anomalie riscontrate dai committenti sono dipese unicamente dalla scelta degli stessi di non installare “servomotori termoeletrici”, così come proposta da CP_4
− l'impresa idraulica è creditrice di della somma pari ad CP_4 E_
euro 5.500,00 di cui ha diritto al pagamento.
Per tali ragioni ha rassegnato le seguenti conclusioni: “a) In via Controparte_4 preliminare: in ragione della chiamata in causa della autorizzare la chiamata Controparte_4 in causa della Allianz SpA, in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale a 34123 Trieste, Largo Ugo
Ineri n. 1, quale garante per la responsabilità civile, ai sensi della polizza n. 053206205, al fine della manleva totale del terzo, in relazione alle eventuali somme che lo stesso fosse tenuto a versare all'attore e/o ad altra parte, a qualsiasi titolo, e per l'effetto, fissare nuova udienza di comparizione ai sensi dell'art. 269
c.p.c. allo scopo di consentire la citazione del terzo chiamato in causa, Allianz spa, nei termini di legge;
In via principale e nel merito: rigettare la domanda svolta da parte attrice e da parte convenuta nei confronti del terzo, quali parti originarie, perché infondate in fatto ed in diritto e/o sfornite di prova, per i motivi esposti;
In via riconvenzionale: accertato e dichiarato che la terza chiamata in giudizio è creditrice della residua somma di euro 5.500,00, oltre Iva, condannare la convenuta al pagamento in E_
15 favore della stessa della somma indicata o di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia;
In via subordinata: in denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice e di parte convenuta nei confronti del terzo, quali parti costituite originarie, e conseguente liquidazione in sentenza di una qualsiasi somma, a qualsivoglia titolo, in favore delle stesse, ove accertata e dichiarata la responsabilità della
[...]
per i fatti per cui è causa, condannare la terza chiamata in causa Allianz Spa in Controparte_4 persona del legale rappte p.t., con sede legale a 34123 Trieste, Largo Ugo Ineri n. 1, quale garante per la responsabilità civile ai sensi della polizza n. 053206205, a manlevare totalmente e definitivamente il terzo chiamato, ai sensi e per gli effetti della citata polizza di assicurazione, da ogni e qualsiasi onere di pagamento di somma cui la stessa dovesse venir condannata in favore di parte attrice, in conseguenza dell'accoglimento di tutta o parte della domanda svolta dallo stesso in relazione al sinistro per cui è causa, e/o in favore di altra parte originaria, e quindi condannare la Allianz spa a pagare direttamente all'attore e/o ad altra parte, in sostituzione dell'odierna parte terza chiamata, tutte le somme eventualmente stabilite dal Giudice, a qualsiasi titolo, anche per spese di lite e compensi professionali, nonché condannare la Allianz S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., a rifondere al terzo chiamato o pagare direttamente, a manleva dello stesso, tutte le spese comunque conseguenti a questo giudizio, ivi comprese le spese di lite ed i compensi professionali dello scrivente procuratore della stessa;
in ogni caso: contenere l'eventuale risarcimento nei limiti del massimale previsto dalla polizza, imputando al terzo chiamato Allianz S.p.A. eventuali pregiudizi economici per mala gestio. Il tutto nei limiti di valore del contributo unificato versato. Con vittoria di spese di lite, nonché compensi professionali di lite e stragiudiziali, e spese stragiudiziali dalla costante giurisprudenza equiparate a quelle strettamente giudiziali, in quanto a queste ultime prodromiche e strumentali, con attribuzione in favore del procuratore antistatario”.
7. Autorizzata la chiamata in causa della compagnia assicurativa Allianz Spa svolta dal terzo – la stessa si è costituita tardivamente alla prima Controparte_4 udienza del 9/6/2016 chiedendo il rigetto delle domande svolte nei relativi confronti e deducendo :
− l'inammissibilità “della chiamata in causa” di Allianz Spa, non avendo gli attori Parte_1
e formulato alcuna contestazione specifica nei
[...] Parte_2 Parte_3 confronti dell'impresa e non emergendo dagli atti alcuna Controparte_4 responsabilità di quest'ultima;
− l'inoperatività in specie della polizza assicurativa n. 053206205 stipulata tra CP_4
e Alliazn Spa essendo stato previsto al punto 2.1 del contratto Controparte_4
16 che “sono esclusi dalla garanzia assicurativa “i danni agli impianti, attrezzature o alle cose installate, riparate o manutenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi
(lettera a), così come sono esclusi i danni “da inidoneità o mancata rispondenza all'uso cui gli impianti sono destinati”;
− l'assenza di responsabilità in capo all'impresa di avendo la CP_4 Controparte_4 stessa eseguito i lavori di posa in opera dell'impianto di riscaldamento a regola d'arte
– considerato peraltro che l'unica anomalia riscontrata dalla CTU svolta in sede di ricorso ex art. 696 bis c.p.c. (non utilizzabile nei confronti di Allianz non parte del giudizio) ha riguardato “la differenza di temperatura tra zona giorno e zona notte”, evitabile mediante l'installazione dei “servomotori termoelettrici” – soluzione proposta ai committenti da e dagli stessi rifiutata per evitare ulteriori costi. CP_4
Per tali ragioni Allianz Spa ha rassegnato le seguenti conclusioni: “- in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità della chiamata in causa dell'Allianz S.p.A. e, comunque, l'improponibilità,
l'inammissibilità e la pretestuosità di ogni e qualsivoglia domanda rivolta nei di lei confronti, da chiunque proposta, per carenza di causa petendi, ed indi disporre l'estromissione della stessa dal giudizio ed, in ogni caso, rigettare le domande formulate nei propri confronti, da chiunque proposte, con ogni di ciò giuridica conseguenza, anche in ordine alle spese di lite;
- sempre in via preliminare, ferma restando la suesposta eccezione, accertare e dichiarare l'inoperatività nel caso di specie della polizza n. 0532062015, accesa dalla ditta presso l'Allianz S.p.A. ed indi respingere ogni e qualsivoglia domanda Controparte_4 formulata nei confronti di detta Impresa assicuratrice, da chiunque proposta, in quanto infondata sia in linea di fatto che di diritto, con ogni di ciò giuridica conseguenza, anche in ordine alle spese di lite;
- nel merito, nella denegata e davvero non creduta ipotesi di rigetto delle sollevate eccezioni preliminari, accertata l'assenza di qualsivoglia concreta responsabilità in capo alla ditta I.T.E. di Vetrano in relazione ai danni CP_4 oggetto di lite, respingere ogni e qualsivoglia domanda formulata nei confronti dell'Allianz S.p.A., da chiunque proposta, in quanto infondata sia in linea di fatto che di diritto e, comunque, non provata, con ogni di ciò giuridica conseguenza, anche in ordine alle spese di lite;
- in via di estremo subordine, nella denegata e davvero non creduta ipotesi di rigetto delle precedenti domande, limitare il risarcimento eventualmente dovuto dall'Allianz S.p.A. alla quota parte di responsabilità effettivamente ascrivibile alla ditta Controparte_4
contenendo il quantum eventualmente dovuto nei limiti del massimale previsto in polizza e con
[...] applicazione dello scoperto del 10%. Con vittoria di spese e competenze di lite ex art. 91 c.p.c.”.
17 8. Alla prima udienza del 9/6/2016 parte attrice ha eccepito l'inammissibilità della domanda riconvenzionale avanzata da nei confonti di in Controparte_2 Parte_1 quanto non dipendente dal titolo oggetto del giudizio, nonché la falsità della scrittura privata di conferimento dell'incarico professionale dallo stesso prodotta - riservando la successiva proposizione di querela di falso;
a tale udienza sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c.
Gli attori e con propria memoria ex art. 183 Parte_1 Parte_8 Parte_3
n. 1 c.p.c. depositata in data 11/7/2016 oltre ad insistere nelle difese e domande già svolte hanno dedotto: i) l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta da _2
nei confronti di per autonomia di petitum e causa petendi ripetto
[...] Parte_1 all'oggetto del giudizio;
ii) l'avvenuta sanatoria dei vizi dell'atto di citazione notificato a a seguito della costituzione in giudizio del convenuto;
iii) la falsità della Controparte_2 scrittura di conferimento di incarico depositata dal GE. , deducendo Controparte_2 come l'incarico fosse stato conferito “nel luglio 2013 nello studio professionale del alla _2 presenza della Sig.ra della Sig.ra e del Sig. per un Parte_1 Parte_2 Persona_3 compenso di euro 8.000,00 e come “della scrittura il tecnico ne aveva redatta una sola copia che tratteneva presso il suo studio”; solo successivamente all'inasprirsi dei rapporti con i committenti avrebbe modificato il contenuto del contratto. Controparte_2
Il convenuto con la propria memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. depositata in
Controparte_2 data 11/7/2016 ha dedotto: a) l'ammissibilità della domanda riconvenzionale dallo stesso avanzata nei confronti di non essendo necessaria a tal fine l'identità del Parte_1 titolo;
b) l'inammissibilità delle deduzioni in merito alla falsità della scrittura privata sollevate dagli attori all'udienza del 9/6/2016 non avendone gli stessi specificatamente contestato la conformità all'originale, né avendo prodotto a propria volta l'originale della scrittura. Per tali ragioni il convenuto ha parzialmente modificato le conclusioni
Controparte_2 precedentemente rassegnate come segue: “ • in via preliminare e pregiudiziale: dichiarare nullo l'atto di citazione ex art. 164 cpc per la mancanza del codice fiscale del geom. nonché perché il
Controparte_2 medesimo atto è stato notificato presso il suo studio e non presso la residenza, domicilio o dimora così come previsto ed indicato nell'art. 163 n. 2 cpc;
• in ulteriore via preliminare e pregiudiziale dichiarare nulla e/o di nessuna efficacia e/o comunque inopponibile al geom. la perizia del geom. –
Controparte_2 Per_1
CTU nominato nel procedimento ex art. 696-bis cpc (proc. n. 1930/2014 RG-Tribunale di Fermo) ed
18 ogni altra documentazione riferita al suddetto giudizio, in quanto al medesimo non opponibile non essendo stato citato in giudizio e, quindi, impossibilitato a difendere le proprie ragioni;
• nel merito rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto ed in via riconvenzionale, dichiarare le parti attrici
, e , in solido tra di loro, obbligate a rifondere al geom. Parte_1 Parte_2 Parte_3 la complessiva somma di € € 26.418,37, o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di _2 giustizia, per l'attività di direzione dei Lavori svolta con professionalità e competenza in merito all'immobile sito in P.S.Elpidio (FM) via Fonteserpe n. 4 in comproprietà tra le parti attrici;
• nel merito rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto ed in via riconvenzionale dichiarare Parte_1 obbligata a rifondere al geom. anche la somma di € 3.465,00, per l'incarico professionale
[...] _2 tecnico svolto dal geom. a favore della per la proprietà sita in Porto sant'Elpidio alla via _2 Pt_1 dell'Arte di proprietà esclusiva della sig.ra ; • in subordine ed in dannata ipotesi di Parte_1
accoglimento della domanda attrice, in accoglimento delle domande riconvenzionali su esposte ed in via ulteriormente riconvenzionale, dichiarare la compensazione dei crediti ex art. 1241 c.c. e condannare parte attrice al versamento della residua somma dovuta al geom. per lo svolgimento dell'attività _2
professionale in merito all'immobile sito in P.S.Elpidio (FM) via Fonteserpe n. 4 in comproprietà tra le parti attrici. • Con vittoria di spese e competenze di causa”.
La convenuta con la propria memoria ex art.183 n. 1 c.p.c. E_ depositata in data 11/7/2016 ha contestato le eccezioni avanzate da Controparte_3 deducendo: i) l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva di
[...]
, essendo l'errata indicazione della società conseguita ad un mero errore materiale CP_3
“dovuto sia alla similarità del nominativo sia all'appartenenza delle due società al medesimo gruppo CP_17
ed essendosi la società erroneamente convenuta costituita in
[...] Controparte_3 giudizio producendo la polizza;
ii) l'infondatezza dell'eccezione di inoperatività della polizza avendo gli attori provveduto a contestare i vizi “nell'imminenza dell'esecuzione dei lavori”, ossia in data 19/6/2014, dopo due mesi dalla presa di possesso dell'immobile ristrutturato. Per tli ragioni la convenuta, oltre ad insistere nelle domande già svolte, ha domandato “il rinnovo della chiamata in causa nei confronti della . Parte_4
– quale compagnia assicuratrice di - con propria Controparte_3 E_ memoria ex art.183 n.1 c.p.c. depositata in data 11/7/2016 ha insistito in tutte le difese e domande già svolte, ivi inclusa l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione.
19 con la propria memoria ex art. 183 n.1 c.p.c. depositata in data Controparte_4
6/7/2016 oltre alle medesime difese già svolte ha dedotto: a) la legittimità della chiamata in giudizio di Allianz Spa essendo la stessa tenuta a manlevare l'impresa assicurata nel caso in cui ne venga accertata la responsabilità per vizi all'impianto termico;
b) l'infondatezza dell'eccezione avanzata da Allianz Spa di inoperatività della polizza rientrando i danni lamentati dagli attori nella copertura assicurativa, avendo gli attori denunciato i vizi riscontrati dopo due mesi dall'ingresso nell'immobile; c) la non corretta quantificazione ed il difetto di prova del danno lamentato da parte attrice. Per tali tagioni, Controparte_4
a parziale modifica delle conclusioni già rassegnate, ha domandato “a)In via
[...] principale e nel merito: rigettare la domanda svolta da parte attrice e da parte convenuta nei confronti del terzo, quali parti originarie, perché infondate in fatto ed in diritto e/o sfornite di prova, per i motivi esposti;
rigettare altresì le difese svolte dalla terza chiamata Allianz spa, laddove in contrasto con le difese svolte dalla Con;
b)In via riconvenzionale: accertato e dichiarato che la terza chiamata in giudizio è creditrice della residua somma di euro 5.200,00, condannare la convenuta al pagamento in E_ favore della stessa della somma indicata o di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia;
il tutto nei limiti dello scaglione sino ad euro 5.200,00; c)In via subordinata: in denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice e di parte convenuta nei confronti del terzo, quali parti costituite originarie, e conseguente liquidazione in sentenza di una qualsiasi somma, a qualsivoglia titolo, in favore delle stesse, ove accertata e dichiarata la responsabilità della per i fatti per cui è causa, Controparte_4 condannare la terza chiamata in causa Allianz Spa, in persona del legale rappte p.t., con sede legale a
34123 Trieste, Largo Ugo Ineri n. 1, quale garante per la responsabilità civile ai sensi della polizza n.
053206205, a manlevare totalmente e definitivamente il terzo chiamato, ai sensi e per gli effetti della citata polizza di assicurazione, da ogni e qualsiasi onere di pagamento di somma cui la stessa dovesse venir condannata in favore di parte attrice, in conseguenza dell'accoglimento di tutta o parte della domanda svolta dallo stesso in relazione al sinistro per cui è causa, e/o in favore di altra parte originaria, e quindi condannare la Allianz spa a pagare direttamente all'attore e/o ad altra parte, in sostituzione dell'odierna Con parte terza chiamata, , tutte le somme eventualmente stabilite dal Giudice, a qualsiasi titolo, anche per spese di lite e compensi professionali, nonché condannare la Allianz S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t.,
a rifondere al terzo chiamato o pagare direttamente, a manleva dello stesso, tutte le spese comunque conseguenti a questo giudizio, ivi comprese le spese di lite ed i compensi professionali dello scrivente procuratore della stessa;
in ogni caso: contenere l'eventuale risarcimento nei limiti del massimale previsto dalla polizza,
20 imputando al terzo chiamato Allianz S.p.A. eventuali pregiudizi economici per mala gestio. Con vittoria di spese di lite, nonché compensi professionali di lite e stragiudiziali, e spese stragiudiziali dalla costante giurisprudenza equiparate a quelle strettamente giudiziali, in quanto a queste ultime prodromiche e strumentali, con attribuzione in favore del procuratore antistatario”.
Allianz spa ha omesso il deposito della memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c.
Le ulteriori memorie depositate non hanno determinato un ampliamento del thema disputandum – fermo che con la propria memoria 183 n. 2 c.p.c. Controparte_4 ha dato atto di rinunciare “alla domanda riconvenzionale svolta nei confronti dell'impresa CP_1
.
[...]
Nel prosieguo del giudizio, all'esito della successiva udienza del 15/11/2016 il giudice – con ordinanza ivi confermata - ha “dichiara[to] inammissibile la domanda riconvenzionale svolta da
[...] nei confronti di sul presupposto che “essa riguarda i compensi dovuti per _2 Parte_1 altra prestazione professionale e per lavori svolti su altro bene immobile, non oggetto del presente giudizio” ed ha rigettatto la richiesta svolta dal convenuto di rimessione in termini per la E_ chiamata in causa del terzo, essendo il rimedio inammissibile “in caso di errore evitabile con la normale diligenza” e disposto il “rinnovo della CTU”. L' elaborato è stato depositato dall'Ing. in data 16/11/2021. Persona_4
Nel prosieguo del giudizio, all'udienza del 5/4/2023 gli attori hanno proposto querela di falso in via incidentale avverso la scrittura privata di conferimento di incarico a _2
. Nelle more, con ordinanza datata 18/10/2023 è stata formulata alle parti proposta
[...] conciliativa, che all'udienza del 9/11/2023 non è stata accettata dai convenuti e _2
La querela di falso proposta dagli attori è stata dichiarata inammissibile con Pt_1 ordinanza del 13/11/2023, perche “irrilevante ai fini del decidere […] avendo gli stessi chiesto in via principale la risoluzione del contratto ed in ogni caso eccepito il grave inadempimento da parte del GEetra per l'incompleto svolgimento dell'attività concordata e per l'errata progettazione delle opere (non _2 conformi alla normativa vigente) - eccezioni che impongono di verificare l'attività effettivamente svolta”. Con il medesimo provvedimento – “RILEVATO che la CTU svolta in corso di causa - pur dando atto della presenza di errori progettuali ed esecutivi nella realizzazione delle opere oggetto d'appalto - non consente di determinare l'attività effettivamente svolta dai convenuti e le singole responsabilità per i danni riscontrati;
RITENUTO, pertanto, necessario rinnovare la perizia al fine di accertare le responsabilità dei singoli convenuti, l'entità dell'inadempimento degli stessi ed i compensi agli stessi eventualmente ancora spettanti” è
21 stata, quindi, disposta nuova CTU sull'immobile – depositata in data 12/12/2024 dall'Ing.
All'esito dell'udienza del 16/1/2025 la causa è stata rinviata per la Controparte_7 precisazione delle conclusioni, poi avvenuta all'udienza del 13/3/2025 con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
9. Ciò premesso e riportato in relazione al thema disputandum si osserva quanto segue.
10. Va preliminarmente rilevato che dall'istruttoria svolta in corso di causa ed in particolare dalla CTU eseguita dall'Ing. emerso che “Il fabbricato in esame di proprietà CP_7 degli attori si trova a Porto Sant'Elpidio in Via Fonteserpe n. 4 ed è accessibile dai due cancelli metallici, posti ad est ed ovest della parete sud dell'edificio, rispettivamente uno carrabile ed uno solo pedonale (Cfr.
Fig.1 e Allegato 2 Foto 1÷6). Esso è descritto al Catasto fabbricati al Fg. 7 part. 162 subb. 7÷11.
L'edificio si sviluppa su tre piani: il seminterrato, destinato a locali accessori (lavanderia, ripostiglio e bagno), ed i piani terra e primo destinati ad abitazione, entrambi con ingresso, soggiorno-cucina-pranzo, disimpegno, ripostiglio, due bagni e due camere e due balconi (Cfr. Allegato 2 Foto 1÷6, 15÷39). Il fabbricato è dotato del volume tecnico del sottotetto grezzo (Cfr. Allegato 2 Foto 12÷14) e del soprastante tetto a padiglione con la guaina antiriflesso a vista (Cfr. Allegato 2 Foto 11). Tale fabbricato è stato sottoposto ad intervento edilizio, autorizzato dal Comune di Porto Sant'Elpidio come segue: • Permesso di Costruire (PdC) n. 2039 del 17.07.2013 pratica edilizia n. 1824 Prot. 13674, per i lavori di “Ristrutturazione fabbricato residenziale e realizzazione scala esterna” con progetto del GE. L'intervento progettato E_8 riguardava la realizzazione della scala esterna e la demolizione di quella interna, la divisione dell'esistente unica unità immobiliare in due appartamenti con variazione degli spazi interni, l'esecuzione degli interventi necessari al miglioramento dell'efficienza e del contenimento energetico dell'edificio ed infine la demolizione di due accessori annessi. • Permesso di Costruire (PdC) n. 2126 del 08.01.2014 pratica edilizia n. 1824
Prot. 30277, per “Variante in corso d'opera ai lavori di ristrutturazione fabbricato residenziale e realizzazione di scala esterna” autorizzati con P.d.C. n. 2039 del 17.07.2013 con progetto del GE.
Il progetto di variante mirava a migliorare la composizione architettonica dell'edificio e ad Controparte_2 un maggiore recupero delle preesistenze interne ed esterne. Infatti diversi divisori esistenti si adattavano perfettamente alla nuova distribuzione interna, pertanto non venivano toccati con conseguente risparmio economico. La variante mirava a ridurre le modifiche prospettiche e prevedeva una modifica della scala esterna. • Tra le documentazioni allegate alla pratica urbanistica c'era anche la Relazione Tecnica sull'efficientamento energetico a firma del GE. ai sensi della L. 10/1991, D.Lgs n. E_1
192/2005 e D.Lgs. n. 311/2006. • Progetto strutturale a firma dell'Ing. depositato Persona_5
22 presso il Servizio del Genio Civile e Protezione Civile della Provincia di Fermo con Prot. 40667/2425 del
07.11.2013 e collaudo a firma dell'Ing. depositato al Prot. 24269/2475. Lo stato Persona_6 attuale dell'edificio è documentato dalle foto 1÷39 dell'Allegato 2. Il fabbricato esternamente è stato dotato di cappotto in polistirene di 8cm di spessore con soprastante finitura tinteggiata e la copertura di isolante termico in polistirene espanso da 4cm e soprastante guaine di impermeabilizzazione e di antiriflesso (Cfr.
Allegato 2 Foto 1÷14). A ridosso della parete nord è stata realizzata la scala esterna, che collega i piani seminterrato, terra e primo, con conseguente demolizione della scala interna e realizzazione di solaio di chiusura del vuoto residuo. I lavori di ristrutturazione hanno interessato anche internamente i piani dell'edificio, in cui al CTU sono stati mostrati i difetti i lamentati dagli attori quali (Cfr. Allegato 2 Foto
15÷39): macchie di muffa sulla parete a ridosso del portone blindato al P1 ed al PT;
filature in corrispondenza della chiusura della vecchia apertura per accedere al sottotetto;
filature nella zona di chiusura della canna fumaria;
distacchi della tinteggiatura sul soffitto del disimpegno vicino alla nuova botola e nel bagno;
muffa nel bagno, nelle camere ed in cucina vino alla finestra. I due appartamenti sono abitati anche se non esiste la dichiarazione di ultimazione dei lavori ed il certificato di agibilità.” (cfr. pp. 5-7).
Quanto alla presenza di vizi dell'immobile la CTU ha rilevato “a) Comparsa di muffa ed umidità
[…] ha riscontrato la presenza di muffa nei due appartamenti in zone diverse degli stessi che vengono di seguito elencate: - Muffa ridosso delle mazzette dei due portoni blindati a causa di un ponte termico, dovuto a carenza di coibentazione delle mazzette;
- Muffa sulla parete est della camera in corrispondenza del vano contatori a causa di un ponte termico;
- Tutti gli altri segni di muffa mostrati sono dovuti ad uno scarso ricambio d'aria, che deve essere sufficientemente lungo, attesa la presenza del cappotto esterno. b) Crepe sui muri e sui solai Al CTU sono state mostrate le filature esistenti sull'intonaco del soffitto del piano 1°, in corrispondenza della chiusura della preesistente botola, per accedere al sottotetto, e sulla parete perimetrale nord ai piani terra e 1° in corrispondenza della chiusura della traccia della canna fumaria. La causa di tali filature va ricercata nella differenza di rigidezza dei materiali a contatto e quindi nell'assenza di idonea retina di cucitura dell'intonaco. c) Bolle e rigonfiamenti sui muri Il sottoscritto non ha riscontato la presenza di bolle e rigonfiamenti dei muri, ma qualche distacco della tinteggiatura al piano 1° sul soffitto del disimpegno e nel bagno (Cfr. Allegato 2, Foto 20÷23). d) Tetto così realizzato non risponde ai parametri limite stabiliti dalla normativa vigente in materia di efficienza energetica In merito al tetto, nella documentazione allegata al PdC n.2039/2013 con progetto a firma del GE. si E_8 affermava “il manto di copertura sarà realizzato con tegole come quello esistente. Si procederà inoltre alla coibentazione ed all'impermeabilizzazione del piano di copertura”. Nella relazione tecnica di verifica
23 dell'efficientamento energetico, redatta dal GE. ai sensi della ex Legge n.10/1991, il E_1 progetto energetico prevedeva la coibentazione e l'impermeabilizzazione del tetto rifinito con la posa del manto di tegole. In particolare la stratigrafia del tetto inserita dal GE. nella relazione della Legge CP_11
10/1991 e s.m.i. nel paragrafo “Caratteristiche termiche e igrometriche del Solaio di Copertura” dall'alto verso il basso era la seguente: - Mattoni per pareti esterne, indicante il manto di copertura in tegole spessore 5 cm o Bitume puro, spessore 1 cm;
- ISOLANTE tipo SO PS , spessore 8 cm;
- Calcestruzzo, spessore 6 cm o Mattoni per pareti interne (pignatte) spessore 14 cm;
- Intonaco spessore cm. 3 Lo spessore totale del pacchetto del solaio di copertura era stato considerato di circa 37 cm. Però la stratigrafia del tetto sia allora che oggi era ed è senza la soletta di calcestruzzo da 6cm e senza l'intonaco da 3cm. Nella relazione tecnica della variante al PdC n. 2126 del 08.01.2014 a firma del GE. e Controparte_2 precisamente nel paragrafo “Ulteriori interventi già approvati con PdC 2039 del 17.07.2013” si scriveva
“si fa presente che nel progetto di variante, all'infuori di quanto soprascritto, non verrà modificato nient'altro rispetto allo stato concesso nel precedente progetto di ristrutturazione. Difatti, come approvato con PdC n. •
Guaina antiriflesso bianca del tipo DERBIBRITE • Membrana impermeabilizzante CP_19
P della • in polistirene spessore 4 cm • Solaio di soli pignatte e
[...] Controparte_20 Controparte_21 travetti h=14cm circa con interasse travetti di circa 50cm, senza soletta in calcestruzzo. Pertanto la copertura oggi esistente è diversa: - da quella indicata dal GE. che aveva previsto la finitura con un manto di CP_18 tegole, come quelle presenti ante ristrutturazione;
- da quella prevista dal GE. nella relazione CP_11 tecnica relativa alla L. 10/1991 e s.m.i. per l'assenza delle tegole, della soletta in calcestruzzo da 6cm e dell'intonaco, ma soprattutto per il minore spessore dell'isolamento termico in polistirene espanso da 4cm anziché 8cm; - da quella descritta nella variante del GE. costituita da isolante termico in _2 polistirene espanso estruso con pelle da 5cm di spessore e guaina antiriflettente bianca del tipo
DERBIBRITE; tale soluzione non è stata verificata con la Legge 10/91 e s.m.i., infatti l'ultima esistente è quella del GE. relativa al PdC 2039 del 17.07.2013. Il pacchetto di copertura, realizzato in CP_11
modo diverso da quello progettato dal GE. nell'ipotesi di tetto riscaldato, non rispetta i limiti di CP_11 legge. Infatti ha una trasmittanza termica globale di 0, 6694 W/m2K a fronte del limite di legge pari a
0,3200 W/m2K, il quale è indicato anche nella relazione del GE. (Cfr. Fascicoli di causa). CP_11
Inoltre volendo considerare anche la presenza del solaio del sottotetto e dell'intercapedine tra il tetto ed il sottotetto, la trasmittanza termica globale diventapari a 0, 5040 W/m2K, che è comunque superiore al limite di legge pari a di 0,3200 W/m2K (Cfr. Allegato 3, verifica del CTU). Infine la copertura rifinita con la sola guaina, direttamente esposta agli agenti atmosferici, senza la protezione di un adeguato manto di
24 copertura potrebbe non garantire una adeguata lunga durata dell'efficienza dell'impermeabilizzazione. e)
Infiltrazioni e bagnamento delle pareti interne ed esterne. Tale vizio non è stato riscontrato sui luoghi. f)
Intervento di chiusura ed apertura botola senza verifica statica preventiva e senza deposito al Genio Civile.
L'intervento di chiusura della preesistente botola e di apertura di quella attuale è un intervento talmente modesto, che rientra nelle opere minori che non necessitano di deposito al Genio Civile. Comunque il solaio del sottotetto dopo i lavori è stato sottoposto a prove di carico, le quali hanno accertato che il suo comportamento è rimasto uguale ante e post intervento. g) Differenza di temperatura tra zona notte e giorno
Tale lamentela è stata verificata strumentalmente in altra CTU, riscontrando una modesta variazione inferiore ad un grado, pertanto non è da prendersi in considerazione. h) Errori nei documenti contabili. Il sottoscritto ha ricontrollato la contabilità, ovvero gli stati avanzamento lavori 1, 2 e lo stato finale, il computo metrico preventivo, presente in atti, ancorché non firmato, riscontrandoli con i progetti e confrontandoli con quanto presente in atti. Si sono riscontrate delle differenze in alcuni prezzi unitari dei SAL, che sono diversi da quelli del computo metrico estimativo preventivo datato 24.01.2014. Inoltre alcune quantità già dichiarate accertate in contradditorio nei documenti di causa sono state corrette. Si precisa che queste voci di modesta entità erano già state corrette in contraddittorio in altra CTU tra le due parti direttamente interessate, la parte attrice che doveva pagare la lavorazione e l'impresa che doveva percepire il Pt_1 compenso della lavorazione eseguita. Le voci corrette sono scritte in rosso nella Tabella dell'Allegato 4. In particolare il direttore dei lavori ha quantificato i lavori in € 172.928,34 ed il CTU in € 167.758,07, con una differenza di € 5.170,28. i) Mancato rispetto del progetto. In merito al mancato rispetto del progetto ci sono due punti: -uno la sopracitata copertura, che non rispetta quanto progettato, quantomeno in termini di isolamento termico, come già trattato in precedenza;
-uno il diverso materiale isolante utilizzato per il cappotto, infatti nella relazione L. 10/91 del GE. era stata prevista la messa in opera CP_11 dell'EPS 100 con grafite (di colore grigio), mentre sulle pareti è stato messo un EPS senza grafite di colore bianco (Cfr. Allegato 2 Foto 9, 10). Occorre precisare che in questo caso anche se il materiale utilizzato è diverso da quello previsto nel progetto, il valore limite di legge della trasmittanza termica è rispettato;
infatti la trasmittanza è pari a 0,3454 W/m2K ed inferiore al valore limite di 0,3600 W/m2K. (Cfr. Allegato
5, verifica del CTU). Dalla relazione del GE. si evince che il valore della trasmittanza di CP_11 progetto della parete con EPS con grafite è pari 0,316 W/m2K, quindi più basso di quello senza grafite
0,3454 W/m2K e quindi migliore. In questo caso atteso che l'isolante impiegato rientra nei parametri di legge e che è diverso da quello di progetto e di qualità inferiore rispetto ad esso, il CTU lascia decidere alla Co
se deve considerare la sua rimozione con la successiva sostituzione del cappotto, se deve valutare
25 l'eventuale danno, solo in via ipotetica come risarcimento, solo come costo per mettere in opera un nuovo isolante senza togliere quello esistente ovvero senza fare il lavoro, oppure se va bene così, anche se il tipo di isolante è diverso da quello previsto in progetto” (cfr. pp. 7-12).
Il CTU Ing. – con analisi circostaziata ed immune da vizi procedimentali e logici – CP_7
è, pertanto, giunto alla conclusione di ascrivere la responsabilità per i riscontrati vizi sia al
Direttore dei Lavori che all'impresa esecutrice degli stessi, senza tuttavia “poter Pt_1 definire una percentuale di responsabilità precisa” da ascrivere a ciascuno dei convenuti (cfr. p. 12).
11. Ciò premesso quanto agli esiti dell'istruttoria, scendendo all'esame delle singole domande svolte dalle parti, va trattata preliminarmente la domanda proposta dagli attori di risoluzione del contratto stipulato in data 24/7/2013 con il GE. _2
(progettista e direttore dei lavori) e di condanna dello stesso alla restituzione degli acconti percepiti.
Va premesso che ai fini della risoluzione, ai sensi dell'art. 1455 c.c., l'inadempimento deve risultare “di non scarsa importanza” e gravità tale da alterare il complessivo equilibrio contrattuale, tenuto conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del caso.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “l'architetto, l'ingegnere o il geometra, nell'espletamento dell'attività professionale consistente nell'obbligazione di redigere un progetto di costruzione o di ristrutturazione di un immobile, è debitore di un risultato, essendo il professionista tenuto alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile, anche dal punto di vista tecnico e giuridico, con la conseguenza che l'irrealizzabilità dell'opera, per erroneità o inadeguatezza del progetto affidatogli, dà luogo ad un inadempimento dell'incarico ed abilita il committente a rifiutare di corrispondere il compenso, avvalendosi dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. (cfr. Cass. Sez. 2, 12/02/2021, n. 3686; Cass.
Sez. 2, 18/01/2017, n. 1214; Cass. Sez. 2, 19/07/2016, n. 14759; Cass. Cass. Sez. 2,
06/04/2010, n. 8197; Cass. Sez. 1, 02/02/2007, n. 2257; Cass. sez. 1, 29/11/2004, n.
22487; Cass. Sez. 2, 05/08/2002, n. 11728). Rientra, perciò, nella prestazione dovuta dal tecnico incaricato della redazione di un progetto edilizio l'obbligo di assicurare la conformità del medesimo progetto alla normativa urbanistica. Il committente ha, invero, diritto di pretendere dal professionista un lavoro eseguito a regola d'arte e conforme ai patti, sicché l'irrealizzabilità del progetto per inadeguatezze di natura tecnica e/o giuridica costituisce inadempimento dell'incarico e consente al committente di autotutelarsi, rifiutandogli il compenso (ovvero, ove lo stesso compenso sia stato già elargito, di chiedere la risoluzione a
26 norma dell'art. 1453 c.c. e le discendenti restituzioni)” (cfr. Cass. 8058/2023; conformi anche Cass.
1214/2017; Cass. 3052/2020).
In specie risulta dagli atti che, per le carenze sia progettuali che esecutive nella realizzazione delle opere (riscontrate dal CTU) e per la non conformità del tetto alla normativa di riferimento, l'immobile oggetto di causa risulta ancora nell'attualità privo di dichiarazione di ultimazione dei lavori e di certificato di agibilità.
In particolare, dall'istruttoria è emerso che - pure a fronte di uno specifico obbligo del professionista in tal senso (espressamente previsto anche nella scrittura dallo stesso prodotta) - non solo la certificazione di agibilità (documento attestante che un edificio, a seguito di un intervento edilizio, possiede tutti i requisiti richiesti in materia di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico, in conformità alla legislazione vigente necessario ai fini della commerciabilità dell'immobile (cfr. Cass. sent. n. 34211/2022) - non risulta mai essere stata emessa, ma la stessa alla luce della CTU e delle allegazioni delle parti neppure risulta conseguibile se non previa variante delle opere (mai sottoposta, né approvata dal committente).
Pertanto, la riscontrata inadeguatezze di natura tecnico-giuridica dell'immobile appare integrare un grave inadempimento idoneo a giustificare la risoluzione del contratto e la condanna del professionista alla restituzione delle somme percepite a titolo di acconto pari ad euro 5.720,00.
12. Quanto alla domanda risarcitoria proposta dagli attori sia nei confronti del progettista e direttore dei lavori (GE. che nei confronti dell'appaltatore _2
( ex artt. 1667 e 1669 c.c., si osserva quanto segue. E_
Mentre la responsabilità contrattuale dell'appaltatore è regolata dagli artt. 1667 ss. c.c., la posizione del progettista e del direttore dei lavori è regolata in base alle norme generali sull'inadempimento dei contratti e, per quanto applicabili, dalle norme relative al contratto di prestazione d'opera (artt. 2222 ss. c.c.). Il professionista deve comportarsi secondo le comuni regole di correttezza e di diligenza, conforme alla natura dell'attività professionale da svolgere, la cui violazione determina inadempimento ex art. 1218 c.c. (cfr. Cass. 12879/2011;
Tribunale , Bologna , sez. II , 05/02/2020 , n. 270 ed altre) - fermo che “Le disposizioni dell'art. 2226 cod. civ., in tema di decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia per vizi dell'opera, sono inapplicabili alla prestazione d'opera intellettuale, ed in particolare alla prestazione del professionista che
27 abbia assunto l'obbligazione della progettazione e della direzione dei lavori di un fabbricato, attesa l'eterogeneità della prestazione rispetto a quella manuale, cui si riferisce l'art. 2226 cod. civ., norma che non è da considerare tra quelle richiamate dall'art. 2230 dello stesso codice” (cfr. Cass. 28575/2013).
In ogni caso, se il danno subito dal committente è conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori o del progettista, entrambi rispondono solidalmente, purché le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse. L'eventuale responsabilità del direttore dei lavori non libera l'appaltatore che, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle (cfr. tra le altre Tribunale , Torre Annunziata , sez. II , 11/09/2024
, n. 2481; Tribunale , Bergamo , sez. III , 30/01/2024 , n. 208; Tribunale , Bari, sez. II ,
26/09/2024 , n. 3956 ed altre conformi).
Quanto alla responsabilità dell'appaltatore per inesatto adempimento del contratto d'appalto, la stessa ruota intorno a due norme principali, contenute agli artt. 1667 e 1669 c.c., che delineano un duplice statuto di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, con carattere di specialità rispetto alla disciplina generale dell'inadempimento e della responsabilità aquiliana ex art.2043 c.c.
In particolare, l'artt. 1667 (ed il connesso art. 1668 c.c.), quale applicazione speciale della disciplina in materia di inadempimento contrattuale (cfr. Cass. n. 9333/2004), regolamenta la responsabilità dell'appaltatore per tutte le ipotesi di vizi legati alla non corrispondenza dell'opera realizzata alle caratteristiche del progetto, al mancato rispetto delle regole della tecnica nella realizzazione, ovvero anche vizi, decorativi e accessori, di natura meramente estetica.
Diversamente, l'art. 1669 c.c., ritenuto dalla giurisprudenza un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale a carattere di specialità rispetto all'art. 2043, è norma sancita per finalità di interesse generale sia alla stabilità, sicurezza e funzionalità degli edifici, sia all' incolumità personale dei cittadini (cfr. Cass. nn. 4319/2016; 2313/2008; 13158/2002; 4622/2002;
28 13003/2000 e altre conformi). Conseguentemente l'art. 1669 c.c. disciplina le conseguenze dannose di vizi costruttivi di opere edilizie che abbiano inciso in maniera profonda sugli elementi strutturali essenziali delle stesse, quali solidità, efficienza e durata dell'immobile, tali da incidere sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo (Cass. S.U. n. 7756/2017).
L'applicabilità di entrambe le norme presuppone l'ultimazione dell'opera e l'avvenuta consegna della stessa al committente (cfr. Cass. nn. 13983/2011; 8103/2006; 3302/2006;
9333/2004; 9849/2003).
La diversa natura della responsabilità ascritta all'appaltatore nelle due norme citate incide sulla relativa disciplina applicabile, e in particolare sui relativi termini di decadenza e prescrizione. L'art.1667 c.c. condiziona l'operatività della garanzia ad un onere di espressa denuncia dei vizi, previsto a pena di decadenza, che il committente deve compiere entro 60 giorni dalla consegna del bene ovvero dalla successiva scoperta del vizio, se occulto o non conoscibile. Compiuta tempestivamente la denuncia, la successiva azione contrattuale è soggetta ad un termine biennale di prescrizione.
Diversamente, l'art.1669 c.c. individua tre differenti termini che condizionano l'esercizio dell'azione di responsabilità: uno, decennale di proponibilità dell'azione dal compimento dell'opera (C. 8050/1995); un secondo, di decadenza, per la denuncia del pericolo di rovina o dei gravi difetti, di un anno dalla scoperta del vizio o del difetto;
un terzo, di prescrizione, per l'esercizio dell'azione, di un anno dalla denuncia. Tali termini sono reciprocamente interdipendenti, nel senso che la responsabilità non può essere fatta valere qualora anche uno solo di essi non sia rispettato (C. 903/1989). E' onere di chi agisce provare il rispetto dei predetti termini a fronte dell'eccezione svolta dai convenuti.
Quanto ai rapporti tra le due azioni 1667 e 1669 c.c., si ritiene che tra le stesse non sussiste incompatibilità: conformemente alla ratio di rafforzamento della tutela del committente sottesa all' art. 1669 c.c.: il committente di un immobile che presenti “gravi difetti” ben può invocare, entrambe le forme di responsabilità, purché provi di non essere incorso in alcuna delle decadenze prescritte, ove eccepite dal convenuto.
Tuttavia considerata la diversa qualificazione giuridica delle due azioni, affinché il committente possa giovarsi di ambedue le forme di tutela è necessario che lo stesso le abbia proposte entrambe in giudizio, non essendo consentito al giudice di riqualificare la domanda
29 da extracontrattuale in contrattuale e viceversa. Il potere di riqualificazione giuridica della domanda, infatti, “non può comportare la modifica officiosa della domanda, soprattutto nel caso di diritti eterodeterminati (quali appunto i diritti di credito per risarcimento del danno), per la cui individuazione è indispensabile il riferimento ai fatti costitutivi allegati, che specificano la causa petendi” (cfr. IO civile , sez. lav. 12/08/2019, n. 21333).
In ragione della natura extracontrattuale dell'azione, la responsabilità per gravi difetti si estende oltre che nei confronti dell'appaltatore, anche verso coloro che abbiano collaborato nella progettazione e realizzazione dell'opera (Cass. 17874/2013; Trib. Milano 2229/2020) – ciò in quanto “quando l'opera appaltata presenta gravi difetti dipendenti da errata progettazione il progettista è responsabile, con l'appaltatore, verso il committente, ai sensi dell'art. 1669 c.c., a nulla rilevando in contrario la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità, rendendosi sia l'appaltatore che il progettista, con le rispettive azioni od omissioni — costituenti autonomi e distinti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse, concorrenti in modo efficiente a produrre uno degli eventi dannosi tipici indicati nel medesimo art. 1669 c.c. — entrambi autori dell'unico illecito extracontrattuale, e perciò rispondendo, a detto titolo, del danno cagionato. Trattandosi di responsabilità extracontrattuale, specificamente regolata anche in ordine alla decadenza ed alla prescrizione, non spiega alcun rilievo la disciplina dettata dagli art. 2226,
2330 c.c. e si rivela ininfluente la natura dell'obbligazione — se di risultato o di mezzi — che il professionista assume verso il cliente committente dell'opera data in appalto” (cfr. IO civile sez.
II, 21/05/2012, n.8016).
Diversamente dalla tutela contrattuale ex art. 1667 c.c., la garanzia ex art. 1669 c.c. opera solo quando il vizio determini una compromissione effettiva e rilevante della funzionalità e dell'abitabilità dell'immobile e non quando il vizio determini esclusivamente un deprezzamento del valore dell'immobile sia pure rilevante (cfr. Cass. 10857/08).
Quanto alla individuazione dei vizi della cosa deducibili ex art. 1669 c.c. il costante orientamento di cassazione è il seguente: “I gravi difetti che, ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., fanno sorgere la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa consistono in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura” (cfr. Cass. n. 19868/2009); “Configurano gravi difetti dell' edificio a norma dell'art. 1669 cod. civ. anche le carenze costruttive dell'opera - da intendere anche come singola unità abitativa - che pregiudicano o menomano in modo grave il normale godimento e/o la funzionalità e/o l'abitabilità della
30 medesima, come allorché la realizzazione è avvenuta con materiali inidonei e/o non a regola d'arte ed anche se incidenti su elementi secondari ed accessori dell'opera (quali impermeabilizzazione, rivestimenti, infissi, pavimentazione, impianti, etc.), purché tali da compromettere la sua funzionalità e l'abitabilità ed eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorché ordinaria, e cioè mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici o che mediante opere che integrano o mantengono in efficienza gli impianti tecnologici installati. (Principio affermato dalla Suprema Corte in una fattispecie in cui gli acquirenti avevano agito per responsabilità extracontrattuale nei confronti del costruttore perché le mattonelle del pavimento dei singoli appartamenti si erano scollate e rotte in misura percentuale notevole rispetto alla superficie rivestita).” (Cass. n. 8140/2004)
Quanto all'adempimento dei predetti oneri di allegazione e prova opera per la c.d. emendatio libelli la rigida barriera preclusiva costituita dal termine per il deposito della prima memoria
183 c.p.c. - termine entro il quale le parti sono tenute ad indicare con specificità tutti i fatti posti a fondamento delle pretesa fatta valere, al fine di richiedere poi l'ammissione di prova nelle successive memorie. Tale termine, rispondendo ad esigenze di ordine pubblico processuale, non risulta in alcun caso derogabile e la relativa violazione deve necessariamente essere rilevata d'ufficio dal giudice. Il descritto divieto di emendatio libelli opera in maniera ancor più rigorosa con riferimento ai diritti c.d. eterodeterminati inclusi i crediti da inadempimento (a prescindere dal fatto che gli stessi siano fatti valere in via d'azione o d'eccezione): tali diritti identificandosi con lo specifico fatto costitutivo che li ha originati, onerano sin da subito l'interessato di allegare con precisone il fatto che ha dato loro causa, senza poterlo più precisare o integrare oltre la prima memoria 183 c.p.c. se non in risposta a modificazioni della domanda avversaria.
12.1. Ciò considerato, va rilevato che gli attori hanno agito nel presente giudizio sia a titolo contrattuale che extracontrattuale (ex art. 1669 c.c.) verso appaltatore e direttore dei lavori per ottenere il risarcimento del danno in relazione ai seguenti vizi “muffe e umidità […] crepe sui muri e sui solai”, nonché per vizi del tetto che “non risponde ai parametri limite stabiliti dalla normativa in materia di efficienza energetica” – tali allegazioni svolte nell'atto di citazione non sono state ulteriormente precisate nella memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c.
Anche prescindendo dalla tempestività della denuncia ex art. 1667 c.c. (avvenuta il
19/6/2014 solo per la presenza di muffa e umidità – doc n. 2 degli attori), tutti tali vizi
(comparsa di muffa e umidità, evidenti crepe su muri e solai, tetto non rispondente ai
31 parametri stabiliti dalla normativa), riscontrati dalla CTU svolta in corso di causa, integrano gravi difetti risarcibili ex art. 1669 c.c., poiché appaiono tali da compromettere la funzionalità
e l'abitabilità dell'immobile (cfr. CTU p. 13) – nell'ampia accezione delineata dalla giurisprudenza sopra richiamata.
Rispetto a tali vizi – per i quali il CTU ha quantificato costi di ripristino pari ad euro 25.850 oltre iva (avuto riguardo al “vigente prezziario Regionale delle Marche, approvato con D.G.R. n. 288 del 04.03.2024, e per quelli non presenti si è fatto riferimento ai prezzi di mercato” - cfr. p. 13) – la domanda risarcitoria svolta dagli attori va pertanto accolta.
Non può essere, invece, riconosciuta tutela risarcitoria con riguardo ai vizi del “cappotto esterno” (emersi nel corso della perizia redatta dall'Ing. rispetto ai quali nei termini CP_7 delle preclusioni assertive non risulta tempestivamente formulata alcuna esplicita domanda - i quali neppure appaiono qualificabili come “gravi difetti” ex art. 1669 c.c., emergendo dalla
CTU che il pannello apposto “rispetta i limiti di legge”, pur con prestazioni inferiori rispetto a quello previsto in progetto.
Pertanto, la domanda risarcitoria formulata dagli attori può essere solo parzialmente accolta
(limitatamente ai lamentati vizi di muffa e umidità, crepe su muri e solai e tetto non rispondente ai parametri di legge) ed i convenuti e GE. E_
vanno condannati in solido ex art. 2055 c.c. a risarcire agli attori il danno Controparte_2
(calcolato sulla base della quantificazione operata dal CTU) in complessivi euro 25.850 oltre
Iva – somma determinata sulla base dei prezzi attuali (avuto riguardo al “vigente prezziario
Regionale delle Marche, approvato con D.G.R. n. 288 del 04.03.2024, e per quelli non presenti si è fatto riferimento ai prezzi di mercato” - cfr. p. 13 perizia), dunque non ulteriormente rivalutabile. Su tale somma spettano agli attori ulteriori interessi al tasso legale dalla data di deposito della sentenza fino al soddisfo.
13. Va rigettata la domanda svolta dagli attori nei confronti di
[...]
relativa alla “consegna della polizza assicurativa prevista E_ dall'elenco prezzi”, poiché del tutto genericamente formulata nell'atto introduttivo e non meglio dettagliata nei termini delle preclusioni assertive.
14. Quanto alle domande formulate dai convenuti verso gli attori ed i terzi chiamati, le stesse vanno solo parzialmente accolte.
32 14.1. Quanto alla domanda riconvenzionale svolta dal convenuto CP_1 di condanna degli attori al pagamento del compenso residuo non
[...] corrisposto, va rilevato come il CTU ha dato atto che “per i lavori effettuati l'impresa ha percepito
€ 151.394,00+iva. Però l'importo dei lavori derivante dai SAL corretti dal CTU ammonta a circa €
167.758,00”. L'importo ancora dovuto – in difetto di domanda di risoluzione del contratto - va quantificato in euro 16.364 oltre iva, somma che gli attori vanno condannati in solido a pagare in favore dell'impresa.
14.2. Va, invece, rigettata la domanda di manleva svolta da CP_1
nei confronti della dalla stessa incaricata
[...] Controparte_4 dell'esecuzione dell'impianto idraulico, considerato che la CTU non ha rilevato vizi relativi a tale impianto, nè responsabilità a carico di quest'ultima – con conseguente rigetto anche della domanda di garanzia svolta da quest'ultimo nei confronti della compagnia assicuratrice
AN SPA.
14.3. Va inoltre dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione passiva la domanda di manleva svolta da nei confronti di E_ [...]
, risultando la polizza assicurativa stipulata con CP_3 Parte_4
, soggetto giuridico distinto ed autonomo dalla prima.
[...]
15. Quanto alla domanda di manleva svolta dal GE nei confronti _2 della relativa assicurazione , la stessa va rigettata non risultando Controparte_5 prodotta in atti la polizza assicurativa, né qualsivoglia altro documento idoneo a dimostrare l'esistenza del rapporto contrattuale – considerato che la contumacia del convenuto esclude l'applicabilità del principio di non contestazione ex 115 c.p.c. (cfr. tra le altre atteso Cass.
14623/2009 secondo cui “L'esclusione dei fatti non contestati dal "thema probandum" non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, in quanto la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio, non essendovi un onere in tal senso argomentabile dal sistema;
pertanto, al convenuto, costituitosi in appello, non è precluso contestare i fatti costitutivi e giustificativi allegati dall'attore a sostegno della domanda.”).
16. Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e pertanto - applicando i parametri dello scaglione di riferimento di cui al D.M. n. 55 del 2014, avuto riguardo al valore del decisum ed alle attività processuali effettivamente svolte – tenuto conto delle autonome domande svolte: a) vengono poste a carico di in Controparte_2
33 favore di , e in complessivi Parte_1 Parte_2 Parte_3 euro 5.077,00 oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge;
b) vengono compensate tra e gli attori , E_ Parte_1
e ; c) vengono poste a carico di Parte_2 Parte_3 [...]
in favore di in E_ Controparte_4 complessivi euro 5.077,00 oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge;
c) vengono poste a carico di in favore di E_
in complessivi euro 5.077,00 oltre spese forfettarie al 15%, IVA e Controparte_3
CPA come per legge;
d) vengono compensate tra e Controparte_2 [...]
(UK ); e) vengono compensate tra CP_5 CP_5 Controparte_4
ed AN SPA.
[...]
Le spese di CTU liquidate con separato provvedimento vanno poste definitivamente a carico solidale delle parti convenute e Controparte_2 E_
.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in I grado al n. RG 822/2015, in parziale accoglimento delle plurime domande svolte tra le parti, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così decide:
DICHIARA
Risolto il contratto di prestazione d'opera professionale stipulato tra gli attori ed il GE. _2
;
[...]
CONDANNA
a pagare agli attori in solido la somma complessiva di euro €. 5.720,00 – Controparte_2 oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
CONDANNA
In solido ed a pagare agli attori in solido la Controparte_2 E_ somma complessiva di euro €. 25.850,00 oltre Iva – oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
CONDANNA
34 In solido e al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2 Parte_3
della somma complessiva di euro 16.364 oltre iva – oltre E_ interessi dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
RIGETTA
La domanda svolta da nei confronti di Controparte_2 Controparte_5
DICHIARA
Inammissibile la domanda svolta da l'impresa nei confronti di E_
; Controparte_3
RIGETTA la domanda svolta da l'impresa nei confronti di E_ Controparte_4
[...]
DISPONE che le spese del presente giudizio: a) sono poste a carico di in Controparte_2 favore di , e liquidate in Parte_1 Parte_2 Parte_3 complessivi euro 5.077,00 oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge;
b) sono compensate tra e gli attori , E_ Parte_1
e ; c) sono poste a carico di Parte_2 Parte_3 [...]
in favore di liquidate in E_ Controparte_4 complessivi euro 5.077,00 oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge;
c) sono poste a carico di in favore di E_ [...]
liquidate in complessivi euro 5.077,00 oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CP_3
CPA come per legge;
d) sono compensate tra e Controparte_2 [...]
(UK ); e) sono compensate tra CP_5 CP_5 Controparte_4 ed AN SPA.
Pone in via definitiva le spese di CTU liquidate con separato provvedimento a carico solidale delle parti convenute , . Controparte_2 E_
Fermo il 28/7/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Rocchi
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