CASS
Sentenza 26 ottobre 2023
Sentenza 26 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/10/2023, n. 43493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43493 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TR LE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
letta la requisitoria dell'Avvocato generale, PIETRO GAETA, che ha chiesto il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 43493 Anno 2023 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 14/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in preambolo, la Corte di appello di Roma ha confermato l'affermazione di responsabilità di NU OT per il reato di tentato omicidio commesso ai danni di EL TO e, esclusa l'aggravante dei futili motivi, ha ridotto la pena inflitta dal Giudice per le indagini preliminari a quattro anni e otto mesi di reclusione, incidendo altresì sulle pene accessorie cui l'imputato era stato originariamente condannato. La conforme ricostruzione del fatto compiuta dai giudici di merito ha preso le mosse dalla parola della persona offesa, EL TO, secondo cui egli, in stato di ebbrezza alcolica, si trovava, unitamente ad altri amici, nell'abitazione di OT, sicché quest'ultimo lo invitò ad allontanarsi da casa sua. TO ha ammesso che mal interpretò i modi bruschi di OT e, anche a causa del proprio stato, e ne nacque un diverbio. E, tuttavia, mentre egli ormai si accingeva a uscire dall'abitazione, fu aggredito alle spalle da OT e sentì la lama di un oggetto che gli trafiggeva la schiena, riportando lesioni consistite in «vasta ferita da arma bianca a carico del rene di sinistra con ematoma polare inferiore con sospetto pseudoaneurisma», cui seguì embolizzazione e posizionamento di uno stent ureterale. Tale ricostruzione è stata ritenuta corroborata da quanto riferito dagli altri presenti nell'abitazione (IA LO, AN RM, GA IE ed SO TE), nonché dalla confessione dell'imputato che confermava la dinamica del fatto, ritenendo tuttavia di avere agito per legittima difesa, dopo essere stato colpito con due pugni da TO, con il quale era venuto alle mani. All'esito di entrambi i gradi di merito è stata, dunque, ritenuta integrata la contestata fattispecie del tentato omicidio volontario, reputandosi che la condotta materiale (fendente alla schiena in zona sede di organi vitali) fosse tale da porre in pericolo il bene giuridico "vita" e che sussisteva quam minime il dolo alternativo. Conclusioni che si ritenevano non scalfite dalla condotta di aggressione verbale e fisica pur precedentemente posta in essere da TO nel corso dell'alterco. La Corte di appello, a fronte di specifica doglianza sul punto, escludeva l'evenienza della causa di giustificazione della legittima difesa e, ritenuta insussistente invece l'aggravante dei motivi futili, perveniva a una corrispondente riduzione della pena inflitta, nei termini suindicati. 2. Ricorre OT per cassazione e deduce due motivi. 2.1. Con il primo lamenta la violazione dell'art. 52 cod. pen. e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento della legittima difesa, anche sotto il profilo dell'eccesso colposo. 2 I giudici del merito hanno escluso la scriminante sulla base della inadeguatezza e sproporzione dello strumento utilizzato, ma la giurisprudenza di legittimità ammonisce che non basta un'obiettiva sproporzione del mezzo usato rispetto alle conseguenze prodotte a far ritenere sussistente la responsabilità di chi reagisce a titolo di colpa. La legittima difesa non è in assoluto esclusa allorquando l'uso di un coltello sia l'unico mezzo a disposizione per difendersi da un'aggressione non altrimenti evitabile. La Corte territoriale ha omesso di attribuire adeguato rilievo ai prodromi dell'azione, allorquando la persona offesa aggredì l'imputato in un crescendo di violenza, dapprima verbale, quindi anche fisica. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancata riqualificazione del fatto nel reato di lesioni personali. Nel rispondere ad analogo motivo di appello, la Corte territoriale si è soffermata esclusivamente su elementi quali l'arma utilizzata e la zona corporea attinta, omettendo di attribuire rilievo a «una serie di ulteriori circostanze, dichiarazioni testimoniali e dello stesso imputato, tutte opportunamente argomentate dalla difesa nei motivi di gravame, in ogni caso costituenti parte integrante della provvista probatoria a disposizione dei Giudicanti», che avrebbero portato all'invocata derubricazione. L'opzione ermeneutica del giudice di secondo grado è stata fortemente condizionata dal ragionamento operato dal giudice di primo grado, ma la Corte non ha risposto alle specifiche obiezioni che sul punto la difesa aveva sollevato nei motivi d'impugnazione, che si ritengono integralmente riportati nel ricorso per cassazione. 3. L'Avvocato generale, Pietro Gaeta, ha prospettato il rigetto del ricorso. 4. Il difensore dell'imputato ha depositato, in data 30 marzo 2023, conclusioni scritte con le quali ha ripercorso le censure contenute nel ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deduce censure complessivamente infondate e dev'essere, pertanto, rigettato. 2. Quanto al primo motivo, in tema di legittima difesa, il ricorrente lamenta che il risultato dell'esclusione della scrinninante della legittima difesa è stato raggiunto dai giudici di merito nonostante la plausibilità della tesi difensiva secondo la quale gli atti di indagine, unitariamente considerati, provavano che 3 l'iniziativa offensiva fosse stata presa da TO che, difatti, aveva indiscutibilmente cercato lo scontro fisico con l'odierno ricorrente che si era limitato a reagire, al solo fine di difendersi. Come si vede, le contestazioni attengono alla motivazione attraverso la quale la Corte di appello, in accordo con il primo giudice, ha rigettato il motivo d'impugnazione relativo all'applicazione di detta causa di giustificazione. Ebbene, il ricorso, nel censurare la decisione impugnata sul punto, ha del tutto omesso di confrontarsi con gli elementi, puntualmente evocati dalla Corte territoriale, su cui è stato fondato il diniego e, cioè, l'avere OT agito quando ormai TO stava allontanandosi dall'abitazione, deliberatamente armandosi di un coltello rispetto ad un aggressore, disarmato e in stato di ebbrezza, che aveva abbandonato la contesa. Va in proposito ricordato che l'accertamento della invocata scriminante deve essere effettuato valutando con giudizio ex ante le circostanze di fatto - in relazione al momento della reazione e al contesto delle specifiche e peculiari circostanze concrete - al fine di apprezzare solo in quel momento, non certo ex post, l'esistenza dei canoni della proporzione e della necessità di difesa, costitutivi dell'esimente della legittima difesa (Sez. 4, n. 33591 del 03/05/2016, Bravo, Rv. 267473). Orbene, la dinamica accertata, nel corso della quale l'iniziativa dell'aggressione con l'arma bianca suindicata è stata chiaramente assunta da OT, esclude l'evenienza dell'una e dell'altra situazione: non può dunque dubitarsi del fatto che la Corte territoriale, confermando la prognosi postuma adeguatamente operata dal primo giudice abbia escluso, con ragionamento lineare e riferito a concreti indici fattuali, l'evenienza di una concreta necessità di difesa in capo all'imputato quando ha messo in essere l'aggressione armata suddescritta. Ancora, in evidente consecutio con le notazioni che precedono, va escluso l'eccesso colposo delle invocate cause di giustificazione: non sussistendo gli estremi per la legittima difesa o per lo stato di necessità, non si può accedere nemmeno all'ipotesi dell'eccesso colposo (v. Sez. 1, n. 18926 del 10/04/2013, Paoletti, Rv. 256017, che ha ribadito come non possa essere configurato l'eccesso colposo previsto dall'art. 55 cod. pen. in mancanza di una situazione di effettiva sussistenza della singola scriminante, di cui si eccedono colposamente i limiti). 3. Il secondo motivo, con il quale s'invoca genericamente il difetto di prova dell'animus necandi e la conseguente derubricazione del reato in quello di lesioni, è motivo non consentito e, comunque, infondato. In tema di ricorso per cassazione, i relativi motivi non possono limitarsi al semplice richiamo per relationem ai motivi di appello, allo scopo di dedurre, con 4 riferimento ad essi, la mancanza di motivazione della sentenza che si intende impugnare. Requisito, infatti, dei motivi d'impugnazione è la loro specificità, consistente nella precisa e determinata indicazione dei punti di fatto e delle questioni di diritto da sottoporre al giudice del gravame. Non è dunque consentito formulare motivi che - come nel caso che ci occupa - si limitino a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice d'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne specificamente, sia pure in modo sommario, il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso essere autosufficiente, e cioè contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica. Conseguentemente, la mancanza di tali requisiti rende l'atto di impugnazione inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre effetti diversi dalla dichiarazione di inammissibilità (fra molte, Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853). Sotto altro profilo il motivo, come detto reiterativo di analogo motivo di appello, è inammissibile per genericità, siccome privo di qualsivoglia prospettazione sulla scorta della quale accreditare la diversa qualificazione del delitto come lesioni volontarie, in luogo di tentato omicidio. La Corte distrettuale, in linea con le valutazioni già espresse dal giudice di primo grado, ha desunto gli elementi costitutivi, di carattere oggettivo e soggettivo, del più grave reato da elementi fattuali, obiettivamente riscontrati e dotati di pregante valenza dimostrativa, apprezzandoli nell'ambito di un percorso motivazionale privo delle denunziate incongruenze logiche e ancorato ai principi di diritto ripetutamente espressi dalla giurisprudenza di legittimità. In particolare, l'animus necandi è stato accertato assegnando valore determinante alla complessiva condotta di OT, attraverso una corretta valorizzazione della pericolosità dell'arma (coltello), del distretto corporeo attinto (regione renale) e della forza di penetrazione dell'unico colpo (attestata dalle gravi lesioni patite). Tale motivazione resiste alle generiche doglianze
contro
-valutative della difesa che si è limitata a richiamare la giurisprudenza di legittimità in tema di dolo omicidiario, senza in alcun modo avversare le ineccepibili conclusioni dei giudici di merito. 4. Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte, il ricorso - come preannunciato - dev'essere rigettato. Alla reiezione del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento. 5 Il Consigliere estensore
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 14 aprile 2023 Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
letta la requisitoria dell'Avvocato generale, PIETRO GAETA, che ha chiesto il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 43493 Anno 2023 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 14/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in preambolo, la Corte di appello di Roma ha confermato l'affermazione di responsabilità di NU OT per il reato di tentato omicidio commesso ai danni di EL TO e, esclusa l'aggravante dei futili motivi, ha ridotto la pena inflitta dal Giudice per le indagini preliminari a quattro anni e otto mesi di reclusione, incidendo altresì sulle pene accessorie cui l'imputato era stato originariamente condannato. La conforme ricostruzione del fatto compiuta dai giudici di merito ha preso le mosse dalla parola della persona offesa, EL TO, secondo cui egli, in stato di ebbrezza alcolica, si trovava, unitamente ad altri amici, nell'abitazione di OT, sicché quest'ultimo lo invitò ad allontanarsi da casa sua. TO ha ammesso che mal interpretò i modi bruschi di OT e, anche a causa del proprio stato, e ne nacque un diverbio. E, tuttavia, mentre egli ormai si accingeva a uscire dall'abitazione, fu aggredito alle spalle da OT e sentì la lama di un oggetto che gli trafiggeva la schiena, riportando lesioni consistite in «vasta ferita da arma bianca a carico del rene di sinistra con ematoma polare inferiore con sospetto pseudoaneurisma», cui seguì embolizzazione e posizionamento di uno stent ureterale. Tale ricostruzione è stata ritenuta corroborata da quanto riferito dagli altri presenti nell'abitazione (IA LO, AN RM, GA IE ed SO TE), nonché dalla confessione dell'imputato che confermava la dinamica del fatto, ritenendo tuttavia di avere agito per legittima difesa, dopo essere stato colpito con due pugni da TO, con il quale era venuto alle mani. All'esito di entrambi i gradi di merito è stata, dunque, ritenuta integrata la contestata fattispecie del tentato omicidio volontario, reputandosi che la condotta materiale (fendente alla schiena in zona sede di organi vitali) fosse tale da porre in pericolo il bene giuridico "vita" e che sussisteva quam minime il dolo alternativo. Conclusioni che si ritenevano non scalfite dalla condotta di aggressione verbale e fisica pur precedentemente posta in essere da TO nel corso dell'alterco. La Corte di appello, a fronte di specifica doglianza sul punto, escludeva l'evenienza della causa di giustificazione della legittima difesa e, ritenuta insussistente invece l'aggravante dei motivi futili, perveniva a una corrispondente riduzione della pena inflitta, nei termini suindicati. 2. Ricorre OT per cassazione e deduce due motivi. 2.1. Con il primo lamenta la violazione dell'art. 52 cod. pen. e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento della legittima difesa, anche sotto il profilo dell'eccesso colposo. 2 I giudici del merito hanno escluso la scriminante sulla base della inadeguatezza e sproporzione dello strumento utilizzato, ma la giurisprudenza di legittimità ammonisce che non basta un'obiettiva sproporzione del mezzo usato rispetto alle conseguenze prodotte a far ritenere sussistente la responsabilità di chi reagisce a titolo di colpa. La legittima difesa non è in assoluto esclusa allorquando l'uso di un coltello sia l'unico mezzo a disposizione per difendersi da un'aggressione non altrimenti evitabile. La Corte territoriale ha omesso di attribuire adeguato rilievo ai prodromi dell'azione, allorquando la persona offesa aggredì l'imputato in un crescendo di violenza, dapprima verbale, quindi anche fisica. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancata riqualificazione del fatto nel reato di lesioni personali. Nel rispondere ad analogo motivo di appello, la Corte territoriale si è soffermata esclusivamente su elementi quali l'arma utilizzata e la zona corporea attinta, omettendo di attribuire rilievo a «una serie di ulteriori circostanze, dichiarazioni testimoniali e dello stesso imputato, tutte opportunamente argomentate dalla difesa nei motivi di gravame, in ogni caso costituenti parte integrante della provvista probatoria a disposizione dei Giudicanti», che avrebbero portato all'invocata derubricazione. L'opzione ermeneutica del giudice di secondo grado è stata fortemente condizionata dal ragionamento operato dal giudice di primo grado, ma la Corte non ha risposto alle specifiche obiezioni che sul punto la difesa aveva sollevato nei motivi d'impugnazione, che si ritengono integralmente riportati nel ricorso per cassazione. 3. L'Avvocato generale, Pietro Gaeta, ha prospettato il rigetto del ricorso. 4. Il difensore dell'imputato ha depositato, in data 30 marzo 2023, conclusioni scritte con le quali ha ripercorso le censure contenute nel ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deduce censure complessivamente infondate e dev'essere, pertanto, rigettato. 2. Quanto al primo motivo, in tema di legittima difesa, il ricorrente lamenta che il risultato dell'esclusione della scrinninante della legittima difesa è stato raggiunto dai giudici di merito nonostante la plausibilità della tesi difensiva secondo la quale gli atti di indagine, unitariamente considerati, provavano che 3 l'iniziativa offensiva fosse stata presa da TO che, difatti, aveva indiscutibilmente cercato lo scontro fisico con l'odierno ricorrente che si era limitato a reagire, al solo fine di difendersi. Come si vede, le contestazioni attengono alla motivazione attraverso la quale la Corte di appello, in accordo con il primo giudice, ha rigettato il motivo d'impugnazione relativo all'applicazione di detta causa di giustificazione. Ebbene, il ricorso, nel censurare la decisione impugnata sul punto, ha del tutto omesso di confrontarsi con gli elementi, puntualmente evocati dalla Corte territoriale, su cui è stato fondato il diniego e, cioè, l'avere OT agito quando ormai TO stava allontanandosi dall'abitazione, deliberatamente armandosi di un coltello rispetto ad un aggressore, disarmato e in stato di ebbrezza, che aveva abbandonato la contesa. Va in proposito ricordato che l'accertamento della invocata scriminante deve essere effettuato valutando con giudizio ex ante le circostanze di fatto - in relazione al momento della reazione e al contesto delle specifiche e peculiari circostanze concrete - al fine di apprezzare solo in quel momento, non certo ex post, l'esistenza dei canoni della proporzione e della necessità di difesa, costitutivi dell'esimente della legittima difesa (Sez. 4, n. 33591 del 03/05/2016, Bravo, Rv. 267473). Orbene, la dinamica accertata, nel corso della quale l'iniziativa dell'aggressione con l'arma bianca suindicata è stata chiaramente assunta da OT, esclude l'evenienza dell'una e dell'altra situazione: non può dunque dubitarsi del fatto che la Corte territoriale, confermando la prognosi postuma adeguatamente operata dal primo giudice abbia escluso, con ragionamento lineare e riferito a concreti indici fattuali, l'evenienza di una concreta necessità di difesa in capo all'imputato quando ha messo in essere l'aggressione armata suddescritta. Ancora, in evidente consecutio con le notazioni che precedono, va escluso l'eccesso colposo delle invocate cause di giustificazione: non sussistendo gli estremi per la legittima difesa o per lo stato di necessità, non si può accedere nemmeno all'ipotesi dell'eccesso colposo (v. Sez. 1, n. 18926 del 10/04/2013, Paoletti, Rv. 256017, che ha ribadito come non possa essere configurato l'eccesso colposo previsto dall'art. 55 cod. pen. in mancanza di una situazione di effettiva sussistenza della singola scriminante, di cui si eccedono colposamente i limiti). 3. Il secondo motivo, con il quale s'invoca genericamente il difetto di prova dell'animus necandi e la conseguente derubricazione del reato in quello di lesioni, è motivo non consentito e, comunque, infondato. In tema di ricorso per cassazione, i relativi motivi non possono limitarsi al semplice richiamo per relationem ai motivi di appello, allo scopo di dedurre, con 4 riferimento ad essi, la mancanza di motivazione della sentenza che si intende impugnare. Requisito, infatti, dei motivi d'impugnazione è la loro specificità, consistente nella precisa e determinata indicazione dei punti di fatto e delle questioni di diritto da sottoporre al giudice del gravame. Non è dunque consentito formulare motivi che - come nel caso che ci occupa - si limitino a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice d'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne specificamente, sia pure in modo sommario, il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso essere autosufficiente, e cioè contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica. Conseguentemente, la mancanza di tali requisiti rende l'atto di impugnazione inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre effetti diversi dalla dichiarazione di inammissibilità (fra molte, Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853). Sotto altro profilo il motivo, come detto reiterativo di analogo motivo di appello, è inammissibile per genericità, siccome privo di qualsivoglia prospettazione sulla scorta della quale accreditare la diversa qualificazione del delitto come lesioni volontarie, in luogo di tentato omicidio. La Corte distrettuale, in linea con le valutazioni già espresse dal giudice di primo grado, ha desunto gli elementi costitutivi, di carattere oggettivo e soggettivo, del più grave reato da elementi fattuali, obiettivamente riscontrati e dotati di pregante valenza dimostrativa, apprezzandoli nell'ambito di un percorso motivazionale privo delle denunziate incongruenze logiche e ancorato ai principi di diritto ripetutamente espressi dalla giurisprudenza di legittimità. In particolare, l'animus necandi è stato accertato assegnando valore determinante alla complessiva condotta di OT, attraverso una corretta valorizzazione della pericolosità dell'arma (coltello), del distretto corporeo attinto (regione renale) e della forza di penetrazione dell'unico colpo (attestata dalle gravi lesioni patite). Tale motivazione resiste alle generiche doglianze
contro
-valutative della difesa che si è limitata a richiamare la giurisprudenza di legittimità in tema di dolo omicidiario, senza in alcun modo avversare le ineccepibili conclusioni dei giudici di merito. 4. Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte, il ricorso - come preannunciato - dev'essere rigettato. Alla reiezione del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento. 5 Il Consigliere estensore
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 14 aprile 2023 Il Presidente