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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 18/03/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL T RIB UNALE DI TIVOLI
Sezione Lavoro
n. 5571/2024 R.Gen.
Il Giudice designato dr. Alessio DI PIETRO, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del
18.3.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa vertente
TRA
(nato a [...] – RM- il 03.05.1945), elettivamente domiciliato in Roma Via Parte_1
Tripoli n.110, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Tramontano giusta procura in atti ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore CP_1
convenuto contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.9.2024, , premesso che con decreto di omologa del Parte_1
7.5.2024 all'esito del procedimento di ATP è stato accertato che egli si trova nelle condizioni sanitarie per beneficiare della prestazione di cui all'art. 1 legge n. 18/80 con decorrenza dalla domanda amministrativa (19.10.2022) e che sono trascorsi oltre 120 gg. dalla notifica del provvedimento giudiziale (8.5.2024) e dall'invio dei modelli relativi ai dati socio economici (15.5.2024), ha convenuto in giudizio l' lamentando che, in violazione del disposto di cui all'art. 445- bis CP_1 comma 5 c.p.c., non è stato liquidato il dovuto per il riconosciuto beneficio.
Ha concluso quindi chiedendo, accertata la sussistenza del diritto, la condanna di controparte al versamento dei ratei maturati e maturandi, oltre accessori e vinte le spese. CP_ L' non si è costituito in giudizio, nonostante la regolare notifica del ricorso.
All'odierna udienza, la causa è stata discussa e viene decisa con la presente sentenza.
Occorre dichiarare cessata la materia del contendere, come richiesto dalla stessa parte ricorrente.
1 Invero, quest'ultima, nel corso del giudizio, ha prodotto documentazione che attesta l'intervenuto pagamento, da parte dell' , delle provvidenze spettanti, chiedendo che venga dichiarata la CP_1 cessazione della materia del contendere (vedi verbale dell'odierna udienza di discussione).
Riguardo ai compensi di lite, si rileva che gli arretrati maturati, per come confermato dalla documentazione in atti, sono stati corrisposti il 2.12.2024, quando erano già decorsi oltre 120 gg. dalla notifica del decreto di omologa (8.5.2024) e dall'invio della documentazione amministrativa
(15.5.2024), nonché quando la parte aveva già instaurato il presente procedimento. CP_ In applicazione del principio di causalità, le spese di lite vanno poste a carico dell' e sono liquidate come in dispositivo e distratte ex art. 93 cod. proc. civ., seppur tenendo conto del tenore della pronuncia e della semplicità della controversia nonché del fatto che la liquidazione della prestazione è avvenuta in data anteriore alla prima udienza di discussione, così rendendo sostanzialmente superflua la fase decisionale.
P.Q.M.
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' al pagamento, in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente, dei compensi legali che si liquidano in € 1.860,00, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa.
Tivoli, 18.3.2025
Il Giudice
Alessio Di Pietro
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