Cass. pen., sez. III, sentenza 02/02/2005, n. 10474
CASS
Sentenza 2 febbraio 2005

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In tema di illecita fornitura di manodopera in violazione delle norme sul collocamento, non integra l'elemento materiale il comportamento del presidente di un istituto pubblico di beneficenza che abbia impiegato, in via temporanea, alcuni minori extracomunitari affidatigli presso aziende agricole od artigianali, in quanto non solo manca la finalità di instaurare rapporti lavorativi stabili e durevoli, ma tale impiego dei minori rappresenta uno dei mezzi dell'attività sociale ed educativa necessaria a fronteggiare la situazione contingente di abbandono dei minori extracomunitari, non accompagnati ed illegalmente presenti nel territorio nazionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 02/02/2005, n. 10474
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10474
    Data del deposito : 2 febbraio 2005

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