Sentenza 2 febbraio 2005
Massime • 1
In tema di illecita fornitura di manodopera in violazione delle norme sul collocamento, non integra l'elemento materiale il comportamento del presidente di un istituto pubblico di beneficenza che abbia impiegato, in via temporanea, alcuni minori extracomunitari affidatigli presso aziende agricole od artigianali, in quanto non solo manca la finalità di instaurare rapporti lavorativi stabili e durevoli, ma tale impiego dei minori rappresenta uno dei mezzi dell'attività sociale ed educativa necessaria a fronteggiare la situazione contingente di abbandono dei minori extracomunitari, non accompagnati ed illegalmente presenti nel territorio nazionale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/02/2005, n. 10474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10474 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 02/02/2005
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - N. 218
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - N. 33217/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI UDINE;
avverso la sentenza del Tribunale di Udine del 7-5-2004;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amedeo Postiglione;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. IZZO Gioacchino che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. FAVINO Luigi.
FATTO E DIRITTO
Il sacerdote Don Codutti Arduino, presidente pro tempore dell'I.P.A.B. (Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficenza) con sede in Udine, Via Chisimaio 40, denominato "Casa dell'Immacolata", istituito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 18-4- 1977, a seguito di una denuncia del signor IA GO, veniva sottoposto a procedimento penale per il reato di esercizio di mediazione in materia di lavoro, in violazione delle norme sul collocamento ex art. 27, comma 1 legge 264/49, come modificato dall'art. 26 legge 56/1997, avendo impiegato in via temporanea alcuni minori extracomunitari presso qualche azienda agricola o artigianale della zona.
Il Tribunale di Udine, con sentenza del 7-5-2004 assolveva l'imputato perché il fatto non sussiste, ritenendo che l'attività non autorizzata di intermediazione di manodopera in violazione delle norme sul collocamento presuppone l'instaurazione di rapporti lavorativi di una qualche durata e stabilità e che non rispondano a prevalenti od esclusive esigenze sociali ed educative, come nel caso in esame. Il Tribunale sottolineava che l'impiego di alcuni minori extracomunitari era finalizzato all'esigenza di evitare lo stato di abbandono degli stessi, affluiti in gran numero presso la Casa dell'Immacolata ed aveva avuto carattere del tutto temporaneo per superare una situazione di emergenza.
Trattavasi di minori collocati dal Comune di Udine presso l'ente affidatario, Casa dell'Immacolata, illegalmente presenti sul territorio nazionale e che non potevano essere espulsi in forza del divieto ex art. 19 comma 2 lett. a legge 286/98, giunti in Italia senza familiari ed era perfino dubbio se questi minori potessero esercitare attività lavorativa secondo la legge ordinaria sul collocamento, come era emerso da apposite note della Questura di Udine del 17-10-2000 e da una circolare della Direzione Generale del Ministero del Lavoro del 28-7-2000, con riferimento all'art. 28 D.P.R. 394/99. Contro questa sentenza ha proposto ricorso per
Cassazione il P.M. Tribunale di Udine, deducendo che anche una attività occasionale di intermediazione è soggetta alla legge e che la presenza delle particolari esigenze sociali ed educative doveva condurre ad una diversa formula assolutoria (perché il fatto non costituisce reato).
Il ricorso è infondato. Con apprezzamento di fatto, incensurabile in Cassazione perché adeguatamente motivato, il Tribunale di Udine ha escluso che l'elemento materiale della condotta di intermediazione di manodopera in violazione delle norme sul collocamento si sia realizzata, mancando la finalità dell'instaurazione di rapporti di lavoro. Nel caso in esame trattavasi di attività sociale ed educativa svolta meritoriamente per fronteggiare una situazione contingente di abbandono di minori extracomunitari, senza famiglia, illegalmente presenti sul territorio nazionale.
Rientrava certamente nel dovere di assistenza dell'Istituto Casa dell'Immacolata cercare nella società civile una collaborazione, senza finalità di lucro, al solo scopo di alleviare una situazione eccezionale verificatasi per il massiccio afflusso di minori immigrati.
La intermediazione è vietata se svolta sul piano professionale, al fine di instaurare veri rapporti di lavoro connotati da una qualche stabilità, circostanze queste non sussistenti nel caso in esame ed escluse dai titolari delle aziende agricole ed artigianali interessate. Lo stesso ricorrente, peraltro, riconosce l'esistenza di prevalenti esigenze di carattere sociale ed educative, che avrebbero potuto condurre ad una assoluzione perché il fatto non costituisce reato, per la mancanza dell'elemento soggettivo. Ma in relazione a questo profilo certamente non sussiste un interesse al ricorso.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso del Pubblico Ministero.
Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2005