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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 06/02/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1250/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
Sezione Seconda Civile
Riunita in Camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott. Maria Ida Ercoli Consigliere
Dott. Simonetta Cocciolito Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1250/2021 R.G. A.C. promossa da in persona del Sig. rappresentante legale Parte_1 Parte_2
Par della . società amministratrice pro-tempore, sito in Ripatransone alla Via Vittorio Parte_4
Emanuele II n.30, ( C.F. ) , rappresentato e difeso dall' Avv. Lorella Crosta ed P.IVA_1
elettivamente domiciliato a Cupra Marittima in Via Garibaldi n.18 presso lo studio del difensore
APPELLANTE contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore sig. ( c.f. - P.IVA ) rappresentato e Controparte_1 C.F._1 P.IVA_2
difeso dall'avv. Guido Re unitamente e disgiuntamente all'avv. Genny Mercuri ed elettivamente domiciliato in Castel di Lama –AP- alla via C. Battisti n. 19 presso lo studio dei difensori
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come precisate ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h) D.L. n. 18/2020 (Legge n. 27/2020) per l' udienza del 26 aprile 2023
FATTI DI CAUSA Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. lo conveniva in Controparte_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Fermo il sito in Ripatransone alla via Parte_1
Vittorio Emanuele II n. 30, in persona del suo amministratore legale rappresentante pro tempore nonché l'amministratore in proprio e nella spiegata qualità affinché il Tribunale ordinasse ai sensi dell'art. 63 Parte_2
disp. att. cod. civ., di comunicare al ricorrente i nominativi, i codici fiscali e gli indirizzi dei condòmini che non avevano versato la quota relativa al debito derivante dal decreto ingiuntivo n. 424/2020, emesso dal Giudice di Pace di Fermo in data 12.06.2020 per un importo pari a euro 2.496,93 oltre alla condanna del a versare al ricorrente la somma di € 50,00, o quella diversa ritenuta di Parte_1
giustizia, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento oltre al risarcimento dei danni cagionati a parte istante nella misura di € 500,00 o quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. A sostegno della domanda riferiva che notificato il decreto ingiuntivo, unitamente al precetto al resistente non seguiva alcun pagamento. Parte_1
Nessuno si costituiva per i resistenti.
Espletata attività istruttoria ( produzione documentale ) il Tribunale di Fermo con ordinanza - REP.
170/2021 DEL 16/02/2021 resa nel procedimento RG. 1509/2020 così decideva: “dichiara la contumacia del e di - condanna il Parte_1 Parte_2 Parte_1
resistente a comunicare alla parte ricorrente l'elenco delle generalità dei condòmini morosi, con specificazione sulla base delle tabelle millesimali in vigore, delle singole quote relative al debito derivante dal decreto ingiuntivo n. 424/2020, emesso dal Giudice di Pace di Fermo in data 12.06.2020
e dal successivo atto di precetto notificato in data 22.07.2020; - condanna il resistente, Parte_1
ex art. 614 bis, al pagamento di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento a partire dalla notifica dello stesso;
- rigetta le ulteriori domande svolte dalla parte ricorrente” Condannava altresì il Condominio a corrispondere a parte ricorrente le spese di lite, che venivano invece compensate tra parte ricorrente ed il contumace Parte_2
Avverso la richiamata sentenza proponeva appello il in persona del Parte_1
suo amministratore legale rappresentante pro tempore chiedendo “… previa revoca del provvedimento impugnato, dichiarare la nullità/inesistenza della notifica del ricorso ex art. 702 bis cpc, notificato al il 13/10/2020 e quindi degli atti ad essa Parte_1
conseguenziali, dipendenti e derivati e per l'effetto disporre la remissione della causa al primo giudice. Con vittoria di spese”. Si costituiva l'appellato chiedendo “ In via preliminare, considerare improcedibile, nullo, inesistente l'atto di appello per essere stato proposto oltre il termine previsto per l'impugnazione, di cui all'art. 702-quater cpc;
nel merito, per i motivi di cui in narrativa, considerare come perfettamente valida ed efficace la notifica dell'ordinanza emessa in data 16.2.2021 nell'ambito del procedimento concluso presso il Tribunale di Fermo, rubricato al n. RG 1509/2020 effettuata nei confronti del
[...]
in data 17.2.2021 e di tutti gli atti processuali precedenti, ivi compreso il ricorso Parte_1
ex art. 702 bis cpc, RG 1509/2020 del 13.10.2020 e, per l'effetto, dichiarare nullo, inesistente e/o inammissibile l'atto di appello proposto. Con vittoria di spese ed onorari".
La causa veniva trattenuta in decisione all' udienza del 26 aprile 2023
RAGIONI DELLA DECISIONE
In un' ottica di organica trattazione della vicenda preliminarmente deve essere esaminato il motivo con il quale l'appellato chiede sentir dichiarare improcedibile l'atto di appello per essere stato proposto oltre i termini di legge.
L'articolo 327 cpc prevede che, indipendentemente dalla notificazione, l'appello non può proporsi decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado. Il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento dell'inserimento del provvedimento nell'elenco cronologico con attribuzione del numero identificativo a seguito del deposito in cancelleria e da tale momento la sentenza viene ad esistenza ed è conoscibile dagli interessati e ne deriva che il termine lungo per l'impugnazione decorre dall'intervenuto perfezionamento di tali incombenti.
Ciò premesso, nel caso di specie, risulta dagli atti che lo in data 17/02/2021 Controparte_1
ha notificato tramite pec all'indirizzo personale del Sig. che all' epoca ( cfr Parte_2
documenti in atti ) non era più amministratore del Condominio appellante, il provvedimento oggi impugnato.
Ma se è vero che oggettivamente la notifica dell' ordinanza/sentenza è stata eseguita, come la prima ( quella relativa al ricorso emesso ex art. 702 bis ), a soggetto privo di poteri rappresentativi, pur tuttavia il gravame è tardivo.
Invero il contumace per evitare la decadenza dall'impugnazione per decorso del termine ex art. 327
c.p.c., deve dimostrare la sussistenza, oltre che del presupposto oggettivo della nullità della notificazione, di quello soggettivo della mancata conoscenza del processo a causa di detta nullità senza che rilevi la conoscenza legale dello stesso, essendo sufficiente quella di fatto. ( cfr . di recente
Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 532 del 15 gennaio 2020): l'impugnazione tardiva ex art. 327, co. 2, c.p.c. non è quindi consentita al contumace per il solo fatto che risulti nulla la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, ma è subordinata alla specifica dimostrazione che siffatta nullità abbia determinato l'incolpevole ignoranza della pendenza del giudizio.
Applicando tali principi al caso in esame, il motivo deve essere accolto.
Pur volendo infatti ritenere che il termine breve non iniziava a decorrere dalla notifica perché nulla, il gravame è stato proposto oltre sei mesi dalla pronuncia del Tribunale e dagli atti non risulta né dedotto, né tanto meno provato dall' appellante il momento in cui ha avuto contezza della notifica della sentenza di I° e per quali ragioni l' appello è stato proposto solo in data 29 novembre 2021 ad oltre nove mesi dalla pubblicazione della pronuncia stessa. Ed appare difficilmente ipotizzabile che l' ex Amministratore, pur se non più in carica, non abbia comunicato al Condominio un atto di tale importanza cosa che peraltro rientra nei suoi obblighi di legge : "ove sia stato convenuto in giudizio, nella veste di amministratore di condominio, un soggetto che non ne abbia più la rappresentanza, questi non ha l'obbligo di costituirsi in giudizio nè il potere di costituirsi in proprio, per il difetto dell'interesse a contraddire derivante dalla mancanza di una qualsiasi domanda nei suoi confronti.
Permane a suo carico soltanto l'obbligo di dare notizia, comunicando l'atto notificato, ai condomini od al nuovo amministratore, se già nominato, delle pretese azionate in giudizio dovendosi ritenere la sussistenza di un dovere di diligenza del mandatario, anche dopo l'estinzione del mandato, in relazione
a fatti verificatisi nell'epoca di operatività del mandato stesso o comunque agli stessi collegabili".
(Corte di Cassazione sez I nr. 5141/1987).
Il gravame deve quindi essere dichiarato inammissibile in quanto tardivo.
Ogni ulteriore motivo è superato dall'accoglimento dell'eccezione preliminare di inammissibilità.
Le spese del grado seguono la soccombenza nella misura indicata nel dispositivo
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 nr. 115, art. 13 comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento , da parte dell' appellante, dell' ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l' appello.
P.Q.M.
la Corte d' Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
Par
in persona del Sig. rappresentante legale della Parte_1 Parte_2 Parte_4
società amministratrice pro-tempore contro Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore ed avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Fermo REP. 170/2021 DEL 16/02/2021 resa nel procedimento RG. 1509/2020 così decide: - dichiara inammissibile l' appello;
- conferma per l' effetto la gravata pronuncia;
- condanna l' appellante al pagamento delle spese del grado in favore dell' appellato, spese che si liquidano in euro 1.923 oltre €. 150,00 per esborsi nonché rimborso forfettario nella misura del 15% ed oneri di legge
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 nr. 115, art. 13 comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento , da parte dell' appellante, dell' ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l' appello.
Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio del 20 settembre 2023
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott. Simonetta Cocciolito Dott. Guido Federico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
Sezione Seconda Civile
Riunita in Camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott. Maria Ida Ercoli Consigliere
Dott. Simonetta Cocciolito Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1250/2021 R.G. A.C. promossa da in persona del Sig. rappresentante legale Parte_1 Parte_2
Par della . società amministratrice pro-tempore, sito in Ripatransone alla Via Vittorio Parte_4
Emanuele II n.30, ( C.F. ) , rappresentato e difeso dall' Avv. Lorella Crosta ed P.IVA_1
elettivamente domiciliato a Cupra Marittima in Via Garibaldi n.18 presso lo studio del difensore
APPELLANTE contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore sig. ( c.f. - P.IVA ) rappresentato e Controparte_1 C.F._1 P.IVA_2
difeso dall'avv. Guido Re unitamente e disgiuntamente all'avv. Genny Mercuri ed elettivamente domiciliato in Castel di Lama –AP- alla via C. Battisti n. 19 presso lo studio dei difensori
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come precisate ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h) D.L. n. 18/2020 (Legge n. 27/2020) per l' udienza del 26 aprile 2023
FATTI DI CAUSA Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. lo conveniva in Controparte_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Fermo il sito in Ripatransone alla via Parte_1
Vittorio Emanuele II n. 30, in persona del suo amministratore legale rappresentante pro tempore nonché l'amministratore in proprio e nella spiegata qualità affinché il Tribunale ordinasse ai sensi dell'art. 63 Parte_2
disp. att. cod. civ., di comunicare al ricorrente i nominativi, i codici fiscali e gli indirizzi dei condòmini che non avevano versato la quota relativa al debito derivante dal decreto ingiuntivo n. 424/2020, emesso dal Giudice di Pace di Fermo in data 12.06.2020 per un importo pari a euro 2.496,93 oltre alla condanna del a versare al ricorrente la somma di € 50,00, o quella diversa ritenuta di Parte_1
giustizia, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento oltre al risarcimento dei danni cagionati a parte istante nella misura di € 500,00 o quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. A sostegno della domanda riferiva che notificato il decreto ingiuntivo, unitamente al precetto al resistente non seguiva alcun pagamento. Parte_1
Nessuno si costituiva per i resistenti.
Espletata attività istruttoria ( produzione documentale ) il Tribunale di Fermo con ordinanza - REP.
170/2021 DEL 16/02/2021 resa nel procedimento RG. 1509/2020 così decideva: “dichiara la contumacia del e di - condanna il Parte_1 Parte_2 Parte_1
resistente a comunicare alla parte ricorrente l'elenco delle generalità dei condòmini morosi, con specificazione sulla base delle tabelle millesimali in vigore, delle singole quote relative al debito derivante dal decreto ingiuntivo n. 424/2020, emesso dal Giudice di Pace di Fermo in data 12.06.2020
e dal successivo atto di precetto notificato in data 22.07.2020; - condanna il resistente, Parte_1
ex art. 614 bis, al pagamento di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento a partire dalla notifica dello stesso;
- rigetta le ulteriori domande svolte dalla parte ricorrente” Condannava altresì il Condominio a corrispondere a parte ricorrente le spese di lite, che venivano invece compensate tra parte ricorrente ed il contumace Parte_2
Avverso la richiamata sentenza proponeva appello il in persona del Parte_1
suo amministratore legale rappresentante pro tempore chiedendo “… previa revoca del provvedimento impugnato, dichiarare la nullità/inesistenza della notifica del ricorso ex art. 702 bis cpc, notificato al il 13/10/2020 e quindi degli atti ad essa Parte_1
conseguenziali, dipendenti e derivati e per l'effetto disporre la remissione della causa al primo giudice. Con vittoria di spese”. Si costituiva l'appellato chiedendo “ In via preliminare, considerare improcedibile, nullo, inesistente l'atto di appello per essere stato proposto oltre il termine previsto per l'impugnazione, di cui all'art. 702-quater cpc;
nel merito, per i motivi di cui in narrativa, considerare come perfettamente valida ed efficace la notifica dell'ordinanza emessa in data 16.2.2021 nell'ambito del procedimento concluso presso il Tribunale di Fermo, rubricato al n. RG 1509/2020 effettuata nei confronti del
[...]
in data 17.2.2021 e di tutti gli atti processuali precedenti, ivi compreso il ricorso Parte_1
ex art. 702 bis cpc, RG 1509/2020 del 13.10.2020 e, per l'effetto, dichiarare nullo, inesistente e/o inammissibile l'atto di appello proposto. Con vittoria di spese ed onorari".
La causa veniva trattenuta in decisione all' udienza del 26 aprile 2023
RAGIONI DELLA DECISIONE
In un' ottica di organica trattazione della vicenda preliminarmente deve essere esaminato il motivo con il quale l'appellato chiede sentir dichiarare improcedibile l'atto di appello per essere stato proposto oltre i termini di legge.
L'articolo 327 cpc prevede che, indipendentemente dalla notificazione, l'appello non può proporsi decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado. Il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento dell'inserimento del provvedimento nell'elenco cronologico con attribuzione del numero identificativo a seguito del deposito in cancelleria e da tale momento la sentenza viene ad esistenza ed è conoscibile dagli interessati e ne deriva che il termine lungo per l'impugnazione decorre dall'intervenuto perfezionamento di tali incombenti.
Ciò premesso, nel caso di specie, risulta dagli atti che lo in data 17/02/2021 Controparte_1
ha notificato tramite pec all'indirizzo personale del Sig. che all' epoca ( cfr Parte_2
documenti in atti ) non era più amministratore del Condominio appellante, il provvedimento oggi impugnato.
Ma se è vero che oggettivamente la notifica dell' ordinanza/sentenza è stata eseguita, come la prima ( quella relativa al ricorso emesso ex art. 702 bis ), a soggetto privo di poteri rappresentativi, pur tuttavia il gravame è tardivo.
Invero il contumace per evitare la decadenza dall'impugnazione per decorso del termine ex art. 327
c.p.c., deve dimostrare la sussistenza, oltre che del presupposto oggettivo della nullità della notificazione, di quello soggettivo della mancata conoscenza del processo a causa di detta nullità senza che rilevi la conoscenza legale dello stesso, essendo sufficiente quella di fatto. ( cfr . di recente
Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 532 del 15 gennaio 2020): l'impugnazione tardiva ex art. 327, co. 2, c.p.c. non è quindi consentita al contumace per il solo fatto che risulti nulla la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, ma è subordinata alla specifica dimostrazione che siffatta nullità abbia determinato l'incolpevole ignoranza della pendenza del giudizio.
Applicando tali principi al caso in esame, il motivo deve essere accolto.
Pur volendo infatti ritenere che il termine breve non iniziava a decorrere dalla notifica perché nulla, il gravame è stato proposto oltre sei mesi dalla pronuncia del Tribunale e dagli atti non risulta né dedotto, né tanto meno provato dall' appellante il momento in cui ha avuto contezza della notifica della sentenza di I° e per quali ragioni l' appello è stato proposto solo in data 29 novembre 2021 ad oltre nove mesi dalla pubblicazione della pronuncia stessa. Ed appare difficilmente ipotizzabile che l' ex Amministratore, pur se non più in carica, non abbia comunicato al Condominio un atto di tale importanza cosa che peraltro rientra nei suoi obblighi di legge : "ove sia stato convenuto in giudizio, nella veste di amministratore di condominio, un soggetto che non ne abbia più la rappresentanza, questi non ha l'obbligo di costituirsi in giudizio nè il potere di costituirsi in proprio, per il difetto dell'interesse a contraddire derivante dalla mancanza di una qualsiasi domanda nei suoi confronti.
Permane a suo carico soltanto l'obbligo di dare notizia, comunicando l'atto notificato, ai condomini od al nuovo amministratore, se già nominato, delle pretese azionate in giudizio dovendosi ritenere la sussistenza di un dovere di diligenza del mandatario, anche dopo l'estinzione del mandato, in relazione
a fatti verificatisi nell'epoca di operatività del mandato stesso o comunque agli stessi collegabili".
(Corte di Cassazione sez I nr. 5141/1987).
Il gravame deve quindi essere dichiarato inammissibile in quanto tardivo.
Ogni ulteriore motivo è superato dall'accoglimento dell'eccezione preliminare di inammissibilità.
Le spese del grado seguono la soccombenza nella misura indicata nel dispositivo
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 nr. 115, art. 13 comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento , da parte dell' appellante, dell' ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l' appello.
P.Q.M.
la Corte d' Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
Par
in persona del Sig. rappresentante legale della Parte_1 Parte_2 Parte_4
società amministratrice pro-tempore contro Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore ed avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Fermo REP. 170/2021 DEL 16/02/2021 resa nel procedimento RG. 1509/2020 così decide: - dichiara inammissibile l' appello;
- conferma per l' effetto la gravata pronuncia;
- condanna l' appellante al pagamento delle spese del grado in favore dell' appellato, spese che si liquidano in euro 1.923 oltre €. 150,00 per esborsi nonché rimborso forfettario nella misura del 15% ed oneri di legge
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 nr. 115, art. 13 comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento , da parte dell' appellante, dell' ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l' appello.
Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio del 20 settembre 2023
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott. Simonetta Cocciolito Dott. Guido Federico