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Sentenza 19 gennaio 2024
Sentenza 19 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/01/2024, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2024 |
Testo completo
N. 1747/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
- II SEZIONE CIVILE -
nella persona del GIUDICE MONOCRATICO dott.ssa Matilde
Boccia ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 1747/2021 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Opposizione a decreto ingiuntivo-Somministrazione” e vertente tra:
CF , titolare della Parte_1 C.F._1 ditta individuale .., con sede in Casalnuovo di Napoli, Org_1 alla Via Nazionale delle Puglie, 388, P.IVA , ai fini della P.IVA_1 presente procedura elettivamente domiciliato in Casalnuovo di Napoli
(NA), alla Via Napoli, 76, presso lo studio dello scrivente Avv.
Marcello Pelliccia ), che lo rappresenta e C.F._2 difende giusta procura rilasciata su foglio separato;
OPPONENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t. dr. Controparte_1
con sede legale in RS (CE) alla Via Alfredo Controparte_2
Nobel, 265 – P. IVA: rapp.to e difeso in virtù di mandato P.IVA_2 in calce al ricorso per decreto ingiuntivo dall'avv. Francesco
Andreozzi – C.F.: con il quale el.te domicilia C.F._3 in RS (CE) alla Via Tribunale, 8;
OPPOSTA
n. 1747/2021 r.g.a.c. Pagina 1 di 14 N. 1747/2021 R.G.A.C.
CONCLUSIONI: come da note scritte presentate in vista dell'udienza del 9.10 .23.
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 12/02/2021 a mezzo pec ai sensi della L.53/94 l'opponente in epigrafe indicato conveniva in giudizio innanzi l'intestato Tribunale di Napoli Nord, la onde sentir revocare il Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 4379/20200 – R.G. 10713/2020, emesso dal
Tribunale di Napoli Nord in data 15 dicembre 2020, e notificato il 4 gennaio 2021–con il quale veniva ingiunto all'odierno opponente il pagamento in favore della ricorrente della somma di “€ 28.253,47, oltre interessi moratori dalle singole fatture fino al soddisfo” oltre le spese della procedura, liquidate in € 1.300,00 per compensi ed in € 286,00 per spese vive, oltre rimborso spese generali, CPA ed Iva, come per legge, per la fornitura di energia elettrica.
Rappresentava l'opponente che, allo stato, attuale l'utenza oggetto di causa era cessata di fatto e pertanto che non usufruiva di alcuna fornitura da parte dell'opposta, ma che, ciò nonostante, continuava a ricevere fatture per consumi mai effettuati.
Deduceva che dai documenti allegati al ricorso monitorio risultava che la fornitura aveva avuto inizio il 01/12/2017 e che, a supporto della richiesta monitoria, la ricorrente aveva prodotto, oltre al contratto, ben 33 note di credito, con le quali si stornavano tutte le fatture n. 1747/2021 r.g.a.c. Pagina 2 di 14 N. 1747/2021 R.G.A.C.
precedentemente emesse, ed una fattura, la n. 20200145104 del
14/10/2020, dell'importo di € 50.933,91, quindi che la somma ingiunta di € 28.253,47, era pari alla differenza tra l'importo di cui alla fattura da ultimo citata e l'importo nominale delle fatture stornate con le 33 note di credito menzionate.
Preliminarmente, l'opponente contestava l'esistenza del credito azionato in via monitoria;
all'uopo disconosceva i consumi indicati da controparte in quanto mai effettuati e mai misurati. Impugnava e contestava le stime dei consumi che adduceva disancorate da quanto effettivamente fornito dall'opposta e basate su criteri arbitrari ed illegittimi.
Adduceva di aver integralmente provveduto al pagamento di quanto effettivamente dovuto all'opposta, ovvero di quanto da quest'ultima fatturato fino al 14/10/2020, prima che il contatore fosse asportato, come asseriva riconosciuto dalla stessa controparte.
Ribadiva, all'uopo, che il contatore relativo all'utenza per cui è causa era stato materialmente asportato e che non usufruendo di alcuna fornitura, allo stato attuale, era nell'impossibilità materiale di verificare se i dati contenuti nelle fatture fossero corrispondenti a quelli indicati dal misuratore.
Segnatamente, eccepiva che la fattura n.20200145104 del 14/10/2020, dell'importo di € 50.933,91, risultava redatta in totale violazione di legge, in quanto non indicava neppure se conteneva ricalcoli e che la stessa fattura faceva chiaro riferimento a stime e, chiaro riferimento al periodo dal 01/12/2017 al 30/09/20, indicando i presunti consumi solo con riferimento al periodo dal 01/12/2017 al 31/07/2018.
Ribadendo l'integrale pagamento del dovuto, riteneva onere dell'opposta dare dimostrazione della debenza delle residue somme richieste. Sosteneva non essere sufficienti le fatture e scritture contabili allegate da controparte al ricorso monitorio, a fornire prova piena della pretesa nell'ambito del pendente giudizio di cognizione originato dalla opposizione.
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Eccepiva altresì l'intervenuta prescrizione dell'opposta pretesa, per essere decorso il termine di prescrizione biennale sancito dall'art. 1, commi da 4 a 7 della legge di bilancio 2018, richiamando quanto dallo stesso statuito: “Nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese...; rivendicando essere l'opponente ditta individuale, esercente attività di vendita al dettaglio di prodotti di rosticceria, che impiegava meno di 10 dipendenti e con un fatturato inferiore ai 2 milioni di euro, quindi rientrante nella definizione di microimpresa di cui alla raccomandazione 2003/361/CE, richiamata dalla delibera
ARERA 22/02/2018 N 97 con la quale era stata data attuazione al predetto art. 1 legge bilancio 2018.
Quindi, insistendo sull'illegittimità dell'opposto ricorso, citava la convenuta opposta in epigrafe indicata, a comparire innanzi l'intestato Tribunale all'udienza del 15.07.21 per sentir : revocare
l'opposto decreto ingiuntivo; -accertare e dichiarare che la opponente ha provveduto al pagamento in favore dell'opposta di tutto quanto dovuto e dichiarare pertanto che null'altro è dovuto; -in via subordinata, dichiarare
l'intervenuta prescrizione di tutte le pretese economiche che eccedano il biennio a ritroso rispetto all'emissione della fattura oggetto di causa (14/10/2020), per essere decorso il termine di prescrizione biennale sancito dall'art. 1, commi da 4 a 7 della legge di bilancio 2018; -in via subordinata, essendo la pretesa economica vantata dall'opposta sfornita del minimo elemento probatorio, accogliere la presente opposizione e revocare l'opposto decreto ingiuntivo. -vittoria di spese e competenze di causa con attribuzione allo scrivente procuratore per anticipo fattone.
Si costituiva nel giudizio di opposizione la convenuta
[...] come in epigrafe meglio generalizzata, contestando in CP_1 fatto ed in diritto tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Avverso il primo motivo di opposizione, l'opposta ne eccepiva l'insussistenza, controdeducendo che la pretesa creditoria sottesa al titolo opposto, traeva origine dalle verifiche e dagli accertamenti condotti in data 7 ottobre 2020, dai tecnici di Organizzazione_2
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incaricati di pubblico servizio, presso il punto di prelievo ubicato in
Casalnuovo di Napoli (NA), alla Via Nazionale delle Puglie, contraddistinto dal N. POD IT001E84531218, associato alla fornitura di energia elettrica per usi diversi da quelli abitativi, contrattualizzata in data 5 settembre 2017, attestato dal relativo verbale di verifica n.
652803407/2020, che allegava agli atti.
Evidenziava che, come ex adverso pacificamente riconosciuto,
l'immobile (“struttura”) presso il quale si era svolta la verifica costituiva la sede della società opponente;
che nel corso della predetta verifica, i tecnici accertatori, coadiuvati dagli Agenti della Guardia di
Finanza, riscontravano e verbalizzavano quanto segue: « ..a seguito di verifica congiunta con la Guardia Di Finanza Di Casalnuovo Di Napoli si è constatato e fatto constatare al sig. che sul c.e. è presente un Parte_1 magnete di elevata potenza posizionato in modo tale ( in prossimità dei circuiti amperometrici) da influenzare negativamente, in maniera fraudolenta la registrazione di potenza e di energia elettrica. a riscontro di quanto asserito si è provveduto a tracciare subito con pennarello indelebile, il perimetro della base di appoggio del predetto magnete, sulla parte superiore del c.e. a seguito di verifica strumentale si è riscontrato che il c.e., con magnete, registra con un errore del –
94%. subito dopo alla presenza del cliente è stato rimosso il magnete e rifatta la prova strumentale che ha riscontrato che il c.e. registra con un errore del 0,95%, che rientra nel range di registrazione regolare. In sede di verifica è stato refertato in apposita busta sigillata il misuratore, mentre il magnete è stato sequestrato dai militari operanti. si precisa che il magnete era occultato da una bacchetta posta dinanzi al misuratore. i cavi elettrici erano di sez. 4x16 cm. in rame sia per il cliente che per e – distribuzione “.
Asseriva l'opposta che alla verifica di cui sopra presenziava personalmente il sig. , quale legale rapp.te della Parte_1 società opponente, il quale dichiarava testualmente: “...di aver commesso un errore dovuto alla grave situazione economica generata dal Covid…”.
Assumeva altresì che dall'analisi effettuata, così come rilevabile dal detto verbale di verifica emergeva che il prelievo irregolare aveva avuto inizio nel mese di gennaio 2013; pertanto che la ricostruzione n. 1747/2021 r.g.a.c. Pagina 5 di 14 N. 1747/2021 R.G.A.C.
delle misure, da addebitarsi all'odierna opponente, secondo gli accertamenti eseguiti dalla stessa era riferibile al Org_2 periodo dal 01/12/2018 al 06/10/2020, era stata effettuata sulla base
“della potenza tecnicamente prelevabile determinata dalla sezione del cavo…”, come da tabella di ricostruzione dei consumi allegata alla stessa comunicazione. Segnatamente deduceva che dall'analisi effettuata, ai fini della ricostruzione delle misure, era emerso che il prelievo irregolare aveva avuto inizio l' 08/10/2015; Pertanto, l'opposta rivendicava che sulla scorta della tabella di Controparte_1 ricostruzione dei consumi elaborata, aveva correttamente emesso la fattura n. 202000112917 del 14.10.2020, azionata in sede monitoria, nella quale asseriva essere chiaramente specificato che l'importo fatturato era riferito al periodo da dicembre 2017 al settembre 2020, mentre, nella sezione del documento dedicata al motivo di emissione, veniva fatto espresso riferimento ad una “ricostruzione consumi per prelievi irregolari”.
Alla luce di quanto appena rappresentato, contestava la pretestuosità
e l'infondatezza dell'avversa opposizione.
In merito ai consumi fatturati, specificava che, tali consumi, erano stati correttamente ricostruiti solo ed esclusivamente dal competente
Distributore , che assumeva essere l'unico Organizzazione_2 soggetto preposto per legge allo svolgimento di tale attività e sempre dal predetto Distributore, comunicati in maniera dettagliata all'opponente con la comunicazione su menzionata, con la quale l'impresa distributrice aveva provveduto non solo ad indicare le irregolarità riscontrate in sede di verifica e i criteri utilizzati per la ricostruzione dei consumi, ma altresì la tabella di ricostruzione dei consumi su cui si basava la determinazione dell'importo fatturato e delle mensilità in contestazione.
Eccepiva inoltre l'opposta il proprio difetto di legittimazione passiva sulle questioni di merito in quanto, società di fornitura limitata a fatturare i consumi comunicatile e per i quali preventivamente versava il corrispettivo al Distributore per il servizio di trasporto, in ossequio n. 1747/2021 r.g.a.c. Pagina 6 di 14 N. 1747/2021 R.G.A.C.
alle vigenti disposizioni in materia;
pertanto che le stesse eccezioni fossero da addebitare in via esclusiva a nei cui Org_2 confronti l'opponente avrebbe dovuto formularle.
Sottolineando, in ogni caso, come il fatto costitutivo del credito de quo fosse già ampiamente precisato e documentalmente provato, concludeva : In via preliminare: atteso che l'opposizione per cui si procede non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 4379/2020, ai sensi dell'art.648 c.p.c. Nel merito: per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto meglio dedotte in narrativa, rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo n.
4379/2020, oltre ad interessi di mora e rivalutazione monetaria sul capitale dal dì del dovuto e fino a saldo avvenuto.; in via istruttoria: ammettersi la prova per interpello formale nella persona dell'attore e per testi sui fatti di cui alla narrativa
e da meglio articolarsi per separati capitoli nelle successive memorie autorizzate ex art. 183 comma VI c.p.c. Testi riservati nei termini di legge. - condannare la controparte al pagamento delle competenze di lite in favore di parte debitrice ex art. 96 c.p.c. - condannare la controparte ala pagamento delle spese legali, con attribuzione;
All'udienza del 6.9.21, ritenendone sussistenti i presupposti ax art 648
c.p.c., concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo sopra indicato emesso da questo Tribunale in data 16.12.2020 recante n. rg.
4379/2020; contestualmente concessi i termini di cui al sesto comma dell'art.183 c.p.c., la presente controversia veniva rinviata all'udienza del 28.4.2022; alla quale, stante la natura documentale della controversia, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza del 9.10.23 e trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
2.Ciò posto in punto di fatto, in diritto si osserva che la nozione di prova scritta idonea all'emissione del provvedimento monitorio ai sensi dell'art 633 comma 1 n° 1 c.p.c. è più ampia di quella prevista dagli artt. 2700 cc e 2702 cc e che nel successivo art 634 cpc sono elencati i documenti idonei a soddisfare il requisito di cui all'articolo precedente, tra cui le polizze e promesse unilaterali per scrittura n. 1747/2021 r.g.a.c. Pagina 7 di 14 N. 1747/2021 R.G.A.C.
privata e i telegrammi, anche se sprovvisti dei requisiti prescritti dal codice civile, e per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di denaro, nonché per prestazioni di servizi compiute da imprenditori, gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 e ss.
c.c., bollate e vidimate nelle forme di legge e gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie.
Secondo la giurisprudenza maggioritaria, qualsiasi documento anche proveniente da un terzo, meritevole di fede dal punto di vista dell'autenticità dello stesso e avente, al contempo, efficacia probatoria sebbene non assoluta del diritto può costituire prova scritta ai fini della richiesta di emissione di un decreto ingiuntivo. E ciò, in considerazione del fatto che l'art. 634 c.p.c., contiene un elenco non tassativo dei documenti idonei a soddisfare il requisito della prova scritta, tra cui può indubbiamente essere ricompreso anche il riepilogo dei crediti in contenzioso.
Ciò premesso, va altresì rilevato che nel procedimento per ingiunzione il contraddittorio è posticipato ed eventuale e, una volta introdotto con l'opposizione al decreto ingiuntivo il giudizio di cognizione,
l'opposto ha, in tale ambito, l'onere di fornire la prova del proprio credito indipendentemente dalla legittimità, validità ed efficacia del decreto (Cass. sent. 25.07.2011 n. 16199).
Dunque, con l'opposizione si instaura un ordinario giudizio di merito che impone all'opposto (originario ricorrente) di fornire la prova piena del credito, mentre all'opponente spetta provare, successivamente, eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito. Irrilevanti sono, invece, le contestazioni relative alla regolarità del procedimento di emissione del decreto od alla idoneità della prova del credito fornita in sede sommaria.
3.Nel merito. L'opposizione si è rilevata infondata e va rigettata per quanto in appresso osservato.
Infondata deve ritenersi l'eccezione di prescrizione atteso che il diritto al pagamento della somma richiesta è maturato solo a seguito della verifica del 07/10/2020. Solo in tale data l'opposta era in grado di n. 1747/2021 r.g.a.c. Pagina 8 di 14 N. 1747/2021 R.G.A.C.
far valere il suo diritto e quindi da tale data poteva essere richiesta a ritroso per un quinquennio (termine di prescrizione ex art. 2948 c.c.) il pagamento della fornitura (maggior prelievo rispetto a quello misurato e fatturato) che si assume impagata.
In ogni caso, mette conto evidenziare che costituendo l'abusivo prelievo un crimine (furto aggravato di energia elettrica), il termine di prescrizione per tale reato consta di 6 anni sicché ex art. 2947 comma secondo c.c. tale termine si applica anche alle obbligazioni civili nascenti da tale reato.
Esclusa, quindi, l'intervenuta prescrizione va valutata la fondatezza della pretesa dell'opposta.
Non v'è dubbio che, sulla scorta della documentazione prodotta dalla parte opposta e dal fascicolo monitorio allegato, possa dirsi provato un allaccio abusivo con prelievo furtivo di energia elettrica al servizio delle utenze – POD IT001E84531218, intestato al sig.
[...]
. Parte_1
Tale convincimento si fonda sulla sussistenza e valore del verbale n.652803407/2020 in atti, redatto in data 07/10/2020 dai verificatori
, che hanno accertato l'abusivo prelievo, a far data dal Org_2
01.07.2010 fino alla rimozione a seguito dell'intervento stigmatizzato nel suddetto verbale.
Sul punto, deve rammentarsi la qualifica di incaricati di pubblico servizio ricoperta dai tecnici della Società in sede di Parte_2 verifiche sui misuratori, nonché sulla conseguente fede privilegiata dei loro accertamenti, anche perché, come evidenziato dalla Suprema
Corte “ai fini della nozione di pubblico ufficiale, non rileva il rapporto di dipendenza del soggetto rispetto allo Stato o ad altro ente pubblico, ma è richiesto soltanto l'esercizio effettivo di una pubblica funzione. Tale deve essere considerata
l'attività consistente nella acquisizione della prova di un fatto, imposta dall'ordinamento, come condizione necessaria per l'erogazione di un pubblico servizio” (cfr. Cass. penale, sez. V, 16 gennaio 1997, n. 2036).
Ulteriore conferma circa la natura di incaricati di pubblico servizio dei verificatori di pur dopo la privatizzazione Organizzazione_2
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della società, la si trae, del resto, anche dalla pronuncia del Consiglio di Stato, sez. VI, 17.9.02, n. 4711, nonché da successiva giurisprudenza civile di merito, tra cui Corte Appello Napoli, sent. n. 546 del
12/02/2010; Corte Appello Napoli, sent. n. 2433 del 17/07/2009;
Tribunale Napoli, sent. n. 2648 del 03/03/2009; Tribunale Napoli, sent. n. 8731 del 21/07/2008.
A fronte della particolarmente pregnante valenza probatoria del detto verbale di accertamento di manomissione del contatore dell'utenza di parte opponente (prodotto in atti dalla opposta), alcun elemento contrario risulta aver dedotto o provato quest'ultima, che abbia potuto mettere in discussione le risultanze dello stesso (contestazione che, in ogni caso, proprio per la valenza fidefacente del detto verbale, soprattutto in ordine ai fatti che i verificatori — in qualità di incaricati di pubblico servizio — risultano aver attestato essere avvenuti alla loro presenza, avrebbe dovuto passare attraverso una impugnazione formale e specifica del detto documento). Anzi, come innanzi già detto, tutte tali circostanze di fatto sono risultate sostanzialmente incontestate dall'opponente.
Incontestato, poi, che l'immobile servito dall'utenza collegata al contatore oggetto di manomissione fosse in uso all'opponente.
Conseguentemente, se ne inferisce che questi sia tenuto al pagamento del corrispettivo per l'energia oggetto di abusivo prelievo.
Accertata e comprovata, dunque, la pacifica e illegittima manomissione del misuratore servente l'utenza di energia elettrica riconducibile a parte opponente (che ha consentito un prelievo irregolare di energia di oltre la metà di quella effettivamente consumata), non può dubitarsi che, quantomeno dal punto di vista civilistico, della detta manomissione debba essere chiamato a rispondere proprio l'opponente, quale titolare dell'utenza in questione, al cui servizio era installato il misuratore manomesso
(indipendentemente dall'autore materiale di quest'ultima); non vi sono dubbi, infatti, che la detta parte debba essere chiamata a rispondere degli omessi versamenti dei relativi consumi non n. 1747/2021 r.g.a.c. Pagina 10 di 14 N. 1747/2021 R.G.A.C.
computati, per effetto della verificata manomissione, e di cui la stessa utenza risulta aver illegittimamente e direttamente beneficiato (anche se, per ipotesi, la manomissione fosse stata compiuta da un terzo estraneo).
Come da giurisprudenza di merito consolidata, infatti, sotto il profilo strettamente civilistico, per effetto del rapporto di somministrazione di energia riconducibile all'attore-opponente, risultando esso depositario dell'impianto di misurazione di energia elettrica installato presso di sé, lo stesso — indipendentemente dal soggetto che abbia materialmente operato la detta manomissione — avrebbe avuto l'obbligo, ex art 1768 e ss. c.c., della custodia e della salvaguardia della funzionalità del contatore anche nei confronti dei terzi, nonché quello di avvisare immediatamente le Società di Distribuzione e di Vendita di ogni eventuale anomalia che ne avrebbe potuto pregiudicare il funzionamento.
Suddetta impostazione è stata di recente recepita anche dalla giurisprudenza di legittimità della Suprema Corte, la quale, sul punto, ha chiarito che quand'anche la manomissione del misuratore fosse imputabile ad un terzo, spetterebbe pur sempre all'utente la dimostrazione che l'uso abusivo della utenza è avvenuto per forza maggiore o caso fortuito, ovvero di avere adottato ogni possibile cautela, ovvero di avere diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi non avessero potuto alterare il normale funzionamento del contatore: in difetto di tale prova, l'utilizzo, anche se abusivo, dall'utenza con manomissione del contatore collocato, ad esempio, in una abitazione, da parte di soggetti autorizzati ad accedervi determina egualmente l'imputazione di tali consumi al titolare della utenza (cfr. in tal senso, da ultimo, Cass. 13605/2019).
Per quanto, invece, riguarda l'esatta quantificazione dei consumi indebitamente fruiti dall'attore-opponente e non pagati, la Società opposta risulta aver prodotto in giudizio, sin dalla propria costituzione, l'analitica ricostruzione degli stessi operata dalla Società di Distribuzione.
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Infatti, sul punto deve rilevarsi che, in presenza di un'accertata manomissione del misuratore, la prova dell'ammontare dei prelievi addebitati al cliente ben può essere fornita dalla società fornitrice anche in base ad elementi meramente presuntivi, quali calcoli statistici sulla entità dei consumi storici od anche specificando i criteri metodologici che vengono seguiti nel settore per stimare consumi presunti, legati alla qualità, dimensioni, tipo di attività, volume di fatturato ecc. dell'utente (cfr., da ultimo, Cass. 13605/2019 cit.).
Inoltre, la Delib. n. 200 del 1999 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, all'art. 9, prevede che nel caso di accertata erronea registrazione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura (cui va equiparata anche l'ipotesi di manomissione del contatore che dia luogo ad un cattivo funzionamento del medesimo), l'esercente possa procedere alla ricostruzione dei consumi ed alla determinazione del relativo conguaglio a carico del cliente.
Orbene, nella fattispecie concreta oggetto dell'odierno giudizio, parte opposta ha fornito compiuta prova dei rigidi criteri matematici (e positivamente codificati dalle norme tecniche di settore) impiegati per operare la ricostruzione dei consumi fraudolentemente fruiti dalla opponente, applicando il correttivo del coefficiente di misurazione in difetto constatato in sede di verifica e raffrontando i dati con i consumi storici fatti registrati dal misuratore dell'utenza attorea ed effettivamente fatturati (cfr. tabella ricostruttiva in atti e comunicazioni provenienti dalla Società di Distribuzione, tutte allegate alla produzione telematica di parte opposta).
Tale modus operandi non è stato in alcun modo specificamente contestato dall'opponente, il quale, anzi, deducendo semplicemente la natura (ovviamente) presuntiva della ricostruzione operata (ma che tale ben poteva essere sulla scorta di quanto innanzi osservato, potendosi finire, al contrario, inammissibilmente addirittura per premiare condotte fraudolente di occultamento che non consentano la ricostruzione esatta al centesimo dei consumi certamente prelevati in n. 1747/2021 r.g.a.c. Pagina 12 di 14 N. 1747/2021 R.G.A.C.
modo irregolare), alcuna circostanza o contestazione concreta ha avanzato in relazione ad una eventuale erroneità o inattendibilità della stessa, sulla base di precisi dati fattuali o matematici contrari rispetto a quelli esplicitati e dimostrati dalla opposta (dati neppure dedotti dagli opponenti).
Ed invero, la detta parte, non ha dimostrato di aver presentato in sede stragiudiziale specifiche osservazioni o contestazioni in ordine alla procedura seguita per il ricalcolo ma neppure nella presente sede giudiziale risulta aver dimostrato ulteriori elementi concreti che attestassero, con riferimento al periodo oggetto di ricostruzione, eventuali variazioni del profilo dei propri consumi rispetto a quelli storici utilizzati come riferimento dall'esercente (come previsto dalla normativa regolamentare di settore innanzi richiamata). Non vi sono dubbi, infatti, che (come del resto sancito ancora dalla stessa normativa innanzi richiamata), accertata la manomissione del contatore, la ricostruzione dei consumi non contabilizzati per effetto della manomissione stessa non possa che essere compiuta in maniera presuntiva;
tuttavia, tale ricostruzione “presuntiva” non equivale ad arbitrio, in quanto i criteri utilizzati sono oggettivi, matematici e trasparenti.
Sotto tale punto di vista, dunque, una eventuale consulenza tecnica avrebbe avuto carattere meramente esplorativo e, dunque, inammissibile, perché tesa a sopperire a precisi oneri allegativi e probatori incombenti in capo alla stessa parte opponente e non assolti nel caso di specie.
Da tutto quanto precede, deriva, pertanto, la piena debenza da parte dell'opponente di tutte le somme azionate dalla opposta in monitorio, per le causali che precedono con conseguente rigetto della dispiegata opposizione.
Per effetto del rigetto dell'opposizione, e in forza del disposto di cui all'art. 653 c.p.c., il decreto ingiuntivo opposto, n., 4379/2020 emesso dal Tribunale di Napoli Nord, nel giudizio monitorio iscritto al R.G.N.
10713/2020 va dichiarato definitivamente esecutivo.
n. 1747/2021 r.g.a.c. Pagina 13 di 14 N. 1747/2021 R.G.A.C.
4. Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014, in relazione al valore della controversia (rientrante nello scaglione da
26.000,00 euro ad euro 52.000,00, secondo la quantificazione della domanda monitoria così come operata dalla convenuta-opposta e secondo il valore dello stesso decreto ingiuntivo opposto) e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per la parte convenuta-opposta vittoriosa (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria di cui al richiamato D.M., del quale andranno presi in riferimento i relativi parametri minimi ).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD– II SEZIONE CIVILE – nella persona del gm dott.ssa Matilde Boccia, definitivamente pronunziando nella controversia civile come innanzi promossa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1.-rigetta integralmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna parte opponente titolare Parte_1 della ditta individuale Una Voglia di..., P.IVA , al P.IVA_1 pagamento, in favore di parte opposta, in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite per il presente giudizio, che si liquidano in euro 3.809,00 per compensi professionali ,oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.
Così deciso in RS, 19/01/2024
IL GIUDICE
(dott.ssa Matilde Boccia)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
- II SEZIONE CIVILE -
nella persona del GIUDICE MONOCRATICO dott.ssa Matilde
Boccia ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 1747/2021 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Opposizione a decreto ingiuntivo-Somministrazione” e vertente tra:
CF , titolare della Parte_1 C.F._1 ditta individuale .., con sede in Casalnuovo di Napoli, Org_1 alla Via Nazionale delle Puglie, 388, P.IVA , ai fini della P.IVA_1 presente procedura elettivamente domiciliato in Casalnuovo di Napoli
(NA), alla Via Napoli, 76, presso lo studio dello scrivente Avv.
Marcello Pelliccia ), che lo rappresenta e C.F._2 difende giusta procura rilasciata su foglio separato;
OPPONENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t. dr. Controparte_1
con sede legale in RS (CE) alla Via Alfredo Controparte_2
Nobel, 265 – P. IVA: rapp.to e difeso in virtù di mandato P.IVA_2 in calce al ricorso per decreto ingiuntivo dall'avv. Francesco
Andreozzi – C.F.: con il quale el.te domicilia C.F._3 in RS (CE) alla Via Tribunale, 8;
OPPOSTA
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CONCLUSIONI: come da note scritte presentate in vista dell'udienza del 9.10 .23.
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 12/02/2021 a mezzo pec ai sensi della L.53/94 l'opponente in epigrafe indicato conveniva in giudizio innanzi l'intestato Tribunale di Napoli Nord, la onde sentir revocare il Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 4379/20200 – R.G. 10713/2020, emesso dal
Tribunale di Napoli Nord in data 15 dicembre 2020, e notificato il 4 gennaio 2021–con il quale veniva ingiunto all'odierno opponente il pagamento in favore della ricorrente della somma di “€ 28.253,47, oltre interessi moratori dalle singole fatture fino al soddisfo” oltre le spese della procedura, liquidate in € 1.300,00 per compensi ed in € 286,00 per spese vive, oltre rimborso spese generali, CPA ed Iva, come per legge, per la fornitura di energia elettrica.
Rappresentava l'opponente che, allo stato, attuale l'utenza oggetto di causa era cessata di fatto e pertanto che non usufruiva di alcuna fornitura da parte dell'opposta, ma che, ciò nonostante, continuava a ricevere fatture per consumi mai effettuati.
Deduceva che dai documenti allegati al ricorso monitorio risultava che la fornitura aveva avuto inizio il 01/12/2017 e che, a supporto della richiesta monitoria, la ricorrente aveva prodotto, oltre al contratto, ben 33 note di credito, con le quali si stornavano tutte le fatture n. 1747/2021 r.g.a.c. Pagina 2 di 14 N. 1747/2021 R.G.A.C.
precedentemente emesse, ed una fattura, la n. 20200145104 del
14/10/2020, dell'importo di € 50.933,91, quindi che la somma ingiunta di € 28.253,47, era pari alla differenza tra l'importo di cui alla fattura da ultimo citata e l'importo nominale delle fatture stornate con le 33 note di credito menzionate.
Preliminarmente, l'opponente contestava l'esistenza del credito azionato in via monitoria;
all'uopo disconosceva i consumi indicati da controparte in quanto mai effettuati e mai misurati. Impugnava e contestava le stime dei consumi che adduceva disancorate da quanto effettivamente fornito dall'opposta e basate su criteri arbitrari ed illegittimi.
Adduceva di aver integralmente provveduto al pagamento di quanto effettivamente dovuto all'opposta, ovvero di quanto da quest'ultima fatturato fino al 14/10/2020, prima che il contatore fosse asportato, come asseriva riconosciuto dalla stessa controparte.
Ribadiva, all'uopo, che il contatore relativo all'utenza per cui è causa era stato materialmente asportato e che non usufruendo di alcuna fornitura, allo stato attuale, era nell'impossibilità materiale di verificare se i dati contenuti nelle fatture fossero corrispondenti a quelli indicati dal misuratore.
Segnatamente, eccepiva che la fattura n.20200145104 del 14/10/2020, dell'importo di € 50.933,91, risultava redatta in totale violazione di legge, in quanto non indicava neppure se conteneva ricalcoli e che la stessa fattura faceva chiaro riferimento a stime e, chiaro riferimento al periodo dal 01/12/2017 al 30/09/20, indicando i presunti consumi solo con riferimento al periodo dal 01/12/2017 al 31/07/2018.
Ribadendo l'integrale pagamento del dovuto, riteneva onere dell'opposta dare dimostrazione della debenza delle residue somme richieste. Sosteneva non essere sufficienti le fatture e scritture contabili allegate da controparte al ricorso monitorio, a fornire prova piena della pretesa nell'ambito del pendente giudizio di cognizione originato dalla opposizione.
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Eccepiva altresì l'intervenuta prescrizione dell'opposta pretesa, per essere decorso il termine di prescrizione biennale sancito dall'art. 1, commi da 4 a 7 della legge di bilancio 2018, richiamando quanto dallo stesso statuito: “Nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese...; rivendicando essere l'opponente ditta individuale, esercente attività di vendita al dettaglio di prodotti di rosticceria, che impiegava meno di 10 dipendenti e con un fatturato inferiore ai 2 milioni di euro, quindi rientrante nella definizione di microimpresa di cui alla raccomandazione 2003/361/CE, richiamata dalla delibera
ARERA 22/02/2018 N 97 con la quale era stata data attuazione al predetto art. 1 legge bilancio 2018.
Quindi, insistendo sull'illegittimità dell'opposto ricorso, citava la convenuta opposta in epigrafe indicata, a comparire innanzi l'intestato Tribunale all'udienza del 15.07.21 per sentir : revocare
l'opposto decreto ingiuntivo; -accertare e dichiarare che la opponente ha provveduto al pagamento in favore dell'opposta di tutto quanto dovuto e dichiarare pertanto che null'altro è dovuto; -in via subordinata, dichiarare
l'intervenuta prescrizione di tutte le pretese economiche che eccedano il biennio a ritroso rispetto all'emissione della fattura oggetto di causa (14/10/2020), per essere decorso il termine di prescrizione biennale sancito dall'art. 1, commi da 4 a 7 della legge di bilancio 2018; -in via subordinata, essendo la pretesa economica vantata dall'opposta sfornita del minimo elemento probatorio, accogliere la presente opposizione e revocare l'opposto decreto ingiuntivo. -vittoria di spese e competenze di causa con attribuzione allo scrivente procuratore per anticipo fattone.
Si costituiva nel giudizio di opposizione la convenuta
[...] come in epigrafe meglio generalizzata, contestando in CP_1 fatto ed in diritto tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Avverso il primo motivo di opposizione, l'opposta ne eccepiva l'insussistenza, controdeducendo che la pretesa creditoria sottesa al titolo opposto, traeva origine dalle verifiche e dagli accertamenti condotti in data 7 ottobre 2020, dai tecnici di Organizzazione_2
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incaricati di pubblico servizio, presso il punto di prelievo ubicato in
Casalnuovo di Napoli (NA), alla Via Nazionale delle Puglie, contraddistinto dal N. POD IT001E84531218, associato alla fornitura di energia elettrica per usi diversi da quelli abitativi, contrattualizzata in data 5 settembre 2017, attestato dal relativo verbale di verifica n.
652803407/2020, che allegava agli atti.
Evidenziava che, come ex adverso pacificamente riconosciuto,
l'immobile (“struttura”) presso il quale si era svolta la verifica costituiva la sede della società opponente;
che nel corso della predetta verifica, i tecnici accertatori, coadiuvati dagli Agenti della Guardia di
Finanza, riscontravano e verbalizzavano quanto segue: « ..a seguito di verifica congiunta con la Guardia Di Finanza Di Casalnuovo Di Napoli si è constatato e fatto constatare al sig. che sul c.e. è presente un Parte_1 magnete di elevata potenza posizionato in modo tale ( in prossimità dei circuiti amperometrici) da influenzare negativamente, in maniera fraudolenta la registrazione di potenza e di energia elettrica. a riscontro di quanto asserito si è provveduto a tracciare subito con pennarello indelebile, il perimetro della base di appoggio del predetto magnete, sulla parte superiore del c.e. a seguito di verifica strumentale si è riscontrato che il c.e., con magnete, registra con un errore del –
94%. subito dopo alla presenza del cliente è stato rimosso il magnete e rifatta la prova strumentale che ha riscontrato che il c.e. registra con un errore del 0,95%, che rientra nel range di registrazione regolare. In sede di verifica è stato refertato in apposita busta sigillata il misuratore, mentre il magnete è stato sequestrato dai militari operanti. si precisa che il magnete era occultato da una bacchetta posta dinanzi al misuratore. i cavi elettrici erano di sez. 4x16 cm. in rame sia per il cliente che per e – distribuzione “.
Asseriva l'opposta che alla verifica di cui sopra presenziava personalmente il sig. , quale legale rapp.te della Parte_1 società opponente, il quale dichiarava testualmente: “...di aver commesso un errore dovuto alla grave situazione economica generata dal Covid…”.
Assumeva altresì che dall'analisi effettuata, così come rilevabile dal detto verbale di verifica emergeva che il prelievo irregolare aveva avuto inizio nel mese di gennaio 2013; pertanto che la ricostruzione n. 1747/2021 r.g.a.c. Pagina 5 di 14 N. 1747/2021 R.G.A.C.
delle misure, da addebitarsi all'odierna opponente, secondo gli accertamenti eseguiti dalla stessa era riferibile al Org_2 periodo dal 01/12/2018 al 06/10/2020, era stata effettuata sulla base
“della potenza tecnicamente prelevabile determinata dalla sezione del cavo…”, come da tabella di ricostruzione dei consumi allegata alla stessa comunicazione. Segnatamente deduceva che dall'analisi effettuata, ai fini della ricostruzione delle misure, era emerso che il prelievo irregolare aveva avuto inizio l' 08/10/2015; Pertanto, l'opposta rivendicava che sulla scorta della tabella di Controparte_1 ricostruzione dei consumi elaborata, aveva correttamente emesso la fattura n. 202000112917 del 14.10.2020, azionata in sede monitoria, nella quale asseriva essere chiaramente specificato che l'importo fatturato era riferito al periodo da dicembre 2017 al settembre 2020, mentre, nella sezione del documento dedicata al motivo di emissione, veniva fatto espresso riferimento ad una “ricostruzione consumi per prelievi irregolari”.
Alla luce di quanto appena rappresentato, contestava la pretestuosità
e l'infondatezza dell'avversa opposizione.
In merito ai consumi fatturati, specificava che, tali consumi, erano stati correttamente ricostruiti solo ed esclusivamente dal competente
Distributore , che assumeva essere l'unico Organizzazione_2 soggetto preposto per legge allo svolgimento di tale attività e sempre dal predetto Distributore, comunicati in maniera dettagliata all'opponente con la comunicazione su menzionata, con la quale l'impresa distributrice aveva provveduto non solo ad indicare le irregolarità riscontrate in sede di verifica e i criteri utilizzati per la ricostruzione dei consumi, ma altresì la tabella di ricostruzione dei consumi su cui si basava la determinazione dell'importo fatturato e delle mensilità in contestazione.
Eccepiva inoltre l'opposta il proprio difetto di legittimazione passiva sulle questioni di merito in quanto, società di fornitura limitata a fatturare i consumi comunicatile e per i quali preventivamente versava il corrispettivo al Distributore per il servizio di trasporto, in ossequio n. 1747/2021 r.g.a.c. Pagina 6 di 14 N. 1747/2021 R.G.A.C.
alle vigenti disposizioni in materia;
pertanto che le stesse eccezioni fossero da addebitare in via esclusiva a nei cui Org_2 confronti l'opponente avrebbe dovuto formularle.
Sottolineando, in ogni caso, come il fatto costitutivo del credito de quo fosse già ampiamente precisato e documentalmente provato, concludeva : In via preliminare: atteso che l'opposizione per cui si procede non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 4379/2020, ai sensi dell'art.648 c.p.c. Nel merito: per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto meglio dedotte in narrativa, rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo n.
4379/2020, oltre ad interessi di mora e rivalutazione monetaria sul capitale dal dì del dovuto e fino a saldo avvenuto.; in via istruttoria: ammettersi la prova per interpello formale nella persona dell'attore e per testi sui fatti di cui alla narrativa
e da meglio articolarsi per separati capitoli nelle successive memorie autorizzate ex art. 183 comma VI c.p.c. Testi riservati nei termini di legge. - condannare la controparte al pagamento delle competenze di lite in favore di parte debitrice ex art. 96 c.p.c. - condannare la controparte ala pagamento delle spese legali, con attribuzione;
All'udienza del 6.9.21, ritenendone sussistenti i presupposti ax art 648
c.p.c., concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo sopra indicato emesso da questo Tribunale in data 16.12.2020 recante n. rg.
4379/2020; contestualmente concessi i termini di cui al sesto comma dell'art.183 c.p.c., la presente controversia veniva rinviata all'udienza del 28.4.2022; alla quale, stante la natura documentale della controversia, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza del 9.10.23 e trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
2.Ciò posto in punto di fatto, in diritto si osserva che la nozione di prova scritta idonea all'emissione del provvedimento monitorio ai sensi dell'art 633 comma 1 n° 1 c.p.c. è più ampia di quella prevista dagli artt. 2700 cc e 2702 cc e che nel successivo art 634 cpc sono elencati i documenti idonei a soddisfare il requisito di cui all'articolo precedente, tra cui le polizze e promesse unilaterali per scrittura n. 1747/2021 r.g.a.c. Pagina 7 di 14 N. 1747/2021 R.G.A.C.
privata e i telegrammi, anche se sprovvisti dei requisiti prescritti dal codice civile, e per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di denaro, nonché per prestazioni di servizi compiute da imprenditori, gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 e ss.
c.c., bollate e vidimate nelle forme di legge e gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie.
Secondo la giurisprudenza maggioritaria, qualsiasi documento anche proveniente da un terzo, meritevole di fede dal punto di vista dell'autenticità dello stesso e avente, al contempo, efficacia probatoria sebbene non assoluta del diritto può costituire prova scritta ai fini della richiesta di emissione di un decreto ingiuntivo. E ciò, in considerazione del fatto che l'art. 634 c.p.c., contiene un elenco non tassativo dei documenti idonei a soddisfare il requisito della prova scritta, tra cui può indubbiamente essere ricompreso anche il riepilogo dei crediti in contenzioso.
Ciò premesso, va altresì rilevato che nel procedimento per ingiunzione il contraddittorio è posticipato ed eventuale e, una volta introdotto con l'opposizione al decreto ingiuntivo il giudizio di cognizione,
l'opposto ha, in tale ambito, l'onere di fornire la prova del proprio credito indipendentemente dalla legittimità, validità ed efficacia del decreto (Cass. sent. 25.07.2011 n. 16199).
Dunque, con l'opposizione si instaura un ordinario giudizio di merito che impone all'opposto (originario ricorrente) di fornire la prova piena del credito, mentre all'opponente spetta provare, successivamente, eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito. Irrilevanti sono, invece, le contestazioni relative alla regolarità del procedimento di emissione del decreto od alla idoneità della prova del credito fornita in sede sommaria.
3.Nel merito. L'opposizione si è rilevata infondata e va rigettata per quanto in appresso osservato.
Infondata deve ritenersi l'eccezione di prescrizione atteso che il diritto al pagamento della somma richiesta è maturato solo a seguito della verifica del 07/10/2020. Solo in tale data l'opposta era in grado di n. 1747/2021 r.g.a.c. Pagina 8 di 14 N. 1747/2021 R.G.A.C.
far valere il suo diritto e quindi da tale data poteva essere richiesta a ritroso per un quinquennio (termine di prescrizione ex art. 2948 c.c.) il pagamento della fornitura (maggior prelievo rispetto a quello misurato e fatturato) che si assume impagata.
In ogni caso, mette conto evidenziare che costituendo l'abusivo prelievo un crimine (furto aggravato di energia elettrica), il termine di prescrizione per tale reato consta di 6 anni sicché ex art. 2947 comma secondo c.c. tale termine si applica anche alle obbligazioni civili nascenti da tale reato.
Esclusa, quindi, l'intervenuta prescrizione va valutata la fondatezza della pretesa dell'opposta.
Non v'è dubbio che, sulla scorta della documentazione prodotta dalla parte opposta e dal fascicolo monitorio allegato, possa dirsi provato un allaccio abusivo con prelievo furtivo di energia elettrica al servizio delle utenze – POD IT001E84531218, intestato al sig.
[...]
. Parte_1
Tale convincimento si fonda sulla sussistenza e valore del verbale n.652803407/2020 in atti, redatto in data 07/10/2020 dai verificatori
, che hanno accertato l'abusivo prelievo, a far data dal Org_2
01.07.2010 fino alla rimozione a seguito dell'intervento stigmatizzato nel suddetto verbale.
Sul punto, deve rammentarsi la qualifica di incaricati di pubblico servizio ricoperta dai tecnici della Società in sede di Parte_2 verifiche sui misuratori, nonché sulla conseguente fede privilegiata dei loro accertamenti, anche perché, come evidenziato dalla Suprema
Corte “ai fini della nozione di pubblico ufficiale, non rileva il rapporto di dipendenza del soggetto rispetto allo Stato o ad altro ente pubblico, ma è richiesto soltanto l'esercizio effettivo di una pubblica funzione. Tale deve essere considerata
l'attività consistente nella acquisizione della prova di un fatto, imposta dall'ordinamento, come condizione necessaria per l'erogazione di un pubblico servizio” (cfr. Cass. penale, sez. V, 16 gennaio 1997, n. 2036).
Ulteriore conferma circa la natura di incaricati di pubblico servizio dei verificatori di pur dopo la privatizzazione Organizzazione_2
n. 1747/2021 r.g.a.c. Pagina 9 di 14 N. 1747/2021 R.G.A.C.
della società, la si trae, del resto, anche dalla pronuncia del Consiglio di Stato, sez. VI, 17.9.02, n. 4711, nonché da successiva giurisprudenza civile di merito, tra cui Corte Appello Napoli, sent. n. 546 del
12/02/2010; Corte Appello Napoli, sent. n. 2433 del 17/07/2009;
Tribunale Napoli, sent. n. 2648 del 03/03/2009; Tribunale Napoli, sent. n. 8731 del 21/07/2008.
A fronte della particolarmente pregnante valenza probatoria del detto verbale di accertamento di manomissione del contatore dell'utenza di parte opponente (prodotto in atti dalla opposta), alcun elemento contrario risulta aver dedotto o provato quest'ultima, che abbia potuto mettere in discussione le risultanze dello stesso (contestazione che, in ogni caso, proprio per la valenza fidefacente del detto verbale, soprattutto in ordine ai fatti che i verificatori — in qualità di incaricati di pubblico servizio — risultano aver attestato essere avvenuti alla loro presenza, avrebbe dovuto passare attraverso una impugnazione formale e specifica del detto documento). Anzi, come innanzi già detto, tutte tali circostanze di fatto sono risultate sostanzialmente incontestate dall'opponente.
Incontestato, poi, che l'immobile servito dall'utenza collegata al contatore oggetto di manomissione fosse in uso all'opponente.
Conseguentemente, se ne inferisce che questi sia tenuto al pagamento del corrispettivo per l'energia oggetto di abusivo prelievo.
Accertata e comprovata, dunque, la pacifica e illegittima manomissione del misuratore servente l'utenza di energia elettrica riconducibile a parte opponente (che ha consentito un prelievo irregolare di energia di oltre la metà di quella effettivamente consumata), non può dubitarsi che, quantomeno dal punto di vista civilistico, della detta manomissione debba essere chiamato a rispondere proprio l'opponente, quale titolare dell'utenza in questione, al cui servizio era installato il misuratore manomesso
(indipendentemente dall'autore materiale di quest'ultima); non vi sono dubbi, infatti, che la detta parte debba essere chiamata a rispondere degli omessi versamenti dei relativi consumi non n. 1747/2021 r.g.a.c. Pagina 10 di 14 N. 1747/2021 R.G.A.C.
computati, per effetto della verificata manomissione, e di cui la stessa utenza risulta aver illegittimamente e direttamente beneficiato (anche se, per ipotesi, la manomissione fosse stata compiuta da un terzo estraneo).
Come da giurisprudenza di merito consolidata, infatti, sotto il profilo strettamente civilistico, per effetto del rapporto di somministrazione di energia riconducibile all'attore-opponente, risultando esso depositario dell'impianto di misurazione di energia elettrica installato presso di sé, lo stesso — indipendentemente dal soggetto che abbia materialmente operato la detta manomissione — avrebbe avuto l'obbligo, ex art 1768 e ss. c.c., della custodia e della salvaguardia della funzionalità del contatore anche nei confronti dei terzi, nonché quello di avvisare immediatamente le Società di Distribuzione e di Vendita di ogni eventuale anomalia che ne avrebbe potuto pregiudicare il funzionamento.
Suddetta impostazione è stata di recente recepita anche dalla giurisprudenza di legittimità della Suprema Corte, la quale, sul punto, ha chiarito che quand'anche la manomissione del misuratore fosse imputabile ad un terzo, spetterebbe pur sempre all'utente la dimostrazione che l'uso abusivo della utenza è avvenuto per forza maggiore o caso fortuito, ovvero di avere adottato ogni possibile cautela, ovvero di avere diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi non avessero potuto alterare il normale funzionamento del contatore: in difetto di tale prova, l'utilizzo, anche se abusivo, dall'utenza con manomissione del contatore collocato, ad esempio, in una abitazione, da parte di soggetti autorizzati ad accedervi determina egualmente l'imputazione di tali consumi al titolare della utenza (cfr. in tal senso, da ultimo, Cass. 13605/2019).
Per quanto, invece, riguarda l'esatta quantificazione dei consumi indebitamente fruiti dall'attore-opponente e non pagati, la Società opposta risulta aver prodotto in giudizio, sin dalla propria costituzione, l'analitica ricostruzione degli stessi operata dalla Società di Distribuzione.
n. 1747/2021 r.g.a.c. Pagina 11 di 14 N. 1747/2021 R.G.A.C.
Infatti, sul punto deve rilevarsi che, in presenza di un'accertata manomissione del misuratore, la prova dell'ammontare dei prelievi addebitati al cliente ben può essere fornita dalla società fornitrice anche in base ad elementi meramente presuntivi, quali calcoli statistici sulla entità dei consumi storici od anche specificando i criteri metodologici che vengono seguiti nel settore per stimare consumi presunti, legati alla qualità, dimensioni, tipo di attività, volume di fatturato ecc. dell'utente (cfr., da ultimo, Cass. 13605/2019 cit.).
Inoltre, la Delib. n. 200 del 1999 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, all'art. 9, prevede che nel caso di accertata erronea registrazione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura (cui va equiparata anche l'ipotesi di manomissione del contatore che dia luogo ad un cattivo funzionamento del medesimo), l'esercente possa procedere alla ricostruzione dei consumi ed alla determinazione del relativo conguaglio a carico del cliente.
Orbene, nella fattispecie concreta oggetto dell'odierno giudizio, parte opposta ha fornito compiuta prova dei rigidi criteri matematici (e positivamente codificati dalle norme tecniche di settore) impiegati per operare la ricostruzione dei consumi fraudolentemente fruiti dalla opponente, applicando il correttivo del coefficiente di misurazione in difetto constatato in sede di verifica e raffrontando i dati con i consumi storici fatti registrati dal misuratore dell'utenza attorea ed effettivamente fatturati (cfr. tabella ricostruttiva in atti e comunicazioni provenienti dalla Società di Distribuzione, tutte allegate alla produzione telematica di parte opposta).
Tale modus operandi non è stato in alcun modo specificamente contestato dall'opponente, il quale, anzi, deducendo semplicemente la natura (ovviamente) presuntiva della ricostruzione operata (ma che tale ben poteva essere sulla scorta di quanto innanzi osservato, potendosi finire, al contrario, inammissibilmente addirittura per premiare condotte fraudolente di occultamento che non consentano la ricostruzione esatta al centesimo dei consumi certamente prelevati in n. 1747/2021 r.g.a.c. Pagina 12 di 14 N. 1747/2021 R.G.A.C.
modo irregolare), alcuna circostanza o contestazione concreta ha avanzato in relazione ad una eventuale erroneità o inattendibilità della stessa, sulla base di precisi dati fattuali o matematici contrari rispetto a quelli esplicitati e dimostrati dalla opposta (dati neppure dedotti dagli opponenti).
Ed invero, la detta parte, non ha dimostrato di aver presentato in sede stragiudiziale specifiche osservazioni o contestazioni in ordine alla procedura seguita per il ricalcolo ma neppure nella presente sede giudiziale risulta aver dimostrato ulteriori elementi concreti che attestassero, con riferimento al periodo oggetto di ricostruzione, eventuali variazioni del profilo dei propri consumi rispetto a quelli storici utilizzati come riferimento dall'esercente (come previsto dalla normativa regolamentare di settore innanzi richiamata). Non vi sono dubbi, infatti, che (come del resto sancito ancora dalla stessa normativa innanzi richiamata), accertata la manomissione del contatore, la ricostruzione dei consumi non contabilizzati per effetto della manomissione stessa non possa che essere compiuta in maniera presuntiva;
tuttavia, tale ricostruzione “presuntiva” non equivale ad arbitrio, in quanto i criteri utilizzati sono oggettivi, matematici e trasparenti.
Sotto tale punto di vista, dunque, una eventuale consulenza tecnica avrebbe avuto carattere meramente esplorativo e, dunque, inammissibile, perché tesa a sopperire a precisi oneri allegativi e probatori incombenti in capo alla stessa parte opponente e non assolti nel caso di specie.
Da tutto quanto precede, deriva, pertanto, la piena debenza da parte dell'opponente di tutte le somme azionate dalla opposta in monitorio, per le causali che precedono con conseguente rigetto della dispiegata opposizione.
Per effetto del rigetto dell'opposizione, e in forza del disposto di cui all'art. 653 c.p.c., il decreto ingiuntivo opposto, n., 4379/2020 emesso dal Tribunale di Napoli Nord, nel giudizio monitorio iscritto al R.G.N.
10713/2020 va dichiarato definitivamente esecutivo.
n. 1747/2021 r.g.a.c. Pagina 13 di 14 N. 1747/2021 R.G.A.C.
4. Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014, in relazione al valore della controversia (rientrante nello scaglione da
26.000,00 euro ad euro 52.000,00, secondo la quantificazione della domanda monitoria così come operata dalla convenuta-opposta e secondo il valore dello stesso decreto ingiuntivo opposto) e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per la parte convenuta-opposta vittoriosa (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria di cui al richiamato D.M., del quale andranno presi in riferimento i relativi parametri minimi ).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD– II SEZIONE CIVILE – nella persona del gm dott.ssa Matilde Boccia, definitivamente pronunziando nella controversia civile come innanzi promossa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1.-rigetta integralmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna parte opponente titolare Parte_1 della ditta individuale Una Voglia di..., P.IVA , al P.IVA_1 pagamento, in favore di parte opposta, in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite per il presente giudizio, che si liquidano in euro 3.809,00 per compensi professionali ,oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.
Così deciso in RS, 19/01/2024
IL GIUDICE
(dott.ssa Matilde Boccia)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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