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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 14/10/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
1. Pietro LA -Presidente
2. AR ES LE -Giudice est.
3. ARno Carella -Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 367 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi civili dell'anno
2025, vertente
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, Parte_1 per procura allegata al ricorso, dall'avv. NO Aloi, presso il cui studio, sito in Reggio
Calabria alla Via Felice Valentino n. 4 , è elettivamente domiciliata;
-ricorrente-
E
nato il [...] a [...], rappresentato e difeso, Controparte_1 per procura allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv. Daniel Condello, presso il cui studio, sito in San Ferdinando alla Via provinciale Est n. 11, è elettivamente domiciliato;
-resistente -
OGGETTO: separazione giudiziale
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in via telematica in data 21.03.2025, e successivamente notificato con il pedissequo decreto di fissazione udienza, Parte_2 premesso di aver contratto matrimonio concordatario con il resistente, il 30.10.2010, in San Ferdinando, trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune, atto n.
3 Parte I;
che entrambi i coniugi svolgono lavori saltuari;
che dall'unione sono nati i figli (nato a [...] [...]), NO (nato l' 1.10.2010), (nato Per_1 Per_2
l'8.12.2011), AR (nata il [...]); che fin dai primi anni di fidanzamento il resistente manifestava segnali di prevaricazioni, di violenze fisiche e verbali nei confronti della moglie;
che con ordine di esecuzione di misura cautelare n. 2/2025 emesso dal GIP del Tribunale di Palmi, il veniva arrestato per
CP_1 maltrattamenti aggravati;
che avendo il disatteso i diritti e i doveri
CP_1 derivanti dal rapporto coniugale, è venuta meno la comunione materiale e spirituale tra gli stessi, rendendosi insostenibile la prosecuzione della convivenza;
- tutto ciò premesso, ha chiesto la pronuncia di separazione personale dei coniugi, con addebito per colpa in capo al avendo lo stesso provocato coi maltrattamenti e le
CP_1 malversazioni la rottura del rapporto coniugale;
ha chiesto inoltre disporsi che essa ricorrente continui a vivere presso la casa coniugale in San Ferdinando, via Pineta snc;
che sia dichiarato che non vi sono beni immobili o mobili registrati di comune proprietà; che il sia obbligato a versare un assegno a titolo di
CP_1 mantenimento, in favore di essa ricorrente, nella misura pari a € 500,00, fino a quando la stessa non si renderà economicamente autosufficiente;
disporsi, infine,
l'affidamento esclusivo dei figli minori in capo alla ricorrente, attese le evidenti incapacità del resistente ad esercitare la potestà genitoriale.
1.2.- Con comparsa di costituzione e risposta del 11.05.2025, ha Controparte_1 aderito alla domanda di separazione giudiziale dei coniugi, ma ha chiesto l'affidamento condiviso dei figli minori , NO, e AR, con collocamento presso la Per_1 Per_2 madre in San Ferdinando (RC), via Pineta snc;
ha chiesto, altresì, che nella determinazione dell'assegno a titolo di contributo paterno al mantenimento dei figli minori si tenga conto dell'attuale stato di detenzione del resistente, nonché dell'attività lavorativa svolta dalla ricorrente, e che le spese straordinarie siano poste in capo a ciascun genitore nella misura del 50%;
1.3.- All'udienza del 27.05.2025, attesa l'assenza del resistente per ragioni connesse alla mancata esecuzione del provvedimento di traduzione, il GI ha assunto i seguenti provvedimenti indifferibili nell'interesse dei figli minori: a) l'affidamento super esclusivo in capo alla madre;
b) la determinazione, a carico del resistente, di un assegno a titolo di contributo al mantenimento, in favore dei figli;
la causa è stata quindi rinviata, per la costituzione del contraddittorio con il resistente sulla conferma, modifica o revoca dei provvedimenti indifferibili assunti.
Sentito il ricorrente all'udienza del 24.06.2025, con ordinanza resa a scioglimento di riserva in data 28.6.25, il GI ha confermato integralmente i provvedimenti provvisori assunti alla precedente udienza, rinviando la causa per il prosieguo.
All'udienza del 23.9.2025, il procuratore di parte ricorrente ha rappresentato la necessità di un sostegno in favore del minore chiedendo, altresì, la decisione sulla Persona_3 questione di status. Alla medesima udienza, il procuratore di parte resistente ha chiesto la modifica dei provvedimenti provvisori, nel senso di consentire le visite paterne ai figli minori e in subordine, autorizzarsi videochiamate tra il padre e il figlio. A questo punto, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sullo status.
2. In ordine alla pronuncia sullo status, osserva il Collegio che la ricorrente ha ritualmente prodotto l'estratto per riassunto degli atti di matrimonio, sottoscritto dall'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di San Ferdinando, dal quale risulta che i coniugi contrassero matrimonio nel Comune di San Ferdinando in data 30.10.2010, con atto trascritto al n. 3, parte I, anno 2010 dei registri di quel Comune.
Ciò posto, ritiene il Collegio sussistente la condizione di cui all'art. 151 c.c. e, invero, l'esito negativo del tentativo di conciliazione, unitamente alle dichiarazioni delle parti e alle allegazioni svolte nel presente giudizio, convincono il Tribunale che la prosecuzione della convivenza è oramai divenuta intollerabile.
Deve pertanto essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, i quali hanno contratto matrimonio concordatario in San Ferdinando, il 30.10.2010, e trascritto al n. 3, parte I, anno
2010 dei registri del Comune di San Ferdinando.
Per la regolamentazione degli ulteriori aspetti, ed in conformità alla richiesta delle parti, la causa va rimessa sul ruolo come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti ed il rappresentante del
P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda introdotta da nei Parte_2 confronti di così provvede: Controparte_1
- Dichiara la separazione giudiziale dei coniugi, ordinando all'Ufficiale dello Stato
Civile competente per territorio di procedere alle prescritte annotazioni;
- Rimette la causa sul ruolo dell'istruttore per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori questioni, come da separata ordinanza.
Così deciso in Palmi, nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025
Il giudice est. Il Presidente
AR ES LE IE LA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
1. Pietro LA -Presidente
2. AR ES LE -Giudice est.
3. ARno Carella -Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 367 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi civili dell'anno
2025, vertente
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, Parte_1 per procura allegata al ricorso, dall'avv. NO Aloi, presso il cui studio, sito in Reggio
Calabria alla Via Felice Valentino n. 4 , è elettivamente domiciliata;
-ricorrente-
E
nato il [...] a [...], rappresentato e difeso, Controparte_1 per procura allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv. Daniel Condello, presso il cui studio, sito in San Ferdinando alla Via provinciale Est n. 11, è elettivamente domiciliato;
-resistente -
OGGETTO: separazione giudiziale
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in via telematica in data 21.03.2025, e successivamente notificato con il pedissequo decreto di fissazione udienza, Parte_2 premesso di aver contratto matrimonio concordatario con il resistente, il 30.10.2010, in San Ferdinando, trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune, atto n.
3 Parte I;
che entrambi i coniugi svolgono lavori saltuari;
che dall'unione sono nati i figli (nato a [...] [...]), NO (nato l' 1.10.2010), (nato Per_1 Per_2
l'8.12.2011), AR (nata il [...]); che fin dai primi anni di fidanzamento il resistente manifestava segnali di prevaricazioni, di violenze fisiche e verbali nei confronti della moglie;
che con ordine di esecuzione di misura cautelare n. 2/2025 emesso dal GIP del Tribunale di Palmi, il veniva arrestato per
CP_1 maltrattamenti aggravati;
che avendo il disatteso i diritti e i doveri
CP_1 derivanti dal rapporto coniugale, è venuta meno la comunione materiale e spirituale tra gli stessi, rendendosi insostenibile la prosecuzione della convivenza;
- tutto ciò premesso, ha chiesto la pronuncia di separazione personale dei coniugi, con addebito per colpa in capo al avendo lo stesso provocato coi maltrattamenti e le
CP_1 malversazioni la rottura del rapporto coniugale;
ha chiesto inoltre disporsi che essa ricorrente continui a vivere presso la casa coniugale in San Ferdinando, via Pineta snc;
che sia dichiarato che non vi sono beni immobili o mobili registrati di comune proprietà; che il sia obbligato a versare un assegno a titolo di
CP_1 mantenimento, in favore di essa ricorrente, nella misura pari a € 500,00, fino a quando la stessa non si renderà economicamente autosufficiente;
disporsi, infine,
l'affidamento esclusivo dei figli minori in capo alla ricorrente, attese le evidenti incapacità del resistente ad esercitare la potestà genitoriale.
1.2.- Con comparsa di costituzione e risposta del 11.05.2025, ha Controparte_1 aderito alla domanda di separazione giudiziale dei coniugi, ma ha chiesto l'affidamento condiviso dei figli minori , NO, e AR, con collocamento presso la Per_1 Per_2 madre in San Ferdinando (RC), via Pineta snc;
ha chiesto, altresì, che nella determinazione dell'assegno a titolo di contributo paterno al mantenimento dei figli minori si tenga conto dell'attuale stato di detenzione del resistente, nonché dell'attività lavorativa svolta dalla ricorrente, e che le spese straordinarie siano poste in capo a ciascun genitore nella misura del 50%;
1.3.- All'udienza del 27.05.2025, attesa l'assenza del resistente per ragioni connesse alla mancata esecuzione del provvedimento di traduzione, il GI ha assunto i seguenti provvedimenti indifferibili nell'interesse dei figli minori: a) l'affidamento super esclusivo in capo alla madre;
b) la determinazione, a carico del resistente, di un assegno a titolo di contributo al mantenimento, in favore dei figli;
la causa è stata quindi rinviata, per la costituzione del contraddittorio con il resistente sulla conferma, modifica o revoca dei provvedimenti indifferibili assunti.
Sentito il ricorrente all'udienza del 24.06.2025, con ordinanza resa a scioglimento di riserva in data 28.6.25, il GI ha confermato integralmente i provvedimenti provvisori assunti alla precedente udienza, rinviando la causa per il prosieguo.
All'udienza del 23.9.2025, il procuratore di parte ricorrente ha rappresentato la necessità di un sostegno in favore del minore chiedendo, altresì, la decisione sulla Persona_3 questione di status. Alla medesima udienza, il procuratore di parte resistente ha chiesto la modifica dei provvedimenti provvisori, nel senso di consentire le visite paterne ai figli minori e in subordine, autorizzarsi videochiamate tra il padre e il figlio. A questo punto, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sullo status.
2. In ordine alla pronuncia sullo status, osserva il Collegio che la ricorrente ha ritualmente prodotto l'estratto per riassunto degli atti di matrimonio, sottoscritto dall'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di San Ferdinando, dal quale risulta che i coniugi contrassero matrimonio nel Comune di San Ferdinando in data 30.10.2010, con atto trascritto al n. 3, parte I, anno 2010 dei registri di quel Comune.
Ciò posto, ritiene il Collegio sussistente la condizione di cui all'art. 151 c.c. e, invero, l'esito negativo del tentativo di conciliazione, unitamente alle dichiarazioni delle parti e alle allegazioni svolte nel presente giudizio, convincono il Tribunale che la prosecuzione della convivenza è oramai divenuta intollerabile.
Deve pertanto essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, i quali hanno contratto matrimonio concordatario in San Ferdinando, il 30.10.2010, e trascritto al n. 3, parte I, anno
2010 dei registri del Comune di San Ferdinando.
Per la regolamentazione degli ulteriori aspetti, ed in conformità alla richiesta delle parti, la causa va rimessa sul ruolo come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti ed il rappresentante del
P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda introdotta da nei Parte_2 confronti di così provvede: Controparte_1
- Dichiara la separazione giudiziale dei coniugi, ordinando all'Ufficiale dello Stato
Civile competente per territorio di procedere alle prescritte annotazioni;
- Rimette la causa sul ruolo dell'istruttore per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori questioni, come da separata ordinanza.
Così deciso in Palmi, nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025
Il giudice est. Il Presidente
AR ES LE IE LA