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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 26/11/2025, n. 4814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4814 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – Terza Sezione Civile – in persona del Giudice Unico, dr.ssa Giuseppina Valiante, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4623/2021 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, a seguito di assunzione in decisione con termini ex art. 190
c.p.c. all'udienza del 16.3.25,
TRA
Il in persona del Sindaco p.t. dott. , c.f. Parte_1 Parte_2
, rapp.to e difeso dall'avv. Alfredo Fiorentino;
P.IVA_1 attore
Parte_3
, (C.F. - P.IVA ), in persona del Liquidatore Avv. Maria
[...] P.IVA_2
Farina, rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Iannicelli;
convenuto
CONCLUSIONI: cfr. verbale di udienza del 16.3.2025
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 803/2021, RG. 2573/2021, reso in data 01.04.2021, notificato in data 12.04.2021, con il quale il Tribunale di
Salerno ingiungeva il pagamento dell'importo di € 12.614,94 oltre interessi di mora e spese, in favore del per lo smaltimento Parte_3
RR. in liquidazione, per il mancato pagamento delle quote consortili di cui Pt_3 all'art. 49 dello Statuto relative alle annualità 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, sul presupposto della mancata adesione da parte del al , ai fini della sussistenza dell'obbligo di Parte_1 Parte_3 pagamento delle quote consortili.
.
In particolare, l'opponente contestava la debenza delle somme ingiunte deducendo che, non essendo prevista in via automatica dalla legge l'adesione al
Consorzio d'ambito da parte dei Comuni compresi nell'ambito territoriale di pertinenza, aveva continuato ad affidare in appalto a società private il servizio di raccolta differenziata.
In via gradata, eccepiva l'intervenuta prescrizione dei contributi consortili relativi alle annualità 2010/2015 per effetto del decorso del termine quinquennale cui gli stessi sono assoggettati a mente dell'art. 2948 n. 4) c.c..
Tanto premesso, l'opponente concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio, mediante deposito di comparsa di costituzione e di risposta in data 22.9.21, il
[...]
il quale Parte_3 contestava l'avversa opposizione di cui chiedeva il rigetto.
Nel rilevare che i Comuni sono obbligati ex lege ad avvalersi, in via esclusiva, per lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata, dei Consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 6, Legge regionale n. 10/1993, a prescindere da una formale adesione da parte del al , l'ente convenuto fondava la propria pretesa Pt_1 Parte_3 creditoria sull'art. 49 dello Statuto consortile, ai sensi del quale i singoli consorziati sono obbligati a partecipare alle spese del previste fino allo Parte_3 scioglimento dell'Ente stesso, ciascuno secondo la rispettiva quota di partecipazione.
Infine, con riferimento alla sollevata eccezione di prescrizione del credito, rappresentava che il aveva sempre inserito nei propri bilanci, Parte_3 comunicati ai comuni consorziati a mezzo p.e.c. ed approvati, le perdite derivanti dal mancato pagamento delle quote consortili, eccependo che, in ogni caso, al credito per il pagamento degli oneri consortili deve ritenersi applicabile l'ordinario termine di prescrizione decennale e non quello quinquennale, di cui all'art. 2948
n. 4 c.c..
L'opposizione è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito specificate. Deve rilevarsi che, alla stregua della giurisprudenza amministrativa,
i Consorzi unici di bacino devono ritenersi assimilabili a quelli pubblici, avendo lo scopo di gestire il servizio pubblico locale della raccolta dei rifiuti, secondo la fonte statutaria e istitutiva, nonché secondo il loro apporto strumentale alle finalità pubblicistiche proprie dei Comuni che vi partecipano (cfr. T.A.R. , Napoli , sez. I , 02/03/2021 , n. 1356 - T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. IV, 30/09/2019,
n.2050; Cons. Stato, 15 gennaio 2018, n. 283; Cons. Stato 17 gennaio 2018, n.
266; Cons. Stato 23 marzo 2018, n. 1841).
In particolare, la con la L.R. 10 febbraio 1993, n. 13, ha Controparte_1 previsto l'istituzione di consorzi obbligatori - la cui natura è quella di enti pubblici economici - per la costituzione e la gestione associata degli impianti di smaltimento dei vari bacini territoriali.
Con il D.L. 11 maggio 2007, conv. nella L. 5 luglio 2007, n. 87, è stato, poi, disposto, all'art. 4, che i comuni della regione siano obbligati ad CP_1 avvalersi, in via esclusiva, per lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata, dei consorzi costituiti ai sensi della L.R. n. 10 del 1993, art. 6.
Sulla base della stessa legge è stato istituito, dunque, il
[...]
RR.SS.UU. del quale fa parte, assieme ad Parte_3 altri, il odierno convenuto. Parte_1 Parte_1
Priva di consistenza, pertanto, appare la censura di mancata adesione formale al
, rilevato che l'obbligo di pagare i contributi consortili derivava dalla Parte_3 mera appartenenza al . Parte_3
La stessa giurisprudenza della Suprema Corte, richiamata da parte opponente,
Cass. Sez. Unite, 07-07-2010, n. 16032 chiarisce che: “…benchè il Parte_3 svolga un'attività connotata dai caratteri tipici di un pubblico servizio, l'obbligo di aderirvi deriva direttamente dalla legge, la quale disciplina in modo completo i presupposti dell'appartenenza al ed i relativi obblighi (in particolare, Parte_3 quello di pagamento dei contributi), senza riservare all'autorità amministrativa alcun potere discrezionale nella scelta dei soggetti obbligati (in questo senso v. anche S.U., ord. 15.2.2006 n. 3275). Nè un potere autoritativo è configurabile nel rapporto fra il ed i singoli comuni che ne fanno parte, in ordine al Parte_3 pagamento delle quote ripartite sulla base del costo unitario dei rifiuti smaltiti, posto che trattasi di evidente rapporto di natura privatistica fra i detti enti, relativo al pagamento di somme predeterminate ed incontestate (v. anche S.U. 18.11.2008
n. 27346)”.
La giurisprudenza di merito ha anche rilevato che una determinazione unilaterale del - come nel caso in esame, con affidamento del servizio a terzi - non Pt_1 ha forza normativa né valore negoziale tale da sciogliere il vincolo che lega il opponente al . In proposito si osserva che anche qualora si Pt_1 Parte_3 volesse riconoscere all'ente una facoltà di recesso unilaterale indipendentemente da una specifica previsione statutaria, il perfezionamento della fattispecie e, quindi, l'effetto estintivo del vincolo collaborativo si sarebbe potuto realizzare unicamente mediante accettazione della volontà di recedere del soggetto consorziato da parte del (Consiglio di Stato V Sezione 13.10.2005 n. Parte_3
5660; Consiglio Stato , sez. VI, 20 maggio 1995 n. 494; T.A.R. Molise
11.4.2005 n. 455; T.A.R. n. 10471/2006 ): infatti, la natura Controparte_2 bilaterale del rapporto di diritto pubblico in questione e l'inconfigurabilità di una posizione di vera e propria primazia di un soggetto rispetto all'altro, pone il vincolo in termini di sostanziale pareteticità, con la conseguenza che solo una forma consensuale può determinarne efficacemente lo scioglimento (cfr. in tal senso Trib. Benevento sez. II, 27/04/2016 n. 1197 in De Jure).
Pertanto, non risulta rilevante il fatto che il abbia affidato a Parte_1 terzi il servizio di smaltimento rifiuti, al fine di opporre la pretesa creditoria (cfr. contratto dell'11.1.2008 allegato alle memorie ex art. 183 Vi co c.p.c. di parte attrice).
Premesso quanto sopra, deve in ogni caso rilevarsi che la documentazione allegata agli atti del processo dal creditore opposto (gravato dall'onere della prova del credito azionato) non è sufficiente a provare la pretesa vantata dal Parte_3 nei confronti del per le quote associative annuali. Pt_1
Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la veste di attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto,che fa valer e un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a s ostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente da parte sua dovrà for nire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito (cfr. ex plurimis, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n.12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n.
2421).
Nel caso in esame, a fondamento della pretesa creditoria, risulta depositato solo lo stato patrimoniale al 31.12.200 (cfr. all. 2 in produzione monitoria) che di per sé non prova quali siano le somme effettivamente dovute dai singoli comuni, tra cui il non emergendo da esso le quote incidenti sui singoli Parte_1 comuni consorziati, posto che gli importi dovuti per ciascuna annualità devono essere calcolati e determinati, in percentuale alla quota di partecipazione del
, sulla base degli importi di bilancio approvati. Controparte_3
Richiamando i principi giurisprudenziali oramai consolidati in materia di opposizione a D.I. secondo cui “La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (ex multis Cass
Ordinanza n. 5915 del 11/03/2011); ciò in quanto “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto” (ex multis Cass Sentenza
n. 2421 del 03/02/2006), parte opposta non ha dimostrato la sussistenza o la certezza del credito azionato con il procedimento monitorio.
Con riguardo specifico alle quote consortili, l'art 7 dello Statuto (che la stessa parte opposta indica quale fonte dell'obbligazione dei Comuni consorziati) stabilisce che: “1) Le quote di partecipazione al , espresse in millesimi, Parte_3 sono determinate dal1'Assemblea in proporzione alla popolazione residente, così come determinata dall'ultimo EN … 2) Le quote di partecipazione iniziali sono indicate nella tabella allegato A del presente Statuto. 3) Le quote di partecipazione sono soggette a revisione a seguito di ingresso di nuovi enti nel
Consorzio o di recesso degli enti effettuato. 4) La nuova determinazione delle quote, al di fuori della ipotesi di ammissioni deliberata dall'Assemblea richiesta di almeno un terzo degli enti Consorziati. 5) La nuova determinazione delle quote ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo alla deliberazione”.
Tuttavia, parte opposta non ha allegato alcuna delibera assembleare di determinazione delle quote, essendosi limitata a produrre nel fascicolo monitorio solo lo Statuto consortile e le varie fatture.
Pertanto, è da accogliere il motivo di opposizione fondato sulla incertezza della somma dovuta a titolo di quote consortili.
Sarebbe spettato all'opposta, creditrice ed attrice in senso sostanziale, provare la correttezza e certezza dell'importo del credito allegando la delibera assembleare di approvazione delle quote dovute dai vari Comuni per gli anni di riferimento oppure i relativi bilanci di esercizio, ma non vi ha provveduto.
Le quote consortili non sono, dunque, dovute.
In conclusione, la posizione creditoria vantata dal appare priva di un Parte_3 adeguato riscontro probatorio, ragion per cui, in accoglimento dell'opposizione, il
D.I. opposto va revocato, con assorbimento di ogni altra domanda o eccezione.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno regolate, ai sensi del DM
147/22, con riferimento allo scaglione da € 5.201 a 26.000, secondo i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale;
PQM
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice monocratico, nella persona del G.I.
Dott.ssa Giuseppina Valiante, definitivamente pronunciandosi sulla opposizione proposta dal nei confronti del Parte_1 Parte_3
RR.SS.UU. in liquidazione, avverso il D.I. n.
[...]
803/2021, RG. 2573/2021, disattesa ogni contraria eccezione e conclusione, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e revoca il D.I. opposto;
2) condanna l'opposto al pagamento delle spese di lite liquidate in € 145,40 per spese ed € 3.387,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali al
15%, Iva e CPA secondo legge.
Così deciso in Salerno il 26.11.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Giuseppina Valiante
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – Terza Sezione Civile – in persona del Giudice Unico, dr.ssa Giuseppina Valiante, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4623/2021 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, a seguito di assunzione in decisione con termini ex art. 190
c.p.c. all'udienza del 16.3.25,
TRA
Il in persona del Sindaco p.t. dott. , c.f. Parte_1 Parte_2
, rapp.to e difeso dall'avv. Alfredo Fiorentino;
P.IVA_1 attore
Parte_3
, (C.F. - P.IVA ), in persona del Liquidatore Avv. Maria
[...] P.IVA_2
Farina, rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Iannicelli;
convenuto
CONCLUSIONI: cfr. verbale di udienza del 16.3.2025
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 803/2021, RG. 2573/2021, reso in data 01.04.2021, notificato in data 12.04.2021, con il quale il Tribunale di
Salerno ingiungeva il pagamento dell'importo di € 12.614,94 oltre interessi di mora e spese, in favore del per lo smaltimento Parte_3
RR. in liquidazione, per il mancato pagamento delle quote consortili di cui Pt_3 all'art. 49 dello Statuto relative alle annualità 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, sul presupposto della mancata adesione da parte del al , ai fini della sussistenza dell'obbligo di Parte_1 Parte_3 pagamento delle quote consortili.
.
In particolare, l'opponente contestava la debenza delle somme ingiunte deducendo che, non essendo prevista in via automatica dalla legge l'adesione al
Consorzio d'ambito da parte dei Comuni compresi nell'ambito territoriale di pertinenza, aveva continuato ad affidare in appalto a società private il servizio di raccolta differenziata.
In via gradata, eccepiva l'intervenuta prescrizione dei contributi consortili relativi alle annualità 2010/2015 per effetto del decorso del termine quinquennale cui gli stessi sono assoggettati a mente dell'art. 2948 n. 4) c.c..
Tanto premesso, l'opponente concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio, mediante deposito di comparsa di costituzione e di risposta in data 22.9.21, il
[...]
il quale Parte_3 contestava l'avversa opposizione di cui chiedeva il rigetto.
Nel rilevare che i Comuni sono obbligati ex lege ad avvalersi, in via esclusiva, per lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata, dei Consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 6, Legge regionale n. 10/1993, a prescindere da una formale adesione da parte del al , l'ente convenuto fondava la propria pretesa Pt_1 Parte_3 creditoria sull'art. 49 dello Statuto consortile, ai sensi del quale i singoli consorziati sono obbligati a partecipare alle spese del previste fino allo Parte_3 scioglimento dell'Ente stesso, ciascuno secondo la rispettiva quota di partecipazione.
Infine, con riferimento alla sollevata eccezione di prescrizione del credito, rappresentava che il aveva sempre inserito nei propri bilanci, Parte_3 comunicati ai comuni consorziati a mezzo p.e.c. ed approvati, le perdite derivanti dal mancato pagamento delle quote consortili, eccependo che, in ogni caso, al credito per il pagamento degli oneri consortili deve ritenersi applicabile l'ordinario termine di prescrizione decennale e non quello quinquennale, di cui all'art. 2948
n. 4 c.c..
L'opposizione è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito specificate. Deve rilevarsi che, alla stregua della giurisprudenza amministrativa,
i Consorzi unici di bacino devono ritenersi assimilabili a quelli pubblici, avendo lo scopo di gestire il servizio pubblico locale della raccolta dei rifiuti, secondo la fonte statutaria e istitutiva, nonché secondo il loro apporto strumentale alle finalità pubblicistiche proprie dei Comuni che vi partecipano (cfr. T.A.R. , Napoli , sez. I , 02/03/2021 , n. 1356 - T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. IV, 30/09/2019,
n.2050; Cons. Stato, 15 gennaio 2018, n. 283; Cons. Stato 17 gennaio 2018, n.
266; Cons. Stato 23 marzo 2018, n. 1841).
In particolare, la con la L.R. 10 febbraio 1993, n. 13, ha Controparte_1 previsto l'istituzione di consorzi obbligatori - la cui natura è quella di enti pubblici economici - per la costituzione e la gestione associata degli impianti di smaltimento dei vari bacini territoriali.
Con il D.L. 11 maggio 2007, conv. nella L. 5 luglio 2007, n. 87, è stato, poi, disposto, all'art. 4, che i comuni della regione siano obbligati ad CP_1 avvalersi, in via esclusiva, per lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata, dei consorzi costituiti ai sensi della L.R. n. 10 del 1993, art. 6.
Sulla base della stessa legge è stato istituito, dunque, il
[...]
RR.SS.UU. del quale fa parte, assieme ad Parte_3 altri, il odierno convenuto. Parte_1 Parte_1
Priva di consistenza, pertanto, appare la censura di mancata adesione formale al
, rilevato che l'obbligo di pagare i contributi consortili derivava dalla Parte_3 mera appartenenza al . Parte_3
La stessa giurisprudenza della Suprema Corte, richiamata da parte opponente,
Cass. Sez. Unite, 07-07-2010, n. 16032 chiarisce che: “…benchè il Parte_3 svolga un'attività connotata dai caratteri tipici di un pubblico servizio, l'obbligo di aderirvi deriva direttamente dalla legge, la quale disciplina in modo completo i presupposti dell'appartenenza al ed i relativi obblighi (in particolare, Parte_3 quello di pagamento dei contributi), senza riservare all'autorità amministrativa alcun potere discrezionale nella scelta dei soggetti obbligati (in questo senso v. anche S.U., ord. 15.2.2006 n. 3275). Nè un potere autoritativo è configurabile nel rapporto fra il ed i singoli comuni che ne fanno parte, in ordine al Parte_3 pagamento delle quote ripartite sulla base del costo unitario dei rifiuti smaltiti, posto che trattasi di evidente rapporto di natura privatistica fra i detti enti, relativo al pagamento di somme predeterminate ed incontestate (v. anche S.U. 18.11.2008
n. 27346)”.
La giurisprudenza di merito ha anche rilevato che una determinazione unilaterale del - come nel caso in esame, con affidamento del servizio a terzi - non Pt_1 ha forza normativa né valore negoziale tale da sciogliere il vincolo che lega il opponente al . In proposito si osserva che anche qualora si Pt_1 Parte_3 volesse riconoscere all'ente una facoltà di recesso unilaterale indipendentemente da una specifica previsione statutaria, il perfezionamento della fattispecie e, quindi, l'effetto estintivo del vincolo collaborativo si sarebbe potuto realizzare unicamente mediante accettazione della volontà di recedere del soggetto consorziato da parte del (Consiglio di Stato V Sezione 13.10.2005 n. Parte_3
5660; Consiglio Stato , sez. VI, 20 maggio 1995 n. 494; T.A.R. Molise
11.4.2005 n. 455; T.A.R. n. 10471/2006 ): infatti, la natura Controparte_2 bilaterale del rapporto di diritto pubblico in questione e l'inconfigurabilità di una posizione di vera e propria primazia di un soggetto rispetto all'altro, pone il vincolo in termini di sostanziale pareteticità, con la conseguenza che solo una forma consensuale può determinarne efficacemente lo scioglimento (cfr. in tal senso Trib. Benevento sez. II, 27/04/2016 n. 1197 in De Jure).
Pertanto, non risulta rilevante il fatto che il abbia affidato a Parte_1 terzi il servizio di smaltimento rifiuti, al fine di opporre la pretesa creditoria (cfr. contratto dell'11.1.2008 allegato alle memorie ex art. 183 Vi co c.p.c. di parte attrice).
Premesso quanto sopra, deve in ogni caso rilevarsi che la documentazione allegata agli atti del processo dal creditore opposto (gravato dall'onere della prova del credito azionato) non è sufficiente a provare la pretesa vantata dal Parte_3 nei confronti del per le quote associative annuali. Pt_1
Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la veste di attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto,che fa valer e un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a s ostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente da parte sua dovrà for nire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito (cfr. ex plurimis, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n.12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n.
2421).
Nel caso in esame, a fondamento della pretesa creditoria, risulta depositato solo lo stato patrimoniale al 31.12.200 (cfr. all. 2 in produzione monitoria) che di per sé non prova quali siano le somme effettivamente dovute dai singoli comuni, tra cui il non emergendo da esso le quote incidenti sui singoli Parte_1 comuni consorziati, posto che gli importi dovuti per ciascuna annualità devono essere calcolati e determinati, in percentuale alla quota di partecipazione del
, sulla base degli importi di bilancio approvati. Controparte_3
Richiamando i principi giurisprudenziali oramai consolidati in materia di opposizione a D.I. secondo cui “La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (ex multis Cass
Ordinanza n. 5915 del 11/03/2011); ciò in quanto “L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto” (ex multis Cass Sentenza
n. 2421 del 03/02/2006), parte opposta non ha dimostrato la sussistenza o la certezza del credito azionato con il procedimento monitorio.
Con riguardo specifico alle quote consortili, l'art 7 dello Statuto (che la stessa parte opposta indica quale fonte dell'obbligazione dei Comuni consorziati) stabilisce che: “1) Le quote di partecipazione al , espresse in millesimi, Parte_3 sono determinate dal1'Assemblea in proporzione alla popolazione residente, così come determinata dall'ultimo EN … 2) Le quote di partecipazione iniziali sono indicate nella tabella allegato A del presente Statuto. 3) Le quote di partecipazione sono soggette a revisione a seguito di ingresso di nuovi enti nel
Consorzio o di recesso degli enti effettuato. 4) La nuova determinazione delle quote, al di fuori della ipotesi di ammissioni deliberata dall'Assemblea richiesta di almeno un terzo degli enti Consorziati. 5) La nuova determinazione delle quote ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo alla deliberazione”.
Tuttavia, parte opposta non ha allegato alcuna delibera assembleare di determinazione delle quote, essendosi limitata a produrre nel fascicolo monitorio solo lo Statuto consortile e le varie fatture.
Pertanto, è da accogliere il motivo di opposizione fondato sulla incertezza della somma dovuta a titolo di quote consortili.
Sarebbe spettato all'opposta, creditrice ed attrice in senso sostanziale, provare la correttezza e certezza dell'importo del credito allegando la delibera assembleare di approvazione delle quote dovute dai vari Comuni per gli anni di riferimento oppure i relativi bilanci di esercizio, ma non vi ha provveduto.
Le quote consortili non sono, dunque, dovute.
In conclusione, la posizione creditoria vantata dal appare priva di un Parte_3 adeguato riscontro probatorio, ragion per cui, in accoglimento dell'opposizione, il
D.I. opposto va revocato, con assorbimento di ogni altra domanda o eccezione.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno regolate, ai sensi del DM
147/22, con riferimento allo scaglione da € 5.201 a 26.000, secondo i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale;
PQM
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice monocratico, nella persona del G.I.
Dott.ssa Giuseppina Valiante, definitivamente pronunciandosi sulla opposizione proposta dal nei confronti del Parte_1 Parte_3
RR.SS.UU. in liquidazione, avverso il D.I. n.
[...]
803/2021, RG. 2573/2021, disattesa ogni contraria eccezione e conclusione, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e revoca il D.I. opposto;
2) condanna l'opposto al pagamento delle spese di lite liquidate in € 145,40 per spese ed € 3.387,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali al
15%, Iva e CPA secondo legge.
Così deciso in Salerno il 26.11.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Giuseppina Valiante