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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 21/07/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
****
Il Tribunale di Trento, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott.ssa Giuseppina Passarelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di primo grado iscritti ai nn. 3896/2018 e 2327/2021 R.G.A.C., pendenti TRA
(P. IVA ), in procedura di Parte_1 P.IVA_1 per essa, oggi in concordato Parte_1 preventivo (C.F. ), in e rappresentante p.t., P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Chiaia Noya e dall'Avv. Adriano Garofalo ed elettivamente domiciliata ai fini delle notificazioni presso i loro indirizzi pec come da procura in atti e in Controparte_1 procedura di liquidazione giudiziale (C.F. ), P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Chiaia Noya elettivamente domiciliata, ai fini delle notificazioni, presso il suo indirizzo pec come da procura in atti;
- Attrici - NEI CONFRONTI DI (C.F.-P. IVA Controparte_2
, rappresentata e P.IVA_3 disgiuntamente, dagli Avv.ti, Prof. Damiano Florenzano e Sandro Manica, con domicilio eletto presso lo Studio del primo, sito in Trento, alla Piazza Mostra n. 15, in virtù di procura allegata agli atti
- Convenuta -
**** OGGETTO: azione di responsabilità contrattuale e domanda riconvenzionale di risarcimento danni.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa, nonché da comparse conclusionali e da memorie di replica.
**** MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Procedimento n. 3896-2018 RGAC: 1. Con apposito atto di citazione le in concordato Controparte_3 preventivo, e l' in con a loro riunite in Controparte_1
ATI, hanno d a) di aver stipulato un contratto di appalto con l' Controparte_2
in data 19 Agosto 2013, per “la reali
[...] ore” nel Comune di Reggiolo (RE) e di due barriere antirumore nel Comune di Rolo (RE); b) nel corso del rapporto sorgevano contrasti dovuta ad errori progettuali, al mancato conferimento di incarico per subappalto alla a ritardi CP_4 dovuti ad avverse condizioni metereologiche, che det dilazioni nella consegna dei lavori, tanto che la Stazione Appaltante in data 05.12.2016 comunicava la risoluzione del contratto ex art.136 d.lgs. n.163/2006; c) i lavori erano ormai portati quasi a termine, pertanto, non solo non vi erano le condizioni per l'applicazione dell'art. 136 del d.lgs. n. 163/2006, ma la decisione di risolvere il contratto era stata posta in essere in violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuali, in quanto inidonea a far conseguire vantaggi all'Amministrazione ed in grado solo di danneggiare l'appaltatrice; d) in sede di redazione dello stato di consistenza fino al 25.11.2016, l'ATI formulava le riserve contrattuali n.1, 2, 3, 4, come di seguito riassunte da tabella estrapolata in formato originale dal fascicolo di causa:
e) alla luce delle predette riserve ricorrono i presupposti per il pagamento della complessiva somma di Euro 1.005.191,76, data dalla sommatoria dei danni da sottoproduzione di cui alla riserva n.1 (Euro 611.817,76) e la
2 rifusione delle illegittime detrazioni di cui alle riserve n. 2 e n. 3 (Euro 393.320,00). Sulla scorta di tali assunti difensivi, parte attorea ha rassegnato le seguenti conclusioni, testualmente riportate: “A) accertare e dichiarare che il ritardo nell'esecuzione delle opere svolte dall in persona dei Controparte_5 rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non è impu-tabile alle predette società a detta Società, per le ragioni esposte nella narrativa del pre-sente atto, e per l'effetto condannare la , in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_2 ri applicata nella misura massima del 10% del valore del contratto, pari a € 219.079,50, oltre interessi e rivaluta-zione monetaria. B) Accertare e dichiarare la legittimità e fondatezza delle riserve nn. 1, 2, 3 e 4 formulate dalla e riproposte nella narrativa del presente atto, e Controparte_5 per l , in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore delle odierne attrici, solidalmente tra loro, e che provvederanno al riparto interno, della complessiva somma di € 1.005.191,76, di cui € 611.871,76 per risarcimento danni da sottoproduzione (riserva n. 1) ed € 393.320,00 per rifusione illegittime detrazioni contrattuali (riserve n. 2 e 3), tenendo già conto della omes-sa detrazione della penale contrattuale, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, a decorrere dalla data di formulazione definitiva delle riserve del 17.05.17 e sino al soddisfo. C) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CAP, come per legge”.
2. Si è costituita ritualmente in giudizio, la Controparte_6
la quale ha eccepito che:
[...]
a) il contratto di appalto concluso con l'ATI per la costruzione di barriere antirumore in data 19.08.2013 prevedeva, all'art.8, la “conclusione dei lavori entro 220 giorni decorrenti dalla consegna dei medesimi”; b) l'andamento dei lavori è stato contrassegnato dai continui ritardi e dalle gravissime carenze organizzative ed esecutive, che l'ATI ha sin da subito evidenziato, e che si sono protratti per l'intera esecuzione dell'appalto; ciò al punto che i lavori, che in base alle previsioni contrattuali avrebbero dovuto essere terminati il 12 Novembre 2014, erano ben lungi dall'essere completati alla data della risoluzione contrattuale, che la Committente è stata costretta a disporre due anni dopo, in data 25 Novembre 2016, per grave inadempimento e grave ritardo dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 136, d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm. Pertanto, si eccepisce l'inammissibilità della domanda attorea per insussistenza di un valido contratto;
c) ha proceduto alla redazione, in data 17 Maggio 2017, dello stato di consistenza dei lavori eseguiti a tutto il 25/11/2016, corrispondente al S.A.L. n. 4, in occasione del quale è stata applicata, del tutto inevitabilmente, la penale contrattuale per Euro 219.079,50, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 5 del CSA;
d) ha riaffidato i lavori, ad Imprese terze, per un importo netto di riaffido pari a complessivi Euro 176.120,89; 3 e) l'opera è stata completata in data 4 Settembre 2018, ossia quattro anni dopo rispetto a quanto contrattualmente previsto (744 giorni di ritardo) con un aumento dei costi per un importo pari, allo stato, ad Euro 360.500,00; f) lamenta danni di immagine cagionati dalla presenza di lavori non completati su barriere autostradali, in parte pure interessanti la careggiata autostradale, che si protraggono da ben cinque anni, quantificati in Euro 500.000,00; g) lamenta il danno derivante dal ritardo negli investimenti, in relazione al piano finanziario della concessionaria autostradale, quantificabile nel 10 per cento dell'importo contrattuale e, quindi, in complessivi Euro 220.000,00; h) lamenta il mancato pagamento dell'importo di Euro 4.092,00, per l'avvenuto noleggio, all'ATI attrice, di new jersey di proprietà della Committente, autorizzato dalla Società con nota 08.10.2014, prot. 22732, al prezzo di €/m 2,00 al mese o frazione di mese (per un arco temporale di 22 mesi (dal 25.11.2014 al 10.08.2016); i) l'ATI attrice, non ha corrisposto la somma di Euro 32.149,00, per l'occupazione, da parte di quest'ultima, di terreni agricoli di proprietà dei sig.ri e ai fini della realizzazione dell'opera de qua, i CP_7 CP_8 quali ri ittente società per essere saldati. CP_6
Sulla scorta di tali assunti difensivi, la parte convenuta ha rassegnato le seguenti conclusioni testualmente riportate: “In via principale: rigettare integralmente tutte le domande avanzate dall'ATI attrice con l'atto di citazione del 6 novembre 2018, in quanto radicalmente inammissibili ed infondate;
in via subordinata: in denegata ipotesi, ridurre le pretese ex adverso avanzate, anche a mezzo di compensazione, totale o parziale, con quanto richiesto dall'odierna deducente in via riconvenzionale;
in via riconvenzionale: accertare e dichiarare la responsabilità dell
[...]
, e, pertanto, della in persona del Controparte_9 Controparte_3 rappresentante pro tempore, e della in persona del legale Controparte_10 rappresentante pro tempore, nella caus subendi da
[...]
e provocati dal contegno serbato dalla predetta Controparte_2 alto, corrispondenti agli oneri relativi alla maggiore della D.L., del C.S.E., degli Organi di collaudo statico e tecnico-amministrativo, agli oneri di riprogettazione e di approvazione del progetto, agli oneri (amministrativi/legali) connessi al ri-affidamento dei lavori, ai maggiori oneri per l'esecuzione dei lavori di completamento, nonché ai maggiori oneri per la segnaletica della piazzola Lovatino, per un importo pari ad Euro 360.500,00, ovvero alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
accertare e dichiarare la responsabilità dell' , Controparte_9
e, pertanto, della in persona del legale rap , Controparte_3
e della sona del legale rappresentante pro tempore, nella Controparte_10 causazione dei danni di immagine subiti e subendi da Controparte_2 in ragione dal contegno serbato dall'ATI nell'esecuz pari ad Euro 500.000,00 ovvero alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, nonché in ordine alla causazione del danno derivante dal ritardo negli 4 investimenti in relazione al piano finanziario della concessionaria autostradale
per un importo pari ad Euro 220.000,00, ovvero Controparte_2
e sarà ritenuta di giustizia;
accertare e dichiarare il diritto della ad ottenere dalla Parte_2 Controparte_3
in per e dalla
[...] Controparte_10 in persona del legale rappresentante pro tempore, il pagamento dell'importo pari ad Euro 4.092,00 ovvero della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, per il noleggio all'ATI di new jersey di proprietà di Controparte_2 autorizzato con nota 08.10.2014 prot. 22732; acce dell' , e, pertanto, della in persona del legale Controparte_9 Controparte_3 rap e, e della n persona del legale Controparte_10 rappresentante pro tempore, per l'om contratto nei confronti dei sig.ri e comunicato ad in CP_7 Parte_3 Controparte_2 sede di “avviso ai creditori”, per l'importo pari ad Euro 32.149,00, ovvero alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
per l'effetto, condannare l'
[...]
, e, pertanto, la in persona del Controparte_5 Controparte_3 empore, per l'inter in persona del Controparte_10 legale rappresentante pro tempore, in relazione alla relativa quota di partecipazione all' a pagare in favore della il CP_5 Parte_2 co importo di Euro 1.116.74 he sarà ritenuta di giustizia, di cui Euro 360.500,00 per danni corrispondenti alla maggiore durata della D.L., del C.S.E., degli Organi di collaudo statico e tecnico- amministrativo, agli oneri di riprogettazione e di approvazione del progetto, agli oneri (amministrativi/legali) connessi al ri-affidamento dei lavori, ai maggiori oneri per l'esecuzione dei lavori di completamento, nonché ai maggiori oneri per la segnaletica della piazzola Lovatino;
Euro 500.000,00 per danni di immagine;
Euro 220.000,00 per danno derivante dal ritardo negli investimenti in relazione al piano finanziario della concessionaria autostradale Euro 4.092,00 a fronte Controparte_2 di quanto dovuto e mai pag per Controparte_2 il noleggio di new jersey di proprietà di quest'ultima; Euro 32.149,00 per l'omesso pagamento del debito contratto da Parte Attrice nei confronti dei sig.ri e CP_7 Pt_3
Il tutto oltre ad interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al s
[...] riconvenzionale subordinata: compensarsi, integralmente o parzialmente, le somme di cui alla domanda riconvenzionale con quanto, in denegata ipotesi,
[...] dovesse essere condannata a corrispondere all'ATI att Controparte_2 pese, competenze ed onorari di lite, oltre a spese generali, CAP ed Iva come per legge.
3. Nel corso del giudizio, in esito al deposito delle memorie ex art. 183, c. 6, c.p.c., veniva ammessa ed espletata la prova orale articolata dalla parte convenuta. Veniva, altresì, disposta ed espletata CTU diretta a verificare
“sulla base dei documenti a disposizione, l'esattezza del computo delle opere alla data del 25/11/2016; a calcolare l'ammontare dei costi dell'appaltante per il completamento dei lavori dopo la risoluzione, degli oneri per la segnaletica della piazzola
5 Lovatino, del noleggio di new jersey costituente la barriera di via Cantonazzo”. La
“relazione tecnica” del CTU è stata depositata, in data 28 Dicembre 2021. La causa, trattenuta in decisione all'udienza dell'8.11.2023, veniva interrotta per intervenuta liquidazione giudiziale dell'ATI, dichiarata con sentenza del Tribunale di Bari n.61/2023. La Società in concordato preventivo, e la Società Parte_1 cedura di liquidazione giudiziale, hanno Controparte_1 iudizio. Nelle more del giudizio, ha nuovamente convenuto CP_5 dinanzi all'intestato Tribunale, con atto di Controparte_2 ato giudizio sub n. 2327/2021.
Procedimento n. 2327 del 2021 RGAC. 4. Con atto di citazione, l' ha contestato la risoluzione Parte_1 disposta dalla : Controparte_6
a) che, è la ste ancanza dei presupposti, poiché i lavori erano già “pressoché completati”, per “il 96% circa dell'importo contrattuale”, posto che “i lavori di completamento appaltati dopo la risoluzione contrattuale” sarebbero stati pari ad “€ 88.262,54” (pag. 6 della citazione), ovvero il 4 SAL, sicché, non sussisteva alcun “grave inadempimento” dell'Appaltatrice “tale da compromettere la buona riuscita dei lavori” di cui all'art. 136 d.lgs. n. 163/2006; b) che, gli inadempimenti posti a fondamento della risoluzione (parziale adempimento dei lavori;
la situazione di stallo del cantiere alla data del 10.10.16 con presenza di manodopera insufficiente;
esistenza, al 10.10.16 di lavorazioni da completare, così come elencate nella lettera del 10.10.16 (all. 9) sono inconsistenti, considerato che rispetto all'importo originario, la percentuale di lavori non eseguiti è pari ad Euro 88.262,54/1.969.687,55
- 4,48%. Da queste considerazioni discende che i lavori non effettuati dall' non erano affatto urgenti e risultavano Controparte_5 irril importo contrattuale e che al terzo SAL, alla data del 7/8/2015, erano stati eseguiti lavori per Euro 1.608.774,07; c) che, le lavorazioni mancanti, come da nota della direzione lavori del 10.10.2016 e riportate a pag. 7 della citazione, erano opere di “completamento di dettaglio”; d) che, sotto il profilo oggettivo, non è possibile individuare nessun “grave inadempimento” dell'ATI appaltatrice, e men che meno un inadempimento che possa aver compromesso “la buona riuscita dei lavori”, visto che gli stessi erano pressoché completati;
e) che, emerge per contro un inadempimento della stazione appaltante ex art.1455 c.c., con la conseguente risoluzione contrattuale, in quanto i ritardi nella consegna dei lavori sono ascrivibili all'appaltante e costituiscono violazione del generale sull'obbligo di collaborazione che trova il suo fondamento giuridico nella clausola generale di buona fede
6 oggettiva, e specificamente nell'obbligo imposto alle parti di eseguire il contratto secondo buona fede, di cui all'art. 1375 c.c.; f) che, a causa dell'inadempimento della Società appaltante, insta per il risarcimento dei danni che quantifica in misura pari alle 5 riserve iscritte nel registro di contabilità, al rimborso della penale applicata e alle spese generali infruttifere e nolo new-jersey per il periodo 25/11/2016 - 25/10/2018 e per ritardo nell'emissione del certificato di collaudo per un totale di Euro 1.462.263,59. Sulla scorta di tali assunti difensivi parte attorea ha rassegnato le seguenti conclusioni testualmente riportate: “A) Accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale della per tutte le ragioni di Controparte_2 cui in narrativa e, per l'effetto, dic atto di appalto del 19 agosto 2013 n. 43/2013/C per grave inadem-pimento della stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e ss. c.c.; B) In conseguenza della declaratoria di cui alla precedente lett. A), condannare l , in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, al risa tuzione di tutte le somme illegittimamente tratte-nute o non corrisposte sul presupposto errato dell'inadempimento degli appaltatori, mercé il pagamento, in favore delle odierne attrici, solidalmente tra loro, e che prov-vederanno al riparto interno, della complessiva somma di € 1.462.263,59 per i titoli e ragioni indicati al punto n. 3) del presente atto di citazione, oltre interessi e rivaluta-zione monetaria per i risarcimenti dei danni dalla domanda sino al soddisfo e, per il pagamento delle somme dovute e delle restituzioni, dalla scadenza dei termini di cui all'art. 143 del D.P.R. 207/2010 sino al soddisfo, C) Nella non creduta ipotesi in cui la domanda di risoluzione del contratto di appalto per inadempimento di non dovesse essere accolta, accertare e Controparte_6 dichiarare l'illegittimità della risoluzione contrattuale ex art. 136 del D.lgs. n. 163/2006, intimata dalla con lettera del 05.12.16 e, Controparte_6 per l'effetto, il pieno diritto d ato preventivo ed CP_3 CP_1 in concordato preventivo, in proprio ponenti della
[...] Parte_1
(mandataria - capogruppo) e mandante), di far valere le riserve CP_1 contrattuali legalmente avanz oste nel giudizio pendente innan-zi al Tribunale di Trento, R.G. n. 3896/18, previa riunione con lo stesso. Nel contem- po, accertare e dichiarare la legittimità e fondatezza della riserva n. 5, formulata dalla il 5.12.18, e riproposta nella narrativa del presente Controparte_5
, in persona del legale Controparte_2 rap-presentante pro tempore, al p e attrici, solidalmente tra loro, e che provvederanno al riparto interno, della complessiva somma di € 238.908,51, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, a decorrere dalla data di formulazione della riserva del 5.12.18 e sino al sod- disfo. D) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CAP, come per legge”.
5. Si è costituita ritualmente in giudizio, la Società Appaltante, la quale ha contestato la ricostruzione offerta dall'attrice e ha dedotto che:
7 a) che, l'ttrice ha sistematicamente violato i ripetuti ordini di servizio impartiti dalla D.L., omettendo in toto di provvedere all'adeguato impiego di mezzi e personale, palesando una totale disorganizzazione nell'esecuzione dei lavori (cfr. docc. nn. 6, 7, 8, 18, 19, 19-bis, 19-ter, deposito Autobrennero R.G. 2327/2021); b) che, ha eseguito lavorazioni non a regola d'arte (si v. docc. nn. 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26, deposito R.G. n. 2327/2021), ed ha reso Parte_4 necessaria l'adozione di sva provvedimenti di sospensione dei lavori da parte del C.S.E., a causa della presenza di situazioni di grave ed imminente pericolo per gli operai e gli utenti dell'autostrada, cagionate dall'uso non idoneo dei macchinari da parte dell'ATI, ovvero dall'omissione delle procedure e delle misure di sicurezza prescritte dal P.S.C. (si v. docc. nn. 27, 28, 29, 30, 31, 32, deposito R.G. Parte_4
2327/2021), provocando così ulteriori, gravi disservizi e ritardi nell'esecuzione del contratto;
c) che, non è stata in grado, in più di 31 mesi, di completare lavori relativamente semplici, che avrebbero dovuto essere terminati in soli 7 mesi circa, maturando così un ritardo pari a ben 744 giorni;
d) che, nei mesi di Giugno-Novembre 2016, l'andamento dei lavori aveva subìto un'ulteriore, gravissimo rallentamento, sino a determinare, in particolare una situazione di totale stallo del cantiere, nel quale non era spesso impiegato nemmeno un addetto, né veniva svolta alcuna attività (cfr. docc. nn. 10, 11, 12, 12-bis, 12-ter, 33, 34, 35, 36, 58, deposito
R.G. 2327/2021, nonché i docc. nn. 7, 9 e 11 Controparte_2
. 2327/2021; CP_5
e) che, con nota del 10 Ottobre 2016, la medesima aveva rappresentato alla S.A. che “ci rendiamo disponibili ad ultima pere di completamento delle barriere di Canale e Cantonazzo…e chiediamo che ci venga concessa la possibilità di lasciare a voi il completamento della sola piazzola di sosta a Lovatino” (doc. n. 10 conv.), dichiarando di non ultimare le lavorazioni,
“lasciandone” alla Stazione Appaltante il relativo completamento;
f) che, in ordine alla richiesta di risoluzione del contratto per inadempimento della Società Appaltante, evidenzia che le circostanze, su cui si appunta l'ATI, risalgono tutte a pochi mesi di esecuzione nel 2014, ed hanno integrato gravi inadempimenti dell'Appaltatore (mancata esecuzione di qualsivoglia lavorazione nel periodo 3 marzo 2014-7 aprile 2014 - cfr. doc. n. 3; mancata presentazione della “progettazione costruttiva” di esclusiva spettanza dell' inammissibilità nelle richieste di subappalto); g) che, non vi è stata prova, nel caso, in ordine al presunto pregiudizio lamentato. La domanda per presunto ritardo nelle operazioni di collaudo (csd riserva n.5) è infondata, non avendo coltivato le precedenti riserve da n. 1 a n. 4; Sulla scorta di tali assunti difensivi, la parte convenuta ha rassegnato le seguenti conclusioni testualmente riportate: “Rigettare integralmente tutte le 8 domande avanzate dall (mandataria-capogruppo) e Parte_1 CP_1
(mandante), “e per essa” oggi in concordato preventivo, ed
[...] CP_3 CP_1
oggi in concordato preve ona del rispettivo legale rapprese
[...] re, con l'atto di citazione del 6 settembre 2021, in quanto radicalmente inammissibili ed infondate;
in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre a spese generali, CAP ed Iva come per legge”.
6. All'esito della successiva attività processuale, all'udienza del 16 Novembre 2022 l'istanza di riunione proposta non veniva accolta, in ragione del difforme stadio di trattazione dei due contenziosi;
il giudizio sub R.G. n. 3896/2018 è stato quindi rinviato per precisazione delle conclusioni all'udienza del 4 Ottobre 2023 (in seguito differita all'8 Novembre 2023), alla quale le Parti hanno rispettivamente precisato le proprie conclusioni, e la causa è stata trattenuta in decisione. Infine, all'esito dell'udienza del 6/11/2024, è stato rilevato che, “allo stato degli atti”, le due controversie si trovavano in “uno stadio di trattazione eguale”, e che “i due procedimenti sono entrambi maturi per la decisione”; sicché è stata disposta “la riunione del procedimento iscritto al n. 2327 del 2021 RGAC a quello di anteriore iscrizione a ruolo di cui al n. 3896 del 2018 RGAC”, con rinvio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 29 gennaio 2025, “ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c.”.
7. Ciò posto le domande attoree risultano infondate e come, tali, devono essere rigettate per le ragioni di seguito esposte.
7.1. Va preliminarmente evidenziato che nella causa iscritta al n. 3896-2018 RGAC, l'ATI si è limitata a chiedere le somme iscritte nelle riserve, senza chiedere l'accertamento dell'illegittimità della risoluzione contrattuale, come avvenuta in data 16.12.2016 e oggetto del secondo giudizio instaurato con la causa iscritta al n. 2327-2021 RGAC. Preme considerare che l'istituto delle riserve, attenendo ad una pretesa economica di matrice contrattuale, presuppone l'esistenza di un contratto valido di cui si chiede l'esecuzione, mentre, ogni qualvolta si faccia questione di invalidità del contratto e dei modi della sua estinzione, come nel caso della risoluzione per inadempimento, le pretese derivanti dall'inadempimento della stazione appaltante non vanno valutate in relazione all'istituto delle riserve, ma seguono i principi di cui agli artt. 1453 e 1458 c.c. (cfr., in tal senso, Cass. Civ., sent. n. 22275 del 03.11.2016). Più precisamente, essendo il contratto risolto in danno dell'appaltatore non si può dare ingresso alle riserve dell'appaltatore (cfr. Cass. Civ., sent. n. 22036/2014). E, dunque, sarebbe preclusa l'analisi delle riserve, come analiticamente riportate nell'atto di citazione, attesa l'intervenuta risoluzione contrattuale.
9 Preliminarmente si ritiene che le riserve siano tempestive. Orbene, ai sensi degli artt. 190 e 191 del d.P.R. n. 207/2010, l'appaltatore ha, in primo luogo, l'onere della firma “con riserva” per avanzare ulteriori richieste economiche, con la conseguenza che un comportamento omissivo equivale ad accettazione. In particolare, le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio per l'appaltatore. In ogni caso, e sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. L'appaltatore è, dunque, tenuto a segnalare il fatto oneroso o dannoso non appena ne ha avuto la percezione. Sul punto, la Suprema Corte ha statuito:
“Nei pubblici appalti, è obbligo dell'impresa inserire una riserva nella contabilità contestualmente all'insorgenza e percezione del fatto dannoso;
in particolare, in relazione ai fatti produttivi di danno continuativo, la riserva va iscritta contestualmente o immediatamente dopo l'insorgenza del fatto lesivo, percepibile con la normale diligenza, mentre il "quantum" può essere successivamente indicato. Ne consegue che, ove l'appaltatore non abbia la necessità di attendere la concreta esecuzione dei lavori per avere consapevolezza del preteso maggior onere che tale fatto dannoso comporta, è tardiva la riserva formulata solo nel s.a.l. successivo”. (cfr. Cass. Civ., sent. n. 10949 del 2014). Nel caso di specie, applicando i principi sopra riportati al caso di specie, i predetti termini risultano rispettati. Invero l'appaltatore ha espresso la riserva nel primo atto utile ovvero il verbale di stato di consistenza fino al 25.11.2016. Sostiene l'attrice che il fatto di far valere le riserve implica necessariamente l'impugnazione della risoluzione ex art. 136 d.lgs. n. 163/2006. L'assunto non corrisponde al vero, in quanto la domanda deve essere espressa, ma su tale profilo si tornerà infra.
7.2. A mente del richiamato art. 136 del d.lgs. 163/2006, la stazione appaltante può conseguire la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento dell'appaltatore, non solo avvalendosi dell'azione di risoluzione propria di ogni contratto a prestazioni corrispettive, ma anche esercitando il potere di autotutela che le è attribuito dalla norma in esame (mediante atto unilaterale ovvero provvedimento amministrativo di connotazione pubblicistica, avente natura autoritativa, caducabile con delibera di revoca). In particolare, quanto alla risoluzione in danno dell'appaltatore (modo di estinzione del contratto di appalto di opere pubbliche), si osserva che essa può aver luogo a fronte di un inadempimento particolarmente qualificato e l'Amministrazione ha innanzi a sé un'alternativa: esercitare il proprio potere di rescissione del contratto in via di autotutela o avvalersi delle
10 ordinarie procedure giurisdizionali per la risoluzione del contratto rivolgendosi essa stessa al giudice competente. Per esercitare i poteri di autotutela, la stazione appaltante non può, tuttavia, limitarsi ad accertare soltanto l'esistenza dell'inadempimento, ma deve considerare anche se quest'ultimo presenti i requisiti della gravità ed importanza. La giurisprudenza ritiene che siano cause legittime di risoluzione, per esempio, il mancato inizio dei lavori o la mancata ripresa dei lavori. Orbene, ciò posto in via di principio, si osserva che, nel caso di specie, risulta di tutta evidenza la gravità dell'inadempimento contestato alle attrici in termini di assoluta inerzia nell'eseguire gli ordini che la D.L. impartiva, e che l'inerzia dell'appaltatore, oltre che totale e del tutto ingiustificata, si è protratta, nonostante i ripetuti solleciti inoltrati dall'Amministrazione, per un periodo addirittura superiore per la completa esecuzione dell'opera. All'esito dell'istruttoria è, infatti, emerso che, con riferimento alla riserva n. 1, l'invocato “fermo mezzi e di personale” non è imputabile alla convenuta. Risulta dalle dichiarazioni rese dai testi e (cfr. Tes_1 Tes_2 Tes_3 verbale d'udienza del 31.10.2019), che l'ATI: 1) non aveva tempestivamente riscontrato le richieste della Committente di indicare gli accessi al cantiere per definire l'attività di spostamento dei sottoservizi (cfr. docc. nn. 17, 18 e 19, di parte convenuta, nonché testimonianza Ing. sub cap. 2); Tes_2
2) non era stata in 19-20 Marzo 2014, di posare correttamente i
“new jersey”, i quali dovevano essere rimossi perché “non in sicurezza” (cfr. testimonianza Ing. sub cap. 3). In particolare, come dichiarato Tes_1 dal teste, Ing. Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva Tes_3 dell'opera, “vi er azione di pericolo da ricollegarsi al mancato funzionamento dell'autogru, che non permetteva la continuazione del lavoro in maniera compiuta ed in sicurezza (…)” (si v. testimonianza Ing. sub cap. 5); Tes_3
3) la ditta incaricata dello spostamento dei sottoservizi era stata costretta ad effettuare detta lavorazione senza la previa posa dei “new jersey” da parte dell'ATI medesima (cfr. testimonianze Ing. ed Ing. Tes_1 Tes_2 sub cap. 7);
4) solo il 16 Aprile 2014 la posa dei “new jersey” risultava effettuata regolarmente, dopo che, ancora il 15 aprile 2014, era emerso che detta posa non era stata eseguita a norma di legge “perché erano assenti e/o mal funzionanti le lampade della segnaletica verticale ed inoltre la segnaletica verticale non era posizionata a distanza corretta” (testimonianza Ing. sub cap. 6, Tes_3
. Tes_4 pertanto, confermato che non vi è stato alcun presunto “fermo mezzi e di personale”, nel periodo che si diparte dal 3 Marzo 2014 sino al 7 Aprile 2014, che sia addebitabile alla Stazione Appaltante, bensì vi è stata la mancata esecuzione, da parte dell' delle lavorazioni previste per malfunzionamento dei macchinari ch ediva l'esecuzione in sicurezza dei lavori, circostanza addebitale a parte attorea. 11 La circostanza risulta confermata dalla lettura del verbale di consegna dei lavori, sub doc. n. 3 del fascicolo della convenuta, che è stato sottoscritto senza riserva dall'ATI, laddove si legge “l' appaltatrice, nel periodo CP_5 intercorso tra la consegna parziale e quella definitiva ri, non ha provveduto alla posa dei new jersey così come previsto nella consegna parziale dei lavori… pertanto l' non ha effettuato alcuna lavorazione”. CP_5
a CTU esperita ha evidenziato, sul punto, che “l'ATI non provvedeva alla posa dei new-jersey…il fatto viene espressamente annotato nell'ambito del verbale di consegna totale del 07.04.2014” (si v. pag. 7 dell'elaborato peritale). Del resto, dalla disamina della stessa CTU non emergono problemi attinenti la progettazione, tant'è che, a p. 13, si legge “Dai rilievi metrici e fotografici effettuati il Collaudatore constatava la corrispondenza ai grafici ed alla documentazione contabile di cui allo stato di consistenza”. Per contro l'ATI dopo plurime richieste della D.L. rimaste disattese, solo il 25 Settembre 2014, ossia pochi mesi prima dello spirare del termine di ultimazione dei lavori previsto in contratto, consegnava elaborati inerenti alla progettazione costruttiva, allorquando avrebbe dovuto inoltrare detti elaborati alla D.L. “ancor prima dell'inizio effettivo dei lavori” (cfr. testimonianza Ing. sub cap. 9). Tes_1
Risu tti di causa la palese inadeguatezza della documentazione afferente l'Impresa Fakos, (cfr. doc. n. 26, di parte convenuta). Inoltre in sede di assunzione della prova testimoniale è risultato che già in precedenza, il 16 Luglio 2014 (ossia due giorni dopo la richiesta dell'ATI), si era tenuta una riunione tra D.L. ed alla presenza anche del C.S.E., avente ad oggetto proprio la richiest ubappalto alla ditta nel CP_4 corso della quale la D.L. aveva immediatamente contestato la carenza della documentazione di detta Ditta, relativa alla formazione ed alle visite mediche (cfr. testimonianze Ing. ed Ing. sub cap. 12 e Tes_1 Tes_3
13). Risulta, del resto, infondata la domanda di cui alla riserva in esame, nella parte in cui l'ATI ha lamentato la presenza di “forti piogge”. Trattasi di un evento atmosferico conseguente alla stagione che non può essere imputabile alla stazione appaltante.
7.3. Per quanto concerne la riserva n. 2, la cui motivazione risiede nel fatto che la stazione appaltante avrebbe “illegittimamente trasformato il contratto, con prezzo stipulato a corpo, in contratto “a misura”, in violazione delle normi contrattuali e imperative del Codice degli Appalti, non si ravvisa dal compendio probatorio in atti, la fondatezza della pretesa per i seguenti motivi. L'ATI, pur avendo firmato con riserva il “verbale di concordamento n. 2”, in data 10 Dicembre 2015 (doc. n. 16, conv.), non ha proceduto ad esplicarla, nel termine di quindici giorni prescritto dal sopra citato art. 28 del C.S.A., inoltre, trattasi di lavorazioni che il Direttore dei Lavori aveva
12 ordinato di non eseguire con evidente diminuzione dell'importo dell'appalto. Sulla riserva n. 3, in viene “contestato lo stato di consistenza redatto dalla Stazione Appaltante a tutto il 25.11.2016”, chiedendosi la restituzione di Euro 393.320,00. Anche questa doglianza risulta infondata alla luce delle risultanze della CTU, la quale ha messo in evidenza che “lo stato di consistenza del 25.11.2016 è stato effettivamente contabilizzato a misura, ai sensi di quanto contenuto all'art. 29 dello schema di contratto. (…) In caso di risoluzione spetterà all'Appaltatore soltanto il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti…” essendo di fatto intervenuta la risoluzione contrattuale, come deliberata dal CdA di A22 in data 25.11.2016”. Il Consulente ha, quindi, proceduto a “ricostruire” minuziosamente la contabilità dell'appalto. È così stato confermato che l'importo lordo totale per lavori era pari ad Euro 2.529.086,01 (si v. relazione tecnica del CTU, pag. 17), e perfettamente corrispondente a quello contabilizzato dalla Stazione Appaltante nello stato di consistenza (Euro 2.529.086,02). Il medesimo CTU ha, quindi, operato le detrazioni contabili, di cui all'Allegato D1 (“computo dei lavori da detrarre”). Da una parte, sono stati quantificati i c.d. “lavori non eseguiti ma contabilizzati nello stato di consistenza”, ossia gli “oneri sostenuti da successivamente alla risoluzione contrattuale, per il ripristino delle aree utilizzate dall'ATI per l'impianto di cantiere”; a tali fini, è stata considerata la somma effettivamente risultante dalla contabilità lorda dei riaffidi delle opere di completamento (pari ad Euro 31.652,07 per lavori ed Euro 1.108,36 per oneri della sicurezza), anziché l'importo dei lavori preventivati dalla D.L., e provvisoriamente quantificati in Euro 41.351,62, in occasione dello stato di consistenza, allorquando non si conoscevano ancora gli esatti importi oggetto di riaffidamento. Dall'altra, è stato quantificato l'importo per “materiale fornito da A22”, parimenti oggetto di detrazione in sede di stato di consistenza (allegato D1
“Computo dei lavori da detrarre”), ossia il “costo della parziale fornitura di alcuni tratti di guard rail…effettuata da a favore dell' ; costo, questo, sostenuto dalla Stazione Appaltante, ed il cui importo è stato quindi detratto dalla somma dovuta all'ATI, per l'ammontare pari ad Euro 21.195,55, sul quale, come evidenziato dal CTU, “entrambi i CTP si sono trovati concordi”. La circostanza risulta del resto confermata dalla testimonianza dell'Ing.
secondo cui il materiale era stato messo a disposizione dalla Tes_1 nte ed, in particolare, dal Centro di Sicurezza Autostradale con sede in Pegognaga (MN) (si v. testimonianza Geom. sub cap. 32). Tes_5
Il CTU ha, quindi, stimato un importo per lavori pari ad Euro 2.529,086,01; detraendo da detto importo quello per “detrazione contabile” e quello per “materiale fornito da , ed aggiungendo i costi
13 per la sicurezza (pari ad Euro 163.383,86), il CTU ha quantificato un importo pari ad Euro 2.638.513,79. Applicando il relativo ribasso d'asta, si è quindi pervenuti all'importo netto di Euro 1.844.005,13, a riprova della piena correttezza delle contabilizzazioni e delle detrazioni di cui allo stato di consistenza, nel quale era stato quantificato un importo netto dei lavori pari ad Euro 1.838.499.67. Va, altresì, evidenziato che, alla data del 10.10.2016 (ossia, quasi due anni dopo la scadenza del termine contrattuale), risultavano ancora da eseguire
“lavorazioni previste ed univocamente identificate nel progetto oltre a tutta una serie di lavorazioni accessorie…”, a conferma dell'inadempienza dell'ATI. Sulla riserva n. 4 “penale contrattuale”: l'ATI ha eseguito plurime lavorazioni non a regola d'arte (si v. docc. nn. 38 e 40, del fascicolo della convenuta). In particolare, risulta che i montanti forniti dall'ATI presentavano difetti di zincatura e verniciatura, come emerge, altresì, dalle dichiarazioni assunte in sede istruttoria (vedasi la dichiarazione del teste sul cap.25 Tes_1
“tali difetti sono stati rilevati dal laboratorio incaricato dalla Società committente per l'effettuazione dei controlli sui materiali, nonché direttamente in cantiere di persona dal direttore lavori, ovvero dal sottoscritto”. Nello stesso senso la dichiarazione di sub cap. 25: “…andai in Tes_2 cantiere, verificando di persona i difetti menzionati nel capitolo di prova, ovvero sostanzialmente dei piccoli crateri sulla verniciatura – visibili ad occhio nudo - , che favoriscono il passaggio sul metallo di agenti atmosferici, vanificando così la protezione”. In particolare, il C.S.E., in data 3 Dicembre 2015, era stato costretto a sospendere le lavorazioni di montaggio pannelli PMMA e profilati metallici di fissaggio in cantiere “per pericolo grave ed imminente”, a causa dell'errata esecuzione di dette lavorazioni, eseguite dall'ATI “senza le necessarie condizioni di sicurezza” (in tal senso la dichiarazione dell'Ing.
sub cap.23; dello stesso tenore la dichiarazione del teste Ing. Tes_1
b cap. 23 che ha confermato la situazione di pericolo la quale era Tes_3 al rischio di ribaltamento della pedana (cd. cestello); Inoltre, nel periodo Giugno- Novembre 2016, si era creata una situazione di totale stallo del cantiere, nel quale non era spesso impiegato nemmeno un addetto, né veniva svolta alcuna attività (cfr. docc. nn. 10, 11, 42, 52, 62, 64, 65, 71, conv.). Nel bilanciamento degli opposti comportamento sembra doversi individuare una responsabilità dell' er scarsa o negligente esecuzione dei lavori appaltati a cui dovrà ess debitata la causa della risoluzione contrattuale.
8. In merito alla domanda riconvenzionale proposta dalla parte convenuta, la stessa non si limita a contestare le pretese attoree, ma a sua volta formula richiesta risarcitoria per i danni subiti a seguito dell'inadempimento che
14 l'ha costretta a riaffidare i lavori “di completamento” ad altre Ditte con esborso di somme e ritardo nella consegna dell'opera. A tal fine, sono da condividere le conclusioni del CTU che, peraltro, sono state accettate anche dai CTP delle parti. Dall'elaborato peritale, a pag. 21, risulta che: “Nel corso dell'anno 2018 venivano appaltate da ad altre imprese le opere di completamento dei lavori previsti nel progetto, oltre ad lavorazioni accessorie, come complessivamente elencate nel verbale di constatazione di A22 del 24.10.2016 (all.nr.17). Come detto nella relativa risposta al quesito nr.1, tra queste vi sono anche le lavorazioni descritte come “detrazione contabile”, preventivate nell'allegato D1 “lavori non eseguiti ma contabilizzati nello stato di consistenza” (e debitamente ricalcolate nella risposta al quesito nr.1), ovvero sostanzialmente il ripristino delle aree precedentemente utilizzate dall'ATI per l'impianto di cantiere, operazione, questa, propedeutica all'esecuzione di tutte le rimanenti opere di completamento. I lavori sono stati assegnati a varie Ditte, a partire dall'aprile 2018, previa stipula dei relativi contratti, a corpo e/o a misura, sulla base dei relativi computi metrici, facenti riferimento alle voci delle lavorazioni incluse nel computo metrico estimativo all..nr.
7.1 al contratto di appalto stipulato tra ed Il tutto per un importo netto complessivo dei riaffidi pari ad € 176.120,89”. a nell'ultimo capoverso a pag. 23: “le opere di completamento di cui sopra conglobano anche le lavorazioni quantificate nello stato di consistenza al 25.11.2016 come “detrazione contabile”, consistenti essenzialmente nel ripristino delle aree utilizzate da er gli impianti di cantiere, comportanti per A22 un costo parziale dei riaffidi, a del ribasso contrattuale, pari ad € 32.760,43, di cui € 31.652,07 per lavori ed € 1.108,36 per sicurezza”. Vanno, dunque, riconosciuti gli oneri sostenuti dalla convenuta per “il mantenimento della segnaletica di preavviso della chiusura della corsia di emergenza”, a causa del mancato completamento della per il periodo Parte_5 intercorrente dalla data di risoluzione del 016) fino alla data di completamento dei lavori (04.09.2018), per una durata di complessivi 648 giorni naturali consecutivi, ridotto forfettariamente di giorni 136, il cui costo è stato determinato in Euro 17.950,00. Va, altresì, riconosciuto il corrispettivo per il noleggio che l'ATI non ha mai versato quanto ai new-jersy come stimato dal CTU in Euro 3.960,00. Nessun altro danno o voce di danno può essere riconosciuto alla convenuta in quanto non provato, quali i danni da occupazione del suolo, il danno all'immagine e quello da ritardo negli investimenti.
9. Con riguardo alle pretese azionate nella causa iscritta al n. 2327 del 2021 RGAC, avente ad oggetto l'accertamento dell'illegittimità della risoluzione contrattuale, occorre considerare quanto segue. L'attrice ha agito al fine di sentir dichiarare l'illegittimità della risoluzione per inadempimento dello stesso appaltatore, operata dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 136, del d.lgs. n. 163/2006. Al riguardo, giova premettere che – secondo l'orientamento giurisprudenziale che ha trovato cristallizzazione in un noto intervento 15 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 30.10.2001, n. 13533), che ha risolto un contrasto in materia di inadempimento di obbligazioni e relativo onere probatorio (a favore dell'orientamento poi ripreso dalle Sezioni Unite, cfr. Cass. civ., Sez. III, 23.05.2001, n. 7027; Cass. civ., Sez. I, 15.10.1999, n. 11629; Cass. civ., Sez. II, 5.12.1994, n. 10446), “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Uguale criterio di riparto deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando in tal caso invertiti i ruoli delle parti in lite” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 13.06.2006, n. 13674; Cass. civ., Sez. I, 03.07.2009, n. 15677; Cass. civ., Sez. II, 20.01.2010, n. 936; Cass. civ., Sez. III, 20.01.2015, n. 826; Cass. civ., Sez. VI-II, 04.01.2019, n. 98). Ciò posto, nel caso in esame, controvertendosi in ordine all'inadempimento – da parte dell'appaltatore - agli obblighi assunti con il contratto di appalto, gravava sull'attrice – in quanto debitrice – l'onere di dimostrare la corretta e completa esecuzione della prestazione ovvero la verificazione di altro fatto estintivo della stessa. Analizzando i profili di merito addotti dall'attrice per sostenere l'illegittimità della risoluzione disposta dall'Amministrazione, la contestazione in ordine alla insussistenza di alcuna inadempienza contrattuale e, più specificamente, di un comportamento gravemente inadempiente atto a pregiudicare la buona riuscita dei lavori posto in essere dall'appaltatore, appare priva di fondamento. Nella specie, difatti, sulla base della copiosa documentazione allegata dalle parti, e di tutto quanto riscontrato dal CTU sul piano tecnico (procedimento n. 3896-2018 RGAC), nel pieno contraddittorio delle parti, deve, in definitiva, ritenersi, sul piano giuridico, la piena legittimità del provvedimento di risoluzione del contratto, come ritualmente adottato ex art. 136 del d.lgs. n. 163/2006, con le relative implicazioni sulle sorti del rapporto e sugli inerenti obblighi. Ed invero, l'art. 136 cit. attribuisce alla Pubblica Amministrazione il potere di risolvere il contratto di appalto quando l'appaltatore pone in essere, per quel che qui specificamente interessa, comportamenti che “concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori”. La norma viene interpretata dalla giurisprudenza nel senso che i presupposti della risoluzione sono quelli previsti per la disciplina generale del contratto ex artt. 1453 e 1455 c.c. e, dunque, la risoluzione può essere invocata in presenza di un inadempimento di non scarsa gravità avuto riguardo all'interesse dell'altro contraente. 16 La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “Ai fini della risoluzione del contratto …. l'indagine circa la gravità dello inadempimento deve tener conto del valore
- determinabile attraverso il criterio di proporzionalità - che la parte dell'obbligazione non adempiuta ha rispetto al tutto, nonché considerare se, per effetto dell'inadempimento, si è verificata, ai danni della controparte, una sensibile alterazione dell'equilibrio contrattuale, si da scuotere la fiducia di costei nell'ulteriore corretta esecuzione del contratto” (cfr. Cass. Civ., sent. n. 15052/2018). Peraltro, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che ove l'inadempimento riguardi le obbligazioni primarie ed essenziali del contratto, la valutazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 c.c., della non scarsa importanza dell'inadempimento deve ritenersi implicita (cfr. Cass. civ. n. 20957/2017; Cass. civ. n. 2075/2013; Cass. civ. n. 22521/2011; Cass. civ. n. 17328/2011; Cass. civ. n. 1227/2006). Nel caso di specie, dalla documentazione allegata dalla Società convenuta, l'ATI, in spregio agli ordini della Direzione Lavori, ha:
- omesso di provvedere all'adeguato impiego di mezzi e personale, (cfr. docc. nn. 6, 7, 8, 18, 19, 19-bis, 19-ter, deposito di parte convenuta in giudizio R.G. 2327/2021);
- ha eseguito lavorazioni non a regola d'arte (si v. docc. nn. 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26, deposito di parte convenuta in giudizio R.G. 2327/2021);
- ha reso necessaria l'adozione di svariati interventi e provvedimenti di sospensione dei lavori da parte del C.S.E., a causa della presenza di situazioni di grave ed imminente pericolo per gli operai e gli utenti dell'autostrada, cagionate dall'uso non idoneo dei macchinari da parte dell'ATI, ovvero dall'omissione delle procedure e delle misure di sicurezza prescritte dal P.S.C. (si v. docc. nn. 27, 28, 29, 30, 31, 32, deposito di parte convenuta in giudizio R.G. 2327/2021) - provocando così ulteriori, gravi disservizi e ritardi nell'esecuzione del contratto;
- non ha completato le opere che avrebbero dovuto essere terminati in soli 7 mesi circa, maturando così un ritardo pari a ben 744 giorni;
- con nota del 10 ottobre 2016, la medesima veva rappresentato alla S.A. che “ci rendiamo disponibili ad ultimare le op ompletamento delle barriere di Canale e Cantonazzo…e chiediamo che ci venga concessa la possibilità di lasciare a voi il completamento della sola piazzola di sosta a Lovatino” (si v. doc. n. 10, deposito R.G. 2327/2021). CP_5
Emerge, nziato dalla difesa della convenuta, una oggettiva situazione di grave ritardo, una incapacità organizzativa e gestoria, l'assenza di personale in cantiere, il blocco delle lavorazioni, l'inottemperanza agli ordini della Direzione Lavori, sicché non poteva che essere dichiarata la risoluzione contrattuale per grave inadempimento.
10. In merito al grave inadempimento della Controparte_2 ex art. 1455 c.c. e sulla conseguente richies preme considerare quanto segue.
17 Il “grave inadempimento”, in cui sarebbe incorsa la S.A., risulterebbe dalle occasionali circostanze, risalenti tutte ad alcuni mesi del 2014, e già sopra richiamate, che avrebbero determinato parte dei ritardi, in cui era incorsa l'Appaltatrice (omessa esecuzione di lavorazioni nel periodo 3 Marzo 2014-7 Aprile 2014, richiesta di subappalto alla ditta “forti CP_4 piogge”), e dal “verbale di concordamento nuovi prezzi n. 2”, che avrebbe trasformato, secondo Controparte, l'appalto “da appalto a corpo ad appalto a misura”. Si tratta di circostanze riferite a fatti limitati nel tempo e di poco conto rispetto al ritardo accumulato e alle manchevolezze dell'appaltatrice. Inoltre, le avverse condizioni climatiche come sopra detto non possono essere imputate alla Stazione Appaltante. Quanto al fatto di aver concordato nuovi prezzi “verbale concordamento prezzi 2” la Direzione Lavori ha disposto delle modifiche ordinando di non eseguire alcune lavorazioni per le quali non può pretendere il relativo pagamento.
11. Circa il risarcimento del danno conseguente alla risoluzione contrattuale per inadempimento, preme evidenziare che le voci di
“danno”, richieste dall'ATI, in conseguenza dell'invocato accoglimento della domanda di risoluzione, corrispondono alle riserve nn.
1-5 che presuppongono l'esistenza di un contratto valido. L'operatività della risoluzione per inadempimento comporta l'impossibilità di accogliere le domande risarcitorie formulate da parte attorea ex art. 1453 c.c., con la conseguenza che nessuna somma richiesta potrà esserle corrisposta a tale titolo, non essendo ravvisabile nel caso di specie alcun inadempimento da parte della convenuta. Invero, l'utilizzo dei materiali non conformi, il mancato rispetto delle tempistiche contrattuali e la mancata attuazione dei lavori richiesti dalla stazione appaltante configurano una grave e reiterata inadempienza dalla società rispetto alle obbligazioni ed alle condizioni pattuite in contratto, violazioni tali da impedire il compimento dell'opera nei termini e la sua buona esecuzione alla luce di quanto previsto dal regolamento contrattuale e, più in generale dall'art. 136 del d.lgs. n. 163/2006. Dette condotte integrano, un grave inadempimento valutabile ai sensi dell'art. 1455 c.c. Considerato, inoltre, che l'inadempimento ha carattere unitario e che deve addebitarsi unicamente al contraente che con il suo comportamento prevalente abbia alterato il sinallagma funzionale, accertato l'inadempimento grave dell'attrice è precluso pronunciare la risoluzione quand'anche sussistano ipotesi di inadempienze reciproche (cfr. Cass. 14648/2013, secondo cui “Nei contratti con prestazioni corrispettive non è consentito al giudice del merito, in caso di inadempienze reciproche, di pronunciare la risoluzione, ai sensi dell'art. 1453 cod. civ., o di ritenere la legittimità del rifiuto di adempiere, a norma dell'art. 1460 cod. civ., in favore di entrambe le parti, in quanto la valutazione della colpa dell'inadempimento ha carattere unitario, dovendo lo stesso 18 addebitarsi esclusivamente a quel contraente che, con il proprio comportamento prevalente, abbia alterato il nesso di interdipendenza che lega le obbligazioni assunte mediante il contratto e perciò dato causa al giustificato inadempimento dell'altra parte”.
12. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in parte dispositiva ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, nell'importo complessivo di Euro 14.103,00, tenuto conto dello scaglione applicabile determinato dal decisum, nei valori medi e avuto riguardo alle quattro fase espletate, da porsi a carico delle attrici per come costituite nei due giudizi. Le spese di CTU liquidate nel giudizio recante n. 3896/2018 RGAC devono essere definitivamente poste a carico di parte attorea, con detrazione degli acconti ove già versati.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, nel giudizio pendente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede: con riguardo al procedimento iscritto al n. 3896 del 2018 RGAC:
1) rigetta la domanda proposta da parte attorea;
con riguardo al procedimento iscritto al n. 2327 del 2021 RGAC:
2) rigetta la domanda proposta da parte attorea;
3) in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla parte convenuta, condanna parte attorea al risarcimento del danno quantificato in Euro 176.120,89 per lavori di completamento, in Euro 32.760,43, di cui Euro 31.652,07 per lavori ed Euro 1.108,36 per oneri di sicurezza e in Euro 17.950,00 per ripristino delle aree utilizzate dall'ATI per gli impianti di cantiere, per sistemare la , oltre Parte_5 interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
4) pone definitivamente a carico di parte attorea le spese di CTU, per come già liquidate nel corso del giudizio n. 3896/2018 RGAC;
5) condanna parte attorea alla rifusione, in favore della parte convenuta, delle spese e degli onorari di lite, che si liquidano in complessivi Euro 14.0103,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15 per cento, Iva e CPA, se dovuti, come per legge. Così deciso in Trento, il 19 Luglio 2025
Il Giudice Dr.ssa Giuseppina Passarelli
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice, Dr.ssa Giuseppina Passarelli, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
****
Il Tribunale di Trento, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott.ssa Giuseppina Passarelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di primo grado iscritti ai nn. 3896/2018 e 2327/2021 R.G.A.C., pendenti TRA
(P. IVA ), in procedura di Parte_1 P.IVA_1 per essa, oggi in concordato Parte_1 preventivo (C.F. ), in e rappresentante p.t., P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Chiaia Noya e dall'Avv. Adriano Garofalo ed elettivamente domiciliata ai fini delle notificazioni presso i loro indirizzi pec come da procura in atti e in Controparte_1 procedura di liquidazione giudiziale (C.F. ), P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Chiaia Noya elettivamente domiciliata, ai fini delle notificazioni, presso il suo indirizzo pec come da procura in atti;
- Attrici - NEI CONFRONTI DI (C.F.-P. IVA Controparte_2
, rappresentata e P.IVA_3 disgiuntamente, dagli Avv.ti, Prof. Damiano Florenzano e Sandro Manica, con domicilio eletto presso lo Studio del primo, sito in Trento, alla Piazza Mostra n. 15, in virtù di procura allegata agli atti
- Convenuta -
**** OGGETTO: azione di responsabilità contrattuale e domanda riconvenzionale di risarcimento danni.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa, nonché da comparse conclusionali e da memorie di replica.
**** MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Procedimento n. 3896-2018 RGAC: 1. Con apposito atto di citazione le in concordato Controparte_3 preventivo, e l' in con a loro riunite in Controparte_1
ATI, hanno d a) di aver stipulato un contratto di appalto con l' Controparte_2
in data 19 Agosto 2013, per “la reali
[...] ore” nel Comune di Reggiolo (RE) e di due barriere antirumore nel Comune di Rolo (RE); b) nel corso del rapporto sorgevano contrasti dovuta ad errori progettuali, al mancato conferimento di incarico per subappalto alla a ritardi CP_4 dovuti ad avverse condizioni metereologiche, che det dilazioni nella consegna dei lavori, tanto che la Stazione Appaltante in data 05.12.2016 comunicava la risoluzione del contratto ex art.136 d.lgs. n.163/2006; c) i lavori erano ormai portati quasi a termine, pertanto, non solo non vi erano le condizioni per l'applicazione dell'art. 136 del d.lgs. n. 163/2006, ma la decisione di risolvere il contratto era stata posta in essere in violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuali, in quanto inidonea a far conseguire vantaggi all'Amministrazione ed in grado solo di danneggiare l'appaltatrice; d) in sede di redazione dello stato di consistenza fino al 25.11.2016, l'ATI formulava le riserve contrattuali n.1, 2, 3, 4, come di seguito riassunte da tabella estrapolata in formato originale dal fascicolo di causa:
e) alla luce delle predette riserve ricorrono i presupposti per il pagamento della complessiva somma di Euro 1.005.191,76, data dalla sommatoria dei danni da sottoproduzione di cui alla riserva n.1 (Euro 611.817,76) e la
2 rifusione delle illegittime detrazioni di cui alle riserve n. 2 e n. 3 (Euro 393.320,00). Sulla scorta di tali assunti difensivi, parte attorea ha rassegnato le seguenti conclusioni, testualmente riportate: “A) accertare e dichiarare che il ritardo nell'esecuzione delle opere svolte dall in persona dei Controparte_5 rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non è impu-tabile alle predette società a detta Società, per le ragioni esposte nella narrativa del pre-sente atto, e per l'effetto condannare la , in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_2 ri applicata nella misura massima del 10% del valore del contratto, pari a € 219.079,50, oltre interessi e rivaluta-zione monetaria. B) Accertare e dichiarare la legittimità e fondatezza delle riserve nn. 1, 2, 3 e 4 formulate dalla e riproposte nella narrativa del presente atto, e Controparte_5 per l , in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore delle odierne attrici, solidalmente tra loro, e che provvederanno al riparto interno, della complessiva somma di € 1.005.191,76, di cui € 611.871,76 per risarcimento danni da sottoproduzione (riserva n. 1) ed € 393.320,00 per rifusione illegittime detrazioni contrattuali (riserve n. 2 e 3), tenendo già conto della omes-sa detrazione della penale contrattuale, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, a decorrere dalla data di formulazione definitiva delle riserve del 17.05.17 e sino al soddisfo. C) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CAP, come per legge”.
2. Si è costituita ritualmente in giudizio, la Controparte_6
la quale ha eccepito che:
[...]
a) il contratto di appalto concluso con l'ATI per la costruzione di barriere antirumore in data 19.08.2013 prevedeva, all'art.8, la “conclusione dei lavori entro 220 giorni decorrenti dalla consegna dei medesimi”; b) l'andamento dei lavori è stato contrassegnato dai continui ritardi e dalle gravissime carenze organizzative ed esecutive, che l'ATI ha sin da subito evidenziato, e che si sono protratti per l'intera esecuzione dell'appalto; ciò al punto che i lavori, che in base alle previsioni contrattuali avrebbero dovuto essere terminati il 12 Novembre 2014, erano ben lungi dall'essere completati alla data della risoluzione contrattuale, che la Committente è stata costretta a disporre due anni dopo, in data 25 Novembre 2016, per grave inadempimento e grave ritardo dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 136, d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm. Pertanto, si eccepisce l'inammissibilità della domanda attorea per insussistenza di un valido contratto;
c) ha proceduto alla redazione, in data 17 Maggio 2017, dello stato di consistenza dei lavori eseguiti a tutto il 25/11/2016, corrispondente al S.A.L. n. 4, in occasione del quale è stata applicata, del tutto inevitabilmente, la penale contrattuale per Euro 219.079,50, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 5 del CSA;
d) ha riaffidato i lavori, ad Imprese terze, per un importo netto di riaffido pari a complessivi Euro 176.120,89; 3 e) l'opera è stata completata in data 4 Settembre 2018, ossia quattro anni dopo rispetto a quanto contrattualmente previsto (744 giorni di ritardo) con un aumento dei costi per un importo pari, allo stato, ad Euro 360.500,00; f) lamenta danni di immagine cagionati dalla presenza di lavori non completati su barriere autostradali, in parte pure interessanti la careggiata autostradale, che si protraggono da ben cinque anni, quantificati in Euro 500.000,00; g) lamenta il danno derivante dal ritardo negli investimenti, in relazione al piano finanziario della concessionaria autostradale, quantificabile nel 10 per cento dell'importo contrattuale e, quindi, in complessivi Euro 220.000,00; h) lamenta il mancato pagamento dell'importo di Euro 4.092,00, per l'avvenuto noleggio, all'ATI attrice, di new jersey di proprietà della Committente, autorizzato dalla Società con nota 08.10.2014, prot. 22732, al prezzo di €/m 2,00 al mese o frazione di mese (per un arco temporale di 22 mesi (dal 25.11.2014 al 10.08.2016); i) l'ATI attrice, non ha corrisposto la somma di Euro 32.149,00, per l'occupazione, da parte di quest'ultima, di terreni agricoli di proprietà dei sig.ri e ai fini della realizzazione dell'opera de qua, i CP_7 CP_8 quali ri ittente società per essere saldati. CP_6
Sulla scorta di tali assunti difensivi, la parte convenuta ha rassegnato le seguenti conclusioni testualmente riportate: “In via principale: rigettare integralmente tutte le domande avanzate dall'ATI attrice con l'atto di citazione del 6 novembre 2018, in quanto radicalmente inammissibili ed infondate;
in via subordinata: in denegata ipotesi, ridurre le pretese ex adverso avanzate, anche a mezzo di compensazione, totale o parziale, con quanto richiesto dall'odierna deducente in via riconvenzionale;
in via riconvenzionale: accertare e dichiarare la responsabilità dell
[...]
, e, pertanto, della in persona del Controparte_9 Controparte_3 rappresentante pro tempore, e della in persona del legale Controparte_10 rappresentante pro tempore, nella caus subendi da
[...]
e provocati dal contegno serbato dalla predetta Controparte_2 alto, corrispondenti agli oneri relativi alla maggiore della D.L., del C.S.E., degli Organi di collaudo statico e tecnico-amministrativo, agli oneri di riprogettazione e di approvazione del progetto, agli oneri (amministrativi/legali) connessi al ri-affidamento dei lavori, ai maggiori oneri per l'esecuzione dei lavori di completamento, nonché ai maggiori oneri per la segnaletica della piazzola Lovatino, per un importo pari ad Euro 360.500,00, ovvero alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
accertare e dichiarare la responsabilità dell' , Controparte_9
e, pertanto, della in persona del legale rap , Controparte_3
e della sona del legale rappresentante pro tempore, nella Controparte_10 causazione dei danni di immagine subiti e subendi da Controparte_2 in ragione dal contegno serbato dall'ATI nell'esecuz pari ad Euro 500.000,00 ovvero alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, nonché in ordine alla causazione del danno derivante dal ritardo negli 4 investimenti in relazione al piano finanziario della concessionaria autostradale
per un importo pari ad Euro 220.000,00, ovvero Controparte_2
e sarà ritenuta di giustizia;
accertare e dichiarare il diritto della ad ottenere dalla Parte_2 Controparte_3
in per e dalla
[...] Controparte_10 in persona del legale rappresentante pro tempore, il pagamento dell'importo pari ad Euro 4.092,00 ovvero della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, per il noleggio all'ATI di new jersey di proprietà di Controparte_2 autorizzato con nota 08.10.2014 prot. 22732; acce dell' , e, pertanto, della in persona del legale Controparte_9 Controparte_3 rap e, e della n persona del legale Controparte_10 rappresentante pro tempore, per l'om contratto nei confronti dei sig.ri e comunicato ad in CP_7 Parte_3 Controparte_2 sede di “avviso ai creditori”, per l'importo pari ad Euro 32.149,00, ovvero alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
per l'effetto, condannare l'
[...]
, e, pertanto, la in persona del Controparte_5 Controparte_3 empore, per l'inter in persona del Controparte_10 legale rappresentante pro tempore, in relazione alla relativa quota di partecipazione all' a pagare in favore della il CP_5 Parte_2 co importo di Euro 1.116.74 he sarà ritenuta di giustizia, di cui Euro 360.500,00 per danni corrispondenti alla maggiore durata della D.L., del C.S.E., degli Organi di collaudo statico e tecnico- amministrativo, agli oneri di riprogettazione e di approvazione del progetto, agli oneri (amministrativi/legali) connessi al ri-affidamento dei lavori, ai maggiori oneri per l'esecuzione dei lavori di completamento, nonché ai maggiori oneri per la segnaletica della piazzola Lovatino;
Euro 500.000,00 per danni di immagine;
Euro 220.000,00 per danno derivante dal ritardo negli investimenti in relazione al piano finanziario della concessionaria autostradale Euro 4.092,00 a fronte Controparte_2 di quanto dovuto e mai pag per Controparte_2 il noleggio di new jersey di proprietà di quest'ultima; Euro 32.149,00 per l'omesso pagamento del debito contratto da Parte Attrice nei confronti dei sig.ri e CP_7 Pt_3
Il tutto oltre ad interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al s
[...] riconvenzionale subordinata: compensarsi, integralmente o parzialmente, le somme di cui alla domanda riconvenzionale con quanto, in denegata ipotesi,
[...] dovesse essere condannata a corrispondere all'ATI att Controparte_2 pese, competenze ed onorari di lite, oltre a spese generali, CAP ed Iva come per legge.
3. Nel corso del giudizio, in esito al deposito delle memorie ex art. 183, c. 6, c.p.c., veniva ammessa ed espletata la prova orale articolata dalla parte convenuta. Veniva, altresì, disposta ed espletata CTU diretta a verificare
“sulla base dei documenti a disposizione, l'esattezza del computo delle opere alla data del 25/11/2016; a calcolare l'ammontare dei costi dell'appaltante per il completamento dei lavori dopo la risoluzione, degli oneri per la segnaletica della piazzola
5 Lovatino, del noleggio di new jersey costituente la barriera di via Cantonazzo”. La
“relazione tecnica” del CTU è stata depositata, in data 28 Dicembre 2021. La causa, trattenuta in decisione all'udienza dell'8.11.2023, veniva interrotta per intervenuta liquidazione giudiziale dell'ATI, dichiarata con sentenza del Tribunale di Bari n.61/2023. La Società in concordato preventivo, e la Società Parte_1 cedura di liquidazione giudiziale, hanno Controparte_1 iudizio. Nelle more del giudizio, ha nuovamente convenuto CP_5 dinanzi all'intestato Tribunale, con atto di Controparte_2 ato giudizio sub n. 2327/2021.
Procedimento n. 2327 del 2021 RGAC. 4. Con atto di citazione, l' ha contestato la risoluzione Parte_1 disposta dalla : Controparte_6
a) che, è la ste ancanza dei presupposti, poiché i lavori erano già “pressoché completati”, per “il 96% circa dell'importo contrattuale”, posto che “i lavori di completamento appaltati dopo la risoluzione contrattuale” sarebbero stati pari ad “€ 88.262,54” (pag. 6 della citazione), ovvero il 4 SAL, sicché, non sussisteva alcun “grave inadempimento” dell'Appaltatrice “tale da compromettere la buona riuscita dei lavori” di cui all'art. 136 d.lgs. n. 163/2006; b) che, gli inadempimenti posti a fondamento della risoluzione (parziale adempimento dei lavori;
la situazione di stallo del cantiere alla data del 10.10.16 con presenza di manodopera insufficiente;
esistenza, al 10.10.16 di lavorazioni da completare, così come elencate nella lettera del 10.10.16 (all. 9) sono inconsistenti, considerato che rispetto all'importo originario, la percentuale di lavori non eseguiti è pari ad Euro 88.262,54/1.969.687,55
- 4,48%. Da queste considerazioni discende che i lavori non effettuati dall' non erano affatto urgenti e risultavano Controparte_5 irril importo contrattuale e che al terzo SAL, alla data del 7/8/2015, erano stati eseguiti lavori per Euro 1.608.774,07; c) che, le lavorazioni mancanti, come da nota della direzione lavori del 10.10.2016 e riportate a pag. 7 della citazione, erano opere di “completamento di dettaglio”; d) che, sotto il profilo oggettivo, non è possibile individuare nessun “grave inadempimento” dell'ATI appaltatrice, e men che meno un inadempimento che possa aver compromesso “la buona riuscita dei lavori”, visto che gli stessi erano pressoché completati;
e) che, emerge per contro un inadempimento della stazione appaltante ex art.1455 c.c., con la conseguente risoluzione contrattuale, in quanto i ritardi nella consegna dei lavori sono ascrivibili all'appaltante e costituiscono violazione del generale sull'obbligo di collaborazione che trova il suo fondamento giuridico nella clausola generale di buona fede
6 oggettiva, e specificamente nell'obbligo imposto alle parti di eseguire il contratto secondo buona fede, di cui all'art. 1375 c.c.; f) che, a causa dell'inadempimento della Società appaltante, insta per il risarcimento dei danni che quantifica in misura pari alle 5 riserve iscritte nel registro di contabilità, al rimborso della penale applicata e alle spese generali infruttifere e nolo new-jersey per il periodo 25/11/2016 - 25/10/2018 e per ritardo nell'emissione del certificato di collaudo per un totale di Euro 1.462.263,59. Sulla scorta di tali assunti difensivi parte attorea ha rassegnato le seguenti conclusioni testualmente riportate: “A) Accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale della per tutte le ragioni di Controparte_2 cui in narrativa e, per l'effetto, dic atto di appalto del 19 agosto 2013 n. 43/2013/C per grave inadem-pimento della stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e ss. c.c.; B) In conseguenza della declaratoria di cui alla precedente lett. A), condannare l , in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, al risa tuzione di tutte le somme illegittimamente tratte-nute o non corrisposte sul presupposto errato dell'inadempimento degli appaltatori, mercé il pagamento, in favore delle odierne attrici, solidalmente tra loro, e che prov-vederanno al riparto interno, della complessiva somma di € 1.462.263,59 per i titoli e ragioni indicati al punto n. 3) del presente atto di citazione, oltre interessi e rivaluta-zione monetaria per i risarcimenti dei danni dalla domanda sino al soddisfo e, per il pagamento delle somme dovute e delle restituzioni, dalla scadenza dei termini di cui all'art. 143 del D.P.R. 207/2010 sino al soddisfo, C) Nella non creduta ipotesi in cui la domanda di risoluzione del contratto di appalto per inadempimento di non dovesse essere accolta, accertare e Controparte_6 dichiarare l'illegittimità della risoluzione contrattuale ex art. 136 del D.lgs. n. 163/2006, intimata dalla con lettera del 05.12.16 e, Controparte_6 per l'effetto, il pieno diritto d ato preventivo ed CP_3 CP_1 in concordato preventivo, in proprio ponenti della
[...] Parte_1
(mandataria - capogruppo) e mandante), di far valere le riserve CP_1 contrattuali legalmente avanz oste nel giudizio pendente innan-zi al Tribunale di Trento, R.G. n. 3896/18, previa riunione con lo stesso. Nel contem- po, accertare e dichiarare la legittimità e fondatezza della riserva n. 5, formulata dalla il 5.12.18, e riproposta nella narrativa del presente Controparte_5
, in persona del legale Controparte_2 rap-presentante pro tempore, al p e attrici, solidalmente tra loro, e che provvederanno al riparto interno, della complessiva somma di € 238.908,51, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, a decorrere dalla data di formulazione della riserva del 5.12.18 e sino al sod- disfo. D) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CAP, come per legge”.
5. Si è costituita ritualmente in giudizio, la Società Appaltante, la quale ha contestato la ricostruzione offerta dall'attrice e ha dedotto che:
7 a) che, l'ttrice ha sistematicamente violato i ripetuti ordini di servizio impartiti dalla D.L., omettendo in toto di provvedere all'adeguato impiego di mezzi e personale, palesando una totale disorganizzazione nell'esecuzione dei lavori (cfr. docc. nn. 6, 7, 8, 18, 19, 19-bis, 19-ter, deposito Autobrennero R.G. 2327/2021); b) che, ha eseguito lavorazioni non a regola d'arte (si v. docc. nn. 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26, deposito R.G. n. 2327/2021), ed ha reso Parte_4 necessaria l'adozione di sva provvedimenti di sospensione dei lavori da parte del C.S.E., a causa della presenza di situazioni di grave ed imminente pericolo per gli operai e gli utenti dell'autostrada, cagionate dall'uso non idoneo dei macchinari da parte dell'ATI, ovvero dall'omissione delle procedure e delle misure di sicurezza prescritte dal P.S.C. (si v. docc. nn. 27, 28, 29, 30, 31, 32, deposito R.G. Parte_4
2327/2021), provocando così ulteriori, gravi disservizi e ritardi nell'esecuzione del contratto;
c) che, non è stata in grado, in più di 31 mesi, di completare lavori relativamente semplici, che avrebbero dovuto essere terminati in soli 7 mesi circa, maturando così un ritardo pari a ben 744 giorni;
d) che, nei mesi di Giugno-Novembre 2016, l'andamento dei lavori aveva subìto un'ulteriore, gravissimo rallentamento, sino a determinare, in particolare una situazione di totale stallo del cantiere, nel quale non era spesso impiegato nemmeno un addetto, né veniva svolta alcuna attività (cfr. docc. nn. 10, 11, 12, 12-bis, 12-ter, 33, 34, 35, 36, 58, deposito
R.G. 2327/2021, nonché i docc. nn. 7, 9 e 11 Controparte_2
. 2327/2021; CP_5
e) che, con nota del 10 Ottobre 2016, la medesima aveva rappresentato alla S.A. che “ci rendiamo disponibili ad ultima pere di completamento delle barriere di Canale e Cantonazzo…e chiediamo che ci venga concessa la possibilità di lasciare a voi il completamento della sola piazzola di sosta a Lovatino” (doc. n. 10 conv.), dichiarando di non ultimare le lavorazioni,
“lasciandone” alla Stazione Appaltante il relativo completamento;
f) che, in ordine alla richiesta di risoluzione del contratto per inadempimento della Società Appaltante, evidenzia che le circostanze, su cui si appunta l'ATI, risalgono tutte a pochi mesi di esecuzione nel 2014, ed hanno integrato gravi inadempimenti dell'Appaltatore (mancata esecuzione di qualsivoglia lavorazione nel periodo 3 marzo 2014-7 aprile 2014 - cfr. doc. n. 3; mancata presentazione della “progettazione costruttiva” di esclusiva spettanza dell' inammissibilità nelle richieste di subappalto); g) che, non vi è stata prova, nel caso, in ordine al presunto pregiudizio lamentato. La domanda per presunto ritardo nelle operazioni di collaudo (csd riserva n.5) è infondata, non avendo coltivato le precedenti riserve da n. 1 a n. 4; Sulla scorta di tali assunti difensivi, la parte convenuta ha rassegnato le seguenti conclusioni testualmente riportate: “Rigettare integralmente tutte le 8 domande avanzate dall (mandataria-capogruppo) e Parte_1 CP_1
(mandante), “e per essa” oggi in concordato preventivo, ed
[...] CP_3 CP_1
oggi in concordato preve ona del rispettivo legale rapprese
[...] re, con l'atto di citazione del 6 settembre 2021, in quanto radicalmente inammissibili ed infondate;
in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oltre a spese generali, CAP ed Iva come per legge”.
6. All'esito della successiva attività processuale, all'udienza del 16 Novembre 2022 l'istanza di riunione proposta non veniva accolta, in ragione del difforme stadio di trattazione dei due contenziosi;
il giudizio sub R.G. n. 3896/2018 è stato quindi rinviato per precisazione delle conclusioni all'udienza del 4 Ottobre 2023 (in seguito differita all'8 Novembre 2023), alla quale le Parti hanno rispettivamente precisato le proprie conclusioni, e la causa è stata trattenuta in decisione. Infine, all'esito dell'udienza del 6/11/2024, è stato rilevato che, “allo stato degli atti”, le due controversie si trovavano in “uno stadio di trattazione eguale”, e che “i due procedimenti sono entrambi maturi per la decisione”; sicché è stata disposta “la riunione del procedimento iscritto al n. 2327 del 2021 RGAC a quello di anteriore iscrizione a ruolo di cui al n. 3896 del 2018 RGAC”, con rinvio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 29 gennaio 2025, “ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c.”.
7. Ciò posto le domande attoree risultano infondate e come, tali, devono essere rigettate per le ragioni di seguito esposte.
7.1. Va preliminarmente evidenziato che nella causa iscritta al n. 3896-2018 RGAC, l'ATI si è limitata a chiedere le somme iscritte nelle riserve, senza chiedere l'accertamento dell'illegittimità della risoluzione contrattuale, come avvenuta in data 16.12.2016 e oggetto del secondo giudizio instaurato con la causa iscritta al n. 2327-2021 RGAC. Preme considerare che l'istituto delle riserve, attenendo ad una pretesa economica di matrice contrattuale, presuppone l'esistenza di un contratto valido di cui si chiede l'esecuzione, mentre, ogni qualvolta si faccia questione di invalidità del contratto e dei modi della sua estinzione, come nel caso della risoluzione per inadempimento, le pretese derivanti dall'inadempimento della stazione appaltante non vanno valutate in relazione all'istituto delle riserve, ma seguono i principi di cui agli artt. 1453 e 1458 c.c. (cfr., in tal senso, Cass. Civ., sent. n. 22275 del 03.11.2016). Più precisamente, essendo il contratto risolto in danno dell'appaltatore non si può dare ingresso alle riserve dell'appaltatore (cfr. Cass. Civ., sent. n. 22036/2014). E, dunque, sarebbe preclusa l'analisi delle riserve, come analiticamente riportate nell'atto di citazione, attesa l'intervenuta risoluzione contrattuale.
9 Preliminarmente si ritiene che le riserve siano tempestive. Orbene, ai sensi degli artt. 190 e 191 del d.P.R. n. 207/2010, l'appaltatore ha, in primo luogo, l'onere della firma “con riserva” per avanzare ulteriori richieste economiche, con la conseguenza che un comportamento omissivo equivale ad accettazione. In particolare, le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio per l'appaltatore. In ogni caso, e sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. L'appaltatore è, dunque, tenuto a segnalare il fatto oneroso o dannoso non appena ne ha avuto la percezione. Sul punto, la Suprema Corte ha statuito:
“Nei pubblici appalti, è obbligo dell'impresa inserire una riserva nella contabilità contestualmente all'insorgenza e percezione del fatto dannoso;
in particolare, in relazione ai fatti produttivi di danno continuativo, la riserva va iscritta contestualmente o immediatamente dopo l'insorgenza del fatto lesivo, percepibile con la normale diligenza, mentre il "quantum" può essere successivamente indicato. Ne consegue che, ove l'appaltatore non abbia la necessità di attendere la concreta esecuzione dei lavori per avere consapevolezza del preteso maggior onere che tale fatto dannoso comporta, è tardiva la riserva formulata solo nel s.a.l. successivo”. (cfr. Cass. Civ., sent. n. 10949 del 2014). Nel caso di specie, applicando i principi sopra riportati al caso di specie, i predetti termini risultano rispettati. Invero l'appaltatore ha espresso la riserva nel primo atto utile ovvero il verbale di stato di consistenza fino al 25.11.2016. Sostiene l'attrice che il fatto di far valere le riserve implica necessariamente l'impugnazione della risoluzione ex art. 136 d.lgs. n. 163/2006. L'assunto non corrisponde al vero, in quanto la domanda deve essere espressa, ma su tale profilo si tornerà infra.
7.2. A mente del richiamato art. 136 del d.lgs. 163/2006, la stazione appaltante può conseguire la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento dell'appaltatore, non solo avvalendosi dell'azione di risoluzione propria di ogni contratto a prestazioni corrispettive, ma anche esercitando il potere di autotutela che le è attribuito dalla norma in esame (mediante atto unilaterale ovvero provvedimento amministrativo di connotazione pubblicistica, avente natura autoritativa, caducabile con delibera di revoca). In particolare, quanto alla risoluzione in danno dell'appaltatore (modo di estinzione del contratto di appalto di opere pubbliche), si osserva che essa può aver luogo a fronte di un inadempimento particolarmente qualificato e l'Amministrazione ha innanzi a sé un'alternativa: esercitare il proprio potere di rescissione del contratto in via di autotutela o avvalersi delle
10 ordinarie procedure giurisdizionali per la risoluzione del contratto rivolgendosi essa stessa al giudice competente. Per esercitare i poteri di autotutela, la stazione appaltante non può, tuttavia, limitarsi ad accertare soltanto l'esistenza dell'inadempimento, ma deve considerare anche se quest'ultimo presenti i requisiti della gravità ed importanza. La giurisprudenza ritiene che siano cause legittime di risoluzione, per esempio, il mancato inizio dei lavori o la mancata ripresa dei lavori. Orbene, ciò posto in via di principio, si osserva che, nel caso di specie, risulta di tutta evidenza la gravità dell'inadempimento contestato alle attrici in termini di assoluta inerzia nell'eseguire gli ordini che la D.L. impartiva, e che l'inerzia dell'appaltatore, oltre che totale e del tutto ingiustificata, si è protratta, nonostante i ripetuti solleciti inoltrati dall'Amministrazione, per un periodo addirittura superiore per la completa esecuzione dell'opera. All'esito dell'istruttoria è, infatti, emerso che, con riferimento alla riserva n. 1, l'invocato “fermo mezzi e di personale” non è imputabile alla convenuta. Risulta dalle dichiarazioni rese dai testi e (cfr. Tes_1 Tes_2 Tes_3 verbale d'udienza del 31.10.2019), che l'ATI: 1) non aveva tempestivamente riscontrato le richieste della Committente di indicare gli accessi al cantiere per definire l'attività di spostamento dei sottoservizi (cfr. docc. nn. 17, 18 e 19, di parte convenuta, nonché testimonianza Ing. sub cap. 2); Tes_2
2) non era stata in 19-20 Marzo 2014, di posare correttamente i
“new jersey”, i quali dovevano essere rimossi perché “non in sicurezza” (cfr. testimonianza Ing. sub cap. 3). In particolare, come dichiarato Tes_1 dal teste, Ing. Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva Tes_3 dell'opera, “vi er azione di pericolo da ricollegarsi al mancato funzionamento dell'autogru, che non permetteva la continuazione del lavoro in maniera compiuta ed in sicurezza (…)” (si v. testimonianza Ing. sub cap. 5); Tes_3
3) la ditta incaricata dello spostamento dei sottoservizi era stata costretta ad effettuare detta lavorazione senza la previa posa dei “new jersey” da parte dell'ATI medesima (cfr. testimonianze Ing. ed Ing. Tes_1 Tes_2 sub cap. 7);
4) solo il 16 Aprile 2014 la posa dei “new jersey” risultava effettuata regolarmente, dopo che, ancora il 15 aprile 2014, era emerso che detta posa non era stata eseguita a norma di legge “perché erano assenti e/o mal funzionanti le lampade della segnaletica verticale ed inoltre la segnaletica verticale non era posizionata a distanza corretta” (testimonianza Ing. sub cap. 6, Tes_3
. Tes_4 pertanto, confermato che non vi è stato alcun presunto “fermo mezzi e di personale”, nel periodo che si diparte dal 3 Marzo 2014 sino al 7 Aprile 2014, che sia addebitabile alla Stazione Appaltante, bensì vi è stata la mancata esecuzione, da parte dell' delle lavorazioni previste per malfunzionamento dei macchinari ch ediva l'esecuzione in sicurezza dei lavori, circostanza addebitale a parte attorea. 11 La circostanza risulta confermata dalla lettura del verbale di consegna dei lavori, sub doc. n. 3 del fascicolo della convenuta, che è stato sottoscritto senza riserva dall'ATI, laddove si legge “l' appaltatrice, nel periodo CP_5 intercorso tra la consegna parziale e quella definitiva ri, non ha provveduto alla posa dei new jersey così come previsto nella consegna parziale dei lavori… pertanto l' non ha effettuato alcuna lavorazione”. CP_5
a CTU esperita ha evidenziato, sul punto, che “l'ATI non provvedeva alla posa dei new-jersey…il fatto viene espressamente annotato nell'ambito del verbale di consegna totale del 07.04.2014” (si v. pag. 7 dell'elaborato peritale). Del resto, dalla disamina della stessa CTU non emergono problemi attinenti la progettazione, tant'è che, a p. 13, si legge “Dai rilievi metrici e fotografici effettuati il Collaudatore constatava la corrispondenza ai grafici ed alla documentazione contabile di cui allo stato di consistenza”. Per contro l'ATI dopo plurime richieste della D.L. rimaste disattese, solo il 25 Settembre 2014, ossia pochi mesi prima dello spirare del termine di ultimazione dei lavori previsto in contratto, consegnava elaborati inerenti alla progettazione costruttiva, allorquando avrebbe dovuto inoltrare detti elaborati alla D.L. “ancor prima dell'inizio effettivo dei lavori” (cfr. testimonianza Ing. sub cap. 9). Tes_1
Risu tti di causa la palese inadeguatezza della documentazione afferente l'Impresa Fakos, (cfr. doc. n. 26, di parte convenuta). Inoltre in sede di assunzione della prova testimoniale è risultato che già in precedenza, il 16 Luglio 2014 (ossia due giorni dopo la richiesta dell'ATI), si era tenuta una riunione tra D.L. ed alla presenza anche del C.S.E., avente ad oggetto proprio la richiest ubappalto alla ditta nel CP_4 corso della quale la D.L. aveva immediatamente contestato la carenza della documentazione di detta Ditta, relativa alla formazione ed alle visite mediche (cfr. testimonianze Ing. ed Ing. sub cap. 12 e Tes_1 Tes_3
13). Risulta, del resto, infondata la domanda di cui alla riserva in esame, nella parte in cui l'ATI ha lamentato la presenza di “forti piogge”. Trattasi di un evento atmosferico conseguente alla stagione che non può essere imputabile alla stazione appaltante.
7.3. Per quanto concerne la riserva n. 2, la cui motivazione risiede nel fatto che la stazione appaltante avrebbe “illegittimamente trasformato il contratto, con prezzo stipulato a corpo, in contratto “a misura”, in violazione delle normi contrattuali e imperative del Codice degli Appalti, non si ravvisa dal compendio probatorio in atti, la fondatezza della pretesa per i seguenti motivi. L'ATI, pur avendo firmato con riserva il “verbale di concordamento n. 2”, in data 10 Dicembre 2015 (doc. n. 16, conv.), non ha proceduto ad esplicarla, nel termine di quindici giorni prescritto dal sopra citato art. 28 del C.S.A., inoltre, trattasi di lavorazioni che il Direttore dei Lavori aveva
12 ordinato di non eseguire con evidente diminuzione dell'importo dell'appalto. Sulla riserva n. 3, in viene “contestato lo stato di consistenza redatto dalla Stazione Appaltante a tutto il 25.11.2016”, chiedendosi la restituzione di Euro 393.320,00. Anche questa doglianza risulta infondata alla luce delle risultanze della CTU, la quale ha messo in evidenza che “lo stato di consistenza del 25.11.2016 è stato effettivamente contabilizzato a misura, ai sensi di quanto contenuto all'art. 29 dello schema di contratto. (…) In caso di risoluzione spetterà all'Appaltatore soltanto il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti…” essendo di fatto intervenuta la risoluzione contrattuale, come deliberata dal CdA di A22 in data 25.11.2016”. Il Consulente ha, quindi, proceduto a “ricostruire” minuziosamente la contabilità dell'appalto. È così stato confermato che l'importo lordo totale per lavori era pari ad Euro 2.529.086,01 (si v. relazione tecnica del CTU, pag. 17), e perfettamente corrispondente a quello contabilizzato dalla Stazione Appaltante nello stato di consistenza (Euro 2.529.086,02). Il medesimo CTU ha, quindi, operato le detrazioni contabili, di cui all'Allegato D1 (“computo dei lavori da detrarre”). Da una parte, sono stati quantificati i c.d. “lavori non eseguiti ma contabilizzati nello stato di consistenza”, ossia gli “oneri sostenuti da successivamente alla risoluzione contrattuale, per il ripristino delle aree utilizzate dall'ATI per l'impianto di cantiere”; a tali fini, è stata considerata la somma effettivamente risultante dalla contabilità lorda dei riaffidi delle opere di completamento (pari ad Euro 31.652,07 per lavori ed Euro 1.108,36 per oneri della sicurezza), anziché l'importo dei lavori preventivati dalla D.L., e provvisoriamente quantificati in Euro 41.351,62, in occasione dello stato di consistenza, allorquando non si conoscevano ancora gli esatti importi oggetto di riaffidamento. Dall'altra, è stato quantificato l'importo per “materiale fornito da A22”, parimenti oggetto di detrazione in sede di stato di consistenza (allegato D1
“Computo dei lavori da detrarre”), ossia il “costo della parziale fornitura di alcuni tratti di guard rail…effettuata da a favore dell' ; costo, questo, sostenuto dalla Stazione Appaltante, ed il cui importo è stato quindi detratto dalla somma dovuta all'ATI, per l'ammontare pari ad Euro 21.195,55, sul quale, come evidenziato dal CTU, “entrambi i CTP si sono trovati concordi”. La circostanza risulta del resto confermata dalla testimonianza dell'Ing.
secondo cui il materiale era stato messo a disposizione dalla Tes_1 nte ed, in particolare, dal Centro di Sicurezza Autostradale con sede in Pegognaga (MN) (si v. testimonianza Geom. sub cap. 32). Tes_5
Il CTU ha, quindi, stimato un importo per lavori pari ad Euro 2.529,086,01; detraendo da detto importo quello per “detrazione contabile” e quello per “materiale fornito da , ed aggiungendo i costi
13 per la sicurezza (pari ad Euro 163.383,86), il CTU ha quantificato un importo pari ad Euro 2.638.513,79. Applicando il relativo ribasso d'asta, si è quindi pervenuti all'importo netto di Euro 1.844.005,13, a riprova della piena correttezza delle contabilizzazioni e delle detrazioni di cui allo stato di consistenza, nel quale era stato quantificato un importo netto dei lavori pari ad Euro 1.838.499.67. Va, altresì, evidenziato che, alla data del 10.10.2016 (ossia, quasi due anni dopo la scadenza del termine contrattuale), risultavano ancora da eseguire
“lavorazioni previste ed univocamente identificate nel progetto oltre a tutta una serie di lavorazioni accessorie…”, a conferma dell'inadempienza dell'ATI. Sulla riserva n. 4 “penale contrattuale”: l'ATI ha eseguito plurime lavorazioni non a regola d'arte (si v. docc. nn. 38 e 40, del fascicolo della convenuta). In particolare, risulta che i montanti forniti dall'ATI presentavano difetti di zincatura e verniciatura, come emerge, altresì, dalle dichiarazioni assunte in sede istruttoria (vedasi la dichiarazione del teste sul cap.25 Tes_1
“tali difetti sono stati rilevati dal laboratorio incaricato dalla Società committente per l'effettuazione dei controlli sui materiali, nonché direttamente in cantiere di persona dal direttore lavori, ovvero dal sottoscritto”. Nello stesso senso la dichiarazione di sub cap. 25: “…andai in Tes_2 cantiere, verificando di persona i difetti menzionati nel capitolo di prova, ovvero sostanzialmente dei piccoli crateri sulla verniciatura – visibili ad occhio nudo - , che favoriscono il passaggio sul metallo di agenti atmosferici, vanificando così la protezione”. In particolare, il C.S.E., in data 3 Dicembre 2015, era stato costretto a sospendere le lavorazioni di montaggio pannelli PMMA e profilati metallici di fissaggio in cantiere “per pericolo grave ed imminente”, a causa dell'errata esecuzione di dette lavorazioni, eseguite dall'ATI “senza le necessarie condizioni di sicurezza” (in tal senso la dichiarazione dell'Ing.
sub cap.23; dello stesso tenore la dichiarazione del teste Ing. Tes_1
b cap. 23 che ha confermato la situazione di pericolo la quale era Tes_3 al rischio di ribaltamento della pedana (cd. cestello); Inoltre, nel periodo Giugno- Novembre 2016, si era creata una situazione di totale stallo del cantiere, nel quale non era spesso impiegato nemmeno un addetto, né veniva svolta alcuna attività (cfr. docc. nn. 10, 11, 42, 52, 62, 64, 65, 71, conv.). Nel bilanciamento degli opposti comportamento sembra doversi individuare una responsabilità dell' er scarsa o negligente esecuzione dei lavori appaltati a cui dovrà ess debitata la causa della risoluzione contrattuale.
8. In merito alla domanda riconvenzionale proposta dalla parte convenuta, la stessa non si limita a contestare le pretese attoree, ma a sua volta formula richiesta risarcitoria per i danni subiti a seguito dell'inadempimento che
14 l'ha costretta a riaffidare i lavori “di completamento” ad altre Ditte con esborso di somme e ritardo nella consegna dell'opera. A tal fine, sono da condividere le conclusioni del CTU che, peraltro, sono state accettate anche dai CTP delle parti. Dall'elaborato peritale, a pag. 21, risulta che: “Nel corso dell'anno 2018 venivano appaltate da ad altre imprese le opere di completamento dei lavori previsti nel progetto, oltre ad lavorazioni accessorie, come complessivamente elencate nel verbale di constatazione di A22 del 24.10.2016 (all.nr.17). Come detto nella relativa risposta al quesito nr.1, tra queste vi sono anche le lavorazioni descritte come “detrazione contabile”, preventivate nell'allegato D1 “lavori non eseguiti ma contabilizzati nello stato di consistenza” (e debitamente ricalcolate nella risposta al quesito nr.1), ovvero sostanzialmente il ripristino delle aree precedentemente utilizzate dall'ATI per l'impianto di cantiere, operazione, questa, propedeutica all'esecuzione di tutte le rimanenti opere di completamento. I lavori sono stati assegnati a varie Ditte, a partire dall'aprile 2018, previa stipula dei relativi contratti, a corpo e/o a misura, sulla base dei relativi computi metrici, facenti riferimento alle voci delle lavorazioni incluse nel computo metrico estimativo all..nr.
7.1 al contratto di appalto stipulato tra ed Il tutto per un importo netto complessivo dei riaffidi pari ad € 176.120,89”. a nell'ultimo capoverso a pag. 23: “le opere di completamento di cui sopra conglobano anche le lavorazioni quantificate nello stato di consistenza al 25.11.2016 come “detrazione contabile”, consistenti essenzialmente nel ripristino delle aree utilizzate da er gli impianti di cantiere, comportanti per A22 un costo parziale dei riaffidi, a del ribasso contrattuale, pari ad € 32.760,43, di cui € 31.652,07 per lavori ed € 1.108,36 per sicurezza”. Vanno, dunque, riconosciuti gli oneri sostenuti dalla convenuta per “il mantenimento della segnaletica di preavviso della chiusura della corsia di emergenza”, a causa del mancato completamento della per il periodo Parte_5 intercorrente dalla data di risoluzione del 016) fino alla data di completamento dei lavori (04.09.2018), per una durata di complessivi 648 giorni naturali consecutivi, ridotto forfettariamente di giorni 136, il cui costo è stato determinato in Euro 17.950,00. Va, altresì, riconosciuto il corrispettivo per il noleggio che l'ATI non ha mai versato quanto ai new-jersy come stimato dal CTU in Euro 3.960,00. Nessun altro danno o voce di danno può essere riconosciuto alla convenuta in quanto non provato, quali i danni da occupazione del suolo, il danno all'immagine e quello da ritardo negli investimenti.
9. Con riguardo alle pretese azionate nella causa iscritta al n. 2327 del 2021 RGAC, avente ad oggetto l'accertamento dell'illegittimità della risoluzione contrattuale, occorre considerare quanto segue. L'attrice ha agito al fine di sentir dichiarare l'illegittimità della risoluzione per inadempimento dello stesso appaltatore, operata dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 136, del d.lgs. n. 163/2006. Al riguardo, giova premettere che – secondo l'orientamento giurisprudenziale che ha trovato cristallizzazione in un noto intervento 15 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 30.10.2001, n. 13533), che ha risolto un contrasto in materia di inadempimento di obbligazioni e relativo onere probatorio (a favore dell'orientamento poi ripreso dalle Sezioni Unite, cfr. Cass. civ., Sez. III, 23.05.2001, n. 7027; Cass. civ., Sez. I, 15.10.1999, n. 11629; Cass. civ., Sez. II, 5.12.1994, n. 10446), “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Uguale criterio di riparto deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando in tal caso invertiti i ruoli delle parti in lite” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 13.06.2006, n. 13674; Cass. civ., Sez. I, 03.07.2009, n. 15677; Cass. civ., Sez. II, 20.01.2010, n. 936; Cass. civ., Sez. III, 20.01.2015, n. 826; Cass. civ., Sez. VI-II, 04.01.2019, n. 98). Ciò posto, nel caso in esame, controvertendosi in ordine all'inadempimento – da parte dell'appaltatore - agli obblighi assunti con il contratto di appalto, gravava sull'attrice – in quanto debitrice – l'onere di dimostrare la corretta e completa esecuzione della prestazione ovvero la verificazione di altro fatto estintivo della stessa. Analizzando i profili di merito addotti dall'attrice per sostenere l'illegittimità della risoluzione disposta dall'Amministrazione, la contestazione in ordine alla insussistenza di alcuna inadempienza contrattuale e, più specificamente, di un comportamento gravemente inadempiente atto a pregiudicare la buona riuscita dei lavori posto in essere dall'appaltatore, appare priva di fondamento. Nella specie, difatti, sulla base della copiosa documentazione allegata dalle parti, e di tutto quanto riscontrato dal CTU sul piano tecnico (procedimento n. 3896-2018 RGAC), nel pieno contraddittorio delle parti, deve, in definitiva, ritenersi, sul piano giuridico, la piena legittimità del provvedimento di risoluzione del contratto, come ritualmente adottato ex art. 136 del d.lgs. n. 163/2006, con le relative implicazioni sulle sorti del rapporto e sugli inerenti obblighi. Ed invero, l'art. 136 cit. attribuisce alla Pubblica Amministrazione il potere di risolvere il contratto di appalto quando l'appaltatore pone in essere, per quel che qui specificamente interessa, comportamenti che “concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori”. La norma viene interpretata dalla giurisprudenza nel senso che i presupposti della risoluzione sono quelli previsti per la disciplina generale del contratto ex artt. 1453 e 1455 c.c. e, dunque, la risoluzione può essere invocata in presenza di un inadempimento di non scarsa gravità avuto riguardo all'interesse dell'altro contraente. 16 La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “Ai fini della risoluzione del contratto …. l'indagine circa la gravità dello inadempimento deve tener conto del valore
- determinabile attraverso il criterio di proporzionalità - che la parte dell'obbligazione non adempiuta ha rispetto al tutto, nonché considerare se, per effetto dell'inadempimento, si è verificata, ai danni della controparte, una sensibile alterazione dell'equilibrio contrattuale, si da scuotere la fiducia di costei nell'ulteriore corretta esecuzione del contratto” (cfr. Cass. Civ., sent. n. 15052/2018). Peraltro, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che ove l'inadempimento riguardi le obbligazioni primarie ed essenziali del contratto, la valutazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 c.c., della non scarsa importanza dell'inadempimento deve ritenersi implicita (cfr. Cass. civ. n. 20957/2017; Cass. civ. n. 2075/2013; Cass. civ. n. 22521/2011; Cass. civ. n. 17328/2011; Cass. civ. n. 1227/2006). Nel caso di specie, dalla documentazione allegata dalla Società convenuta, l'ATI, in spregio agli ordini della Direzione Lavori, ha:
- omesso di provvedere all'adeguato impiego di mezzi e personale, (cfr. docc. nn. 6, 7, 8, 18, 19, 19-bis, 19-ter, deposito di parte convenuta in giudizio R.G. 2327/2021);
- ha eseguito lavorazioni non a regola d'arte (si v. docc. nn. 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26, deposito di parte convenuta in giudizio R.G. 2327/2021);
- ha reso necessaria l'adozione di svariati interventi e provvedimenti di sospensione dei lavori da parte del C.S.E., a causa della presenza di situazioni di grave ed imminente pericolo per gli operai e gli utenti dell'autostrada, cagionate dall'uso non idoneo dei macchinari da parte dell'ATI, ovvero dall'omissione delle procedure e delle misure di sicurezza prescritte dal P.S.C. (si v. docc. nn. 27, 28, 29, 30, 31, 32, deposito di parte convenuta in giudizio R.G. 2327/2021) - provocando così ulteriori, gravi disservizi e ritardi nell'esecuzione del contratto;
- non ha completato le opere che avrebbero dovuto essere terminati in soli 7 mesi circa, maturando così un ritardo pari a ben 744 giorni;
- con nota del 10 ottobre 2016, la medesima veva rappresentato alla S.A. che “ci rendiamo disponibili ad ultimare le op ompletamento delle barriere di Canale e Cantonazzo…e chiediamo che ci venga concessa la possibilità di lasciare a voi il completamento della sola piazzola di sosta a Lovatino” (si v. doc. n. 10, deposito R.G. 2327/2021). CP_5
Emerge, nziato dalla difesa della convenuta, una oggettiva situazione di grave ritardo, una incapacità organizzativa e gestoria, l'assenza di personale in cantiere, il blocco delle lavorazioni, l'inottemperanza agli ordini della Direzione Lavori, sicché non poteva che essere dichiarata la risoluzione contrattuale per grave inadempimento.
10. In merito al grave inadempimento della Controparte_2 ex art. 1455 c.c. e sulla conseguente richies preme considerare quanto segue.
17 Il “grave inadempimento”, in cui sarebbe incorsa la S.A., risulterebbe dalle occasionali circostanze, risalenti tutte ad alcuni mesi del 2014, e già sopra richiamate, che avrebbero determinato parte dei ritardi, in cui era incorsa l'Appaltatrice (omessa esecuzione di lavorazioni nel periodo 3 Marzo 2014-7 Aprile 2014, richiesta di subappalto alla ditta “forti CP_4 piogge”), e dal “verbale di concordamento nuovi prezzi n. 2”, che avrebbe trasformato, secondo Controparte, l'appalto “da appalto a corpo ad appalto a misura”. Si tratta di circostanze riferite a fatti limitati nel tempo e di poco conto rispetto al ritardo accumulato e alle manchevolezze dell'appaltatrice. Inoltre, le avverse condizioni climatiche come sopra detto non possono essere imputate alla Stazione Appaltante. Quanto al fatto di aver concordato nuovi prezzi “verbale concordamento prezzi 2” la Direzione Lavori ha disposto delle modifiche ordinando di non eseguire alcune lavorazioni per le quali non può pretendere il relativo pagamento.
11. Circa il risarcimento del danno conseguente alla risoluzione contrattuale per inadempimento, preme evidenziare che le voci di
“danno”, richieste dall'ATI, in conseguenza dell'invocato accoglimento della domanda di risoluzione, corrispondono alle riserve nn.
1-5 che presuppongono l'esistenza di un contratto valido. L'operatività della risoluzione per inadempimento comporta l'impossibilità di accogliere le domande risarcitorie formulate da parte attorea ex art. 1453 c.c., con la conseguenza che nessuna somma richiesta potrà esserle corrisposta a tale titolo, non essendo ravvisabile nel caso di specie alcun inadempimento da parte della convenuta. Invero, l'utilizzo dei materiali non conformi, il mancato rispetto delle tempistiche contrattuali e la mancata attuazione dei lavori richiesti dalla stazione appaltante configurano una grave e reiterata inadempienza dalla società rispetto alle obbligazioni ed alle condizioni pattuite in contratto, violazioni tali da impedire il compimento dell'opera nei termini e la sua buona esecuzione alla luce di quanto previsto dal regolamento contrattuale e, più in generale dall'art. 136 del d.lgs. n. 163/2006. Dette condotte integrano, un grave inadempimento valutabile ai sensi dell'art. 1455 c.c. Considerato, inoltre, che l'inadempimento ha carattere unitario e che deve addebitarsi unicamente al contraente che con il suo comportamento prevalente abbia alterato il sinallagma funzionale, accertato l'inadempimento grave dell'attrice è precluso pronunciare la risoluzione quand'anche sussistano ipotesi di inadempienze reciproche (cfr. Cass. 14648/2013, secondo cui “Nei contratti con prestazioni corrispettive non è consentito al giudice del merito, in caso di inadempienze reciproche, di pronunciare la risoluzione, ai sensi dell'art. 1453 cod. civ., o di ritenere la legittimità del rifiuto di adempiere, a norma dell'art. 1460 cod. civ., in favore di entrambe le parti, in quanto la valutazione della colpa dell'inadempimento ha carattere unitario, dovendo lo stesso 18 addebitarsi esclusivamente a quel contraente che, con il proprio comportamento prevalente, abbia alterato il nesso di interdipendenza che lega le obbligazioni assunte mediante il contratto e perciò dato causa al giustificato inadempimento dell'altra parte”.
12. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in parte dispositiva ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, nell'importo complessivo di Euro 14.103,00, tenuto conto dello scaglione applicabile determinato dal decisum, nei valori medi e avuto riguardo alle quattro fase espletate, da porsi a carico delle attrici per come costituite nei due giudizi. Le spese di CTU liquidate nel giudizio recante n. 3896/2018 RGAC devono essere definitivamente poste a carico di parte attorea, con detrazione degli acconti ove già versati.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, nel giudizio pendente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede: con riguardo al procedimento iscritto al n. 3896 del 2018 RGAC:
1) rigetta la domanda proposta da parte attorea;
con riguardo al procedimento iscritto al n. 2327 del 2021 RGAC:
2) rigetta la domanda proposta da parte attorea;
3) in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla parte convenuta, condanna parte attorea al risarcimento del danno quantificato in Euro 176.120,89 per lavori di completamento, in Euro 32.760,43, di cui Euro 31.652,07 per lavori ed Euro 1.108,36 per oneri di sicurezza e in Euro 17.950,00 per ripristino delle aree utilizzate dall'ATI per gli impianti di cantiere, per sistemare la , oltre Parte_5 interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
4) pone definitivamente a carico di parte attorea le spese di CTU, per come già liquidate nel corso del giudizio n. 3896/2018 RGAC;
5) condanna parte attorea alla rifusione, in favore della parte convenuta, delle spese e degli onorari di lite, che si liquidano in complessivi Euro 14.0103,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15 per cento, Iva e CPA, se dovuti, come per legge. Così deciso in Trento, il 19 Luglio 2025
Il Giudice Dr.ssa Giuseppina Passarelli
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice, Dr.ssa Giuseppina Passarelli, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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