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Articolo 3 della Legge 8 marzo 1995, n. 76
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Legge 8 marzo 1995, n. 76
Articolo 3 della Legge 8 marzo 1995, n. 76
Versione
19 marzo 1995
Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 19 marzo 1995
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