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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 14/04/2025, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
N. 1969/2025 R.G.V.G.
OGGETTO:
DIVORZIO CONGIUNTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Quinta Sezione Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
DOTT. ERNESTO D'AMICO PRESIDENTE – RELATORE
DOTT.SSA ANTONELLA GUERRA GIUDICE
DOTT. MASSIMO VACCARI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/1970 con ricorso depositato in data
12/02/2025
DA
nata a [...] il [...], Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Vanessa BONAITI del Foro di Bergamo, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio elegge domicilio;
nato a [...] il [...], Parte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio FRIGERIO del Foro di Bergamo, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio elegge domicilio.
- RICORRENTI -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI
1 1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi
[...]
e celebrato il 18/10/2008 e trascritto nel Pt_1 Parte_2
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Verona (atto n. 415 - parte II -
serie A - anno 2008), ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
2) Entrambi i genitori si impegnano a garantire il regolare, sereno e reciproco esercizio della rispettiva posizione genitoriale, senza frapporre ostacoli di alcun tipo e senza creare situazioni di impedimento l'uno nei confronti dell'altro.
3) I figli minori sono e rimangono affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale.
4) A conferma di quanto stabilito in sede di separazione consensuale, disporre l'affido condiviso paritario dei figli minori, con collocamento alternato e con previsione di tempi paritetici di permanenza presso entrambi i genitori su base settimanale.
5) Disporre che ciascun genitore avrà facoltà di assumere autonomamente le decisioni quotidiane durante il periodo di permanenza dei figli minori presso di sé e che le decisioni di maggiore interesse saranno rimesse all'accordo di entrambi genitori.
6) Le spese straordinarie per i figli minori saranno ripartite fra i due genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo il Protocollo del Tribunale di Verona, che si riporta di seguito:
I. spese mediche da documentare che non richiedono un preventivo accordo:
visite mediche specialistiche del S.S.N. prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari
2 erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante, esclusa l'ordinaria farmacia da banco.
II. spese mediche da documentare che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici.
III. spese scolastiche da documentare che non richiedono un preventivo accordo:
tasse scolastiche sino alla scuola di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico.
IV. spese scolastiche da documentare che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private.
V. spese extrascolastiche che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di euro 1.000,00 da ripartirsi equamente;
acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica, qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connesso al programma di studio differenziato.
VI. spese extrascolastiche che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungata;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e spese pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori.
3 Qualora i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI
(spese che richiedono un preventivo accordo), quello dei due che ritenga necessaria o utile la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
in caso di rifiuto immotivato e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice.
7) La casa coniugale in comproprietà tra i coniugi, con l'arredo ivi contenuto, è
assegnata a Parte_1
8) L'assegno unico familiare, previsto per ciascun figlio, verrà percepito integralmente da Parte_1
9) I coniugi conferiscono l'autorizzazione per il rilascio del passaporto o altro documento equipollente per i figli minori.
10) Stante l'autosufficienza economica dei ricorrenti, nulla è dovuto reciprocamente a titolo di mantenimento.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b)
Legge n. 898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data di deposito del ricorso.
Risulta, altresì, che dal momento della separazione la convivenza non è più
ripresa.
4 I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda.
Intervenuto in causa il Pubblico Ministero, la causa va in decisione.
MOTIVI DE\LLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale.
Il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo con riferimento alla questione dell'affidamento della prole. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole. Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può venire trasfusa nella sentenza, atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, del collocamento e delle visite del genitore non collocatario, si ritiene superfluo procedere all'ascolto dei minori.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così
decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione;
2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza,
una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in camera di consiglio in data 02/04/2025
Il Presidente
Ernesto d'Amico
6
N. 1969/2025 R.G.V.G.
OGGETTO:
DIVORZIO CONGIUNTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Quinta Sezione Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
DOTT. ERNESTO D'AMICO PRESIDENTE – RELATORE
DOTT.SSA ANTONELLA GUERRA GIUDICE
DOTT. MASSIMO VACCARI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/1970 con ricorso depositato in data
12/02/2025
DA
nata a [...] il [...], Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Vanessa BONAITI del Foro di Bergamo, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio elegge domicilio;
nato a [...] il [...], Parte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio FRIGERIO del Foro di Bergamo, come da mandato difensivo in atti, presso il cui studio elegge domicilio.
- RICORRENTI -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI
1 1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi
[...]
e celebrato il 18/10/2008 e trascritto nel Pt_1 Parte_2
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Verona (atto n. 415 - parte II -
serie A - anno 2008), ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
2) Entrambi i genitori si impegnano a garantire il regolare, sereno e reciproco esercizio della rispettiva posizione genitoriale, senza frapporre ostacoli di alcun tipo e senza creare situazioni di impedimento l'uno nei confronti dell'altro.
3) I figli minori sono e rimangono affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale.
4) A conferma di quanto stabilito in sede di separazione consensuale, disporre l'affido condiviso paritario dei figli minori, con collocamento alternato e con previsione di tempi paritetici di permanenza presso entrambi i genitori su base settimanale.
5) Disporre che ciascun genitore avrà facoltà di assumere autonomamente le decisioni quotidiane durante il periodo di permanenza dei figli minori presso di sé e che le decisioni di maggiore interesse saranno rimesse all'accordo di entrambi genitori.
6) Le spese straordinarie per i figli minori saranno ripartite fra i due genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo il Protocollo del Tribunale di Verona, che si riporta di seguito:
I. spese mediche da documentare che non richiedono un preventivo accordo:
visite mediche specialistiche del S.S.N. prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per trattamenti sanitari
2 erogati dal S.S.N. e per medicinali prescritti dal medico curante, esclusa l'ordinaria farmacia da banco.
II. spese mediche da documentare che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici.
III. spese scolastiche da documentare che non richiedono un preventivo accordo:
tasse scolastiche sino alla scuola di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico.
IV. spese scolastiche da documentare che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private.
V. spese extrascolastiche che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di euro 1.000,00 da ripartirsi equamente;
acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica, qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connesso al programma di studio differenziato.
VI. spese extrascolastiche che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungata;
centro ricreativo estivo;
attività sportive e spese pertinenti ad abbigliamento e attrezzatura;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori.
3 Qualora i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI
(spese che richiedono un preventivo accordo), quello dei due che ritenga necessaria o utile la spesa comunichi la propria proposta all'altro; questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività dovrà esprimere in forma scritta, entro 10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
in caso di rifiuto immotivato e/o contrario all'interesse del minore, la spesa andrà comunque divisa secondo le quote concordate tra i genitori o decise dal giudice.
7) La casa coniugale in comproprietà tra i coniugi, con l'arredo ivi contenuto, è
assegnata a Parte_1
8) L'assegno unico familiare, previsto per ciascun figlio, verrà percepito integralmente da Parte_1
9) I coniugi conferiscono l'autorizzazione per il rilascio del passaporto o altro documento equipollente per i figli minori.
10) Stante l'autosufficienza economica dei ricorrenti, nulla è dovuto reciprocamente a titolo di mantenimento.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b)
Legge n. 898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data di deposito del ricorso.
Risulta, altresì, che dal momento della separazione la convivenza non è più
ripresa.
4 I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda.
Intervenuto in causa il Pubblico Ministero, la causa va in decisione.
MOTIVI DE\LLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale.
Il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo con riferimento alla questione dell'affidamento della prole. La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole. Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore, la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può venire trasfusa nella sentenza, atteso che le condizioni relative alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, del collocamento e delle visite del genitore non collocatario, si ritiene superfluo procedere all'ascolto dei minori.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così
decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione;
2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza,
una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in camera di consiglio in data 02/04/2025
Il Presidente
Ernesto d'Amico
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