Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 28/02/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4344/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 4344/2024 promosso da:
nato il [...] in [...], Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. CANNETO CELINE;
e nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. CANNETO Parte_2
CELINE.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA'
GENITORIALE NEI CONFRONTI DI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI: “CHIEDONO CONGIUNTAMENTE che l'Ill.mo Tribunale di Ancona, sentite le parti e verificate le condizioni di legge, Voglia disciplinare i rapporti tra i genitori e le figlie secondo la volontà congiunta dei ricorrenti alle seguenti
CONDIZIONI A) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto e saranno liberi di fissare la loro residenza dove riterranno opportuno, comunicandosi immediatamente e comunque entro e non oltre il termine di 30 giorni, ogni mutamento di indirizzo;
B) Le figlie, entrambe maggiorenni, vengono affidate in modo condiviso ad entrambi i coniugi ciò al fine di consentire alle stesse di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, di ricevere cure, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
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e con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna e Persona_2
le rispettive famiglie di origine, evitando di esprimere giudizi, alla presenza del figlio, lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro e delle rispettive famiglie;
D) La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori;
E) Il padre avrà la facoltà di vedere le figlie maggiorenni sia durante la settimana che nei week- end, concordando preventivamente e direttamente con le figlie il giorno e l'orario prescelto, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambe e con le esigenze e gli impegni scolastici, sortivi, ludico e ricreativi di entrambe;
F) Il padre sig. si impegna e si obbliga a versare a titolo di contributo per il mantenimento Pt_2 per le figlie la somma mensile di € 300,00 da versarsi anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario sui c/c intestati alle figlie ovvero, IBAN PO OE:
[...] e IBAN Libera: [...] CP_1
somma rivalutabile automaticamente ed annualmente sulla base degli indici ISTAT e ciò finché le figlie non saranno economicamente autosufficienti;
G) L'assegno unico, già assegno familiare, laddove sussistano i presupposti di legge, sarà percepito interamente dalla Sig.ra Il Sig. rinuncerà a richiedere il 50% dell'assegno unico al Pt_1 Pt_2
medesimo spettante in favore della Sig.ra Pt_1
H) Le spese straordinarie che eccedono le normali necessità ed esigenze delle figlie saranno a carico di entrambi nella misura del 50% ciascuno, previa presentazione della relativa documentazione fiscale da parte del coniuge che ha sostenuto il relativo costo.
Eventuali spese di rilevante entità (acquisto mezzi di trasporto, viaggi ecc.), che si dovessero rendere necessarie, saranno preventivamente concordate tra i coniugi stessi.
In relazione a quanto sopra, i coniugi ricorrenti precisano che per spese straordinarie devono intendersi, a mero titolo esemplificativo e senza alcuna pretesa di esaustività: le spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, i tickets, le visite mediche specialistiche, le visite medico- sportive, le cure specialistiche, le analisi di laboratorio, l'acquisto di protesi o la loro sostituzione
(occhiali, lenti, apparecchi per i denti, etc.), le spese scolastiche, tasse scolastiche e universitarie, gite di istruzione, acquisto di libri di testo ed altro materiale didattico (vocabolari, atlanti, materiale scolastico di consumo), le spese del servizio mensa, le spese da sostenersi per eventuali ripetizioni, corsi di recupero e corsi di specializzazione, le spese per il computer, la stampante ed altri accessori;
le spese sportive e/o ludiche, le quote di iscrizione e le quote mensili per la frequentazione di palestre, centri estivi, di gruppi e di società sportive, l'acquisto dell'attrezzatura e dell'equipaggiamento
- 2 - necessario per la pratica dei predetti sport;
i viaggi di istruzione all'estero per l'apprendimento ovvero per il perfezionamento della lingua straniera, le vacanze estive del figlio e le spese di abbigliamento e le spese di alloggio presso le sedi universitarie.
I) I coniugi con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che Parte_1 Parte_2
hanno avuto una relazione affettiva con convivenza more uxorio senza mai contrarre matrimonio, dalla quale sono nate le figlie in data 17/09/2001) e (in data 15/04/2006), hanno Per_1 Persona_2
voluto cessare e sciogliere il vincolo della convivenza e si sono rivolti all'intestato Tribunale per ottenere la regolamentazione dei rapporti genitoriali con le figlie.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che ha espresso parere favorevole in data 07/02/2025.
4. Ciò posto, si premette - in considerazione della esposizione dei fatti contenuta nel ricorso - che scopo del presente giudizio è quello di garantire l'interesse della prole, potendosi e dovendosi assumere statuizioni che riguardino la stessa.
Al riguardo va rilevato che entrambe le figlie della coppia sono maggiorenni, sicché il Collegio è esentato dallo scrutinio delle condizioni che riguardano l'affidamento e il collocamento delle stesse, nonché le modalità di incontro e visita tra le figlie e ciascuno dei genitori.
Quanto alle condizioni che attengono agli aspetti patrimoniali, ed i particolare al mantenimento ordinario delle figlie e alle spese straordinarie per le stesse, esse sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi morali e materiali delle figlie, non ancora autonome economicamente, e possono pertanto essere recepite dal Tribunale.
5. La definizione concordata del procedimento giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:
PRENDE ATTO delle condizioni concordate dalle parti e sopra riportate in relazione al mantenimento delle figlie, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, OE PO e Persona_3
[...]
- 3 - COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26/02/2025
Il Presidente
dott. Silvia Corinaldesi
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