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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/01/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Celeste Presidente
Dott. Maria Pia Di Stefano Consigliere rel.
Dott. Roberto Bonanni Consigliere all'udienza del 14/1/2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito delle note di trattazione scritta nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 1706/2023
vertente tra
, in persona del ministro p.t., parte domiciliata in Roma, Via Parte_1 del Portoghesi, n. 12, rappresentata dall'Avvocatura Generale dello Stato
Parte appellante contro
, parte domiciliata in (04021) Castelforte (LT), Via Garibaldi, rappresentata Controparte_1 dall'avv. Domenico Di Tano
Parte appellata
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 429/2023, pronunciata dal Tribunale di Cassino, sez. lavoro, in data 29 maggio 2023, all'esito del procedimento recante R.G. 2222/2022
Conclusioni: come da scritti difensivi in atti.
Fatto e diritto
Con ricorso di primo grado, deduceva: Controparte_1
- di essere docente, di ruolo e a tempo pieno e indeterminato di scuola secondaria di primo grado, nelle materie di matematica e scienze, presso l'Istituto Comprensivo Statale “Guido Rossi”, con sede in Santi Cosma e Damiano a decorrere dal 01.09.2021 (cfr. doc. 1 allegato al ricorso di primo grado);
- di essere stato docente non di ruolo con supplenze di almeno 180 giorni negli anni scolastici
2018/2019- 2019/2020 -2020/2021, presso gli Istituti e negli anni di seguito riportati:
- (cfr. Parte_2 doc. 2 allegato al ricorso di primo grado); - 2019/2020 (cfr. Parte_2 Controparte_2 doc. 3 allegato al ricorso di primo grado);
- 2020/2021 Parte_2 Controparte_3
(cfr. doc. 4 allegato al ricorso di primo grado);
[...]
- di non aver potuto usufruire, in quanto docente a tempo determinato, dell'erogazione della somma di euro 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente).
Chiedeva pertanto che gli venisse riconosciuto il diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni di ogni ordine e grado con condanna del convenuto alla corresponsione in suo favore della somma complessiva di Parte_1 euro 1.500,00 (parametrata al valore nominale delle carte elettroniche non fruite, pari a 500 euro), deducendo, a fondamento della pretesa azionata, l'inesistenza di qualsiasi ragione giustificativa della indebita esclusione dei docenti a tempo determinato dalla platea dei destinatari dell'istituito beneficio.
Nella contumacia del , il Tribunale di Cassino emetteva la sentenza n. 429/23, con la quale Parte_1 accoglieva il ricorso proposto dal docente , ritenendo: CP_1
«..il deve essere condannato a costituire in favore di parte Controparte_4 ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8, DPCM 28.11.2016 (GU n. 281 del 01.12.2016) ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, comma 121°, l. 13.07.2015, n. 107, con accredito sulla stessa del detto bonus, pari ad euro 1.500,00, somma di cui la parte ricorrente potrà/dovrà fruire, per le finalità formative di cui all'art. 1, comma 121°, l. 13.07.2015, n. 107. Né osta a tale conclusione la circostanza che i rapporti di lavoro a tempo determinato non siano più in corso, poiché conclusi, alla data di deposito dei ricorsi: deve infatti rilevarsi che il mancato godimento del beneficio per gli anni scolastici già esauriti sono, infatti, la conseguenza del mancato riconoscimento da parte del convenuto – che non ha consentito ai docenti con contratto a termine di registrarsi Parte_1 sulla piattaforma web e, a seguito della registrazione, generare e scaricare i buoni con cui procedere all'acquisto dei beni e servizi previsti dalla norma, e non l'effetto del mancato utilizzo da parte del docente nel termine previsto. Dall'altra parte, L'art. 6 del D.P.C.M. 28.06.2016, ha chiarito, all'art. 6, che «le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate». Ne deriva che la somma eventualmente non utilizzata nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della carta per l'anno scolastico successivo, cumulandosi con quella da erogare all'avvio di quest'ultimo [cfr., nello stesso senso, Trib. Torino, n. 1259/2022]. Nulla osta, pertanto, all'accreditamento di tutte le somme che sarebbero spettate alla parte ricorrente rispetto agli anni scolastici coinvolti».
Avverso detta sentenza propone ora appello il eccependo la Parte_1 violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 121 e ss., della l. n. 107/2015 e del DPCM 28 novembre 2016, muovendo dall'assunto che “il beneficio della carta docente, in quanto finalizzato al miglioramento delle prestazioni rese nell'espletamento della funzione docente, non può certo essere riconosciuto a coloro i quali hanno cessato di svolgere detta attività… Rispetto a coloro che non svolgono più la funzione docente, la finalità perseguita dalla norma non può più essere realizzata. Da ciò deriva che coloro che hanno cessato di svolgere la funzione docente non hanno diritto al beneficio riconosciuto dall'art. 1, comma 121 e ss. della L. 107/2015. … Ai soggetti che hanno cessato l'attività di docenza non rimane, in conformità ai principi generali della responsabilità da inadempimento, di esperire domanda di risarcimento per equivalente, provando, ove esistente, il concreto pregiudizio effettivamente subito dal mancato tempestivo rilascio della Carta docente.”.
L'appellato si è costituito nel giudizio così incardinato, insistendo per il rigetto del gravame, in quanto infondato in fatto ed in diritto, e l'integrale conferma della sentenza impugnata.
Disposto un rinvio all'udienza odierna (per malfunzionamento della piattaforma telematica Pt_3 all'udienza del 17.12.2024), la causa, sostituita con il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., è stata decisa come da dispositivo in calce, con sentenza e contestuale motivazione.
°°°°°°°°° Se pure l'impugnazione proposta appare nel suo complesso idonea a svolgere la funzione devolutiva richiesta dalla legge, esplicitando le modifiche richieste alla decisione censurata e le relative ragioni, l'appello è nel merito infondato, per i seguenti motivi.
L'appello proposto dal si basa sull'infondata circostanza che il rapporto tra il docente Parte_1 [...]
ed il era cessato alla data di proposizione dell'originario ricorso. CP_1 Parte_1
Tuttavia, non è così. Infatti, l'odierno appellato era allora, ed è tuttora, docente a tempo pieno e indeterminato alle dipendenze del come attestato dal contratto allegato sub 1 al ricorso di CP_5 primo grado.
Peraltro, prima della stipula del contratto a tempo pieno e indeterminato tutt'oggi in essere tra le parti, come risulta dai documenti allegati sub 1, 2, 3 e 4 al predetto ricorso, non vi è mai stata una
“cessazione” e/o “interruzione” dell'attività di docenza - per come riferibile al personale precario – espletata dall'odierno appellato, posto che quest'ultimo non è mai fuoriuscito dal sistema scolastico.
Al riguardo, giova richiamare una significativa pronuncia del Tribunale di Genova, che, tenendo conto del costante orientamento, in materia, della Suprema Corte, ha chiarito che -“…rispetto al personale precario, la nozione di 'cessazione' va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio. Così però non è… poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore. Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico” (Cfr. Trib. Genova, Lav., sent. 23 febbraio 2024, n. 249).
Dunque, si ritiene di condividere la decisione assunta dal primo giudice, osservando, anche in questa sede, che “Nulla osta, pertanto, all'accreditamento di tutte le somme che sarebbero spettate alla parte ricorrente rispetto agli anni scolastici coinvolti”.
Infatti, costituisce principio oramai acquisito sulla scorta della giurisprudenza europea e di legittimità consolidatasi in materia che:
a) l'art. 1, comma 121 L. 107 del 2015, deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L. 124 del 1999, art. 1, comma 2); Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio;
b) se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo;
c) al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico;
in tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno;
d) la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace al termine quinquennale di prescrizione, stante la natura pecuniaria dell'obbligazione, che consente di riportare la stessa alla fattispecie di cui all'art. 2948, n. 4, del c.c., quale obbligazione periodica il cui diritto matura in ragione di un singolo anno scolastico;
e) la prescrizione della domanda risarcitoria, quando ad essa si possa ricorrere, è di durata decennale;
f) la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti non di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 28.11.2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio;
g) il diritto al risarcimento del danno in favore del docente che sia fuoriuscito dal sistema scolastico decorre dalla data in cui il danno, con la cessazione dal servizio, ha acquisito attualità. h) se, nelle more, vi sia stata, in pendenza del rapporto, prescrizione dell'azione di adempimento ancora esperibile, nessun ristoro potrebbe essere richiesto, perché l'estinzione del diritto verificatasi per l'inerzia del titolare nel rivendicare l'adempimento in forma specifica, non può che comportare anche la perdita del diritto al risarcimento.
Nel caso di specie, ricorrono, quindi, tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda di adempimento contrattuale correttamente proposta in tali termini dall'odierno appellato, mediante il ricorso originario, accolto dal Tribunale di Cassino.
Infatti, come recentemente chiarito dalla Suprema Corte, nella pronuncia n. 29961 del 27.10.2023, emessa con riferimento ad un caso perfettamente assimilabile a quello oggetto di esame, “sono discriminatorie e vanno, perciò, disapplicate in parte qua, le disposizioni di rango primario e di attuazione che escludono gli insegnanti a termine dal diritto all'assegnazione della Carta… l'obbligazione ha natura pecuniaria, attenendo le modalità di attribuzione della Carta soltanto alle modalità di messa a disposizione della somma dovuta;
- la rimozione dell'effetto discriminatorio va attuata riconoscendo a favore dei docenti non di ruolo il medesimo importo assegnato ai docenti a tempo indeterminato, da impiegare negli stessi termini e con le medesime modalità; - il regime di prescrizione da applicare al diritto è quello quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., con decorrenza da quando è concretamente disponibile per l'anno scolastico di riferimento la somma annua pari al valore nominale della Carta. … ai sensi dell'art. 6, co. 2 del DPCM 28 novembre 2016 (ma v. anche art. 2, co. 5, del precedente DPCM 23 settembre 2015), la cessazione dal servizio per qualsiasi causa comporta che «la Carta non è più fruibile» e quindi si realizza l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente. Poiché la cessazione del servizio può avvenire per ragioni del tutto indipendenti da responsabilità del docente, ciò attesta il necessario obiettivo collegamento della fruizione in concreto del diritto con una prestazione didattica o quanto meno con un'esigenza formativa tuttora funzionale al sistema scolastico. 12.4 In effetti, mentre il sorgere del diritto è connesso strettamente dal sistema allo svolgimento di attività di didattica nell'anno di riferimento, l'esercizio di tale diritto può essere spalmato anche sull'anno successivo. Ciò assicura strutturalmente il nesso tra Carta e didattica, ma poi consente al docente margini di scelta temporale nella fruizione del bonus. … L'azione di adempimento. 14. Il tema, sollecitato dalle conclusioni assunte in via principale nel giudizio a quo, è quello di una domanda di attribuzione in forma specifica della Carta Docente. Secondo principi generalissimi del diritto delle obbligazioni, il diritto all'adempimento sussiste fino a quando la prestazione sia possibile, a meno che risulti venir meno l'interesse cui essa è funzionale. Di converso, l'impossibilità di quell'adempimento o il venir meno di quell'interesse convertono il diritto all'adempimento in diritto al risarcimento del danno. (segue) la possibilità di adempimento…. Nel valutare il tema dell'interesse rispetto all'adempimento dell'obbligazione oggetto del contenzioso deve muoversi dal richiamo, dal lato datoriale, alla natura “continua” del diritto-dovere alla formazione ed aggiornamento ed all'inserirsi di esso nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo (Cass. 28 novembre 2019, n. 31149), ma anche del periodo pre-ruolo in sé considerato (Cass. 7 novembre 2016, n. 22558). Ciò porta a ritenere che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo. Di converso, in tali casi, non viene meno neanche l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative. … Si deve allora valutare quale sia il funzionamento del sistema nel caso in cui l'attribuzione tempestiva non vi sia stata, caso che è poi quello dei precari, cui la norma interna non riconosceva il diritto. 16.1 Va in proposito considerato, come si è già detto al punto 12.3, che la cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3, co. 2, del DPCM del 2016, è causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio, per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione “di scopo”. … Tuttavia, nel valutare tale evenienza rispetto al personale precario, la nozione di “cessazione” va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio. Così però non è e lo dimostra - a fini argomentativi - il sopravvenuto d.l. 69/2023, cit. Infatti, l'art. 15 di tale d.l. consente l'accesso alla Carta a chi non è di ruolo. Poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore. Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico. Analogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la Carta non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso. Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra Carta e formazione. Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico. È infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della Carta Docente. … Dunque, in presenza di tali condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame.” (cfr. Corte di Cassazione sent. n. 29961 del 27.10.2023, Pres. Marotta, Rel. ). Pt_4
In conclusione, l'appello va respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo sulla base delle vigenti tariffe forensi.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in euro € 962,00 oltre al 15% per il rimborso delle spese forfettarie, Iva e Cpa di legge, da distrarsi.
Roma, 14/1/2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Pia Di Stefano
Il Presidente
dott. Alberto Celeste