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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 21/06/2025, n. 1138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1138 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2184/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, nella persona del Giudice, dott. Eduardo Bucciarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2184/2021, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. FORMICHELLA Parte_1 C.F._1
FRANCESCO in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliata come in atti
APPELLANTE contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATO CONTUMACE
E
(P.IVA , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. MARIOLINO CONTE in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliata come in atti
APPELLATO ED APPELLANTE INCIDENTALE
Ragioni in fatto e diritto della decisione
1. I fatti di causa e le conclusioni delle parti.
1.1. Con atto di citazione, notificato il 2.9.2021 ed iscritto a ruolo il 13.9.2021, ha Parte_2 proposto appello avverso la sentenza n. 287/2021, emessa dal GIUDICE DI PACE DI ROSSANO depositata il giorno 1.7.2021 e notificata il 3.8.2021, con la quale è stata rigettata la domanda dell'odierna appellante, con compensazione delle spese di lite.
Nel giudizio n. 353/2020 R.G., instaurato dinanzi al GIUDICE DI PACE DI ROSSANO, Pt_1 ha convenuto in giudizio il deducendo che:
[...] Controparte_3
Il giorno 04/11/2018 in agro del Comune di Corigliano Rossano, area urbana di Rossano, precisamente in via Carducci 34, all'interno dell'immobile condominiale del condominio
[...]
, la signora rimaneva vittima di un infortunio procurato da CP_1 Parte_1 negligenza nella gestione di parti comuni dell'edificio condominiale;
− nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto che precede, l'attrice, nel mentre si accingeva a salire le scale presenti nell'androne dell'immobile condominiale, a causa della presenza di sostanza liquida sui gradini, in uno all'assenza sui gradini di strisce antiscivolo, oltre alla mancata segnalazione del pericolo per la presenza di liquido sul pavimento, rovinava per terra procurandosi lesioni che necessitavano di cure ospedaliere nel vicino nosocomio;
− nell'immediatezza del fatto l'attrice veniva trasportata presso il vicino ospedale di Rossano, ove, dopo pagina 1 di 15 averla sottoposta ad accertamento clinico strumentale, gli veniva diagnosticato “frattura perone distale dx”, compro rognosi di giorni 30 salvo complicazioni;
− la convalescenza perdurava sino alla data del 15/02/2019 allorquando l'attrice veniva dichiarata clinicamente guarita con la presenza di postumi invalidanti. In data 22/03/2019 si sottoponeva a visita medico legale presso il dottore , il quale accertava la presenza di invalidità Persona_1 permanente quantificata nella misura percentuale del 5% derivante dalle patologie riportate in diagnosi, ed in particolare accertava la presenza di poste invalidanti derivanti da “frattura spiroide del perone della gamba destra, trattata chirurgicamente e contenuta in apparecchio gessato”, oltre a quantificare la invalidità temporanea totale in giorni 35 al 100% e parziale in giorni 68 al 50%, necessaria al trattamento riabilitativo. Accertava altresì la compatibilità delle lesioni rispetto alla modalità di accadimento dell'infortunio;
− pertanto, facendo riferimento agli ordinari criteri di calcolo utilizzando la tabella predisposta dell'articolo 139 del codice delle assicurazioni private, il danno patito dall'attrice deve essere così quantificato 35 giorni al 100% per ITT e 68 giorni al 50% per ITP, per un totale di euro 3.276,81, ed euro 4.855,08 per invalidità permanente;
euro 2.710,36 per danno morale, o meglio personalizzazione del danno in virtù delle modalità di accadimento del sinistro ed in virtù dei patimenti e delle sofferenze fisiche e morali subite dall'attrice;
− a titolo di danno patrimoniale l'attore è creditore delle spese mediche sostenute per un complessivo ammontare di euro 70,00, così giungendo ad un ammontare complessivo di euro 10.912,25 a titolo di danno non patrimoniale e patrimoniale;
− stante la dinamica del sinistro, ai sensi dell'articolo 2051 c.c., appare inconfutabile la responsabilità del convenuto, ente proprietario delle scale sulle quali si verifica l'infortunio; CP_3
− l'odierno convenuto non ha segnalato in alcun modo la presenza di liquidi sul pavimento, ciò ha contribuito in maniera determinante alla caduta dell'attrice avendo omesso di apporre le strisce antiscivolo, che avrebbero di certo contribuito ad evitare la caduta;
− il convenuto è stato regolarmente messo in mora con denuncia di sinistra effettuata CP_3 all'amministratore pro tempore, ma non vi è stato alcun ristoro dei danni patiti dalla signora
, né totale né parziale. Parte_1
Tanto premesso, ha formulato le seguenti conclusioni: Parte_1
“ (..) rigetta ad ogni contraria istanza, accertato che l'infortunio è avvenuto in data 04/11/2018 in agro del Comune di Corigliano Rossano, a.u. Di Rossano, in via G. Carducci 34, all'interno dei locali condominiali, si è verificato per esclusivi fatti e colpa del Controparte_3
[... di Rossano via G. Carducci 34, in particolare per avere omesso, ai sensi dell'articolo 2051 c.c., di manutenere le parti condominiali in modo di evitare che si verificassero infortuni come quello per cui è causa non avendo apposto cartelli atti a segnalare la presenza di liquidi sul pavimento, oltre a non aver installato le prescritte strisce antiscivolo sui gradini delle scale interne, rendendo in tal modo le scale pericolose e creando un pericolo non percepibile usando la ordinaria dirigenza e che, di conseguenza, ha costituito una c.d. “Insidia o trabocchetto”, e per l'effetto condanni il convenuto condominio al risarcimento dei danni, tanto patrimoniali quanto non patrimoniali, tutti inclusi e nessuno escluso, in favore della signora nella somma di euro 10.912,25, con espressa clausola di Parte_1 contenimento entro i limiti della competenza per valore del giudice di pace infra competenza del giudice adito, o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta per ragione e giustizia all'esito della fase istruttoria, in ogni caso, si ribadisce, infra competenza per valore del giudice adito, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284 comma uno c.c., dalla data dell'infortunio alla data di notifica del presente atto di citazione, e al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. a far data dalla notifica del presente atto di citazione fino all'effettivo soddisfo, il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi a ex articolo 93 c.p.c. in favore del sottoscritto antistatario procuratore”. Nel giudizio si è costituito il convenuto con comparsa di costituzione con chiamata di terzo, deducendo che: pagina 2 di 15 − conviene con la ricostruzione fattuale operata da parte attrice, secondo la quale in data 04/11/2018 si verificava l'infortunio della signora , la quale, nel mentre si accingeva a salire le Parte_1 scale dell'androne dell'immobile non avvedendosi nella presenza di alcune macchie CP_4 sul gradino, scivolava rovinosamente in terra procurandosi lesioni per le quali si rendeva necessario il suo trasporto presso il locale nosocomio;
− allo stato la domanda attorea risulta sfornita di supporto probatorio quantomeno indiziario, evidenziato che il non può essere ritenuto responsabile nel caso di danni subiti da terzi CP_3 che, come nel caso di specie, utilizzando l'ordinaria diligenza avrebbero potuto evitare, Si contesta tanto l'entità delle lesioni denunciate quanto la richiesta economica riconducibile a dette lesioni in quanto spropositata e non provata;
− Il convenuto condominio, rispetto ai danni causati a terzi da caduta all'interno dell'immobile condominiale, è coperto da polizza assicurativa stipulata con l'impresa di assicurazioni
[...]
un contratto avente numero 6015962 AA;
Controparte_2
− il convenuto di condominio, in ossequio le condizioni generali di polizza, ha regolarmente notiziato l'impresa di assicurazione chiedendole di attivarsi al fine di manleva. Sta di fatto che l'impresa di assicurazione ha ritenuto di non dover procedere al risarcimento del danno richiesto;
− ferma la contestazione rispetto dei danni rispetto alla risarcibilità degli stessi, si ritiene che gli stessi siano risarcibili e come tali l'impresa di assicurazione avrebbe dovuto evitare il presente giudizio e il suo comportamento dovrà essere valutato ai sensi dell'articolo 116 c.p.c. relativamente alle spese di giudizio sostenute e da sostenere da parte del . CP_3
Tanto premesso, la parte convenuta, previa richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia assicurativa, con richiesta di differimento della prima udienza, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “B. Rigettare la domanda attorea in quanto il danno richiesto nel suo ammontare è spropositato e comunque indimostrato;
C. In via subordinata, qualora dovesse ritenere il convenuto condominio tenuto alla corresponsione di qualsivoglia somma a titolo di Controparte_1 responsabilità civile verso terzi, dichiari la terza chiamata tenuta a Controparte_2 pagarle, e per l'effetto, la condanni a tenere indenne il convenuto condominio da qualsivoglia conseguenza derivante da responsabilità civile (..)”. Autorizzata la chiamata in causa della Compagnia assicurativa, si è costituita in giudizio la
[...] he, richiamati i fatti di causa, ha dedotto: Controparte_2
in ordine alla chiamata in causa, si evidenzia come il non abbia trasmesso copia dell'atto CP_3 di citazione né la contrariamente a quanto riferito nell'atto di citazione Controparte_2 per chiamata in causa, ha formulato alcun diniego;
− l'applicazione delle regole di cui all'articolo 2051 presuppone sempre che il danneggiato dimostri l'effettivo verificarsi del fatto dannoso il nesso di causalità tra la cosa in custodia del danno e, ancora, ove la cosa in custodia sia statica inerte, che lo stato dei luoghi presentava un obiettivo la situazione di pericolosità tale da rendere molto probabile se non inevitabile il danno;
− si evidenzia come dall'esame della documentazione fotografica allegata emerge che il luogo dell'oggetto dell'asserito infortunio si presenta in ottime condizioni di manutenzione, tanto che all'altezza dei primi due gradini che dei successivi è presente un corrimano, che se utilizzato esclude del tutto la possibilità di cadute anche in presenza di liquidi non meglio specificati;
− la mancata indicazione dell'orario oltre a non consentire alcuna valutazione in ordine al nesso causale per quanto attiene il tempo intercorso fra l'accadimento del fatto e l'accesso al P.S., non consente di poter dedurre in ordine alla visibilità nei gradini, se non evidenziando che ove i fatti si fossero verificati nelle ore diurne, come si evince dalla foto, l'androne è ben illuminato alla luce naturale, mentre ove si fossero verificati in orario notturno, la presenza dell'impianto di illuminazione avrebbe reso visibile sia i gradini che il presunto liquido;
− lo stato dei luoghi era comunque perfettamente conosciuto e conoscibile dall'attrice posto che la risiede nello stabile;
pagina 3 di 15 − la domanda è altresì infondata in ordine al quantum. La somma richiesta non trova alcun supporto probatorio e va provato il nesso causale. Nulla potrà essere risarcito a titolo di danno patrimoniale all'infuori delle spese mediche documentate e riconosciute in connessione alle lesioni subite. Quanto al danno morale, essendo danno conseguenze non danno evento, dovrà essere rigorosamente provato, ove comunque precedentemente allegato, non potendosi supporre che esso sia comunque automaticamente insito nell'evento. Non pare che parte ricorrente abbia allegato che dal sinistro sia derivata una sofferenza morale, consistente in intimo turbamento dell'animo, che superi la soglia di tale gravità da poterlo configurare come pregiudizio di diritto costituzionalmente protetto, e che la sofferenza morale subita si distingua in modo particolare da quella normalmente insita nella lesione;
− nell'ipotesi in cui la compagnia di assicurazioni dovesse essere ritenuta obbligata alla manleva, si evidenzia che, ove l'attrice condomina sia proprietaria dell'immobile ove risiede, l'importo da liquidare dovrà essere decurtato in proporzione alla quota millesimale di proprietà. Tanto premesso, la terza chiamata ha chiesto: “In via preliminare, accertare e statuire la propria incompetenza per valore, in favore del tribunale di Castrovillari con vittoria di spese e competenze;
2 nel merito accertare e statuire che nessuna responsabilità è da attribuire al convenuto nella CP_3 produzione del sinistro de quo, ritenendo invece unica responsabile la attrice stessa e, conseguentemente rigettare la domanda per come proposta nei confronti del e della deducente con vittoria di CP_3 spese e competenze;
nella denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere sussistente la responsabilità del condominio ed operatività della polizza, contenere l'indennizzo nei limiti del danno che risulti provato in corso di giudizio, detratte le franchigie di polizza e detratta la quota in capo all'attrice stessa se proprietaria dell'immobile di residenza con compensazione delle spese e competenze, rigettando, altresì, la richiesta di rimborso delle spese legali del condominio assicurato, non dovuto per le cose dette in precedenza”. Ciò posto, all'esito della prova testimoniale il Giudice di Pace ha ritenuto la causa matura per la decisione e rinviato per la precisazione delle conclusioni. Con la gravata sentenza il GdP ha rigettato la domanda. 1.2. ha, quindi, promosso il presente giudizio impugnando la sentenza del giudice di prime Parte_1 cure, deducendo:
- “1) VIOLAZIONE DI LEGGE ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 115 e 116 CPC IN
RELAZIONE ALL'ARTICOLO 2697 C.C. IN ORDINE ALLA VALUTAZIONE DELLE PROVE
OFFERTE AL VAGLIO DEL GIUDICE, per non aver, il giudice di prime cure, valutato
CORRETTAMENTE la prova testimoniale offerta da parte attrice e per non aver rilevato la inottemperanza dell'onere probatorio gravante sulle parti convenute”. Si legge testualmente nella sentenza appellata che: “....nel caso di specie è proprio la dinamica del sinistro e, conseguentemente, il nesso causale tra cosa e danno a rimanere sprovvista di valido supporto probatorio. Infatti, la caduta dell'attrice, a causa di un liquido trasparente (il teste escusso ha dichiarato presumo fosse acqua ma non sono sicuro) presente sul gradino delle scale condominiali e per terra, non ha trovato alcun valevole riscontro probatorio, anzi ribattuta da altre circostanziate circostanze. Al riguardo non appaiono affidabili le dichiarazioni rese dell'unico teste indotto dall'attrice, la cui presenza sul luogo del sinistro non è stata neppure indicata nella denuncia di sinistro...sottoscritta DALL'AMMINISTRATORE DEL
CONDOMINIO...orbene si devo riportare i passaggi più significativi delle dichiarazioni rese dal teste
.....ho visto la signora toscano che nel mentre saliva i primi gradini che sono posti Testimone_1 prima dell'androne...ho visto il piede scivolare e la signora cadeva...preciso che i gradini non erano muniti di strisce antisicivolo dopo la caduta ho visto che sul gradino e per terra vi era del liquido trasparente, presumo fosse acqua ma non ne sono sicuro...Posso dire altresì che comunque quel punto era scivoloso e che il liquido non si vedeva...preciso che al momento della caduta non vi erano cartelli atti a segnalare la presenza di pavimento bagnato così come non cera nessun passamano. Se questo sia stato successivamente installato questo non lo so. Posso dire che ho visto la signor a che quando cadeva cercava di trovare un punto d'appiglio ma visto che il passamano non c'era rovinava per terra.....ritiene questo decidente poco attendibile la deposizione apparsa generica e compiacente ai fatti prospettati
pagina 4 di 15 nell'atto introduttivo ma soprattutto sconfessata dalle risultanze documentali dirette ad escludere sia che le scale condominiali fossero prive di corrimano, sia che la caduta sia stata provocata da liquido. Ed invero dalla documentazione fotografica allegata dalla compagnia assicurati va allegata al fascicolo di parte, è risultato che le scale del sono provviste di appositi corrimano. Ancora dal certificato CP_3 medico rilasciato dal pronto soccorso in data 4.11.2018 ed in particolare tra le circostanze del trauma risulta dichiara to “incidente domestico” e nella parte dell'anamnesi “riferita caduta accidentale nell'androne del palazzo”, senza alcuna relazione della caduta dalle scale condominiali a causa di un liquido trasparente......In altre parole, il referto di PS, ai sensi del l'art 2700 c.c. Fa piena prova del fatto che la parte abbia dichiarato al medico di turno di essersi procurato il trauma accidentale al luogo di residenza (luogo dell'evento) dell'evento)”. Ebbene, dalla lettura della parte di motivazione appena esposta emerge in maniera chiara ed inequivocabile che il giudice di prime cure sia incorso in violazione di legge dal momento che non è dato comprendere quali siano le motivazioni che lo hanno indotto a ritenere il testimone compiacente visto e considerato che la sua deposizione è genuina e specifica rispetto ai fatti contenuti nei capitolati di prova ad egli demandati. Rispetto alla circostanza in base alla quale la deposizione sarebbe stata sconfessata dalla documentazione fotografica si rappresenta come in effetti il
Giudice di prime cure non abbia in alcun modo considerato che le fotografie prodotte dalla convenuta impresa di assicurazioni siano state scattate da un perito fiduciario della convenuta medesima in seguito alla notifica dell'atto di citazione e non già all'atto della denuncia dell'infortunio fatta dal suo CP_3 assicurato. Così come addebita la mancata indicazione del nominativo al teste non contenuta in atto non proveniente dalla signora o dal suo patrocinatore bensì dal convenuto, al giusto lettor e ogni CP_3 determinazione sul punto. Il testimone, infatti, su domanda di questa difesa, rappresentava che al momento della caduta non vi fosse il passamano ma che non sapeva se in seguito questo presidio fosse stato installato. Ebbene, il Giudice, invece di considerare che il e la impresa di assicurazioni CP_3 da questi chiamata in causa avevano omesso di fornire la prova in ordine alla presenza del passamano nel momento in cui il fatto si è verificato (4.11.2018) nell'androne delle scale fosse presente il corrimano oppure no, dà per scontato che siccome nel 2020 (anno in cui le foto sono state scattate) il corrimano era presente lo fosse anche nel 2018. Di certo nel caso di specie il Giudice si sostituisce alla parte deducendo circostanze ad ella non rappresentate dalla parte che invece avrebbe dovuto eccepirlo, non trattandosi di circostanze rilevabili di ufficio. È d'uopo, quindi, eccepire il difetto di valutazione delle prove ai sensi dell'articolo 116 c.p.c. in cui è incorso il Giudice di prime cure, dal momento che ha interpretato le risultanze probatorie discostandosi dal reale valore probatorio delle prove stesse. In particolare, ad avviso dell'appellante, il Giudice erra nel momento in cui ritiene il teste compiacente basando detta affermazione sulla prova, che a dire del giudice di primo grado è stata offerta dalla terza chiamata in causa impresa di assicurazioni, la quale avrebbe fornito fotografie dalle quali risulta la presenza del corrimano, senza però considerare che le fotografie sono state scattate a distanza di circa due anni dalla verificazione dell'evento fonte di danno. Così come erra nel valutare quanto indicato nel referto del pronto soccorso come dichiarazioni fondanti il fatto che la signora sia caduta per colpa ascrivibile ad un suo Pt_1 comportamento incauto (senza specificare quale sarebbe questo incauto atteggiamento), ciò sul presupposto in base al quale nel referto di pronto soccorso sarebbe presente la dicitura “ dichiara di essere caduta accidentalmente nell'androne delle scale del ” ed avrebbe omesso di CP_3 specificare che il tutto sarebbe stato causato dalla presenza di liquido per terra. Ebbene, è chiaro ed evidente che detta valutazione è incongruente oltre che distante dal reale apporto probatorio offerto al suo vaglio dalle parti. Se poi si considera che la norma di cui all'art 2697 a chiare lettere dispone che è onere della parte dimostrare i fatti posti a fondamento delle proprie deduzioni, bisogna chiaramente eccepire che il Giudice indica presente in atti una prova che in realtà è inesistente e sicuramente non presente negli atti del processo: il convenuto o la impresa di assicurazioni avrebbero dovuto CP_3 fornire la prova che in data 4.11.2018 le scale erano munite di corrimano non potendosi ritenere raggiunta la prova sulla base di due fotografie scattate a distanza di 2 anni dal fatto originativo del diritto risarcitorio vantato dall'appellante. Nessuna prova in contrasto con la testimonianza, valida ed efficace, è stata fornita pagina 5 di 15 dalle controparti. Si ribadisce, ulteriore errore di valutazione si concreta nella errata valutazione di quanto contenuto nel referto di Pronto Soccorso. A differenza di quanto detto dal Giudice di prime cure, quanto contenuto nel referto induce univocamente a ritenere che la appellante abbia effettivamente subito la caduta nell'androne delle scale a causa di una insidia costituita da presenza di liquido sul pavimento e assenza di strisce antiscivolo, presidio stabilito proprio ad evitare la verificazione di fatti come quelli per cui è causa;
- “2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE PER AVER RIGETTATO LA RICHIESTA DI CTU MEDICO LEGALE IN ASSENZA DI MOTIVAZIONE”. Accogliendo le motivazioni di cui al primo motivo di appello il giudice di prime cure avrebbe dovuto accogliere l'istanza formulata dall'attrice di ammissione della CTU medico legale avendo la parte convenuta contestato la quantificazione operata sulla scorta di perizia medico legale di parte. Ebbene, nonostante la richiesta di remissione della causa sul ruolo istruttorio previa ammissione del mezzo di prova richiesto, il Giudice, senza esplicitamente rigettare l'istanza, trattiene la causa in decisione evitando, persino in sentenza, di motivare la mancata ammissione della prova richiesta. Sin da ora, pertanto, si chiede che il Giudice dell'appello, ammetta la consulenza tecnica di ufficio medico legale finalizzata a confermare le conseguenze patologiche e la durata e postumi della convalescenza in conformità alle prove documentali fornite da parte attrice. Tanto precisato, l'appellante ha chiesto a questo Tribunale: “In via preliminare dichiarare la nullità della sentenza o la parziale riforma di essa nelle parti indicate nella parte motiva del presente atto di appello da intendersi per integralmente infrascritte e riportate nelle presenti conclusioni, e per l'effetto dichiarare la responsabilità ai sensi dell'art 2051 o in via subordinata ai sensi dell'art 2043 c.c. Del convenuto per aver omesso di predisporre tutte le necessarie cautele atte ad evitare che terzi CP_3 potessero subire lesioni nell'uso normale dell'immobile Ciò accertato e dichiarato voglia CP_4 disporre l'ammissione della perizia medico legale sulla persona della signora e quindi Parte_1 voglia condannare i convenuti in solido al risarcimento del danno subito dall'appellante. Nel merito.
Voglia l'adito Tribunale, previa riforma della sentenza impugnata, così dichiarare: Accertata e dichiarata la piena ed esclusiva responsabilità di parte convenuta ai sensi dell'art 2051 c.c. nel sinistro per cui è causa, accogliere per l'intero la domanda e conseguentemente voler condannare i convenuti in solido al risarcimento di tutti i danni fisici e morali, materiali patrimoniali nessuno escluso, che, sulla base della consulenza medico legale di parte allegata al fascicolo di primo grado si quantificano nella somma di euro 10.912,25 , (di cui euro 3.276,81 a titolo di invalidità temporanea 35 giorni al 100% per
ITT e 68 giorni al 50% per ITP (di cui euro 1.662,15 per ITT ed euro 1.614,66 per IT P), Euro 4.855,08 per Invalidità Permanente (5% secondo la tabella Cod. Ass. Priv., a ciò preposta facendo riferimento all'età del danneggiato al momento dell'infortunio); Euro 2.710,36 per c.d. “danno morale”, o meglio personalizzazione del danno in virtù delle modalità di accadimento del sinistro ed in virtù dei patimenti e delle sofferenze psichiche e morali subite dall'attrice) con espressa clausola di contenimento entro i limiti della competenza per valore del Giudice di Pace, o a quella maggiore o minore che sarà ritenuta per ragione e Giustizia all'esito della fase istruttoria, in ogni caso, si ribadisce, infra competenza per valore del Giudice adito, oltre interessi al tasso di cui all'art 1284 comma 1 c.c. dalla data dell'infortunio alla data di notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, e al tasso di cui all'art
1284 comma 4 c.c. a far data dalla notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e fino all'effettivo soddisfo. In via subordinata in caso di ammissione della chiesta CTU medico legale voglia il Tribunale adito, in funzione di giudice dell'appello, in riforma della sentenza appellata, accertata e dichiarata la responsabilità solidale dei convenuti in ordine al risarcimento dei danni subiti dalla signora , voglia condannare i convenuti in solido al pagamento della somma da Parte_1 quantificare in base alle risultanze della espletanda CTU medico legale in applicazione dei criteri di calcolo di cui all'art 139 D.L.vo 209/2005, applicabile al caso di specie, oltre interessi al tasso di cui all'art 1284 comma 1 c.c. dalla data dell'infortunio alla data di notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, e al tasso di cui all'art 1284 comma 4 c.c. a far data dalla notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e fino all'effettivo soddisfo. In ogni caso con vittoria
pagina 6 di 15 di spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarre ai sensi dell'art 93 c.p.c. In favore del sottoscritto antistatario procuratore”. A seguito della notifica dell'atto di citazione in appello si è costituita in giudizio, con comparsa depositata il 15.11.2021 , deducendo: Controparte_2
− Si costituisce in giudizio la , impugnando e contestando la domanda di parte Controparte_2 appellante, perchè infondata, in an e quantum, e contestualmente proponendo appello incidentale avverso la detta sentenza nella parte in cui, dopo aver rigettato integralmente la domanda avversaria, si afferma 'La peculiarità della contesa induce il decidente a compensare le spese di lite'. Secondo la giurisprudenza di merito e di legittimità, il Giudice può disporre la compensazione delle spese, al di fuori dell'ipotesi di soccombenza parziale (che nel caso specifico non è configurabile, essendo stata totalmente rigettata la domanda della parte attrice) soltanto in presenza delle "gravi la pretestuosità, l'infondatezza delle argomentazioni e l'artefatta ricostruzione dei fatti posti a sostegno dell'appello; ed eccezionali ragioni”. La giurisprudenza della Cassazione ha, nel tempo, chiarito che tali ragioni non possono essere rappresentate dal generico riferimento alla "peculiarità̀ della materia”, come è avvenuto nel caso di specie, essendo necessaria, al contrario, 'l'indicazione di specifiche circostanze o aspetti della decisione, sì da rendere possibile il controllo sulla sussistenza dei presupposti richiesti dalla norma'. Nella sentenza de qua non vi è il benché minimo riferimento, in parte motiva o altrove, a quali aspetti o circostanze della fattispecie decisa relativa al risarcimento del danno a seguito di una caduta su una scala condominiale abbiano rappresentato questioni peculiari tali da giustificare l'eccezione al principio della soccombenza. Per tale motivo la detta sentenza dovrà essere modificata con pronuncia di condanna della parte attrice al pagamento delle spese e competenze di giudizio nei confronti delle controparti;
− In ogni caso l'appello proposto da parte attrice avverso la sentenza del Giudice di pace di Rossano, volta ad ottenere il risarcimento del danno a seguito della caduta dell'attrice, è del tutto infondato, e come tale, deve essere rigettato. Le censure mosse alla sentenza sono assolutamente prive di fondamento: correttamente il Giudice di pace ha evidenziato come parte attrice non abbia adempiuto all'onere della prova della esistenza del nesso causale fra il danno subito e la caduta, come verificatasi effettivamente. La valutazione in ordine alla non affidabilità di quanto riferito dall'unico teste è stata congruamente motivata dal giudice di primo grado. In ordine alla prova documentale - relativa alla presenza del corrimano sulle scale - parte appellante afferma che il corrimano è stato apposto solo successivamente alla caduta della signora , senza fornire alcuna prova al riguardo. Come Pt_1 correttamente evidenziato dal Giudice, nel meccanismo dell'art.2051 c.c., l'onere probatorio incombente sul custode, quello cioè relativo alla sussistenza del caso fortuito, viene in considerazione solo dopo che il danneggiato abbia dimostrato il nesso causale fra il danno e la caduta. Di fronte alla prova documentale - inequivocabile - che le scale erano munite di corrimano (circostanza che evidentemente pone in colpa la stessa danneggiata per non averlo utilizzato) - era onere della parte attrice dimostrare - con idonea documentazione, e non con la sola dichiarazione testimoniale, che alla data della caduta il corrimano non c'era. Di nessun pregio è anche l'altra doglianza, relativa alla mancata motivazione sul diniego della CTU medica, dal momento che a seguito della richiesta fatta alla udienza del 27.05.2021, il Giudice si riservava di decidere. In pari data emanava provvedimento col quale affermava di ritenere la causa matura per la decisione: tale affermazione rappresenta congrua motivazione - seppure tacita - anche in ordine al diniego della CTU medica, che, il Giudice ha ritenuto inutile, essendo gli elementi in suo possesso tali da consentirgli la decisione anche in mancanza della consulenza, che, peraltro, non è un mezzo istruttorio. Tanto premesso l'appellata ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa rigettare l'appello proposto, poiché palesemente infondato;
conseguentemente accogliere l'appello incidentale proposto dalla deducente
[...]
in ordine alle spese di lite del primo grado erroneamente compensate;
con vittoria di Controparte_2 spese del giudizio di secondo grado”.”.
pagina 7 di 15 All'esito della rituale notifica dell'atto di appello non si è costituito il Controparte_3
Ne va, pertanto, dichiarata la contumacia.
[...] Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 9.1.2024, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c..
2. Ammissibilità dell'appello In via preliminare, va rilevata la tempestività dell'appello e la sua ammissibilità. Premesso che l'art. 342 c.p.c., nel testo modificato dall'art. 54 d.l. n. 83/2012 e vigente ratione temporis, esige che l'appello contenga a pena di inammissibilità: “1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado”, nonché “2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. Alla luce dei principi ribaditi anche dalla recente giurisprudenza di legittimità, detto disposto normativo va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, con la precisazione che resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (Cass., SS. UU, sent. n. 27199/2017). Difatti, atteso che anche ai fini del giudizio di ammissibilità dell'impugnazione non rilevano clausole astratte o formule di stile, bensì la sostanza e il contenuto effettivo dell'atto, deve concludersi che l'art. 342 c.p.c., come novellato dall'art. 54 d.l. 83/12, non esiga dall'appellante alcun “progetto alternativo di sentenza;
non esiga dall'appellante alcun vacuo formalismo fine a se stesso;
non esiga dall'appellante alcuna trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o di parti di essa”. Il novellato art. 342 c.p.c. esige, invece, dall'appellante: la chiara ed inequivoca indicazione delle censure che intende muovere alla sentenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto;
gli argomenti che intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione
(Cass., Sez. III, ord. n. 10916/2017; si vedano in tal senso anche Cass., Sez. VI, ord. n. 29958/2019). Ciò posto, l'atto di appello così come azionato, posto in essere sotto forma di un'ampia critica della decisione gravata, permette di individuare le doglianze mosse alla sentenza appellata, consistente nell'errata valutazione della prova. Del pari, sono chiare le ragioni poste a sostegno dell'appello incidentale formulato dalla compagnia assicurativa convenuta.
3. Principi applicabili al giudizio di appello Si premette che l'appello è mezzo di gravame limitato alle specifiche questioni avanzate dalle parti nell'atto di appello, principale o incidentale o in via di riproposizione mera, sulla base del principio tantum devolutum quantum appellatum (arg. ex art. 342 c.p.c. - 346 c.p.c.). Inoltre, l'accoglimento dell'appello principale rende necessario l'esame delle domande ed eccezioni proposte dall'appellato in primo grado, rimaste assorbite, nei limiti in cui siano state riproposte ex art. 346 c.p.c. nel giudizio di appello (sulla tempestività della stessa v. Sez. Unite, sentenza n. 7940 del 2019). Pertanto, in relazione alle eccezioni e domande non riproposte, le stesse devono ritenersi rinunciate ex art. 346 c.p.c..
Giova ricordare, infine, che il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio dispositivo, anche d'ufficio, correggerne, modificarne ed integrarne la motivazione, purché la modifica non concerna statuizioni adottate dal primo giudice con efficacia di giudicato e non si basi su elementi probatori che non siano già acquisiti al processo (cfr. Cass. Civ. n. 4945/1987, conforme: Cass. n. 696/2002; Cass. n. 4889/2016; Cass. n. 17681/2021).
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4. Nel merito
4.1. Il ragionamento seguito dal giudice di prime cure si può riassumere come segue. Il giudice di pace, dopo aver inquadrato la fattispecie per cui è causa nell'ambito applicativo dell'art. 2051 c.c., riassunti gli oneri di allegazione e prova che fanno capo al danneggiato ed al custode, ha rilevato che l'attore non ha provato la dinamica del sinistro e, conseguentemente, il nesso causale tra la cosa ed il danno lamentato. Ha ritenuto altresì, che difettasse la prova della riconducibilità della caduta alla presenza di un liquido, ritenendo che gli esiti della prova testimoniale risultavano contraddetti dalla documentazione in atti e, in particolare, dalla presenza di un corrimano lungo le scale e dall'assenza di riferimento al liquido nel verbale di accettazione del pronto soccorso in atti.
Di conseguenza, il giudice di pace ha rigettato la domanda attorea.
4.2. Si rileva come nella fattispecie in esame, la dedotta responsabilità del va ricondotta CP_3 all'art. 2051 c.c., avendo parte attrice lamentato l'omessa custodia del luogo teatro del sinistro. Ciò posto, l'azione di responsabilità per danni di cui all'art. 2051 c.c. implica accertamenti diversi rispetto all'azione ex art. 2043 c.c.; quest'ultima impone di accertare se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo dal quale sia derivato un pregiudizio a terzi;
nell'azione di responsabilità per danni da cosa in custodia, che ha carattere oggettivo, invece, si prescinde dal comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa, la cui funzione è quella di imputare la responsabilità a chi si trovi nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa;
tale qualificazione ha ricevuto una definitiva conferma nella sentenza n. 20943 del 30.6.2022 delle Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione, ove viene ribadito che “La responsabilità di cui all'art.
2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”. L'art. 2051 c.c., quindi, nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa;
non può escludersi, invero, che un'eventuale colpa venga fatta specificamente valere dal danneggiato, ma, trattandosi di azione ex art. 2051 cod. civ., la deduzione di omissioni o violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode può essere diretta soltanto a rafforzare la prova dello stato della cosa e della sua attitudine a recare danno, ai fini dell'allegazione e della prova del rapporto causale tra la prima e il secondo;
né è da escludere che, viceversa, sia il custode a dedurre la conformità della cosa agli obblighi di legge o a prescrizioni tecniche o a criteri di comune prudenza al fine di escludere l'attitudine della cosa a produrre il danno: in entrambi i casi si tratta di deduzioni volte a sostenere oppure a negare la derivazione del danno dalla cosa e non, invece, a riconoscere rilevanza al profilo della condotta del custode (Cass. Civ. ordinanze 10 febbraio
2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483).
4.3. In ordine alla tematica dell'onere della prova in capo al danneggiato, va ricordato che l'art. 2051 c.c., che stabilisce il principio della responsabilità per le cose in custodia, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare, oltre alla relazione custodiale, il nesso causale tra queste ultime e il danno ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (v. Cass. civ., n. 5910 del 2011).
Nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (cfr. Cass. civ. n. 2660 del 2013, nonché Cass. civ. n. 21212 del 2015). In questi casi, il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa va considerata nel suo normale interagire con il contesto pagina 9 di 15 dato, sicché una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante (v. Cass. civ., n. 2660 del 2013). Non incombe, invece, sul danneggiato anche l'onere di provare che l'evento sia l'effetto dell'assenza di presidi antinfortunistici (cfr. Cass. civ. n. 7125 del 2013).
Ne consegue la necessità, in questi casi, di ulteriori accertamenti quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode.
Allorché, infatti, venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (Cass. civ. n. 12895 del 22/06/2016, nonché n. 9315 del 03/04/2019, Sez. U., n. 20943 del 30/06/2022).
4.4. Una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (cfr. Cass. civ. n. 2660 del 2013). Peraltro, come recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, “la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso”, e ciò “in applicazione - anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma 1, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. n. 33074/2023). La condotta del danneggiato, quindi, nella motivata valutazione del giudice del merito, potrà assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa (Cass civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30775 del 22.12.2017, Cass. Civ. n. 27724 del 30.10.2018; Sez. 3, Ordinanza
n. 14228 del 23.5.2023).
Requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza (Cass. civ., Sez. 3 -, Ordinanza n. 14228 del 23.5.2023). Non occorre, quindi, che il contegno del danneggiato, oltre che colposo, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile. In tal senso, del resto, depone l'orientamento assolutamente maggioritario della Corte di Cassazione (tra le altre, Cass. 11.5.2017, n. 11526; Cass. 22.12.2017, n. 30775; Cass.30.10.2018, n. 27724, Cass., Sez. Un., 30.6.2022, n. 20943).
4.5. Appare chiaro, pertanto, che alla luce dei rilievi esposti l'art. 2051 c.c. contempla un criterio di imputazione della responsabilità volto a sollecitare chi ha il potere di intervenire sulla cosa all'adozione di precauzioni tali da evitare che siano arrecati danni a terzi (testualmente si esprime in questo senso
Cass. Civ. n. 23584 del 2013), al quale fa pur sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa;
quando il comportamento di tale secondo soggetto sia apprezzabile come incauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia pagina 10 di 15 concorso causale tra i due fattori costituisce valutazione squisitamente di merito, che va compiuta sul piano del nesso eziologico ma che comunque sottende un bilanciamento fra i detti doveri di precauzione e cautela (v. Cass. Civ. n. 2692 del 2014).
Dunque, quando la conclusione sia nel senso che, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa, la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi integrato il caso fortuito. Occorre evidenziare, infatti, che l'interdipendenza fattuale tra “res” inerte e comportamento dell'utente nella determinazione dell'evento dannoso è sempre stata tenuta in considerazione dalla giurisprudenza, ancorché variamente atteggiata sulle caratteristiche strutturali e congiunturali della “res” ai fini dell'interruzione del nesso causale (Cass. Civ. n. 34883 del 2021) o sul caso fortuito come elemento liberatorio della responsabilità (da ultimo Cass. Civ. n. 16568 del 2022).
In effetti, sia il fatto naturale (fortuito) sia la condotta umana (del terzo o del danneggiato) si pongono in relazione causale con l'evento di danno non nel senso della “interruzione del nesso tra cosa e danno” o del fortuito, quanto sul piano squisitamente eziologico, degradando il ruolo della res in custodia a mera occasione e non causa del danno e deprivandola della sua efficienza di causalità materiale o semplicemente attenuando la stessa [cfr. Cass. Civ. n.16034 del 2023, secondo cui “il dato normativo va, pertanto, applicato governando la costruzione funzionale dell'illecito in parola, e raccordandola con la modulazione dei rimedi ad esso conseguenti, vale a dire tenendo conto che il sistema risarcitorio si fonda non solo sulla capacità preventiva della colpa (giustizia correttiva), ma anche sul soddisfacimento di esigenze meramente compensative (giustizia redistributiva, cioè il trasferimento del peso economico di un evento pregiudizievole dal danneggiato su chi abbia la signoria della cosa) e, non da ultimo, muovendosi con la consapevolezza che quello causale, essendo un “giudizio” non su di un fatto, ma su di una relazione tra fatti, utilizzato per allocare i costi del danno, deve essere calibrato in relazione alla specifica fattispecie di responsabilità; costituisce, difatti, il proprium della responsabilità civile il presentarsi “a geometria variabile, perché moltiplica le sue possibilità a seconda degli istituti con cui si fonde, facendo scattare principi anche solo lievemente diversi ma con implicazioni notevoli sulla allocazione finale dei costi, sulla prevenzione, sulla sostenibilità nel tempo della sua promessa (il risarcimento del danno)”]. L'analisi sull'insieme dei fattori sopra evocati (res, caratteristiche della cosa, condotta umana, fattori naturali, intervento di un terzo) che tra loro interagiscono nella determinazione dell'evento, con l'approfondimento delle specifiche caratteristiche (anche di tempo e di luogo) emerse nel caso concreto, rappresenta lo strumento indispensabile proprio per una corretta analisi volta a ricostruire l'evento. 4.6. Alla luce dei principi richiamati è necessario valutare la fattispecie oggetto di esame sul piano della prova del nesso di causa tra la res in custodia e l'evento come concretamente verificatosi, e poi sul piano della valutazione - nella determinazione eziologica dell'evento - della condotta della parte danneggiata. A tal fine, la verifica va condotta alla luce del petitum e della causa petendi evocati dalla parte attrice nel giudizio di primo grado, essendo il diritto al risarcimento del danno un diritto eterodeterminato, sicché l'identificazione della domanda è conseguenza esclusiva dell'individuazione del relativo petitum e della relativa causa petendi. Giova rammentare, poi, che laddove la domanda abbia ad oggetto diritti eterodeterminati “l'attore deve indicare espressamente in citazione i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto non tanto indicando le ragioni giuridiche addotte a fondamento della pretesa avanzata quanto l'insieme delle circostanze di fatto che pone a base della propria richiesta, essendo compito del giudice individuare correttamente gli effetti giuridici derivanti dai fatti dedotti in causa. L'onere dell'attore di specificare i fatti costitutivi e l'obbligo del giudice di attenersi a questi costituiscono un presidio di garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa processuale del convenuto (Cass. n. 2357/2019). Chi giurisdizionalmente agisce avvia un meccanismo accertatorio che, quanto al fatto, è anche probatorio;
pagina 11 di 15 e in quest'ultimo caso l'allegazione ne è il presupposto imprescindibile in quanto circoscrive i fatti sui quali si correla al diritto di difesa, in quanto (cfr. Cass. sez. 2, 6 settembre 2002 n. 12980 e Cass. sez. 2, 15 febbraio 1983 n. 1165). Chi agisce in giudizio, non può proporre la sua domanda in modo generico, ma deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, sia in fatto, che in diritto” (da ultimo, Cass., sez. II, 16/04/2021, n.10141). 4.7. La domanda di risarcimento avanzata dall'attrice in primo grado è infondata e, per l'effetto, deve essere rigettata. In via assorbente è opportuno sottolineare che, pur ammettendo l'esistenza dell'evento dannoso lamentato, non vi è prova del suo rapporto di causalità con il bene in custodia.
Orbene, poiché il nesso causale rientra nell'onere (di allegazione e di prova) del danneggiato, è coerente ritenere che sia questi a dover comprovare la “causalità” della “res” nei termini sopra descritti (anche per il principio della cosiddetta “vicinanza della prova”), e non già il custode a doverla escludere;
benché talvolta la giurisprudenza si esprima ancora in termini di “fortuito” (accidentale o meno) per indicare l'esclusione del rapporto eziologico, deve ritenersi che l'onere della prova liberatoria gravante sul custode si ponga in un momento logico-giuridico successivo alla dimostrazione del rapporto causale e involga essenzialmente il concreto esercizio della custodia (cfr. Cass. civ. n. 8935 del 2013; Cass. civ. n. 6101 del 2013; Cass. civ. n. 783 del 2013; sulla prova della causalità incombente sul danneggiato, da ultimo Cass. civ. n. 7172 del 2022).
Dalla istruttoria espletata, nulla emerge sotto il profilo sopra evidenziato, pur prescindendo dalla attendibilità del teste escusso.
Ed infatti, dalla lettura della deposizione si evince agevolmente che il teste ha riferito in modo generico la modalità di accadimento dell'evento. Il teste, infatti, riferisce che “mentre saliva - la - il primo gradino ho visto che il piede scivolava Pt_1 e la signora cadeva”. Dalla dichiarazione del teste, invero, non si evince la precisa modalità di accadimento dell'evento. Innanzitutto, non si specifica se la signora si trovasse con entrambi i piedi già sul gradino al momento in cui “il piede scivolava”, ovvero con uno sul gradino e l'altro no e, in quest'ultimo caso, quale era il piede che scivolava.
Non è stato specificato, inoltre, con quale piede la scivolava, il destro o il sinistro, né la modalità Pt_1 della caduta. Ad esempio, non si comprende se la cadeva sulle scale o altrove, ovvero se cadeva Pt_1 in avanti o all'indietro, a destra o sinistra e con quale parte del corpo urtava con il suolo. Neppure viene chiarito se l'attrice imboccava il centro della scalinata, ovvero l'aveva iniziata a destra o sinistra.
Non si specifica neppure l'orario in cui è avvenuta la caduta. Il teste, infatti, nella deposizione indica solo: “la sera in cui è avvenuto l'infortunio”. In relazione al presunto liquido, inoltre, non si precisa dove lo stesso si trovasse. Il teste afferma che, dopo essersi avvicinato alla , notava del liquido trasparente (presumibilmente acqua), “sul Pt_1 gradino” (non si comprende quale ed in che punto) e “per terra”, affermando poi che il “gradino era scivoloso in quel punto”. Nella generica dinamica riferita dal teste, invero, neppure si può assumere uno specifico ruolo di questo liquido nella causazione della caduta della . Pt_1
Ed infatti, il teste non ha dichiarato di aver visto la cadere sul liquido, ma di aver notato la Pt_1 presenza di liquido trasparente sia sul gradino che a terra e, comunque, solo dopo essersi avvicinato;
sicchè nulla emerge sul fatto che lo scivolamento del piede e la successiva caduta sia avvenuto in corrispondenza della presenza del liquido in uno dei punti indicati dal teste.
Anche quanto alle conseguenze lesive, il teste in modo generico dichiarava che la riferiva dolore Pt_1 alla “gamba destra”. Il teste, inoltre, ha dichiarato di aver aiutato la , insieme ad altra persona, a dirigersi fino Pt_1 all'ascensore, sicchè nulla emerge risulta circa il trasporto della “nell'immediatezza del fatto” Pt_1
pagina 12 di 15 presso l'Ospedale. Il difetto di prova della circostanza, invero, consente di prescindere dalla successiva valutazione circa la compatibilità tra la deambulazione, anche se con ausilio, riferita dal teste e la frattura del perone distale che sarebbe conseguenza della caduta secondo la . Pt_1
Né sussistono ulteriori elementi da cui poter attingere per una precisa ricostruzione della dinamica del sinistro.
Sotto tale profilo, del resto, la domanda sconta una intrinseca genericità assertiva, dal momento che nulla viene precisato in ordine alle circostanze spaziali e temporali del sinistro (in effetti, è del tutto insufficiente l'indicazione effettuata in citazione in ordine alle “scale presenti nell'androne dell'immobile condominiale”, senza neppure precisare quando sarebbe avvenuta la caduta) e sulle modalità con le quali la sarebbe caduta (“a causa della sostanza liquida (..) rovinava per terra”). Pt_1 La stessa parte attrice in primo grado, infatti, si limita ad imputare la caduta alla “presenza di sostanza liquida sui gradini”. Alla genericità assertiva corrisponde una carenza probatoria, dal momento che, come già evidenziato, il teste non è stato è in grado di riferire in maniera specifica le concrete modalità con le quali la parte attrice
è venuta in contatto con la res ed è caduta.
Peraltro, ad una compiuta ricostruzione dei fatti non soccorre neppure la documentazione prodotta. In effetti, all'accesso al pronto soccorso l'attrice riferisce solo di una “caduta accidentale nell'androne del palazzo”, senza che risulti altra precisazione. Non risulta, pertanto, provata la concreta dinamica dell'accadimento e, in particolare, né in che modo la caduta – da scivolamento o altro - è avvenuta né l'esatto punto di contatto con il bene che avrebbe ingenerato il sinistro. L'attrice in primo grado, odierna appellante, si rifà impropriamente ed un ragionamento che introduce una presunzione di responsabilità in capo al custode, laddove giustifica la domanda ritenendo che, se la cosa fosse stata ben governata e controllata, non avrebbe arrecato alcun danno, mentre se il danno si verifica (fatto noto) si deve presumere che ciò sia avvenuto perché la cosa non è stata adeguatamente custodita (fatto ignoto).
Sul punto, invece, deve concordarsi con la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “non può quindi ritenersi sufficiente a tal fine (…) la prova che l'evento si sia semplicemente verificato in quell'area (vale a dire, che il sinistro e la cosa custodita si collocassero, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto), essendo necessario dimostrare che lo stesso sia stato concretamente provocato proprio dalla cosa in custodia e non da altri diversi fattori causali. In tale ottica e, quanto meno, a tal fine, in queste ipotesi, è dunque sempre necessario che sia allegata e provata dall'attore la dinamica del fatto, per quest'ultima intesa la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che determinano lo sviluppo di un evento, producendo determinati effetti” (v. Cass. Civ. n. 35991/2023). Correttamente, pertanto, il giudice di pace ha rilevato la mancata prova della dinamica dell'occorso e del nesso causale tra la res e l'evento.
Ed infatti, l'incertezza eziologica dell'evento di danno ricade negativamente sull'onerato (cfr. Cass. n. 209862023).
4.8. Peraltro, tali elementi istruttori nemmeno hanno consentito di ritenere dimostrata, in maniera univoca, l'obiettiva pericolosità dello stato dei luoghi e, in particolare, delle condizioni della scala, res priva di dinamismo interno rischioso. Invero la presenza “sui gradini” di una “sostanza liquida”, senza altra precisazione, è deduzione assertiva generica.
4.9. Anche volendo riqualificare la domanda proposta dalla parte attrice nella più generale cornice di cui all'art. 2043 c.c., come emerge delle conclusioni dell'atto di appello, il risultato non muterebbe perché non vi è prova del nesso causale tra il comportamento omissivo dedotto (mancata apposizione delle strisce antiscivolo) e la caduta dell'attrice.
4.10. Tali essendo gli esiti dell'appello, restano assorbite le ulteriori doglianze dell'appellante circa l'omessa ammissione della consulenza tecnica d'ufficio volta a quantificare il danno.
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5. L'appello incidentale. È noto che, con riferimento alle spese del primo grado di giudizio, nel caso di rigetto del gravame, il giudice d'appello non può modificare la statuizione del giudice di prime cure sulle spese processuali in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione (Cass. Ord. n. 1775/2017). Nella specie, invero, l'appellato costituito ha proposto specifico motivo di appello sulla compensazione delle spese del primo grado di giudizio, deducendo che la motivazione adottata dal giudice di pace (“La peculiarità della contesa induce il decidente a compensare le spese di lite”), non manifesta le ragioni della compensazione, ritenute non sussistenti nel caso di specie.
Per quanto la sentenza del giudice di prime cure non manifesti in modo esplicito le ragioni della compensazione, ciò di per sé non ne comporta la riforma. Partendo dal quadro normativo, ai sensi dell'art. 91 co. 1 c.p.c. le spese di lite seguono il principio di soccombenza, ai sensi del quale la parte soccombente deve essere condannata al rimborso delle spese di lite a favore della controparte. L'art. 92 co. 2 c.p.c. contempla delle ipotesi di temperamento del principio di soccombenza e ‒ nella sua formulazione vigente ratione temporis in seguito alla riforma di cui all'art. 13 del d.l. 12.09.2014, n. 132, convertito in l. 10.11.2014, n. 162 ‒ prevede la possibilità di provvedere alla compensazione parziale o per intero delle spese di giudizio unicamente nelle ipotesi di soccombenza reciproca ovvero nel caso di novità della questione trattata o, ancora, di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. A ciò si aggiunga che la Corte costituzionale, con sentenza n.77/2018, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 92 c.p.c. co. 2, nel testo introdotto dal d.l. n. 132/2014, laddove non è ivi prevista la possibilità di compensare tra le parti, parzialmente o per intero, le spese processuali anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
È, tuttavia, necessaria la specifica motivazione di dette gravi ed eccezionali ragioni, in quanto clausola generale che conferisce all'art. 92 co. 2 c.p.c. il carattere di norma elastica, adattabile ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice di merito (cfr. Cass., Sez. III, ord. n. 22333/2017; Cass. SS. UU., sent. n. 2572/2012), il quale è chiamato ad individuare quelle concrete situazioni al ricorrere delle quali può corrispondere a giustizia derogare, in tutto o in parte, alla disciplina del carico delle spese secondo la regola della soccombenza (cfr. Cass., Sez. II, ord. n. 21427/2018). Orbene, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c. ‒ così come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. 132/2014 e dalla sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale ‒ la compensazione delle spese può essere disposta, oltre che nel caso della soccombenza reciproca, nelle ipotesi di assoluta novità della questione o di mutamento giurisprudenziale rispetto alle questioni dirimenti, nonché nelle analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni dirimenti e in quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall'articolo 92 co. 2 c.p.c. (cfr. Cass., Sez. VI-2, ord. n. 4696/2019). Ciò posto, nella specie ricorrevano grado le gravi ed eccezionali di compensazione delle spese di lite nel giudizio di primo grado.
Ed infatti, non può sottacersi che la partecipazione dell'odierna appellante incidentale al giudizio di primo grado, quale terzo chiamato, risultava pienamente giustificata dalle difese svolte dall'allora convenuto Controparte_3
Inoltre, la pronuncia di primo grado non ha escluso la ricorrenza del sinistro occorso alla , ma la Pt_1 prova, della quale la danneggiata era gravata, dell'esistenza del nesso causale tra la res ed il danno. Trattasi, in questo caso, di un accertamento fattuale che rivela la complessità della vicenda e, dunque, l'incertezza sull'esistenza del diritto, dipanata, poi, solo dall'interpretazione delle risultanze istruttorie;
complessità che, invero, si manifesta con maggiore evidenza se solo si considera l'incertezza giurisprudenziale sulla questione all'epoca dell'introduzione del giudizio di primo grado. Ed infatti, come evidenziato anche dalla motivazione della presente sentenza, nella materia oggetto di pagina 14 di 15 esame si è registrato un mutamento giurisprudenziale (il riferimento è alle ordinanze Cass. Civ. n. 2480, 2481, 2482 e 2483 del 2018, che hanno “sottoposto a revisione i principi sull'obbligo di custodia”), non ancora consolidatosi all'epoca dell'introduzione del giudizio di primo grado. Tant'è che nell'anno 2022 le Sezioni Unite, con la decisione n.20943 del 30/06/2022, successiva anche all'introduzione del giudizio di appello, sono nuovamente intervenute sul tema. Tutti gli elementi predetti, dunque, unitamente considerati, rappresentano motivi idonei a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c., come interpretato alla luce della pronuncia della Corte costituzionale. In definitiva, l'appello incidentale va rigettato.
6. Le spese processuali
Le spese di lite del presente grado possono essere compensate, in ragione della reciproca soccombenza delle parti, alcuna delle quali ha visto accogliere in modo integrale le proprie conclusioni. Tenuto conto del disposto di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, nel caso di specie, si dà atto della sussistenza di questi presupposti perché l'impugnazione, principale ed incidentale, proposta è stata integralmente respinta.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. DICHIARA la contumacia di Controparte_3
2. RIGETTA l'appello principale proposto da e l'appello incidentale proposto da Parte_1 [...]
e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 287/2021 del Giudice di Pace di Rossano;
Controparte_2
3. COMPENSA le spese di lite;
4. DÀ ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, principale ed incidentale, proposta a norma del comma 1 bis dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002, se dovuto;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti. Così deciso il giorno 21.6.2025
Il Giudice
Dott. Eduardo Bucciarelli
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, nella persona del Giudice, dott. Eduardo Bucciarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2184/2021, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. FORMICHELLA Parte_1 C.F._1
FRANCESCO in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliata come in atti
APPELLANTE contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATO CONTUMACE
E
(P.IVA , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. MARIOLINO CONTE in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliata come in atti
APPELLATO ED APPELLANTE INCIDENTALE
Ragioni in fatto e diritto della decisione
1. I fatti di causa e le conclusioni delle parti.
1.1. Con atto di citazione, notificato il 2.9.2021 ed iscritto a ruolo il 13.9.2021, ha Parte_2 proposto appello avverso la sentenza n. 287/2021, emessa dal GIUDICE DI PACE DI ROSSANO depositata il giorno 1.7.2021 e notificata il 3.8.2021, con la quale è stata rigettata la domanda dell'odierna appellante, con compensazione delle spese di lite.
Nel giudizio n. 353/2020 R.G., instaurato dinanzi al GIUDICE DI PACE DI ROSSANO, Pt_1 ha convenuto in giudizio il deducendo che:
[...] Controparte_3
Il giorno 04/11/2018 in agro del Comune di Corigliano Rossano, area urbana di Rossano, precisamente in via Carducci 34, all'interno dell'immobile condominiale del condominio
[...]
, la signora rimaneva vittima di un infortunio procurato da CP_1 Parte_1 negligenza nella gestione di parti comuni dell'edificio condominiale;
− nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto che precede, l'attrice, nel mentre si accingeva a salire le scale presenti nell'androne dell'immobile condominiale, a causa della presenza di sostanza liquida sui gradini, in uno all'assenza sui gradini di strisce antiscivolo, oltre alla mancata segnalazione del pericolo per la presenza di liquido sul pavimento, rovinava per terra procurandosi lesioni che necessitavano di cure ospedaliere nel vicino nosocomio;
− nell'immediatezza del fatto l'attrice veniva trasportata presso il vicino ospedale di Rossano, ove, dopo pagina 1 di 15 averla sottoposta ad accertamento clinico strumentale, gli veniva diagnosticato “frattura perone distale dx”, compro rognosi di giorni 30 salvo complicazioni;
− la convalescenza perdurava sino alla data del 15/02/2019 allorquando l'attrice veniva dichiarata clinicamente guarita con la presenza di postumi invalidanti. In data 22/03/2019 si sottoponeva a visita medico legale presso il dottore , il quale accertava la presenza di invalidità Persona_1 permanente quantificata nella misura percentuale del 5% derivante dalle patologie riportate in diagnosi, ed in particolare accertava la presenza di poste invalidanti derivanti da “frattura spiroide del perone della gamba destra, trattata chirurgicamente e contenuta in apparecchio gessato”, oltre a quantificare la invalidità temporanea totale in giorni 35 al 100% e parziale in giorni 68 al 50%, necessaria al trattamento riabilitativo. Accertava altresì la compatibilità delle lesioni rispetto alla modalità di accadimento dell'infortunio;
− pertanto, facendo riferimento agli ordinari criteri di calcolo utilizzando la tabella predisposta dell'articolo 139 del codice delle assicurazioni private, il danno patito dall'attrice deve essere così quantificato 35 giorni al 100% per ITT e 68 giorni al 50% per ITP, per un totale di euro 3.276,81, ed euro 4.855,08 per invalidità permanente;
euro 2.710,36 per danno morale, o meglio personalizzazione del danno in virtù delle modalità di accadimento del sinistro ed in virtù dei patimenti e delle sofferenze fisiche e morali subite dall'attrice;
− a titolo di danno patrimoniale l'attore è creditore delle spese mediche sostenute per un complessivo ammontare di euro 70,00, così giungendo ad un ammontare complessivo di euro 10.912,25 a titolo di danno non patrimoniale e patrimoniale;
− stante la dinamica del sinistro, ai sensi dell'articolo 2051 c.c., appare inconfutabile la responsabilità del convenuto, ente proprietario delle scale sulle quali si verifica l'infortunio; CP_3
− l'odierno convenuto non ha segnalato in alcun modo la presenza di liquidi sul pavimento, ciò ha contribuito in maniera determinante alla caduta dell'attrice avendo omesso di apporre le strisce antiscivolo, che avrebbero di certo contribuito ad evitare la caduta;
− il convenuto è stato regolarmente messo in mora con denuncia di sinistra effettuata CP_3 all'amministratore pro tempore, ma non vi è stato alcun ristoro dei danni patiti dalla signora
, né totale né parziale. Parte_1
Tanto premesso, ha formulato le seguenti conclusioni: Parte_1
“ (..) rigetta ad ogni contraria istanza, accertato che l'infortunio è avvenuto in data 04/11/2018 in agro del Comune di Corigliano Rossano, a.u. Di Rossano, in via G. Carducci 34, all'interno dei locali condominiali, si è verificato per esclusivi fatti e colpa del Controparte_3
[... di Rossano via G. Carducci 34, in particolare per avere omesso, ai sensi dell'articolo 2051 c.c., di manutenere le parti condominiali in modo di evitare che si verificassero infortuni come quello per cui è causa non avendo apposto cartelli atti a segnalare la presenza di liquidi sul pavimento, oltre a non aver installato le prescritte strisce antiscivolo sui gradini delle scale interne, rendendo in tal modo le scale pericolose e creando un pericolo non percepibile usando la ordinaria dirigenza e che, di conseguenza, ha costituito una c.d. “Insidia o trabocchetto”, e per l'effetto condanni il convenuto condominio al risarcimento dei danni, tanto patrimoniali quanto non patrimoniali, tutti inclusi e nessuno escluso, in favore della signora nella somma di euro 10.912,25, con espressa clausola di Parte_1 contenimento entro i limiti della competenza per valore del giudice di pace infra competenza del giudice adito, o in quella maggiore o minore che sarà ritenuta per ragione e giustizia all'esito della fase istruttoria, in ogni caso, si ribadisce, infra competenza per valore del giudice adito, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284 comma uno c.c., dalla data dell'infortunio alla data di notifica del presente atto di citazione, e al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. a far data dalla notifica del presente atto di citazione fino all'effettivo soddisfo, il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi a ex articolo 93 c.p.c. in favore del sottoscritto antistatario procuratore”. Nel giudizio si è costituito il convenuto con comparsa di costituzione con chiamata di terzo, deducendo che: pagina 2 di 15 − conviene con la ricostruzione fattuale operata da parte attrice, secondo la quale in data 04/11/2018 si verificava l'infortunio della signora , la quale, nel mentre si accingeva a salire le Parte_1 scale dell'androne dell'immobile non avvedendosi nella presenza di alcune macchie CP_4 sul gradino, scivolava rovinosamente in terra procurandosi lesioni per le quali si rendeva necessario il suo trasporto presso il locale nosocomio;
− allo stato la domanda attorea risulta sfornita di supporto probatorio quantomeno indiziario, evidenziato che il non può essere ritenuto responsabile nel caso di danni subiti da terzi CP_3 che, come nel caso di specie, utilizzando l'ordinaria diligenza avrebbero potuto evitare, Si contesta tanto l'entità delle lesioni denunciate quanto la richiesta economica riconducibile a dette lesioni in quanto spropositata e non provata;
− Il convenuto condominio, rispetto ai danni causati a terzi da caduta all'interno dell'immobile condominiale, è coperto da polizza assicurativa stipulata con l'impresa di assicurazioni
[...]
un contratto avente numero 6015962 AA;
Controparte_2
− il convenuto di condominio, in ossequio le condizioni generali di polizza, ha regolarmente notiziato l'impresa di assicurazione chiedendole di attivarsi al fine di manleva. Sta di fatto che l'impresa di assicurazione ha ritenuto di non dover procedere al risarcimento del danno richiesto;
− ferma la contestazione rispetto dei danni rispetto alla risarcibilità degli stessi, si ritiene che gli stessi siano risarcibili e come tali l'impresa di assicurazione avrebbe dovuto evitare il presente giudizio e il suo comportamento dovrà essere valutato ai sensi dell'articolo 116 c.p.c. relativamente alle spese di giudizio sostenute e da sostenere da parte del . CP_3
Tanto premesso, la parte convenuta, previa richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia assicurativa, con richiesta di differimento della prima udienza, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “B. Rigettare la domanda attorea in quanto il danno richiesto nel suo ammontare è spropositato e comunque indimostrato;
C. In via subordinata, qualora dovesse ritenere il convenuto condominio tenuto alla corresponsione di qualsivoglia somma a titolo di Controparte_1 responsabilità civile verso terzi, dichiari la terza chiamata tenuta a Controparte_2 pagarle, e per l'effetto, la condanni a tenere indenne il convenuto condominio da qualsivoglia conseguenza derivante da responsabilità civile (..)”. Autorizzata la chiamata in causa della Compagnia assicurativa, si è costituita in giudizio la
[...] he, richiamati i fatti di causa, ha dedotto: Controparte_2
in ordine alla chiamata in causa, si evidenzia come il non abbia trasmesso copia dell'atto CP_3 di citazione né la contrariamente a quanto riferito nell'atto di citazione Controparte_2 per chiamata in causa, ha formulato alcun diniego;
− l'applicazione delle regole di cui all'articolo 2051 presuppone sempre che il danneggiato dimostri l'effettivo verificarsi del fatto dannoso il nesso di causalità tra la cosa in custodia del danno e, ancora, ove la cosa in custodia sia statica inerte, che lo stato dei luoghi presentava un obiettivo la situazione di pericolosità tale da rendere molto probabile se non inevitabile il danno;
− si evidenzia come dall'esame della documentazione fotografica allegata emerge che il luogo dell'oggetto dell'asserito infortunio si presenta in ottime condizioni di manutenzione, tanto che all'altezza dei primi due gradini che dei successivi è presente un corrimano, che se utilizzato esclude del tutto la possibilità di cadute anche in presenza di liquidi non meglio specificati;
− la mancata indicazione dell'orario oltre a non consentire alcuna valutazione in ordine al nesso causale per quanto attiene il tempo intercorso fra l'accadimento del fatto e l'accesso al P.S., non consente di poter dedurre in ordine alla visibilità nei gradini, se non evidenziando che ove i fatti si fossero verificati nelle ore diurne, come si evince dalla foto, l'androne è ben illuminato alla luce naturale, mentre ove si fossero verificati in orario notturno, la presenza dell'impianto di illuminazione avrebbe reso visibile sia i gradini che il presunto liquido;
− lo stato dei luoghi era comunque perfettamente conosciuto e conoscibile dall'attrice posto che la risiede nello stabile;
pagina 3 di 15 − la domanda è altresì infondata in ordine al quantum. La somma richiesta non trova alcun supporto probatorio e va provato il nesso causale. Nulla potrà essere risarcito a titolo di danno patrimoniale all'infuori delle spese mediche documentate e riconosciute in connessione alle lesioni subite. Quanto al danno morale, essendo danno conseguenze non danno evento, dovrà essere rigorosamente provato, ove comunque precedentemente allegato, non potendosi supporre che esso sia comunque automaticamente insito nell'evento. Non pare che parte ricorrente abbia allegato che dal sinistro sia derivata una sofferenza morale, consistente in intimo turbamento dell'animo, che superi la soglia di tale gravità da poterlo configurare come pregiudizio di diritto costituzionalmente protetto, e che la sofferenza morale subita si distingua in modo particolare da quella normalmente insita nella lesione;
− nell'ipotesi in cui la compagnia di assicurazioni dovesse essere ritenuta obbligata alla manleva, si evidenzia che, ove l'attrice condomina sia proprietaria dell'immobile ove risiede, l'importo da liquidare dovrà essere decurtato in proporzione alla quota millesimale di proprietà. Tanto premesso, la terza chiamata ha chiesto: “In via preliminare, accertare e statuire la propria incompetenza per valore, in favore del tribunale di Castrovillari con vittoria di spese e competenze;
2 nel merito accertare e statuire che nessuna responsabilità è da attribuire al convenuto nella CP_3 produzione del sinistro de quo, ritenendo invece unica responsabile la attrice stessa e, conseguentemente rigettare la domanda per come proposta nei confronti del e della deducente con vittoria di CP_3 spese e competenze;
nella denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere sussistente la responsabilità del condominio ed operatività della polizza, contenere l'indennizzo nei limiti del danno che risulti provato in corso di giudizio, detratte le franchigie di polizza e detratta la quota in capo all'attrice stessa se proprietaria dell'immobile di residenza con compensazione delle spese e competenze, rigettando, altresì, la richiesta di rimborso delle spese legali del condominio assicurato, non dovuto per le cose dette in precedenza”. Ciò posto, all'esito della prova testimoniale il Giudice di Pace ha ritenuto la causa matura per la decisione e rinviato per la precisazione delle conclusioni. Con la gravata sentenza il GdP ha rigettato la domanda. 1.2. ha, quindi, promosso il presente giudizio impugnando la sentenza del giudice di prime Parte_1 cure, deducendo:
- “1) VIOLAZIONE DI LEGGE ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 115 e 116 CPC IN
RELAZIONE ALL'ARTICOLO 2697 C.C. IN ORDINE ALLA VALUTAZIONE DELLE PROVE
OFFERTE AL VAGLIO DEL GIUDICE, per non aver, il giudice di prime cure, valutato
CORRETTAMENTE la prova testimoniale offerta da parte attrice e per non aver rilevato la inottemperanza dell'onere probatorio gravante sulle parti convenute”. Si legge testualmente nella sentenza appellata che: “....nel caso di specie è proprio la dinamica del sinistro e, conseguentemente, il nesso causale tra cosa e danno a rimanere sprovvista di valido supporto probatorio. Infatti, la caduta dell'attrice, a causa di un liquido trasparente (il teste escusso ha dichiarato presumo fosse acqua ma non sono sicuro) presente sul gradino delle scale condominiali e per terra, non ha trovato alcun valevole riscontro probatorio, anzi ribattuta da altre circostanziate circostanze. Al riguardo non appaiono affidabili le dichiarazioni rese dell'unico teste indotto dall'attrice, la cui presenza sul luogo del sinistro non è stata neppure indicata nella denuncia di sinistro...sottoscritta DALL'AMMINISTRATORE DEL
CONDOMINIO...orbene si devo riportare i passaggi più significativi delle dichiarazioni rese dal teste
.....ho visto la signora toscano che nel mentre saliva i primi gradini che sono posti Testimone_1 prima dell'androne...ho visto il piede scivolare e la signora cadeva...preciso che i gradini non erano muniti di strisce antisicivolo dopo la caduta ho visto che sul gradino e per terra vi era del liquido trasparente, presumo fosse acqua ma non ne sono sicuro...Posso dire altresì che comunque quel punto era scivoloso e che il liquido non si vedeva...preciso che al momento della caduta non vi erano cartelli atti a segnalare la presenza di pavimento bagnato così come non cera nessun passamano. Se questo sia stato successivamente installato questo non lo so. Posso dire che ho visto la signor a che quando cadeva cercava di trovare un punto d'appiglio ma visto che il passamano non c'era rovinava per terra.....ritiene questo decidente poco attendibile la deposizione apparsa generica e compiacente ai fatti prospettati
pagina 4 di 15 nell'atto introduttivo ma soprattutto sconfessata dalle risultanze documentali dirette ad escludere sia che le scale condominiali fossero prive di corrimano, sia che la caduta sia stata provocata da liquido. Ed invero dalla documentazione fotografica allegata dalla compagnia assicurati va allegata al fascicolo di parte, è risultato che le scale del sono provviste di appositi corrimano. Ancora dal certificato CP_3 medico rilasciato dal pronto soccorso in data 4.11.2018 ed in particolare tra le circostanze del trauma risulta dichiara to “incidente domestico” e nella parte dell'anamnesi “riferita caduta accidentale nell'androne del palazzo”, senza alcuna relazione della caduta dalle scale condominiali a causa di un liquido trasparente......In altre parole, il referto di PS, ai sensi del l'art 2700 c.c. Fa piena prova del fatto che la parte abbia dichiarato al medico di turno di essersi procurato il trauma accidentale al luogo di residenza (luogo dell'evento) dell'evento)”. Ebbene, dalla lettura della parte di motivazione appena esposta emerge in maniera chiara ed inequivocabile che il giudice di prime cure sia incorso in violazione di legge dal momento che non è dato comprendere quali siano le motivazioni che lo hanno indotto a ritenere il testimone compiacente visto e considerato che la sua deposizione è genuina e specifica rispetto ai fatti contenuti nei capitolati di prova ad egli demandati. Rispetto alla circostanza in base alla quale la deposizione sarebbe stata sconfessata dalla documentazione fotografica si rappresenta come in effetti il
Giudice di prime cure non abbia in alcun modo considerato che le fotografie prodotte dalla convenuta impresa di assicurazioni siano state scattate da un perito fiduciario della convenuta medesima in seguito alla notifica dell'atto di citazione e non già all'atto della denuncia dell'infortunio fatta dal suo CP_3 assicurato. Così come addebita la mancata indicazione del nominativo al teste non contenuta in atto non proveniente dalla signora o dal suo patrocinatore bensì dal convenuto, al giusto lettor e ogni CP_3 determinazione sul punto. Il testimone, infatti, su domanda di questa difesa, rappresentava che al momento della caduta non vi fosse il passamano ma che non sapeva se in seguito questo presidio fosse stato installato. Ebbene, il Giudice, invece di considerare che il e la impresa di assicurazioni CP_3 da questi chiamata in causa avevano omesso di fornire la prova in ordine alla presenza del passamano nel momento in cui il fatto si è verificato (4.11.2018) nell'androne delle scale fosse presente il corrimano oppure no, dà per scontato che siccome nel 2020 (anno in cui le foto sono state scattate) il corrimano era presente lo fosse anche nel 2018. Di certo nel caso di specie il Giudice si sostituisce alla parte deducendo circostanze ad ella non rappresentate dalla parte che invece avrebbe dovuto eccepirlo, non trattandosi di circostanze rilevabili di ufficio. È d'uopo, quindi, eccepire il difetto di valutazione delle prove ai sensi dell'articolo 116 c.p.c. in cui è incorso il Giudice di prime cure, dal momento che ha interpretato le risultanze probatorie discostandosi dal reale valore probatorio delle prove stesse. In particolare, ad avviso dell'appellante, il Giudice erra nel momento in cui ritiene il teste compiacente basando detta affermazione sulla prova, che a dire del giudice di primo grado è stata offerta dalla terza chiamata in causa impresa di assicurazioni, la quale avrebbe fornito fotografie dalle quali risulta la presenza del corrimano, senza però considerare che le fotografie sono state scattate a distanza di circa due anni dalla verificazione dell'evento fonte di danno. Così come erra nel valutare quanto indicato nel referto del pronto soccorso come dichiarazioni fondanti il fatto che la signora sia caduta per colpa ascrivibile ad un suo Pt_1 comportamento incauto (senza specificare quale sarebbe questo incauto atteggiamento), ciò sul presupposto in base al quale nel referto di pronto soccorso sarebbe presente la dicitura “ dichiara di essere caduta accidentalmente nell'androne delle scale del ” ed avrebbe omesso di CP_3 specificare che il tutto sarebbe stato causato dalla presenza di liquido per terra. Ebbene, è chiaro ed evidente che detta valutazione è incongruente oltre che distante dal reale apporto probatorio offerto al suo vaglio dalle parti. Se poi si considera che la norma di cui all'art 2697 a chiare lettere dispone che è onere della parte dimostrare i fatti posti a fondamento delle proprie deduzioni, bisogna chiaramente eccepire che il Giudice indica presente in atti una prova che in realtà è inesistente e sicuramente non presente negli atti del processo: il convenuto o la impresa di assicurazioni avrebbero dovuto CP_3 fornire la prova che in data 4.11.2018 le scale erano munite di corrimano non potendosi ritenere raggiunta la prova sulla base di due fotografie scattate a distanza di 2 anni dal fatto originativo del diritto risarcitorio vantato dall'appellante. Nessuna prova in contrasto con la testimonianza, valida ed efficace, è stata fornita pagina 5 di 15 dalle controparti. Si ribadisce, ulteriore errore di valutazione si concreta nella errata valutazione di quanto contenuto nel referto di Pronto Soccorso. A differenza di quanto detto dal Giudice di prime cure, quanto contenuto nel referto induce univocamente a ritenere che la appellante abbia effettivamente subito la caduta nell'androne delle scale a causa di una insidia costituita da presenza di liquido sul pavimento e assenza di strisce antiscivolo, presidio stabilito proprio ad evitare la verificazione di fatti come quelli per cui è causa;
- “2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE PER AVER RIGETTATO LA RICHIESTA DI CTU MEDICO LEGALE IN ASSENZA DI MOTIVAZIONE”. Accogliendo le motivazioni di cui al primo motivo di appello il giudice di prime cure avrebbe dovuto accogliere l'istanza formulata dall'attrice di ammissione della CTU medico legale avendo la parte convenuta contestato la quantificazione operata sulla scorta di perizia medico legale di parte. Ebbene, nonostante la richiesta di remissione della causa sul ruolo istruttorio previa ammissione del mezzo di prova richiesto, il Giudice, senza esplicitamente rigettare l'istanza, trattiene la causa in decisione evitando, persino in sentenza, di motivare la mancata ammissione della prova richiesta. Sin da ora, pertanto, si chiede che il Giudice dell'appello, ammetta la consulenza tecnica di ufficio medico legale finalizzata a confermare le conseguenze patologiche e la durata e postumi della convalescenza in conformità alle prove documentali fornite da parte attrice. Tanto precisato, l'appellante ha chiesto a questo Tribunale: “In via preliminare dichiarare la nullità della sentenza o la parziale riforma di essa nelle parti indicate nella parte motiva del presente atto di appello da intendersi per integralmente infrascritte e riportate nelle presenti conclusioni, e per l'effetto dichiarare la responsabilità ai sensi dell'art 2051 o in via subordinata ai sensi dell'art 2043 c.c. Del convenuto per aver omesso di predisporre tutte le necessarie cautele atte ad evitare che terzi CP_3 potessero subire lesioni nell'uso normale dell'immobile Ciò accertato e dichiarato voglia CP_4 disporre l'ammissione della perizia medico legale sulla persona della signora e quindi Parte_1 voglia condannare i convenuti in solido al risarcimento del danno subito dall'appellante. Nel merito.
Voglia l'adito Tribunale, previa riforma della sentenza impugnata, così dichiarare: Accertata e dichiarata la piena ed esclusiva responsabilità di parte convenuta ai sensi dell'art 2051 c.c. nel sinistro per cui è causa, accogliere per l'intero la domanda e conseguentemente voler condannare i convenuti in solido al risarcimento di tutti i danni fisici e morali, materiali patrimoniali nessuno escluso, che, sulla base della consulenza medico legale di parte allegata al fascicolo di primo grado si quantificano nella somma di euro 10.912,25 , (di cui euro 3.276,81 a titolo di invalidità temporanea 35 giorni al 100% per
ITT e 68 giorni al 50% per ITP (di cui euro 1.662,15 per ITT ed euro 1.614,66 per IT P), Euro 4.855,08 per Invalidità Permanente (5% secondo la tabella Cod. Ass. Priv., a ciò preposta facendo riferimento all'età del danneggiato al momento dell'infortunio); Euro 2.710,36 per c.d. “danno morale”, o meglio personalizzazione del danno in virtù delle modalità di accadimento del sinistro ed in virtù dei patimenti e delle sofferenze psichiche e morali subite dall'attrice) con espressa clausola di contenimento entro i limiti della competenza per valore del Giudice di Pace, o a quella maggiore o minore che sarà ritenuta per ragione e Giustizia all'esito della fase istruttoria, in ogni caso, si ribadisce, infra competenza per valore del Giudice adito, oltre interessi al tasso di cui all'art 1284 comma 1 c.c. dalla data dell'infortunio alla data di notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, e al tasso di cui all'art
1284 comma 4 c.c. a far data dalla notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e fino all'effettivo soddisfo. In via subordinata in caso di ammissione della chiesta CTU medico legale voglia il Tribunale adito, in funzione di giudice dell'appello, in riforma della sentenza appellata, accertata e dichiarata la responsabilità solidale dei convenuti in ordine al risarcimento dei danni subiti dalla signora , voglia condannare i convenuti in solido al pagamento della somma da Parte_1 quantificare in base alle risultanze della espletanda CTU medico legale in applicazione dei criteri di calcolo di cui all'art 139 D.L.vo 209/2005, applicabile al caso di specie, oltre interessi al tasso di cui all'art 1284 comma 1 c.c. dalla data dell'infortunio alla data di notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, e al tasso di cui all'art 1284 comma 4 c.c. a far data dalla notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e fino all'effettivo soddisfo. In ogni caso con vittoria
pagina 6 di 15 di spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarre ai sensi dell'art 93 c.p.c. In favore del sottoscritto antistatario procuratore”. A seguito della notifica dell'atto di citazione in appello si è costituita in giudizio, con comparsa depositata il 15.11.2021 , deducendo: Controparte_2
− Si costituisce in giudizio la , impugnando e contestando la domanda di parte Controparte_2 appellante, perchè infondata, in an e quantum, e contestualmente proponendo appello incidentale avverso la detta sentenza nella parte in cui, dopo aver rigettato integralmente la domanda avversaria, si afferma 'La peculiarità della contesa induce il decidente a compensare le spese di lite'. Secondo la giurisprudenza di merito e di legittimità, il Giudice può disporre la compensazione delle spese, al di fuori dell'ipotesi di soccombenza parziale (che nel caso specifico non è configurabile, essendo stata totalmente rigettata la domanda della parte attrice) soltanto in presenza delle "gravi la pretestuosità, l'infondatezza delle argomentazioni e l'artefatta ricostruzione dei fatti posti a sostegno dell'appello; ed eccezionali ragioni”. La giurisprudenza della Cassazione ha, nel tempo, chiarito che tali ragioni non possono essere rappresentate dal generico riferimento alla "peculiarità̀ della materia”, come è avvenuto nel caso di specie, essendo necessaria, al contrario, 'l'indicazione di specifiche circostanze o aspetti della decisione, sì da rendere possibile il controllo sulla sussistenza dei presupposti richiesti dalla norma'. Nella sentenza de qua non vi è il benché minimo riferimento, in parte motiva o altrove, a quali aspetti o circostanze della fattispecie decisa relativa al risarcimento del danno a seguito di una caduta su una scala condominiale abbiano rappresentato questioni peculiari tali da giustificare l'eccezione al principio della soccombenza. Per tale motivo la detta sentenza dovrà essere modificata con pronuncia di condanna della parte attrice al pagamento delle spese e competenze di giudizio nei confronti delle controparti;
− In ogni caso l'appello proposto da parte attrice avverso la sentenza del Giudice di pace di Rossano, volta ad ottenere il risarcimento del danno a seguito della caduta dell'attrice, è del tutto infondato, e come tale, deve essere rigettato. Le censure mosse alla sentenza sono assolutamente prive di fondamento: correttamente il Giudice di pace ha evidenziato come parte attrice non abbia adempiuto all'onere della prova della esistenza del nesso causale fra il danno subito e la caduta, come verificatasi effettivamente. La valutazione in ordine alla non affidabilità di quanto riferito dall'unico teste è stata congruamente motivata dal giudice di primo grado. In ordine alla prova documentale - relativa alla presenza del corrimano sulle scale - parte appellante afferma che il corrimano è stato apposto solo successivamente alla caduta della signora , senza fornire alcuna prova al riguardo. Come Pt_1 correttamente evidenziato dal Giudice, nel meccanismo dell'art.2051 c.c., l'onere probatorio incombente sul custode, quello cioè relativo alla sussistenza del caso fortuito, viene in considerazione solo dopo che il danneggiato abbia dimostrato il nesso causale fra il danno e la caduta. Di fronte alla prova documentale - inequivocabile - che le scale erano munite di corrimano (circostanza che evidentemente pone in colpa la stessa danneggiata per non averlo utilizzato) - era onere della parte attrice dimostrare - con idonea documentazione, e non con la sola dichiarazione testimoniale, che alla data della caduta il corrimano non c'era. Di nessun pregio è anche l'altra doglianza, relativa alla mancata motivazione sul diniego della CTU medica, dal momento che a seguito della richiesta fatta alla udienza del 27.05.2021, il Giudice si riservava di decidere. In pari data emanava provvedimento col quale affermava di ritenere la causa matura per la decisione: tale affermazione rappresenta congrua motivazione - seppure tacita - anche in ordine al diniego della CTU medica, che, il Giudice ha ritenuto inutile, essendo gli elementi in suo possesso tali da consentirgli la decisione anche in mancanza della consulenza, che, peraltro, non è un mezzo istruttorio. Tanto premesso l'appellata ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa rigettare l'appello proposto, poiché palesemente infondato;
conseguentemente accogliere l'appello incidentale proposto dalla deducente
[...]
in ordine alle spese di lite del primo grado erroneamente compensate;
con vittoria di Controparte_2 spese del giudizio di secondo grado”.”.
pagina 7 di 15 All'esito della rituale notifica dell'atto di appello non si è costituito il Controparte_3
Ne va, pertanto, dichiarata la contumacia.
[...] Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 9.1.2024, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c..
2. Ammissibilità dell'appello In via preliminare, va rilevata la tempestività dell'appello e la sua ammissibilità. Premesso che l'art. 342 c.p.c., nel testo modificato dall'art. 54 d.l. n. 83/2012 e vigente ratione temporis, esige che l'appello contenga a pena di inammissibilità: “1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado”, nonché “2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. Alla luce dei principi ribaditi anche dalla recente giurisprudenza di legittimità, detto disposto normativo va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, con la precisazione che resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (Cass., SS. UU, sent. n. 27199/2017). Difatti, atteso che anche ai fini del giudizio di ammissibilità dell'impugnazione non rilevano clausole astratte o formule di stile, bensì la sostanza e il contenuto effettivo dell'atto, deve concludersi che l'art. 342 c.p.c., come novellato dall'art. 54 d.l. 83/12, non esiga dall'appellante alcun “progetto alternativo di sentenza;
non esiga dall'appellante alcun vacuo formalismo fine a se stesso;
non esiga dall'appellante alcuna trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o di parti di essa”. Il novellato art. 342 c.p.c. esige, invece, dall'appellante: la chiara ed inequivoca indicazione delle censure che intende muovere alla sentenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto;
gli argomenti che intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione
(Cass., Sez. III, ord. n. 10916/2017; si vedano in tal senso anche Cass., Sez. VI, ord. n. 29958/2019). Ciò posto, l'atto di appello così come azionato, posto in essere sotto forma di un'ampia critica della decisione gravata, permette di individuare le doglianze mosse alla sentenza appellata, consistente nell'errata valutazione della prova. Del pari, sono chiare le ragioni poste a sostegno dell'appello incidentale formulato dalla compagnia assicurativa convenuta.
3. Principi applicabili al giudizio di appello Si premette che l'appello è mezzo di gravame limitato alle specifiche questioni avanzate dalle parti nell'atto di appello, principale o incidentale o in via di riproposizione mera, sulla base del principio tantum devolutum quantum appellatum (arg. ex art. 342 c.p.c. - 346 c.p.c.). Inoltre, l'accoglimento dell'appello principale rende necessario l'esame delle domande ed eccezioni proposte dall'appellato in primo grado, rimaste assorbite, nei limiti in cui siano state riproposte ex art. 346 c.p.c. nel giudizio di appello (sulla tempestività della stessa v. Sez. Unite, sentenza n. 7940 del 2019). Pertanto, in relazione alle eccezioni e domande non riproposte, le stesse devono ritenersi rinunciate ex art. 346 c.p.c..
Giova ricordare, infine, che il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio dispositivo, anche d'ufficio, correggerne, modificarne ed integrarne la motivazione, purché la modifica non concerna statuizioni adottate dal primo giudice con efficacia di giudicato e non si basi su elementi probatori che non siano già acquisiti al processo (cfr. Cass. Civ. n. 4945/1987, conforme: Cass. n. 696/2002; Cass. n. 4889/2016; Cass. n. 17681/2021).
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4. Nel merito
4.1. Il ragionamento seguito dal giudice di prime cure si può riassumere come segue. Il giudice di pace, dopo aver inquadrato la fattispecie per cui è causa nell'ambito applicativo dell'art. 2051 c.c., riassunti gli oneri di allegazione e prova che fanno capo al danneggiato ed al custode, ha rilevato che l'attore non ha provato la dinamica del sinistro e, conseguentemente, il nesso causale tra la cosa ed il danno lamentato. Ha ritenuto altresì, che difettasse la prova della riconducibilità della caduta alla presenza di un liquido, ritenendo che gli esiti della prova testimoniale risultavano contraddetti dalla documentazione in atti e, in particolare, dalla presenza di un corrimano lungo le scale e dall'assenza di riferimento al liquido nel verbale di accettazione del pronto soccorso in atti.
Di conseguenza, il giudice di pace ha rigettato la domanda attorea.
4.2. Si rileva come nella fattispecie in esame, la dedotta responsabilità del va ricondotta CP_3 all'art. 2051 c.c., avendo parte attrice lamentato l'omessa custodia del luogo teatro del sinistro. Ciò posto, l'azione di responsabilità per danni di cui all'art. 2051 c.c. implica accertamenti diversi rispetto all'azione ex art. 2043 c.c.; quest'ultima impone di accertare se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo dal quale sia derivato un pregiudizio a terzi;
nell'azione di responsabilità per danni da cosa in custodia, che ha carattere oggettivo, invece, si prescinde dal comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa, la cui funzione è quella di imputare la responsabilità a chi si trovi nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa;
tale qualificazione ha ricevuto una definitiva conferma nella sentenza n. 20943 del 30.6.2022 delle Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione, ove viene ribadito che “La responsabilità di cui all'art.
2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”. L'art. 2051 c.c., quindi, nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa;
non può escludersi, invero, che un'eventuale colpa venga fatta specificamente valere dal danneggiato, ma, trattandosi di azione ex art. 2051 cod. civ., la deduzione di omissioni o violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode può essere diretta soltanto a rafforzare la prova dello stato della cosa e della sua attitudine a recare danno, ai fini dell'allegazione e della prova del rapporto causale tra la prima e il secondo;
né è da escludere che, viceversa, sia il custode a dedurre la conformità della cosa agli obblighi di legge o a prescrizioni tecniche o a criteri di comune prudenza al fine di escludere l'attitudine della cosa a produrre il danno: in entrambi i casi si tratta di deduzioni volte a sostenere oppure a negare la derivazione del danno dalla cosa e non, invece, a riconoscere rilevanza al profilo della condotta del custode (Cass. Civ. ordinanze 10 febbraio
2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483).
4.3. In ordine alla tematica dell'onere della prova in capo al danneggiato, va ricordato che l'art. 2051 c.c., che stabilisce il principio della responsabilità per le cose in custodia, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare, oltre alla relazione custodiale, il nesso causale tra queste ultime e il danno ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (v. Cass. civ., n. 5910 del 2011).
Nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (cfr. Cass. civ. n. 2660 del 2013, nonché Cass. civ. n. 21212 del 2015). In questi casi, il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa va considerata nel suo normale interagire con il contesto pagina 9 di 15 dato, sicché una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante (v. Cass. civ., n. 2660 del 2013). Non incombe, invece, sul danneggiato anche l'onere di provare che l'evento sia l'effetto dell'assenza di presidi antinfortunistici (cfr. Cass. civ. n. 7125 del 2013).
Ne consegue la necessità, in questi casi, di ulteriori accertamenti quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode.
Allorché, infatti, venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (Cass. civ. n. 12895 del 22/06/2016, nonché n. 9315 del 03/04/2019, Sez. U., n. 20943 del 30/06/2022).
4.4. Una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (cfr. Cass. civ. n. 2660 del 2013). Peraltro, come recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, “la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso”, e ciò “in applicazione - anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma 1, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. n. 33074/2023). La condotta del danneggiato, quindi, nella motivata valutazione del giudice del merito, potrà assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa (Cass civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30775 del 22.12.2017, Cass. Civ. n. 27724 del 30.10.2018; Sez. 3, Ordinanza
n. 14228 del 23.5.2023).
Requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza (Cass. civ., Sez. 3 -, Ordinanza n. 14228 del 23.5.2023). Non occorre, quindi, che il contegno del danneggiato, oltre che colposo, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile. In tal senso, del resto, depone l'orientamento assolutamente maggioritario della Corte di Cassazione (tra le altre, Cass. 11.5.2017, n. 11526; Cass. 22.12.2017, n. 30775; Cass.30.10.2018, n. 27724, Cass., Sez. Un., 30.6.2022, n. 20943).
4.5. Appare chiaro, pertanto, che alla luce dei rilievi esposti l'art. 2051 c.c. contempla un criterio di imputazione della responsabilità volto a sollecitare chi ha il potere di intervenire sulla cosa all'adozione di precauzioni tali da evitare che siano arrecati danni a terzi (testualmente si esprime in questo senso
Cass. Civ. n. 23584 del 2013), al quale fa pur sempre riscontro un dovere di cautela da parte di chi entri in contatto con la cosa;
quando il comportamento di tale secondo soggetto sia apprezzabile come incauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia pagina 10 di 15 concorso causale tra i due fattori costituisce valutazione squisitamente di merito, che va compiuta sul piano del nesso eziologico ma che comunque sottende un bilanciamento fra i detti doveri di precauzione e cautela (v. Cass. Civ. n. 2692 del 2014).
Dunque, quando la conclusione sia nel senso che, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa, la situazione di possibile pericolo comunque ingeneratasi sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, potrà allora escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi integrato il caso fortuito. Occorre evidenziare, infatti, che l'interdipendenza fattuale tra “res” inerte e comportamento dell'utente nella determinazione dell'evento dannoso è sempre stata tenuta in considerazione dalla giurisprudenza, ancorché variamente atteggiata sulle caratteristiche strutturali e congiunturali della “res” ai fini dell'interruzione del nesso causale (Cass. Civ. n. 34883 del 2021) o sul caso fortuito come elemento liberatorio della responsabilità (da ultimo Cass. Civ. n. 16568 del 2022).
In effetti, sia il fatto naturale (fortuito) sia la condotta umana (del terzo o del danneggiato) si pongono in relazione causale con l'evento di danno non nel senso della “interruzione del nesso tra cosa e danno” o del fortuito, quanto sul piano squisitamente eziologico, degradando il ruolo della res in custodia a mera occasione e non causa del danno e deprivandola della sua efficienza di causalità materiale o semplicemente attenuando la stessa [cfr. Cass. Civ. n.16034 del 2023, secondo cui “il dato normativo va, pertanto, applicato governando la costruzione funzionale dell'illecito in parola, e raccordandola con la modulazione dei rimedi ad esso conseguenti, vale a dire tenendo conto che il sistema risarcitorio si fonda non solo sulla capacità preventiva della colpa (giustizia correttiva), ma anche sul soddisfacimento di esigenze meramente compensative (giustizia redistributiva, cioè il trasferimento del peso economico di un evento pregiudizievole dal danneggiato su chi abbia la signoria della cosa) e, non da ultimo, muovendosi con la consapevolezza che quello causale, essendo un “giudizio” non su di un fatto, ma su di una relazione tra fatti, utilizzato per allocare i costi del danno, deve essere calibrato in relazione alla specifica fattispecie di responsabilità; costituisce, difatti, il proprium della responsabilità civile il presentarsi “a geometria variabile, perché moltiplica le sue possibilità a seconda degli istituti con cui si fonde, facendo scattare principi anche solo lievemente diversi ma con implicazioni notevoli sulla allocazione finale dei costi, sulla prevenzione, sulla sostenibilità nel tempo della sua promessa (il risarcimento del danno)”]. L'analisi sull'insieme dei fattori sopra evocati (res, caratteristiche della cosa, condotta umana, fattori naturali, intervento di un terzo) che tra loro interagiscono nella determinazione dell'evento, con l'approfondimento delle specifiche caratteristiche (anche di tempo e di luogo) emerse nel caso concreto, rappresenta lo strumento indispensabile proprio per una corretta analisi volta a ricostruire l'evento. 4.6. Alla luce dei principi richiamati è necessario valutare la fattispecie oggetto di esame sul piano della prova del nesso di causa tra la res in custodia e l'evento come concretamente verificatosi, e poi sul piano della valutazione - nella determinazione eziologica dell'evento - della condotta della parte danneggiata. A tal fine, la verifica va condotta alla luce del petitum e della causa petendi evocati dalla parte attrice nel giudizio di primo grado, essendo il diritto al risarcimento del danno un diritto eterodeterminato, sicché l'identificazione della domanda è conseguenza esclusiva dell'individuazione del relativo petitum e della relativa causa petendi. Giova rammentare, poi, che laddove la domanda abbia ad oggetto diritti eterodeterminati “l'attore deve indicare espressamente in citazione i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto non tanto indicando le ragioni giuridiche addotte a fondamento della pretesa avanzata quanto l'insieme delle circostanze di fatto che pone a base della propria richiesta, essendo compito del giudice individuare correttamente gli effetti giuridici derivanti dai fatti dedotti in causa. L'onere dell'attore di specificare i fatti costitutivi e l'obbligo del giudice di attenersi a questi costituiscono un presidio di garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa processuale del convenuto (Cass. n. 2357/2019). Chi giurisdizionalmente agisce avvia un meccanismo accertatorio che, quanto al fatto, è anche probatorio;
pagina 11 di 15 e in quest'ultimo caso l'allegazione ne è il presupposto imprescindibile in quanto circoscrive i fatti sui quali si correla al diritto di difesa, in quanto (cfr. Cass. sez. 2, 6 settembre 2002 n. 12980 e Cass. sez. 2, 15 febbraio 1983 n. 1165). Chi agisce in giudizio, non può proporre la sua domanda in modo generico, ma deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, sia in fatto, che in diritto” (da ultimo, Cass., sez. II, 16/04/2021, n.10141). 4.7. La domanda di risarcimento avanzata dall'attrice in primo grado è infondata e, per l'effetto, deve essere rigettata. In via assorbente è opportuno sottolineare che, pur ammettendo l'esistenza dell'evento dannoso lamentato, non vi è prova del suo rapporto di causalità con il bene in custodia.
Orbene, poiché il nesso causale rientra nell'onere (di allegazione e di prova) del danneggiato, è coerente ritenere che sia questi a dover comprovare la “causalità” della “res” nei termini sopra descritti (anche per il principio della cosiddetta “vicinanza della prova”), e non già il custode a doverla escludere;
benché talvolta la giurisprudenza si esprima ancora in termini di “fortuito” (accidentale o meno) per indicare l'esclusione del rapporto eziologico, deve ritenersi che l'onere della prova liberatoria gravante sul custode si ponga in un momento logico-giuridico successivo alla dimostrazione del rapporto causale e involga essenzialmente il concreto esercizio della custodia (cfr. Cass. civ. n. 8935 del 2013; Cass. civ. n. 6101 del 2013; Cass. civ. n. 783 del 2013; sulla prova della causalità incombente sul danneggiato, da ultimo Cass. civ. n. 7172 del 2022).
Dalla istruttoria espletata, nulla emerge sotto il profilo sopra evidenziato, pur prescindendo dalla attendibilità del teste escusso.
Ed infatti, dalla lettura della deposizione si evince agevolmente che il teste ha riferito in modo generico la modalità di accadimento dell'evento. Il teste, infatti, riferisce che “mentre saliva - la - il primo gradino ho visto che il piede scivolava Pt_1 e la signora cadeva”. Dalla dichiarazione del teste, invero, non si evince la precisa modalità di accadimento dell'evento. Innanzitutto, non si specifica se la signora si trovasse con entrambi i piedi già sul gradino al momento in cui “il piede scivolava”, ovvero con uno sul gradino e l'altro no e, in quest'ultimo caso, quale era il piede che scivolava.
Non è stato specificato, inoltre, con quale piede la scivolava, il destro o il sinistro, né la modalità Pt_1 della caduta. Ad esempio, non si comprende se la cadeva sulle scale o altrove, ovvero se cadeva Pt_1 in avanti o all'indietro, a destra o sinistra e con quale parte del corpo urtava con il suolo. Neppure viene chiarito se l'attrice imboccava il centro della scalinata, ovvero l'aveva iniziata a destra o sinistra.
Non si specifica neppure l'orario in cui è avvenuta la caduta. Il teste, infatti, nella deposizione indica solo: “la sera in cui è avvenuto l'infortunio”. In relazione al presunto liquido, inoltre, non si precisa dove lo stesso si trovasse. Il teste afferma che, dopo essersi avvicinato alla , notava del liquido trasparente (presumibilmente acqua), “sul Pt_1 gradino” (non si comprende quale ed in che punto) e “per terra”, affermando poi che il “gradino era scivoloso in quel punto”. Nella generica dinamica riferita dal teste, invero, neppure si può assumere uno specifico ruolo di questo liquido nella causazione della caduta della . Pt_1
Ed infatti, il teste non ha dichiarato di aver visto la cadere sul liquido, ma di aver notato la Pt_1 presenza di liquido trasparente sia sul gradino che a terra e, comunque, solo dopo essersi avvicinato;
sicchè nulla emerge sul fatto che lo scivolamento del piede e la successiva caduta sia avvenuto in corrispondenza della presenza del liquido in uno dei punti indicati dal teste.
Anche quanto alle conseguenze lesive, il teste in modo generico dichiarava che la riferiva dolore Pt_1 alla “gamba destra”. Il teste, inoltre, ha dichiarato di aver aiutato la , insieme ad altra persona, a dirigersi fino Pt_1 all'ascensore, sicchè nulla emerge risulta circa il trasporto della “nell'immediatezza del fatto” Pt_1
pagina 12 di 15 presso l'Ospedale. Il difetto di prova della circostanza, invero, consente di prescindere dalla successiva valutazione circa la compatibilità tra la deambulazione, anche se con ausilio, riferita dal teste e la frattura del perone distale che sarebbe conseguenza della caduta secondo la . Pt_1
Né sussistono ulteriori elementi da cui poter attingere per una precisa ricostruzione della dinamica del sinistro.
Sotto tale profilo, del resto, la domanda sconta una intrinseca genericità assertiva, dal momento che nulla viene precisato in ordine alle circostanze spaziali e temporali del sinistro (in effetti, è del tutto insufficiente l'indicazione effettuata in citazione in ordine alle “scale presenti nell'androne dell'immobile condominiale”, senza neppure precisare quando sarebbe avvenuta la caduta) e sulle modalità con le quali la sarebbe caduta (“a causa della sostanza liquida (..) rovinava per terra”). Pt_1 La stessa parte attrice in primo grado, infatti, si limita ad imputare la caduta alla “presenza di sostanza liquida sui gradini”. Alla genericità assertiva corrisponde una carenza probatoria, dal momento che, come già evidenziato, il teste non è stato è in grado di riferire in maniera specifica le concrete modalità con le quali la parte attrice
è venuta in contatto con la res ed è caduta.
Peraltro, ad una compiuta ricostruzione dei fatti non soccorre neppure la documentazione prodotta. In effetti, all'accesso al pronto soccorso l'attrice riferisce solo di una “caduta accidentale nell'androne del palazzo”, senza che risulti altra precisazione. Non risulta, pertanto, provata la concreta dinamica dell'accadimento e, in particolare, né in che modo la caduta – da scivolamento o altro - è avvenuta né l'esatto punto di contatto con il bene che avrebbe ingenerato il sinistro. L'attrice in primo grado, odierna appellante, si rifà impropriamente ed un ragionamento che introduce una presunzione di responsabilità in capo al custode, laddove giustifica la domanda ritenendo che, se la cosa fosse stata ben governata e controllata, non avrebbe arrecato alcun danno, mentre se il danno si verifica (fatto noto) si deve presumere che ciò sia avvenuto perché la cosa non è stata adeguatamente custodita (fatto ignoto).
Sul punto, invece, deve concordarsi con la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “non può quindi ritenersi sufficiente a tal fine (…) la prova che l'evento si sia semplicemente verificato in quell'area (vale a dire, che il sinistro e la cosa custodita si collocassero, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto), essendo necessario dimostrare che lo stesso sia stato concretamente provocato proprio dalla cosa in custodia e non da altri diversi fattori causali. In tale ottica e, quanto meno, a tal fine, in queste ipotesi, è dunque sempre necessario che sia allegata e provata dall'attore la dinamica del fatto, per quest'ultima intesa la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che determinano lo sviluppo di un evento, producendo determinati effetti” (v. Cass. Civ. n. 35991/2023). Correttamente, pertanto, il giudice di pace ha rilevato la mancata prova della dinamica dell'occorso e del nesso causale tra la res e l'evento.
Ed infatti, l'incertezza eziologica dell'evento di danno ricade negativamente sull'onerato (cfr. Cass. n. 209862023).
4.8. Peraltro, tali elementi istruttori nemmeno hanno consentito di ritenere dimostrata, in maniera univoca, l'obiettiva pericolosità dello stato dei luoghi e, in particolare, delle condizioni della scala, res priva di dinamismo interno rischioso. Invero la presenza “sui gradini” di una “sostanza liquida”, senza altra precisazione, è deduzione assertiva generica.
4.9. Anche volendo riqualificare la domanda proposta dalla parte attrice nella più generale cornice di cui all'art. 2043 c.c., come emerge delle conclusioni dell'atto di appello, il risultato non muterebbe perché non vi è prova del nesso causale tra il comportamento omissivo dedotto (mancata apposizione delle strisce antiscivolo) e la caduta dell'attrice.
4.10. Tali essendo gli esiti dell'appello, restano assorbite le ulteriori doglianze dell'appellante circa l'omessa ammissione della consulenza tecnica d'ufficio volta a quantificare il danno.
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5. L'appello incidentale. È noto che, con riferimento alle spese del primo grado di giudizio, nel caso di rigetto del gravame, il giudice d'appello non può modificare la statuizione del giudice di prime cure sulle spese processuali in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione (Cass. Ord. n. 1775/2017). Nella specie, invero, l'appellato costituito ha proposto specifico motivo di appello sulla compensazione delle spese del primo grado di giudizio, deducendo che la motivazione adottata dal giudice di pace (“La peculiarità della contesa induce il decidente a compensare le spese di lite”), non manifesta le ragioni della compensazione, ritenute non sussistenti nel caso di specie.
Per quanto la sentenza del giudice di prime cure non manifesti in modo esplicito le ragioni della compensazione, ciò di per sé non ne comporta la riforma. Partendo dal quadro normativo, ai sensi dell'art. 91 co. 1 c.p.c. le spese di lite seguono il principio di soccombenza, ai sensi del quale la parte soccombente deve essere condannata al rimborso delle spese di lite a favore della controparte. L'art. 92 co. 2 c.p.c. contempla delle ipotesi di temperamento del principio di soccombenza e ‒ nella sua formulazione vigente ratione temporis in seguito alla riforma di cui all'art. 13 del d.l. 12.09.2014, n. 132, convertito in l. 10.11.2014, n. 162 ‒ prevede la possibilità di provvedere alla compensazione parziale o per intero delle spese di giudizio unicamente nelle ipotesi di soccombenza reciproca ovvero nel caso di novità della questione trattata o, ancora, di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. A ciò si aggiunga che la Corte costituzionale, con sentenza n.77/2018, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 92 c.p.c. co. 2, nel testo introdotto dal d.l. n. 132/2014, laddove non è ivi prevista la possibilità di compensare tra le parti, parzialmente o per intero, le spese processuali anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
È, tuttavia, necessaria la specifica motivazione di dette gravi ed eccezionali ragioni, in quanto clausola generale che conferisce all'art. 92 co. 2 c.p.c. il carattere di norma elastica, adattabile ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice di merito (cfr. Cass., Sez. III, ord. n. 22333/2017; Cass. SS. UU., sent. n. 2572/2012), il quale è chiamato ad individuare quelle concrete situazioni al ricorrere delle quali può corrispondere a giustizia derogare, in tutto o in parte, alla disciplina del carico delle spese secondo la regola della soccombenza (cfr. Cass., Sez. II, ord. n. 21427/2018). Orbene, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c. ‒ così come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. 132/2014 e dalla sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale ‒ la compensazione delle spese può essere disposta, oltre che nel caso della soccombenza reciproca, nelle ipotesi di assoluta novità della questione o di mutamento giurisprudenziale rispetto alle questioni dirimenti, nonché nelle analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni dirimenti e in quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall'articolo 92 co. 2 c.p.c. (cfr. Cass., Sez. VI-2, ord. n. 4696/2019). Ciò posto, nella specie ricorrevano grado le gravi ed eccezionali di compensazione delle spese di lite nel giudizio di primo grado.
Ed infatti, non può sottacersi che la partecipazione dell'odierna appellante incidentale al giudizio di primo grado, quale terzo chiamato, risultava pienamente giustificata dalle difese svolte dall'allora convenuto Controparte_3
Inoltre, la pronuncia di primo grado non ha escluso la ricorrenza del sinistro occorso alla , ma la Pt_1 prova, della quale la danneggiata era gravata, dell'esistenza del nesso causale tra la res ed il danno. Trattasi, in questo caso, di un accertamento fattuale che rivela la complessità della vicenda e, dunque, l'incertezza sull'esistenza del diritto, dipanata, poi, solo dall'interpretazione delle risultanze istruttorie;
complessità che, invero, si manifesta con maggiore evidenza se solo si considera l'incertezza giurisprudenziale sulla questione all'epoca dell'introduzione del giudizio di primo grado. Ed infatti, come evidenziato anche dalla motivazione della presente sentenza, nella materia oggetto di pagina 14 di 15 esame si è registrato un mutamento giurisprudenziale (il riferimento è alle ordinanze Cass. Civ. n. 2480, 2481, 2482 e 2483 del 2018, che hanno “sottoposto a revisione i principi sull'obbligo di custodia”), non ancora consolidatosi all'epoca dell'introduzione del giudizio di primo grado. Tant'è che nell'anno 2022 le Sezioni Unite, con la decisione n.20943 del 30/06/2022, successiva anche all'introduzione del giudizio di appello, sono nuovamente intervenute sul tema. Tutti gli elementi predetti, dunque, unitamente considerati, rappresentano motivi idonei a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c., come interpretato alla luce della pronuncia della Corte costituzionale. In definitiva, l'appello incidentale va rigettato.
6. Le spese processuali
Le spese di lite del presente grado possono essere compensate, in ragione della reciproca soccombenza delle parti, alcuna delle quali ha visto accogliere in modo integrale le proprie conclusioni. Tenuto conto del disposto di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, nel caso di specie, si dà atto della sussistenza di questi presupposti perché l'impugnazione, principale ed incidentale, proposta è stata integralmente respinta.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. DICHIARA la contumacia di Controparte_3
2. RIGETTA l'appello principale proposto da e l'appello incidentale proposto da Parte_1 [...]
e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 287/2021 del Giudice di Pace di Rossano;
Controparte_2
3. COMPENSA le spese di lite;
4. DÀ ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, principale ed incidentale, proposta a norma del comma 1 bis dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002, se dovuto;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti. Così deciso il giorno 21.6.2025
Il Giudice
Dott. Eduardo Bucciarelli
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