Art. 7. (Assistenza spirituale ai detenuti) 1. Negli istituti penitenziari l'assistenza spirituale ai detenuti e' assicurata dalle Chiese rappresentate dall'UCEBI attraverso ministri da loro designati e inclusi dall'UCEBI nell'apposita lista di cui all'articolo 3. Tali ministri sono compresi nella categoria dei soggetti che possono visitare senza particolare autorizzazione gli istituti medesimi.
2. L'assistenza spirituale e' svolta nei suddetti istituti a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei ministri designati, in locali idonei messi a disposizione dalla direzione dell'istituto penitenziario.
3. La direzione informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti la Chiesa piu' vicina fra quelle rappresentate dall'UCEBI perche' possa provvedere in merito.
4. Tale assistenza e' prestata senza alcun onere finanziario per lo Stato e gli altri enti pubblici.
2. L'assistenza spirituale e' svolta nei suddetti istituti a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei ministri designati, in locali idonei messi a disposizione dalla direzione dell'istituto penitenziario.
3. La direzione informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti la Chiesa piu' vicina fra quelle rappresentate dall'UCEBI perche' possa provvedere in merito.
4. Tale assistenza e' prestata senza alcun onere finanziario per lo Stato e gli altri enti pubblici.