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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 25/02/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N.261/2024 R.G
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei Sigg. Magistrati:
Dott. Marina Caparelli Presidente rel.
Dott. Marina Vitulli Consigliere
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta al n. 261/2024 RG, promossa con atto di citazione in appello notificato il 25/07/2024
DA
(C.F.: , Parte_1 C.F._1
(C.F.: , Parte_2 C.F._2 Parte_3
(C.F.: ) e
[...] C.F._3 Parte_4
(C.F.: ), proc. dom. avv. SANSONETTI C.F._4
GABRIELE e SANSONETTI PAOLO per mandato allegato all'atto di citazione in appello
- APPELLANTI -
1 CONTRO
(C.F.: , proc. dom. avv. CP_1 CodiceFiscale_5
BRANDOLISIO ANTONELLA per mandato allegato alla comparsa di risposta depositata telematicamente in grado di appello.
- APPELLATA -
OGGETTO: Fideiussione - Polizza fideiussoria. Appello avverso la
sentenza del Tribunale di Pordenone n. 437/2024 pubblicata il
21/06/2024 e notificata il 25/06/2024.
Causa iscritta a ruolo il 25/07/2024 e trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 19/02/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per gli appellanti:
“DICHIARATO
di voler chiamare in causa nato a [...] CP_2
lo 08/01/1952 c.f.: e, pertanto formula le seguenti C.F._6
CONCLUSIONI:
IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE: sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della impugnata Sentenza del Tribunale di
Pordenone n. 437/2024 pubbl. il 21/06/2024, RG n. 1914/2023, Repert. n.
618/2024 del 24/06/2024, notificata il 25/06/2024 per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2 IN VIA PROCESSUALE: annullarsi l'impugnata Sentenza del Tribunale di
Pordenone n. 437/2024 pubbl. il 21/06/2024, RG n. 1914/2023, Repert. n.
618/2024 del 24/06/2024, notificata il 25/06/2024 e rimettere la causa in prime cure onde autorizzarsi la chiamata in causa di e CP_2
spostarsi l'udienza di prima comparizione ad altra data utile onde consentire la citazione del predetto;
NEL MERITO: in totale riforma della gravata Sentenza del Trbunale di
Pordenone n. 437/2024 pubbl. il 21/06/2024, RG n. 1914/2023, Repert. n.
618/2024 del 24/06/2024, notificata il 25/06/2024 dichiararsi inammissibili,
improponibili e/o comunque infondate e da rigettarsi tutte le domande proposte dall'attrice nei confronti degli odierni appellanti CP_1
, ; Parte_4 Parte_1
NEL MERITO IN SUBORDINE: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda dell'appellata , ridursi sia la CP_1
quota di ciascuno degli appellanti sia l'importo che eventualmente venisse riconosciuto a loro carico, e dichiararsi nato a [...] CP_2
Daniele del Friuli lo 08/01/1952 c.f.: tenuto a C.F._6
pagare agli appellanti quanto questi saranno tenuti a pagare alla appellata dedotta la quota loro carico, condizionatamente all'effettivo pagamento;
spese rifuse oltre accessori.”.
Per l'appellata:
3 “In via preliminare, in rito
1. Rigettarsi la richiesta di annullamento della pronuncia appellata in relazione alla mancata autorizzazione del giudice di primo grado alla chiamata del terzo da parte degli appellanti in quanto del tutto CP_2
infondata.
Nel merito
1. Respingersi l'appello proposto in quanto infondato confermando la
Sentenza N. 437/2024 del 21.06.2024, emessa dal Tribunale di Pordenone
nel procedimento civile R.G.N.R. 1914/2023.
2. Spese del grado di giudizio interamente rifuse con accessori di legge.”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 20/10/2023,
[...]
conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Pordenone, CP_1 Pt_4
, e (queste
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3
ultime tre quali eredi di ) al fine di sentirli condannare al Persona_1
pagamento - ciascuno per la propria quota - della complessiva somma di €
54.009,80, oltre agli interessi moratori convenuti.
Esponeva l'attrice che era stata socia, assieme a CP_2 [...]
e della società di autotrasporti denominata Persona_1 Parte_4
(già Controparte_3 Controparte_4
; che, in tale qualità, aveva rilasciato, così come gli altri soci, due
[...]
4 garanzie fideiussorie a favore dell'allora in Controparte_5
relazione a due contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto due lotti di terreno in zona P.I.P. del Comune di Maniago (PN) per la successiva edificazione del capannone ad uso dell'azienda e di un autolavaggio da gestirsi dalla medesima;
che, in data 17/09/2007, essa ricorrente e
[...]
avevano formalizzato la cessione delle proprie quote sociali a CP_2
favore di , moglie del e figlia di Parte_1 Pt_4 [...]
; che, a seguito di difficoltà finanziarie, la società si era resa Persona_1
inadempiente alle obbligazioni previste nei contratti di leasing; che,
successivamente, la società era stata dichiarata fallita;
che
[...]
aveva ottenuto dal Tribunale di Roma, in data 31/05/2010, il CP_5
decreto ingiuntivo n. 11997/10 con il quale era stato ingiunto alla società
debitrice ed ai garanti in solido il pagamento della somma di € 111.760,90;
che essa ricorrente non aveva proposto opposizione;
che, a seguito di ciò, le era stato notificato atto di precetto per la complessiva somma di €
61.790,92; che, chiesta la conversione del pignoramento e stabilito, quindi,
in via definitiva dal G.E. il debito complessivo della garante per capitale,
interessi sino ad allora maturati e spese di recupero, aveva provveduto ratealmente a saldare la somma di € 72.013,07; che aveva esperito azione di regresso nei confronti del e del conclusasi con il rigetto Parte_1 Pt_4
della domanda in quanto il Tribunale di Pordenone aveva affermato che le
5 garanzie rilasciate a suo tempo dai soci erano fideiussioni plurime,
indipendenti e non solidali, con possibilità di esperimento da parte del
solvens esclusivamente dell'azione di surrogazione nei diritti della creditrice, ex art. 1203, n. 3, c.c., contro gli altri fideiussori che avevano dato autonoma e separata garanzia;
che tale sentenza era passata in giudicato;
che, nell'ambito di quel procedimento, era emerso che il Pt_4
e il avevano proposto opposizione al decreto ingiuntivo e che il Parte_1
Tribunale di Roma, con sentenza n. 5338/2015 del 07/03/2015, in parziale accoglimento, aveva condannato gli opponenti fideiussori al pagamento della somma capitale di € 45.519,74, oltre interessi convenzionali al tasso di otto punti oltre il tasso Euribor vigente;
che la predetta sentenza era passata in giudicato;
che essa ricorrente intendeva proporre azione di surroga nei confronti degli altri garanti della società poi fallita, essendo subentrata nei diritti della creditrice, fatta eccezione per la propria quota di debito, ex art. 1203, n. 3, c.c., avendo fatto fronte interamente al debito della società
nei confronti della creditrice originaria Controparte_3 [...]
, poi che, detratta dalla somma CP_5 Controparte_6
versata a suo tempo, la quota parte versata da essa ricorrente (pari ad €
18.003,26), aveva diritto di ottenere dagli ulteriori garanti convenuti la somma di € 54.009,80.
6 Fissata l'udienza di comparizione delle parti nei modi e termini di cui all'art. 281 undecies c.p.c., si costituivano in giudizio i resistenti,
contestando in fatto ed in diritto la ricostruzione operata dall'attrice e chiedendo, di conseguenza, il rigetto nel merito delle domande.
In primo luogo, i resistenti eccepivano il giudicato, dal momento che identica causa era stata già stata decisa dal Tribunale di Pordenone con sentenza n. 205/2019 del 05/03/2019, essendo identiche le domande avanzate nei due procedimenti (riscontrandosi l'unica differenza nel fondamento giuridico posto a base di esse: diritto di regresso ex 1954 c.c.
nella prima e diritto di surrogazione ex art. 1203, comma 1°, n. 3, c.c., nella seconda) e coprendo il giudicato il dedotto e il deducibile.
Nel merito i resistenti deducevano che non vi era prova dell'avvenuto pagamento;
che nessuna dichiarazione di volontà di surrogarsi era stata loro comunicata;
che il credito era prescritto, in quanto il decreto ingiuntivo era stato notificato il 21/05-25/06/2010; che in ogni caso erano prescritti gli interessi richiesti;
che, subordinatamente, la quota della era pari ad CP_2
€ 27.940,23, essendo la stessa tenuta al pagamento per la capital somma di
€ 111.760,90, non opposto dalla medesima;
che nessuna somma poteva essere richiesta ai resistenti avendo essi già estinto il debito per la loro parte,
avendolo fatto parzialmente estinguere quello totale, fino alla capital somma di € 45.554,57; che non era dovuta anche la quota di padre CP_2
7 della resistente, che ammontava ad € 27.940,23; che era necessario chiamare in causa quest'ultimo per l'esercizio dell'azione di surroga nel caso in cui fosse stata accolta la domanda di surroga svolta dalla ricorrente;
che dovevano essere detratte dalle somme richieste le spese legali sostenute dalla surrogata;
che dovevano invece essere computate a suo debito le spese legali sostenute dai convenuti per difendersi dalla banca, avendone tratto giovamento.
Rigettata la richiesta di chiamata in causa del terzo, e istruita la causa documentalmente, il Tribunale di Pordenone, in accoglimento della domanda (nel frattempo ridotta dalla ricorrente), condannava il al Pt_4
pagamento della capital somma di € 19.159,41, oltre interessi come per legge e le altre resistenti al pagamento, in qualità di eredi, della somma di €
6.386,47 ciascuna, oltre interessi come per legge.
Affermava il primo Giudice che l'eccezione di giudicato era infondata in quanto la causa petendi delle due domande era diversa dal momento che la surrogazione legale ex art. 1203, comma 1°, n. 3, c.c., dava luogo ad un fenomeno di successione del diritto, mentre con l'azione di regresso veniva esercitato un diritto proprio;
che, quanto alla deducibilità del diritto di surrogazione nel precedente procedimento, e, quindi, alla ricomprensione dello stesso nell'efficacia negativo-preclusiva della relativa sentenza,
andava considerato che mentre nel caso di cofideiussione il diritto del
8 solvens poteva validamente essere inquadrato sia nella surroga che nel regresso, trattandosi di diritti tra i quali non intercorreva alcun rapporto di alternatività, nel caso di plurime fidejussioni autonome l'unico strumento dato all'adempiente per domandare agli altri fideiussori di rilevarlo era quello della surrogazione legale ai sensi dell'art. 1203 c.c.; che il diritto di surroga azionato dalla ricorrente era diverso rispetto a quello che la avrebbe potuto azionare nel primo giudizio qualora la sussunzione CP_2
della fattispecie nell'istituto della fideiussione congiunta fosse stata corretta;
che parimenti infondata era l'eccezione di prescrizione del diritto in quanto era stata validamente interrotta con lettera a.r. del 17/11/2016; che, nel merito, pacifica la riduzione della pretesa creditoria originariamente avanzata in via monitoria da € 111.760,90 ad € 45.554,57 e dato atto che il pagamento del debito da parte della risultava dal decreto di CP_2
assegnazione della somma versata sul c/c della procedura esecutiva a favore del creditore procedente, poteva dirsi avvenuta la surrogazione ex art. 1203,
comma 1°, n. 3, c.c. della ricorrente nei diritti del creditore, con conseguente legittimazione della stessa alla ripetizione di quanto pagato nei confronti degli altri fideiussori, previa detrazione della quota di propria spettanza che,
non risultando determinata in via convenzionale, doveva ritenersi uguale a quella degli altri;
che, in sede di note autorizzate ex art. 281duodecies,
comma 4°, c.p.c., la ricorrente aveva ridotto il quantum della propria pretesa
9 ad € 38.318,82, ricavati dalla detrazione dalla somma complessiva di €
51.091,76 (di cui € 45.554,57 per capitale e € 5.537,19 per interessi) della propria quota pari ad € 12.772,94.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello , Parte_4
, e fondandolo su Parte_1 Parte_2 Parte_3
dodici motivi.
Con il primo motivo gli appellanti lamentano che erroneamente il Giudice di primo grado ha rigettato l'eccezione di giudicato ritenendo che la causa
petendi fosse diversa, mentre, in materia dei cosiddetti diritti eterodeterminati, nel quale rientra il caso di specie (vertendosi in materia di diritti di obbligazione) la causa petendi consiste nei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio o, in altre parole, nel suo fatto genetico.
Secondo gli appellanti nelle due domande sono stati dedotti gli stessi fatti costitutivi, mentre l'unica differenza consiste nella menzione del diritto fatto valere, che si risolve nell'indicazione della norma giuridica posta a base della domanda, certamente coperta dal giudicato, in relazione al principio per cui l'autorità del giudicato copre il dedotto e il deducibile.
Con il secondo motivo gli appellanti lamentano che, incorrendo nel vizio di ultrapetizione, il Giudice di primo grado li abbia condannati a pagare, oltre la quota del debito a loro carico, anche quella di con riguardo CP_2
al quale era stata chiesta la chiamata in causa, nonostante la ricorrente
10 avesse chiesto esclusivamente la condanna di ognuno dei debitori solo della quota a loro carico.
Con il terzo motivo gli appellanti lamentano che il Tribunale di Udine non ha tenuto conto che l'attrice e il padre erano tenuti al CP_2
pagamento pro quota della complessiva somma di € 111.760,90, non avendo impugnato il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma, di tal che, trattandosi di fideiussioni autonome senza vincolo di solidarietà, la quota entro i limiti della quale la poteva pretendere la condanna CP_2
dei ricorrenti era pari al 14,48% nei confronti di e al 4,83% Parte_4
nei confronti delle restanti resistenti, vale a dire € 7.397,44 per Pt_4
e € 2.465,81 per i restanti appellanti.
[...]
Con il quarto motivo gli appellanti lamentano che, in ogni caso, la sentenza
è errata laddove il Giudice di prime cure li ha condannati anche al pagamento della quota di , negando erroneamente la richiesta CP_2
di chiamata in causa del predetto che, in quanto fideiussore autonomo,
avrebbe dovuto anch'egli rispondere del debito, sul presupposto che non sussistevano le ragioni per autorizzarne la chiamata, senza motivare adeguatamente sul punto.
Con il quinto motivo gli appellanti lamentano che erroneamente il Tribunale
di Udine ha rigettato l'eccezione di prescrizione, in quanto nessuna dichiarazione di volontà di surrogarsi era stata comunicata ai resistenti se
11 non con la notifica del ricorso introduttivo del presente processo, in quanto le precedenti comunicazioni inerivano all'infondato esercizio del diritto di regresso anche tenuto conto che, non vertendosi in tema di obbligazioni solidali, non si applicava l'art. 1310, c.c. e che la lettera menzionata nella sentenza non conteneva alcuna richiesta di pagamento ma solo un invito alla negoziazione assistita.
Con il sesto motivo gli appellanti deducono che la sentenza va riformata,
laddove non ha dichiarato prescritti gli interessi per i motivi indicati nella comparsa di risposta di primo grado.
Con il settimo motivo la difesa degli appellanti lamenta che, fermo il terzo motivo in punto quote ed entità, la sentenza sarebbe erronea in quanto la quota della avrebbe dovuto essere calcolata nella misura di € CP_2
27.940,23 e che, in ogni caso, dalla quota dovuta dai resistenti avrebbe dovuto essere scomputata quella di pari ugualmente ad € CP_2
27.940,23.
Con l'ottavo motivo la difesa degli appellanti deduce che il primo Giudice
avrebbe dovuto comunque scomputare le spese legali derivanti dall'aver subito la l'azione di condanna e l'espropriazione, atteso che le CP_2
stesse non erano surrogabili e soprattutto erano ascrivibili esclusivamente alla ricorrente e, pertanto, afferma che il credito va in ogni caso ridotto ad €
12 45.519,74, su cui vanno dedotte la quota parte dell'attrice e quella del
CP_2
Con il nono motivo la difesa degli appellanti deduce che, a fronte della rinuncia parziale alla domanda da parte della stessa ricorrente, le spese legali avrebbero dovuto essere compensate.
Con il decimo motivo gli appellanti ribadiscono che ingiustamente sono stati condannati al pagamento anche della quota del CP_2
Con l'undicesimo motivo gli appellanti sostengono che erroneamente sono stati condannati alle spese legali, in quanto le spese di entrambi i gradi di giudizio andavano integralmente addossate alla e ciò sia in ragione CP_2
dell'accoglimento dei motivi di appello ovvero, subordinatamente, anche in caso di conferma della gravata sentenza, perché l'appellante aveva rinunciato alla originaria pretesa in ragione delle difese ricorrenti e perché
era stata rigettata la richiesta di condanna alle spese di mediazione.
Con il dodicesimo motivo la difesa degli appellanti ha chiesto la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata, in ragione della manifesta fondatezza dei motivi di appello.
Si è costituita l'appellata chiedendo il rigetto sia della istanza di sospensiva sia dell'appello
All'udienza del 27/11/2024 parte appellante ha rinunciato all'istanza di sospensiva.
13 Il P.I., dato del fallimento del tentativo di conciliazione, nulla opponendo le parti, disponeva la sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni richiesta dalle parti con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Indi, la causa veniva decisa nella camera di consiglio del 19/02/2025,
scaduti i termini di cui all'art.352 c.p.c.
L'appello è infondato e va rigettato.
Con riguardo al primo motivo va rilevato che, in una fattispecie del tutto simile a quello che ci occupa, è intervenuto il S.C. affermando che in caso di fideiussioni plurime (vale a dire prestate separatamente da diversi soggetti,
senza alcuna reciproca consapevolezza ovvero con l'espressa volontà di tenere distinta la propria obbligazione da quella degli altri fideiussori),
l'autonomia dei rapporti di garanzia preclude l'esperibilità dell'azione di regresso ex art. 1954 c.c., la quale, peraltro, non può essere riqualificata d'ufficio dal giudice alla stregua di azione generale ex art. 1299 c.c.,
trattandosi di domande fondate su diverse causae petendi (cfr. Cass.
09/02/2024 n. 3687 - nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, a fronte di due fideiussioni, separatamente stipulate da soggetti diversi a garanzia dei debiti di due società verso un istituto di credito, aveva escluso che il fideiussore che aveva estinto l'intero debito potesse agire in
14 regresso, ai sensi dell'art. 1954 c.c., per il recupero della metà di quanto versato).
Negli scritti conclusionali la difesa delle parti appellanti ha sostenuto che la citata sentenza del S.C. non rileverebbe nel caso di specie perché non riguarda il rapporto tra il regresso spettante nell'ambito della cofideiussione ex art.1954 c.c. e la surrogazione prevista dall' art. 1203 n. 3 c.c., bensì
quello tra il citato regresso ex art. 1954, c.c., e quello previsto per le obbligazioni solidali ex art. 1299, c.c. ed ha anzi affermato che, nella parte motiva, al punto 10.1 la decisione deporrebbe a favore degli appellanti laddove così testualmente afferma: “La deduzione della natura delle
fideiussioni come “plurime” (e non, invece, come integranti una co-
fideiussione) costituisce un'eccezione in senso lato, se è vero che queste si
sostanziano “nella allegazione (se fatta dalla parte) o nella rilevazione (se
fatta d'ufficio dal giudice) di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del
diritto dedotto in giudizio”, sicché, come tali “sottratte al divieto di cui
all'art. 345, comma secondo, cod. proc. civ.”, sebbene alla condizione – qui
peraltro rispettata, come sottolinea la sentenza impugnata – di essere
“proposte con riferimento a fatti principali o secondari risultanti dagli atti,
dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo” (così,
in motivazione, Cass, Sez. 3, ord. 6 maggio 2020, n. 8525, Rv. 657810-01).”.
15 Sul punto va evidenziato che è ben vero che il caso riguarda il rapporto tra la disposizione dell'art. 1954, c.c. (regresso contro gli altri fideiussiori), e la disposizione di cui all'art. 1299 (regresso tra condebitori), ma va considerato che, nel rigettare il primo motivo di ricorso, il S.C., dopo aver ricordato che la Corte di merito aveva qualificato le fideiussioni prestate come autonome e distinte, ravvisando, quindi, l'esistenza del fenomeno delle fideiussioni plurime e non della co-fideiussione, aveva tratto la corretta conseguenza secondo cui stante l'autonomia dei rapporti di garanzia, non è
configurabile una azione di regresso tra i fideiussori ed è ammessa soltanto la possibilità di surrogazione del garante che abbia estinto l'obbligazione garantita nei diritti del creditore soddisfatto, escludendo la possibilità di riqualificare la domanda in quanto “…il potere di riqualificazione trova un
limite nella necessità di non mutare la “causa petendi” della pretesa
azionata, considerato, oltretutto, che ricorre “modificazione della «causa
petendi» anche quando sia diverso il titolo giuridico della pretesa, essendo
impostato su presupposti di fatto e su situazioni giuridiche diverse da quelle
prospettate in primo grado”, e ciò perché “non va confuso il fatto storico,
inteso come avvenimento umano o fattuale intervenuto nella vicenda
oggetto di causa, con il fatto giuridico costitutivo, che è invece il
fondamento della pretesa creditoria, occorrendo avere unicamente riguardo
a quest'ultimo al fine di riscontrare se vi sia stato o meno mutamento della
16 domanda” (così, Cass. Sez. 6-2, ord. 11 gennaio 2018, n. 535, Rv. 647219-
01…”.
Questo passaggio conferma la correttezza della sentenza di primo grado laddove il Giudice ha così motivato “…. La surrogazione legale ex art.
1203, co. 1, n. 3, c.c…….. dà luogo ad un fenomeno di successione del
diritto, tant'è che il solvens aziona il diritto originariamente spettante al
creditore soddisfatto, mentre con l'azione di regresso viene esercitato un
diritto proprio. Da ciò consegue non solo l'opponibilità al debitore
surrogatosi delle eccezioni che avrebbero potuto opporsi al creditore, ma
anche l'azionabilità dell'intero debito pagato – dedotta la propria quota –
anziché delle singole frazioni della somma nei confronti di ciascun
condebitore. Diversa, allora, è la causa petendi e tale diversità si riflette sul
petitum mediato in quanto, vertendosi in materia di diritti eterodeterminati,
lo stesso acquista una sua precisa identità solo tramite il collegamento con
la causale addotta a sostegno della pretesa….”.
Né la tesi propugnata dagli appellanti risulta confermata dal punto 10.1 della richiamata sentenza del S.C.
In proposito è appena il caso di osservare che la deducibilità in appello ex art. 345 c.p.c della questione afferente alla natura delle fideiussioni come plurime e non invece come integranti una co-fideiussione (affrontata dalla
17 Corte esaminando il sesto motivo di ricorso) esula totalmente dal presente giudizio.
Da ciò consegue che va confermata la sentenza di primo grado laddove ha ritenuto che il diritto di surroga azionato con il presente giudizio, stante l'efficacia positivo-conformativa derivante dal passaggio in giudicato della precedente sentenza tra le parti e, dunque, accertata la sussistenza nel caso che ci occupa di plurime fideiussioni autonome, sia diverso rispetto a quello che la avrebbe potuto azionare nel primo giudizio qualora la CP_2
sussunzione della fattispecie nell'istituto della fideiussione congiunta fosse stata corretta. Solo in quel caso, infatti, la surrogazione sarebbe stata ricompresa nel divieto del ne bis in idem sotto il profilo del c.d.
“deducibile”, non anche nel caso di specie in cui, posta l'autonomia delle plurime fideiussioni, il diritto suddetto ha presupposti e caratteristiche divergenti, tanto che il solvens, per costante giurisprudenza, ben potrebbe agire nei confronti di uno solo degli altri fideiussori per la ripetizione dell'intera somma pagata ad estinzione del debito altrui, detratta la propria quota in quanto riferita ad un debito a lui pertinente.
Con riguardo al secondo motivo va ribadito che il fideiussore solvente resta surrogato (art.1203 c.c.) nei diritti che il creditore aveva contro gli altri fideiussori che avevano dato separata ed autonoma garanzia, sicché, il fideiussore solvens subentra nel rapporto obbligatorio nella stessa situazione
18 attiva che faceva capo al creditore e con le stesse garanzie, potendo agire nei confronti anche di uno solo degli altri fideiussori per la ripetizione di quanto egli abbia pagato ad estinzione del debito altrui e, quindi, nella misura risultante dalla detrazione rispetto a quanto da lui pagato della sola propria quota (perché, nei limiti di questa, egli ha pagato un debito a lui pertinente),
anziché soltanto "pro quota".
Ciò premesso, diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti, la ricorrente lungi dall'agire per ottenere dai resistenti solo la loro quota di spettanza, nel ricorso introduttivo ha affermato chiaramente di aver diritto
“…di procedere in via surrogatoria nei confronti degli ulteriori garanti,
ovvero anche di uno solo, per il recupero di quanto corrisposto all'Istituto
di credito ad eccezione dell'importo corrispondente alla propria quota ….”
(cfr. pag. 6 del ricorso), tant'è che, in un primo momento, quantificato il credito complessivo in € 72.013,07, aveva chiesto ai convenuti di restituire
(ciascuno per la propria quota) la somma complessiva di € 54.009,80,
detratta la sua sola quota parte pari ad € 18.003,26 e poi successivamente, in sede di note autorizzate ex art. 281duodecies, comma 4°, c.p.c., ha ridotto il
quantum della propria pretesa ad € 38.318,82, ricavati dalla detrazione dalla somma complessiva di € 51.091,76 (di cui € 45.554,57 per capitale e €
5.537,19 per interessi) della propria quota pari ad € 12.772,94.
19 Dunque, è del tutto evidente che una volta ritenuto di agire in surroga nei confronti di solo due dei tre originari fideiussori e considerato che uno era deceduto, la ricorrente ha correttamente citato il e le eredi di Pt_4 [...]
chiedendo che i predetti fossero condannati al pagamento tutto il Persona_1
credito fatto valere (e cioè quanto pagato alla banca creditrice ad esclusione della sua quota) suddiviso tra le parti chiamate.
Pertanto, il Tribunale di Pordenone non è incorso in alcun vizio di ultrapetizione
Quanto al terzo motivo va ribadito che il fatto costitutivo del regresso del cofideiussore solvens verso gli altri fideiussori del medesimo debito (art. 1954 c.c.) è l'estinzione di esso, per effetto del depauperamento del proprio patrimonio oltre la propria quota, perchè la ratio della predetta norma è
volta ad impedire il corrispondente indebito arricchimento dei condebitori.
La circostanza che l'odierna appellata e il fideiussore non CP_2
avessero impugnato il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma è
quindi del tutto irrilevante, in quanto avendo estinto l'intero debito nei confronti della ammontante non già agli originari € 111.760,90 ma ad CP_5
€ 45.554,57 oltre interessi, la surrogandosi nei diritti della CP_2
creditrice, ha diritto ad ottenere la predetta somma detratta la propria quota.
20 Con riguardo al quarto motivo è pacifico che la poteva agire in CP_2
surroga anche nei confronti di uno solo dei fideiussori, di tal che la scelta di non escutere si appalesa del tutto legittima. CP_2
In questo contesto va ritenuto che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa degli appellanti, correttamente il primo Giudice ha rigettato la richiesta di chiamata del terzo in considerazione dell'assenza CP_2
dei presupposti di cui all'art. 106 c.p.c.
In particolare, va condivisa sul punto la considerazione svolta da parte ricorrente in primo grado secondo cui i resistenti mai potrebbero agire in surroga nei confronti del se non dopo aver provveduto al CP_2
pagamento di quanto dovuto alla ricorrente odierna appellata.
Di tal che la chiamata in causa si appalesa del tutto inutile, in quanto, da un lato, la non ha (legittimamente) inteso proporre alcuna domanda CP_2
nei confronti del predetto fideiussore;
dall'altro, qualsiasi domanda di condanna proposta dai resistenti appellanti nei confronti del medesimo sarebbe inammissibile perché nessuno di essi ha provveduto al pagamento del proprio debito.
Né si può sostenere che la chiamata in causa del sarebbe necessaria CP_2
al fine di “….evitare il pericolo di vedersi rifiutare da parte del CP_2
il pagamento della sua quota, allegando che essi avrebbero dovuto
[...]
opporre una qualche eccezione….” (cfr. pag. 17 dell'atto di appello).
21 E' noto infatti che il debitore nell'azione di surroga può sempre avanzare le eccezioni che avrebbe potuto proporre nei confronti del creditore originario senza alcuna decadenza.
Relativamente al quinto motivo ed al sesto motivo di appello - che possono essere trattati congiuntamente per la loro intima connessione - va rilevato che non merita censura la sentenza del Tribunale di Pordenone laddove ha ritenuto infondata l'eccezione affermando che “…anche non volendo
accedere alla tesi secondo cui il giorno dal quale il diritto può essere fatto
valere, indicato dall'art. 2935 c.c. quale termine iniziale del decorso della
prescrizione, sarebbe da rinvenirsi nel caso di specie il 30 marzo 2017,
momento in cui si è conclusa la procedura esecutiva con l'assegnazione
della somma all'esecutante e, dunque, in cui il diritto di surroga ex art.
1203, co. 1, n. 3, c.c. poteva essere fatto valere, va comunque rilevato che
l'odierna ricorrente, con lettera a.r. del 17 novembre 2016 (cfr. doc. 22 di
parte ricorrente), intimava gli altri soci della (e Controparte_3
non la società in quanto, nel frattempo, era stata dichiarata fallita) al
pagamento delle relative quote di spettanza e li invitava alla stipula di una
convenzione di negoziazione assistita…..”.
Ora pacifico che in atti vi è prova documentale del pagamento da parte della
(cfr. doc. 9 ricorrente), va ritenuto che la stessa ha provveduto CP_2
ritualmente ad interrompere la prescrizione anche con riguardo alla presente
22 azione come emerge chiaramente dalla raccomandata 17/11/2016 con la quale richiede espressamente le somme versate agli altri fideiussori (“in via
di regresso o in surroga”- cfr. doc. 22 ricorrente).
Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa degli appellanti, poi, la domanda di negoziazione assistita è idonea ad interrompere la prescrizione,
ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 132/2014 convertito in L. n. 162/2014 dal momento della ricezione della comunicazione ovvero dalla sottoscrizione della convenzione con i medesimi effetti della domanda giudiziale.
L'interruzione della prescrizione vale sia per il capitale sia per gli interessi.
Quanto al settimo motivo e all'ottavo motivo – che possono essere trattati congiuntamente per la loro intima connessione - fermo restando quanto già
si è detto esaminando il secondo ed il terzo motivo di appello, va ribadito che la riducendo la propria originaria domanda, ha chiesto agli CP_2
odierni appellanti esattamente ciò che ha versato alla banca detratta la propria quota.
Di tal che in punto quantum la sentenza non può che essere confermata in quanto, modificando la propria originaria domanda, la non ha CP_2
richiesto le spese legali derivanti dall'aver subito l'azione di condanna e l'espropriazione,
Né gli appellanti possono pretendere di defalcare “…le spese legali
sostenute dai convenuti per difendersi dalla banca, tanto che più che ne ha
23 tratto giovamento, essendo emerso in corso di quel giudizio la vendita del
capannone che ha ridotto dagli € 111.760,90 ingiunti a gli € 45.519,74
intimati….”.
Ancora una volta va ribadito, infatti, che i fideiussori erano tutti debitori della somma come ridotta e richiesta dalla banca e saldata dalla CP_2
che si è surrogata nelle ragioni della creditrice.
Quanto al nono motivo va ritenuto che il fatto che in corso di causa parte ricorrente abbia ridotto la propria originaria domanda e che non le siano state riconosciute le spese di mediazione non comporta alcuna compensazione delle spese posto che le stesse sono poi state liquidate dal
Giudice di prime cure nell'ambito dello scaglione ricompreso tra €
26.000,00 ad € 52.000,00, al di sotto tra l'altro dei valori medi.
Con riguardo al decimo motivo (che appare del tutto ripetitivo) vanno ribadite le considerazioni svolte esaminando il secondo ed il terzo motivo di appello
L'undicesimo motivo è in parte assorbito in quanto il rigetto dei primi dieci motivi comporta la conferma integrale della sentenza di primo grado ed in parte infondato.
Invero la riduzione della domanda è già stata presa in considerazione dal
Giudice di primo grado che – si ripete – ha liquidato le spese nell'ambito dello scaglione ricompreso tra € 26.000,00 ad € 52.000,00, al di sotto tra
24 l'altro dei valori medi, mentre il mancato accoglimento della richiesta delle spese di mediazione (nemmeno presa in considerazione dal Tribunale di
Pordenone) non è idoneo a giustificare alcuna compensazione.
Da ultimo il dodicesimo motivo è assorbito avendo parte appellante già in sede istruttoria rinunciato all'istanza cautelare di sospensiva.
Per le svolte considerazioni la sentenza di primo grado va integralmente confermata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i valori medi delle cause ricomprese tra € 26.001,00 ad €
52.000,00, ad eccezione della fase istruttoria e di trattazione che viene liquidata nei minimi essendosi risolta in una sola udienza.
Va dato atto della sussistenza in capo agli appellanti in solido dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002
introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da , , Parte_1 Parte_2
e nei confronti di Parte_3 Parte_4
, così provvede: CP_1
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente l'impugnata sentenza del Tribunale di Pordenone n. 437/24 pubblicata il 21/06/2024;
25 - condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida, in favore dell'appellata, in complessivi €
8.469,00 per compensi, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali nonchè ad IVA e CPA come per legge;
- dà atto della sussistenza in capo agli appellanti in solido dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1,
c.17, L. 228/12.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 19/02/2025
Il Presidente est.
Marina Caparelli
26
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei Sigg. Magistrati:
Dott. Marina Caparelli Presidente rel.
Dott. Marina Vitulli Consigliere
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta al n. 261/2024 RG, promossa con atto di citazione in appello notificato il 25/07/2024
DA
(C.F.: , Parte_1 C.F._1
(C.F.: , Parte_2 C.F._2 Parte_3
(C.F.: ) e
[...] C.F._3 Parte_4
(C.F.: ), proc. dom. avv. SANSONETTI C.F._4
GABRIELE e SANSONETTI PAOLO per mandato allegato all'atto di citazione in appello
- APPELLANTI -
1 CONTRO
(C.F.: , proc. dom. avv. CP_1 CodiceFiscale_5
BRANDOLISIO ANTONELLA per mandato allegato alla comparsa di risposta depositata telematicamente in grado di appello.
- APPELLATA -
OGGETTO: Fideiussione - Polizza fideiussoria. Appello avverso la
sentenza del Tribunale di Pordenone n. 437/2024 pubblicata il
21/06/2024 e notificata il 25/06/2024.
Causa iscritta a ruolo il 25/07/2024 e trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 19/02/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per gli appellanti:
“DICHIARATO
di voler chiamare in causa nato a [...] CP_2
lo 08/01/1952 c.f.: e, pertanto formula le seguenti C.F._6
CONCLUSIONI:
IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE: sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della impugnata Sentenza del Tribunale di
Pordenone n. 437/2024 pubbl. il 21/06/2024, RG n. 1914/2023, Repert. n.
618/2024 del 24/06/2024, notificata il 25/06/2024 per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2 IN VIA PROCESSUALE: annullarsi l'impugnata Sentenza del Tribunale di
Pordenone n. 437/2024 pubbl. il 21/06/2024, RG n. 1914/2023, Repert. n.
618/2024 del 24/06/2024, notificata il 25/06/2024 e rimettere la causa in prime cure onde autorizzarsi la chiamata in causa di e CP_2
spostarsi l'udienza di prima comparizione ad altra data utile onde consentire la citazione del predetto;
NEL MERITO: in totale riforma della gravata Sentenza del Trbunale di
Pordenone n. 437/2024 pubbl. il 21/06/2024, RG n. 1914/2023, Repert. n.
618/2024 del 24/06/2024, notificata il 25/06/2024 dichiararsi inammissibili,
improponibili e/o comunque infondate e da rigettarsi tutte le domande proposte dall'attrice nei confronti degli odierni appellanti CP_1
, ; Parte_4 Parte_1
NEL MERITO IN SUBORDINE: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda dell'appellata , ridursi sia la CP_1
quota di ciascuno degli appellanti sia l'importo che eventualmente venisse riconosciuto a loro carico, e dichiararsi nato a [...] CP_2
Daniele del Friuli lo 08/01/1952 c.f.: tenuto a C.F._6
pagare agli appellanti quanto questi saranno tenuti a pagare alla appellata dedotta la quota loro carico, condizionatamente all'effettivo pagamento;
spese rifuse oltre accessori.”.
Per l'appellata:
3 “In via preliminare, in rito
1. Rigettarsi la richiesta di annullamento della pronuncia appellata in relazione alla mancata autorizzazione del giudice di primo grado alla chiamata del terzo da parte degli appellanti in quanto del tutto CP_2
infondata.
Nel merito
1. Respingersi l'appello proposto in quanto infondato confermando la
Sentenza N. 437/2024 del 21.06.2024, emessa dal Tribunale di Pordenone
nel procedimento civile R.G.N.R. 1914/2023.
2. Spese del grado di giudizio interamente rifuse con accessori di legge.”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 20/10/2023,
[...]
conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Pordenone, CP_1 Pt_4
, e (queste
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3
ultime tre quali eredi di ) al fine di sentirli condannare al Persona_1
pagamento - ciascuno per la propria quota - della complessiva somma di €
54.009,80, oltre agli interessi moratori convenuti.
Esponeva l'attrice che era stata socia, assieme a CP_2 [...]
e della società di autotrasporti denominata Persona_1 Parte_4
(già Controparte_3 Controparte_4
; che, in tale qualità, aveva rilasciato, così come gli altri soci, due
[...]
4 garanzie fideiussorie a favore dell'allora in Controparte_5
relazione a due contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto due lotti di terreno in zona P.I.P. del Comune di Maniago (PN) per la successiva edificazione del capannone ad uso dell'azienda e di un autolavaggio da gestirsi dalla medesima;
che, in data 17/09/2007, essa ricorrente e
[...]
avevano formalizzato la cessione delle proprie quote sociali a CP_2
favore di , moglie del e figlia di Parte_1 Pt_4 [...]
; che, a seguito di difficoltà finanziarie, la società si era resa Persona_1
inadempiente alle obbligazioni previste nei contratti di leasing; che,
successivamente, la società era stata dichiarata fallita;
che
[...]
aveva ottenuto dal Tribunale di Roma, in data 31/05/2010, il CP_5
decreto ingiuntivo n. 11997/10 con il quale era stato ingiunto alla società
debitrice ed ai garanti in solido il pagamento della somma di € 111.760,90;
che essa ricorrente non aveva proposto opposizione;
che, a seguito di ciò, le era stato notificato atto di precetto per la complessiva somma di €
61.790,92; che, chiesta la conversione del pignoramento e stabilito, quindi,
in via definitiva dal G.E. il debito complessivo della garante per capitale,
interessi sino ad allora maturati e spese di recupero, aveva provveduto ratealmente a saldare la somma di € 72.013,07; che aveva esperito azione di regresso nei confronti del e del conclusasi con il rigetto Parte_1 Pt_4
della domanda in quanto il Tribunale di Pordenone aveva affermato che le
5 garanzie rilasciate a suo tempo dai soci erano fideiussioni plurime,
indipendenti e non solidali, con possibilità di esperimento da parte del
solvens esclusivamente dell'azione di surrogazione nei diritti della creditrice, ex art. 1203, n. 3, c.c., contro gli altri fideiussori che avevano dato autonoma e separata garanzia;
che tale sentenza era passata in giudicato;
che, nell'ambito di quel procedimento, era emerso che il Pt_4
e il avevano proposto opposizione al decreto ingiuntivo e che il Parte_1
Tribunale di Roma, con sentenza n. 5338/2015 del 07/03/2015, in parziale accoglimento, aveva condannato gli opponenti fideiussori al pagamento della somma capitale di € 45.519,74, oltre interessi convenzionali al tasso di otto punti oltre il tasso Euribor vigente;
che la predetta sentenza era passata in giudicato;
che essa ricorrente intendeva proporre azione di surroga nei confronti degli altri garanti della società poi fallita, essendo subentrata nei diritti della creditrice, fatta eccezione per la propria quota di debito, ex art. 1203, n. 3, c.c., avendo fatto fronte interamente al debito della società
nei confronti della creditrice originaria Controparte_3 [...]
, poi che, detratta dalla somma CP_5 Controparte_6
versata a suo tempo, la quota parte versata da essa ricorrente (pari ad €
18.003,26), aveva diritto di ottenere dagli ulteriori garanti convenuti la somma di € 54.009,80.
6 Fissata l'udienza di comparizione delle parti nei modi e termini di cui all'art. 281 undecies c.p.c., si costituivano in giudizio i resistenti,
contestando in fatto ed in diritto la ricostruzione operata dall'attrice e chiedendo, di conseguenza, il rigetto nel merito delle domande.
In primo luogo, i resistenti eccepivano il giudicato, dal momento che identica causa era stata già stata decisa dal Tribunale di Pordenone con sentenza n. 205/2019 del 05/03/2019, essendo identiche le domande avanzate nei due procedimenti (riscontrandosi l'unica differenza nel fondamento giuridico posto a base di esse: diritto di regresso ex 1954 c.c.
nella prima e diritto di surrogazione ex art. 1203, comma 1°, n. 3, c.c., nella seconda) e coprendo il giudicato il dedotto e il deducibile.
Nel merito i resistenti deducevano che non vi era prova dell'avvenuto pagamento;
che nessuna dichiarazione di volontà di surrogarsi era stata loro comunicata;
che il credito era prescritto, in quanto il decreto ingiuntivo era stato notificato il 21/05-25/06/2010; che in ogni caso erano prescritti gli interessi richiesti;
che, subordinatamente, la quota della era pari ad CP_2
€ 27.940,23, essendo la stessa tenuta al pagamento per la capital somma di
€ 111.760,90, non opposto dalla medesima;
che nessuna somma poteva essere richiesta ai resistenti avendo essi già estinto il debito per la loro parte,
avendolo fatto parzialmente estinguere quello totale, fino alla capital somma di € 45.554,57; che non era dovuta anche la quota di padre CP_2
7 della resistente, che ammontava ad € 27.940,23; che era necessario chiamare in causa quest'ultimo per l'esercizio dell'azione di surroga nel caso in cui fosse stata accolta la domanda di surroga svolta dalla ricorrente;
che dovevano essere detratte dalle somme richieste le spese legali sostenute dalla surrogata;
che dovevano invece essere computate a suo debito le spese legali sostenute dai convenuti per difendersi dalla banca, avendone tratto giovamento.
Rigettata la richiesta di chiamata in causa del terzo, e istruita la causa documentalmente, il Tribunale di Pordenone, in accoglimento della domanda (nel frattempo ridotta dalla ricorrente), condannava il al Pt_4
pagamento della capital somma di € 19.159,41, oltre interessi come per legge e le altre resistenti al pagamento, in qualità di eredi, della somma di €
6.386,47 ciascuna, oltre interessi come per legge.
Affermava il primo Giudice che l'eccezione di giudicato era infondata in quanto la causa petendi delle due domande era diversa dal momento che la surrogazione legale ex art. 1203, comma 1°, n. 3, c.c., dava luogo ad un fenomeno di successione del diritto, mentre con l'azione di regresso veniva esercitato un diritto proprio;
che, quanto alla deducibilità del diritto di surrogazione nel precedente procedimento, e, quindi, alla ricomprensione dello stesso nell'efficacia negativo-preclusiva della relativa sentenza,
andava considerato che mentre nel caso di cofideiussione il diritto del
8 solvens poteva validamente essere inquadrato sia nella surroga che nel regresso, trattandosi di diritti tra i quali non intercorreva alcun rapporto di alternatività, nel caso di plurime fidejussioni autonome l'unico strumento dato all'adempiente per domandare agli altri fideiussori di rilevarlo era quello della surrogazione legale ai sensi dell'art. 1203 c.c.; che il diritto di surroga azionato dalla ricorrente era diverso rispetto a quello che la avrebbe potuto azionare nel primo giudizio qualora la sussunzione CP_2
della fattispecie nell'istituto della fideiussione congiunta fosse stata corretta;
che parimenti infondata era l'eccezione di prescrizione del diritto in quanto era stata validamente interrotta con lettera a.r. del 17/11/2016; che, nel merito, pacifica la riduzione della pretesa creditoria originariamente avanzata in via monitoria da € 111.760,90 ad € 45.554,57 e dato atto che il pagamento del debito da parte della risultava dal decreto di CP_2
assegnazione della somma versata sul c/c della procedura esecutiva a favore del creditore procedente, poteva dirsi avvenuta la surrogazione ex art. 1203,
comma 1°, n. 3, c.c. della ricorrente nei diritti del creditore, con conseguente legittimazione della stessa alla ripetizione di quanto pagato nei confronti degli altri fideiussori, previa detrazione della quota di propria spettanza che,
non risultando determinata in via convenzionale, doveva ritenersi uguale a quella degli altri;
che, in sede di note autorizzate ex art. 281duodecies,
comma 4°, c.p.c., la ricorrente aveva ridotto il quantum della propria pretesa
9 ad € 38.318,82, ricavati dalla detrazione dalla somma complessiva di €
51.091,76 (di cui € 45.554,57 per capitale e € 5.537,19 per interessi) della propria quota pari ad € 12.772,94.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello , Parte_4
, e fondandolo su Parte_1 Parte_2 Parte_3
dodici motivi.
Con il primo motivo gli appellanti lamentano che erroneamente il Giudice di primo grado ha rigettato l'eccezione di giudicato ritenendo che la causa
petendi fosse diversa, mentre, in materia dei cosiddetti diritti eterodeterminati, nel quale rientra il caso di specie (vertendosi in materia di diritti di obbligazione) la causa petendi consiste nei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio o, in altre parole, nel suo fatto genetico.
Secondo gli appellanti nelle due domande sono stati dedotti gli stessi fatti costitutivi, mentre l'unica differenza consiste nella menzione del diritto fatto valere, che si risolve nell'indicazione della norma giuridica posta a base della domanda, certamente coperta dal giudicato, in relazione al principio per cui l'autorità del giudicato copre il dedotto e il deducibile.
Con il secondo motivo gli appellanti lamentano che, incorrendo nel vizio di ultrapetizione, il Giudice di primo grado li abbia condannati a pagare, oltre la quota del debito a loro carico, anche quella di con riguardo CP_2
al quale era stata chiesta la chiamata in causa, nonostante la ricorrente
10 avesse chiesto esclusivamente la condanna di ognuno dei debitori solo della quota a loro carico.
Con il terzo motivo gli appellanti lamentano che il Tribunale di Udine non ha tenuto conto che l'attrice e il padre erano tenuti al CP_2
pagamento pro quota della complessiva somma di € 111.760,90, non avendo impugnato il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma, di tal che, trattandosi di fideiussioni autonome senza vincolo di solidarietà, la quota entro i limiti della quale la poteva pretendere la condanna CP_2
dei ricorrenti era pari al 14,48% nei confronti di e al 4,83% Parte_4
nei confronti delle restanti resistenti, vale a dire € 7.397,44 per Pt_4
e € 2.465,81 per i restanti appellanti.
[...]
Con il quarto motivo gli appellanti lamentano che, in ogni caso, la sentenza
è errata laddove il Giudice di prime cure li ha condannati anche al pagamento della quota di , negando erroneamente la richiesta CP_2
di chiamata in causa del predetto che, in quanto fideiussore autonomo,
avrebbe dovuto anch'egli rispondere del debito, sul presupposto che non sussistevano le ragioni per autorizzarne la chiamata, senza motivare adeguatamente sul punto.
Con il quinto motivo gli appellanti lamentano che erroneamente il Tribunale
di Udine ha rigettato l'eccezione di prescrizione, in quanto nessuna dichiarazione di volontà di surrogarsi era stata comunicata ai resistenti se
11 non con la notifica del ricorso introduttivo del presente processo, in quanto le precedenti comunicazioni inerivano all'infondato esercizio del diritto di regresso anche tenuto conto che, non vertendosi in tema di obbligazioni solidali, non si applicava l'art. 1310, c.c. e che la lettera menzionata nella sentenza non conteneva alcuna richiesta di pagamento ma solo un invito alla negoziazione assistita.
Con il sesto motivo gli appellanti deducono che la sentenza va riformata,
laddove non ha dichiarato prescritti gli interessi per i motivi indicati nella comparsa di risposta di primo grado.
Con il settimo motivo la difesa degli appellanti lamenta che, fermo il terzo motivo in punto quote ed entità, la sentenza sarebbe erronea in quanto la quota della avrebbe dovuto essere calcolata nella misura di € CP_2
27.940,23 e che, in ogni caso, dalla quota dovuta dai resistenti avrebbe dovuto essere scomputata quella di pari ugualmente ad € CP_2
27.940,23.
Con l'ottavo motivo la difesa degli appellanti deduce che il primo Giudice
avrebbe dovuto comunque scomputare le spese legali derivanti dall'aver subito la l'azione di condanna e l'espropriazione, atteso che le CP_2
stesse non erano surrogabili e soprattutto erano ascrivibili esclusivamente alla ricorrente e, pertanto, afferma che il credito va in ogni caso ridotto ad €
12 45.519,74, su cui vanno dedotte la quota parte dell'attrice e quella del
CP_2
Con il nono motivo la difesa degli appellanti deduce che, a fronte della rinuncia parziale alla domanda da parte della stessa ricorrente, le spese legali avrebbero dovuto essere compensate.
Con il decimo motivo gli appellanti ribadiscono che ingiustamente sono stati condannati al pagamento anche della quota del CP_2
Con l'undicesimo motivo gli appellanti sostengono che erroneamente sono stati condannati alle spese legali, in quanto le spese di entrambi i gradi di giudizio andavano integralmente addossate alla e ciò sia in ragione CP_2
dell'accoglimento dei motivi di appello ovvero, subordinatamente, anche in caso di conferma della gravata sentenza, perché l'appellante aveva rinunciato alla originaria pretesa in ragione delle difese ricorrenti e perché
era stata rigettata la richiesta di condanna alle spese di mediazione.
Con il dodicesimo motivo la difesa degli appellanti ha chiesto la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata, in ragione della manifesta fondatezza dei motivi di appello.
Si è costituita l'appellata chiedendo il rigetto sia della istanza di sospensiva sia dell'appello
All'udienza del 27/11/2024 parte appellante ha rinunciato all'istanza di sospensiva.
13 Il P.I., dato del fallimento del tentativo di conciliazione, nulla opponendo le parti, disponeva la sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni richiesta dalle parti con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Indi, la causa veniva decisa nella camera di consiglio del 19/02/2025,
scaduti i termini di cui all'art.352 c.p.c.
L'appello è infondato e va rigettato.
Con riguardo al primo motivo va rilevato che, in una fattispecie del tutto simile a quello che ci occupa, è intervenuto il S.C. affermando che in caso di fideiussioni plurime (vale a dire prestate separatamente da diversi soggetti,
senza alcuna reciproca consapevolezza ovvero con l'espressa volontà di tenere distinta la propria obbligazione da quella degli altri fideiussori),
l'autonomia dei rapporti di garanzia preclude l'esperibilità dell'azione di regresso ex art. 1954 c.c., la quale, peraltro, non può essere riqualificata d'ufficio dal giudice alla stregua di azione generale ex art. 1299 c.c.,
trattandosi di domande fondate su diverse causae petendi (cfr. Cass.
09/02/2024 n. 3687 - nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, a fronte di due fideiussioni, separatamente stipulate da soggetti diversi a garanzia dei debiti di due società verso un istituto di credito, aveva escluso che il fideiussore che aveva estinto l'intero debito potesse agire in
14 regresso, ai sensi dell'art. 1954 c.c., per il recupero della metà di quanto versato).
Negli scritti conclusionali la difesa delle parti appellanti ha sostenuto che la citata sentenza del S.C. non rileverebbe nel caso di specie perché non riguarda il rapporto tra il regresso spettante nell'ambito della cofideiussione ex art.1954 c.c. e la surrogazione prevista dall' art. 1203 n. 3 c.c., bensì
quello tra il citato regresso ex art. 1954, c.c., e quello previsto per le obbligazioni solidali ex art. 1299, c.c. ed ha anzi affermato che, nella parte motiva, al punto 10.1 la decisione deporrebbe a favore degli appellanti laddove così testualmente afferma: “La deduzione della natura delle
fideiussioni come “plurime” (e non, invece, come integranti una co-
fideiussione) costituisce un'eccezione in senso lato, se è vero che queste si
sostanziano “nella allegazione (se fatta dalla parte) o nella rilevazione (se
fatta d'ufficio dal giudice) di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del
diritto dedotto in giudizio”, sicché, come tali “sottratte al divieto di cui
all'art. 345, comma secondo, cod. proc. civ.”, sebbene alla condizione – qui
peraltro rispettata, come sottolinea la sentenza impugnata – di essere
“proposte con riferimento a fatti principali o secondari risultanti dagli atti,
dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo” (così,
in motivazione, Cass, Sez. 3, ord. 6 maggio 2020, n. 8525, Rv. 657810-01).”.
15 Sul punto va evidenziato che è ben vero che il caso riguarda il rapporto tra la disposizione dell'art. 1954, c.c. (regresso contro gli altri fideiussiori), e la disposizione di cui all'art. 1299 (regresso tra condebitori), ma va considerato che, nel rigettare il primo motivo di ricorso, il S.C., dopo aver ricordato che la Corte di merito aveva qualificato le fideiussioni prestate come autonome e distinte, ravvisando, quindi, l'esistenza del fenomeno delle fideiussioni plurime e non della co-fideiussione, aveva tratto la corretta conseguenza secondo cui stante l'autonomia dei rapporti di garanzia, non è
configurabile una azione di regresso tra i fideiussori ed è ammessa soltanto la possibilità di surrogazione del garante che abbia estinto l'obbligazione garantita nei diritti del creditore soddisfatto, escludendo la possibilità di riqualificare la domanda in quanto “…il potere di riqualificazione trova un
limite nella necessità di non mutare la “causa petendi” della pretesa
azionata, considerato, oltretutto, che ricorre “modificazione della «causa
petendi» anche quando sia diverso il titolo giuridico della pretesa, essendo
impostato su presupposti di fatto e su situazioni giuridiche diverse da quelle
prospettate in primo grado”, e ciò perché “non va confuso il fatto storico,
inteso come avvenimento umano o fattuale intervenuto nella vicenda
oggetto di causa, con il fatto giuridico costitutivo, che è invece il
fondamento della pretesa creditoria, occorrendo avere unicamente riguardo
a quest'ultimo al fine di riscontrare se vi sia stato o meno mutamento della
16 domanda” (così, Cass. Sez. 6-2, ord. 11 gennaio 2018, n. 535, Rv. 647219-
01…”.
Questo passaggio conferma la correttezza della sentenza di primo grado laddove il Giudice ha così motivato “…. La surrogazione legale ex art.
1203, co. 1, n. 3, c.c…….. dà luogo ad un fenomeno di successione del
diritto, tant'è che il solvens aziona il diritto originariamente spettante al
creditore soddisfatto, mentre con l'azione di regresso viene esercitato un
diritto proprio. Da ciò consegue non solo l'opponibilità al debitore
surrogatosi delle eccezioni che avrebbero potuto opporsi al creditore, ma
anche l'azionabilità dell'intero debito pagato – dedotta la propria quota –
anziché delle singole frazioni della somma nei confronti di ciascun
condebitore. Diversa, allora, è la causa petendi e tale diversità si riflette sul
petitum mediato in quanto, vertendosi in materia di diritti eterodeterminati,
lo stesso acquista una sua precisa identità solo tramite il collegamento con
la causale addotta a sostegno della pretesa….”.
Né la tesi propugnata dagli appellanti risulta confermata dal punto 10.1 della richiamata sentenza del S.C.
In proposito è appena il caso di osservare che la deducibilità in appello ex art. 345 c.p.c della questione afferente alla natura delle fideiussioni come plurime e non invece come integranti una co-fideiussione (affrontata dalla
17 Corte esaminando il sesto motivo di ricorso) esula totalmente dal presente giudizio.
Da ciò consegue che va confermata la sentenza di primo grado laddove ha ritenuto che il diritto di surroga azionato con il presente giudizio, stante l'efficacia positivo-conformativa derivante dal passaggio in giudicato della precedente sentenza tra le parti e, dunque, accertata la sussistenza nel caso che ci occupa di plurime fideiussioni autonome, sia diverso rispetto a quello che la avrebbe potuto azionare nel primo giudizio qualora la CP_2
sussunzione della fattispecie nell'istituto della fideiussione congiunta fosse stata corretta. Solo in quel caso, infatti, la surrogazione sarebbe stata ricompresa nel divieto del ne bis in idem sotto il profilo del c.d.
“deducibile”, non anche nel caso di specie in cui, posta l'autonomia delle plurime fideiussioni, il diritto suddetto ha presupposti e caratteristiche divergenti, tanto che il solvens, per costante giurisprudenza, ben potrebbe agire nei confronti di uno solo degli altri fideiussori per la ripetizione dell'intera somma pagata ad estinzione del debito altrui, detratta la propria quota in quanto riferita ad un debito a lui pertinente.
Con riguardo al secondo motivo va ribadito che il fideiussore solvente resta surrogato (art.1203 c.c.) nei diritti che il creditore aveva contro gli altri fideiussori che avevano dato separata ed autonoma garanzia, sicché, il fideiussore solvens subentra nel rapporto obbligatorio nella stessa situazione
18 attiva che faceva capo al creditore e con le stesse garanzie, potendo agire nei confronti anche di uno solo degli altri fideiussori per la ripetizione di quanto egli abbia pagato ad estinzione del debito altrui e, quindi, nella misura risultante dalla detrazione rispetto a quanto da lui pagato della sola propria quota (perché, nei limiti di questa, egli ha pagato un debito a lui pertinente),
anziché soltanto "pro quota".
Ciò premesso, diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti, la ricorrente lungi dall'agire per ottenere dai resistenti solo la loro quota di spettanza, nel ricorso introduttivo ha affermato chiaramente di aver diritto
“…di procedere in via surrogatoria nei confronti degli ulteriori garanti,
ovvero anche di uno solo, per il recupero di quanto corrisposto all'Istituto
di credito ad eccezione dell'importo corrispondente alla propria quota ….”
(cfr. pag. 6 del ricorso), tant'è che, in un primo momento, quantificato il credito complessivo in € 72.013,07, aveva chiesto ai convenuti di restituire
(ciascuno per la propria quota) la somma complessiva di € 54.009,80,
detratta la sua sola quota parte pari ad € 18.003,26 e poi successivamente, in sede di note autorizzate ex art. 281duodecies, comma 4°, c.p.c., ha ridotto il
quantum della propria pretesa ad € 38.318,82, ricavati dalla detrazione dalla somma complessiva di € 51.091,76 (di cui € 45.554,57 per capitale e €
5.537,19 per interessi) della propria quota pari ad € 12.772,94.
19 Dunque, è del tutto evidente che una volta ritenuto di agire in surroga nei confronti di solo due dei tre originari fideiussori e considerato che uno era deceduto, la ricorrente ha correttamente citato il e le eredi di Pt_4 [...]
chiedendo che i predetti fossero condannati al pagamento tutto il Persona_1
credito fatto valere (e cioè quanto pagato alla banca creditrice ad esclusione della sua quota) suddiviso tra le parti chiamate.
Pertanto, il Tribunale di Pordenone non è incorso in alcun vizio di ultrapetizione
Quanto al terzo motivo va ribadito che il fatto costitutivo del regresso del cofideiussore solvens verso gli altri fideiussori del medesimo debito (art. 1954 c.c.) è l'estinzione di esso, per effetto del depauperamento del proprio patrimonio oltre la propria quota, perchè la ratio della predetta norma è
volta ad impedire il corrispondente indebito arricchimento dei condebitori.
La circostanza che l'odierna appellata e il fideiussore non CP_2
avessero impugnato il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma è
quindi del tutto irrilevante, in quanto avendo estinto l'intero debito nei confronti della ammontante non già agli originari € 111.760,90 ma ad CP_5
€ 45.554,57 oltre interessi, la surrogandosi nei diritti della CP_2
creditrice, ha diritto ad ottenere la predetta somma detratta la propria quota.
20 Con riguardo al quarto motivo è pacifico che la poteva agire in CP_2
surroga anche nei confronti di uno solo dei fideiussori, di tal che la scelta di non escutere si appalesa del tutto legittima. CP_2
In questo contesto va ritenuto che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa degli appellanti, correttamente il primo Giudice ha rigettato la richiesta di chiamata del terzo in considerazione dell'assenza CP_2
dei presupposti di cui all'art. 106 c.p.c.
In particolare, va condivisa sul punto la considerazione svolta da parte ricorrente in primo grado secondo cui i resistenti mai potrebbero agire in surroga nei confronti del se non dopo aver provveduto al CP_2
pagamento di quanto dovuto alla ricorrente odierna appellata.
Di tal che la chiamata in causa si appalesa del tutto inutile, in quanto, da un lato, la non ha (legittimamente) inteso proporre alcuna domanda CP_2
nei confronti del predetto fideiussore;
dall'altro, qualsiasi domanda di condanna proposta dai resistenti appellanti nei confronti del medesimo sarebbe inammissibile perché nessuno di essi ha provveduto al pagamento del proprio debito.
Né si può sostenere che la chiamata in causa del sarebbe necessaria CP_2
al fine di “….evitare il pericolo di vedersi rifiutare da parte del CP_2
il pagamento della sua quota, allegando che essi avrebbero dovuto
[...]
opporre una qualche eccezione….” (cfr. pag. 17 dell'atto di appello).
21 E' noto infatti che il debitore nell'azione di surroga può sempre avanzare le eccezioni che avrebbe potuto proporre nei confronti del creditore originario senza alcuna decadenza.
Relativamente al quinto motivo ed al sesto motivo di appello - che possono essere trattati congiuntamente per la loro intima connessione - va rilevato che non merita censura la sentenza del Tribunale di Pordenone laddove ha ritenuto infondata l'eccezione affermando che “…anche non volendo
accedere alla tesi secondo cui il giorno dal quale il diritto può essere fatto
valere, indicato dall'art. 2935 c.c. quale termine iniziale del decorso della
prescrizione, sarebbe da rinvenirsi nel caso di specie il 30 marzo 2017,
momento in cui si è conclusa la procedura esecutiva con l'assegnazione
della somma all'esecutante e, dunque, in cui il diritto di surroga ex art.
1203, co. 1, n. 3, c.c. poteva essere fatto valere, va comunque rilevato che
l'odierna ricorrente, con lettera a.r. del 17 novembre 2016 (cfr. doc. 22 di
parte ricorrente), intimava gli altri soci della (e Controparte_3
non la società in quanto, nel frattempo, era stata dichiarata fallita) al
pagamento delle relative quote di spettanza e li invitava alla stipula di una
convenzione di negoziazione assistita…..”.
Ora pacifico che in atti vi è prova documentale del pagamento da parte della
(cfr. doc. 9 ricorrente), va ritenuto che la stessa ha provveduto CP_2
ritualmente ad interrompere la prescrizione anche con riguardo alla presente
22 azione come emerge chiaramente dalla raccomandata 17/11/2016 con la quale richiede espressamente le somme versate agli altri fideiussori (“in via
di regresso o in surroga”- cfr. doc. 22 ricorrente).
Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa degli appellanti, poi, la domanda di negoziazione assistita è idonea ad interrompere la prescrizione,
ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 132/2014 convertito in L. n. 162/2014 dal momento della ricezione della comunicazione ovvero dalla sottoscrizione della convenzione con i medesimi effetti della domanda giudiziale.
L'interruzione della prescrizione vale sia per il capitale sia per gli interessi.
Quanto al settimo motivo e all'ottavo motivo – che possono essere trattati congiuntamente per la loro intima connessione - fermo restando quanto già
si è detto esaminando il secondo ed il terzo motivo di appello, va ribadito che la riducendo la propria originaria domanda, ha chiesto agli CP_2
odierni appellanti esattamente ciò che ha versato alla banca detratta la propria quota.
Di tal che in punto quantum la sentenza non può che essere confermata in quanto, modificando la propria originaria domanda, la non ha CP_2
richiesto le spese legali derivanti dall'aver subito l'azione di condanna e l'espropriazione,
Né gli appellanti possono pretendere di defalcare “…le spese legali
sostenute dai convenuti per difendersi dalla banca, tanto che più che ne ha
23 tratto giovamento, essendo emerso in corso di quel giudizio la vendita del
capannone che ha ridotto dagli € 111.760,90 ingiunti a gli € 45.519,74
intimati….”.
Ancora una volta va ribadito, infatti, che i fideiussori erano tutti debitori della somma come ridotta e richiesta dalla banca e saldata dalla CP_2
che si è surrogata nelle ragioni della creditrice.
Quanto al nono motivo va ritenuto che il fatto che in corso di causa parte ricorrente abbia ridotto la propria originaria domanda e che non le siano state riconosciute le spese di mediazione non comporta alcuna compensazione delle spese posto che le stesse sono poi state liquidate dal
Giudice di prime cure nell'ambito dello scaglione ricompreso tra €
26.000,00 ad € 52.000,00, al di sotto tra l'altro dei valori medi.
Con riguardo al decimo motivo (che appare del tutto ripetitivo) vanno ribadite le considerazioni svolte esaminando il secondo ed il terzo motivo di appello
L'undicesimo motivo è in parte assorbito in quanto il rigetto dei primi dieci motivi comporta la conferma integrale della sentenza di primo grado ed in parte infondato.
Invero la riduzione della domanda è già stata presa in considerazione dal
Giudice di primo grado che – si ripete – ha liquidato le spese nell'ambito dello scaglione ricompreso tra € 26.000,00 ad € 52.000,00, al di sotto tra
24 l'altro dei valori medi, mentre il mancato accoglimento della richiesta delle spese di mediazione (nemmeno presa in considerazione dal Tribunale di
Pordenone) non è idoneo a giustificare alcuna compensazione.
Da ultimo il dodicesimo motivo è assorbito avendo parte appellante già in sede istruttoria rinunciato all'istanza cautelare di sospensiva.
Per le svolte considerazioni la sentenza di primo grado va integralmente confermata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i valori medi delle cause ricomprese tra € 26.001,00 ad €
52.000,00, ad eccezione della fase istruttoria e di trattazione che viene liquidata nei minimi essendosi risolta in una sola udienza.
Va dato atto della sussistenza in capo agli appellanti in solido dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002
introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da , , Parte_1 Parte_2
e nei confronti di Parte_3 Parte_4
, così provvede: CP_1
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente l'impugnata sentenza del Tribunale di Pordenone n. 437/24 pubblicata il 21/06/2024;
25 - condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida, in favore dell'appellata, in complessivi €
8.469,00 per compensi, oltre al 15% per il rimborso delle spese generali nonchè ad IVA e CPA come per legge;
- dà atto della sussistenza in capo agli appellanti in solido dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1,
c.17, L. 228/12.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 19/02/2025
Il Presidente est.
Marina Caparelli
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