Articolo 694 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 697Articolo 704
Versione
9 ottobre 2010
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Versione
7 luglio 2017
Art. 694. Commissione d'esame 1. La commissione giudicatrice degli esami per il reclutamento degli ispettori e quella per il reclutamento dei sovrintendenti e' composta da:
a) un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri, presidente;
b) il Comandante del Reggimento Corazzieri;
c) un ufficiale del Reggimento Corazzieri, membro;
d) ((...)) luogotenente, segretario senza diritto di voto.
Entrata in vigore il 7 luglio 2017
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