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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 20/03/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI TERMINI IMERESE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dott. Giuseppe Rini Presidente
dott. Daniele Salvatore Abbate Giudice
dott. Andrea Quintavalle Giudice
dei quali il secondo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 1442 del Ruolo Generale dell'anno 2024
PROMOSSO DA
(C.F. nata a Corleone (PA) in [...] Parte_1 C.F._1
18/07/1976, elettivamente domiciliata in Corleone (PA), via Bentivegna n. 185,
presso l'avv. Pierfranco Puccio, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
-ricorrente-
CONTRO
(C.F. ) nato a [...] in data [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Corleone (PA), via Corso dei Mille n. 165, presso l'avv. Floriana
Cona, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
-resistente-
E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
- interveniente necessario – Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 16/01/2025 le parti concludevano come da verbale al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.6.2024 ha chiesto al Tribunale di Parte_1
pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
, il quale costituendosi in giudizio ha aderito alla predetta domanda.
[...]
La domanda va accolta dal momento che ne ricorrono le condizioni di legge.
E infatti la separazione giudiziale tra le parti è stata pronunciata da questo
Tribunale con sentenza del 20/07/2022 passata in giudicato;
i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione;
Non residuano ulteriori domande da esaminare.
Le spese di lite vanno compensate in ragione dell'esito e della natura del giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Corleone, in data 28/01/1995, da
, nata a [...] in data [...], e da , nato Parte_1 CP_1
a Lercara Friddi in data 02/09/1970, trascritto nei registri dello Stato civile di detto
Comune al n.
3-Parte II-Serie A dell'anno 1995.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Termini Imerese il 4.3.2025.
Il Giudice Estensore
Daniele Salvatore Abbate
Il Presidente
Giuseppe Rini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI TERMINI IMERESE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dott. Giuseppe Rini Presidente
dott. Daniele Salvatore Abbate Giudice
dott. Andrea Quintavalle Giudice
dei quali il secondo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 1442 del Ruolo Generale dell'anno 2024
PROMOSSO DA
(C.F. nata a Corleone (PA) in [...] Parte_1 C.F._1
18/07/1976, elettivamente domiciliata in Corleone (PA), via Bentivegna n. 185,
presso l'avv. Pierfranco Puccio, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
-ricorrente-
CONTRO
(C.F. ) nato a [...] in data [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Corleone (PA), via Corso dei Mille n. 165, presso l'avv. Floriana
Cona, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
-resistente-
E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
- interveniente necessario – Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 16/01/2025 le parti concludevano come da verbale al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.6.2024 ha chiesto al Tribunale di Parte_1
pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
, il quale costituendosi in giudizio ha aderito alla predetta domanda.
[...]
La domanda va accolta dal momento che ne ricorrono le condizioni di legge.
E infatti la separazione giudiziale tra le parti è stata pronunciata da questo
Tribunale con sentenza del 20/07/2022 passata in giudicato;
i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione;
Non residuano ulteriori domande da esaminare.
Le spese di lite vanno compensate in ragione dell'esito e della natura del giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Corleone, in data 28/01/1995, da
, nata a [...] in data [...], e da , nato Parte_1 CP_1
a Lercara Friddi in data 02/09/1970, trascritto nei registri dello Stato civile di detto
Comune al n.
3-Parte II-Serie A dell'anno 1995.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Termini Imerese il 4.3.2025.
Il Giudice Estensore
Daniele Salvatore Abbate
Il Presidente
Giuseppe Rini