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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/04/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
r.g. 5658/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'udienza del 03.04.2025, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 5658/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “rapporto di lavoro subordinato privato: licenziamento individuale per giust. motivo soggettivo” e vertente
TRA
( ) - avv. VITALIANO Parte_1 C.F._1
CARLO ( ); C.F._2
RICORRENTE
E
( ) - Controparte_1 P.IVA_1 avv. SANTILLI VALENTINO ( ); avv. SAVARESE C.F._3
ANTONIO ();
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
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Con ricorso depositato in data 14.12.2023, la parte ricorrente di cui in epigrafe deduceva che, ad onta del formale contratto di lavoro bracciantile stipulato con la società resistente per 151 giornate annue, aveva in realtà lavorato ininterrottamente dal 24.09.2023 all'08.12.2023, allorquando fu licenziato oralmente. Chiedeva, pertanto, al giudice del lavoro adito, di accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato come operaio di III livello del ccnl di categoria e di dichiarare la nullità o comunque l'illegittimità del recesso datoriale, con relativa condanna della controparte, in via principale, alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento della indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 09.03.2024, eccependo la nullità del ricorso;
l'esistenza di un contratto di lavoro agricolo a tempo determinato con scadenza 31.12.2023; l'inesistenza di un licenziamento;
la sussistenza di mansioni di bracciante agricolo espletate dal ricorrente nel corso del rapporto.
La domanda attorea si è rivelata manifestamente infondata e non meritevole di accoglimento.
Quanto alle mansioni effettivamente espletate e al diritto all'esatto inquadramento professionale, va precisato in diritto che il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive (cd. procedimento trifasico), consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini. Ai fini dell'osservanza di tale procedimento, è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio, configurandosi, in caso contrario, il vizio di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c., per l'errata applicazione dell'art. 2103 c.c. (cfr. Cass. n. 30580/19; nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva riconosciuto alla segretaria del direttore di un Conservatorio musicale il diritto alle differenze retributive corrispondenti al profilo dell'assistente amministrativo, di cui all'area B del ccnl comparto delle Istituzioni di alta Formazione e Specializzazione, senza
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esaminare le declaratorie contrattuali relative al livello ed al profilo professionale di inquadramento della lavoratrice, né individuare il tratto qualificante del livello di inquadramento rispetto a quello rivendicato, né analizzare le mansioni della qualifica di appartenenza rispetto all'attività svolta, né, infine, indagare sulla prevalenza, dal punto di vista quantitativo, dei compiti assunti come svolti rispetto a quelli riferibili al livello ed alla qualifica superiori). Pertanto, il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (cfr.
Cass. n. 8025/03, che ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda proposta dal dipendente di una banca al fine di ottenere l'inquadramento come funzionario di grado IV F2, in quanto questi non aveva indicato nel ricorso introduttivo gli elementi caratterizzanti la qualifica superiore omettendo altresì di procedere al raffronto tra le mansioni tipiche di quest'ultima e le mansioni svolte di fatto;
nello stesso senso, Cass. n. 30580/19).
Nel caso che qui occupa, a prescindere dallo scrutinio circa la riconducibilità o meno delle mansioni dedotte nell'atto introduttivo in quelle di cui al III livello del ccnl delle “società commerciali” (peraltro non specificato né tantomeno versato in atti, avendo il ricorrente offerto in comunicazione il ccnl del settore operai agricoli e florovivaisti), l'istruttoria espletata nel corso del giudizio non ha affatto confermato la circostanza che il ricorrente abbia espletato esclusivamente o comunque prevalentemente attività di addetto al magazzino. Invero, il teste , Tes_1 peraltro parente della parte attrice, ha riferito di non aver mai visto il ricorrente lavorare, essendosi limitato unicamente ad accompagnarlo sul posto (“Conosco il ricorrente, mia moglie è sua cugina. Io non ho mai lavorato per la convenuta. Il ricorrente ci ha lavorato e io lo accompagnavo
5/6 giorni a settimana. L'ultimo giorno è stato l'8 dicembre 2023. Ci ha lavorato per 5/6 mesi, se ben ricordo. Lo accompagnavo al lavoro con la mia macchina, alle 18.00. so che iniziava a lavorare alle 7.00 del mattino.
Mi disse che lavorava in un magazzino, ma non ci sono mai entrato. Non
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mi disse quanto guadagnava per questo lavoro. So che il padrone disse che [NON] doveva andare più a lavorare. La circostanza l'ho appresa dal ricorrente. L'azienda si trova a San Marzano sul Sarno, fuori dal centro”). Di CP_ contro, il teste , impiegata amministrativa della Testimone_2 resistente, ha detto in udienza che il teste si recava in magazzino solo alla fine della giornata lavorativa, allo scopo di pulire il prodotto dopo la raccolta
(“Lavoro presso la società resistente dal 2021. Sono impiegata amministrativa addetta alla gestione degli operai. L'azienda occupa in pieno regime anche più di 50 operai. L'azienda si occupa di confezionamento e raccolta di ortaggi. La sede legale è a San Marzano così come la sede operativa. Gli operai sono tutti occupati a tempo determinato, solo gli impiegati hanno un contratto a tempo indeterminato.
Mi ricordo del ricorrente che ha lavorato nella mia azienda da fine settembre fino a fine novembre del 2023. Lui era un bracciante agricolo.
Ricordo che lui ha sottoscritto un contratto con l'azienda redatto dal consulente del lavoro che io ho personalmente visto. Era un contratto a tempo determinato. Io lavoro solo nella sede operativa. Personalmente non vado mai sui campi, ci va il titolare. La ditta ha anche un magazzino presente in via Marconi presso la sede operativa. Personalmente vado al magazzino e inoltre lo vedo dalla mia postazione. Il ricorrente andava in magazzino a fine giornata a pulire il prodotto dopo la raccolta. Ricordo che la scadenza del suo rapporto era fissata per il 31 dicembre 2023 ma il rapporto cessò prima in quanto lui non si presentò dall'1 dicembre. Ricordo che fu pagato fino a novembre come da busta paga;
fu poi redatta anche la busta di dicembre con 0 ore lavorate. Non ho mai assistito a discussioni tra il ricorrente e il titolare . Posso dire che in data 8 Parte_2 dicembre di quell'anno l'azienda era chiusa. Posso dire che gli operai che sono venuti con mezzo di trasporto raggiungono direttamente i campi la mattina, gli altri raggiungono il magazzino per poi essere destinati lì con il mezzo della ditta. Il ricorrente era motorizzato e aveva una sua automobile, una Golf di colore grigio che parcheggiava nell'area aziendale;
non posso dire se raggiungeva i terreni con il furgone dell'azienda”).
Quanto all'asserito licenziamento orale, va innanzitutto premesso in diritto che il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l'intimazione senza l'osservanza della forma scritta ha l'onere di provare,
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quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa;
nell'ipotesi in cui il datore eccepisca che il rapporto si è risolto per le dimissioni del lavoratore e all'esito dell'istruttoria - da condurre anche tramite i poteri officiosi ex art. 421 c.p.c. - perduri l'incertezza probatoria, la domanda del lavoratore andrà respinta in applicazione della regola residuale desumibile dall'art. 2697 c.c.
(cfr. Cass. n. 3822/19; conf. Cass. n. 13195/19).
Nel caso che qui occupa, a fronte di un rapporto di lavoro instaurato a tempo determinato con scadenza 31.12.2023 (cfr. Unilav in atti), la circostanza del licenziamento orale - che, al più, avrebbe determinato non di certo la reintegra ma il pagamento della retribuzione persa sino alla naturale scadenza - non è stata affatto suffragata dalle risultanze probatorie, atteso che il teste ha riportato unicamente fatti Tes_1 appresi inammissibilmente dallo stesso ricorrente (“So che il padrone disse che [NON] doveva andare più a lavorare. La circostanza l'ho appresa dal ricorrente”), mentre la teste ha sostenuto di non aver Testimone_2 mai assistito “a discussioni tra il ricorrente e il titolare” e che la parte attrice
“non si presentò dal 1° dicembre”.
Ogni altra questioni può ritenersi assorbita.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte resistente, liquidate in € 2.200,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, Iva e Cpa.
Nocera Inferiore, 03.04.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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