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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/03/2025, n. 1960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1960 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
dr. Nicola Saracino Presidente dr. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere dr. Paolo Bonofiglio Consigliere relatore ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., come modificato dal D.L.vo
149/2022, all'esito della discussione orale, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 163 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Marco Michele Picciani come da procura in atti;
APPELLANTE
E
(C.F. ) - - in Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello
Stato;
APPELLATO
OGGETTO: Riconoscimento della cittadinanza italiana.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis: In via Istruttoria: ammettersi tutta la documentazione allegata al presente ricorso con ogni più ampia riserva di produrre, dedurre, prospettare istanze, capitolare prove, richiedere l'esibizione di ulteriori documenti. Disporre l'audizione personale del ricorrente sig. Nel merito: accogliere il presente ricorso con conseguente Pt_1 annullamento degli atti impugnati - rigetto della richiesta di cittadinanza italiana per matrimonio presentata dal sig. e di ogni altro atto presupposto e CP_3 derivato. Con ogni conseguenziale pronuncia anche in ordine alle spese”.
Per l'appellato: “Voglia Codesto Ill.mo Collegio, RIGETTARE l'avverso appello, con condanna alle spese perché manifestamente infondato per quanto esposto nelle difese”.
IN FATTO E IN DIRITTO
r.g. n. 1 La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
Il ricorrente di nazionalità marocchina ha adito nelle forme di cui CP_3 all'art. 702 bis c.p.c. il Tribunale di Roma per ottenere l'annullamento del provvedimento del Prefetto di del 19.11.2019, con il quale la sua istanza diretta CP_2 all'ottenimento della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 5 legge n. 91/1992 era stata respinta ricorrendo la condizione ostativa di cui all'art. 6 comma 1 lettera b) legge cit., per avere il riportato le seguenti condanne irrevocabili: CP_3
- sentenza della Corte d'Appello di Roma del 31.01.2007, divenuta irrevocabile il
18.05.2007, per il delitto di cui all'art. 171ter lett. b) legge n. 633/1941 e succ. mod.;
- sentenza del Tribunale di Roma in composizione monocratica del 17.06.2010, divenuta irrevocabile il 02.11.2010, per il delitto di cui agli artt. 81 cpv. c.p., 171ter lett.
b) legge n. 633/1941 e succ. mod. e art. 648 comma secondo c.p.
Il Tribunale adito, con ordinanza ex art. 702ter c.p.c. del 12.12.2023, ha respinto il ricorso rilevando la ricorrenza della condizione ostativa già segnalata nel decreto prefettizio che -non essendo medio tempore intervenuta la riabilitazione dalle predette condanne- non era venuta meno per effetto della declaratoria di estinzione della pena pronunciata il 03.02.2020 dal Tribunale di Roma in funzione di Giudice dell'Esecuzione penale, peraltro afferente a condanna diversa da quelle sopra indicate.
Avverso l'indicata ordinanza ha interposto tempestivamente appello CP_3 il quale ha richiesto l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe,
[...]
dolendosi della mancata considerazione da parte del Giudice di prime cure della natura discrezionale del potere attribuito in materia all'amministrazione, anche in considerazione della tenuità dei reati commessi e accertati, e della reiezione della richiesta di differimento della fase decisionale del giudizio di primo grado, avanzata in considerazione dei tempi oggettivamente lunghi occorrenti al Tribunale di Sorveglianza di Roma per delibare sull'istanza di riabilitazione.
In data 19.03.2024 si è costituito il , Controparte_4 che ha richiesto il rigetto dell'istanza, in quanto infondata.
Nella pendenza del giudizio di appello, e precisamente in data 30.09.2024, il
Tribunale di Sorveglianza di Roma ha concesso a la riabilitazione in CP_3
relazione a n. 5 condanne irrevocabili da costui riportate e, tra queste, in relazione alle due condanne irrevocabili sopra menzionate, in ragione delle quali l'istanza di concessione della cittadinanza italiana era stata respinta alla luce di quanto disposto dall'art. 6 comma 1 lett. b) legge n. 91/1992.
r.g. n. 2 L'articolo 6 comma 1 legge n. 91/1992 stabilisce che hanno effetto preclusivo dell'acquisto della cittadinanza italiana da parte di straniero coniugato con cittadino italiano l'aver riportato condanna per determinati delitti, e tra questi anche per delitti non colposi per i quali la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione (come quelli oggetto delle due condanne irrevocabili più volte menzionate), mentre l'art. 6 comma 3 legge cit. stabilisce che la riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna.
La riabilitazione, regolata dall'art. 178 c.p., è, infatti, una causa di estinzione delle pene accessorie e degli effetti penali della condanna, caratterizzata, da una funzione promozionale e premiale, perché collegata all'avvenuta espiazione della pena principale inflitta e alla buona condotta successivamente dimostrata dal condannato per un congruo periodo di tempo. La riabilitazione assolve sostanzialmente alla funzione di reintegrare il condannato che abbia eseguito la pena principale nella posizione giuridica goduta sino al momento della condanna, tant'è che con l'estinzione delle pene accessorie e degli effetti penali della condanna il riabilitato riacquista la piena capacità giuridica e viene rimesso nelle condizioni di svolgere la propria normale attività nella società.
Essendo intervenuta nella pendenza del presente giudizio la riabilitazione in relazione alle due condanne irrevocabili ostative dell'acquisto della cittadinanza,
l'appello deve essere accolto e il provvedimento reiettivo dell'istanza ex art. 5 legge n.
91/1992 deve essere annullato.
La sopravvenienza del provvedimento di riabilitazione, a seguito di domanda che risulta ritualmente presentata soltanto nelle more del giudizio, giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
PQM
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di , CP_3 Controparte_4
ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
- in riforma dell'ordinanza del Tribunale di Roma in data 13/12/2023 (rg
16986/2020), accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il decreto del Prefetto di
Roma del 19/11/2019 e dichiara che , nato in [...] il CP_3
24.11.1969, è cittadino italiano, per matrimonio;
- ordina al e per esso all'Ufficiale dello stato civile Controparte_1
competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei r.g. n. 3 registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
- compensa integralmente le spese del procedimento.
Così deciso in Roma il giorno 28/3/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Paolo Bonofiglio dott. Nicola Saracino
r.g. n. 4