TRIB
Sentenza 19 aprile 2024
Sentenza 19 aprile 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/04/2024, n. 4313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4313 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 13763/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del dott. Angelo Claudio Ricciardi
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13763/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZANQUOGHI SIMONE e Parte_1 C.F._1 dell'avv. PASTORIO MARCO ( VIA MADONNA 7 DOLORI 11 27029 C.F._2
VIGEVANO; ( ) VIA MADONNA 7 DOLORI 11 Parte_2 C.F._3
27029 VIGEVANO, elettivamente domiciliato in VIA MELEGARI, 4 20122 MILANO presso il difensore avv. ZANQUOGHI SIMONE
ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), entrambi con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv. Chiara Zappia dell'AVVOCATURA STATO MILANO, elettivamente domiciliato in VIA
FREGUGLIA, 1 20122 MILANO presso il difensore avv. AVVOCATURA STATO MILANO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI STEFANI Controparte_3 P.IVA_3
STEFANIA, elettivamente domiciliato in VIA G. P. DA PALESTRINA, 19 00193 ROMA presso il difensore avv. DI STEFANI STEFANIA
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 19 gennaio 2024 pagina 1 di 4
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che: ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 06820180001040586000, Parte_3 notificata il 12 marzo 2018, con la quale gli è stato intimato il pagamento della somma complessiva di € 48.173,25, di cui € 47.690,47 per “atti giudiziari 2013”
-l'opponente ha asserito che:
“…l'odierna impugnazione ha ad oggetto la cartella di n. 06820180001040586000 notificata in data 12.03.201, la quale intima il pagamento per generiche causali derivanti da “atti giudiziari anno 2013” conseguenti a “…sentenza emesso in data 14/10/2013…” senza tuttavia recare alcuna indicazione in merito ai necessari atti presupposti che, avrebbero dovuto essere, notificati o quantomeno emessi precedentemente la notificazione dell'intimazione mediante cartella.
Tale omissione, non solo “formale” atteso che, per quanto verificato, non risultano mai emessi i citati “atti presupposti” (di cui appresso), rende del tutto nulla la cartella esattoriale oggetto dell'odierna azione …”
-dopo aver richiamato l'art.168 bis D.P.R. n.115 del 2002, introdotto con D.L. n.120 del 2018, l'opponente ha affermato che le spese oggetto della cartella di pagamento non sarebbero state liquidate dall'Autorità giudiziaria competente mediante i necessari decreti da comunicarsi al debitore
“…tale presupposto risulta non sussistere nel caso di specie.
Ed infatti è già emerso nel procedimento RG 17692/2018 l'inesistenza dei provvedimenti di liquidazione, laddove il medesimo ente riscossore ebbe a confessare di aver provveduto ad azionare il recupero coatto nei confronti dell'esponente, in esito alla quantificazione (“conteggi”) degli importi secondo le determinazioni …del funzionario addetto all'ufficio giudiziario…sulla base di quanto risulta dalla distinta delle spese redatta nel corso del processo…redigendo quindi i …cd fogli-notizie che costituiscono il titolo in base al quale all'iscrizione a ruolo…senza tuttavia mai menzionare Controparte_4 l'intervenuta notifica (o finanche l'esistenza) dei necessari decreti di liquidazione da emettersi quale presupposto per l'iscrizione delle singole voci di spesa “a carico” del singolo soggetto.
Se così è, e non si vede come ciò possa essere revocato in dubbio atteso anche il tenore delle difese avverse
– nel menzionato procedimento –emerge in tutta evidenza come l'intero procedimento di recupero oggi in contestazione sia ab origine viziato dalla totale assenza di comunicazione e finanche emissione del provvedimento di liquidazione.
L'omissione è stata del resto rilevata anche dal Giudice dell'Esecuzione del citato procedimento di opposizione ex art. 615 c.pc., laddove ha osservato che …la cartella di pagamento…non costituisce il primo atto con il quale il condannato viene a conoscenza dell'esistenza delle spese di giustizia, poiché tali spese trovano il loro fondamento in atti quali la sentenza penale di condanna ed i provvedimenti di liquidazione dei compensi degli ausiliari del giudice, per i quali sono previste specifiche forme di comunicazione ai destinatari idonee a renderli edotti dell'esistenza e dell'ammontare dei crediti dell'amministrazione ben prima della cartella di pagamento…rilevando che di tale provvedimento non vi fosse prova né di comunicazione all'esponente né di esistenza.
Ciò posto appare evidente la nullità della cartella esattoriale n. 068201800001040586000 notificata in data 12.03.2018, in quanto difettante dell'emissione e/o notifica e/o comunicazione dei suoi atti presupposti, determinativi delle somme da riscuotersi a carico dell'esponente …”
-le superiori argomentazioni non possono essere condivise
-infatti, come sottolineato dalla difesa del e dell , Controparte_1 Controparte_5 pagina 2 di 4 il presupposto per l'emissione della cartella di pagamento è il cd. foglio-notizie contenuto nel fascicolo processuale
-in tale foglio, nel quale sono annotate le spese pagate dall'Erario e quelle prenotate a debito ai fini del recupero del credito, è nella disponibilità delle parti processuali e, pertanto, anche degli imputati che, tramite i loro difensori, possono esercitare il potere di controllo sull'esattezza delle annotazioni
-la disponibilità del foglio-notizie è pertanto circostanza incompatibile con l'affermazione attorea dell'inconoscibilità degli atti presupposti della cartella esattoriale impugnata
-sotto questo profilo, la difesa delle menzionate convenute ha fondatamente evidenziato che:
“…i primi due commi dell'art. 280 del D.P.R. 115/2002 prevedono infatti che “nel fascicolo processuale è tenuto un foglio delle notizie ai fini del recupero del credito. L'ufficio che procede all'annotazione sul registro delle spese pagate dall'erario o delle spese prenotate a debito riporta nel foglio delle notizie solo i pagamenti delle spese ripetibili e le spese prenotate a debito”.
Il TUSG individua poi gli adempimenti di competenza della pubblica amministrazione in ordine alla formazione del fascicolo sulle spese di giustizia, contenente il foglio-notizie ai fini del recupero del credito, sul quale vengono riportati i pagamenti delle spese ripetibili pagate dall'erario e delle spese prenotate a debito, spese anticipate o prenotate nella fase delle indagini preliminari e liquidate ex art. 168, comma 1 TUSG dal Pubblico Ministero procedente.
Tali adempimenti sono stati correttamente effettuati dall'amministrazione erariale, come rileva il foglio- notizie che la normativa di settore pone come unico documento idoneo a fornire la prova della debenza delle spese.
Non vi è alcun onere da parte dell'Amministrazione di precisare ulteriormente ciò che risulta dal foglio- notizie né di provvedere con decreti di liquidazione.
Secondo una corretta ripartizione dell'onere probatorio in materia, dunque, non può che spettare al debitore indicare le voci sulla base delle quali contestare il foglio notizie contenuto nel fascicolo processuale che controparte non solo poteva, ma aveva l'onere di consultare.
Il richiamo di controparte alle disposizioni di cui all'art. 168 bis del TUSG appare inconferente ed infondato posto che tale norma, in quanto entrata in vigore nel 2018, non sarebbe comunque applicabile per fatti processuali accaduti ed esauriti nel 2013 …”
-dall'altro canto, la difesa di ha poi evidenziato Controparte_3
“…la tardività delle doglianze in ordine alla quantificazione della liquidazione delle somme ai consulenti tecnici nominati dal Tribunale, anche per le spese di intercettazione.
Ed infatti, posto che l'interesse alla contestazione del quantum (liquidato dal giudice) sorge, per tutte le parti, con la liquidazione del compenso stesso e dunque, in via definitiva, con l'attribuzione del relativo onere economico in applicazione del principio della soccombenza in sentenza, l'odierno ricorrente avrebbe dovuto impugnare i decreti di liquidazione dei compensi ai consulenti tecnici nelle forme e nei termini di cui agli artt.168 - 170 e ss del D.p.r. 115/2002.
La mancata impugnazione, dunque, nel termine di 20 gg dalla comunicazione del decreto di liquidazione (o comunque dal deposito della sentenza di primo grado che attribuisce in via definitiva il relativo onere economico) non può che determinare la cd. stabilizzazione del titolo per mancata contestazione nei termini di legge con la inevitabile conseguente inammissibilità della medesima doglianza avverso l'atto successivo, la cartella di pagamento, appunto.
In altri termini l'opposizione spiegata contro la cartella di pagamento nella parte in cui e volta a contestare la liquidazione anche delle spese di intercettazione, e oggi assolutamente inammissibile poiché il debitore avrebbe dovuto far valere le doglianze che costituiscono i motivi di opposizione alla cartella con gli pagina 3 di 4 strumenti processuali previsti, ovvero, con la opposizione ex art. 170 D.p.r. 115/2002 e nel rispetto del termine perentorio ivi previsto …”
-infine, con riferimento alla procedura culminante nell'emissione delle cartelle esattoriali per spese processuali, la difesa del e dell'Agente per la riscossione ha opportunamente precisato che: CP_1
“…la cartella di pagamento notificata al ricorrente in oggetto riguarda somme dovute a titolo di spese di giustizia anticipate dall'erario (€ 47.690,47) di cui alla partita di credito n.15058/2017 mod.3/sg in conseguenza di sentenza di emessa dal GIP Tribunale di Milano in data 14.10.2013 irrevocabile il 17.6.2014.
Il ruolo è stato reso esecutivo da parte della società Difatti, ed è notorio che, in Controparte_3 applicazione dell'art. I comma 367 legge finanziaria 2008 e della conseguente convenzione stipulata in data 23.9.2010 tra il e la società i crediti erariali originati da Controparte_1 Controparte_3 provvedimenti giurisdizionali di condanna sono totalmente gestiti dalla Società Controparte_3
(che figura in cartella, quindi, come ente che ha formato il ruolo, in nome e per Controparte_1
). Tale gestione dei crediti erariali si concretizza nell'individuazione del debitore, nell'attività di
[...] zione dei crediti in argomento (an debeatur et quantum debeatur), nell'iscrizione nell'apposito registro (dei crediti da recuperare, c.d. modello 3/sg) e nell'iscrizione a ruolo.
Differentemente dal passato, i predetti adempimenti non sono, dunque, più effettuati dall'ufficio giudiziario (nel caso di specie dal Tribunale di Milano); lo stesso si limita ad una mera trasmissione di atti (copia sentenza e copia della documentazione contabile, consistente nel c.d. foglio notizie ex art.280 d.p.r. 115/2002, copia di atti che incidono sul credito) alla società Controparte_3
Si rappresenta che la somma richiesta al da in nome e per conto del Pt_1 Controparte_3
corrisponde ad una quota (1/10) delle spese processuali complessive di cui al Controparte_1 lata, ovviamente, con riferimento al numero di soggetti condannati in sentenza al pagamento delle spese processuali (10, appunto); ciò in virtù di quanto previsto dalla legge n. 69/2009 (ripetibilità pro quota dell'intero tra condannati definitivi) …”
-in definitiva, l'opposizione avverso la cartella di pagamento n. 06820180001040586000 notificata a
[...] il 12 marzo 2018 non merita accoglimento Parte_3
-le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei valori previsti dalle Tabelle dei compensi con riferimento a ciascuna fase processuale effettivamente esperita
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ex art.281 sexies c.p.c., ogni altra domanda od eccezione rigettata, nel giudizio di opposizione avverso la cartella di pagamento n. 06820180001040586000 notificata a il 12 marzo 2018, così Parte_3 dispone:
1) rigetta l'opposizione avverso la cartella di pagamento indicata in epigrafe
2) condanna alla rifusione, in favore delle parti convenute, delle spese processuali che si Parte_3 liquidano in complessivi € 4.711,00 per compenso, oltre a CPA, spese generali ed IVA se dovuta in favore di e in complessivi € 4.711,00 per compenso, oltre a CPA, spese generali ed IVA Controparte_3 se dovuta in favore del e dell' Controparte_1 Controparte_5
Milano, 19 aprile 2024
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del dott. Angelo Claudio Ricciardi
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13763/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZANQUOGHI SIMONE e Parte_1 C.F._1 dell'avv. PASTORIO MARCO ( VIA MADONNA 7 DOLORI 11 27029 C.F._2
VIGEVANO; ( ) VIA MADONNA 7 DOLORI 11 Parte_2 C.F._3
27029 VIGEVANO, elettivamente domiciliato in VIA MELEGARI, 4 20122 MILANO presso il difensore avv. ZANQUOGHI SIMONE
ATTORE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), entrambi con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv. Chiara Zappia dell'AVVOCATURA STATO MILANO, elettivamente domiciliato in VIA
FREGUGLIA, 1 20122 MILANO presso il difensore avv. AVVOCATURA STATO MILANO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI STEFANI Controparte_3 P.IVA_3
STEFANIA, elettivamente domiciliato in VIA G. P. DA PALESTRINA, 19 00193 ROMA presso il difensore avv. DI STEFANI STEFANIA
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 19 gennaio 2024 pagina 1 di 4
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che: ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 06820180001040586000, Parte_3 notificata il 12 marzo 2018, con la quale gli è stato intimato il pagamento della somma complessiva di € 48.173,25, di cui € 47.690,47 per “atti giudiziari 2013”
-l'opponente ha asserito che:
“…l'odierna impugnazione ha ad oggetto la cartella di n. 06820180001040586000 notificata in data 12.03.201, la quale intima il pagamento per generiche causali derivanti da “atti giudiziari anno 2013” conseguenti a “…sentenza emesso in data 14/10/2013…” senza tuttavia recare alcuna indicazione in merito ai necessari atti presupposti che, avrebbero dovuto essere, notificati o quantomeno emessi precedentemente la notificazione dell'intimazione mediante cartella.
Tale omissione, non solo “formale” atteso che, per quanto verificato, non risultano mai emessi i citati “atti presupposti” (di cui appresso), rende del tutto nulla la cartella esattoriale oggetto dell'odierna azione …”
-dopo aver richiamato l'art.168 bis D.P.R. n.115 del 2002, introdotto con D.L. n.120 del 2018, l'opponente ha affermato che le spese oggetto della cartella di pagamento non sarebbero state liquidate dall'Autorità giudiziaria competente mediante i necessari decreti da comunicarsi al debitore
“…tale presupposto risulta non sussistere nel caso di specie.
Ed infatti è già emerso nel procedimento RG 17692/2018 l'inesistenza dei provvedimenti di liquidazione, laddove il medesimo ente riscossore ebbe a confessare di aver provveduto ad azionare il recupero coatto nei confronti dell'esponente, in esito alla quantificazione (“conteggi”) degli importi secondo le determinazioni …del funzionario addetto all'ufficio giudiziario…sulla base di quanto risulta dalla distinta delle spese redatta nel corso del processo…redigendo quindi i …cd fogli-notizie che costituiscono il titolo in base al quale all'iscrizione a ruolo…senza tuttavia mai menzionare Controparte_4 l'intervenuta notifica (o finanche l'esistenza) dei necessari decreti di liquidazione da emettersi quale presupposto per l'iscrizione delle singole voci di spesa “a carico” del singolo soggetto.
Se così è, e non si vede come ciò possa essere revocato in dubbio atteso anche il tenore delle difese avverse
– nel menzionato procedimento –emerge in tutta evidenza come l'intero procedimento di recupero oggi in contestazione sia ab origine viziato dalla totale assenza di comunicazione e finanche emissione del provvedimento di liquidazione.
L'omissione è stata del resto rilevata anche dal Giudice dell'Esecuzione del citato procedimento di opposizione ex art. 615 c.pc., laddove ha osservato che …la cartella di pagamento…non costituisce il primo atto con il quale il condannato viene a conoscenza dell'esistenza delle spese di giustizia, poiché tali spese trovano il loro fondamento in atti quali la sentenza penale di condanna ed i provvedimenti di liquidazione dei compensi degli ausiliari del giudice, per i quali sono previste specifiche forme di comunicazione ai destinatari idonee a renderli edotti dell'esistenza e dell'ammontare dei crediti dell'amministrazione ben prima della cartella di pagamento…rilevando che di tale provvedimento non vi fosse prova né di comunicazione all'esponente né di esistenza.
Ciò posto appare evidente la nullità della cartella esattoriale n. 068201800001040586000 notificata in data 12.03.2018, in quanto difettante dell'emissione e/o notifica e/o comunicazione dei suoi atti presupposti, determinativi delle somme da riscuotersi a carico dell'esponente …”
-le superiori argomentazioni non possono essere condivise
-infatti, come sottolineato dalla difesa del e dell , Controparte_1 Controparte_5 pagina 2 di 4 il presupposto per l'emissione della cartella di pagamento è il cd. foglio-notizie contenuto nel fascicolo processuale
-in tale foglio, nel quale sono annotate le spese pagate dall'Erario e quelle prenotate a debito ai fini del recupero del credito, è nella disponibilità delle parti processuali e, pertanto, anche degli imputati che, tramite i loro difensori, possono esercitare il potere di controllo sull'esattezza delle annotazioni
-la disponibilità del foglio-notizie è pertanto circostanza incompatibile con l'affermazione attorea dell'inconoscibilità degli atti presupposti della cartella esattoriale impugnata
-sotto questo profilo, la difesa delle menzionate convenute ha fondatamente evidenziato che:
“…i primi due commi dell'art. 280 del D.P.R. 115/2002 prevedono infatti che “nel fascicolo processuale è tenuto un foglio delle notizie ai fini del recupero del credito. L'ufficio che procede all'annotazione sul registro delle spese pagate dall'erario o delle spese prenotate a debito riporta nel foglio delle notizie solo i pagamenti delle spese ripetibili e le spese prenotate a debito”.
Il TUSG individua poi gli adempimenti di competenza della pubblica amministrazione in ordine alla formazione del fascicolo sulle spese di giustizia, contenente il foglio-notizie ai fini del recupero del credito, sul quale vengono riportati i pagamenti delle spese ripetibili pagate dall'erario e delle spese prenotate a debito, spese anticipate o prenotate nella fase delle indagini preliminari e liquidate ex art. 168, comma 1 TUSG dal Pubblico Ministero procedente.
Tali adempimenti sono stati correttamente effettuati dall'amministrazione erariale, come rileva il foglio- notizie che la normativa di settore pone come unico documento idoneo a fornire la prova della debenza delle spese.
Non vi è alcun onere da parte dell'Amministrazione di precisare ulteriormente ciò che risulta dal foglio- notizie né di provvedere con decreti di liquidazione.
Secondo una corretta ripartizione dell'onere probatorio in materia, dunque, non può che spettare al debitore indicare le voci sulla base delle quali contestare il foglio notizie contenuto nel fascicolo processuale che controparte non solo poteva, ma aveva l'onere di consultare.
Il richiamo di controparte alle disposizioni di cui all'art. 168 bis del TUSG appare inconferente ed infondato posto che tale norma, in quanto entrata in vigore nel 2018, non sarebbe comunque applicabile per fatti processuali accaduti ed esauriti nel 2013 …”
-dall'altro canto, la difesa di ha poi evidenziato Controparte_3
“…la tardività delle doglianze in ordine alla quantificazione della liquidazione delle somme ai consulenti tecnici nominati dal Tribunale, anche per le spese di intercettazione.
Ed infatti, posto che l'interesse alla contestazione del quantum (liquidato dal giudice) sorge, per tutte le parti, con la liquidazione del compenso stesso e dunque, in via definitiva, con l'attribuzione del relativo onere economico in applicazione del principio della soccombenza in sentenza, l'odierno ricorrente avrebbe dovuto impugnare i decreti di liquidazione dei compensi ai consulenti tecnici nelle forme e nei termini di cui agli artt.168 - 170 e ss del D.p.r. 115/2002.
La mancata impugnazione, dunque, nel termine di 20 gg dalla comunicazione del decreto di liquidazione (o comunque dal deposito della sentenza di primo grado che attribuisce in via definitiva il relativo onere economico) non può che determinare la cd. stabilizzazione del titolo per mancata contestazione nei termini di legge con la inevitabile conseguente inammissibilità della medesima doglianza avverso l'atto successivo, la cartella di pagamento, appunto.
In altri termini l'opposizione spiegata contro la cartella di pagamento nella parte in cui e volta a contestare la liquidazione anche delle spese di intercettazione, e oggi assolutamente inammissibile poiché il debitore avrebbe dovuto far valere le doglianze che costituiscono i motivi di opposizione alla cartella con gli pagina 3 di 4 strumenti processuali previsti, ovvero, con la opposizione ex art. 170 D.p.r. 115/2002 e nel rispetto del termine perentorio ivi previsto …”
-infine, con riferimento alla procedura culminante nell'emissione delle cartelle esattoriali per spese processuali, la difesa del e dell'Agente per la riscossione ha opportunamente precisato che: CP_1
“…la cartella di pagamento notificata al ricorrente in oggetto riguarda somme dovute a titolo di spese di giustizia anticipate dall'erario (€ 47.690,47) di cui alla partita di credito n.15058/2017 mod.3/sg in conseguenza di sentenza di emessa dal GIP Tribunale di Milano in data 14.10.2013 irrevocabile il 17.6.2014.
Il ruolo è stato reso esecutivo da parte della società Difatti, ed è notorio che, in Controparte_3 applicazione dell'art. I comma 367 legge finanziaria 2008 e della conseguente convenzione stipulata in data 23.9.2010 tra il e la società i crediti erariali originati da Controparte_1 Controparte_3 provvedimenti giurisdizionali di condanna sono totalmente gestiti dalla Società Controparte_3
(che figura in cartella, quindi, come ente che ha formato il ruolo, in nome e per Controparte_1
). Tale gestione dei crediti erariali si concretizza nell'individuazione del debitore, nell'attività di
[...] zione dei crediti in argomento (an debeatur et quantum debeatur), nell'iscrizione nell'apposito registro (dei crediti da recuperare, c.d. modello 3/sg) e nell'iscrizione a ruolo.
Differentemente dal passato, i predetti adempimenti non sono, dunque, più effettuati dall'ufficio giudiziario (nel caso di specie dal Tribunale di Milano); lo stesso si limita ad una mera trasmissione di atti (copia sentenza e copia della documentazione contabile, consistente nel c.d. foglio notizie ex art.280 d.p.r. 115/2002, copia di atti che incidono sul credito) alla società Controparte_3
Si rappresenta che la somma richiesta al da in nome e per conto del Pt_1 Controparte_3
corrisponde ad una quota (1/10) delle spese processuali complessive di cui al Controparte_1 lata, ovviamente, con riferimento al numero di soggetti condannati in sentenza al pagamento delle spese processuali (10, appunto); ciò in virtù di quanto previsto dalla legge n. 69/2009 (ripetibilità pro quota dell'intero tra condannati definitivi) …”
-in definitiva, l'opposizione avverso la cartella di pagamento n. 06820180001040586000 notificata a
[...] il 12 marzo 2018 non merita accoglimento Parte_3
-le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei valori previsti dalle Tabelle dei compensi con riferimento a ciascuna fase processuale effettivamente esperita
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ex art.281 sexies c.p.c., ogni altra domanda od eccezione rigettata, nel giudizio di opposizione avverso la cartella di pagamento n. 06820180001040586000 notificata a il 12 marzo 2018, così Parte_3 dispone:
1) rigetta l'opposizione avverso la cartella di pagamento indicata in epigrafe
2) condanna alla rifusione, in favore delle parti convenute, delle spese processuali che si Parte_3 liquidano in complessivi € 4.711,00 per compenso, oltre a CPA, spese generali ed IVA se dovuta in favore di e in complessivi € 4.711,00 per compenso, oltre a CPA, spese generali ed IVA Controparte_3 se dovuta in favore del e dell' Controparte_1 Controparte_5
Milano, 19 aprile 2024
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi pagina 4 di 4