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Decreto 14 febbraio 2025
Decreto 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, decreto 14/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 7901/2024
IL TRIBUNALE DI BARI
SEZ. SPEC. IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'U.E. riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori magistrati:
Sergio Di Paola Presidente Relatore
Marisa Attollino Giudice
Gianluca Tarantino Giudice ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento ai sensi dell'art. 35-bis D.lgs. 25/2008 proposto da:
(C.F. Codice CUI CFRNNN6, data di Parte_1 C.F._1 nascita 01/01/1990, Paese di provenienza: BANGLADESH), parte rappresentata e difesa dall'avv. CIAFARDINI ANTONINO;
RICORRENTE1 contro
Controparte_1
[...]
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO
Il processo. Con atto depositato in data 26/07/2024, il ricorrente ha impugnato il provvedimento notificatogli il 23/07/2024 e adottato dalla di Controparte_1
Pag. 1 di 9 Bari, recante declaratoria di inammissibilità della domanda reiterata di protezione internazionale.
Ha chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato;
in subordine, la protezione sussidiaria e, in ulteriore subordine, la protezione complementare.
Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione non si è costituita, sicché ne va dichiarata la contumacia.
Il Pubblico Ministero ha depositato il certificato dei carichi pendenti ed il certificato del casellario Giudiziale, dai quali non emerge l'esistenza di condanne ostative.
Fissata l'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con termine sino al giorno
22/01/2025 per il deposito di memorie difensive, all'esito il Giudice Istruttore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
I fatti narrati dal ricorrente. Trattandosi di domanda reiterata ritenuta priva dei necessari requisiti di ammissibilità, la Commissione non ha svolto l'audizione.
DIRITTO
Va preliminarmente dato atto che il ricorrente ha depositato certificazioni anagrafiche attestanti l'identità del soggetto fisico individuato prima con le generalità di , Persona_1 nato in Bangladesh a [...] il [...], successivamente con le generalità dell'odierno ricorrente ( nato in Bangladesh a [...] il [...]). Il dato rivela Parte_1 quanto alla considerazione della documentazione prodotta, specie in relazione ai rapporti di lavo-ro più risalenti che sono tutti relativi a . Parte_2
Lo scrutinio nel merito della domanda. Trattandosi di una domanda reiterata di protezione internazionale, soggetta alle condizioni fissate dall'art. 29, comma 1, lett. b) d. lgs. 25/2008
(poiché la manifestazione da parte del richiedente di avanzare una nuova domanda di protezione era già stata esplicitata in data 23/5/2023, in epoca successiva alla modifica del tenore della norma per effetto della disposizione dell'art. 7 bis, comma 1, lett. c) d.l.
20/2023), occorre verificarne l'ammissibilità in ragione dell'allegazione di nuovi elementi
(sopravvenuti o preesistenti, ma non rappresentati in occasione della prima domanda, ovvero di elementi di fatto aggiunti per circostanziare un motivo già invocato), o di nuove prove, sulla condizione personale o sulla situazione del paese di origine, che rendano “che rendano significativamente più probabile che la persona possa beneficiare della protezione internazionale,
Pag. 2 di 9 salvo che il richiedente alleghi fondatamente di essere stato, non per sua colpa, impossibilitato a presentare tali elementi o prove in occasione della sua precedente domanda o del successivo ricorso giurisdizionale”, così consentendo un esame nel merito della invocata protezione internazionale, già rigettata in precedenza e sulla quale si è formato un giudicato rebus sic stantibus (ossia allo stato degli atti e sulla base degli elementi in quel momento a disposizione: Cass. 14/11/2023, n. 31680;
24/11/2022, n. 34650).
Nel caso di specie in ordine alla domanda di protezione fondata sullo status di rifugiato e a quella relativa alla protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 14, lett. a) e b), d. lgs. 251/2007, non si apprezzano nell'esposizione, formulata dal ricorrente nel ricorso depositato, elementi nuovi che consentono di riesaminare la domanda di protezione, se solo si considera che la parte non ha assolto neppure all'onere minimo di allegazione necessario per le valutazioni del Tribunale, ossia quello relativo alla produzione della prima domanda e del provvedimento definitivo di rigetto, termine di comparazione necessario per apprezzare la novità degli eventuali elementi allegati con la domanda reiterata.
In ogni caso, come si rileva dalla motivazione del provvedimento impugnato, rispetto al nuovo elemento prospettato, ossia una vicenda peraltro assai genericamente riferita (l'aver assistito ad un presunto omicidio, ragione che lo esporrebbe al rischio di essere ucciso in caso di rientro nel paese di origine), non sono state fornite dal richiedente le necessarie spiegazioni sulla mancata indicazione di quei fatti nella prima domanda, tali da escludere profili di colpa a suo carico.
Ad identiche conclusioni deve giungersi per quanto riguarda la protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14, lett. c) D.lgs. 251/2007: la mera allegazione di una modifica in senso peggiorativo della situazione del Paese di origine non è sufficiente per ritenere fondato il ricorso nella misura in cui, dalla consultazione delle Country of Origin Information da parte dell'Ufficio, risulta che invece la situazione è rimasta inalterata o comunque non presenta alcun profilo di rischio significativo ai sensi della disposizione in parola.
(Segue) sul Paese di provenienza. Con riferimento alla protezione sussidiaria ai sensi della lett. c) dell'art. 14 D.lgs. 251/2007, è stato evidenziato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che “[…] la sussistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile non necessita della prova che il richiedente sia oggetto specifico di minaccia per motivi peculiari attinenti alla situazione personale. La minaccia si considera, infatti, provata, eccezionalmente, quando il
Pag. 3 di 9 conflitto armato in corso nel Paese di provenienza del richiedente è di tale gravità che la sola presenza del civile nel Paese in questione rappresenta di per sé un rischio effettivo di subire tale minaccia”2. Ciò premesso, come si apprende da sicure fonti internazionali, il paese di provenienza di parte ricorrente non vive una condizione di conflitto armato con violenza generalizzata nel senso illustrato dalla Corte di Giustizia3 e non evidenzia particolari criticità sotto il profilo della sicurezza.
La situazione generale del Bangladesh, secondo le informazioni aggiornate, per quanto indubbiamente caratterizzata da alcune criticità, non rappresenta comunque un contesto che possa qualificarsi come generalizzata situazione di violenza indiscriminata.
Difatti, nel Paese, le principali minacce alla sicurezza comprendono la violenza di matrice politica, in particolare in prossimità delle elezioni, attacchi terroristici commessi da gruppi estremisti islamisti, violenze criminali e scontri sporadici nei Chittagong Hill Tracts (CHT) tra gruppi indigeni e coloni bengalesi sulla proprietà e l'uso della terra.
Il 7 gennaio 2024 si sono svolte le elezioni legislative, vinte dalla prima ministra Per_2
presidente del partito AM LE (AL), giunta così al proprio quarto mandato
[...] consecutivo e quinto mandato complessivo4 Stati Uniti e Regno Unito, di contro, hanno espresso preoccupazione e affermato che le elezioni non sarebbero state né libere, né giuste e che gli standard democratici non sarebbero stati rispettati nel periodo elettorale5.
Le elezioni sono state boicottate dal Partito Nazionalista del Bangladesh (BNP), dopo che l'AM LE aveva respinto la richiesta di nomina di un governo provvisorio e indipendente, che presiedesse le urne6.
Le manifestazioni hanno raggiunto l'apice nella città di Dacca il 28 ottobre, quando più di
100.000 persone hanno partecipato a una protesta organizzata dal BNP. Le proteste sono
Pag. 4 di 9 divenute violente, con scontri tra attivisti del BNP e polizia che hanno provocato vittime da entrambe le parti. Gli scontri successivi, che sono continuati fino a novembre, hanno provocato ulteriori vittime7. Nell'ultimo anno (05/04/2023 – 05/04/2024), secondo i dati forniti da CL, sull'intero territorio del paese si sono verificati 1.394 “incidents with fatalities” che hanno causato la morte di 338 persone8. Scatenate dalla reintroduzione di un sistema di quote per l'assegnazione di posti nel pubblico impiego, proteste studentesche in
Bangladesh, inizialmente pacifiche e iniziate a metà giugno 2024, sono state seguite da violenze e gravi violazioni dei diritti umani commesse dalle forze di sicurezza. Si ritiene che circa 600 persone siano state uccise, tra cui almeno 32 bambini, e migliaia ferite.
Dopo che le proteste antigovernative di luglio ed agosto 2024, hanno spinto la premier a lasciare il Paese, la calma è tornata con l'insediamento del nuovo governo ad interim; Per_2 decine di hanno cercato sicurezza nel sud-est del Paese. Per_3
All'inizio di agosto 2024, le proteste contro il governo sono riprese dopo l'allentamento del coprifuoco e la parziale ripresa di internet, causando la morte di circa 100 persone durante la repressione. Nei giorni successivi sono state uccise altre centinaia di persone, molte delle quali in attacchi di rappresaglia contro i sostenitori del partito di governo AM LE
(AL). Anche le minoranze, in particolare gli indù, sono state prese di mira, anche se la maggior parte degli attacchi sembra avere motivazioni politiche - a causa dei legami con l'AL - piuttosto che religiose.
Il premio è stato nominato leader ad interim ed ha prestato Persona_4 giuramento l'8 agosto 2024. Finora, il governo ad interim ha sostituito i capi della Corte
Suprema e della Banca del Bangladesh ed ha arrestato ex membri del governo di per Per_2 indagini su corruzione ed omicidio;
il 29 agosto 2024, ha firmato una convenzione sulle sparizioni forzate.
Con riferimento all'analisi quantitativa dell'impatto della violenza nel paese nel 2023
CL ha registrato 319 incidenti (44 battaglie, 7 esplosioni e 268 episodi di violenza
Pag. 5 di 9 contro i civili), che hanno causato 208 vittime9; mentre, nel 2024 i dati CL (aggiornati al 31/12/2025) riportano 318 incidenti (47 battaglie, 10 esplosioni e 261 episodi di violenza contro i civili), che hanno causato 211 decessi10.
Alla luce delle fonti consultate, pertanto, non sono rinvenibili in Bangladesh conflitti armati in corso (siano essi interni o internazionali) o situazioni di insicurezza generalizzata come sopra delineata, e in assenza di un elemento specifico individualizzante del rischio, si esclude la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, di cui alla lettera c) dell'art. 14 D. Lgs. 251/2007. Non ricorrono, in conclusione, i presupposti per il riconoscimento di alcuna delle forme di protezione sussidiaria.
L'integrazione personale, sociale ed economica del ricorrente e il giudizio ai sensi dell'art. 19, comma 1.1.
T.U. Immigrazione. Disciplina applicabile ratione temporis.
A diverse conclusioni deve giungersi per ciò che concerne gli elementi nuovi allegati e prodotti, riguardanti la domanda di protezione complementare.
Anzitutto, nel caso di specie non si applica la disciplina della protezione speciale ex art. 19, comma 1.1. T.U. Immigrazione, poiché la domanda amministrativa - facendo riferimento non solo al modello C/3, ma a quando il ricorrente si è presentato personalmente presso gli Uffici della Questura per formulare l'istanza – è successiva all'entrata in vigore del D.L.
20/2023, modificato dalla Legge 50/2023 (c.d. Decreto Cutro, che ha abrogato il comma in questione per le domande amministrative successive alla data del 11.3.2023).
In ogni caso però, poiché la parte potrebbe subire una compromissione del suo diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, la sua posizione personale deve essere attentamente vagliata. Si tratta, infatti, di riconoscere o meno un diritto fondamentale dell'essere umano, tutelato ai sensi dell'art. 7 della Carta dei diritti dell'UE e dell'art. 8 CEDU, applicabili in parte direttamente ai sensi dell'art. 117 Cost., per quanto concerne la Carta di Nizza e, in ogni caso, attraverso il richiamo al combinato disposto degli artt. 19, comma 2 e 5, comma
6 D.l.gs. 286/1998, con riguardo alle Convenzioni internazionali, che quindi impongono di
Pag. 6 di 9 valutare la posizione del ricorrente direttamente sulla base di queste norme internazionali e quindi, pur prescindendo da una disposizione ad hoc avente rango primario11.
Peraltro, come statuito anche dalla Suprema Corte: “il sistema non può ritenersi completo se sfornito di una misura in funzione di chiusura, che consenta di estendere la protezione anche ad ipotesi non legislativamente tipizzate, pur se saldamente ancorate ai precetti costituzionali e delle convenzioni internazionali”12. Dunque, al caso di specie occorre verificare se sussistano i presupposti normativi sovranazionali, come ribadito direttamente applicabili dal Giudice, per riconoscere un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19, comma 1.2. D.l.gs. 286/1998.
Nel merito, a tal proposito, la parte ricorrente ha affermato nel ricorso introduttivo di vivere in Italia da circa 7 anni e di essersi radicato nel tessuto sociale italiano, avendo svolto attività lavorativa ed avendo diversi rapporti amicali, oltre ad aver frequentato corsi di lingua italiana.
(Segue) Integrazione lavorativa. Con riguardo all'integrazione lavorativa, occorre ricordare che non è il reddito alto o basso in sé, che rileva ai fini dell'inserimento, ma proprio l'inserimento lavorativo come tale. “Non sussiste, se il lavoro è meramente occasionale e saltuario, non vi è prova di una professionalità diversa da spendere ai fini di reddito nei residui periodi, né vi sono attitudini o competenze acquisite mediante la frequentazione di corsi professionalizzanti di altro genere, ed inoltre non sia accertato che quel lavoro sia almeno il probabile indizio di sviluppo lavorativo futuro, a fronte, altresì, di un quadro di rientro coattivo che non palesi nessuna condizione drammatica. In tali casi, la persona è da assistere, ma per essa non possono utilmente ravvisarsi, ai fini di causa, una "rete relazionale" ed un inserimento nella vita sociale”13.
Nel corso del giudizio il ricorrente ha allegato:
- un modello UNILAV presso la ditta Sushiniko, per il periodo temporale compreso tra il 31.05.24 ed il 31.05.25;
- le buste paga di maggio, giugno, luglio, agosto, ottobre, novembre e dicembre 2024, per un importo complessivo di € 3.100 circa;
Pag. 7 di 9 - un estratto contributivo Inps, dal quale emerge che il ricorrente ha svolto attività di lavoro negli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022.
Con riferimento alla produzione di , alla luce dei più recenti orientamenti della Pt_3
Suprema Corte14, tali documenti possono ritersi un indice di integrazione, a patto anche di considerare gli ulteriori elementi prodotti in ordine all'attività lavorativa e considerato in ogni caso il potere ufficioso di svolgere accertamenti sulla condizione lavorativa della parte15, che nel caso in esame non è stato necessario attivare in considerazione dei riscontri desumibili dalle buste paga che attestano l'effettività e continuità del rapporto di lavoro.
In definitiva, il ricorrente ha dimostrato di aver avviato un percorso di integrazione lavorativa sin dal 2018 e di averla proseguita negli anni successivi, sino a dimostrare una significativa continuità dell'attività di lavoro nell'anno 2024, il che consente di formulare un giudizio prognostico positivo in ordine alla prosecuzione futura dell'attività lavorativa in
Italia.
In definitiva, considerando tutti gli elementi sopra indicati in diritto nonché le allegazioni e la documentazione prodotta in giudizio, deve ritenersi che sia possibile formulare un giudizio prognostico di violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare ex artt. 7 e 8 CEDU nel caso di rientro forzoso in patria, che lo costringerebbe a rinunciare ad un livello di raggiunta integrazione sociale ed economica.
La domanda va, pertanto, accolta.
Pronunce accessorie. Non vi è luogo alla regolazione delle spese per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati con istanza al giudice del procedimento (art. 83,
Pag. 8 di 9 comma 3 d.P.R. n. 115/2022); non può infatti applicarsi a detta ipotesi la disposizione di cui all'art. 133 del citato D.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato16.
Con riguardo al patrocinio a spese dello Stato, deve essere confermata l'ammissione disposta in via provvisoria dal locale COA con delibera del 30/7/2024, disponendo con separato provvedimento la liquidazione dei compensi in favore del difensore.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. RICONOSCE alla parte ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1 e 1.2. D.lgs. 286/1998;
1. CONFERMA l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, disposta in via provvisoria dal COA in data 30/07/2024, provvedendo alla liquidazione dei compensi con separato decreto;
2. NULLA per le spese.
Così deciso in Bari17, nella camera di consiglio del 12/02/2025.
Il Presidente Relatore
Sergio Di Paola
Pag. 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Oscurare le parti di cui sopra nel caso di diffusione del presente provvedimento. 2 Cfr. CGUE del 17/2/2009, C-465/07, Elgafaji. 3 Sentenza Diakité del 30.1.2014. 4 wins fifth term in Bangladesh amid turnout controversy, 8 gennaio 2024 CP_2 Persona_2 https://www.aljazeera.com/news/2024/1/8/sheikh-hasina-wins-fifth-term-in-bangladesh-amid-turnout- Con controversy;
, Bangladesh election: wins fourth term in controversial vote, 8 gennaio 2024 Controparte_4 https://www.bbc.com/news/world-asia-67889387 5 Associated Press, The US and UK say Bangladesh's elections extending SI's rule were not credible, 9 gennaio 2024 https://apnews.com/article/sheikh-hasina-bangladesh-election-boycott-d6322274909fd53e92640a4ebc9d0c2b; ICG
Crisis Watch, Bangladesh, January 2024 Controparte_5 https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location%5b%5d=37 Con 6 , Bangladesh election: PM SH SI wins fourth term in controversial vote, 8 gennaio 2024 ht www.bbc.com/news/world-asia-67889387; SATP – South Asia Terrorism Portal, Bangladesh: Assessment- 2024, https://www.satp.org/terrorism-assessment/bangladesh 7 Indian Express, killed in political violence in Bangladesh;
police arrest senior Opposition leader, 29 ottobre 2023 https://indianexpress.com/article/world/bangladesh-political-violence-3-killed-9004898/; Associated Press, 2 die in Bangladesh as police clash with opposition supporters seeking prime minister's resignation, 31 ottobre 2023 https://apnews.com/article/bangladesh-hasina-zia-election-blockade-7d27fc22260a2cfef2741aa8e9873a83 8 CL Dashboard, consultato il 15/04/2024 con i filtri data (05/04/2023-05/04/2024), regione Bangladesh, battles, filtra “violence against civilians, explosion/remote violence, riots”, https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard 9 CL, Dashboard (Filters applied: Bangladesh;
Event types: battles, explosions/remote violence and violence against civilians;
(1 January 2023 – 31 January 2023) https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard 10 CL, Dashboard (Filters applied: Bangladesh;
Event types: battles, explosions/remote violence and violence against civilians;
(1 January 2024 – 31 December 2024) https://acleddata.com/explorer/ 11 Tra le più recenti pronunce, vd. Cass. 28162/2023 pubblicata il 6.10.2023, secondo cui: “In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U, 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”. 12 Cassazione civile sez. I, 23/03/2023, (ud. 23/02/2023, dep. 23/03/2023), n.8400. 13 Cassazione civile sez. I, 21/09/2022, (ud. 09/09/2022, dep. 21/09/2022), n.27592. 14 “Invero, il Tribunale ha ritenuto che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come documentato in atti, non rappresenti una forma d'integrazione sociale in mancanza delle buste-paga o di altri documenti dimostrativi dell'effettività dello stesso rapporto lavorativo. Al riguardo, va osservato che il documento prodotto costituisce prova sufficiente dell'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, trattandosi di atto proveniente dal datore di lavoro, considerando altresì la possibilità di esercitare i poteri ufficiosi, di cui dispone il giudice nelle cause di protezione internazionale, al fine di accertare l'effettivo svolgimento di attività lavorativa”. Cassazione civile sez. VI, 24/02/2022, (ud. 16/12/2021, dep. 24/02/2022), n.6111 15 “In tema di protezione speciale, costituiscono documenti decisivi, al fine di dimostrare la condizione di integrazione sociale e lavorativa in Italia del richiedente asilo, la comunicazione " , che, introdotta dalla l. n. 296 del 2006, contiene la comunicazione di informazioni Pt_3 inerenti l'instaurazione di un rapporto di lavoro cui sono tenuti i datori di lavoro, sia privati che pubblici, e il certificato scolastico, comprovante l'impegno nell'apprendimento dell'italiano”. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva trascurato la portata dimostrativa del documento Unilav e del certificato scolastico prodotti in giudizio, asserendo che l'integrazione potesse provarsi esclusivamente mediante esibizione di buste paga). Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 10371 del 18/04/2023 (Rv. 667895 - 01) 16 Cass. S.U. 24413/2021. 17 Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario UPP, dott. Persona_5
IL TRIBUNALE DI BARI
SEZ. SPEC. IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'U.E. riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori magistrati:
Sergio Di Paola Presidente Relatore
Marisa Attollino Giudice
Gianluca Tarantino Giudice ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento ai sensi dell'art. 35-bis D.lgs. 25/2008 proposto da:
(C.F. Codice CUI CFRNNN6, data di Parte_1 C.F._1 nascita 01/01/1990, Paese di provenienza: BANGLADESH), parte rappresentata e difesa dall'avv. CIAFARDINI ANTONINO;
RICORRENTE1 contro
Controparte_1
[...]
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO
Il processo. Con atto depositato in data 26/07/2024, il ricorrente ha impugnato il provvedimento notificatogli il 23/07/2024 e adottato dalla di Controparte_1
Pag. 1 di 9 Bari, recante declaratoria di inammissibilità della domanda reiterata di protezione internazionale.
Ha chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato;
in subordine, la protezione sussidiaria e, in ulteriore subordine, la protezione complementare.
Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione non si è costituita, sicché ne va dichiarata la contumacia.
Il Pubblico Ministero ha depositato il certificato dei carichi pendenti ed il certificato del casellario Giudiziale, dai quali non emerge l'esistenza di condanne ostative.
Fissata l'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con termine sino al giorno
22/01/2025 per il deposito di memorie difensive, all'esito il Giudice Istruttore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
I fatti narrati dal ricorrente. Trattandosi di domanda reiterata ritenuta priva dei necessari requisiti di ammissibilità, la Commissione non ha svolto l'audizione.
DIRITTO
Va preliminarmente dato atto che il ricorrente ha depositato certificazioni anagrafiche attestanti l'identità del soggetto fisico individuato prima con le generalità di , Persona_1 nato in Bangladesh a [...] il [...], successivamente con le generalità dell'odierno ricorrente ( nato in Bangladesh a [...] il [...]). Il dato rivela Parte_1 quanto alla considerazione della documentazione prodotta, specie in relazione ai rapporti di lavo-ro più risalenti che sono tutti relativi a . Parte_2
Lo scrutinio nel merito della domanda. Trattandosi di una domanda reiterata di protezione internazionale, soggetta alle condizioni fissate dall'art. 29, comma 1, lett. b) d. lgs. 25/2008
(poiché la manifestazione da parte del richiedente di avanzare una nuova domanda di protezione era già stata esplicitata in data 23/5/2023, in epoca successiva alla modifica del tenore della norma per effetto della disposizione dell'art. 7 bis, comma 1, lett. c) d.l.
20/2023), occorre verificarne l'ammissibilità in ragione dell'allegazione di nuovi elementi
(sopravvenuti o preesistenti, ma non rappresentati in occasione della prima domanda, ovvero di elementi di fatto aggiunti per circostanziare un motivo già invocato), o di nuove prove, sulla condizione personale o sulla situazione del paese di origine, che rendano “che rendano significativamente più probabile che la persona possa beneficiare della protezione internazionale,
Pag. 2 di 9 salvo che il richiedente alleghi fondatamente di essere stato, non per sua colpa, impossibilitato a presentare tali elementi o prove in occasione della sua precedente domanda o del successivo ricorso giurisdizionale”, così consentendo un esame nel merito della invocata protezione internazionale, già rigettata in precedenza e sulla quale si è formato un giudicato rebus sic stantibus (ossia allo stato degli atti e sulla base degli elementi in quel momento a disposizione: Cass. 14/11/2023, n. 31680;
24/11/2022, n. 34650).
Nel caso di specie in ordine alla domanda di protezione fondata sullo status di rifugiato e a quella relativa alla protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 14, lett. a) e b), d. lgs. 251/2007, non si apprezzano nell'esposizione, formulata dal ricorrente nel ricorso depositato, elementi nuovi che consentono di riesaminare la domanda di protezione, se solo si considera che la parte non ha assolto neppure all'onere minimo di allegazione necessario per le valutazioni del Tribunale, ossia quello relativo alla produzione della prima domanda e del provvedimento definitivo di rigetto, termine di comparazione necessario per apprezzare la novità degli eventuali elementi allegati con la domanda reiterata.
In ogni caso, come si rileva dalla motivazione del provvedimento impugnato, rispetto al nuovo elemento prospettato, ossia una vicenda peraltro assai genericamente riferita (l'aver assistito ad un presunto omicidio, ragione che lo esporrebbe al rischio di essere ucciso in caso di rientro nel paese di origine), non sono state fornite dal richiedente le necessarie spiegazioni sulla mancata indicazione di quei fatti nella prima domanda, tali da escludere profili di colpa a suo carico.
Ad identiche conclusioni deve giungersi per quanto riguarda la protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14, lett. c) D.lgs. 251/2007: la mera allegazione di una modifica in senso peggiorativo della situazione del Paese di origine non è sufficiente per ritenere fondato il ricorso nella misura in cui, dalla consultazione delle Country of Origin Information da parte dell'Ufficio, risulta che invece la situazione è rimasta inalterata o comunque non presenta alcun profilo di rischio significativo ai sensi della disposizione in parola.
(Segue) sul Paese di provenienza. Con riferimento alla protezione sussidiaria ai sensi della lett. c) dell'art. 14 D.lgs. 251/2007, è stato evidenziato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che “[…] la sussistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile non necessita della prova che il richiedente sia oggetto specifico di minaccia per motivi peculiari attinenti alla situazione personale. La minaccia si considera, infatti, provata, eccezionalmente, quando il
Pag. 3 di 9 conflitto armato in corso nel Paese di provenienza del richiedente è di tale gravità che la sola presenza del civile nel Paese in questione rappresenta di per sé un rischio effettivo di subire tale minaccia”2. Ciò premesso, come si apprende da sicure fonti internazionali, il paese di provenienza di parte ricorrente non vive una condizione di conflitto armato con violenza generalizzata nel senso illustrato dalla Corte di Giustizia3 e non evidenzia particolari criticità sotto il profilo della sicurezza.
La situazione generale del Bangladesh, secondo le informazioni aggiornate, per quanto indubbiamente caratterizzata da alcune criticità, non rappresenta comunque un contesto che possa qualificarsi come generalizzata situazione di violenza indiscriminata.
Difatti, nel Paese, le principali minacce alla sicurezza comprendono la violenza di matrice politica, in particolare in prossimità delle elezioni, attacchi terroristici commessi da gruppi estremisti islamisti, violenze criminali e scontri sporadici nei Chittagong Hill Tracts (CHT) tra gruppi indigeni e coloni bengalesi sulla proprietà e l'uso della terra.
Il 7 gennaio 2024 si sono svolte le elezioni legislative, vinte dalla prima ministra Per_2
presidente del partito AM LE (AL), giunta così al proprio quarto mandato
[...] consecutivo e quinto mandato complessivo4 Stati Uniti e Regno Unito, di contro, hanno espresso preoccupazione e affermato che le elezioni non sarebbero state né libere, né giuste e che gli standard democratici non sarebbero stati rispettati nel periodo elettorale5.
Le elezioni sono state boicottate dal Partito Nazionalista del Bangladesh (BNP), dopo che l'AM LE aveva respinto la richiesta di nomina di un governo provvisorio e indipendente, che presiedesse le urne6.
Le manifestazioni hanno raggiunto l'apice nella città di Dacca il 28 ottobre, quando più di
100.000 persone hanno partecipato a una protesta organizzata dal BNP. Le proteste sono
Pag. 4 di 9 divenute violente, con scontri tra attivisti del BNP e polizia che hanno provocato vittime da entrambe le parti. Gli scontri successivi, che sono continuati fino a novembre, hanno provocato ulteriori vittime7. Nell'ultimo anno (05/04/2023 – 05/04/2024), secondo i dati forniti da CL, sull'intero territorio del paese si sono verificati 1.394 “incidents with fatalities” che hanno causato la morte di 338 persone8. Scatenate dalla reintroduzione di un sistema di quote per l'assegnazione di posti nel pubblico impiego, proteste studentesche in
Bangladesh, inizialmente pacifiche e iniziate a metà giugno 2024, sono state seguite da violenze e gravi violazioni dei diritti umani commesse dalle forze di sicurezza. Si ritiene che circa 600 persone siano state uccise, tra cui almeno 32 bambini, e migliaia ferite.
Dopo che le proteste antigovernative di luglio ed agosto 2024, hanno spinto la premier a lasciare il Paese, la calma è tornata con l'insediamento del nuovo governo ad interim; Per_2 decine di hanno cercato sicurezza nel sud-est del Paese. Per_3
All'inizio di agosto 2024, le proteste contro il governo sono riprese dopo l'allentamento del coprifuoco e la parziale ripresa di internet, causando la morte di circa 100 persone durante la repressione. Nei giorni successivi sono state uccise altre centinaia di persone, molte delle quali in attacchi di rappresaglia contro i sostenitori del partito di governo AM LE
(AL). Anche le minoranze, in particolare gli indù, sono state prese di mira, anche se la maggior parte degli attacchi sembra avere motivazioni politiche - a causa dei legami con l'AL - piuttosto che religiose.
Il premio è stato nominato leader ad interim ed ha prestato Persona_4 giuramento l'8 agosto 2024. Finora, il governo ad interim ha sostituito i capi della Corte
Suprema e della Banca del Bangladesh ed ha arrestato ex membri del governo di per Per_2 indagini su corruzione ed omicidio;
il 29 agosto 2024, ha firmato una convenzione sulle sparizioni forzate.
Con riferimento all'analisi quantitativa dell'impatto della violenza nel paese nel 2023
CL ha registrato 319 incidenti (44 battaglie, 7 esplosioni e 268 episodi di violenza
Pag. 5 di 9 contro i civili), che hanno causato 208 vittime9; mentre, nel 2024 i dati CL (aggiornati al 31/12/2025) riportano 318 incidenti (47 battaglie, 10 esplosioni e 261 episodi di violenza contro i civili), che hanno causato 211 decessi10.
Alla luce delle fonti consultate, pertanto, non sono rinvenibili in Bangladesh conflitti armati in corso (siano essi interni o internazionali) o situazioni di insicurezza generalizzata come sopra delineata, e in assenza di un elemento specifico individualizzante del rischio, si esclude la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, di cui alla lettera c) dell'art. 14 D. Lgs. 251/2007. Non ricorrono, in conclusione, i presupposti per il riconoscimento di alcuna delle forme di protezione sussidiaria.
L'integrazione personale, sociale ed economica del ricorrente e il giudizio ai sensi dell'art. 19, comma 1.1.
T.U. Immigrazione. Disciplina applicabile ratione temporis.
A diverse conclusioni deve giungersi per ciò che concerne gli elementi nuovi allegati e prodotti, riguardanti la domanda di protezione complementare.
Anzitutto, nel caso di specie non si applica la disciplina della protezione speciale ex art. 19, comma 1.1. T.U. Immigrazione, poiché la domanda amministrativa - facendo riferimento non solo al modello C/3, ma a quando il ricorrente si è presentato personalmente presso gli Uffici della Questura per formulare l'istanza – è successiva all'entrata in vigore del D.L.
20/2023, modificato dalla Legge 50/2023 (c.d. Decreto Cutro, che ha abrogato il comma in questione per le domande amministrative successive alla data del 11.3.2023).
In ogni caso però, poiché la parte potrebbe subire una compromissione del suo diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, la sua posizione personale deve essere attentamente vagliata. Si tratta, infatti, di riconoscere o meno un diritto fondamentale dell'essere umano, tutelato ai sensi dell'art. 7 della Carta dei diritti dell'UE e dell'art. 8 CEDU, applicabili in parte direttamente ai sensi dell'art. 117 Cost., per quanto concerne la Carta di Nizza e, in ogni caso, attraverso il richiamo al combinato disposto degli artt. 19, comma 2 e 5, comma
6 D.l.gs. 286/1998, con riguardo alle Convenzioni internazionali, che quindi impongono di
Pag. 6 di 9 valutare la posizione del ricorrente direttamente sulla base di queste norme internazionali e quindi, pur prescindendo da una disposizione ad hoc avente rango primario11.
Peraltro, come statuito anche dalla Suprema Corte: “il sistema non può ritenersi completo se sfornito di una misura in funzione di chiusura, che consenta di estendere la protezione anche ad ipotesi non legislativamente tipizzate, pur se saldamente ancorate ai precetti costituzionali e delle convenzioni internazionali”12. Dunque, al caso di specie occorre verificare se sussistano i presupposti normativi sovranazionali, come ribadito direttamente applicabili dal Giudice, per riconoscere un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19, comma 1.2. D.l.gs. 286/1998.
Nel merito, a tal proposito, la parte ricorrente ha affermato nel ricorso introduttivo di vivere in Italia da circa 7 anni e di essersi radicato nel tessuto sociale italiano, avendo svolto attività lavorativa ed avendo diversi rapporti amicali, oltre ad aver frequentato corsi di lingua italiana.
(Segue) Integrazione lavorativa. Con riguardo all'integrazione lavorativa, occorre ricordare che non è il reddito alto o basso in sé, che rileva ai fini dell'inserimento, ma proprio l'inserimento lavorativo come tale. “Non sussiste, se il lavoro è meramente occasionale e saltuario, non vi è prova di una professionalità diversa da spendere ai fini di reddito nei residui periodi, né vi sono attitudini o competenze acquisite mediante la frequentazione di corsi professionalizzanti di altro genere, ed inoltre non sia accertato che quel lavoro sia almeno il probabile indizio di sviluppo lavorativo futuro, a fronte, altresì, di un quadro di rientro coattivo che non palesi nessuna condizione drammatica. In tali casi, la persona è da assistere, ma per essa non possono utilmente ravvisarsi, ai fini di causa, una "rete relazionale" ed un inserimento nella vita sociale”13.
Nel corso del giudizio il ricorrente ha allegato:
- un modello UNILAV presso la ditta Sushiniko, per il periodo temporale compreso tra il 31.05.24 ed il 31.05.25;
- le buste paga di maggio, giugno, luglio, agosto, ottobre, novembre e dicembre 2024, per un importo complessivo di € 3.100 circa;
Pag. 7 di 9 - un estratto contributivo Inps, dal quale emerge che il ricorrente ha svolto attività di lavoro negli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022.
Con riferimento alla produzione di , alla luce dei più recenti orientamenti della Pt_3
Suprema Corte14, tali documenti possono ritersi un indice di integrazione, a patto anche di considerare gli ulteriori elementi prodotti in ordine all'attività lavorativa e considerato in ogni caso il potere ufficioso di svolgere accertamenti sulla condizione lavorativa della parte15, che nel caso in esame non è stato necessario attivare in considerazione dei riscontri desumibili dalle buste paga che attestano l'effettività e continuità del rapporto di lavoro.
In definitiva, il ricorrente ha dimostrato di aver avviato un percorso di integrazione lavorativa sin dal 2018 e di averla proseguita negli anni successivi, sino a dimostrare una significativa continuità dell'attività di lavoro nell'anno 2024, il che consente di formulare un giudizio prognostico positivo in ordine alla prosecuzione futura dell'attività lavorativa in
Italia.
In definitiva, considerando tutti gli elementi sopra indicati in diritto nonché le allegazioni e la documentazione prodotta in giudizio, deve ritenersi che sia possibile formulare un giudizio prognostico di violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare ex artt. 7 e 8 CEDU nel caso di rientro forzoso in patria, che lo costringerebbe a rinunciare ad un livello di raggiunta integrazione sociale ed economica.
La domanda va, pertanto, accolta.
Pronunce accessorie. Non vi è luogo alla regolazione delle spese per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati con istanza al giudice del procedimento (art. 83,
Pag. 8 di 9 comma 3 d.P.R. n. 115/2022); non può infatti applicarsi a detta ipotesi la disposizione di cui all'art. 133 del citato D.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato16.
Con riguardo al patrocinio a spese dello Stato, deve essere confermata l'ammissione disposta in via provvisoria dal locale COA con delibera del 30/7/2024, disponendo con separato provvedimento la liquidazione dei compensi in favore del difensore.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. RICONOSCE alla parte ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1 e 1.2. D.lgs. 286/1998;
1. CONFERMA l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, disposta in via provvisoria dal COA in data 30/07/2024, provvedendo alla liquidazione dei compensi con separato decreto;
2. NULLA per le spese.
Così deciso in Bari17, nella camera di consiglio del 12/02/2025.
Il Presidente Relatore
Sergio Di Paola
Pag. 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Oscurare le parti di cui sopra nel caso di diffusione del presente provvedimento. 2 Cfr. CGUE del 17/2/2009, C-465/07, Elgafaji. 3 Sentenza Diakité del 30.1.2014. 4 wins fifth term in Bangladesh amid turnout controversy, 8 gennaio 2024 CP_2 Persona_2 https://www.aljazeera.com/news/2024/1/8/sheikh-hasina-wins-fifth-term-in-bangladesh-amid-turnout- Con controversy;
, Bangladesh election: wins fourth term in controversial vote, 8 gennaio 2024 Controparte_4 https://www.bbc.com/news/world-asia-67889387 5 Associated Press, The US and UK say Bangladesh's elections extending SI's rule were not credible, 9 gennaio 2024 https://apnews.com/article/sheikh-hasina-bangladesh-election-boycott-d6322274909fd53e92640a4ebc9d0c2b; ICG
Crisis Watch, Bangladesh, January 2024 Controparte_5 https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location%5b%5d=37 Con 6 , Bangladesh election: PM SH SI wins fourth term in controversial vote, 8 gennaio 2024 ht www.bbc.com/news/world-asia-67889387; SATP – South Asia Terrorism Portal, Bangladesh: Assessment- 2024, https://www.satp.org/terrorism-assessment/bangladesh 7 Indian Express, killed in political violence in Bangladesh;
police arrest senior Opposition leader, 29 ottobre 2023 https://indianexpress.com/article/world/bangladesh-political-violence-3-killed-9004898/; Associated Press, 2 die in Bangladesh as police clash with opposition supporters seeking prime minister's resignation, 31 ottobre 2023 https://apnews.com/article/bangladesh-hasina-zia-election-blockade-7d27fc22260a2cfef2741aa8e9873a83 8 CL Dashboard, consultato il 15/04/2024 con i filtri data (05/04/2023-05/04/2024), regione Bangladesh, battles, filtra “violence against civilians, explosion/remote violence, riots”, https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard 9 CL, Dashboard (Filters applied: Bangladesh;
Event types: battles, explosions/remote violence and violence against civilians;
(1 January 2023 – 31 January 2023) https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard 10 CL, Dashboard (Filters applied: Bangladesh;
Event types: battles, explosions/remote violence and violence against civilians;
(1 January 2024 – 31 December 2024) https://acleddata.com/explorer/ 11 Tra le più recenti pronunce, vd. Cass. 28162/2023 pubblicata il 6.10.2023, secondo cui: “In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U, 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”. 12 Cassazione civile sez. I, 23/03/2023, (ud. 23/02/2023, dep. 23/03/2023), n.8400. 13 Cassazione civile sez. I, 21/09/2022, (ud. 09/09/2022, dep. 21/09/2022), n.27592. 14 “Invero, il Tribunale ha ritenuto che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come documentato in atti, non rappresenti una forma d'integrazione sociale in mancanza delle buste-paga o di altri documenti dimostrativi dell'effettività dello stesso rapporto lavorativo. Al riguardo, va osservato che il documento prodotto costituisce prova sufficiente dell'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, trattandosi di atto proveniente dal datore di lavoro, considerando altresì la possibilità di esercitare i poteri ufficiosi, di cui dispone il giudice nelle cause di protezione internazionale, al fine di accertare l'effettivo svolgimento di attività lavorativa”. Cassazione civile sez. VI, 24/02/2022, (ud. 16/12/2021, dep. 24/02/2022), n.6111 15 “In tema di protezione speciale, costituiscono documenti decisivi, al fine di dimostrare la condizione di integrazione sociale e lavorativa in Italia del richiedente asilo, la comunicazione " , che, introdotta dalla l. n. 296 del 2006, contiene la comunicazione di informazioni Pt_3 inerenti l'instaurazione di un rapporto di lavoro cui sono tenuti i datori di lavoro, sia privati che pubblici, e il certificato scolastico, comprovante l'impegno nell'apprendimento dell'italiano”. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva trascurato la portata dimostrativa del documento Unilav e del certificato scolastico prodotti in giudizio, asserendo che l'integrazione potesse provarsi esclusivamente mediante esibizione di buste paga). Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 10371 del 18/04/2023 (Rv. 667895 - 01) 16 Cass. S.U. 24413/2021. 17 Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario UPP, dott. Persona_5