Art. 640. Accertamento dell'idoneita' psicofisica 1. Gli aspiranti agli arruolamenti nelle Forze armate devono essere in possesso di uno specifico profilo psicofisico da accertare, esclusivamente e in deroga a ogni altra disposizione di legge, in base alle norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare contenute nel regolamento e adottate dal Ministro della difesa, sentiti, per quanto concerne il personale femminile, il Ministro per le pari opportunita', la Commissione per le pari opportunita' tra uomo e donna, nonche' il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per il personale del Corpo delle capitanerie di porto. (( 1-bis. Le aspiranti agli arruolamenti nelle Forze armate che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte agli accertamenti per l'idoneita' fisio-psico-attitudinale al servizio militare ai sensi del regolamento, sono ammesse d'ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di eta', a svolgere i predetti accertamenti nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato, su istanza di parte, quando il suddetto stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria. Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria finale di merito del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono state rinviate. 1-ter. Le vincitrici dei concorsi rinviate ai sensi del comma 1-bis sono immesse in servizio con la medesima anzianita' assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del concorso per il quale originariamente hanno presentato domanda. La relativa posizione di graduatoria nell'ambito del corso originario viene determinata, ove previsto, sulla base del punteggio ottenuto nella graduatoria finale al termine del periodo di formazione. Gli effetti economici della nomina decorrono, in ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento. ))
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9 ottobre 2010
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20 febbraio 2020
20 febbraio 2020
Commentari • 4
- 1. Decreto Omnibus: il “nuovo” art. 174-sexies, l. 633/1941Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 11 ottobre 2024
3. Il comma terzo Al comma terzo sono previste le conseguenze a cui vanno incontro coloro che non ottemperano a quanto richiesto nei precedenti due commi. L'art. 174-sexies, co. 3, legge, 22 aprile 1941, n. 633, difatti, dispone a tal proposito quanto segue: “Fuori dei casi di concorso nel reato, le omissioni della segnalazione di cui al comma 1 e della comunicazione di cui al comma 2 sono punite con la reclusione fino ad un anno. Si applica l'articolo 24-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”. Di conseguenza, fuori “dai casi di concorso nel reato, l'omissione della segnalazione e della comunicazione è sanzionata con la reclusione fino ad un anno” [14]. Dunque, laddove uno …
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Giurisprudenza • 15
- 1. TAR Roma, sez. 1S, sentenza 24/09/2024, n. 16581Provvedimento: […] - con l'atto introduttivo del presente giudizio, depositato in data 12 giugno 2020, il ricorrente impugna il provvedimento meglio indicato in epigrafe, adottato per “note di insicurezza”, adducendo i vizi di eccesso di potere sotto svariati profili nonché di violazione dell'art. 10 del bando di concorso e dell'art. 640 del codice dell'ordinamento militare;Leggi di più...
- compensazione delle spese·
- oscuramento dei dati personali·
- violazione di bando di concorso·
- esclusione da concorso pubblico·
- tutela della privacy·
- inidoneità psicofisica·
- motivi aggiunti·
- graduatoria di merito·
- verifica psichiatrica·
- eccesso di potere·
- spese di giudizio