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Sentenza 29 novembre 2024
Sentenza 29 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 29/11/2024, n. 930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 930 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2586/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Sezione Famiglia
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott.ssa DR MEDI Presidente rel. ed est. dott.ssa Danilo MAFFA Giudice dott. Valentina VECCHIETTI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio nel procedimento iscritto al n. 2586/2023 tra
nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
residente in [...]164/A 47122 FORLI' (FC), con il patrocinio dell'avv.
PADOVANO RAFFAELE, elettivamente domiciliato presso il suo studio in CORSO
ARMANDO DIAZ 36 47121 FORLI' (FC)
ricorrente
Nei confronti di nato a [...] il [...] (C.F. ), CP_1 C.F._2
residente in [...]164/A 47122 FORLI' (FC), con il patrocinio dell'avv.
MAMBELLI CINZIA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in CORSO G.
MAZZINI 83 47121 FORLI' (FC)
resistente e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero presso la Procura della
Repubblica in sede. CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente alle condizioni di cui alla memoria congiunta depositata nel fascicolo telematico il 25/06/2024 nel procedimento iniziato in forma giudiziale con ricorso depositato il 05/10/2023, per come di seguito integralmente trascritte:
“1) I Sigg.ri e vivranno separati, con possibilità per ognuno CP_1 Parte_1
di scegliere liberamente la propria residenza;
2) l'immobile sito in Forlì, via Zampeschi, 164/a, di proprietà esclusiva di Parte_1
rimarrà a lei esclusivamente assegnato e vi abiterà unitamente alla figlia DR;
3) rimangono inoltre assegnati in proprietà esclusiva di tutti i beni mobili Parte_1 presenti all'interno della casa coniugale ad eccezione degli effetti personali e dei beni di esclusiva proprietà del Sig. di cui all'allegato elenco;
CP_1
4) nessun contributo al mantenimento di DR sarà dovuto dal padre ed i coniugi, entrambi economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente a qualsivoglia richiesta di contributo per il proprio mantenimento;
5) le spese del presente giudizio vengono integralmente compensate tra le parti rinunciando
i rispettivi legali, con la sottoscrizione del presente ricorso, alla solidarietà ex art.68 L.P.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con “Ricorso per la separazione personale dei coniugi con addebito e per la futura cessazione degli effetti civili del matrimonio ex artt.473-bis.47 e ss. c.p.c. con richiesta di allontanamento ex art.473bis.69 e ss. c.p.c.” depositato il 05/10/2023, Parte_1
chiedeva la separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Civitella di Romagna (FC) il 25/02/1990 (Anno 1990, N. 2, parte 2, serie A).
Rappresentava che dall'unione coniugale erano nati il 14/04/1991 la figlia DR, non ancora economicamente autosufficiente, svolgendo lavori saltuari, e il 30/05/1999 il figlio
, economicamente autosufficiente. Chiedeva dunque l'assegnazione della casa Per_1
coniugale nella quale abiterà anche la figlia DR e un contributo del padre al mantenimento della stessa di € 200,00 mensili, rivalutabili annualmente su base Istat, oltre al
50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Forlì.
Si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 20/11/2023 CP_1
chiedendo di stabilire che nulla fosse dovuto a titolo di mantenimento né per i due figli, né per la moglie. Le parti, in data 25/06/2024, depositavano memoria congiunta rappresentando di aver raggiunto un accordo alle condizioni trascritte in epigrafe. All'udienza del 29/10/2024, svolta in modalità cartolare ex art. 127-ter c.p.c. su richiesta delle parti, il giudice, prendendo atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti in data 25/10/2024 che confermano l'accordo raggiunto, disponeva la trasformazione del rito da giudiziale in consensuale e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
*******
Rileva il Tribunale che non vi siano motivi ostativi all'accoglimento dell'accordo raggiunto dalle parti e al recepimento delle condizioni concordate, che risultano conformi all'interesse della prole e non contrarie all'ordine pubblico, non potendosi ragionevolmente sostenere, in mancanza di elementi non addotti dalla ricorrente, che la figlia DR iscritta all'Università di Urbino al corso di laurea di Scienze della Formazioni Primaria, abbia diritto di essere mantenuta dai genitori, tenuto conto dell'età della stessa pari ad anni 33 e considerando lo svolgimento di lavori saltuari;
visto il parere favorevole espresso dal Pubblico Ministero in data 06/11/2024;
ritenuto che
le spese di lite possano interamente compensarsi tra le parti in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando in merito alla domanda di separazione con l'intervento del Pubblico Ministero in sede: pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
13.01.1965, e nato a [...] il giorno 11.01.1962, unitisi in matrimonio il CP_1
25.02.1990 a Civitella di Romagna (FC); ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Civitella di Romagna (FC) di procedere all'annotazione della presente sentenza (Anno 1990, atto n. 2°, parte II, serie A); recepisce l'accordo raggiunto tra le parti, come da condizioni trascritte in epigrafe e dispone in conformità; compensa integralmente fra le parti le spese processuali;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato ed agli ulteriori incombenti di legge. Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 14.11.2024
Il Presidente rel. ed est. dott.ssa DR Medi N. R.G. 2586/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Sezione Famiglia
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott.ssa DR MEDI Presidente rel. ed est. dott.ssa Danilo MAFFA Giudice dott. Valentina VECCHIETTI Giudice ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento civile di 1° grado iscritto al n° 2586/2023 R.G.
promosso da
, assistita e difesa dall'avv. PADOVANO RAFFAELE;
Parte_1
ricorrente nei confronti di rappresentato e difeso dall'avv. MAMBELLI CINZIA;
CP_1
resistente letti gli atti e i documenti di causa;
premessa la sentenza di separazione emanata da questo Collegio in data 3.06.2025 ore 10.45; rilevato che il procedimento deve proseguire ai fini del vaglio della domanda cumulata di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.49 c.p.c. proposta dalla ricorrente,
a fronte della quale la pronuncia va resa all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione;
ritenuto dunque che la causa debba essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato;
P.Q.M.
dispone la rimessione della causa sul ruolo istruttorio del Giudice delegato dott.ssa
DR Medi;
fissa per la comparizione delle parti innanzi al Giudice delegato con acquisizione dell'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione l'udienza del;
manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 14.11.2024
Il Presidente rel. ed est.
dott.ssa DR Medi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Sezione Famiglia
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott.ssa DR MEDI Presidente rel. ed est. dott.ssa Danilo MAFFA Giudice dott. Valentina VECCHIETTI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio nel procedimento iscritto al n. 2586/2023 tra
nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
residente in [...]164/A 47122 FORLI' (FC), con il patrocinio dell'avv.
PADOVANO RAFFAELE, elettivamente domiciliato presso il suo studio in CORSO
ARMANDO DIAZ 36 47121 FORLI' (FC)
ricorrente
Nei confronti di nato a [...] il [...] (C.F. ), CP_1 C.F._2
residente in [...]164/A 47122 FORLI' (FC), con il patrocinio dell'avv.
MAMBELLI CINZIA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in CORSO G.
MAZZINI 83 47121 FORLI' (FC)
resistente e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero presso la Procura della
Repubblica in sede. CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente alle condizioni di cui alla memoria congiunta depositata nel fascicolo telematico il 25/06/2024 nel procedimento iniziato in forma giudiziale con ricorso depositato il 05/10/2023, per come di seguito integralmente trascritte:
“1) I Sigg.ri e vivranno separati, con possibilità per ognuno CP_1 Parte_1
di scegliere liberamente la propria residenza;
2) l'immobile sito in Forlì, via Zampeschi, 164/a, di proprietà esclusiva di Parte_1
rimarrà a lei esclusivamente assegnato e vi abiterà unitamente alla figlia DR;
3) rimangono inoltre assegnati in proprietà esclusiva di tutti i beni mobili Parte_1 presenti all'interno della casa coniugale ad eccezione degli effetti personali e dei beni di esclusiva proprietà del Sig. di cui all'allegato elenco;
CP_1
4) nessun contributo al mantenimento di DR sarà dovuto dal padre ed i coniugi, entrambi economicamente autosufficienti, rinunciano reciprocamente a qualsivoglia richiesta di contributo per il proprio mantenimento;
5) le spese del presente giudizio vengono integralmente compensate tra le parti rinunciando
i rispettivi legali, con la sottoscrizione del presente ricorso, alla solidarietà ex art.68 L.P.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con “Ricorso per la separazione personale dei coniugi con addebito e per la futura cessazione degli effetti civili del matrimonio ex artt.473-bis.47 e ss. c.p.c. con richiesta di allontanamento ex art.473bis.69 e ss. c.p.c.” depositato il 05/10/2023, Parte_1
chiedeva la separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Civitella di Romagna (FC) il 25/02/1990 (Anno 1990, N. 2, parte 2, serie A).
Rappresentava che dall'unione coniugale erano nati il 14/04/1991 la figlia DR, non ancora economicamente autosufficiente, svolgendo lavori saltuari, e il 30/05/1999 il figlio
, economicamente autosufficiente. Chiedeva dunque l'assegnazione della casa Per_1
coniugale nella quale abiterà anche la figlia DR e un contributo del padre al mantenimento della stessa di € 200,00 mensili, rivalutabili annualmente su base Istat, oltre al
50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Forlì.
Si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 20/11/2023 CP_1
chiedendo di stabilire che nulla fosse dovuto a titolo di mantenimento né per i due figli, né per la moglie. Le parti, in data 25/06/2024, depositavano memoria congiunta rappresentando di aver raggiunto un accordo alle condizioni trascritte in epigrafe. All'udienza del 29/10/2024, svolta in modalità cartolare ex art. 127-ter c.p.c. su richiesta delle parti, il giudice, prendendo atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti in data 25/10/2024 che confermano l'accordo raggiunto, disponeva la trasformazione del rito da giudiziale in consensuale e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
*******
Rileva il Tribunale che non vi siano motivi ostativi all'accoglimento dell'accordo raggiunto dalle parti e al recepimento delle condizioni concordate, che risultano conformi all'interesse della prole e non contrarie all'ordine pubblico, non potendosi ragionevolmente sostenere, in mancanza di elementi non addotti dalla ricorrente, che la figlia DR iscritta all'Università di Urbino al corso di laurea di Scienze della Formazioni Primaria, abbia diritto di essere mantenuta dai genitori, tenuto conto dell'età della stessa pari ad anni 33 e considerando lo svolgimento di lavori saltuari;
visto il parere favorevole espresso dal Pubblico Ministero in data 06/11/2024;
ritenuto che
le spese di lite possano interamente compensarsi tra le parti in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando in merito alla domanda di separazione con l'intervento del Pubblico Ministero in sede: pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
13.01.1965, e nato a [...] il giorno 11.01.1962, unitisi in matrimonio il CP_1
25.02.1990 a Civitella di Romagna (FC); ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Civitella di Romagna (FC) di procedere all'annotazione della presente sentenza (Anno 1990, atto n. 2°, parte II, serie A); recepisce l'accordo raggiunto tra le parti, come da condizioni trascritte in epigrafe e dispone in conformità; compensa integralmente fra le parti le spese processuali;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato ed agli ulteriori incombenti di legge. Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 14.11.2024
Il Presidente rel. ed est. dott.ssa DR Medi N. R.G. 2586/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Sezione Famiglia
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott.ssa DR MEDI Presidente rel. ed est. dott.ssa Danilo MAFFA Giudice dott. Valentina VECCHIETTI Giudice ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento civile di 1° grado iscritto al n° 2586/2023 R.G.
promosso da
, assistita e difesa dall'avv. PADOVANO RAFFAELE;
Parte_1
ricorrente nei confronti di rappresentato e difeso dall'avv. MAMBELLI CINZIA;
CP_1
resistente letti gli atti e i documenti di causa;
premessa la sentenza di separazione emanata da questo Collegio in data 3.06.2025 ore 10.45; rilevato che il procedimento deve proseguire ai fini del vaglio della domanda cumulata di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.49 c.p.c. proposta dalla ricorrente,
a fronte della quale la pronuncia va resa all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione;
ritenuto dunque che la causa debba essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato;
P.Q.M.
dispone la rimessione della causa sul ruolo istruttorio del Giudice delegato dott.ssa
DR Medi;
fissa per la comparizione delle parti innanzi al Giudice delegato con acquisizione dell'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione l'udienza del;
manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 14.11.2024
Il Presidente rel. ed est.
dott.ssa DR Medi