Articolo 1 della Legge 10 febbraio 1961, n. 78
Articolo 2
Versione
26 marzo 1961
Art. 1.
E' consentito, per il quinquennio 1959-63 e fino ad un massimo di quintali ottomila annui, l'impiego di zucchero in esenzione dall'imposta di fabbricazione, per la preparazione di uno speciale alimento per le api.
Entrata in vigore il 26 marzo 1961