Art. 1.
E' consentito, per il quinquennio 1959-63 e fino ad un massimo di quintali ottomila annui, l'impiego di zucchero in esenzione dall'imposta di fabbricazione, per la preparazione di uno speciale alimento per le api.
E' consentito, per il quinquennio 1959-63 e fino ad un massimo di quintali ottomila annui, l'impiego di zucchero in esenzione dall'imposta di fabbricazione, per la preparazione di uno speciale alimento per le api.