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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 02/12/2025, n. 3546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3546 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di LECCE
Sezione Commerciale
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Annafrancesca Capone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4629/2025 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Parlati;
Parte_1 RICORRENTE contro
Controparte_1 RESISTENTE CONTUMACE
MOTIVO DELLA DECISIONE
(fatto e diritto)
, con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio , innanzi al Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Lecce, per ottenere la cancellazione dell'ipoteca legale iscritta in suo danno e in favore di
- insistente sull'immobile sito in Mancaversa di Taviano alla via Como Primo Controparte_1
Piano, identificato al Catasto Terreni del Comune di Taviano al fg. 16, p.lla 1158, sub 8 -, con nota n.
33969 reg. gen. e n. 3367 reg. part. – presentazione n. 15 del 29.09.2021 –, con conseguente ordine al
Conservatore di procedere alla trascrizione di detta cancellazione.
, sebbene ritualmente citata, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
La causa veniva documentalmente istruita.
All'udienza del 04.11.2025, la causa veniva riservata per la decisione.
*
La domanda del ricorrente merita di trovare accoglimento.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di , atteso che la stessa, sebbene Controparte_1 ritualmente citata, non si è costituita in giudizio.
pagina 1 di 2 Ora, va rilevato che dagli atti si evince che l'ipoteca per cui è causa è stata iscritta in danno del ricorrente e in favore di per la somma di € 4.345,95, in forza di sentenza del Trib. di Controparte_1
Lecce n. 356/2020, emessa all'esito del giudizio di scioglimento della comunione RG n. 2865/2019, con cui l'odierno ricorrente è stato condannato al pagamento del suddetto importo in favore dell'odierna resistente a titolo di conguaglio.
Tuttavia, come dedotto dal ricorrente, va evidenziato che, con sentenza n. 3552/2023, il Tribunale di
Lecce ha dichiarato compensato, nella misura corrispondente, il suddetto credito vantato da
[...]
nei confronti di , pari a € 4.345,95, con quello vantato da nei CP_1 Parte_1 Parte_1 confronti di , pari a € 18.009,44, in virtù di sentenza del Tribunale di Lecce n. Controparte_1
3023/2015.
In definitiva, il credito vantato da per cui è stata iscritta l'ipoteca per cui è causa Controparte_1 contro si è estinto per compensazione. Parte_1
Quindi, siccome l'ipoteca si estingue con l'estinguersi dell'obbligazione (art. 2878 cc), ne segue che può accogliersi la domanda del ricorrente, con la conseguenza che deve ordinarsi al Conservatore la cancellazione dell'ipoteca legale oggetto di causa, ormai estinta, con contestuale trascrizione di detta cancellazione sui RRII.
Per tutto quanto innanzi, la domanda del ricorrente va accolta.
Le spese di lite possono essere compensate attesa la contumacia di controparte e la sua conseguente non opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, ordina al Conservatore dei RRII di Lecce la cancellazione dell'ipoteca legale iscritta contro e in favore di con nota reg. gen. n. Parte_1 Controparte_1
33969 e reg. part. n. 3367 – presentazione n. 15 del 29.09.2021 –-, insistente sull'immobile sito in
Mancaversa di Taviano alla via Como Primo Piano, identificato al Catasto Terreni del Comune di
Taviano al fgl. 16, p.lla 1158, sub 8, con conseguente ordine al Conservatore di procedere alla trascrizione di detta cancellazione;
- spese compensate.
Si comunichi.
Lecce, 28 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Annafrancesca Capone pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di LECCE
Sezione Commerciale
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Annafrancesca Capone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4629/2025 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Parlati;
Parte_1 RICORRENTE contro
Controparte_1 RESISTENTE CONTUMACE
MOTIVO DELLA DECISIONE
(fatto e diritto)
, con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio , innanzi al Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Lecce, per ottenere la cancellazione dell'ipoteca legale iscritta in suo danno e in favore di
- insistente sull'immobile sito in Mancaversa di Taviano alla via Como Primo Controparte_1
Piano, identificato al Catasto Terreni del Comune di Taviano al fg. 16, p.lla 1158, sub 8 -, con nota n.
33969 reg. gen. e n. 3367 reg. part. – presentazione n. 15 del 29.09.2021 –, con conseguente ordine al
Conservatore di procedere alla trascrizione di detta cancellazione.
, sebbene ritualmente citata, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
La causa veniva documentalmente istruita.
All'udienza del 04.11.2025, la causa veniva riservata per la decisione.
*
La domanda del ricorrente merita di trovare accoglimento.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di , atteso che la stessa, sebbene Controparte_1 ritualmente citata, non si è costituita in giudizio.
pagina 1 di 2 Ora, va rilevato che dagli atti si evince che l'ipoteca per cui è causa è stata iscritta in danno del ricorrente e in favore di per la somma di € 4.345,95, in forza di sentenza del Trib. di Controparte_1
Lecce n. 356/2020, emessa all'esito del giudizio di scioglimento della comunione RG n. 2865/2019, con cui l'odierno ricorrente è stato condannato al pagamento del suddetto importo in favore dell'odierna resistente a titolo di conguaglio.
Tuttavia, come dedotto dal ricorrente, va evidenziato che, con sentenza n. 3552/2023, il Tribunale di
Lecce ha dichiarato compensato, nella misura corrispondente, il suddetto credito vantato da
[...]
nei confronti di , pari a € 4.345,95, con quello vantato da nei CP_1 Parte_1 Parte_1 confronti di , pari a € 18.009,44, in virtù di sentenza del Tribunale di Lecce n. Controparte_1
3023/2015.
In definitiva, il credito vantato da per cui è stata iscritta l'ipoteca per cui è causa Controparte_1 contro si è estinto per compensazione. Parte_1
Quindi, siccome l'ipoteca si estingue con l'estinguersi dell'obbligazione (art. 2878 cc), ne segue che può accogliersi la domanda del ricorrente, con la conseguenza che deve ordinarsi al Conservatore la cancellazione dell'ipoteca legale oggetto di causa, ormai estinta, con contestuale trascrizione di detta cancellazione sui RRII.
Per tutto quanto innanzi, la domanda del ricorrente va accolta.
Le spese di lite possono essere compensate attesa la contumacia di controparte e la sua conseguente non opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, ordina al Conservatore dei RRII di Lecce la cancellazione dell'ipoteca legale iscritta contro e in favore di con nota reg. gen. n. Parte_1 Controparte_1
33969 e reg. part. n. 3367 – presentazione n. 15 del 29.09.2021 –-, insistente sull'immobile sito in
Mancaversa di Taviano alla via Como Primo Piano, identificato al Catasto Terreni del Comune di
Taviano al fgl. 16, p.lla 1158, sub 8, con conseguente ordine al Conservatore di procedere alla trascrizione di detta cancellazione;
- spese compensate.
Si comunichi.
Lecce, 28 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Annafrancesca Capone pagina 2 di 2