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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 17/03/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Elvira Bellantoni e in funzione di giudice monocratico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2247 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2008, avente ad oggetto: Proprietà, vertente
TRA
c.f.. , nella qualità di erede di ET, Parte_1 CodiceFiscale_1 Per_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe D'Alessandro e dall'avv. Aniello D'Alessandro, come da mandato in atti, unitamente ai quali elettivamente domiciliata nel loro Studio in Pisciotta alla via Tuvolo n. 1;
ATTRICE
E
, c.f. rappresentato e difeso come da mandato in atti Controparte_1 CodiceFiscale_2 dall'avv. Bernardo Veneroso, presso il cui studio elettivamente domiciliato in Pisciotta (SA) alla
Via C.Colombo nr. 33;
CONVENUTO – ATTORE in riconvenzionale
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 17/12/2024, da intendersi qui integralmente trascritte.
FATTO E DIRITTO
Il sig. - premesso di possedere da oltre trenta anni in modo ininterrotto, Parte_2 pacifico ed incontestato una porzione di fondo rustico in Pisciotta, alla contrada Pietralata e che il 29/6/2005 aveva stipulato una scrittura privata con , che, formalmente Controparte_1 intestatario del fondo, aveva riconosciuto il suo diritto – conveniva in giudizio il predetto CP_1
per far accertare il suo diritto di proprietà sul fondo in virtù della scrittura privata
[...] sottoscritta ovvero, in via subordinata, per usucapione, e per ottenere la condanna del convenuto al risarcimento dei danni, con vittoria di spese.
1 Deduceva che il convenuto aveva successivamente alla sottoscrizione della scrittura del
29/6/2005 rappresentato di non voler considerare valido l'accordo ed il giorno 1/6/2008 aveva sversato arbitrariamente nel fondo un notevole quantitativo di terra e pietre.
Il convenuto si costituiva in giudizio, concludeva per il rigetto della domanda Controparte_1 attorea e chiedeva, in via riconvenzionale, di fare ordine all'attore di rilasciare in suo favore la parte del fondo della quale aveva la mera disponibilità e a ricostituire lo status quo ante della consistenza della particella n. 620 del foglio 31 del C.T. di Pisciotta, con vittoria di spese.
Deduceva che il contenuto della scrittura privata del 29/6/2025, con la quale l'attore riconosceva di aver erroneamente sconfinato nel fondo della controparte, escludeva che la controparte potesse vantare un possesso legittimante l'acquisto per usucapione e che il sig. Parte_2
non aveva rispettato le condizioni dell'accordo concluso, tanto da costringerlo a
[...] dichiarare la risoluzione dello stesso con lettera raccomandata del 5/12/2007. Aggiungeva che il sig. aveva intrapreso unicamente la costruzione del muro di contenimento, Parte_2 senza previamente munirsi dei prescritti titoli, che il frazionamento era intervenuto il 25/6/2008, ossia sette mesi dopo la intervenuta risoluzione contrattuale, senza la sua sottoscrizione e per un fronte molto più ampio di quello oggetto dell'accordo della scrittura del 29/6/2005 e di aver sversato del materiale terroso sul presupposto che il fondo fosse rimasto di sua proprietà.
L'attore chiedeva anche nel corso del giudizio di essere manutenuto nel Parte_2 possesso del fondo e tale giudizio si concludeva all'udienza del 22.10.2009 allorché CP_1
, in sede di libero interrogatorio, si dichiarava disponibile a rimuovere in tempi brevi e a
[...] sua cura e spese il materiale che aveva sversato nel fondo posseduto dal , senza alcun Per_1 riconoscimento dell'altrui diritto.
Il procedimento era istruito con l'espletamento di una prova testimoniale e successivamente differito per la precisazione delle conclusioni;
all'udienza del 18/1/2017 era dichiarata l'interruzione del processo per il decesso del sig. ; all'esito della richiesta di Parte_2 riassunzione avanzata da parte convenuta e della costituzione della sig.ra quale Parte_1 erede dell'attore, la causa era assunta in decisione sulle note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 17/12/2024 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Il sig. conveniva in giudizio il sig. per far accertare il suo Parte_2 Controparte_1 diritto di proprietà sul fondo in virtù della scrittura privata sottoscritta in data 29/6/2005 ovvero, in via subordinata, per usucapione e per ottenere la condanna del convenuto al risarcimento dei danni.
2 La domanda principale formulata da parte attrice si fonda, dunque, sul contenuto della scrittura privata del 29/6/2005 del seguente tenore letterale:”…Premesso che il sig. è proprietario Controparte_1 di un fondo agricolo riportato in catasto sul foglio 31, particella 576, 617 e 620 e relativo fabbricato destinato a civile abitazione;
che la proprietà del sig. confina con la particella 620 con il sig. Controparte_1 Parte_2 proprietario della particella 189; che il sig. erroneamente ha sconfinato nella proprietà
[...] Parte_2 del sig. oltre che nell'aver realizzato uno sbancamento del fondo suddetto;
si conviene e stipula Controparte_1 quanto segue: art. 1) il sig. accertato che ha eseguito lo sbancamento nella proprietà del sig. Parte_2 convengono nell'accordo che segue. Art. 2) il sig. cede porzione di terreno della Controparte_1 Controparte_1 part.lla 620 di sua proprietà al sig. alla condizione che vengano realizzati i lavori di Parte_2 contenimento a protezione del fondo con la realizzazione di un muro di cemento armato composto da una fondazione di mt. 1,30 x 0,30 ….le opere di realizzazione del muro….comprese le spese tescniche saranno a carico del sig. ..art. 4 …la lunghezza del muro sarà di mt 16,00 di cui un primo tratto di Parte_3 mt. 7,00 ed un secondo di mt…..il muro interessato dalla presente scrittura privata, a carico del sig. Per_1 sarà limitato alla lunghezza dello sconfinamento che permetterà la realizzazione di una stradina per accedere al pianoro sottostante;
art. 6) i lavori saranno completati entro e non oltre mesi quattro dalla presene scrittura;
art.
7) resta di patto che sarà eseguito frazionamento a cura e spese del sig. per la parte sconfinata;
art. 8) Per_1
l'atto di cessione sarà erogato entro e non oltre mesi 12 dalla presente scrittura orivata e le spese notarili saranno
a carico del sig. . Parte_2
Il sig. non provvedeva nel termine fissato all'esecuzione del frazionamento Parte_2
e il sig. gli contestava tale inadempimento con lettera raccomandata con a.r. nr. Controparte_1
13125084634-3 del 29.10.2007, con la quale, dopo aver evidenziato che nonostante il decorso di ben due anni non era intervenuto alcun frazionamento, lo invitava ad adempiere nel termine di
20 giorni dal ricevimento della raccomandata, pena la risoluzione dell'accordo. Con successiva lettera raccomandata nr. 13125084635-4 del 05.12.2007 comunicava di ritenere risolto l'accordo.
Il frazionamento veniva effettuato solo in data 25 giugno 2008, cioè dopo esattamente tre anni dalla stipula della scrittura privata e, secondo la ricostruzione del convenuto, esso difettava della sua sottoscrizione e, peraltro, aveva ad oggetto non solo la porzione di fondo sulla quale si era verificato lo sconfinamento, ma l'intero fronte della particella nr. 620.
Con la prima memoria depositata ai sensi del sesto comma dell'art. 183 c.p.c. la difesa di parte attrice non contestava la ricostruzione dei fatti operata dalla controparte, ma assumeva che nessun termine essenziale potesse essere ravvisato in relazione alla predisposizione del tipo di frazionamento ed evidenziava sia che in caso di risoluzione del contratto concluso fra le parti al
3 suo assistito andavano rimborsate le spese sostenute per la realizzazione del muro, sia che il frazionamento era stato eseguito con riferimento a tutta e soltanto la porzione di terreno da lui posseduta, che andava ben oltre quella utilizzata per la costruzione del muro.
La lettura della scrittura privata conclusa fra le parti in data 29/6/2005 non consente in alcun modo di giungere all'individuazione della porzione della particella n. 620 oggetto della cessione da parte del sig. al sig. ; sono descritte con dovizia di Controparte_1 Parte_2 particolari unicamente la lunghezza del muro da realizzare e le caratteristiche costruttive dello stesso, ma l'art. 7 della scrittura, che recita:”…. resta di patto che sarà eseguito frazionamento a cura e spese del sig. per la parte sconfinata…”, è talmente generico da rendere impossibile Per_1
l'identificazione della parte della particella 620 oggetto dell'accordo, sul quale peraltro forte è il contrasto fra le parti.
Il requisito di determinabilità dell'oggetto sussiste quando nel contratto siano contenuti elementi prestabiliti dalle parti, idonei alla identificazione del bene oggetto del trasferimento e che consentano di collocare la porzione oggetto di cessione nell'ambito del fondo maggiore;
nel caso in esame alcuna certezza sussiste in ordine all'identità del terreno oggetto del contratto, cosicchè il contratto è affetto da nullità ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418 e 1346 c.c..
Come a tutti noto “”il rilievo ex officio di una nullità negoziale - sotto qualsiasi profilo ed anche ove sia configurabile una nullità speciale o "di protezione" - deve ritenersi consentito, sempreché la pretesa azionata non venga rigettata in base ad una individuata "ragione più liquida", in tutte le ipotesi di impugnativa negoziale
(adempimento, risoluzione per qualsiasi motivo, annullamento, rescissione), senza, per ciò solo, negarsi la diversità strutturale di queste ultime sul piano sostanziale, poichè tali azioni sono disciplinate da un complesso normativo autonomo ed omogeneo, affatto incompatibile, strutturalmente e funzionalmente, con la diversa dimensione della nullità contrattuale” ( cfr. Cass. sezioni unite nn. 26242/2014 e 26243/2014 e Cass. civ. n.
21418/2018: “Il rilievo "ex officio" di una nullità negoziale deve ritenersi consentito in tutte le ipotesi in cui il giudice risulti investito di una domanda di risoluzione, annullamento, rescissione del contratto senza, per ciò solo, negarsi la diversità strutturale di queste ultime sul piano sostanziale, poichè tali azioni sono disciplinate da un complesso normativo autonomo e omogeneo, non incompatibile, strutturalmente e funzionalmente, con la diversa dimensione della nullità contrattuale”).
Giova ricordare che l''omessa indicazione alle parti di una questione di fatto oppure mista di fatto e di diritto, rilevata d'ufficio può comportare nullità della sentenza (cd. "della terza via" o "a sorpresa") per violazione del diritto di difesa tutte le volte in cui chi se ne dolga prospetti, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio sulla predetta
4 questione fosse stato tempestivamente attivato e che, tenuto conto della tipologia di nullità rilevata, appare superfluo e contrario ai principi del giusto processo costituzionalmente rilevanti, procedere alla rimessione sul ruolo istruttorio della causa iscritta a ruolo nel 2008 ( cfr. Cass. civ.
n. 21314/2023 e 3543/2023).
Con la domanda formulata in via subordinata l'attore chiedeva di accertare l'acquisto della proprietà per usucapione;
la difesa del convenuto rappresentava che le dichiarazioni contenute nella scrittura del 29/6/2005, con la quale il sig. riconosceva di aver Parte_2 erroneamente sconfinato nella proprietà del sig. e di aver eseguito uno sbancamento CP_1 nella proprietà altrui, escludevano l'intervenuto acquisto per usucapione.
La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che “per escludere la sussistenza del possesso utile all'usucapione non è sufficiente il riconoscimento o la consapevolezza del possessore circa l'altrui proprietà del bene, occorrendo, invece, che il possessore, per il modo in cui questa conoscenza è rivelata o per i fatti in cui essa è implicita, esprima la volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare, atteso che l'"animus possidendi" non consiste nella convinzione di essere titolare del diritto reale, bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando le corrispondenti facoltà.” ( cfr. Cass. civ. n. 13153/2021 e Cass. civ. n.
26641/2013).
La scrittura privata del 29/6/2005 ha carattere confessorio ai sensi dell'art. 2735 c.c..
Parte attrice non solo riconosceva inequivocabilmente la proprietà dell'immobile oggetto di causa in capo al , chiedendone la relativa cessione, anche a titolo gratuito, ma anche Controparte_1 che lo sconfinamento nell'altrui proprietà era frutto di un errore e non dell'esercizio di un consapevole possesso per più di venti anni. L'animus possidendi non consiste nella convinzione di essere proprietario (o titolare di un altro diritto sulla cosa), bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando corrispondenti facoltà e il complessivo tenore della scrittura, in difetto di qualsiasi riferimento al possesso esercitato e grazie al riferimento alla commissione di un errore, non consente di ritenere, come sostenuto dalla difesa di parte attrice, che il trasferimento della proprietà del bene fosse un atto formale di riconoscimento di un acquisto già avvenuto a titolo originario.
Alla luce delle considerazioni che precedono anche la domanda avanzata in via subordinata dall'attore e la domanda di risarcimento danni non meritano, dunque, accoglimento a prescindere dall'esame degli esiti della prova testimoniale.
Va, infine, esaminata la domanda riconvenzionale.
5 Il convenuto chiedeva di accertare e dichiarare che il Sig. aveva effettuato il Parte_2 frazionamento della particella nr. 620 foglio nr. 31 C.T. di Pisciotta successivamente alla risoluzione contrattuale, senza il consenso e la sottoscrizione dell'avente diritto e con la violazione di quanto statuito nella scrittura conclusa fra le parti e di fare ordine al Sig. Parte_2
, e per esso allo stato alla sua avente diritto costituita Sig.ra di rilasciare
[...] Parte_1 in favore del Sig. la parte del fondo di questi della quale allo stato aveva la mera Controparte_1 disponibilità, nonché di predisporre ogni rimedio ritenuto idoneo e pertinente a ricostituire lo stato quo ante della consistenza della particella nr. 620 del foglio nr. 31 C.T. di Pisciotta, allo stato frazionata nella particella nr. 770 stesso foglio, con vittoria delle spese di lite.
Alla declaratoria di nullità della scrittura privata del 29/6/2005 segue l'accoglimento della domanda avente ad oggetto il rilascio della parte della particella n. 620 occupata dal sig. Parte_2
; non meritano accoglimento, viceversa, le ulteriori richieste che si fondano unicamente
[...] sul presupposto dell'avvenuta risoluzione del contratto all'esito dell'invio della diffida ad adempiere con lettera raccomandata con a.r. nr. 13125084634-3 del 29.10.200 e della conseguente esecuzione della variazione catastale senza il consenso e la sottoscrizione dell'avente diritto dopo il perfezionamento della risoluzione del contratto.
Ed, invero, premesso che il rilievo della nullità della scrittura è avvenuto solo con la presente decisione e che la variazione catastale secondo quanto ammesso dalla stessa parte convenuta era effettuata dal in forza di un presunto possesso ultraventennale dallo stesso Parte_2 vantato, va osservato che l'art. 1455 c.c. trova applicazione anche nel caso di previa diffida ad adempiere, ex art. 1454 c.c. (cfr. Cass. 40325/2021).
L'intimazione da parte del creditore della diffida ad adempiere, di cui all'art. 1454 cod. civ., e l'inutile decorso del termine fissato per l'adempimento non eliminano la necessità, ai sensi dell'art. 1455 cod. civ., dell'accertamento giudiziale della gravità dell'inadempimento, in relazione alla situazione verificatasi alla scadenza del termine ed al permanere dell'interesse della parte all'esatto e tempestivo adempimento (cfr. Cass. n. 18696/2014 e Cass. civ. n. 25703/2023); parte attrice con le note depositate ai sensi del primo termine di cui al sesto comma dell'art. 183 c.p.c. allegava la “pretestuosità delle affermazioni del secondo il quale il tardivo frazionamento avrebbe comportato CP_1
l'inutilità economica dell'intero contratto”.
Alcun rimedio può essere individuato dal tribunale per la ricostituzione dello stato quo ante della consistenza della particella nr. 620 del foglio nr. 31 C.T. di Pisciotta, allo stato frazionata nella particella nr. 770 stesso foglio, dovendo l'attuale titolare della relativa particella, ossia il
6 convenuto, procedere alla correzione presso l'Agenzia del territorio e non essendo stata avanzata sul punto domanda di risarcimento del danno.
Le spese, ivi comprese quelle relative al procedimento possessorio instaurato in corso di causa e concluso con una declaratoria di cessazione della materia del contendere, vengono integralmente compensate in considerazione della reciproca soccombenza e della particolarità della vicenda.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Elvira Bellantoni, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta con atto del 7/10/2008 dalla sig.ra quale erede del sig. , nei confronti del sig. Parte_1 Parte_2 CP_1
, nonché sulla domanda riconvenzionale da quest'ultimo proposta, così provvede:
[...]
1) rigetta la domanda attorea;
2) ordina alla sig.ra di rilasciare in favore del Sig. la parte Parte_1 Controparte_1
occupata della particella 620, al catasto terreni di Pisciotta foglio 31;
3) compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Vallo della Lucania, 17/3/2025
dott.ssa Elvira Bellantoni
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Elvira Bellantoni e in funzione di giudice monocratico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2247 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2008, avente ad oggetto: Proprietà, vertente
TRA
c.f.. , nella qualità di erede di ET, Parte_1 CodiceFiscale_1 Per_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe D'Alessandro e dall'avv. Aniello D'Alessandro, come da mandato in atti, unitamente ai quali elettivamente domiciliata nel loro Studio in Pisciotta alla via Tuvolo n. 1;
ATTRICE
E
, c.f. rappresentato e difeso come da mandato in atti Controparte_1 CodiceFiscale_2 dall'avv. Bernardo Veneroso, presso il cui studio elettivamente domiciliato in Pisciotta (SA) alla
Via C.Colombo nr. 33;
CONVENUTO – ATTORE in riconvenzionale
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 17/12/2024, da intendersi qui integralmente trascritte.
FATTO E DIRITTO
Il sig. - premesso di possedere da oltre trenta anni in modo ininterrotto, Parte_2 pacifico ed incontestato una porzione di fondo rustico in Pisciotta, alla contrada Pietralata e che il 29/6/2005 aveva stipulato una scrittura privata con , che, formalmente Controparte_1 intestatario del fondo, aveva riconosciuto il suo diritto – conveniva in giudizio il predetto CP_1
per far accertare il suo diritto di proprietà sul fondo in virtù della scrittura privata
[...] sottoscritta ovvero, in via subordinata, per usucapione, e per ottenere la condanna del convenuto al risarcimento dei danni, con vittoria di spese.
1 Deduceva che il convenuto aveva successivamente alla sottoscrizione della scrittura del
29/6/2005 rappresentato di non voler considerare valido l'accordo ed il giorno 1/6/2008 aveva sversato arbitrariamente nel fondo un notevole quantitativo di terra e pietre.
Il convenuto si costituiva in giudizio, concludeva per il rigetto della domanda Controparte_1 attorea e chiedeva, in via riconvenzionale, di fare ordine all'attore di rilasciare in suo favore la parte del fondo della quale aveva la mera disponibilità e a ricostituire lo status quo ante della consistenza della particella n. 620 del foglio 31 del C.T. di Pisciotta, con vittoria di spese.
Deduceva che il contenuto della scrittura privata del 29/6/2025, con la quale l'attore riconosceva di aver erroneamente sconfinato nel fondo della controparte, escludeva che la controparte potesse vantare un possesso legittimante l'acquisto per usucapione e che il sig. Parte_2
non aveva rispettato le condizioni dell'accordo concluso, tanto da costringerlo a
[...] dichiarare la risoluzione dello stesso con lettera raccomandata del 5/12/2007. Aggiungeva che il sig. aveva intrapreso unicamente la costruzione del muro di contenimento, Parte_2 senza previamente munirsi dei prescritti titoli, che il frazionamento era intervenuto il 25/6/2008, ossia sette mesi dopo la intervenuta risoluzione contrattuale, senza la sua sottoscrizione e per un fronte molto più ampio di quello oggetto dell'accordo della scrittura del 29/6/2005 e di aver sversato del materiale terroso sul presupposto che il fondo fosse rimasto di sua proprietà.
L'attore chiedeva anche nel corso del giudizio di essere manutenuto nel Parte_2 possesso del fondo e tale giudizio si concludeva all'udienza del 22.10.2009 allorché CP_1
, in sede di libero interrogatorio, si dichiarava disponibile a rimuovere in tempi brevi e a
[...] sua cura e spese il materiale che aveva sversato nel fondo posseduto dal , senza alcun Per_1 riconoscimento dell'altrui diritto.
Il procedimento era istruito con l'espletamento di una prova testimoniale e successivamente differito per la precisazione delle conclusioni;
all'udienza del 18/1/2017 era dichiarata l'interruzione del processo per il decesso del sig. ; all'esito della richiesta di Parte_2 riassunzione avanzata da parte convenuta e della costituzione della sig.ra quale Parte_1 erede dell'attore, la causa era assunta in decisione sulle note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 17/12/2024 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Il sig. conveniva in giudizio il sig. per far accertare il suo Parte_2 Controparte_1 diritto di proprietà sul fondo in virtù della scrittura privata sottoscritta in data 29/6/2005 ovvero, in via subordinata, per usucapione e per ottenere la condanna del convenuto al risarcimento dei danni.
2 La domanda principale formulata da parte attrice si fonda, dunque, sul contenuto della scrittura privata del 29/6/2005 del seguente tenore letterale:”…Premesso che il sig. è proprietario Controparte_1 di un fondo agricolo riportato in catasto sul foglio 31, particella 576, 617 e 620 e relativo fabbricato destinato a civile abitazione;
che la proprietà del sig. confina con la particella 620 con il sig. Controparte_1 Parte_2 proprietario della particella 189; che il sig. erroneamente ha sconfinato nella proprietà
[...] Parte_2 del sig. oltre che nell'aver realizzato uno sbancamento del fondo suddetto;
si conviene e stipula Controparte_1 quanto segue: art. 1) il sig. accertato che ha eseguito lo sbancamento nella proprietà del sig. Parte_2 convengono nell'accordo che segue. Art. 2) il sig. cede porzione di terreno della Controparte_1 Controparte_1 part.lla 620 di sua proprietà al sig. alla condizione che vengano realizzati i lavori di Parte_2 contenimento a protezione del fondo con la realizzazione di un muro di cemento armato composto da una fondazione di mt. 1,30 x 0,30 ….le opere di realizzazione del muro….comprese le spese tescniche saranno a carico del sig. ..art. 4 …la lunghezza del muro sarà di mt 16,00 di cui un primo tratto di Parte_3 mt. 7,00 ed un secondo di mt…..il muro interessato dalla presente scrittura privata, a carico del sig. Per_1 sarà limitato alla lunghezza dello sconfinamento che permetterà la realizzazione di una stradina per accedere al pianoro sottostante;
art. 6) i lavori saranno completati entro e non oltre mesi quattro dalla presene scrittura;
art.
7) resta di patto che sarà eseguito frazionamento a cura e spese del sig. per la parte sconfinata;
art. 8) Per_1
l'atto di cessione sarà erogato entro e non oltre mesi 12 dalla presente scrittura orivata e le spese notarili saranno
a carico del sig. . Parte_2
Il sig. non provvedeva nel termine fissato all'esecuzione del frazionamento Parte_2
e il sig. gli contestava tale inadempimento con lettera raccomandata con a.r. nr. Controparte_1
13125084634-3 del 29.10.2007, con la quale, dopo aver evidenziato che nonostante il decorso di ben due anni non era intervenuto alcun frazionamento, lo invitava ad adempiere nel termine di
20 giorni dal ricevimento della raccomandata, pena la risoluzione dell'accordo. Con successiva lettera raccomandata nr. 13125084635-4 del 05.12.2007 comunicava di ritenere risolto l'accordo.
Il frazionamento veniva effettuato solo in data 25 giugno 2008, cioè dopo esattamente tre anni dalla stipula della scrittura privata e, secondo la ricostruzione del convenuto, esso difettava della sua sottoscrizione e, peraltro, aveva ad oggetto non solo la porzione di fondo sulla quale si era verificato lo sconfinamento, ma l'intero fronte della particella nr. 620.
Con la prima memoria depositata ai sensi del sesto comma dell'art. 183 c.p.c. la difesa di parte attrice non contestava la ricostruzione dei fatti operata dalla controparte, ma assumeva che nessun termine essenziale potesse essere ravvisato in relazione alla predisposizione del tipo di frazionamento ed evidenziava sia che in caso di risoluzione del contratto concluso fra le parti al
3 suo assistito andavano rimborsate le spese sostenute per la realizzazione del muro, sia che il frazionamento era stato eseguito con riferimento a tutta e soltanto la porzione di terreno da lui posseduta, che andava ben oltre quella utilizzata per la costruzione del muro.
La lettura della scrittura privata conclusa fra le parti in data 29/6/2005 non consente in alcun modo di giungere all'individuazione della porzione della particella n. 620 oggetto della cessione da parte del sig. al sig. ; sono descritte con dovizia di Controparte_1 Parte_2 particolari unicamente la lunghezza del muro da realizzare e le caratteristiche costruttive dello stesso, ma l'art. 7 della scrittura, che recita:”…. resta di patto che sarà eseguito frazionamento a cura e spese del sig. per la parte sconfinata…”, è talmente generico da rendere impossibile Per_1
l'identificazione della parte della particella 620 oggetto dell'accordo, sul quale peraltro forte è il contrasto fra le parti.
Il requisito di determinabilità dell'oggetto sussiste quando nel contratto siano contenuti elementi prestabiliti dalle parti, idonei alla identificazione del bene oggetto del trasferimento e che consentano di collocare la porzione oggetto di cessione nell'ambito del fondo maggiore;
nel caso in esame alcuna certezza sussiste in ordine all'identità del terreno oggetto del contratto, cosicchè il contratto è affetto da nullità ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418 e 1346 c.c..
Come a tutti noto “”il rilievo ex officio di una nullità negoziale - sotto qualsiasi profilo ed anche ove sia configurabile una nullità speciale o "di protezione" - deve ritenersi consentito, sempreché la pretesa azionata non venga rigettata in base ad una individuata "ragione più liquida", in tutte le ipotesi di impugnativa negoziale
(adempimento, risoluzione per qualsiasi motivo, annullamento, rescissione), senza, per ciò solo, negarsi la diversità strutturale di queste ultime sul piano sostanziale, poichè tali azioni sono disciplinate da un complesso normativo autonomo ed omogeneo, affatto incompatibile, strutturalmente e funzionalmente, con la diversa dimensione della nullità contrattuale” ( cfr. Cass. sezioni unite nn. 26242/2014 e 26243/2014 e Cass. civ. n.
21418/2018: “Il rilievo "ex officio" di una nullità negoziale deve ritenersi consentito in tutte le ipotesi in cui il giudice risulti investito di una domanda di risoluzione, annullamento, rescissione del contratto senza, per ciò solo, negarsi la diversità strutturale di queste ultime sul piano sostanziale, poichè tali azioni sono disciplinate da un complesso normativo autonomo e omogeneo, non incompatibile, strutturalmente e funzionalmente, con la diversa dimensione della nullità contrattuale”).
Giova ricordare che l''omessa indicazione alle parti di una questione di fatto oppure mista di fatto e di diritto, rilevata d'ufficio può comportare nullità della sentenza (cd. "della terza via" o "a sorpresa") per violazione del diritto di difesa tutte le volte in cui chi se ne dolga prospetti, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio sulla predetta
4 questione fosse stato tempestivamente attivato e che, tenuto conto della tipologia di nullità rilevata, appare superfluo e contrario ai principi del giusto processo costituzionalmente rilevanti, procedere alla rimessione sul ruolo istruttorio della causa iscritta a ruolo nel 2008 ( cfr. Cass. civ.
n. 21314/2023 e 3543/2023).
Con la domanda formulata in via subordinata l'attore chiedeva di accertare l'acquisto della proprietà per usucapione;
la difesa del convenuto rappresentava che le dichiarazioni contenute nella scrittura del 29/6/2005, con la quale il sig. riconosceva di aver Parte_2 erroneamente sconfinato nella proprietà del sig. e di aver eseguito uno sbancamento CP_1 nella proprietà altrui, escludevano l'intervenuto acquisto per usucapione.
La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che “per escludere la sussistenza del possesso utile all'usucapione non è sufficiente il riconoscimento o la consapevolezza del possessore circa l'altrui proprietà del bene, occorrendo, invece, che il possessore, per il modo in cui questa conoscenza è rivelata o per i fatti in cui essa è implicita, esprima la volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare, atteso che l'"animus possidendi" non consiste nella convinzione di essere titolare del diritto reale, bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando le corrispondenti facoltà.” ( cfr. Cass. civ. n. 13153/2021 e Cass. civ. n.
26641/2013).
La scrittura privata del 29/6/2005 ha carattere confessorio ai sensi dell'art. 2735 c.c..
Parte attrice non solo riconosceva inequivocabilmente la proprietà dell'immobile oggetto di causa in capo al , chiedendone la relativa cessione, anche a titolo gratuito, ma anche Controparte_1 che lo sconfinamento nell'altrui proprietà era frutto di un errore e non dell'esercizio di un consapevole possesso per più di venti anni. L'animus possidendi non consiste nella convinzione di essere proprietario (o titolare di un altro diritto sulla cosa), bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando corrispondenti facoltà e il complessivo tenore della scrittura, in difetto di qualsiasi riferimento al possesso esercitato e grazie al riferimento alla commissione di un errore, non consente di ritenere, come sostenuto dalla difesa di parte attrice, che il trasferimento della proprietà del bene fosse un atto formale di riconoscimento di un acquisto già avvenuto a titolo originario.
Alla luce delle considerazioni che precedono anche la domanda avanzata in via subordinata dall'attore e la domanda di risarcimento danni non meritano, dunque, accoglimento a prescindere dall'esame degli esiti della prova testimoniale.
Va, infine, esaminata la domanda riconvenzionale.
5 Il convenuto chiedeva di accertare e dichiarare che il Sig. aveva effettuato il Parte_2 frazionamento della particella nr. 620 foglio nr. 31 C.T. di Pisciotta successivamente alla risoluzione contrattuale, senza il consenso e la sottoscrizione dell'avente diritto e con la violazione di quanto statuito nella scrittura conclusa fra le parti e di fare ordine al Sig. Parte_2
, e per esso allo stato alla sua avente diritto costituita Sig.ra di rilasciare
[...] Parte_1 in favore del Sig. la parte del fondo di questi della quale allo stato aveva la mera Controparte_1 disponibilità, nonché di predisporre ogni rimedio ritenuto idoneo e pertinente a ricostituire lo stato quo ante della consistenza della particella nr. 620 del foglio nr. 31 C.T. di Pisciotta, allo stato frazionata nella particella nr. 770 stesso foglio, con vittoria delle spese di lite.
Alla declaratoria di nullità della scrittura privata del 29/6/2005 segue l'accoglimento della domanda avente ad oggetto il rilascio della parte della particella n. 620 occupata dal sig. Parte_2
; non meritano accoglimento, viceversa, le ulteriori richieste che si fondano unicamente
[...] sul presupposto dell'avvenuta risoluzione del contratto all'esito dell'invio della diffida ad adempiere con lettera raccomandata con a.r. nr. 13125084634-3 del 29.10.200 e della conseguente esecuzione della variazione catastale senza il consenso e la sottoscrizione dell'avente diritto dopo il perfezionamento della risoluzione del contratto.
Ed, invero, premesso che il rilievo della nullità della scrittura è avvenuto solo con la presente decisione e che la variazione catastale secondo quanto ammesso dalla stessa parte convenuta era effettuata dal in forza di un presunto possesso ultraventennale dallo stesso Parte_2 vantato, va osservato che l'art. 1455 c.c. trova applicazione anche nel caso di previa diffida ad adempiere, ex art. 1454 c.c. (cfr. Cass. 40325/2021).
L'intimazione da parte del creditore della diffida ad adempiere, di cui all'art. 1454 cod. civ., e l'inutile decorso del termine fissato per l'adempimento non eliminano la necessità, ai sensi dell'art. 1455 cod. civ., dell'accertamento giudiziale della gravità dell'inadempimento, in relazione alla situazione verificatasi alla scadenza del termine ed al permanere dell'interesse della parte all'esatto e tempestivo adempimento (cfr. Cass. n. 18696/2014 e Cass. civ. n. 25703/2023); parte attrice con le note depositate ai sensi del primo termine di cui al sesto comma dell'art. 183 c.p.c. allegava la “pretestuosità delle affermazioni del secondo il quale il tardivo frazionamento avrebbe comportato CP_1
l'inutilità economica dell'intero contratto”.
Alcun rimedio può essere individuato dal tribunale per la ricostituzione dello stato quo ante della consistenza della particella nr. 620 del foglio nr. 31 C.T. di Pisciotta, allo stato frazionata nella particella nr. 770 stesso foglio, dovendo l'attuale titolare della relativa particella, ossia il
6 convenuto, procedere alla correzione presso l'Agenzia del territorio e non essendo stata avanzata sul punto domanda di risarcimento del danno.
Le spese, ivi comprese quelle relative al procedimento possessorio instaurato in corso di causa e concluso con una declaratoria di cessazione della materia del contendere, vengono integralmente compensate in considerazione della reciproca soccombenza e della particolarità della vicenda.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Elvira Bellantoni, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta con atto del 7/10/2008 dalla sig.ra quale erede del sig. , nei confronti del sig. Parte_1 Parte_2 CP_1
, nonché sulla domanda riconvenzionale da quest'ultimo proposta, così provvede:
[...]
1) rigetta la domanda attorea;
2) ordina alla sig.ra di rilasciare in favore del Sig. la parte Parte_1 Controparte_1
occupata della particella 620, al catasto terreni di Pisciotta foglio 31;
3) compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Vallo della Lucania, 17/3/2025
dott.ssa Elvira Bellantoni
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