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Sentenza 11 gennaio 2024
Sentenza 11 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 11/01/2024, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2019/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.:
Dott. Giuseppe Ferreri Presidente
Dott.ssa Marcella Murana Consigliere
Dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2019/2019 promossa da:
(C.F. ); Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ) Parte_2 C.F._1
(C.F. ), tutti con il patrocinio Parte_3 C.F._2
dell'avv. Maria Antonietta Spitale ed elettivamente domiciliati nel suo studio in VIA
GABRIELE D'ANNUNZIO 125 CATANIA.
APPELLANTI contro
(C.F. ), e per essa (C.F. Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
) con il patrocinio dell'avv. TRAGNO VINCENZO ERNESTO, P.IVA_3
elettivamente domiciliato in VIA MONFALCONE, 29, 95127 CATANIA presso il difensore avv. TRAGNO VINCENZO ERNESTO
APPELLATA
pagina 1 di 13 C.F. ) Controparte_3 P.IVA_4
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.10.2023 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti e la causa veniva posta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. di gg.
40 per il deposito di conclusionali e di ulteriori gg. 20 per il deposito di memorie di replica
************************************************
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1507/2019, pubblicata in data 11.4.2019, il Tribunale di Catania, recependo i risultati della TU contabile disposta, accoglieva in parte l'opposizione proposta dalla correntista e dai suoi fideiussori Pt_1 Parte_1
e e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo n. Parte_2 Parte_3
3719/15 emesso nei loro confronti e li condannava, in solido, al pagamento, in favore della della somma di €108.990,55, oltre Controparte_3
interessi.
In particolare il Tribunale: rigettava l'eccezione di nullità dei contratti di conto corrente e di apertura di credito versati in atti dalla banca ritenendo sufficiente, sulla base di quanto chiarito da Cass., sez. un., 16 gennaio 2018, n. 898, che gli stessi risultassero sottoscritti dalla sola correntista;
rigettava l'eccezione usurarietà delle condizioni praticate sul conto corrente dovendosi applicare i tassi soglia previsti per la categoria di “scoperti senza affidamento” e non già di “aperture di credito in conto corrente”, atteso che il fido risultava essere stato pagina 2 di 13 revocato a far data dal primo trimestre 2013; riteneva inoltre, sempre ai fini della verifica del superamento della soglia di usura, che, con riferimento alle commissioni di massimo scoperto, le stesse avrebbero dovuto essere considerate solo a partire dall'agosto del 2009, epoca di entrata in vigore dell'art. 2 bis del D.L. 185/2008, convertito nella Legge 2/2009, sì come confermato da Cass., sez. un.,
20 giugno 2018, n. 16303; riteneva di adottare il ricalcolo del saldo del conto corrente operato dal TU (ipotesi C), evidenziando come dallo stesso fossero state espunte le spese e le commissioni non espressamente previste in contratto e come, con riferimento ai tassi debitori, fossero stati applicati quelli risultanti dagli ee/cc in quanto inferiori rispetto a quelli contrattualmente stabiliti;
riteneva che, con riferimento ai contratti di custodia ed amministrazione titoli (nonché agli acquisti dei titoli posti a garanzia del saldo debitore del conto), nessuna prova fosse stata acquisita in ordine alla asserita imposizione, da parte della banca, della sottoscrizione degli stessi;
compensava nella misura della metà le spese di lite e poneva la restante parte a carico della parte opponente, mentre poneva le spese di TU, in via definitiva, a carico dell'opposta.
Avverso la detta sentenza la società correntista ed i suoi fideiussori proponevano appello, notificandolo sia a che alla cessionaria del Controparte_3
credito dalla predetta azionato unipersonale. Controparte_1
Si costituiva in giudizio soltanto la cessionaria del credito tramite la sua mandataria la quale ne chiedeva il rigetto. CP_2
Trattenuta in decisione all'udienza dell'1.12.2021, con ordinanza dell'11.7.2022 la Corte rimetteva la causa sul ruolo avendo ravvisato la necessità di richiamare il TU già nominato in primo grado a cui affidava il mandato di “riconteggiare il saldo del corrente per cui è causa, applicando quale tasso debitore, per il periodo decorrente dal
28.1.2001 al 12.5.2008 , il tasso previsto dall'art. 117, comma settimo, lett. a) TUB,
pagina 3 di 13 fermi restando gli ulteriori criteri già applicati per la terza ipotesi di cui alla relazione”.
Depositata la relazione di TU la causa, assegnata a nuovo relatore stante l'intervenuto trasferimento ad altro ufficio del consigliere a cui era stata originariamente assegnata, veniva nuovamente trattenuta in decisione all'udienza del 18.11.2023 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di Controparte_3
non costituitasi nel presente grado di giudizio sebbene sia stata regolarmente citata.
Ritiene la Corte che, fatta eccezione per il motivo di gravame avente ad oggetto l'indeterminatezza del tasso debitore previsto dal contratto del 26.1.2001 (da cui discende anche l'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla correntista atteso che, all'esito della TU, la predetta è risultata creditrice della banca) e per quello, conseguente, con cui i fideiussori hanno contestato l'esistenza del debito da essi garantito, nel resto l'appello sia infondato.
Con il primo motivo di gravame gli appellanti si sono doluti della mancata pronuncia, da parte del primo giudice, in ordine alla eccezione di invalidità della procura alle liti rilasciata dalla banca in funzione della proposizione del ricorso per ingiunzione.
Ritiene la Corte che sebbene, effettivamente, il Tribunale abbia omesso di pronunciarsi sulla detta eccezione, la stessa risulti infondata.
Secondo l'appellante la procura alle liti rilasciata all'avv. Vincenzo Tragno sarebbe invalida in quanto priva della sottoscrizione di quest'ultimo per autentica della firma del preposto della banca che la aveva rilasciata ed in quanto priva di data.
L'appellata ha osservato che la procura risulta sottoscritta digitalmente dal suo avvocato e che la mancata indicazione della data è irrilevante atteso che nella procura “sono esattamente individuate le parti ed il procedimento per cui il mandato è stato rilasciato”.
Ritiene la Corte che l'eccezione sollevata dall'appellante sia infondata.
pagina 4 di 13 Invero, premesso che la procura ex art. 83, comma 3, c.p.c. reca, sotto la sottoscrizione del preposto della banca dott. , l'attestazione “Vera la firma” Persona_1
seguita dalla stampigliatura della firma dell'avv. Vincenzo Tragno, la sottoscrizione digitale dell'atto, da parte del legale, equivale senz'altro alla firma manuale della certificazione dell'autografia del soggetto che ha rilasciato la procura.
Quanto alla mancanza di data, considerato che si verte nel caso di procura rilasciata ai fini della presentazione del ricorso per ingiunzione l'intervenuto, pacifico, deposito della stessa unitamente al ricorso, esclude che nel caso a mani l'avvocato abbia potuto agire in mancanza di jus postulandi, con conseguente irrilevanza del difetto di data a fronte della certezza del deposito dell'atto presso la cancelleria del Tribunale (in via telematica) e della sua notificazione agli ingiunti unitamente al ricorso ed al decreto ingiuntivo.
Con il secondo motivo di gravame gli appellanti si sono doluti dell'omessa pronuncia in ordine all'eccepito difetto di legittimazione processuale del dott. Persona_1
che ha rilasciato la procura alle liti per la proposizione del ricorso per ingiunzione.
Anche in questo caso, sebbene il primo giudice abbia omesso di pronunciarsi sulla detta eccezione, si tratta questione del tutto infondata.
Invero, costituendosi in giudizio a seguito della citazione in opposizione, la banca ha prodotto procura notarile del 24/06/2013 in not. Notaio da , rep. al Persona_2 CP_3
n.32492, da cui emerge che il legale rappresentante della banca ha conferito al dott.
il potere di resistere in giudizio avverso domande presentate da Persona_1
terzi, ed è appena il caso di evidenziare che la detta procura risulta rilasciata ben prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo emesso in data 16.10.2015.
Va quindi rigettato il motivo di gravame con cui si è insistito nella eccezione di difetto di legittimazione processuale del preposto della banca che ha rilasciato la procura alle liti.
Con il terzo motivo di gravame gli appellanti si sono doluti del rigetto dell'eccezione di nullità dei contratti di conto corrente e di apertura di credito versati in atto dalla banca in quanto sottoscritti soltanto dalla correntista.
pagina 5 di 13 Sul punto il primo giudice ha rigettato la detta eccezione riportandosi a Cass., sez. un.,
16 gennaio 2018, n. 898, secondo cui: “In tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti”.
Con il motivo di appello in esame gli appellanti hanno sostenuto che il principio di diritto sancito dalle sezioni unite non sia applicabile nel caso a mani in difetto di prova della consegna dei contratti alla cliente.
Controparte ha dedotto che la prova della consegna dei contratti si rinviene nella missiva in data 8.1.2015 con cui il legale rappresentante di Parte_1
preannunciava a che avrebbe agito nei suoi Controparte_3
confronti per la ripetizione delle somme indebitamente da essa trattenute a titolo di anatocismo, c.m.s. ed altre commissioni.
Ritiene la Corte che il motivo di appello sia infondato e vada rigettato.
Va premesso che il conto corrente per cui è causa, contraddistinto dal n. 12157, risulta aperto con contratto del 26.1.2001 e che su di esso risultano essere state concesse, in data 13.5.2008 ed in data 8.11.2010, due aperture di credito.
Tutti e tre i contratti sono stati prodotti in giudizio dalla banca e tutti e tre risultano sottoscritti dalla sola correntista.
In tutti i contratti è prevista la capitalizzazione trimestrale degli interessi e la misura di essi è superiore al tasso legale.
Ciò posto, con la missiva dell'8.1.2015 contestava alla banca Parte_1
che sul conto corrente per cui è causa la stessa aveva addebitato interessi in misura ultralegale provvedendo, peraltro, a capitalizzarli trimestralmente in violazione del pagina 6 di 13 divieto di anatocismo.
Orbene, premesso che il contratto di conto corrente in data 26.1.2001 presenta la forma dell'accettazione, da parte della banca, della richiesta di apertura del conto formalizzata dalla correntista e da essa sottoscritta, ritiene la Corte che la contestazione, contenuta nella missiva dell'8.1.2015, avente ad oggetto due delle clausole contenenti le principali condizioni economiche effettivamente previste nei contratti, dimostri che degli stessi la correntista abbia avuto la compiuta cognizione che soltanto la loro materiale disponibilità, effetto della consegna di copia da parte della banca, poteva garantirle.
Ne consegue che il motivo di gravame è infondato e che i contratti cc.dd. monofirma in questione, sì come ritenuto dal primo giudice, sono tutti perfettamente validi, come da ultimo ribadito da Cass., sez. I, 12 ottobre 2023, n. 28500 (secondo cui: “In tema di contratti bancari, il requisito della forma scritta previsto dall'art. 117, comma 1,
T.U.B., deve essere inteso in senso funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione del cliente assunta dalla norma, potendo, pertanto, ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, da questi sottoscritta, senza che sia necessaria anche la sottoscrizione della banca, il cui consenso ben può desumersi alla stregua dei comportamenti concludenti dalla stessa tenuti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto pienamente valido il contratto sottoscritto dal solo cliente, sul presupposto che la banca avesse sistematicamente dato corso al rapporto, sin dal momento della stipula, secondo le condizioni indicate per iscritto).
Con il quarto motivo di gravame gli appellanti hanno criticato la sentenza impugnata per non avere la stessa ritenuto che, nel contratto del 26.1.2001, il tasso debitore risultava indeterminato.
Ritiene la Corte che il motivo di gravame in questione sia fondato.
Invero, premesso che la lettera contratto del 26.1.2001 ha ad oggetto la mera apertura del contratto di conto corrente senza che da essa, o aliunde, consti la concessione di qualsivoglia linea di credito, nel documento in questione il tasso debitore è determinato pagina 7 di 13 come segue: “Tasso debitore: 15,250%, pari a 16,144% su base annua fino a Lit.
Oltre15,750%, pari a 16,705% su base annua”.
Evidenziato come a fronte della denunciata indeterminatezza del tasso che attraverso tale formulazione della clausola sarebbe stata realizzata la banca ha financo omesso di prendere posizione, è agevole constatare che la previsione di due tassi diversi e la omessa indicazione della soglia di scopertura al superamento della quale si sarebbe dovuto applicare il tasso debitore maggiore, rende effettivamente del tutto indeterminato il contenuto della clausola in questione, rendendo arbitraria l'applicazione del primo ovvero del secondo dei tassi stabiliti.
Fermo restando che con l'apertura di credito del 13.5.2008 il tasso debitore è stato poi senz'altro determinato, la ravvisata sua indeterminatezza dall'apertura del rapporto alla detta data ha imposto al collegio il richiamo del TU al fine di rielaborare il saldo del conto corrente facendo applicazione del tasso sostitutivo previsto dall'art. 117, comma
7, lett. a), D. Lgs. 385/1993 (come da ultimo ribadito da Cass., sez. III, 20 settembre
2023, n. 26957, secondo cui: “In materia di contratti bancari, la indeterminatezza della misura della pattuizione relativa agli interessi convenzionali può essere colmata facendo applicazione del criterio integrativo previsto dall'art. 117, comma 7, lett. a), del d.lgs. n. 385 del 1993, alla stregua del quale, in caso di inosservanza del comma 4
(sulla necessità di una specifica indicazione in contratto dei tassi di interesse praticati)
e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione”).
All'esito della rielaborazione effettuata dal TU (mantenendo la capitalizzazione trimestrale senz'altro consentita essendo stata prevista in termini di reciprocità, ma con l'impiego del tasso debitore sostitutivo e senza tenere conto della c.m.s. anch'essa pagina 8 di 13 indeterminata in quanto fissata nella misura “standard”), è emerso che il conto corrente per cui è causa, anziché il saldo debitore accertato dal primo giudice, risulta a credito della correntista per € 2.324,96.
Ne consegue che la domanda di ripetizione di indebito, proposta in primo grado in via riconvenzionale ed implicitamente rigettata dal Tribunale, rispetto alla quale
[...]
ha insistito in appello, nella detta misura di € 2.324,96, oltre Controparte_4
interessi legali dalla domanda, merita di essere accolta nei confronti dell'istituto di credito cedente (non costituita nel presente Controparte_3
giudizio di appello sebbene ritualmente citata) e non già della cessionaria società di cartolarizzazione ex artt.1 e 4 L. 130/1999 giusta quanto chiarito Controparte_1
dalla S.C. secondo cui: “I crediti oggetto delle operazioni di "cartolarizzazione" eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999 costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha statuito che la società cessionaria non era passivamente legittimata in relazione alla domanda riconvenzionale proposta dal debitore ceduto in forza del rapporto intrattenuto con il cedente); così Cass., sez. III, 2 maggio 2022, n. 13735 ed anche, in precedenza, Cass., sez. III, 30 agosto 2019, n.
21843).
Con il quinto motivo di gravame gli appellanti hanno criticato la sentenza impugnata per non avere la stessa ritenuto superata la soglia usuraria in relazione agli interessi applicati nei quattro trimestri del 2013 e nel primo trimestre del 2014.
In particolare gli appellanti si sono doluti della statuizione con cui il primo giudice ha ritenuto di applicare le condizioni previste per gli “scoperti senza affidamento”, in luogo delle “aperture di credito in conto corrente”, sulla base della intervenuta revoca pagina 9 di 13 dell'affidamento a far data dal primo trimestre 2013 di cui, a loro avviso, non sussisterebbe prova in atti atteso che, al contrario, la stessa banca, già nel ricorso per ingiunzione, assumeva che la revoca dell'affidamento era intervenuta con lettera raccomandata del 20.2.2015.
Ritiene la Corte che il motivo di gravame sia infondato.
Invero, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, già nella TU depositata in primo grado il consulente tecnico evidenziava “che dall'esame degli estratti conto nonché della documentazione in atti (allegato 4 della produzione dell'avv.
[...]
– cfr. All. 3) si evince che la banca, a partire dal I trimestre 2013, Controparte_5
ha revocato l'affidamento concesso” (v. p. 4 della relazione di TU).
Ne consegue che la sentenza impugnata, nella parte in cui non ha accolto l'eccezione di usurarietà degli interessi applicati sul conto corrente per cui è causa, si sottrae alle critiche contenute nel motivo di gravame e va quindi, sul punto, confermata.
Il sesto motivo di gravame, mediante cui gli appellanti fideiussori hanno sostenuto essere inesistente il loro debito nei confronti della banca in dipendenza della insussistenza di posizione debitoria della correntista garantita, stante l'esito della TU da cui è emerso che quest'ultima è creditrice dell'appellata, è parimenti fondato e va accolto.
Con il settimo motivo di gravame gli appellanti hanno criticato la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto indimostrato che alla correntista fosse stata imposta dalla banca l'apertura del contratto di deposito titoli e l'acquisto degli stessi ed hanno riproposto la domanda, già spiegata in primo grado, secondo cui i contratti in questione sarebbero “nulli per avere indotto in inganno il cliente” e nulli per mancanza di forma scritta, atteso che risultano sottoscritti dalla sola correntista, con la conseguenza che dovrebbero essere restituiti a i costi e gli Parte_1
interessi ad essa addebitati in dipendenza dei detti contratti.
Avuto riguardo alle ragioni esposte dal primo giudice a sostegno del rigetto della domanda, gli appellanti sostenevano che si trattasse di “motivazione generica atteso che
pagina 10 di 13 non tiene conto della funzione attribuita ai titoli acquistati”, consistente nell'essere stati gli stessi posti a garanzia del saldo passivo del conto corrente.
Ritiene la Corte che il motivo in esame sia del tutto infondato.
Invero, premesso che la denunciata “nullità” dei contratti dipendente dallo “inganno” perpetrato dalla banca è rimasta a livello meramente labiale, al pari di quanto sopra esposto per i contratti di conto corrente e di apertura di credito, ma questa volta con la precisazione che l'avvenuta consegna dei contratti di apertura del deposito titoli e di acquisto dei titoli è ammessa dalla stessa appellante che li ha prodotti in giudizio, va esclusa la nullità dei contratti in questione in ragione della sottoscrizione della sola banca.
Nessuna genericità nella motivazione con cui il Tribunale ha disposto il rigetto della domanda è dato poi ravvisare atteso che non si appalesa tale la constata mancanza di prova, peraltro perfettamente rispondente allo stato degli atti, atteso che la mera costituzione in garanzia dei titoli acquistati non costituisce di certo dimostrazione della
“imposizione” del loro acquisto da parte dell'appellata.
Va quindi rigettato senz'altro il motivo di gravame in questione.
Gli ultimi tre motivi di appello, con cui è stata variamente criticata la sentenza impugnata per non avere disposto il richiamo del TU al fine di rielaborare il saldo del conto facendo applicazione degli interessi legali, anziché di quelli convenzionali in quanto indeterminati ovvero di quelli concretamente applicati dalla banca, per non avere spiegato le ragioni in forza delle quali il primo giudice aveva recepito uno dei conteggi proposti in via alternativa dal TU e per non avere nemmeno spiegato le ragioni in forza delle quali aveva denegato la richiesta di richiamo del TU, alla luce della decisione assunta dal collegio mediante cui, in accoglimento del quarto motivo di gravame, è stata disposta la TU nel senso auspicato dall'appellante, restano tutti assorbiti.
La riforma della sentenza appellata, con l'accoglimento, nella misura di € 2.324,96, della domanda riconvenzionale spiegata dalla correntista nei confronti di
[...]
ed il rigetto della domanda proposta dalla banca (di originari € Controparte_3
pagina 11 di 13 217.406,04 sì come in ricorso per decreto ingiuntivo) e proseguita oggi dalla cessionaria impone di regolare le spese del doppio grado di giudizio secondo Controparte_1
l'esito finale del giudizio che ha visto senz'altro soccombenti le due banche appellate, distinguendo, ai fini della liquidazione, le domande con riferimento alle quali ciascuna di esse è rispettivamente legittimata.
Le spese di TU, separatamente liquidate, vanno anch'esse poste, in via definitiva, a carico delle appellate.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 2019/2019 R.G. avente ad oggetto l'appello proposto da Parte_1
e avverso la sentenza del Tribunale di Catania Parte_2 Parte_3
n. 1507/2019, pubblicata in data 11.4.2019: dichiara la contumacia di e, in accoglimento Controparte_3
dell'appello, rigetta la domanda proposta da Controparte_3
nei confronti di
[...] Parte_1 Pt_2
e con ricorso per ingiunzione notificato in data 2-
[...] Parte_3
3.11.2015, avente ad oggetto credito ceduto a unipersonale;
Controparte_1
accoglie la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
e, per l'effetto, condanna
[...] Controparte_3
al pagamento, in suo favore, della somma di € 2.324,96 con gli interessi legali
[...]
dalla domanda al soddisfo;
condanna al pagamento delle spese Controparte_3
di lite del primo grado di giudizio che liquida in € 14.000,00, oltre spese generali, IVA e
CPA; condanna al pagamento delle spese Controparte_3
di lite del grado di appello che liquida in € 2.915,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
Condanna e per essa al pagamento delle spese Controparte_1 CP_2
di lite del grado di appello che liquida in € 14.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
pagina 12 di 13 pone le spese di TU di secondo grado, sì come separatamente liquidate, in via definitiva ed in solido a carico delle appellate.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 20 dicembre 2023
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. G. Ferreri
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.:
Dott. Giuseppe Ferreri Presidente
Dott.ssa Marcella Murana Consigliere
Dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2019/2019 promossa da:
(C.F. ); Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ) Parte_2 C.F._1
(C.F. ), tutti con il patrocinio Parte_3 C.F._2
dell'avv. Maria Antonietta Spitale ed elettivamente domiciliati nel suo studio in VIA
GABRIELE D'ANNUNZIO 125 CATANIA.
APPELLANTI contro
(C.F. ), e per essa (C.F. Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
) con il patrocinio dell'avv. TRAGNO VINCENZO ERNESTO, P.IVA_3
elettivamente domiciliato in VIA MONFALCONE, 29, 95127 CATANIA presso il difensore avv. TRAGNO VINCENZO ERNESTO
APPELLATA
pagina 1 di 13 C.F. ) Controparte_3 P.IVA_4
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.10.2023 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti e la causa veniva posta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. di gg.
40 per il deposito di conclusionali e di ulteriori gg. 20 per il deposito di memorie di replica
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1507/2019, pubblicata in data 11.4.2019, il Tribunale di Catania, recependo i risultati della TU contabile disposta, accoglieva in parte l'opposizione proposta dalla correntista e dai suoi fideiussori Pt_1 Parte_1
e e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo n. Parte_2 Parte_3
3719/15 emesso nei loro confronti e li condannava, in solido, al pagamento, in favore della della somma di €108.990,55, oltre Controparte_3
interessi.
In particolare il Tribunale: rigettava l'eccezione di nullità dei contratti di conto corrente e di apertura di credito versati in atti dalla banca ritenendo sufficiente, sulla base di quanto chiarito da Cass., sez. un., 16 gennaio 2018, n. 898, che gli stessi risultassero sottoscritti dalla sola correntista;
rigettava l'eccezione usurarietà delle condizioni praticate sul conto corrente dovendosi applicare i tassi soglia previsti per la categoria di “scoperti senza affidamento” e non già di “aperture di credito in conto corrente”, atteso che il fido risultava essere stato pagina 2 di 13 revocato a far data dal primo trimestre 2013; riteneva inoltre, sempre ai fini della verifica del superamento della soglia di usura, che, con riferimento alle commissioni di massimo scoperto, le stesse avrebbero dovuto essere considerate solo a partire dall'agosto del 2009, epoca di entrata in vigore dell'art. 2 bis del D.L. 185/2008, convertito nella Legge 2/2009, sì come confermato da Cass., sez. un.,
20 giugno 2018, n. 16303; riteneva di adottare il ricalcolo del saldo del conto corrente operato dal TU (ipotesi C), evidenziando come dallo stesso fossero state espunte le spese e le commissioni non espressamente previste in contratto e come, con riferimento ai tassi debitori, fossero stati applicati quelli risultanti dagli ee/cc in quanto inferiori rispetto a quelli contrattualmente stabiliti;
riteneva che, con riferimento ai contratti di custodia ed amministrazione titoli (nonché agli acquisti dei titoli posti a garanzia del saldo debitore del conto), nessuna prova fosse stata acquisita in ordine alla asserita imposizione, da parte della banca, della sottoscrizione degli stessi;
compensava nella misura della metà le spese di lite e poneva la restante parte a carico della parte opponente, mentre poneva le spese di TU, in via definitiva, a carico dell'opposta.
Avverso la detta sentenza la società correntista ed i suoi fideiussori proponevano appello, notificandolo sia a che alla cessionaria del Controparte_3
credito dalla predetta azionato unipersonale. Controparte_1
Si costituiva in giudizio soltanto la cessionaria del credito tramite la sua mandataria la quale ne chiedeva il rigetto. CP_2
Trattenuta in decisione all'udienza dell'1.12.2021, con ordinanza dell'11.7.2022 la Corte rimetteva la causa sul ruolo avendo ravvisato la necessità di richiamare il TU già nominato in primo grado a cui affidava il mandato di “riconteggiare il saldo del corrente per cui è causa, applicando quale tasso debitore, per il periodo decorrente dal
28.1.2001 al 12.5.2008 , il tasso previsto dall'art. 117, comma settimo, lett. a) TUB,
pagina 3 di 13 fermi restando gli ulteriori criteri già applicati per la terza ipotesi di cui alla relazione”.
Depositata la relazione di TU la causa, assegnata a nuovo relatore stante l'intervenuto trasferimento ad altro ufficio del consigliere a cui era stata originariamente assegnata, veniva nuovamente trattenuta in decisione all'udienza del 18.11.2023 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di Controparte_3
non costituitasi nel presente grado di giudizio sebbene sia stata regolarmente citata.
Ritiene la Corte che, fatta eccezione per il motivo di gravame avente ad oggetto l'indeterminatezza del tasso debitore previsto dal contratto del 26.1.2001 (da cui discende anche l'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla correntista atteso che, all'esito della TU, la predetta è risultata creditrice della banca) e per quello, conseguente, con cui i fideiussori hanno contestato l'esistenza del debito da essi garantito, nel resto l'appello sia infondato.
Con il primo motivo di gravame gli appellanti si sono doluti della mancata pronuncia, da parte del primo giudice, in ordine alla eccezione di invalidità della procura alle liti rilasciata dalla banca in funzione della proposizione del ricorso per ingiunzione.
Ritiene la Corte che sebbene, effettivamente, il Tribunale abbia omesso di pronunciarsi sulla detta eccezione, la stessa risulti infondata.
Secondo l'appellante la procura alle liti rilasciata all'avv. Vincenzo Tragno sarebbe invalida in quanto priva della sottoscrizione di quest'ultimo per autentica della firma del preposto della banca che la aveva rilasciata ed in quanto priva di data.
L'appellata ha osservato che la procura risulta sottoscritta digitalmente dal suo avvocato e che la mancata indicazione della data è irrilevante atteso che nella procura “sono esattamente individuate le parti ed il procedimento per cui il mandato è stato rilasciato”.
Ritiene la Corte che l'eccezione sollevata dall'appellante sia infondata.
pagina 4 di 13 Invero, premesso che la procura ex art. 83, comma 3, c.p.c. reca, sotto la sottoscrizione del preposto della banca dott. , l'attestazione “Vera la firma” Persona_1
seguita dalla stampigliatura della firma dell'avv. Vincenzo Tragno, la sottoscrizione digitale dell'atto, da parte del legale, equivale senz'altro alla firma manuale della certificazione dell'autografia del soggetto che ha rilasciato la procura.
Quanto alla mancanza di data, considerato che si verte nel caso di procura rilasciata ai fini della presentazione del ricorso per ingiunzione l'intervenuto, pacifico, deposito della stessa unitamente al ricorso, esclude che nel caso a mani l'avvocato abbia potuto agire in mancanza di jus postulandi, con conseguente irrilevanza del difetto di data a fronte della certezza del deposito dell'atto presso la cancelleria del Tribunale (in via telematica) e della sua notificazione agli ingiunti unitamente al ricorso ed al decreto ingiuntivo.
Con il secondo motivo di gravame gli appellanti si sono doluti dell'omessa pronuncia in ordine all'eccepito difetto di legittimazione processuale del dott. Persona_1
che ha rilasciato la procura alle liti per la proposizione del ricorso per ingiunzione.
Anche in questo caso, sebbene il primo giudice abbia omesso di pronunciarsi sulla detta eccezione, si tratta questione del tutto infondata.
Invero, costituendosi in giudizio a seguito della citazione in opposizione, la banca ha prodotto procura notarile del 24/06/2013 in not. Notaio da , rep. al Persona_2 CP_3
n.32492, da cui emerge che il legale rappresentante della banca ha conferito al dott.
il potere di resistere in giudizio avverso domande presentate da Persona_1
terzi, ed è appena il caso di evidenziare che la detta procura risulta rilasciata ben prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo emesso in data 16.10.2015.
Va quindi rigettato il motivo di gravame con cui si è insistito nella eccezione di difetto di legittimazione processuale del preposto della banca che ha rilasciato la procura alle liti.
Con il terzo motivo di gravame gli appellanti si sono doluti del rigetto dell'eccezione di nullità dei contratti di conto corrente e di apertura di credito versati in atto dalla banca in quanto sottoscritti soltanto dalla correntista.
pagina 5 di 13 Sul punto il primo giudice ha rigettato la detta eccezione riportandosi a Cass., sez. un.,
16 gennaio 2018, n. 898, secondo cui: “In tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti”.
Con il motivo di appello in esame gli appellanti hanno sostenuto che il principio di diritto sancito dalle sezioni unite non sia applicabile nel caso a mani in difetto di prova della consegna dei contratti alla cliente.
Controparte ha dedotto che la prova della consegna dei contratti si rinviene nella missiva in data 8.1.2015 con cui il legale rappresentante di Parte_1
preannunciava a che avrebbe agito nei suoi Controparte_3
confronti per la ripetizione delle somme indebitamente da essa trattenute a titolo di anatocismo, c.m.s. ed altre commissioni.
Ritiene la Corte che il motivo di appello sia infondato e vada rigettato.
Va premesso che il conto corrente per cui è causa, contraddistinto dal n. 12157, risulta aperto con contratto del 26.1.2001 e che su di esso risultano essere state concesse, in data 13.5.2008 ed in data 8.11.2010, due aperture di credito.
Tutti e tre i contratti sono stati prodotti in giudizio dalla banca e tutti e tre risultano sottoscritti dalla sola correntista.
In tutti i contratti è prevista la capitalizzazione trimestrale degli interessi e la misura di essi è superiore al tasso legale.
Ciò posto, con la missiva dell'8.1.2015 contestava alla banca Parte_1
che sul conto corrente per cui è causa la stessa aveva addebitato interessi in misura ultralegale provvedendo, peraltro, a capitalizzarli trimestralmente in violazione del pagina 6 di 13 divieto di anatocismo.
Orbene, premesso che il contratto di conto corrente in data 26.1.2001 presenta la forma dell'accettazione, da parte della banca, della richiesta di apertura del conto formalizzata dalla correntista e da essa sottoscritta, ritiene la Corte che la contestazione, contenuta nella missiva dell'8.1.2015, avente ad oggetto due delle clausole contenenti le principali condizioni economiche effettivamente previste nei contratti, dimostri che degli stessi la correntista abbia avuto la compiuta cognizione che soltanto la loro materiale disponibilità, effetto della consegna di copia da parte della banca, poteva garantirle.
Ne consegue che il motivo di gravame è infondato e che i contratti cc.dd. monofirma in questione, sì come ritenuto dal primo giudice, sono tutti perfettamente validi, come da ultimo ribadito da Cass., sez. I, 12 ottobre 2023, n. 28500 (secondo cui: “In tema di contratti bancari, il requisito della forma scritta previsto dall'art. 117, comma 1,
T.U.B., deve essere inteso in senso funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione del cliente assunta dalla norma, potendo, pertanto, ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, da questi sottoscritta, senza che sia necessaria anche la sottoscrizione della banca, il cui consenso ben può desumersi alla stregua dei comportamenti concludenti dalla stessa tenuti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto pienamente valido il contratto sottoscritto dal solo cliente, sul presupposto che la banca avesse sistematicamente dato corso al rapporto, sin dal momento della stipula, secondo le condizioni indicate per iscritto).
Con il quarto motivo di gravame gli appellanti hanno criticato la sentenza impugnata per non avere la stessa ritenuto che, nel contratto del 26.1.2001, il tasso debitore risultava indeterminato.
Ritiene la Corte che il motivo di gravame in questione sia fondato.
Invero, premesso che la lettera contratto del 26.1.2001 ha ad oggetto la mera apertura del contratto di conto corrente senza che da essa, o aliunde, consti la concessione di qualsivoglia linea di credito, nel documento in questione il tasso debitore è determinato pagina 7 di 13 come segue: “Tasso debitore: 15,250%, pari a 16,144% su base annua fino a Lit.
Oltre15,750%, pari a 16,705% su base annua”.
Evidenziato come a fronte della denunciata indeterminatezza del tasso che attraverso tale formulazione della clausola sarebbe stata realizzata la banca ha financo omesso di prendere posizione, è agevole constatare che la previsione di due tassi diversi e la omessa indicazione della soglia di scopertura al superamento della quale si sarebbe dovuto applicare il tasso debitore maggiore, rende effettivamente del tutto indeterminato il contenuto della clausola in questione, rendendo arbitraria l'applicazione del primo ovvero del secondo dei tassi stabiliti.
Fermo restando che con l'apertura di credito del 13.5.2008 il tasso debitore è stato poi senz'altro determinato, la ravvisata sua indeterminatezza dall'apertura del rapporto alla detta data ha imposto al collegio il richiamo del TU al fine di rielaborare il saldo del conto corrente facendo applicazione del tasso sostitutivo previsto dall'art. 117, comma
7, lett. a), D. Lgs. 385/1993 (come da ultimo ribadito da Cass., sez. III, 20 settembre
2023, n. 26957, secondo cui: “In materia di contratti bancari, la indeterminatezza della misura della pattuizione relativa agli interessi convenzionali può essere colmata facendo applicazione del criterio integrativo previsto dall'art. 117, comma 7, lett. a), del d.lgs. n. 385 del 1993, alla stregua del quale, in caso di inosservanza del comma 4
(sulla necessità di una specifica indicazione in contratto dei tassi di interesse praticati)
e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione”).
All'esito della rielaborazione effettuata dal TU (mantenendo la capitalizzazione trimestrale senz'altro consentita essendo stata prevista in termini di reciprocità, ma con l'impiego del tasso debitore sostitutivo e senza tenere conto della c.m.s. anch'essa pagina 8 di 13 indeterminata in quanto fissata nella misura “standard”), è emerso che il conto corrente per cui è causa, anziché il saldo debitore accertato dal primo giudice, risulta a credito della correntista per € 2.324,96.
Ne consegue che la domanda di ripetizione di indebito, proposta in primo grado in via riconvenzionale ed implicitamente rigettata dal Tribunale, rispetto alla quale
[...]
ha insistito in appello, nella detta misura di € 2.324,96, oltre Controparte_4
interessi legali dalla domanda, merita di essere accolta nei confronti dell'istituto di credito cedente (non costituita nel presente Controparte_3
giudizio di appello sebbene ritualmente citata) e non già della cessionaria società di cartolarizzazione ex artt.1 e 4 L. 130/1999 giusta quanto chiarito Controparte_1
dalla S.C. secondo cui: “I crediti oggetto delle operazioni di "cartolarizzazione" eseguite ai sensi della l. n. 130 del 1999 costituiscono un patrimonio separato da quello della società di cartolarizzazione, destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti e al pagamento dei costi dell'operazione, sicché non è consentito al debitore ceduto proporre nei confronti del cessionario eccezioni di compensazione o domande giudiziali fondate su crediti vantati verso il cedente nascenti dal rapporto con quest'ultimo intercorso. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha statuito che la società cessionaria non era passivamente legittimata in relazione alla domanda riconvenzionale proposta dal debitore ceduto in forza del rapporto intrattenuto con il cedente); così Cass., sez. III, 2 maggio 2022, n. 13735 ed anche, in precedenza, Cass., sez. III, 30 agosto 2019, n.
21843).
Con il quinto motivo di gravame gli appellanti hanno criticato la sentenza impugnata per non avere la stessa ritenuto superata la soglia usuraria in relazione agli interessi applicati nei quattro trimestri del 2013 e nel primo trimestre del 2014.
In particolare gli appellanti si sono doluti della statuizione con cui il primo giudice ha ritenuto di applicare le condizioni previste per gli “scoperti senza affidamento”, in luogo delle “aperture di credito in conto corrente”, sulla base della intervenuta revoca pagina 9 di 13 dell'affidamento a far data dal primo trimestre 2013 di cui, a loro avviso, non sussisterebbe prova in atti atteso che, al contrario, la stessa banca, già nel ricorso per ingiunzione, assumeva che la revoca dell'affidamento era intervenuta con lettera raccomandata del 20.2.2015.
Ritiene la Corte che il motivo di gravame sia infondato.
Invero, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, già nella TU depositata in primo grado il consulente tecnico evidenziava “che dall'esame degli estratti conto nonché della documentazione in atti (allegato 4 della produzione dell'avv.
[...]
– cfr. All. 3) si evince che la banca, a partire dal I trimestre 2013, Controparte_5
ha revocato l'affidamento concesso” (v. p. 4 della relazione di TU).
Ne consegue che la sentenza impugnata, nella parte in cui non ha accolto l'eccezione di usurarietà degli interessi applicati sul conto corrente per cui è causa, si sottrae alle critiche contenute nel motivo di gravame e va quindi, sul punto, confermata.
Il sesto motivo di gravame, mediante cui gli appellanti fideiussori hanno sostenuto essere inesistente il loro debito nei confronti della banca in dipendenza della insussistenza di posizione debitoria della correntista garantita, stante l'esito della TU da cui è emerso che quest'ultima è creditrice dell'appellata, è parimenti fondato e va accolto.
Con il settimo motivo di gravame gli appellanti hanno criticato la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto indimostrato che alla correntista fosse stata imposta dalla banca l'apertura del contratto di deposito titoli e l'acquisto degli stessi ed hanno riproposto la domanda, già spiegata in primo grado, secondo cui i contratti in questione sarebbero “nulli per avere indotto in inganno il cliente” e nulli per mancanza di forma scritta, atteso che risultano sottoscritti dalla sola correntista, con la conseguenza che dovrebbero essere restituiti a i costi e gli Parte_1
interessi ad essa addebitati in dipendenza dei detti contratti.
Avuto riguardo alle ragioni esposte dal primo giudice a sostegno del rigetto della domanda, gli appellanti sostenevano che si trattasse di “motivazione generica atteso che
pagina 10 di 13 non tiene conto della funzione attribuita ai titoli acquistati”, consistente nell'essere stati gli stessi posti a garanzia del saldo passivo del conto corrente.
Ritiene la Corte che il motivo in esame sia del tutto infondato.
Invero, premesso che la denunciata “nullità” dei contratti dipendente dallo “inganno” perpetrato dalla banca è rimasta a livello meramente labiale, al pari di quanto sopra esposto per i contratti di conto corrente e di apertura di credito, ma questa volta con la precisazione che l'avvenuta consegna dei contratti di apertura del deposito titoli e di acquisto dei titoli è ammessa dalla stessa appellante che li ha prodotti in giudizio, va esclusa la nullità dei contratti in questione in ragione della sottoscrizione della sola banca.
Nessuna genericità nella motivazione con cui il Tribunale ha disposto il rigetto della domanda è dato poi ravvisare atteso che non si appalesa tale la constata mancanza di prova, peraltro perfettamente rispondente allo stato degli atti, atteso che la mera costituzione in garanzia dei titoli acquistati non costituisce di certo dimostrazione della
“imposizione” del loro acquisto da parte dell'appellata.
Va quindi rigettato senz'altro il motivo di gravame in questione.
Gli ultimi tre motivi di appello, con cui è stata variamente criticata la sentenza impugnata per non avere disposto il richiamo del TU al fine di rielaborare il saldo del conto facendo applicazione degli interessi legali, anziché di quelli convenzionali in quanto indeterminati ovvero di quelli concretamente applicati dalla banca, per non avere spiegato le ragioni in forza delle quali il primo giudice aveva recepito uno dei conteggi proposti in via alternativa dal TU e per non avere nemmeno spiegato le ragioni in forza delle quali aveva denegato la richiesta di richiamo del TU, alla luce della decisione assunta dal collegio mediante cui, in accoglimento del quarto motivo di gravame, è stata disposta la TU nel senso auspicato dall'appellante, restano tutti assorbiti.
La riforma della sentenza appellata, con l'accoglimento, nella misura di € 2.324,96, della domanda riconvenzionale spiegata dalla correntista nei confronti di
[...]
ed il rigetto della domanda proposta dalla banca (di originari € Controparte_3
pagina 11 di 13 217.406,04 sì come in ricorso per decreto ingiuntivo) e proseguita oggi dalla cessionaria impone di regolare le spese del doppio grado di giudizio secondo Controparte_1
l'esito finale del giudizio che ha visto senz'altro soccombenti le due banche appellate, distinguendo, ai fini della liquidazione, le domande con riferimento alle quali ciascuna di esse è rispettivamente legittimata.
Le spese di TU, separatamente liquidate, vanno anch'esse poste, in via definitiva, a carico delle appellate.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 2019/2019 R.G. avente ad oggetto l'appello proposto da Parte_1
e avverso la sentenza del Tribunale di Catania Parte_2 Parte_3
n. 1507/2019, pubblicata in data 11.4.2019: dichiara la contumacia di e, in accoglimento Controparte_3
dell'appello, rigetta la domanda proposta da Controparte_3
nei confronti di
[...] Parte_1 Pt_2
e con ricorso per ingiunzione notificato in data 2-
[...] Parte_3
3.11.2015, avente ad oggetto credito ceduto a unipersonale;
Controparte_1
accoglie la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
e, per l'effetto, condanna
[...] Controparte_3
al pagamento, in suo favore, della somma di € 2.324,96 con gli interessi legali
[...]
dalla domanda al soddisfo;
condanna al pagamento delle spese Controparte_3
di lite del primo grado di giudizio che liquida in € 14.000,00, oltre spese generali, IVA e
CPA; condanna al pagamento delle spese Controparte_3
di lite del grado di appello che liquida in € 2.915,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
Condanna e per essa al pagamento delle spese Controparte_1 CP_2
di lite del grado di appello che liquida in € 14.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA;
pagina 12 di 13 pone le spese di TU di secondo grado, sì come separatamente liquidate, in via definitiva ed in solido a carico delle appellate.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 20 dicembre 2023
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. G. Ferreri
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