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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 28/01/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Giudice onorario dott. Paolo Marescalco, in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo le ragioni di fatto e di diritto della decisione , alle h 16,200 dell'udienza del 28.01.2025 all'esito della camera di consiglio ,ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2755/2023 R.G. promossa da: nata a [...] il [...] ( c.f. ) , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Monika FUCILE ricorrente contro rappresentata e difesa dall'avv. Antonella TESTA CP_1
e rappresentata e difesa dall'avv. Francesca FONTANA resistenti CP_2
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza odierna e la causa è stata posta in decisione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.09.2023 l'avv. Fontana ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento nr. 298202390007252287 notificata il 06.07.2023 con cui l ha intimato il pagamento CP_2 della somma di € 896,40 per l'avviso di addebito nr. 59820160000742201 relativo a contributi CP_1
IVS anno 2015.
Deduce l'opponente diversi motivi di opposizione , tra cui in via principale di non aver mai ricevuto la notifica del 19.07.2016 richiamata invece dall' , conseguentemente è nulla la richiesta di CP_1 pagamento ora contestata.
Instauratosi il presente giudizio con provvedimento del 22.09.2023 veniva sospesa la esecutività dell'atto impugnato e con comparsa di costituzione e risposta del 02.03.2024 si costituiva l' CP_1 deducendo la correttezza del proprio operato .
Si costituiva anche l' per chiedere di dichiararsi nei suoi confronti la carenza di legittimazione CP_2 passiva.
In assenza di attività istruttoria all'udienza odierna la causa è stata posta in decisione .
pagina 1 di 2 Il ricorso va rigettato.
Invero se possono esserci dubbi sulla notifica dell'avviso di addebito “asseritamente “ eseguito il 19.07.2016 “ per compiuta giacenza “ come sostenuto dall' , ed atteso che dalla ricevuta di CP_1 ritorno in atti non sono espressamente richiamati gli estremi dell'avviso di addebito azionato dall' , CP_1 sicuramente però al 06.07.2023 , considerando i periodi di “sospensione termini “ causa COVID non sono ancora decorsi i termini di prescrizione quinquennali richiamati dalla ricorrente.
Sul punto si condivide la precisa e puntuale ricostruzione temporale fatta dal procuratore di , nei CP_2 cui confronti per come articolato va dichiarata la carenza di legittimazione passiva.
Quindi all'accoglimento della domanda segue la condanna al pagamento delle spese di lite come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice onorario, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza , eccezione e/o deduzione
Rigetta il ricorso promosso da e per l'effetto conferma l'intimazione di pagamento nr. Parte_1
298202390007252287 emesso da e notificata il 06.07.2023. CP_2
Dichiara la carenza di legittimazione passiva di nei cui confronti compensa le spese di lite. CP_2
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' che liquida in complessivi € CP_1
900,00 oltre oneri accessori ., di cui, attesa la dichiarazione di ammissione al gratuito patrocinio di parte ricorrente, ne dispone il pagamento a carico dell'Erario.
Siracusa 28.01.2025
Il Giudice dott. Paolo Marescalco
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