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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 2648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2648 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro di Napoli, dott.ssa Alessandra Santulli, ha pronunciato all'esito del deposito delle note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11074/2024 R.G. e vertente
TRA in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55, presso l'avv. Roberto Maisto che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notar del 22.03.2024 (REP Persona_1
37875/7313);
- opponente -
CONTRO
, rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso CP_1 dall'Avv. Paolo Calcagni, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in
Napoli, Via S. Maria della Libera n.34;
- opposto –
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo tfr e ultime tre mensilità Fondo di
Garanzia
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.5.2024, l' ha proposto opposizione avverso il Pt_1 decreto ingiuntivo n. 426/2024 emesso il 19.03.2024 dal Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, con cui gli è stato ingiunto il pagamento della somma di € 37.647,67, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione del diritto a titolo di TFR a carico del fondo di garanzia ed ultime tre mensilità.
A sostegno della spiegata opposizione, l' eccepisce: Pt_1
- in primo luogo la mancata trasmissione, tra i documenti a corredo della domanda amministrativa del 18.07.2023, del decreto ingiuntivo del Tribunale di Napoli n.
643/22, da cui erano evincibili le causali del credito retributivo accertato nei confronti della per l'importo complessivo di euro 37.647,67 e che lo ha CP_2 costretto ad acquisirlo mediante accesso agli atti del fascicolo monitorio R.G. n.
3826/2024
- l'improponibilità della domanda giudiziale svolta per la condanna del Fondo di
Garanzia al pagamento del TFR, perché non preceduta da domanda amministrativa idonea ad innescare il procedimento di liquidazione della prestazione;
- l'inidoneità dei documenti trasmessi a corredo della domanda amministrativa del
18.07.2023 ad individuare l'esatto importo ammesso a titolo di TFR, non avendo il ricorrente trasmesso il decreto ingiuntivo n. 643/2022 e ciò ha impedito l'innesco della procedura amministrativa di liquidazione della prestazione da parte del Fondo di Garanzia;
1 - la mancata presentazione di ricorso amministrativo ex art. 46 comma 1 lettera a) L88/1989 in esplicito riferimento alle prestazioni di competenza del Fondo di
Garanzia.
-l'improponibilità della domanda giudiziale afferente il pagamento delle ultime tre mensilità, ex art.2 del d.lgs. 80/92;
- la inesatta determinazione delle ultime tre mensilità il cui massimo importo liquidabile al lavoratore ai sensi dell'art. 2 comma 2 del d.lgs. 80/92 è pari ad euro
3.030,90 lordi, in virtù del calcolo meglio specificato nel ricorso introduttivo.
Ha concluso chiedendo quanto al TFR, di dichiarare improponibile la domanda giudiziale e quanto alle ultime tre mensilità, di dichiarare improponibile la domanda giudiziale perché non preceduta da alcuna domanda amministrativa ed in via gradata, di dichiarare che controparte ha diritto alla minor somma di euro 3.030,90 lordi, pari al massimale di legge, con vittoria di spese.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituita parte opposta la quale ha concluso chiedendo in via preliminare la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e nel merito il rigetto dell'opposizione, con rivalsa delle competenze del relativo giudizio
Disposta la discussione mediante trattazione scritta, esaminati gli atti, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza.
L'opposizione è parzialmente fondata. L'eccezione di improponibilità della domanda giudiziale svolta per la condanna del
Fondo di Garanzia al pagamento del TFR poiché non preceduta da domanda amministrativa, va disattesa dal momento che ai fini della proponibilità è sufficiente che la domanda amministrativa sia determinata nell'oggetto, tale cioè da consentire l'individuazione della prestazione richiesta e l'attivazione dell'iter da parte dell' Pt_1 peraltro, in sede amministrativa l' non ha formulato alcuna richiesta di Pt_1 integrazione documentale, lasciando inutilmente decorrere il termine di 60 giorni previsto dalla l. 297/82. Nel caso in esame, come affermato dall' l'opposto ha trasmesso a corredo della Pt_1 domanda amministrativa del 18.07.2023, la domanda di insinuazione al passivo della liquidazione giudiziale ed il correlato provvedimento di ammissione, essendo questi sufficienti a determinare l'oggetto della domanda amministrativa.
Ai sensi dell'art. 2 della L. 297/82 il Fondo di Garanzia interviene allorquando è dimostrata la ricorrenza dei seguenti requisiti: a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato, che rappresenta la condizione di esigibilità del TFR ex art. 2120 c.c.; b) accertamento giurisdizionale del credito per il quale si richiede l'intervento del
Fondo. Il diritto di credito per TFR deve, cioè, essere cristallizzato in un valido titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo ecc.); c) insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro dimostrata mediante l'esperimento di una infruttuosa esecuzione mobiliare in danno dalle società datrice di lavoro e la produzione di una visura ipocatastale negativa a nome della stessa società. d) non assoggettabilità del datore di lavoro alla procedura concorsuale del fallimento, per assenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 1 L.F..
2 Ricorrendo i presupposti di legge l' va condannato al pagamento dell'importo di Pt_1
€ 17.969,98 oltre accessori secondo legge.
E' invece fondata l'eccezione di improponibilità della domanda giudiziale svolta dal ricorrente per il pagamento delle ultime tre mensilità, perché non preceduta da alcuna domanda amministrativa.
L'art. 1, comma 1, del d.lgs. 80/92 stabilisce che: “Nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria prevista dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del Fondo di garanzia istituito e funzionante ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297, dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2”. Pertanto l'opposto al fine di ottenere il pagamento dei crediti diversi, avrebbe dovuto presentare specifica domanda amministrativa, mentre ha richiesto il pagamento del solo TFR, come si evince dalla domanda amministrativa depositata in atti.
Ne deriva che il decreto ingiuntivo va revocato e l' è tenuto al solo pagamento Pt_1 dell'importo a titolo di tfr oltre accessori. Le spese si compensano in ragione della soccombenza reciproca.
PQM
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro, rigettata ogni ulteriore istanza, deduzione od eccezione così provvede:
a) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 426/2024 emesso dal Tribunale di Napoli;
b) accerta il diritto del sig. al TFR nell'importo di € 17.969,98 e CP_1 condanna l' quale Fondo di Garanzia al versamento oltre accessori;
Pt_1
c) dichiara improponibile la domanda avente ad oggetto le ultime tre mensilità;
d) compensa le spese.
Si comunichi.
Napoli 6.04.2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Santulli
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Il Giudice del Lavoro di Napoli, dott.ssa Alessandra Santulli, ha pronunciato all'esito del deposito delle note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11074/2024 R.G. e vertente
TRA in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55, presso l'avv. Roberto Maisto che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notar del 22.03.2024 (REP Persona_1
37875/7313);
- opponente -
CONTRO
, rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso CP_1 dall'Avv. Paolo Calcagni, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in
Napoli, Via S. Maria della Libera n.34;
- opposto –
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo tfr e ultime tre mensilità Fondo di
Garanzia
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.5.2024, l' ha proposto opposizione avverso il Pt_1 decreto ingiuntivo n. 426/2024 emesso il 19.03.2024 dal Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, con cui gli è stato ingiunto il pagamento della somma di € 37.647,67, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione del diritto a titolo di TFR a carico del fondo di garanzia ed ultime tre mensilità.
A sostegno della spiegata opposizione, l' eccepisce: Pt_1
- in primo luogo la mancata trasmissione, tra i documenti a corredo della domanda amministrativa del 18.07.2023, del decreto ingiuntivo del Tribunale di Napoli n.
643/22, da cui erano evincibili le causali del credito retributivo accertato nei confronti della per l'importo complessivo di euro 37.647,67 e che lo ha CP_2 costretto ad acquisirlo mediante accesso agli atti del fascicolo monitorio R.G. n.
3826/2024
- l'improponibilità della domanda giudiziale svolta per la condanna del Fondo di
Garanzia al pagamento del TFR, perché non preceduta da domanda amministrativa idonea ad innescare il procedimento di liquidazione della prestazione;
- l'inidoneità dei documenti trasmessi a corredo della domanda amministrativa del
18.07.2023 ad individuare l'esatto importo ammesso a titolo di TFR, non avendo il ricorrente trasmesso il decreto ingiuntivo n. 643/2022 e ciò ha impedito l'innesco della procedura amministrativa di liquidazione della prestazione da parte del Fondo di Garanzia;
1 - la mancata presentazione di ricorso amministrativo ex art. 46 comma 1 lettera a) L88/1989 in esplicito riferimento alle prestazioni di competenza del Fondo di
Garanzia.
-l'improponibilità della domanda giudiziale afferente il pagamento delle ultime tre mensilità, ex art.2 del d.lgs. 80/92;
- la inesatta determinazione delle ultime tre mensilità il cui massimo importo liquidabile al lavoratore ai sensi dell'art. 2 comma 2 del d.lgs. 80/92 è pari ad euro
3.030,90 lordi, in virtù del calcolo meglio specificato nel ricorso introduttivo.
Ha concluso chiedendo quanto al TFR, di dichiarare improponibile la domanda giudiziale e quanto alle ultime tre mensilità, di dichiarare improponibile la domanda giudiziale perché non preceduta da alcuna domanda amministrativa ed in via gradata, di dichiarare che controparte ha diritto alla minor somma di euro 3.030,90 lordi, pari al massimale di legge, con vittoria di spese.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituita parte opposta la quale ha concluso chiedendo in via preliminare la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e nel merito il rigetto dell'opposizione, con rivalsa delle competenze del relativo giudizio
Disposta la discussione mediante trattazione scritta, esaminati gli atti, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza.
L'opposizione è parzialmente fondata. L'eccezione di improponibilità della domanda giudiziale svolta per la condanna del
Fondo di Garanzia al pagamento del TFR poiché non preceduta da domanda amministrativa, va disattesa dal momento che ai fini della proponibilità è sufficiente che la domanda amministrativa sia determinata nell'oggetto, tale cioè da consentire l'individuazione della prestazione richiesta e l'attivazione dell'iter da parte dell' Pt_1 peraltro, in sede amministrativa l' non ha formulato alcuna richiesta di Pt_1 integrazione documentale, lasciando inutilmente decorrere il termine di 60 giorni previsto dalla l. 297/82. Nel caso in esame, come affermato dall' l'opposto ha trasmesso a corredo della Pt_1 domanda amministrativa del 18.07.2023, la domanda di insinuazione al passivo della liquidazione giudiziale ed il correlato provvedimento di ammissione, essendo questi sufficienti a determinare l'oggetto della domanda amministrativa.
Ai sensi dell'art. 2 della L. 297/82 il Fondo di Garanzia interviene allorquando è dimostrata la ricorrenza dei seguenti requisiti: a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato, che rappresenta la condizione di esigibilità del TFR ex art. 2120 c.c.; b) accertamento giurisdizionale del credito per il quale si richiede l'intervento del
Fondo. Il diritto di credito per TFR deve, cioè, essere cristallizzato in un valido titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo ecc.); c) insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro dimostrata mediante l'esperimento di una infruttuosa esecuzione mobiliare in danno dalle società datrice di lavoro e la produzione di una visura ipocatastale negativa a nome della stessa società. d) non assoggettabilità del datore di lavoro alla procedura concorsuale del fallimento, per assenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 1 L.F..
2 Ricorrendo i presupposti di legge l' va condannato al pagamento dell'importo di Pt_1
€ 17.969,98 oltre accessori secondo legge.
E' invece fondata l'eccezione di improponibilità della domanda giudiziale svolta dal ricorrente per il pagamento delle ultime tre mensilità, perché non preceduta da alcuna domanda amministrativa.
L'art. 1, comma 1, del d.lgs. 80/92 stabilisce che: “Nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria prevista dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del Fondo di garanzia istituito e funzionante ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297, dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2”. Pertanto l'opposto al fine di ottenere il pagamento dei crediti diversi, avrebbe dovuto presentare specifica domanda amministrativa, mentre ha richiesto il pagamento del solo TFR, come si evince dalla domanda amministrativa depositata in atti.
Ne deriva che il decreto ingiuntivo va revocato e l' è tenuto al solo pagamento Pt_1 dell'importo a titolo di tfr oltre accessori. Le spese si compensano in ragione della soccombenza reciproca.
PQM
Il Tribunale in funzione di giudice del lavoro, rigettata ogni ulteriore istanza, deduzione od eccezione così provvede:
a) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 426/2024 emesso dal Tribunale di Napoli;
b) accerta il diritto del sig. al TFR nell'importo di € 17.969,98 e CP_1 condanna l' quale Fondo di Garanzia al versamento oltre accessori;
Pt_1
c) dichiara improponibile la domanda avente ad oggetto le ultime tre mensilità;
d) compensa le spese.
Si comunichi.
Napoli 6.04.2025
Il Giudice
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