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Sentenza 16 maggio 2024
Sentenza 16 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 16/05/2024, n. 2010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2010 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 7298 / 2023
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7298 / 2023
Oggi 16 maggio 2024 innanzi alla dott.ssa Elisabetta Arrigoni, sono comparsi:
Per l'avv. ABENI ANDREA Parte_1
Per , l'avv. PALMERINI Controparte_1
ANDREA ANGELO
I quali precisano le conclusioni come in atti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Elisabetta Arrigoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Elisabetta Arrigoni, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7298 / 2023 promossa da:
(C.F. ) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, con il patrocinio dell'avv. e dom. ANDREA ABENI del Foro di Brescia,
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ) in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. e dom. ANDREA
ANGELO PALMERINI del Foro di Brescia,
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società attrice opponente ha proposto Parte_1
opposizione avverso al decreto ingiuntivo n. 1674/2023, n. 4749/2023 R.G., emesso dal
Tribunale di Brescia in data 17 aprile 2023, non immediatamente esecutivo, in favore di per l'importo capitale di € Controparte_2
23.730,19, portato dalle fatture allegate al ricorso (già detratto l'acconto versato), quale corrispettivo per la fornitura e posa in opera di materiale idraulico.
A sostegno della domanda di opposizione l'attrice contestava la valenza probatoria delle fatture commerciali sulla scorta delle quali l'ingiunzione era stata emessa (fatture n.
28/2021 del 23 novembre 2021, n. 68/2021 del 31 dicembre 2021, 70/2021 del 31 dicembre 2021 e n. 35/2022 del 16 dicembre 2022); contestava altresì l'esatta esecuzione dei lavori, sia in quanto non completati, sia in quanto affetti da vizi.
Si costituiva la società convenuta opposta Controparte_2
chiedendo il rigetto della domanda e la conferma del decreto
[...]
ingiuntivo opposto.
All'udienza del 9 novembre 2023 il GI concedeva alle parti i termini per il deposito di memorie ex art. 183, sesto comma, cpc.
Con provvedimento dell'8 febbraio 2024 il GI concedeva la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto e, ritenuta la causa matura per la decisione, disponeva rinvio ex art. 281 sexies cpc con termini per il deposito di note conclusive.
All'udienza del 16 maggio 2024 la causa veniva decisa ex art. 281 sexies cpc.
***
La causa viene decisa sulla scorta delle allegazioni e della documentazione in atti.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Invero, le eccezioni e le contestazioni svolte dall'opponente sono formulate genericamente e pertanto inidonee a paralizzare la pretesa dell'ingiungente.
Come noto, nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo incombe all'opposto dimostrare la sussistenza del credito vantato ed oggetto del procedimento (cfr
Cass. n. 17371/2003).
Va premesso altresì che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la fattura commerciale di per sé non costituisce prova dell'esistenza del credito che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova (cfr Cass. 1994/2023) e nel caso in esame l'opponente ha contestato in modo specifico tale circostanza.
Nondimeno la stessa attrice nell'atto introduttivo ha precisato: “in questa sede non intende contestare il credito vantato dall'opposta, bensì la su esatta quantificazione”
(pag. 4).
Di tal che non appare in contestazione l'esecuzione dei lavori, quanto piuttosto la quantificazione del quantum dovuto per gli stessi in presenza di vizi e/o difetti.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte: “in tema di garanzia per difformità
e vizi nell'appalto, l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente
o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche "per facta concludentia", spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l'art. 1667 cod. civ. indica nel medesimo committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova” (Cfr Cass. n. 19146/2013).
Nel caso in esame, la prova della tempestiva denuncia incombe sulla parte che lamenta i vizi e/o difetti.
A tal fine l'opponente invoca i documenti prodotti come allegato n. 2 (comunicazione email del 10 maggio 2023 cantiere di Maleo) e n. 3 (rapporto interventi cantiere Maleo).
Va evidenziato –ferma la contestazione specifica da parte dell'opposta di tali documenti- che non si tratta di comunicazioni specifiche e tempestive, né univocamente riconducibili al credito azionato, tenuto conto che il documento n. 2 reca un destinatario che non è l'opposta e una data successiva alla notifica del decreto ingiuntivo;
mentre il documento 3, privo di data, di formazione unilaterale, è costituito da un elenco delle opere di ripristino asseritamente effettuate dall'opponete che tuttavia non risulta inviato alla opposta.
Inoltre, il contenuto di tali comunicazioni è rimasto privo di riscontro probatorio, tenuto conto che l'opponente nemmeno ha svolto istanze istruttorie, non coltivando le richieste
-seppur generiche- formulate nell'atto introduttivo e rinunciando al deposito delle memorie e repliche ex art. 183 comma 6 cpc.
Non risulta che né la fornitura, né i lavori eseguiti siano stati oggetto di specifica contestazione da parte dell'attrice né prima, né successivamente all'emissione delle fatture di pagamento. Neppure l'opponente ha assolto l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, gravante sul medesimo.
Sulla scorta delle suesposte considerazioni, il credito della convenuta opposta va dichiarato certo liquido ed esigibile e, di conseguenza, il decreto ingiuntivo opposto va confermato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per le fasi istruttoria (non tenuta) e decisionale (stante la natura documentale della controversia), in complessivi €
3.387 per compenso professionale, oltre spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a.
Nelle note conclusive l'opposta chiede la condanna dell'opponente ex art. 96 cpc per non aver dato corso all'accordo transattivo raggiunto inter partes nelle more del giudizio.
Con note scritte del 16 gennaio 2024 l'opponente chiedeva rinvio della causa “al fine di consentire all'attrice opponente di dar corso al pagamento dei ratei scaduti ed in scadenza previsti dall'accordo transattivo stipulato tra le parti ed il cui termine è previsto per il prossimo 31.01.2024”.
Nondimeno tale accordo non risulta raggiunto per il mancato adempimento della parte opponete.
Sussistono quindi i presupposti nel caso concreto per l'applicazione dell'art. 96 cpc che viene equitativamente determinato in € 1500,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto.
Condanna l'opponente a corrispondere all'opposta le spese di lite liquidate in parte motiva.
Condanna l'opponente ex art. 96 c.p.c. al pagamento di € 1500,00.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Brescia, 16 maggio 2024
Il Giudice
Elisabetta Arrigoni
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7298 / 2023
Oggi 16 maggio 2024 innanzi alla dott.ssa Elisabetta Arrigoni, sono comparsi:
Per l'avv. ABENI ANDREA Parte_1
Per , l'avv. PALMERINI Controparte_1
ANDREA ANGELO
I quali precisano le conclusioni come in atti.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Elisabetta Arrigoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Elisabetta Arrigoni, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7298 / 2023 promossa da:
(C.F. ) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, con il patrocinio dell'avv. e dom. ANDREA ABENI del Foro di Brescia,
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ) in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. e dom. ANDREA
ANGELO PALMERINI del Foro di Brescia,
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società attrice opponente ha proposto Parte_1
opposizione avverso al decreto ingiuntivo n. 1674/2023, n. 4749/2023 R.G., emesso dal
Tribunale di Brescia in data 17 aprile 2023, non immediatamente esecutivo, in favore di per l'importo capitale di € Controparte_2
23.730,19, portato dalle fatture allegate al ricorso (già detratto l'acconto versato), quale corrispettivo per la fornitura e posa in opera di materiale idraulico.
A sostegno della domanda di opposizione l'attrice contestava la valenza probatoria delle fatture commerciali sulla scorta delle quali l'ingiunzione era stata emessa (fatture n.
28/2021 del 23 novembre 2021, n. 68/2021 del 31 dicembre 2021, 70/2021 del 31 dicembre 2021 e n. 35/2022 del 16 dicembre 2022); contestava altresì l'esatta esecuzione dei lavori, sia in quanto non completati, sia in quanto affetti da vizi.
Si costituiva la società convenuta opposta Controparte_2
chiedendo il rigetto della domanda e la conferma del decreto
[...]
ingiuntivo opposto.
All'udienza del 9 novembre 2023 il GI concedeva alle parti i termini per il deposito di memorie ex art. 183, sesto comma, cpc.
Con provvedimento dell'8 febbraio 2024 il GI concedeva la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto e, ritenuta la causa matura per la decisione, disponeva rinvio ex art. 281 sexies cpc con termini per il deposito di note conclusive.
All'udienza del 16 maggio 2024 la causa veniva decisa ex art. 281 sexies cpc.
***
La causa viene decisa sulla scorta delle allegazioni e della documentazione in atti.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Invero, le eccezioni e le contestazioni svolte dall'opponente sono formulate genericamente e pertanto inidonee a paralizzare la pretesa dell'ingiungente.
Come noto, nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo incombe all'opposto dimostrare la sussistenza del credito vantato ed oggetto del procedimento (cfr
Cass. n. 17371/2003).
Va premesso altresì che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la fattura commerciale di per sé non costituisce prova dell'esistenza del credito che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova (cfr Cass. 1994/2023) e nel caso in esame l'opponente ha contestato in modo specifico tale circostanza.
Nondimeno la stessa attrice nell'atto introduttivo ha precisato: “in questa sede non intende contestare il credito vantato dall'opposta, bensì la su esatta quantificazione”
(pag. 4).
Di tal che non appare in contestazione l'esecuzione dei lavori, quanto piuttosto la quantificazione del quantum dovuto per gli stessi in presenza di vizi e/o difetti.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte: “in tema di garanzia per difformità
e vizi nell'appalto, l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente
o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche "per facta concludentia", spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l'art. 1667 cod. civ. indica nel medesimo committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova” (Cfr Cass. n. 19146/2013).
Nel caso in esame, la prova della tempestiva denuncia incombe sulla parte che lamenta i vizi e/o difetti.
A tal fine l'opponente invoca i documenti prodotti come allegato n. 2 (comunicazione email del 10 maggio 2023 cantiere di Maleo) e n. 3 (rapporto interventi cantiere Maleo).
Va evidenziato –ferma la contestazione specifica da parte dell'opposta di tali documenti- che non si tratta di comunicazioni specifiche e tempestive, né univocamente riconducibili al credito azionato, tenuto conto che il documento n. 2 reca un destinatario che non è l'opposta e una data successiva alla notifica del decreto ingiuntivo;
mentre il documento 3, privo di data, di formazione unilaterale, è costituito da un elenco delle opere di ripristino asseritamente effettuate dall'opponete che tuttavia non risulta inviato alla opposta.
Inoltre, il contenuto di tali comunicazioni è rimasto privo di riscontro probatorio, tenuto conto che l'opponente nemmeno ha svolto istanze istruttorie, non coltivando le richieste
-seppur generiche- formulate nell'atto introduttivo e rinunciando al deposito delle memorie e repliche ex art. 183 comma 6 cpc.
Non risulta che né la fornitura, né i lavori eseguiti siano stati oggetto di specifica contestazione da parte dell'attrice né prima, né successivamente all'emissione delle fatture di pagamento. Neppure l'opponente ha assolto l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, gravante sul medesimo.
Sulla scorta delle suesposte considerazioni, il credito della convenuta opposta va dichiarato certo liquido ed esigibile e, di conseguenza, il decreto ingiuntivo opposto va confermato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio e introduttiva, minimi per le fasi istruttoria (non tenuta) e decisionale (stante la natura documentale della controversia), in complessivi €
3.387 per compenso professionale, oltre spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a.
Nelle note conclusive l'opposta chiede la condanna dell'opponente ex art. 96 cpc per non aver dato corso all'accordo transattivo raggiunto inter partes nelle more del giudizio.
Con note scritte del 16 gennaio 2024 l'opponente chiedeva rinvio della causa “al fine di consentire all'attrice opponente di dar corso al pagamento dei ratei scaduti ed in scadenza previsti dall'accordo transattivo stipulato tra le parti ed il cui termine è previsto per il prossimo 31.01.2024”.
Nondimeno tale accordo non risulta raggiunto per il mancato adempimento della parte opponete.
Sussistono quindi i presupposti nel caso concreto per l'applicazione dell'art. 96 cpc che viene equitativamente determinato in € 1500,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto.
Condanna l'opponente a corrispondere all'opposta le spese di lite liquidate in parte motiva.
Condanna l'opponente ex art. 96 c.p.c. al pagamento di € 1500,00.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Brescia, 16 maggio 2024
Il Giudice
Elisabetta Arrigoni