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30 giugno 2015
30 giugno 2015
Art. 35-quater. (( (Valutazione degli attivi e delle passivita') )) (( 1. L'impresa, secondo le disposizioni stabilite dall'IVASS con regolamento, valuta i propri attivi e passivita' nel rispetto delle seguenti modalita':
a) gli attivi all'importo al quale potrebbero essere scambiati tra parti consapevoli e consenzienti in un'operazione svolta alle normali condizioni di mercato;
b) le passivita', all'importo al quale potrebbero essere trasferite, o regolate, tra parti consapevoli e consenzienti in un'operazione svolta alle normali condizioni di mercato.
2. Ai fini della valutazione delle passivita' di cui al comma 1, lettera b), l'impresa non effettua alcun aggiustamento per tenere conto del proprio merito di credito. ))
a) gli attivi all'importo al quale potrebbero essere scambiati tra parti consapevoli e consenzienti in un'operazione svolta alle normali condizioni di mercato;
b) le passivita', all'importo al quale potrebbero essere trasferite, o regolate, tra parti consapevoli e consenzienti in un'operazione svolta alle normali condizioni di mercato.
2. Ai fini della valutazione delle passivita' di cui al comma 1, lettera b), l'impresa non effettua alcun aggiustamento per tenere conto del proprio merito di credito. ))
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- 1. Riserve tecnichehttps://www.brocardi.it/ · 1
1. L'impresa di assicurazione di un Paese terzo rispetta, per gli impegni di assicurazione e di riassicurazione compresi nel portafoglio della sede secondaria, le disposizioni relative alla disciplina delle riserve tecniche delle imprese con sede legale nella Repubblica, di cui al Capo II, del presente Titolo. 1-bis. L'impresa di cui al comma 1 valuta le attività e le passività della sede secondaria conformemente all'articolo 35 quater, determina i fondi propri della sede secondaria conformemente alle disposizioni di cui alle Sezioni I e II, Capo IV, del presente Titolo e investe in attività conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 37 ter, commi 1, 2, 3, 5 e 6, 38, 41 e 42. …
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Giurisprudenza • 9
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