Articolo 35 quater del Codice delle assicurazioni private
Articolo 49Articolo 51
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30 giugno 2015
Art. 35-quater. (( (Valutazione degli attivi e delle passivita') )) (( 1. L'impresa, secondo le disposizioni stabilite dall'IVASS con regolamento, valuta i propri attivi e passivita' nel rispetto delle seguenti modalita':
a) gli attivi all'importo al quale potrebbero essere scambiati tra parti consapevoli e consenzienti in un'operazione svolta alle normali condizioni di mercato;
b) le passivita', all'importo al quale potrebbero essere trasferite, o regolate, tra parti consapevoli e consenzienti in un'operazione svolta alle normali condizioni di mercato.
2. Ai fini della valutazione delle passivita' di cui al comma 1, lettera b), l'impresa non effettua alcun aggiustamento per tenere conto del proprio merito di credito. ))
Entrata in vigore il 30 giugno 2015
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