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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/06/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7890/2024 promossa da:
, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SADDI MANUELA
e
IN ALESSIO, (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MARROCU FABIO C.F._2
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 1 a 4 Le parti hanno proposto una domanda congiunta di modifica delle condizioni di divorzio e ai contributi economici in favore dei figli nella quale hanno esposto:
“I signori e ES IN hanno contratto matrimonio in Arbus, in data Parte_1
20.08.1995 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Arbus.
Dall'unione coniugale è nato in [...] il [...] il figlio , maggiorenne ma non Per_1
economicamente indipendente.
In data 27.06.2016, il Tribunale di Cagliari, nel procedimento RG. n. 1326/2013, ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la signora e il signor IN, Parte_1
Sentenza n. 2068/2016, pubblicata il 29.06.2016 (all. doc. n. 1).
In forza di detto provvedimento il figlio è stato affidato congiuntamente ad entrambi i Per_1
genitori, con collocamento presso la madre.
Ancora, a carico del signor ES IN è stato posto un assegno mensile di euro 250,00,
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, per il contributo al mantenimento del figlio minore , oltre alle spese straordinarie (mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive Per_1
e ricreative) da sostenersi per il minore, previamente concordate se non obbligatorie, nella misura del 50%.
Inoltre, veniva confermato “l'ordine al Centro Nazionale Amministrativo Carabinieri di Chieti,
quale ente erogatore del trattamento retributivo di ES IN, nato a [...] il [...] di versare ogni mese in favore di , nata ad [...] il [...] l'importo di €. Parte_1
250,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, al netto di ogni ritenuta fiscale trattenendola da quanto dovuto dallo stipendio per proprio dipendente”.
Avverso il predetto provvedimento la signora ha proposto appello nanti la Corte d'Appello Parte_1
di Cagliari, che con la Sentenza n. 408/2018, nel procedimento RG. n. 82/2017, ha rigettato il citato appello ed ha confermato in toto le statuizioni previste nella Sentenza n. 2068/2016, emessa dal
Tribunale di Cagliari (all. doc. n. 2).
Pag. 2 a 4 Ad oggi i rapporti tra le parti sono molto sereni, il signor IN è presente nella vita del figlio,
contribuisce spontaneamente ai costi per le spese straordinarie.
Pertanto, i signori e IN hanno concordato che sia superflua la distrazione diretta Parte_1
dell'importo stabilito a titolo di assegno di mantenimento per il figlio dallo stipendio del Per_1
signor IN.
Tanto premesso, i signori e ES IN come sopra rappresentati, Parte_1
assistiti e domiciliati, C h i e d o n o che l'Ill.mo Tribunale, letto il ricorso che precede, esaminata l'allegata documentazione, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero e fissata l'udienza per la comparizione personale dei coniugi davanti al Giudice Relatore, voglia accogliere le seguenti c o n c l u s i o n i
• disporre che il signor ES IN versi, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla RA , IBAN IT 57S Parte_1
01015 43900 0000 700 62294, un contributo economico a titolo di assegno di mantenimento del figlio
, maggiorenne ma non economicamente indipendente. Tale importo dovrà essere adeguato Per_1
annualmente secondo gli indici ISTAT. Oltre alle spese straordinarie (mediche non coperte dal SSN,
scolastiche, sportive e ricreative) da sostenersi per il figlio, previamente concordate se non obbligatorie, nella misura del 50%.
• revocare l'ordine disposto nei confronti del Centro Nazionale Amministrativo Carabinieri di
Chieti, quale ente erogatore del trattamento retributivo di ES IN, nato a [...] il
22.08.1972 di versare ogni mese in favore di , nata ad [...] il [...] Parte_1
l'importo di €. 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, al netto di ogni ritenuta fiscale trattenendola da quanto dovuto dallo stipendio per proprio dipendente;
• spese di lite compensate.”
Con note scritte sostitutive dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e precisato l'importo dell'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne ma non
Pag. 3 a 4 economicamente indipendente, come segue “1. disporre che il signor ES IN versi, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla RA
, IBAN [...] 0000 700 62294, l'importo di euro 250,00 quale Parte_1
contributo economico a titolo di assegno di mantenimento del figlio , maggiorenne ma non Per_1
economicamente indipendente. Tale importo dovrà essere adeguato annualmente secondo gli indici
ISTAT. Oltre alle spese straordinarie (mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive e ricreative) da sostenersi per il figlio, previamente concordate se non obbligatorie, nella misura del
50%.
2. revocare l'ordine disposto nei confronti del Centro Nazionale Amministrativo Carabinieri
di Chieti, quale ente erogatore del trattamento retributivo di ES IN, nato a [...] il
22.08.1972 di versare ogni mese in favore di , nata ad [...] il [...] Parte_1
l'importo di €. 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, al netto di ogni ritenuta fiscale trattenendola da quanto dovuto dallo stipendio per proprio dipendente.”
La causa è stata rimessa in decisione.
Deve, quindi, prendersi atto dell'accordo che attiene ai rapporti patrimoniali fra Parte_1
e ES IN che devono essere omologati.
[...]
In ragione dell'accordo, le spese devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
a modifica di quanto disposto con sentenza n. 2068/2016, emessa dal Tribunale di Cagliari il
27/06/2016,
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Cagliari, 16/05/2025
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
Pag. 4 a 4