Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 02/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
Riunita in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc, allo scadere dei termini per il deposito delle note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.102 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2024
TRA
, rappresentato e difeso per procura alle liti in atti Parte_1
dagli Avv.ti Irene Lo Bue, Tiziana Sponga, Nicola Zampieri, Walter Miceli e Fabio Ganci parte appellante
E
contumace Controparte_1
parte appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 29 settembre 2023 il Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di Giudice del Lavoro, respingeva la domanda di intesa ad ottenere - in Parte_1 qualità di insegnante in servizio presso l'IPSIA “Antonio Guastaferro” di San Benedetto del
Tronto - la somma di euro 14.497,16 a titolo di risarcimento del danno derivante dalla perdita delle retribuzioni che a dire dello stesso gli sarebbero state erogate nei mesi da luglio a settembre degli anni 2016, 2017 e 2018 se fosse stato assunto a tempo indeterminato dall'Amministrazione Scolastica sin dall'1 luglio 2016, nonché la somma di euro 500,00 annui di cui all'art. 1, comma 121 della L. n. 107/2015 (c.d. Carta elettronica) per gli aa.ss.
2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018.
Avverso detta sentenza ha proposto appello l'originario ricorrente, lamentando l'errore del primo giudice nel ricostruire la vicenda dedotta in causa, ed in particolare nel ritenere precluso dal giudicato il riconoscimento del credito vantato, laddove la nuova domanda di
Modena; che l'erronea esecuzione, da parte dell'amministrazione scolastica, della sentenza n.
241/2020 di detto Tribunale, con la retrodatazione solo giuridica e non anche economica del contratto a tempo indeterminato stipulato nell'anno scolastico 2018/2019, aveva causato il danno economico (perdita delle retribuzioni di luglio e agosto degli anni successivi al deposito del ricorso) per cui si era resa necessaria l'azione giudiziaria innanzi al Tribunale di Ascoli
Piceno; che sulla risarcibilità del danno da ritardo nell'assunzione alle dipendenze della PA la
Corte di Cassazione si era da tempo pronunciata favorevolmente;
che esso appellante aveva, dunque, diritto di vedersi riconoscere il trattamento retributivo che avrebbe percepito se l'amministrazione scolastica, in esecuzione della sentenza del Tribunale di Modena, avesse fatto retroagire al 1° luglio 2016 gli effetti economici del contratto a tempo indeterminato nelle more stipulato. Con riferimento alla domanda della c.d. Carta del docente, l'appellante ha censurato la statuizione di intervenuta prescrizione del relativo diritto con riferimento agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, erroneamente fondata sul presupposto che il primo atto interruttivo della prescrizione fosse la notifica del ricorso avvenuta in data 27.6.2022, laddove a tal fine andava considerato l'atto di diffida trasmesso dal ricorrente via Pec il 27 luglio 2020, tenuto conto, inoltre, delle statuizioni della stessa sentenza del Tribunale di Modena;
quanto all'a.s. 2017/2018, ha criticato l'argomento del Tribunale secondo cui gli insegnanti precari avrebbero dovuto formulare una richiesta di attribuzione della carta del docente ed avrebbero dovuto utilizzare il bonus entro il termine biennale previsto dall' art. 3 del DPCM del 23 settembre 2015 e dall'art. 6, comma 6, del DPCM del 28 novembre 2016, poiché tale statuizione si traduceva nell'inammissibile imposizione di una causa estintiva del diritto al di fuori di qualsiasi previsione normativa o contrattuale. Infine, l'appellante ha censurato il regime delle spese processuali adottato dal Tribunale ed ha insistito per l'accoglimento della domanda spiegata in primo grado, con vittoria di spese di lite.
Il è rimasto contumace. Controparte_1
Allo scadere del termine assegnato alle parti per il deposito delle note illustrative ex art. 127 ter cpc, la causa è stata trattenuta in decisione MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del appellato, non costituito nel CP_1
presente grado di giudizio sebbene ritualmente citato.
Nel merito, l'appello è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
In seno al gravame l'appellante chiarisce inequivocabilmente che la domanda di risarcimento del danno proposta in primo grado trova titolo nell'“…erronea esecuzione, da parte dell'amministrazione scolastica, della sentenza n. 241/2020 del Tribunale di Modena…”,in quanto la disposta retrodatazione solo giuridica e non anche economica del contratto a tempo indeterminato stipulato il 5 settembre 2018 avrebbe causato il danno economico pari alla perdita delle retribuzioni di luglio e agosto degli anni dedotti in causa, così da rendere necessaria l'azione giudiziaria innanzi al Tribunale di Ascoli Piceno.
In particolare, l'appellante riconosce espressamente di avere chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Modena la pronuncia consistita nell'ordinarsi all'Amministrazione convenuta di “emanare tutti gli atti necessari per il riconoscimento del diritto di parte ricorrente a essere individuato quale destinatario di una proposta di stipula di un contratto a tempo indeterminato per la classe di concorso Scuola Primaria (EEEE) in relazione alle immissioni in ruolo disposte nell'anno scolastico 2015/2016 nella così detta fase C del piano di varato con la legge 107/2015, con decorrenza dal 1.9.2015”.
Ebbene, la condotta della PA stigmatizzata mediante l'odierna azione, inequivocabilmente fatta risiedere nell'errata esecuzione del dispositivo di una sentenza impositiva alla stessa di un facere, può essere neutralizzata soltanto attraverso il giudizio di ottemperanza, mentre è escluso che possa legittimare l'instaurazione di un nuovo giudizio risarcitorio, evidentemente precluso dall'identità del petitum e della causa petendi già posti a base dell'azione a suo tempo esperita innanzi al Tribunale di Modena, come correttamente affermato dal Giudice di primo grado, e come può evincersi agevolmente dalla sola lettura del ricorso ex art.414 cpc, le cui conclusioni furono inequivocabilmente formulate nel senso di “…ORDINARE E CONDANNARE LE
AMMINISTRAZIONI INTIMATE, CIASCUNA PER LA PROPRIA COMPETENZA anche a titolo di risarcimento del danno in forma specifica, a emanare tutti gli atti necessari per il riconoscimento del diritto di parte ricorrente a essere individuata quale destinataria di una proposta di stipula di un contratto a tempo indeterminato per la classe di concorso Scuola Primaria (EEEE) in relazione alle immissioni in ruolo disposte nell'anno scolastico 2015/2016 nella così detta fase C del piano di varato con la legge 107/2015, con decorrenza dal 1.9.2015, in via principale nella provincia di
Modena, in subordine, nella provincia di Ravenna o, in estremo subordine nella provincia di
Rimini…”. Ed infatti, nel concetto stesso di errata esecuzione della sentenza è insita la deduzione che tra le statuizioni di questa dovesse rientrare l'affermazione del diritto del ricorrente a conseguire gli effetti non solo giuridici ma anche economici della assunzione retrodatata a tempo indeterminato.
Pertanto, l'erronea esecuzione, da parte dell'Amministrazione Scolastica, della sentenza n.241/2020 non integra “fatto sopravvenuto” alla decisione del Tribunale di Modena, come tale produttivo di ulteriori danni economici rispetto a quelli già fatti valere e già riconosciuti nell'ambito del giudizio di cognizione sfociato in detta sentenza.
Insomma, è condivisibile l'affermazione del Tribunale secondo cui è stata già formulata ed accolta una onnicomprensiva domanda del ricorrente di risarcimento di tutti i danni conseguenti alla mancata sua tempestiva assunzione a tempo indeterminato, nel cui novero senza dubbio rientrano anche i danni economici da mancate retribuzioni.
Del resto, la necessità di esperire nella specie un giudizio di ottemperanza al giudicato civile si evince implicitamente, nondimeno univocamente, dalla pronuncia delle Sezioni Unite
n. 7825 del 14/04/2020, a tenore della cui massima: In tema di attuazione, da parte della P.A., del giudicato civile in materia di lavoro, il potere del giudice di ottemperanza non può che esercitarsi sulla base di elementi interni al giudicato - la cui valutazione rientra nella giurisdizione propria del giudice che ha emesso la sentenza - con la conseguenza che è ammissibile, in ossequio al principio dell'effettività della tutela giurisdizionale che caratterizza il giudizio di ottemperanza, la verifica dell'esattezza della interpretazione data dall'amministrazione alle disposizioni da applicare al caso concreto, per accertare che del contenuto della decisione passata in giudicato non sia stato dato un adempimento parziale, incompleto se non addirittura elusivo.
Passando ad esaminare la domanda inerente alla c.d. Carta Docente, in seno alla pronuncia della Corte di Cassazione n. 29961/2023 del 27 ottobre 2023 sono stati elaborati i seguenti principi:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1,
o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art.1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Alla stregua dei surrichiamati principi si può affermare che per gli anni scolastici 2015/2016 e
2016/2017 è maturata la prescrizione quinquennale, perché effettivamente dal momento dell'assunzione a tempo indeterminato - dunque a partire dal 5 settembre 2018 - l'interessato ha avuto la possibilità di formulare la richiesta del beneficio, laddove correttamente il Tribunale ha considerato primo atto interruttivo la diffida del 27 giugno 2022, considerato l'oltremodo generico tenore dell'atto di diffida trasmesso dal ricorrente via Pec il 27 luglio 2020, in seno al quale si chiede di “corrispondere le retribuzioni non erogate, gli scatti di anzianità e il complessivo trattamento economico erogato al personale di ruolo di pari anzianità…”. Al riguardo va detto che la Carta Docente rappresenta un beneficio economico di natura affatto peculiare, utilizzabile esclusivamente per l'acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utili all'aggiornamento professionale;
esso è strettamente funzionale alla crescita professionale ed al perfezionamento di un programma formativo per il docente, dunque non può essere identificato attraverso l'indeterminato ed onnicomprensivo riferimento al complessivo trattamento economico spettante al personale di ruolo, tenuto conto, oltretutto, della disposizione del citato art. 1, co. 121, della legge n. 107/2015, secondo cui “la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Con riferimento a tale previsione, oltretutto, la Suprema Corte, nella parte motiva della surrichiamata sentenza, non ha mancato di sottolineare come la Carta in questione abbia “…riguardo precipuamente al piano formativo e di aggiornamento e non a quello delle dotazioni lavorative individuali in senso stretto..”.
Quanto alla negata fruibilità del beneficio in discorso per l'anno scolastico 2017/2018, occorre ricordare che con la citata pronuncia i Giudici di legittimità hanno affrontato il tema del divieto di discriminazione tra insegnanti di ruolo ed insegnanti “precari”, rispetto al riconoscimento del diritto alla Carta Docente solo ai primi e non anche ai secondi, in base alla lettera dell'art. 1, co.
121 della L. 107/2015; in tal senso, essi hanno affermato che anche agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2,
L. 124/1999) spetta in misura piena detto beneficio.
Con precipuo riferimento, poi, alla tematica della decadenza dal beneficio in discorso, per mancata utilizzazione nei fondi entro il biennio - secondo quanto prescritto dall'art.6, settimo comma, del DPCM 28.11.2016 - la Suprema Corte ha chiarito che non può essere “…in alcun modo impedito il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente, per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice…”.
A tal fine, la sentenza distingue, quanto alla decadenza per mancata utilizzazione dei fondi nel biennio, tra il caso fisiologico del regolare accredito in corso di anno scolastico, che quindi permette la fruizione entro l'anno scolastico successivo, e l'ipotesi in cui l'attribuzione tempestiva della Carta non vi sia stata, che è per l'appunto “… quello dei precari, cui la norma interna non riconosceva il diritto…”.
In forza di quanto innanzi chiarito, e tenuto conto della pacifica circostanza che a partire dal settembre 2018 l'odierno appellante, ormai docente di ruolo, pur trovandosi nella condizione di poter rivendicare la fruizione della carta docente per l'anno scolastico in questione, ha inutilmente fatto trascorrere il biennio prima di avanzare la relativa richiesta, la domanda giudiziale dell'emolumento in oggetto va respinta.
In relazione alla piena soccombenza, il regime delle spese di lite è stato correttamente applicato dal Tribunale;
la contumacia del appellato consente di non provvedere in ordine CP_1
alle spese di lite del presente grado di giudizio
P. Q. M.
La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
nulla per le spese del grado;
2) dichiara la ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione
Ancona, 20 dicembre 2024
Il Consigliere est. Il Presidente