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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 31/03/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1405/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso Civile
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Laura Di Girolamo Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice relatore dott.ssa Marina Massi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1405/2023
tra
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
CARE' VITTORIA
RICORRENTE
e
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
DELUCA STEFANO
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
per la ricorrente: “affinché l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, voglia - dichiarare la separazione personale dei coniugi, confermando
l'autorizzazione a vivere separati e nel rispetto reciproco;
- rigettare la domanda riconvenzionale di addebito della separazione e del divorzio nei confronti della sig.ra per tutti motivi già dedotti e specificati in particolare con le note di trattazione Parte_1 scritta dell'udienza del 06.12.2023; - assegnare la casa coniugale, sita in Bivongi (RC), alla via della Repubblica n. 49, alla ricorrente, essendo di proprietà dei genitori della stessa;
- disporre la somma di € 350,00 mensili, a titolo di mantenimento in favore della ricorrente, con rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT, atteso che la ad Parte_1 oggi risulta essere disoccupata e non percettrice di alcun reddito. Il tutto con vittoria di spese e competenze professionali”.
per il resistente: “- dichiarare la separazione-divorzio personale dei coniugi con addebito della stessa alla moglie;
- con vittoria di spese e competenze di causa attesa la infondatezza di alcune domande e la temerarietà”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso ex art. 473 bis 49, depositato in data 20/07/2023, Parte_1
ha adito questo Tribunale rappresentando di aver contratto matrimonio concordatario con in data 11/08/1985, trascritto presso l'Ufficio Controparte_1
di Stato civile del Comune di BIVONGI (RC) (serie A, Parte II, atto n. 4, anno
1985).
Dall'unione della coppia sono nati i figli (1986) e (1989), entrambi Per_1 Per_2
maggiorenni.
La ricorrente ha domandato che il Tribunale pronunciasse la separazione personale dei coniugi, stante la frattura della comunione spirituale e materiale venutasi a creare nel tempo.
Oltre a ciò, ha chiesto l'assegnazione in suo favore della casa coniugale, sita in
Bivongi, alla via della Repubblica n. 49 di proprietà dei genitori della stessa e la previsione a carico dello di un assegno di mantenimento Parte_1 CP_1
pari ad euro 350,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT.
Ha domandato altresì la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
S'è costituto in giudizio , il quale, pur aderendo alla domanda di Controparte_1
separazione, ha contestato tutto quanto dedotto dalla ricorrente e chiesto, in via riconvenzionale, l'addebito della separazione alla moglie.
Con ordinanza del 05/04/2024 il Tribunale ha disposto, in via temporanea, che il resistente versasse a a titolo di contributo al mantenimento di Parte_1 quest'ultima, la somma di euro 225,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
La causa, istruita documentalmente, è stata la stessa rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 17.12.2024.
1. La separazione personale dei coniugi.
La domanda proposta dalla ricorrente, volta alla dichiarazione della separazione giudiziale dei coniugi (alla quale il resistente non si è opposto ma, anzi, ha espressamente aderito) è fondata e dev'essere accolta.
Dalle allegazioni delle parti emerge una frattura della comunione materiale e spirituale della coppia, tale da rendere inattuabile la prosecuzione della convivenza.
Alla pronuncia della separazione dei coniugi segue l'ordine di annotazione della presente sentenza nei Registri dello Stato civile.
2. La domanda di addebito della separazione.
Il resistente ha chiesto che la separazione sia addebitata alla ricorrente, sulla scorta della seguente allegazione:
sin dal 2008, la ricorrente “col mese di novembre ritornava al paese, adducendo motivi
di lavoro – senza entrate economiche -pe farvi rientro [a Grosseto] nel dopo la metà del
mese di febbraio e ripartire per Bivongi nel mese di maggio per far ritorno a Grosseto oltre
la metà del mese di settembre. Marito e figli rientravano non appena terminate le ferie e
cioè fine agosto.
Neanche il tempo di due anni dal trasferimento a Grosseto, già dal 2010 la sig.ra Parte_1
aumentava i periodi di permanenza Bivongi, lasciando al marito ogni incombenza
familiare tra le quali quella di accompagnare la mattina presto la figlia a prendere
l'autobus per Siena ed andarla a riprendere la sera al ritorno.
Naturalmente ciò avveniva con la contrarietà del marito non solo per averla presente come
moglie ma anche per l'aiuto che avrebbe potuto dare alla famiglia nelle faccende di casa
giacché non lavorava e tutto il carico economico era posto sul sig. che, Controparte_1 per fare fronte alle necessità familiari doveva ricorrere a lavori a nero presso privati oltre
il lavoro di dipendente.
Questa situazione si è protratta fino a novembre del 2015 allorché la sig.ra Parte_1
riferisce al marito ed ai figli che l'estate successiva a Bivongi si sarebbe svolta una sfilata
di moda e che Lei avrebbe voluto partecipare, che poteva essere un momento di promozione
della sua bravura e quindi di possibilità di lavoro come sarta e per far ciò sarebbe stata a
Bivongi fino al mese di agosto del 2016. Nonostante l'incomprensione espressa del sig.
circa la necessità di permanere a Bivongi per 10 mesi di fila, l'asseconda e sostiene CP_1
le spese sperando in tempi migliori. Dopo ferragosto del 2016, terminata
abbondantemente la sfilata, rivelatasi del tutto infruttuosa sotto ogni profilo, il sig. , CP_1
alla presenza dei figli, intima alla moglie di rientrare a Grossetto e di stare con lui, con la
famiglia, dichiarandosi disposto a fare rientro a Bivongi, con tutte le problematiche
lavorative, purché il rapporto di coniugio e familiare continuasse. La sig.ra CP_2
ha opposto un netto diniego ad entrambe le soluzioni prospettategli dal marito. Tant'è che
è da quel momento che la sig.ra non è più andata a Grosseto, neanche a trovare Parte_1
i figli”(vds. pagg. 2 e 3 comparsa di costituzione e risposta).
Sulla scorta di quanto precede, il resistente ha dedotto che “risulta evidente che la
sig.ra col suo comportamento ha agito in violazione degli obblighi Parte_1
morali e materiali, di sostegno reciproco e di assistenza familiare. La sig.ra Parte_1
ha gravemente e ripetutamente violato i doveri sanciti dal matrimonio, rendendo
[...]
impossibile la prosecuzione della convivenza cui il marito, pur tollerando ogni cosa,
confidava.”(vds. pag. 4 comparsa di costituzione e risposta).
Ebbene, deve rilevarsi come, ai fini della pronuncia dell'addebito, non può
ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio;
per poter addebitare la separazione all'uno o all'altro coniuge (ovvero ad entrambi) occorre, infatti, la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi e che sussista un nesso di causalità tra tali comportamenti ed il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza.
È dunque onere della parte che chiede l'addebito provare l'esistenza di un nesso di causalità tra la condotta del coniuge ed il fallimento del matrimonio, non essendo sufficiente la generica allegazione di violazioni degli obblighi coniugali.
In proposito si è puntualmente e condivisibimente osservato che “in tema di
separazione personale dei coniugi, l'allontanamento dalla casa familiare, costituendo
violazione del dovere di coabitazione, è motivo di addebito solo ove abbia assunto efficacia
causale nella determinazione della crisi coniugale, non avendo invece rilievo in caso di
preesistente intollerabilità della convivenza, anche per una sola persona della coppia, con
conseguente declino dei reciproci diritti e doveri matrimoniali” (cfr. Corte di
Cassazione, Sez.
1 - Ordinanza n. 11032 del 24/04/2024 cui la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda di addebito, dando rilievo ad una missiva in cui la moglie, prima del suo allontanamento dalla casa coniugale, aveva manifestato la volontà di separarsi).
Nel caso di specie non è stata offerta alcuna prova relativa alla sussistenza di un nesso causale tra il definitivo abbandono della abitazione grossetana da parte della moglie e la determinazione della irreversibilità della crisi coniugale.
Al contrario le stesse allegazioni del resistente, secondo cui già dal 2010 sono venuti a verificarsi molteplici e perduranti allontanamenti della dalla Parte_1
casa coniugale (“lasciando al marito ogni incombenza familiare tra le quali quella di
accompagnare la mattina presto la figlia a prendere l'autobus per Siena ed andarla a
riprendere la sera al ritorno… con la contrarietà del marito”), permettono facilmente di affermare che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi risultava in crisi ben prima del 2016 (tanto che nei capitoli di prova articolari con la comparsa di costituzione e risposta, lo stesso resistente, chiede conferma della circostanza secondo cui “nel mese di agosto del 2016 il sig. ha detto alla sig.ra Controparte_1
che la famiglia [evidentemente da tempo disgregata – n.d.r.] Parte_1
andava ricostituita a Grosseto o a Bivongi). La circostanza trova ulteriore conferma nella “contrarietà del marito” (allegata dallo stesso ) rispetto all'indirizzo assunto dal ménage familiare, , sin dal CP_1
2010, in ragione dei sempre maggiori periodi di permanenza della moglie a
Bivongi.
Su questa scorta non può affermarsi, né ritenersi provato (secondo la regola di funzione della preponderanza dell'evidenza), che l'allontanamento della moglie dalla casa coniugale sia stata la causa (e non la conseguenza) della crisi matrimoniale, manifestatasi - seppure velatamente - già a far data dal 2010, con i continui allontanamenti della ricorrente dal nucleo familiare.
La domanda di addebito deve pertanto essere rigettata.
3. Il contributo al mantenimento della moglie.
La ricorrente ha chiesto il riconoscimento in proprio favore di un assegno di mantenimento dell'importo di € 350,00 mensili, al quale il resistente s'è opposto.
Con ordinanza del 05/04/2024, in via provvisoria, il Tribunale ha disposto che versasse a a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1
mantenimento di quest'ultima, la somma di euro 225,00 oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
Su questi presupposti deve ricordarsi che “la separazione personale, a differenza dello
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza
del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156
c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa
dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di
matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta
alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la
sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e
che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto
dell'assegno di divorzio” (cfr. Corte di Cassazione Sez. 1 - , Sentenza n. 12196 del
16/05/2017). Proprio per l'essenziale diversità dall'assegno divorzile, il riconoscimento di un assegno di mantenimento, in sede di separazione, prescinde dalla rigorosa prova
(invece necessaria in sede di divorzio) dei concreti sacrifici sopportati dal coniuge economicamente più debole e delle realistiche occasioni professionali-reddituali da quest'ultimo perdute per essersi prevalentemente dedicato alle esigenze familiari
Su questa scorta deve osservarsi, in ordine alla condizione reddituale delle parti,
che il resistente, di professione operaio edile:
- nell'anno 2020, ha prodotto un reddito lordo da lavoro dipendente pari ad euro
19.539,00, con relativa imposta netta pari ad euro 2.447,00; ha dunque goduto di un reddito complessivo netto pari ad euro 17.082,00, per una media mensile di euro circa 1.424,00;
- nell'anno 2021, ha prodotto un reddito lordo da lavoro dipendente pari ad euro
14.456,00, con relativa imposta netta pari ad euro 524,00; ha dunque goduto di un reddito complessivo netto pari ad euro 13.932,00, per una media mensile di euro circa 1.161,00;
- nell'anno 2022, ha prodotto un reddito lordo da lavoro dipendente pari ad euro
22.639,00, con relativa imposta netta pari ad euro 2.684,00; ha dunque goduto di un reddito complessivo netto pari ad euro 19.955,00, per una media mensile di euro circa 1.663,00 (cfr. dichiarazione dei redditi allegate alla comparsa).
Al contrario, in relazione alla situazione economica della emerge che Parte_1
la stessa non abbia, negli ultimi anni, percepito redditi, salvo quelli relativi al reddito di cittadinanza, percepito negli anni 2021 e 2022 (autocertificazione depositata in allegato al ricorso introduttivo).
L'allegazione della resistente secondo cui la stessa è disoccupata e non percettrice di alcun reddito non è stata specificamente contestata dalla controparte.
Nessun rilievo sul punto può assumer la “contestazione integralmente, parola per
parola di tutto quanto dedotto” formalizzata del resistente nella comparsa di costituzione e risposta. La trascritta locuzione, infatti, si risolve in una mera formula di stile inidonea a contestare, inequivocabilmente, la specifica circostanza (allegata dalla ricorrente)
dell'assenza di reddito e di lavoro.
A fronte dei redditi delle parti, per come sopra descritti, dell'età anagrafica della resistente (nata nel 1964) e del suo attuale stato di disoccupazione, deve accertarsi, in applicazione dell'art. 156 c.c. il diritto di di Parte_1
ricevere dal coniuge quanto necessario al suo mantenimento.
L'entità di tale somministrazione, tenuto conto delle circostanze emerse nel giudizio e dei redditi dell'obbligato deve essere individuata di € 225,00 mensili,
con rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT.
4. Sulla richiesta assegnazione della casa sita in Bivongi (RC), alla via della
Repubblica n. 49
La domanda della ricorrente, relativa all'assegnazione della casa coniugale,
risulta evidentemente infondata, atteso che il giudice può disporre l'assegnazione di immobili soltanto in presenza di figli, così come prescritto dall'art. 337 sexies
c.c.
5. Le spese del presente giudizio.
Considerati il comune interesse delle parti alla pronuncia di separazione personale e la parziale reciproca soccombenza sulle altre domande, risultano sussistenti i presupposti di cui all'art. 92, comma 2 c.p.c. per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contraddittorio delle parti, così dispone:
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Controparte_1
, con riferimento al matrimonio contratto l'11/08/1985, Parte_1
trascritto presso l'Ufficio di Stato civile del Comune di BIVONGI (Serie A, Parte
II, atto n. 4, anno 1985); - ORDINA all'ufficiale di stato civile del Comune suddetto di annotare questa sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- DISPONE l'obbligo a carico del resistente di versare a a titolo Parte_1
di contributo al mantenimento della stessa, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 225,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT
- RIGETTA la domanda di assegnazione della casa coniugale dispiegata da parte ricorrente
- COMPENSA integralmente le spese di lite del presente giudizio;
- RIMETTE sul ruolo per la pronuncia di divorzio
Così deciso nella camera di consiglio del 20 marzo 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott.ssa Laura Di Girolamo
Tribunale Ordinario di Grosseto
N. R.G. 1405/2023
il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Laura Di Girolamo Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice relatore dott.ssa Marina Massi Giudice ha pronunziato la seguente
ORDINANZA
considerato che con sentenza non definitiva in data odierna è stata pronunciata la separazione tra i coniugi;
rilevato che la causa deve proseguire per la pronuncia di divorzio fissa nuova udienza di comparizione delle parti del 9 luglio 2025, ore 9.50.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 20/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott.ssa Laura Di Girolamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso Civile
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Laura Di Girolamo Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice relatore dott.ssa Marina Massi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1405/2023
tra
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
CARE' VITTORIA
RICORRENTE
e
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
DELUCA STEFANO
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
per la ricorrente: “affinché l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, voglia - dichiarare la separazione personale dei coniugi, confermando
l'autorizzazione a vivere separati e nel rispetto reciproco;
- rigettare la domanda riconvenzionale di addebito della separazione e del divorzio nei confronti della sig.ra per tutti motivi già dedotti e specificati in particolare con le note di trattazione Parte_1 scritta dell'udienza del 06.12.2023; - assegnare la casa coniugale, sita in Bivongi (RC), alla via della Repubblica n. 49, alla ricorrente, essendo di proprietà dei genitori della stessa;
- disporre la somma di € 350,00 mensili, a titolo di mantenimento in favore della ricorrente, con rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT, atteso che la ad Parte_1 oggi risulta essere disoccupata e non percettrice di alcun reddito. Il tutto con vittoria di spese e competenze professionali”.
per il resistente: “- dichiarare la separazione-divorzio personale dei coniugi con addebito della stessa alla moglie;
- con vittoria di spese e competenze di causa attesa la infondatezza di alcune domande e la temerarietà”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso ex art. 473 bis 49, depositato in data 20/07/2023, Parte_1
ha adito questo Tribunale rappresentando di aver contratto matrimonio concordatario con in data 11/08/1985, trascritto presso l'Ufficio Controparte_1
di Stato civile del Comune di BIVONGI (RC) (serie A, Parte II, atto n. 4, anno
1985).
Dall'unione della coppia sono nati i figli (1986) e (1989), entrambi Per_1 Per_2
maggiorenni.
La ricorrente ha domandato che il Tribunale pronunciasse la separazione personale dei coniugi, stante la frattura della comunione spirituale e materiale venutasi a creare nel tempo.
Oltre a ciò, ha chiesto l'assegnazione in suo favore della casa coniugale, sita in
Bivongi, alla via della Repubblica n. 49 di proprietà dei genitori della stessa e la previsione a carico dello di un assegno di mantenimento Parte_1 CP_1
pari ad euro 350,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT.
Ha domandato altresì la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
S'è costituto in giudizio , il quale, pur aderendo alla domanda di Controparte_1
separazione, ha contestato tutto quanto dedotto dalla ricorrente e chiesto, in via riconvenzionale, l'addebito della separazione alla moglie.
Con ordinanza del 05/04/2024 il Tribunale ha disposto, in via temporanea, che il resistente versasse a a titolo di contributo al mantenimento di Parte_1 quest'ultima, la somma di euro 225,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
La causa, istruita documentalmente, è stata la stessa rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 17.12.2024.
1. La separazione personale dei coniugi.
La domanda proposta dalla ricorrente, volta alla dichiarazione della separazione giudiziale dei coniugi (alla quale il resistente non si è opposto ma, anzi, ha espressamente aderito) è fondata e dev'essere accolta.
Dalle allegazioni delle parti emerge una frattura della comunione materiale e spirituale della coppia, tale da rendere inattuabile la prosecuzione della convivenza.
Alla pronuncia della separazione dei coniugi segue l'ordine di annotazione della presente sentenza nei Registri dello Stato civile.
2. La domanda di addebito della separazione.
Il resistente ha chiesto che la separazione sia addebitata alla ricorrente, sulla scorta della seguente allegazione:
sin dal 2008, la ricorrente “col mese di novembre ritornava al paese, adducendo motivi
di lavoro – senza entrate economiche -pe farvi rientro [a Grosseto] nel dopo la metà del
mese di febbraio e ripartire per Bivongi nel mese di maggio per far ritorno a Grosseto oltre
la metà del mese di settembre. Marito e figli rientravano non appena terminate le ferie e
cioè fine agosto.
Neanche il tempo di due anni dal trasferimento a Grosseto, già dal 2010 la sig.ra Parte_1
aumentava i periodi di permanenza Bivongi, lasciando al marito ogni incombenza
familiare tra le quali quella di accompagnare la mattina presto la figlia a prendere
l'autobus per Siena ed andarla a riprendere la sera al ritorno.
Naturalmente ciò avveniva con la contrarietà del marito non solo per averla presente come
moglie ma anche per l'aiuto che avrebbe potuto dare alla famiglia nelle faccende di casa
giacché non lavorava e tutto il carico economico era posto sul sig. che, Controparte_1 per fare fronte alle necessità familiari doveva ricorrere a lavori a nero presso privati oltre
il lavoro di dipendente.
Questa situazione si è protratta fino a novembre del 2015 allorché la sig.ra Parte_1
riferisce al marito ed ai figli che l'estate successiva a Bivongi si sarebbe svolta una sfilata
di moda e che Lei avrebbe voluto partecipare, che poteva essere un momento di promozione
della sua bravura e quindi di possibilità di lavoro come sarta e per far ciò sarebbe stata a
Bivongi fino al mese di agosto del 2016. Nonostante l'incomprensione espressa del sig.
circa la necessità di permanere a Bivongi per 10 mesi di fila, l'asseconda e sostiene CP_1
le spese sperando in tempi migliori. Dopo ferragosto del 2016, terminata
abbondantemente la sfilata, rivelatasi del tutto infruttuosa sotto ogni profilo, il sig. , CP_1
alla presenza dei figli, intima alla moglie di rientrare a Grossetto e di stare con lui, con la
famiglia, dichiarandosi disposto a fare rientro a Bivongi, con tutte le problematiche
lavorative, purché il rapporto di coniugio e familiare continuasse. La sig.ra CP_2
ha opposto un netto diniego ad entrambe le soluzioni prospettategli dal marito. Tant'è che
è da quel momento che la sig.ra non è più andata a Grosseto, neanche a trovare Parte_1
i figli”(vds. pagg. 2 e 3 comparsa di costituzione e risposta).
Sulla scorta di quanto precede, il resistente ha dedotto che “risulta evidente che la
sig.ra col suo comportamento ha agito in violazione degli obblighi Parte_1
morali e materiali, di sostegno reciproco e di assistenza familiare. La sig.ra Parte_1
ha gravemente e ripetutamente violato i doveri sanciti dal matrimonio, rendendo
[...]
impossibile la prosecuzione della convivenza cui il marito, pur tollerando ogni cosa,
confidava.”(vds. pag. 4 comparsa di costituzione e risposta).
Ebbene, deve rilevarsi come, ai fini della pronuncia dell'addebito, non può
ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio;
per poter addebitare la separazione all'uno o all'altro coniuge (ovvero ad entrambi) occorre, infatti, la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi e che sussista un nesso di causalità tra tali comportamenti ed il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza.
È dunque onere della parte che chiede l'addebito provare l'esistenza di un nesso di causalità tra la condotta del coniuge ed il fallimento del matrimonio, non essendo sufficiente la generica allegazione di violazioni degli obblighi coniugali.
In proposito si è puntualmente e condivisibimente osservato che “in tema di
separazione personale dei coniugi, l'allontanamento dalla casa familiare, costituendo
violazione del dovere di coabitazione, è motivo di addebito solo ove abbia assunto efficacia
causale nella determinazione della crisi coniugale, non avendo invece rilievo in caso di
preesistente intollerabilità della convivenza, anche per una sola persona della coppia, con
conseguente declino dei reciproci diritti e doveri matrimoniali” (cfr. Corte di
Cassazione, Sez.
1 - Ordinanza n. 11032 del 24/04/2024 cui la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda di addebito, dando rilievo ad una missiva in cui la moglie, prima del suo allontanamento dalla casa coniugale, aveva manifestato la volontà di separarsi).
Nel caso di specie non è stata offerta alcuna prova relativa alla sussistenza di un nesso causale tra il definitivo abbandono della abitazione grossetana da parte della moglie e la determinazione della irreversibilità della crisi coniugale.
Al contrario le stesse allegazioni del resistente, secondo cui già dal 2010 sono venuti a verificarsi molteplici e perduranti allontanamenti della dalla Parte_1
casa coniugale (“lasciando al marito ogni incombenza familiare tra le quali quella di
accompagnare la mattina presto la figlia a prendere l'autobus per Siena ed andarla a
riprendere la sera al ritorno… con la contrarietà del marito”), permettono facilmente di affermare che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi risultava in crisi ben prima del 2016 (tanto che nei capitoli di prova articolari con la comparsa di costituzione e risposta, lo stesso resistente, chiede conferma della circostanza secondo cui “nel mese di agosto del 2016 il sig. ha detto alla sig.ra Controparte_1
che la famiglia [evidentemente da tempo disgregata – n.d.r.] Parte_1
andava ricostituita a Grosseto o a Bivongi). La circostanza trova ulteriore conferma nella “contrarietà del marito” (allegata dallo stesso ) rispetto all'indirizzo assunto dal ménage familiare, , sin dal CP_1
2010, in ragione dei sempre maggiori periodi di permanenza della moglie a
Bivongi.
Su questa scorta non può affermarsi, né ritenersi provato (secondo la regola di funzione della preponderanza dell'evidenza), che l'allontanamento della moglie dalla casa coniugale sia stata la causa (e non la conseguenza) della crisi matrimoniale, manifestatasi - seppure velatamente - già a far data dal 2010, con i continui allontanamenti della ricorrente dal nucleo familiare.
La domanda di addebito deve pertanto essere rigettata.
3. Il contributo al mantenimento della moglie.
La ricorrente ha chiesto il riconoscimento in proprio favore di un assegno di mantenimento dell'importo di € 350,00 mensili, al quale il resistente s'è opposto.
Con ordinanza del 05/04/2024, in via provvisoria, il Tribunale ha disposto che versasse a a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1
mantenimento di quest'ultima, la somma di euro 225,00 oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
Su questi presupposti deve ricordarsi che “la separazione personale, a differenza dello
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza
del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156
c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa
dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di
matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta
alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la
sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e
che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto
dell'assegno di divorzio” (cfr. Corte di Cassazione Sez. 1 - , Sentenza n. 12196 del
16/05/2017). Proprio per l'essenziale diversità dall'assegno divorzile, il riconoscimento di un assegno di mantenimento, in sede di separazione, prescinde dalla rigorosa prova
(invece necessaria in sede di divorzio) dei concreti sacrifici sopportati dal coniuge economicamente più debole e delle realistiche occasioni professionali-reddituali da quest'ultimo perdute per essersi prevalentemente dedicato alle esigenze familiari
Su questa scorta deve osservarsi, in ordine alla condizione reddituale delle parti,
che il resistente, di professione operaio edile:
- nell'anno 2020, ha prodotto un reddito lordo da lavoro dipendente pari ad euro
19.539,00, con relativa imposta netta pari ad euro 2.447,00; ha dunque goduto di un reddito complessivo netto pari ad euro 17.082,00, per una media mensile di euro circa 1.424,00;
- nell'anno 2021, ha prodotto un reddito lordo da lavoro dipendente pari ad euro
14.456,00, con relativa imposta netta pari ad euro 524,00; ha dunque goduto di un reddito complessivo netto pari ad euro 13.932,00, per una media mensile di euro circa 1.161,00;
- nell'anno 2022, ha prodotto un reddito lordo da lavoro dipendente pari ad euro
22.639,00, con relativa imposta netta pari ad euro 2.684,00; ha dunque goduto di un reddito complessivo netto pari ad euro 19.955,00, per una media mensile di euro circa 1.663,00 (cfr. dichiarazione dei redditi allegate alla comparsa).
Al contrario, in relazione alla situazione economica della emerge che Parte_1
la stessa non abbia, negli ultimi anni, percepito redditi, salvo quelli relativi al reddito di cittadinanza, percepito negli anni 2021 e 2022 (autocertificazione depositata in allegato al ricorso introduttivo).
L'allegazione della resistente secondo cui la stessa è disoccupata e non percettrice di alcun reddito non è stata specificamente contestata dalla controparte.
Nessun rilievo sul punto può assumer la “contestazione integralmente, parola per
parola di tutto quanto dedotto” formalizzata del resistente nella comparsa di costituzione e risposta. La trascritta locuzione, infatti, si risolve in una mera formula di stile inidonea a contestare, inequivocabilmente, la specifica circostanza (allegata dalla ricorrente)
dell'assenza di reddito e di lavoro.
A fronte dei redditi delle parti, per come sopra descritti, dell'età anagrafica della resistente (nata nel 1964) e del suo attuale stato di disoccupazione, deve accertarsi, in applicazione dell'art. 156 c.c. il diritto di di Parte_1
ricevere dal coniuge quanto necessario al suo mantenimento.
L'entità di tale somministrazione, tenuto conto delle circostanze emerse nel giudizio e dei redditi dell'obbligato deve essere individuata di € 225,00 mensili,
con rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT.
4. Sulla richiesta assegnazione della casa sita in Bivongi (RC), alla via della
Repubblica n. 49
La domanda della ricorrente, relativa all'assegnazione della casa coniugale,
risulta evidentemente infondata, atteso che il giudice può disporre l'assegnazione di immobili soltanto in presenza di figli, così come prescritto dall'art. 337 sexies
c.c.
5. Le spese del presente giudizio.
Considerati il comune interesse delle parti alla pronuncia di separazione personale e la parziale reciproca soccombenza sulle altre domande, risultano sussistenti i presupposti di cui all'art. 92, comma 2 c.p.c. per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contraddittorio delle parti, così dispone:
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Controparte_1
, con riferimento al matrimonio contratto l'11/08/1985, Parte_1
trascritto presso l'Ufficio di Stato civile del Comune di BIVONGI (Serie A, Parte
II, atto n. 4, anno 1985); - ORDINA all'ufficiale di stato civile del Comune suddetto di annotare questa sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- DISPONE l'obbligo a carico del resistente di versare a a titolo Parte_1
di contributo al mantenimento della stessa, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 225,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT
- RIGETTA la domanda di assegnazione della casa coniugale dispiegata da parte ricorrente
- COMPENSA integralmente le spese di lite del presente giudizio;
- RIMETTE sul ruolo per la pronuncia di divorzio
Così deciso nella camera di consiglio del 20 marzo 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott.ssa Laura Di Girolamo
Tribunale Ordinario di Grosseto
N. R.G. 1405/2023
il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Laura Di Girolamo Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice relatore dott.ssa Marina Massi Giudice ha pronunziato la seguente
ORDINANZA
considerato che con sentenza non definitiva in data odierna è stata pronunciata la separazione tra i coniugi;
rilevato che la causa deve proseguire per la pronuncia di divorzio fissa nuova udienza di comparizione delle parti del 9 luglio 2025, ore 9.50.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 20/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott.ssa Laura Di Girolamo