Articolo 106 della Legge 23 febbraio 1974, n. 24
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15 marzo 1974
Art. 106.
Alle spese di cui ai capitoli numeri 2411, 2412, 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506 e 4501 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa si applicano, per l'anno finanziario 1974, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilita' generale dello Stato.
Entrata in vigore il 15 marzo 1974