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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 08/05/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 405/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Claudia Tordo Caprioli, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa iscritta agli affari contenziosi civili al numero di ruolo 405 dell'anno 2022, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 15.1.2025, e vertente
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
RANALLI GIOVANNI presso il cui studio, sito in RN, Via Federico Fratini n. 55, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
attrice
E
, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. LC CP_1
MARIA LUISA e dall'avv. ELENA FORZANTI presso il cui studio, sito in RN, Via Barbarasa n. 23
è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
convenuta NONCHE' TRA
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. DANIELE CATTANEO, presso il cui studio in Milano, Viale
Restelli n. 5, è elettivamente domiciliata giusta procura in atti;
terza chiamata
E TRA
in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. SILVIA GUSSETTI e dall'avv. GIOVANNA GHIELMETTI, elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Milano, Via Carducci n. 11, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
terza chiamata
E INFINE NEI CONFRONTI DI
quale curatore ex art. 508 c.c. del dr. rappresentata Controparte_4 Persona_1
e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta autorizzazione del Tribunale di RN del 5.9.2023, dall'avv. LU LC e dall'avv. ELENA FORZANTI, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in RN, Via Barbarasa n. 23, giusta procura in atti;
intervenuta
OGGETTO: responsabilità professionale
CONCLUSIONI: come rassegnate con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. per il 13.11.2024, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato la evocava in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di RN , in qualità di erede del dr. , per sentir CP_1 Persona_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: 1) accertare
e dichiarare, per le causali esposte in narrativa il diritto della ad ottenere dal Parte_1 convenuto il risarcimento dei danni subiti per effetto degli errori dallo stesso convenuto commessi nell'espletamento della sua attività professionale di commercialista di fiducia dell'attore nell'ambito della consulenza ed assistenza in materia di dichiarazioni IVA per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018,
2019 (così come rappresentati in narrativa e documentati); danni quantificati nella somma complessiva di € 371.503,69 derivante dalle sanzioni e interessi dovuti all'Erario in conseguenza dell'errore del Commercialista di fiducia;
2) condannare il convenuto al risarcimento del danno di cui alla domanda che precede e, per l'effetto condannare il convenuto al pagamento della somma di € 371.503,69 derivante dalle sanzioni e interessi pagati all'Erario, oltre interessi dal giorno del dovuto sino al soddisfo;
3) condannare il convenuto al pagamento delle spese legali”. A sostegno di quanto richiesto parte attrice deduceva che: - la società aveva stipulato con il dr.
[...]
de cuius della convenuta, un contratto di prestazione d'opera professionale con il Persona_1 quale egli aveva assunto l'incarico di suo commercialista di fiducia;
- utilizzava il sistema di determinazione del debito IVA strutturato tramite “plafond mobile”; - il dr. aveva commesso Per_1 errori professionali nelle dichiarazioni IVA degli anni 2015-2019 causandole un danno economico per complessivi € 371.503,69 a titolo di interessi e sanzioni;
- in particolare, il dr. Controparte_5 revisore dei conti, aveva rilevato uno squilibrio (“splafonamento”) per gli anni dal 2015 al 2019, dovuto ad errori nella gestione del “plafond mobile” per la determinazione dell'IVA, con una differenza di IVA da versare di € 2.237.836,42; - di conseguenza, aveva dovuto presentare dichiarazioni integrative IVA per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 e, accedendo all'istituto del
“ravvedimento operoso”, pagare sanzioni per € 348.735,47, oltre ad interessi per € 22.768,22; - aveva chiesto al dr. il risarcimento della somma di € 371.503,69 e quest'ultimo, riconosciuto l'errore, Per_1 aveva denunciato il sinistro alla sua assicurazione con lettera del 25.3.2020, ma non aveva poi provveduto al pagamento del dovuto.
Tutto ciò premesso, richiamato il d.lgs. n. 139 del 28.6.2005 in tema di responsabilità dei dottori commercialisti, chiedeva al Tribunale di condannare l'erede del dr. al pagamento della somma Per_1
€ 371.503,69, oltre agli interessi e alle spese legali. Con comparsa depositata il 20.5.2022 si costituiva in giudizio , quale erede del dr. CP_1
chiedendo al Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Eccellentissimo Per_1
Tribunale di RN: - previa autorizzazione, che espressamente si invoca, alla chiamata in causa della
Zurich Insurance Plc, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, Via
B. Crespi n. 23, C.F. , nonché della CI P.IVA_1 Controparte_6
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Milano, Via
[...] della Chiusa n. 2, C.F. , piaccia all'Ecc.Mo Tribunale di RN condannare la Zurich P.IVA_2
Insurance Plc, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore e la CI
[...]
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore al Controparte_7 pagamento diretto, in favore di parte attrice, di quanto risultasse dovuto all'attrice ovvero – in via subordinata – condannare la Zurich Insurance Plc, in persona del suo legale rappresentante pro- tempore, e la CI , in persona del suo Controparte_7 legale rappresentante pro-tempore, a tenere indenne e manlevare la IG , quale CP_1 erede beneficiata, da ogni obbligazione conseguente all'accoglimento eventuale della domanda condannatoria. Con vittoria di spese e compensi di lite e con clausola di attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari.” Sosteneva, anzitutto, il corretto operato del de cuius in relazione al contratto d'opera professionale stipulato con la società attrice. Esponeva, poi, che in data 27.6.2003 costui aveva sottoscritto con la la polizza professionisti n. 356A0680 e che con pec del Parte_2
26.3.2020 aveva denunciato alla compagnia assicurativa il sinistro in questione, non appena ricevuta la richiesta di risarcimento dei danni da parte della Il sinistro aperto veniva registrato Parte_1 al n. 013T.20.50071 e, a seguito di diverse integrazioni documentali, in data 29.9.2020 la compagnia assicurativa aveva negato di esser tenuta all'indennizzo, negando il diritto all'indennizzo nonostante le
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successive contestazioni del dr. Sosteneva che il danno lamentato dalla Per_1 Parte_1 rientrava tra quelli coperti dalla polizza, essendo stato causato da un errore commesso nel calcolo di determinazione del plafond mobile (IVA) e, quindi, nello svolgimento dell'attività professionale, a nulla rilevando la distinta e diversa attività di apposizione del visto di conformità, per cui il dr. Per_1 era abilitato. Ricordava che, quale commercialista, il de cuius era sì autorizzato al rilascio del visto, attestante la corretta applicazione della disciplina tributaria, ma che era tenuto preliminarmente a predisporre la dichiarazione fiscale, sottoscriverla e trasmetterla all'Agenzia delle Entrate. Considerata la tipologia di errore commesso, ossia un errore di calcolo, esso atteneva alla fase di redazione della dichiarazione fiscale e non a quella di apposizione del visto. Esponeva che dal 2015 il dr. aveva Per_1 sottoscritto una seconda polizza n. IFL0002579.031198 con la Controparte_3
, a cui, pur essendo stato segnalato il sinistro, non era seguito alcun riscontro.
[...]
Autorizzata la chiamata in causa delle compagnie assicurative, in data 14.10.2022 si costituiva in giudizio la RI NS P.L.C. (di seguito, per brevità, anche “RI”), chiedendo il rigetto della domanda di manleva avanzata dalla convenuta e, in subordine, la limitazione della condanna in manleva al pagamento della somma prevista come massimale di € 500.000, dedotto lo scoperto del 10%, proporzionalmente con la escludendo una condanna diretta Controparte_3 della compagnia verso la società danneggiata.
Infatti, dopo aver precisato di non accettare il contraddittorio diretto con l'attrice, poiché la polizza assicurativa prevedeva l'indennizzo in favore dell'assicurato, segnalava che l'onere di provare l'operatività e la copertura della garanzia gravava sulla convenuta. Fatta questa premessa, sosteneva che l'errore commesso dal dr. non era coperto dalla polizza assicurativa per responsabilità Per_1 professionale n. 356A0680 poiché il massimale di € 500.000,00 ivi pattuito non era sufficiente per l'abilitazione al rilascio del visto di conformità, che richiedeva, invece, un massimale minimo di € 3.000.000. A tal fine, spiegava che i commercialisti dovevano sottoscrivere una polizza assicurativa specifica per poter apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali, necessario al fine di eseguire diverse operazioni fiscali quali la compensazione dei crediti IVA e l'accesso a bonus fiscali. Aggiungeva che il dr. aveva stipulato una seconda polizza con la per Per_1 Controparte_3 ottenere l'abilitazione necessaria, per cui la richiesta di indennizzo doveva essere rivolta a tale compagnia. Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di RN Ill.mo adito, contrariis rejectis, preso e dato atto che Zurich Insurance P.L.C. non ha e non accetta contraddittorio processuale diretto se non con l'assicurato, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE, ove non si accerti e si dichiari l'assenza di prova di responsabilità del dott. in merito alle circostanze dedotte e Per_1 lamentate da parte attrice, con conseguente rigetto di ogni domanda rivolta alla Sua Erede con conseguente declaratoria che non è dovuta manleva alcuna da parte di Zurich, a favore del dott.
, con conseguente rigetto di ogni domanda di manleva rivolta a Zurich Insurance P.L.C. stessa, Per_1 con vittoria di spese a carico dell'effettivo soccombente, nella ipotesi in cui, invece, fosse ritenuta, accertata e provata una effettiva e concreta responsabilità del dott. , rigettare la domanda di Per_1 manleva assicurativa avanzata in ragione della polizza invocata n. 356A0680, poiché essa non opera, perché essa non è stata emessa a garanzia del rischio derivante e connesso al ruolo peculiare di cui all'iscrizione all'Albo dei soggetti abilitati a rilasciare Visti di Conformità, richiedente un massimale di € 3.000.000,00.=, avendo il dott. stipulato a tale fine una polizza con e, per Per_1 Controparte_3 l'effetto, rigettare la pretesa di manleva in relazione alla polizza invocata di Zurich P.L.C., dichiarando che Zurich P.L.C. non è tenuta a manleva alcuna verso il dott. , rigettando la Per_1 domanda di manleva stessa. Vinte le spese. IN VIA DI SUBORDINE, con riserva di ogni gravame, nella non creduta ipotesi in cui si ritenessero superabili le sopra evidenziate ragioni di non operatività della garanzia assicurativa di Zurich P.L.C., ritenendo dovuta la manleva, dichiarar tenuta Zurich P.L.C. alla manleva, nei limiti del massimale base di € 500.000,00.=, dedotto lo scoperto del 10% con il minimo di € 250,00.= ed un massimo di € 25.000,00.=, in misura proporzionale, ex art. 1910 c.c., con stante la polizza stipulata dal dott. con stesso, per ciò Controparte_3 Per_1 Controparte_3
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che consegua ad una condotta colposa e involontaria dello assicurato, e solo per la accertata quota di responsabilità professionale, propria e personale, esclusiva e diretta, in percentuale, dello assicurato stesso, in relazione a ciò soltanto che si riterrà essere stato provato, al netto di ogni sua corresponsabilità, rilevante ex art. 1227, 1° e 2° comma c.c., come danno patrimoniale effettivo e diretto. Spese, comunque, almeno in parte compensate o proporzionate all'indennizzo. Esclusa ogni condanna diretta della verso il danneggiato ad essa terzo.” Parte_2
Con comparsa di costituzione depositata il 19.10.2022 si costituiva in giudizio la Controparte_3 Con (di seguito, per brevità, anche solo ”), chiedendo al Tribunale di: “In via principale 1. Respingere tutte le domande formulate da nei confronti di nella sua qualità di erede Parte_1 CP_1 del Dott. , in quanto infondate in fatto ed in diritto e poiché comunque non Persona_1 provate. In via subordinata e preliminare/pregiudiziale 2. In caso di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate da nei confronti di nella sua qualità di erede del Parte_1 CP_1 Dott. , rigettare la domanda di manleva formulata dall'Avv. nei Persona_1 CP_1 confronti di , in quanto prescritta ex Art. 2952 Controparte_3
Codice Civile. In via subordinata e nel merito 3. In caso di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate da nei confronti di nella sua qualità di erede del Dott. Parte_1 CP_1
, rigettare la richiesta di manleva formulata dall'Avv. nei Persona_1 CP_1 confronti di , per l'inoperatività della garanzia Controparte_3 assicurativa di cui alla Polizza n. IFL0002579.031198 per tutti i motivi dedotti. In via di estremo subordine 4. In caso di rigetto, anche parziale, delle domande formulate ai Capi che precedono, limitare l'indennizzo che fosse eventualmente dichiarato come dovuto da
[...]
, a favore di nella sua qualità di erede del Dott. Controparte_3 CP_1
, alle somme il cui ammontare verrà accertato in corso di istruttoria e risulti Persona_1 ascrivibile a negligente condotta professionale del Dott. , limitando in ogni Persona_1 caso siffatto importo al massimale e al netto della franchigia convenuti in Polizza. Con vittoria di spese e compensi del giudizio.” A tal fine esponeva che: - la polizza assicurativa n. IFL0002579.031198 sottoscritta con CP_3 copriva solo l'attività di "Assistenza Fiscale e Compensazione Crediti (Visto Leggero)", ma non
[...]
l'errore nel calcolo dell'IVA; - non aveva mai ricevuto una denuncia di sinistro dal dr. o dal suo Per_1 broker, come invece richiesto dalle condizioni di polizza;
- la richiesta di risarcimento della
[...] era stata formulata il 18.3.2020, ma la domanda di manleva era stata presentata solo il Parte_1
14.6.2022, oltre il termine di prescrizione biennale;
- l'assicurato era a conoscenza dell'errore prima dell'inizio del periodo di assicurazione e aveva già denunciato il sinistro alla RI NS PL;
- la polizza copriva solo l'eccedenza rispetto alla copertura prestata dalla RI, che prevedeva un massimale di € 500.000, sufficiente per coprire la domanda attorea di € 371.503,69; - le spese legali sostenute da non erano coperte dalla polizza AIG poiché il legale non CP_1 era stato designato dalla compagnia.
Nelle more del giudizio, in data 18.4.2023, chiedeva al Tribunale di RN la CP_1 nomina ex art. 508 c.c. di un curatore che provvedesse alla liquidazione del patrimonio del de cuius. Il
Tribunale, preso atto del rilascio dei beni ai creditori per atto a rogito Notaio del Persona_2
28.2.2023 (rep. 8644 – racc. 6712) con decreto del 30.5.2023 nominava curatore l'avv. CP_4
Con decreto del 5.9.2023, il Tribunale di RN autorizzava il curatore ex art. 508 c.c. a
[...] proseguire il presente giudizio incardinato nei confronti dell'erede beneficiata. Con comparsa depositata il 13.9.2023 si costituiva in giudizio l'avv. in qualità Controparte_4 di curatore ex art. 508 c.c. del dr. riportandosi alle difese, richieste e Persona_1 conclusioni rassegnate dall'erede beneficiata . CP_1
La causa veniva istruita documentalmente, nonché a mezzo prove testimoniali (testi e Controparte_5
escussi rispettivamente alle udienze del 18.4.2024 e 16.5.2024). Testimone_1
La causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 15.1.2025.
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2.1. In base all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. S.U. n. 13533 del 30.10.2001), il creditore che agisca per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale (o legale) del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: in tal caso sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento.
Va, allora, osservato che non è qui in contestazione né il contratto d'opera professionale stipulato tra la il dr. incaricato della redazione delle dichiarazioni IVA Parte_1 Per_1 Persona_1 della società per gli anni dal 2015 al 2019, né la qualità di erede beneficiata della convenuta CP_1
. Ad ogni modo, la prova del rapporto professionale è stata fornita per mezzo delle
[...] dichiarazioni testimoniali del dr. (cfr. verb. ud. 18.4.2024). Controparte_5
Mette conto ora ricordare che la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente (cfr. Cass. n. 13873 del
6.7.2020). L'inadempimento lamentato dall'attrice, foriero di un consequenziale e considerevole danno patrimoniale, consisteva nell'erronea indicazione nelle dichiarazioni IVA 2015, 2016, 2017, 2018 e
2019 del plafond mobile, determinante il debito IVA per tali anni. La prova dell'inadempimento e del conseguente danno subito dall'attrice risulta inequivocabilmente sia dalle fatturazioni integrative del 31.7.2019 e del 31.8.2019 (all. 1 e 2 citazione), sia dalla deposizione del revisore dei conti dr. all'udienza del 18.4.2014, sia dalle Controparte_5 dichiarazioni IVA integrative (all.
3-6 citazione) e da ultimo dagli F24 con cui è stato versato all'Erario quanto dovuto, anche a titolo di interessi e sanzioni (all. 7 citazione), quantificati in complessivi € 371.503,69. Del resto, lo stesso dr. aveva confermato l'errore Persona_1 professionale commesso “quale commercialista incaricato della consulenza tributaria e aziendale”, nonché quale “esecutore della formalizzazione delle dichiarazioni annuali IVA, con l'apposizione del visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997, e trasmesse in qualità di intermediario incaricato della presentazione telematica” (all. 10 citazione). Parte Perciò, la domanda di condanna per risarcimento del danno promossa dalla nei Parte_1 confronti di , in qualità di erede beneficiata del dr. è CP_1 Persona_1 meritevole di accoglimento.
2.2. Va allora esaminata la domanda di manleva spiegata dalla convenuta nei confronti delle due compagnie assicurative, RI NS PL (polizza n. 356A0680) e n. Controparte_3
IFL0002579.031198), obbligate a manlevare l'assicurato dai danni causati a titolo di responsabilità civile professionale come commercialista e documentate in atti dalla convenuta (all. 1 Per_1 memoria ex art. 183, co. 6, n. 3, c.p.c. della convenuta).
Anzitutto, sulla base dell'istruttoria svolta va affermata l'operatività e copertura temporale di entrambe le polizze assicurative per il sinistro in questione. Piuttosto, è in discussione l'oggetto delle due polizze e la sussumibilità della specifica responsabilità civile qui accertata nei due contratti assicurativi.
Ebbene, l'oggetto dell'assicurazione stipulata con viene indicato sinteticamente Controparte_3 come “assistenza fiscale e compensazione crediti (visto leggero)” (all. 1 memoria ex art. 183, co. 6, n. 3, c.p.c. della convenuta). All'art. 20 delle condizioni particolari viene poi precisato che è garantita la responsabilità civile professionale correlata alle attività svolte come “dottore commercialista ed esperto contabile […] nei modi e nei termini previsti dal Dlgs 28.06.2005 n. 139 e successive modifiche legislative e/o regolamentari”, limitate, però, all'apposizione dei visti di conformità (visto leggero) per l'assistenza fiscale, per la compensazione dei crediti IVA, IRPEF, IRES e IRAP e dei rimborsi ex art. 13 d.lgs. n. 175/2014 (all. 1 memoria ex art. 183, co. 6, n. 3, c.p.c. della convenuta). A parere del Tribunale, il danno subito dalla società attrice non deriva da un inadempimento commesso dal dr. nell'apposizione del “visto di conformità” quale intermediario in sede di Per_1
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trasmissione della dichiarazione IVA, il cui rischio di arrecare un pregiudizio era coperto dalla polizza assicurativa con Piuttosto, dall'istruttoria svolta è emerso che l'errore Controparte_3 professionale è consistito nell'erronea quantificazione del plafond mobile rilevante ai fini della quantificazione del debito IVA: viene in rilievo il rischio di arrecare un danno professionale nell'espletamento di un'attività di calcolo strumentale alla compilazione della dichiarazione fiscale, garantito dalla RI NS PL e non dalla Controparte_3
Infatti, la polizza con RI assicurava in termini onnicomprensivi tutti i danni patrimoniali cagionati colposamente a terzi, compresi i clienti, in conseguenza della violazione dei doveri professionali nei modi e termini previsti dal D.P.R. 1068 del 27.10.1953 e n. 567 del 10/09/1974, nonché dai D.P.R. n. 1067 del 27/10/1953 e n. 936 del 22/10/1973, purché al momento del fatto l'assicurato fosse abilitato e iscritto al relativo albo professionale e non sospeso dall'esercizio della professione (all.
3-4 comparsa RI). Del resto, ivi si legge che la copertura assicurativa “vale anche per […] le sanzioni di natura fiscale […] inflitte ai clienti dell' per errori imputabili Parte_3 all'Assicurato stesso” (all.
3-4 comparsa RI). Il rapporto di consequenzialità tra il danno e l'inadempimento accertato assume rilievo ai fini della domanda risarcitoria tra la società danneggiata e , ma non ai fini dell'individuazione CP_1 del rischio coperto dalle due polizze assicurative, che risulta oggetto del contratto stipulato con la
RI e non escluso da alcuna clausola limitativa che, invece, avrebbe dovuto esser chiaramente prevista e pattuita.
Diversamente da quanto sostiene RI, ai fini dell'individuazione della compagnia assicurativa tenuta alla manleva rileva solo l'oggetto del contratto e, quindi, il rischio assicurato, per come sopra riassunto.
Del resto, accedendo alla tesi della RI, per cui ogni errore commesso nelle dichiarazioni fiscali su cui poi il dr. appone il visto di conformità esulerebbe dalla copertura assicurativa – in virtù Per_1 di una clausola limitativa che, si ribadisce, non risulta pattuita tra i contraenti - si finirebbe per svuotare l'oggetto del contratto assicurativo stipulato con tale compagnia. 2.3. Chiarito ciò, va osservato che la polizza n. 356A0680 prevedeva una copertura massima di €
500.000,00, da cui dedurre uno scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo di € 250,00 ed il massimo di € 25.000,00. E allora, nel caso di specie, va osservato che l'importo del sinistro ammonta ad € 371.503,69, da cui va dedotto l'importo che residua a carico dell'assicurato per € 25.000,00, essendo la somma di € 37.150.36 (pari al 10% del sinistro) superiore alla franchigia massima prevista.
2.4. In conclusione, alla luce delle conclusioni rassegnate la convenuta va CP_1 condannata al pagamento della somma di € 371.503,69, oltre interessi legali dall'introduzione della domanda giudiziale (21.2.2022) al saldo, in favore della e, al contempo, la Parte_1
RI NS PL va condannata ad indennizzare la convenuta, in manleva, per l'importo di € 346.503,69.
3. Le spese di lite seguono la regola della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (aggiornato al D.M. n. 147/2022), tenuto conto del valore della controversia (compreso tra € 260.001,00 ed € 520.000,00), in base ai parametri minimi per tutte le fasi processuali in ragione della concreta complessità delle questioni giuridiche sottese. E' opportuno ricordare che in materia di assicurazione della responsabilità civile vanno tenuti distinti: a) il diritto al rimborso delle spese di lite sostenute per la chiamata in causa, che scaturisce dalla sentenza e ha per presupposto la soccombenza (reale o virtuale) dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato; b) il diritto alla refusione delle spese di resistenza ex art. 1917, co. 3, c.c., che deriva dal contratto di assicurazione e prescinde da una pronuncia di condanna dell'assicurato nei confronti del terzo;
c) il diritto alla rifusione delle spese di soccombenza ex art. 1917, co. 1, c.c. (quelle che
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l'assicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso), che trova fondamento nel contratto di assicurazione ed incontra il limite del massimale.
Dalla polizza assicurativa stipulata con la RI emerge che erano estranee alla garanzia le spese legali dell'assicurato, per cui la RI non può esser condannata al pagamento delle spese di lite sostenute dall'assicurato nei confronti del danneggiato (all. 4 comparsa RI). Tuttavia, poiché
risulta vittoriosa nella domanda di garanzia nei confronti della RI CP_1
NS PL, quest'ultima va condannata a rimborsare le spese di lite da costei sostenute per la chiamata in causa di tale compagnia.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- condanna , quale erede del dr. al versamento in CP_1 Persona_1 favore della ella somma di € 371.503,69, oltre interessi legali dal 21.2.2022 al Parte_1 saldo;
- condanna la RI NS PL a corrispondere a , a titolo di CP_1 indennizzo, la somma di € 346.503,69;
- condanna a rimborsare in favore della le spese processuali, CP_1 Parte_1 che liquida in € 11.229,00 per onorario, € 1.251,65 per spese (c.u., marca da bollo e spese di notifica), oltre spese generali al 15%, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge;
- condanna a rimborsare in favore della e spese processuali, CP_1 Controparte_3 che liquida in € 11.229,00 per onorari, oltre spese generali al 15%, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge;
- condanna la RI NS PL a rimborsare in favore di le spese CP_1 processuali, che liquida in € 11.229,00 per onorari, € 1.264,88 per spese (c.u., marca da bollo e spese di notifica), oltre spese generali al 15%, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge, da corrispondere in favore dei difensori antistatari avv. Marialuisa Alcini e avv. Elena Forzanti.
RN, 08/05/2025 Il Giudice
dott.ssa Claudia Tordo Caprioli
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