Articolo 22 della Legge 1 gennaio 1886, n. 3620
Articolo 21Articolo 23
Versione
15 gennaio 1886
>
Versione
19 gennaio 1957
Art. 22.

Saranno dichiarati civilmente responsabili delle multe inflitte per reati puniti dalla presente legge ed altresi' dei danni che ne sono derivati, gli armatori delle navi, su cui i reati furono commessi, anche se la nave loro non appartenga.

Gli altri casi di responsabilita' civile saranno regolati dalle norme stabilite nel Codice civile .

Pero' per l'indennita' di cui nella prima parte dell'art. 7 della Convenzione internazionale del 14 marzo 1884, occorrera' uniformarsi alla disposizione contenuta nel capoverso dello stesso articolo.

((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 19 dicembre 1956, n. 1447 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge sostituiscono le norme contenute negli articoli da 3 a 22 della legge 1 gennaio 1886, n. 3620 ".
Entrata in vigore il 19 gennaio 1957