Art. 688. Valutazione delle prove scritta e orale e formazione della graduatoria di merito 1. La commissione di cui all'articolo 687, assegna alla prova scritta giudicata sufficiente un punto di merito da diciotto a trenta trentesimi. 2. Il concorrente che ha riportato la sufficienza nella prova scritta e che e' stato giudicato idoneo alla visita medica e agli accertamenti attitudinali nonche' alla prova di efficienza fisica e' ammesso a sostenere la prova orale. 3. La commissione assegna a ciascun concorrente per la prova orale un punto di merito espresso in trentesimi. E' idoneo il concorrente che riporta un punto di merito di almeno diciotto trentesimi. 4. La media aritmetica dei punti riportati nella prova scritta e nella prova orale costituisce il punto da attribuire a ciascun concorrente ai fini della formazione della graduatoria di merito, maggiorato dagli incrementi per gli eventuali titoli stabiliti nel bando di concorso. 5. A parita' di merito e' data la precedenza agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, di medaglia d'oro al valore dell'Arma dei carabinieri, al valore dell'Esercito, al valor di Marina, al valor Aeronautico o al valor civile, nonche' ai figli di vittime del dovere. 6. I concorrenti utilmente compresi nella graduatoria di merito sono ammessi al corso allievi marescialli presso la scuola marescialli dell'Arma dei carabinieri nell'ordine della graduatoria stessa fino alla concorrenza dei posti messi a concorso. 7. I termini di validita' della graduatoria dei candidati risultati idonei ma non vincitori del concorso per l'ammissione al corso biennale di cui all'articolo 684 possono essere prorogati con motivata determinazione ministeriale, in caso di successivi e analoghi concorsi banditi entro diciotto mesi dall'approvazione della stessa.
Versione
9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
Commentario • 1
- 1. Profili processuali del diritto alla protezione dei dati personali nel regime del Reg. UE 2016/679 (GDPR) e del riformato D.Lgs. n. 196/2003Accesso limitatoPasquale Mazza · https://www.altalex.com/ · 19 agosto 2021
Giurisprudenza • 37
- 1. TAR Roma, sez. 1B, sentenza 09/03/2022, n. 2697Provvedimento: […] I) il decreto della Direzione generale per il personale militare del 25 maggio 2020, che ha modificato il punto 2 dell'Allegato D del bando di concorso, sarebbe illegittimo nella parte in cui limita soltanto ai primi millecinquanta i candidati ammessi alle prove successive; ciò in quanto l'articolo 688 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 prevede che la prova scritta sia superata con il punteggio di 18/30 – conseguito dalla ricorrente – mentre la limitazione del numero degli ammessi alle prove successive non sarebbe giustificata da nessuna delle disposizioni normative richiamate dal medesimo provvedimento di modifica del bando; […]Leggi di più...
- limiti del sindacato giurisdizionale·
- giudizio di non idoneità·
- sospensione delle prove concorsuali·
- prova scritta di conoscenza della lingua italiana·
- concorso pubblico·
- modifica del bando di concorso·
- discrezionalità tecnica·
- graduatoria di merito·
- valutazione attitudinale·
- art. 688 cod. ord. mil.
- 2. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 17/01/2023, n. 604Provvedimento: […] - le disposizioni dell'art. 4, comma 4, del della L. n. 125/2013 sarebbero derogatorie rispetto quelle di cui all'art. 688, comma 7, del codice dell'ordinamento militare, in quanto norme “speciali” ed “eccezionali”;Leggi di più...
- compensazione delle spese·
- vincoli assunzionali delle amministrazioni militari·
- normativa sul reclutamento del personale militare·
- assorbimento Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri·
- concorso pubblico·
- graduatoria concorsuale·
- art. 688, comma 7, d.lgs. 66/2010·
- principi di buona amministrazione·
- art. 35, comma 5 ter, d.lgs. 165/2001·
- rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea·
- art. 97 Cost.·
- art. 4, comma 3, d.l. 101/2013·
- legittimità costituzionale delle norme·
- riorganizzazione amministrativa·
- scorrimento graduatoria
- 3. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 13/09/2022, n. 7936Provvedimento: […] buon andamento e imparzialità della azione amministrativa, sostenendo la validità della graduatoria approvata con decreto del 24 luglio 2014, essendo stata espressamente prorogata da varie disposizioni di legge, con conseguente irrilevanza della disposizione dell'art. 688 comma 7 del codice dell'ordinamento militare, che prevedeva la limitazione a 18 mesi del termine di efficacia delle graduatorie per i concorsi per ispettore dell'Arma dei Carabinieri; in caso di diversa interpretazione proponeva una questione di legittimità costituzionale del citato art. 688 comma 7 per contrasto con gli artt. 3, 51, […]Leggi di più...
- art. 688 c.o.m.·
- disposizioni transitorie·
- concorso pubblico·
- validità delle graduatorie concorsuali·
- specificità del reclutamento nell'Arma dei Carabinieri·
- rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea·
- successioni tra amministrazioni pubbliche·
- motivazione degli atti amministrativi·
- reclutamento nel settore pubblico·
- scorrimento graduatorie concorsuali·
- graduatorie concorsuali nel settore militare·
- principio di uguaglianza e buon andamento·
- legittimità costituzionale·
- diritto di accesso ai pubblici impieghi
- 4. TAR Roma, sez. 1S, sentenza 26/09/2024, n. 16688Provvedimento: Pubblicato il 26/09/2024 N. 16688/2024 REG.PROV.COLL. N. 08904/2020 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8904 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Dulvi Corcione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero della difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; …Leggi di più...
- valutazione del personale militare·
- principio di obiettività·
- art. 688-699 Testo Unico ordinamento militare·
- giudizio eccellente·
- ricorso gerarchico·
- termini ordinatori redazione documenti·
- giudizio superiore alla media·
- principio di soggettività·
- eccesso di potere·
- mancata compilazione voce scheda·
- art. 1025-1029 codice ordinamento militare·
- contraddittorietà valutazione
- 5. TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 17/01/2025, n. 82Provvedimento: Pubblicato il 17/01/2025 N. 00082/2025 REG.PROV.COLL. N. 01184/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1184 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Selene Josephine Gaia Maiella, Pasquale Carbutti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34; per …Leggi di più...
- art. 1025 d.lgs. 66/2010·
- onere motivazionale·
- art. 688 d.lgs. 66/2010·
- ricorso gerarchico·
- giurisdizione amministrativa·
- discrezionalità amministrativa·
- valutazione personale·
- eccesso di potere·
- sindacato amministrativo·
- carenza di motivazione