Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 03/03/2026, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00501/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01357/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1357 del 2025, proposto dalla sig.ra LO ES, rappresentata e difesa dall’avv.to Damiano Ferraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
al giudicato discendente dalla sentenza del Tribunale Ordinario di Padova, sez. lavoro, n. 695/2024 pubblicata il 17.10.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 del cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 il dott. AN IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Tribunale di Padova, sezione lavoro, con la sentenza n. 695/2024, pubblicata il 17 ottobre 2024, ha:
-accertato il diritto della sig.ra LO ES al beneficio di cui all’art. 1, comma 121°, della L. n. 107/2015, per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024;
-condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a costituire, in favore della ricorrente sig.ra LO ES, ai sensi degli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016, una carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all’art. 1, co. 121°, della L. n. 107/2015, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 1.000,00;
-condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € 450,00 per compenso, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A., con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
2. La predetta sentenza:
-non è stata oggetto di impugnazioni;
-è stata notificata in forma esecutiva il 21.11.2024 presso gli indirizzi di posta elettronica certificata del Ministero dell’Istruzione e del Merito e dell’Avvocatura di Stato (uffgabinetto@postacert.istruzione.it; ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it).
3. La sig.ra LO ES ha quindi proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio di ottemperanza chiedendo a questo T.A.R. di:
-dichiarare l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di conformarsi al giudicato di cui alla sentenza n. 695/2024 resa dal Tribunale di Padova;
-ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito di attivare in favore della ricorrente la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1 comma 121° della L. 107/2015, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per un importo complessivo di € 1.000,00;
-nominare sin d’ora, per il caso di mancata esecuzione della predetta sentenza, un Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva;
-con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi.
4. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
5. All’esito della camera di consiglio del 26 febbraio 2026 il Tribunale ha assunto la causa in decisione.
6. Il ricorso è ammissibile quanto ai presupposti dell’intrapresa azione di ottemperanza, avuto riguardo:
-all’accertamento del passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda, attestato dalla certificazione a tale scopo rilasciata dal competente ufficio del Tribunale di Padova il 4 giugno 2025;
-all’avvenuta notifica, presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 21.11.2024, della sentenza ottemperanda, e al decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. 31 dicembre 1996 n. 669, convertito nella L. 28 febbraio 1997 n. 30.
7. Nessun dubbio, poi, sussiste sull’appartenenza del provvedimento ottemperando, una sentenza del Giudice ordinario passata in giudicato, nel novero dei titoli le cui statuizioni rimaste ineseguite possano trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1°, lett. c), del cod. proc. amm.. Infatti quest’ultima azione è prevista proprio “al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato” .
8. Il ricorso è altresì fondato, atteso che l’Amministrazione intimata non ha ad oggi fornito elementi tesi a dimostrare l’adempimento di quanto impostole dal giudicato.
Va, dunque, ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare attuazione alla sentenza in epigrafe e in particolare di provvedere a costituire in favore della sig.ra LO ES, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016, la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado istituita dall’art. 1, comma 121°, della L. 13 luglio 2015 n. 107, con accredito/assegnazione sulla detta carta della somma pari a complessivi € 1.000,00 (mille/00).
L’adempimento dovrà avere luogo nel termine ultimativo di 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione della presente sentenza.
9. In conformità alle richieste della ricorrente occorre, inoltre, nominare sin da ora, per il caso di inottemperanza ministeriale perdurante oltre il termine appena assegnato, un commissario ad acta, che viene individuato ratione muneris nella persona del Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) presso il Ministero della Istruzione e del Merito (MIM), con facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi ad altro dirigente dello stesso Ufficio: questi dovrà attivarsi, dietro apposita istanza di parte ricorrente, in caso di vana scadenza del termine sopra indicato, e a sua volta provvedere direttamente nell’ulteriore termine di 60 giorni.
10. Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo direttamente nei confronti della parte, non avendo il difensore dichiarato di essere antistatario e di averle anticipate per la ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione, e per l’effetto:
1) ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, di dare attuazione alla sentenza del Tribunale di Padova, sezione lavoro, n. 695/2024, pubblicata il 17 ottobre 2024, provvedendo a costituire in favore della sig.ra LO ES, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28 novembre 2016, la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado istituita dall’art. 1, comma 121°, della L. 13 luglio 2015 n. 107, con accredito/assegnazione sulla detta carta della somma pari a complessivi Euro 1.000,00 (mille/00);
2) nomina quale Commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) presso il Ministero della Istruzione e del Merito (MIM), o il dirigente dallo stesso delegato, per l’espletamento della funzione di cui in motivazione ove il Ministero, alla scadenza del termine qui prescritto per l’adempimento, non abbia provveduto all’adempimento;
3) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese della presente lite, che liquida in € 800,00, oltre a i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali nella misura di legge, in favore della ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Ida AI, Presidente
AN IN, Primo Referendario, Estensore
Andrea ND, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN IN | Ida AI |
IL SEGRETARIO