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Sentenza 2 settembre 2022
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CS
Rigetto
Sentenza 27 marzo 2026
Rigetto
Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 27/03/2026, n. 2579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2579 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02488/2023 REG.RIC.
Pubblicato il 27/03/2026
N. 02579 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02488/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 2488 del 2023, proposto da
SC ID, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Poli, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Ente Parco Regionale Castelli Romani, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda)
n. 11377/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; N. 02488/2023 REG.RIC.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2025 il consigliere Angela
NO e udito per la parte appellante l'avvocato Antonio Poli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L'odierna appellante impugnava dinanzi al Tar Lazio- sede di Roma l'ordinanza n.
2 del 2 ottobre 2001, notificata il successivo giorno 3, con la quale l'Ente Parco
Regionale dei Castelli Romani le ingiungeva la demolizione, con il ripristino immediato dei luoghi interessati dalla costruzione, del manufatto in legno con tetto a due falde su base cementizia, che era stato realizzato “senza le autorizzazioni e il relativo nulla-osta preventivo dell'Ente Parco, previsto dall'art. 28 della L.R.
n°29/97” in località “Consorzio dei Pratoni” (Pratoni del Vivaro) nel Comune di
Velletri, sul terreno distinto in Catasto al Foglio n. 33, part. 160, di proprietà della stessa e ricadente nel comprensorio del Parco.
La ricorrente contestava la legittimità del provvedimento impugnato sotto due profili: per un verso sosteneva la precarietà del manufatto, sicché non sarebbe stato necessario alcun titolo abilitativo e neanche il previo nulla osta dell'Ente Parco; per altro verso assumeva che l'ingiunzione demolitoria, adottata ai sensi dell'art. 28 della citata legge regionale e dell'art. 29, comma 1, della legge 394/1991, non sarebbe stata sufficientemente motivata, limitandosi essa ad affermare l'abusività dell'opera, senza neanche una chiara e ben definita individuazione dell'opera da demolire.
Si costituiva per resistere al ricorso l'Ente Parco Regionale dei Castelli Romani.
2. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tar adito respingeva il ricorso, dichiarando infondate le censure dedotte, e condannava la ricorrente alle spese di giudizio. N. 02488/2023 REG.RIC.
3. Con il gravame proposto l'appellante deduce l'erroneità della decisione di primo grado, chiedendone la riforma.
4. L'Ente intimato non si è costituito in giudizio.
5. All'udienza pubblica del 21 ottobre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
6. L'appello è infondato.
7. È contestato il capo della sentenza del Tar che ha respinto il primo motivo di ricorso con il quale si censurava l'ordinanza di demolizione impugnata per “violazione e falsa applicazione dell'art. 29 comma 1 legge 394/91, dell'art. 28 comma 3 legge regionale
n. 29/97, dell'art. 27 della legge 47/85; mancata applicazione dell'art. 7 del d.l.
23.1.82 convertito in legge 25.3.82 n. 94”.
In particolare, l'appellante deduce che la modesta opera realizzata può essere assimilata per caratteristiche a una tettoia precaria che “solo raramente è adibita a rimessa provvisoria di un cavallo” ed è priva di tracce di opere in muratura, essendo i pali in legno semplicemente appoggiati sul terreno e assicurati con la sola terra.
L'attuale stato del manufatto farebbe, quindi, ritenere che esso abbia tutte le caratteristiche della provvisorietà e della precarietà, sia sul piano strutturale che funzionale, essendo facilmente amovibile e destinato a un uso limitato nel tempo.
A sostegno della propria tesi, l'appellante richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il requisito della precarietà è determinato dalla destinazione temporanea dell'opera edilizia e sostiene che l'opera contestata, per quanto precede, debba ritenersi sottratta alla necessità di munirsi del preventivo titolo abilitativo edilizio e dell'autorizzazione da parte dell'Ente Parco.
8. Le doglianze non sono fondate, mentre sono corrette e vanno confermate le statuizioni della sentenza impugnata. N. 02488/2023 REG.RIC.
9. In linea generale, va rilevato che la natura precaria di un manufatto, suscettibile di escludere la necessità del rilascio di un titolo edilizio, deve essere valutata avendo riguardo all'uso cui lo stesso è destinato. Se le opere sono dirette al soddisfacimento di esigenze stabili e permanenti, deve escludersene la natura precaria, a prescindere dai materiali utilizzati e dalla tecnica costruttiva applicata; la precarietà non va, peraltro, confusa con la stagionalità, vale a dire con l'utilizzo annualmente ricorrente della struttura, poiché un utilizzo siffatto non esclude la destinazione del manufatto al soddisfacimento di esigenze non eccezionali e contingenti, ma permanenti nel tempo.
9.1. La precarietà dell'opera, che esonera dall'obbligo di munirsi del permesso di costruire, postula, infatti, un uso specifico ma temporalmente limitato del bene (che prescinde dalla destinazione soggettivamente data al manufatto).
L'art. 3 comma 1 lettera e) del d.P.R. n. 380/01 qualifica come “nuova costruzione”, come tale assentibile necessariamente con permesso di costruire secondo quanto previsto dall'art. 10 comma 1 lettera a) del medesimo d.P.R., i manufatti ivi indicati
(manufatti leggeri, anche prefabbricati, e strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni) “ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee”.
Dunque, alla luce del dato normativo, allo scopo di valutare il carattere precario di un'opera edilizia deve seguirsi il criterio funzionale, in virtù del quale è precario il manufatto che è destinato a soddisfare esigenze meramente temporanee (Cons. Stato, sez. V, marzo 2013 n. 1776). Altrimenti, l'opera non può dirsi precaria, non essendo sufficiente a tal fine che si tratti di un manufatto smontabile o non infisso stabilmente al suolo (Cons. Stato, sez. VII, 12 dicembre 2022, n. 10847; cfr. anche Cons. Stato, sez. II, 3 novembre 2020 n. 6768). Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza l'irrilevanza edilizia di tali opere deve essere valutata con esclusivo riguardo alla temporaneità dell'esigenza che esse sono destinate a soddisfare e non anche all'amovibilità delle stesse (Cons. Stato, sez. IV, 28 gennaio 2019, n. 667). N. 02488/2023 REG.RIC.
9.2. Ne consegue l'obbligo di valutare l'opera alla luce della sua obiettiva ed intrinseca destinazione naturale: rientrano, pertanto, nella nozione giuridica di costruzione, per la quale occorre la concessione edilizia, tutti quei manufatti che comportano la trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, con perdurante modifica dello stato dei luoghi, in quanto preordinati a soddisfare esigenze non precarie sotto il profilo funzionale, a prescindere dal materiale impiegato.
9.3. In conclusione, per dirsi precaria l'opera, oltre a presentare caratteristiche strutturali che ne consentono la facile amovibilità, deve essere strumentale a soddisfare un'esigenza oggettivamente temporanea.
9.4. Nel caso di specie, come rilevato dal giudice di primo grado, le opere oggetto dell'ordine di demolizione non hanno carattere precario.
9.5. Il manufatto, accertato a seguito del sopralluogo effettuato in data 23 agosto 2001 dagli agenti del Servizio di Vigilanza dei Guardiaparco, consiste in una struttura in legno composta da venti pali, dell'altezza di circa mt. 4. ciascuno, sormontati da un tetto, anch'esso in materiale ligneo ricoperto da guaina impermeabile. I pali andavano a perimetrare un'area di base di circa mq. 50 (vedi relazione dei Guardiaparco, doc. 5 res.). Nell' ordinanza di demolizione (ma non nel verbale di sopralluogo, invero), si parla di struttura edilizia in legno “alloggiata su base in calcestruzzo cementizio”.
9.6. Ciò posto, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, sussistono elementi convergenti e univoci idonei a rappresentare una struttura che non può definirsi né provvisoria né precaria.
9.7. In primo luogo, la realizzazione dell'intervento edilizio in questione non si collega ad un uso realmente temporaneo, per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo.
9.7.1. Al contrario, come ben evidenziato dalla sentenza appellata, nella fattispecie va escluso il requisito della precarietà dell'opera in questione – che, come detto, è determinato dalla destinazione temporanea dell'opera edilizia - dal momento che la stessa ricorrente finisce di fatto per smentire tale presunta provvisorietà, ammettendo N. 02488/2023 REG.RIC.
che “il manufatto era destinato al riparo di animali domestici e al ricovero di foraggio
e fieno nei periodi invernali”.
9.7.2. La destinazione dell'opera appare dunque finalizzata a protrarsi a tempo indeterminato, per usi a cadenza stagionale, dovendo, di conseguenza, escludersi che il manufatto sia stato realizzato per soddisfare esigenze meramente temporanee. Si tratta, infatti, di una struttura che non è stata destinata ad un uso limitato nel tempo né ad essere rimossa con l'esaurirsi della necessità strumentale per la quale fu realizzata
(trattandosi di necessità ciclica e ricorrente nel tempo).
9.8. L'opera, inoltre, non può essere qualificata come precaria anche in ragione delle sue caratteristiche strutturali: per quanto “leggera” e realizzata prevalentemente in legno, anche sulla base dei rilievi fotografici in atti, essa appare stabile, duratura e consistente anche per dimensioni (mt. 4 di altezza, mq. 50 di area); non è configurabile in concreto neanche la sua agevole amovibilità, essendo la struttura edilizia in questione alloggiata su base cementizia.
9.8.1. Non è poi contestato il fatto che l'area di insistenza dell'opera faccia parte del perimetro del Parco Regionale dei Castelli Romani, territorio plurivincolato ai sensi della Legge n. 1497/39 e della Legge Regionale n. 2/1984, oltre che per effetto della
Legge Regionale n. 29/97. Inoltre, come rilevato dalla sentenza di primo grado, l'area in discorso risulta altresì sottoposta a vincolo paesaggistico in quanto ricompresa nel
Parco Paesistico dei Castelli Romani (Ambito n. 9).
9.9. Per quanto detto, l'opera in questione è stata realizzata in contrasto con la disciplina urbanistica e vincolistica interessante l'area ove essa insiste che, in quanto ricadente nel perimetro del Parco, non consentiva alla proprietaria, odierna appellante, di poter prescindere dal conseguimento di titolo edilizio e dal parere preventivo dell'Ente Parco, preposto alla tutela del vincolo.
10. Da tutto ciò consegue l'evidente abusività dell'opera la quale avrebbe richiesto, per poter essere legittimamente realizzata, non solo il previo rilascio del titolo N. 02488/2023 REG.RIC.
abilitativo edilizio ma anche il nulla-osta preventivo dell'Ente Parco ai sensi dell'art. 28, comma 1, Legge Regionale n. 29 del 10 novembre 1997 a mente del quale “1. Il rilascio di concessioni od autorizzazioni, relativo ad interventi, impianti ed opere all'interno dell'area naturale protetta, è sottoposto a preventivo nulla osta dall'ente di gestione ai sensi dell'articolo 13, commi 1, 2 e 4 della L.R. n. 394/1991…”.
Inoltre, ai sensi del successivo comma 3 dello stesso articolo, “3. Qualora nelle aree naturali protette venga esercitata un'attività in difformità dal piano, dal regolamento
o dal nulla-osta, direttore dell'ente di gestione dispone la sospensione dell'attività medesima ed ordina la riduzione in pristino o la ricostruzione di specie vegetali o animali ai sensi dell'articolo 29 della L. n. 394/1991”.
11. L'appello va, pertanto, respinto.
12. Nulla è dovuto per le spese di lite, non essendosi costituita l'amministrazione appellata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TO PP, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Angela NO, Consigliere, Estensore
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere N. 02488/2023 REG.RIC.
L'ESTENSORE
Angela NO
IL PRESIDENTE
TO PP
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 27/03/2026
N. 02579 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02488/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 2488 del 2023, proposto da
SC ID, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Poli, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Ente Parco Regionale Castelli Romani, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda)
n. 11377/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; N. 02488/2023 REG.RIC.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2025 il consigliere Angela
NO e udito per la parte appellante l'avvocato Antonio Poli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L'odierna appellante impugnava dinanzi al Tar Lazio- sede di Roma l'ordinanza n.
2 del 2 ottobre 2001, notificata il successivo giorno 3, con la quale l'Ente Parco
Regionale dei Castelli Romani le ingiungeva la demolizione, con il ripristino immediato dei luoghi interessati dalla costruzione, del manufatto in legno con tetto a due falde su base cementizia, che era stato realizzato “senza le autorizzazioni e il relativo nulla-osta preventivo dell'Ente Parco, previsto dall'art. 28 della L.R.
n°29/97” in località “Consorzio dei Pratoni” (Pratoni del Vivaro) nel Comune di
Velletri, sul terreno distinto in Catasto al Foglio n. 33, part. 160, di proprietà della stessa e ricadente nel comprensorio del Parco.
La ricorrente contestava la legittimità del provvedimento impugnato sotto due profili: per un verso sosteneva la precarietà del manufatto, sicché non sarebbe stato necessario alcun titolo abilitativo e neanche il previo nulla osta dell'Ente Parco; per altro verso assumeva che l'ingiunzione demolitoria, adottata ai sensi dell'art. 28 della citata legge regionale e dell'art. 29, comma 1, della legge 394/1991, non sarebbe stata sufficientemente motivata, limitandosi essa ad affermare l'abusività dell'opera, senza neanche una chiara e ben definita individuazione dell'opera da demolire.
Si costituiva per resistere al ricorso l'Ente Parco Regionale dei Castelli Romani.
2. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tar adito respingeva il ricorso, dichiarando infondate le censure dedotte, e condannava la ricorrente alle spese di giudizio. N. 02488/2023 REG.RIC.
3. Con il gravame proposto l'appellante deduce l'erroneità della decisione di primo grado, chiedendone la riforma.
4. L'Ente intimato non si è costituito in giudizio.
5. All'udienza pubblica del 21 ottobre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
6. L'appello è infondato.
7. È contestato il capo della sentenza del Tar che ha respinto il primo motivo di ricorso con il quale si censurava l'ordinanza di demolizione impugnata per “violazione e falsa applicazione dell'art. 29 comma 1 legge 394/91, dell'art. 28 comma 3 legge regionale
n. 29/97, dell'art. 27 della legge 47/85; mancata applicazione dell'art. 7 del d.l.
23.1.82 convertito in legge 25.3.82 n. 94”.
In particolare, l'appellante deduce che la modesta opera realizzata può essere assimilata per caratteristiche a una tettoia precaria che “solo raramente è adibita a rimessa provvisoria di un cavallo” ed è priva di tracce di opere in muratura, essendo i pali in legno semplicemente appoggiati sul terreno e assicurati con la sola terra.
L'attuale stato del manufatto farebbe, quindi, ritenere che esso abbia tutte le caratteristiche della provvisorietà e della precarietà, sia sul piano strutturale che funzionale, essendo facilmente amovibile e destinato a un uso limitato nel tempo.
A sostegno della propria tesi, l'appellante richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il requisito della precarietà è determinato dalla destinazione temporanea dell'opera edilizia e sostiene che l'opera contestata, per quanto precede, debba ritenersi sottratta alla necessità di munirsi del preventivo titolo abilitativo edilizio e dell'autorizzazione da parte dell'Ente Parco.
8. Le doglianze non sono fondate, mentre sono corrette e vanno confermate le statuizioni della sentenza impugnata. N. 02488/2023 REG.RIC.
9. In linea generale, va rilevato che la natura precaria di un manufatto, suscettibile di escludere la necessità del rilascio di un titolo edilizio, deve essere valutata avendo riguardo all'uso cui lo stesso è destinato. Se le opere sono dirette al soddisfacimento di esigenze stabili e permanenti, deve escludersene la natura precaria, a prescindere dai materiali utilizzati e dalla tecnica costruttiva applicata; la precarietà non va, peraltro, confusa con la stagionalità, vale a dire con l'utilizzo annualmente ricorrente della struttura, poiché un utilizzo siffatto non esclude la destinazione del manufatto al soddisfacimento di esigenze non eccezionali e contingenti, ma permanenti nel tempo.
9.1. La precarietà dell'opera, che esonera dall'obbligo di munirsi del permesso di costruire, postula, infatti, un uso specifico ma temporalmente limitato del bene (che prescinde dalla destinazione soggettivamente data al manufatto).
L'art. 3 comma 1 lettera e) del d.P.R. n. 380/01 qualifica come “nuova costruzione”, come tale assentibile necessariamente con permesso di costruire secondo quanto previsto dall'art. 10 comma 1 lettera a) del medesimo d.P.R., i manufatti ivi indicati
(manufatti leggeri, anche prefabbricati, e strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni) “ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee”.
Dunque, alla luce del dato normativo, allo scopo di valutare il carattere precario di un'opera edilizia deve seguirsi il criterio funzionale, in virtù del quale è precario il manufatto che è destinato a soddisfare esigenze meramente temporanee (Cons. Stato, sez. V, marzo 2013 n. 1776). Altrimenti, l'opera non può dirsi precaria, non essendo sufficiente a tal fine che si tratti di un manufatto smontabile o non infisso stabilmente al suolo (Cons. Stato, sez. VII, 12 dicembre 2022, n. 10847; cfr. anche Cons. Stato, sez. II, 3 novembre 2020 n. 6768). Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza l'irrilevanza edilizia di tali opere deve essere valutata con esclusivo riguardo alla temporaneità dell'esigenza che esse sono destinate a soddisfare e non anche all'amovibilità delle stesse (Cons. Stato, sez. IV, 28 gennaio 2019, n. 667). N. 02488/2023 REG.RIC.
9.2. Ne consegue l'obbligo di valutare l'opera alla luce della sua obiettiva ed intrinseca destinazione naturale: rientrano, pertanto, nella nozione giuridica di costruzione, per la quale occorre la concessione edilizia, tutti quei manufatti che comportano la trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, con perdurante modifica dello stato dei luoghi, in quanto preordinati a soddisfare esigenze non precarie sotto il profilo funzionale, a prescindere dal materiale impiegato.
9.3. In conclusione, per dirsi precaria l'opera, oltre a presentare caratteristiche strutturali che ne consentono la facile amovibilità, deve essere strumentale a soddisfare un'esigenza oggettivamente temporanea.
9.4. Nel caso di specie, come rilevato dal giudice di primo grado, le opere oggetto dell'ordine di demolizione non hanno carattere precario.
9.5. Il manufatto, accertato a seguito del sopralluogo effettuato in data 23 agosto 2001 dagli agenti del Servizio di Vigilanza dei Guardiaparco, consiste in una struttura in legno composta da venti pali, dell'altezza di circa mt. 4. ciascuno, sormontati da un tetto, anch'esso in materiale ligneo ricoperto da guaina impermeabile. I pali andavano a perimetrare un'area di base di circa mq. 50 (vedi relazione dei Guardiaparco, doc. 5 res.). Nell' ordinanza di demolizione (ma non nel verbale di sopralluogo, invero), si parla di struttura edilizia in legno “alloggiata su base in calcestruzzo cementizio”.
9.6. Ciò posto, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, sussistono elementi convergenti e univoci idonei a rappresentare una struttura che non può definirsi né provvisoria né precaria.
9.7. In primo luogo, la realizzazione dell'intervento edilizio in questione non si collega ad un uso realmente temporaneo, per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo.
9.7.1. Al contrario, come ben evidenziato dalla sentenza appellata, nella fattispecie va escluso il requisito della precarietà dell'opera in questione – che, come detto, è determinato dalla destinazione temporanea dell'opera edilizia - dal momento che la stessa ricorrente finisce di fatto per smentire tale presunta provvisorietà, ammettendo N. 02488/2023 REG.RIC.
che “il manufatto era destinato al riparo di animali domestici e al ricovero di foraggio
e fieno nei periodi invernali”.
9.7.2. La destinazione dell'opera appare dunque finalizzata a protrarsi a tempo indeterminato, per usi a cadenza stagionale, dovendo, di conseguenza, escludersi che il manufatto sia stato realizzato per soddisfare esigenze meramente temporanee. Si tratta, infatti, di una struttura che non è stata destinata ad un uso limitato nel tempo né ad essere rimossa con l'esaurirsi della necessità strumentale per la quale fu realizzata
(trattandosi di necessità ciclica e ricorrente nel tempo).
9.8. L'opera, inoltre, non può essere qualificata come precaria anche in ragione delle sue caratteristiche strutturali: per quanto “leggera” e realizzata prevalentemente in legno, anche sulla base dei rilievi fotografici in atti, essa appare stabile, duratura e consistente anche per dimensioni (mt. 4 di altezza, mq. 50 di area); non è configurabile in concreto neanche la sua agevole amovibilità, essendo la struttura edilizia in questione alloggiata su base cementizia.
9.8.1. Non è poi contestato il fatto che l'area di insistenza dell'opera faccia parte del perimetro del Parco Regionale dei Castelli Romani, territorio plurivincolato ai sensi della Legge n. 1497/39 e della Legge Regionale n. 2/1984, oltre che per effetto della
Legge Regionale n. 29/97. Inoltre, come rilevato dalla sentenza di primo grado, l'area in discorso risulta altresì sottoposta a vincolo paesaggistico in quanto ricompresa nel
Parco Paesistico dei Castelli Romani (Ambito n. 9).
9.9. Per quanto detto, l'opera in questione è stata realizzata in contrasto con la disciplina urbanistica e vincolistica interessante l'area ove essa insiste che, in quanto ricadente nel perimetro del Parco, non consentiva alla proprietaria, odierna appellante, di poter prescindere dal conseguimento di titolo edilizio e dal parere preventivo dell'Ente Parco, preposto alla tutela del vincolo.
10. Da tutto ciò consegue l'evidente abusività dell'opera la quale avrebbe richiesto, per poter essere legittimamente realizzata, non solo il previo rilascio del titolo N. 02488/2023 REG.RIC.
abilitativo edilizio ma anche il nulla-osta preventivo dell'Ente Parco ai sensi dell'art. 28, comma 1, Legge Regionale n. 29 del 10 novembre 1997 a mente del quale “1. Il rilascio di concessioni od autorizzazioni, relativo ad interventi, impianti ed opere all'interno dell'area naturale protetta, è sottoposto a preventivo nulla osta dall'ente di gestione ai sensi dell'articolo 13, commi 1, 2 e 4 della L.R. n. 394/1991…”.
Inoltre, ai sensi del successivo comma 3 dello stesso articolo, “3. Qualora nelle aree naturali protette venga esercitata un'attività in difformità dal piano, dal regolamento
o dal nulla-osta, direttore dell'ente di gestione dispone la sospensione dell'attività medesima ed ordina la riduzione in pristino o la ricostruzione di specie vegetali o animali ai sensi dell'articolo 29 della L. n. 394/1991”.
11. L'appello va, pertanto, respinto.
12. Nulla è dovuto per le spese di lite, non essendosi costituita l'amministrazione appellata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TO PP, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Angela NO, Consigliere, Estensore
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere N. 02488/2023 REG.RIC.
L'ESTENSORE
Angela NO
IL PRESIDENTE
TO PP
IL SEGRETARIO