Sentenza 29 maggio 1999
Massime • 1
In tema di revocatoria fallimentare, al fine di stabilire se un atto a titolo gratuito compiuto dal fallito nei due anni precedenti la dichiarazione di fallimento sia configurabile in termini di adempimento di un dovere morale (sì da renderlo opponibile ai creditori ex art. 64 legge fall.) occorre dimostrare (oltre alla proporzione della liberalità rispetto al patrimonio del fallito) non solo la esistenza di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale secondo la comune concezione sociale rapportata all'ambiente in cui l'atto è stato posto in essere, ma anche il proposito del "solvens", e cioè l'intenzione, da parte di questi, di adempiere unicamente a quel dovere mediante l'atto di disposizione.
Commentario • 1
- 1. Atti a titolo gratuito esenti dall’inefficacia di cui all’art. 64 della legge fallimentareFranco Spezia · https://www.filodiritto.com/ · 28 agosto 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/05/1999, n. 5268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5268 |
| Data del deposito : | 29 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Rosario DE MUSIS - Presidente -
Dott. Ugo VITRONE - Consigliere -
Dott. Francesco Maria FIORETTI - Consigliere -
Dott. Laura MILANI - Consigliere -
Dott. Aniello NAPPI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ZA MA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SABOTINO 45, presso l'avvocato M. LUCIDI, rappresentata e difesa dall'avvocato PIERO SPALLA, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ME GA OB, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SATRICO 65, presso l'avvocato LUIGI FERNANDEZ, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato VERTUA GIUSEPPE, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1608/97 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 20/05/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/03/99 dal Consigliere Dott. Aniello NAPPI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Spalla, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
1. Con sentenza resa il 17 gennaio 1995 il Tribunale di Voghera, in accoglimento della domanda proposta dal fallimento di BE GA, dichiarato il 24 luglio 1992, dichiarò inefficace l'atto per notaio Motti di Piacenza del 24 settembre 1990, con il quale il fallito aveva donato alla moglie IS RI la sua quota indivisa pari alla metà di taluni beni immobili, attribuitagli il 9 febbraio 1990, allorché i coniugi avevano optato per il regime patrimoniale della separazione dei beni in sostituzione della preesistente comunione.
La decisione, impugnata da IS RI, fu confermata con sentenza resa il 19 marzo 1997 dalla Corte d'appello di Milano, che disattese un'eccezione di nullità degli atti introduttivi dei giudizi di primo e di secondo grado per invalidità della procura rilasciata su foglio separato.
Ritennero i giudici del merito:
a) era irrilevante il fatto, sul quale la convenuta appellante aveva articolato una prova testimoniale, che i beni controversi fossero stati acquistati durante il regime di comunione con danaro di esclusiva proprietà della donna, essendo documentato che al momento della donazione i beni erano di proprietà di GA;
b) la dedotta, ma insussistente, natura remuneratoria della donazione controversa non ne avrebbe comunque escluso la revocabilità.
Ricorre per cassazione IS RI, che propone due motivi di ricorso, cui resiste con controricorso il fallimento. Motivi della decisione
2. Con il primo motivo la ricorrente ripropone l'eccezione di nullità degli atti introduttivi dei giudizi di merito, lamentando che la Corte d'appello di Milano si sia discostata dalla giurisprudenza prevalente secondo la quale è affetta da nullità la procura autenticata dal difensore e rilasciata su un foglio staccato dall'atto processuale cui accede e legato allo stesso da una spilletta.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce che contradittoriamente e, comunque. erroneamente la corte d'appello non abbia considerato irrevocabile la donazione in quanto eseguita da GA in adempimento del dovere morale di restituire alla moglie l'integrale proprietà dei beni acquistati con danaro di sua esclusiva pertinenza e, comunque, quale liberalità d'uso intesa alla remunerazione delle prestazioni ricevute.
3.1- Va preliminarmente disattesa l'eccezione con la quale la curatela resistente ha dedotto l'inammissibilità del ricorso per difetto di specialità della procura, rilasciata da IS AN senza alcun riferimento alla sentenza da impugnare. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, invero, "ai fini della specialità della procura, non rileva che la formula di essa non faccia specifico riferimento ad un determinato processo o ad una fase (in particolare, il giudizio di legittimità) , conseguendone che qualora sia apposta in calce o a margine del ricorso, venendo a costituire un corpus inscindibile con esso ed escludendosi perciò ogni dubbio sulla volontà della parte di proporre quel mezzo d'impugnazione, la specialità è garantita dal tenore delle espressioni usate nella redazione dell'atto" (Cass., sez. un., 17 dicembre 1998, n. 12625, m. 521711).
3.2- Il ricorso è, comunque, infondato.
A seguito dell'entrata in vigore della legge 27 maggio 1997 n.141 che ha modificato l'art. 83 c.p.c., invero, la procura al difensore si considera apposta in calce alla citazione o al ricorso anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto a cui si riferisce (Cass., sez. I, 29 agosto 1998, n. 8649, m. 518515). Sicché va ribadito il rigetto dell'eccezione di nullità degli atti introduttivi dei giudizi di merito.
Quanto al secondo motivo del ricorso, va rilevato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "al fine di stabilire se un atto a titolo gratuito, compiuto dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, configuri adempimento di un dovere morale, e quindi sia opponibile ai creditori ai sensi dell'art. 64 legge fall., occorre dimostrare non solo la esistenza di una situazione tale da far configurare un dovere morale nella sua oggettività, secondo la comune concezione sociale rapportata all'ambiente in cui l'atto è stato posto in essere, ma anche il proposito dell'autore, e cioè lo scopo, da lui perseguito, di soddisfare unicamente quel dovere, mediante l'atto di disposizione" (Cass., sez. I, 24 maggio 1982, n. 3164, m. 421105, Cass., sez. I, 11 novembre 1977, n. 4869, m. 388474), oltre alla proporzione della liberalità rispetto al patrimonio del fallito (Cass., sez. I, 7 aprile 1972, n. 1045, m. 357413). Nel caso in esame la ricorrente non ha neppure chiarito perché il marito avesse il dovere morale di donarle nel settembre del 1990 l'intero patrimonio riconosciuto di sua proprietà con un atto pubblico stipulato nel febbraio dello stesso anno, vale a dire pochi mesi prima.
D'altro canto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "la figura della donazione remuneratoria, prevista dall'art. 770, primo comma, c.c., è caratterizzata dalla rilevanza giuridica che assume,
in essa, il "motivo", dell'attribuzione patrimoniale, correlata specificamente ad un precedente comportamento del donatario, nei cui confronti la liberalità si pone come riconoscenza, apprezzamento di meriti, o "speciale remunerazione" di attività svolta. Ancorché dominata da tale "motivo", l'attribuzione non cessa peraltro di essere spontanea, e l'atto conserva la "causa" di liberalità, rendendosi così suscettibile di revocatoria fallimentare, perché discrezionale "nell'an", nel "quomodo" e nel "quantum", non essendovi il donante tenuto ne' in base ad un vincolo giuridico, ne' in adempimento di un dovere morale o di una consuetudine sociale, con la conseguenza che, in nessun caso, l'attribuzione patrimoniale può assumere la qualificazione giuridica di corrispettivo, neppure per la parte corrispondente al valore del servizio reso" (Cass., sez. I, 14 febbraio 1997, n. 1411, m. 502447, Cass., sez. II, 22 febbraio 1995, n. 1989, m. 490620, Cass., sez. II, 1 febbraio 1992, n. 1077, m. 475530).
Ne consegue che correttamente fu dichiarata inefficace la donazione compiuta dal fallito in favore della ricorrente, il cui ricorso va rigettato.
Si giustifica la compensazione delle spese di questo grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 3 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 1999