Cass. civ., sez. I, sentenza 29/05/1999, n. 5268
CASS
Sentenza 29 maggio 1999

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In tema di revocatoria fallimentare, al fine di stabilire se un atto a titolo gratuito compiuto dal fallito nei due anni precedenti la dichiarazione di fallimento sia configurabile in termini di adempimento di un dovere morale (sì da renderlo opponibile ai creditori ex art. 64 legge fall.) occorre dimostrare (oltre alla proporzione della liberalità rispetto al patrimonio del fallito) non solo la esistenza di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale secondo la comune concezione sociale rapportata all'ambiente in cui l'atto è stato posto in essere, ma anche il proposito del "solvens", e cioè l'intenzione, da parte di questi, di adempiere unicamente a quel dovere mediante l'atto di disposizione.

Commentario1

  • 1Atti a titolo gratuito esenti dall’inefficacia di cui all’art. 64 della legge fallimentare
    Franco Spezia · https://www.filodiritto.com/ · 28 agosto 2011
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 29/05/1999, n. 5268
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5268
Data del deposito : 29 maggio 1999

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